La
legge assicura per questo tipo di contratti la libera determinazione
del canone, ma tale canone contrattualmente definito, tra inquilino
e proprietario, deve risultare esclusivamente dal contratto scritto
e registrato. Di conseguenza saranno nulli ed impugnabili tutti
quei patti volti ad aggirare in vario modo questi principi di certezza,
determinatezza e trasparenza del corrispettivo, ed a riconoscere
al locatore un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alla misura
contrattualmente definita del canone (come aumenti scaglionati,
aumenti con decorrenza dal secondo quadriennio, indicizzazioni varie,
buone entrate, accollo di oneri accessori, spese condominiali, oneri
fiscali, che il Codice civile, le norme ancora vigenti dell'equo
canone e le norme sulla fiscalità immobiliare, attribuiscono
espressamente al proprietario).
Questo tipo
di contratto è soggetto all'obbligatorietà della forma
scritta per essere validamente stipulato, il canone si basa su una
libera determinazione delle parti ma c'è da considerare che
nella scelta delle altre clausole, venuti meno tutta una serie di
automatismi previsti dalla legge dell'equo canone in particolare
la clausola Istat (l'articolo 24 della legge 392 viene abrogato)
e l'integrazione per i lavori (l'articolo 23 della legge 392 viene
abrogato), l'autonomia delle parti contraenti nella determinazione
del canone dovrà fare i conti con la necessità di
definirlo in maniera certa, determinata e trasparente, con esclusione
quindi di tutte quelle clausole variamente suscettibili di comportare
una illegittima lievitazione dello stesso nel corso del tempo vietata
ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 comma 4. Va ricordata
inoltre l'obbligatorietà della registrazione del contratto,
da effettuarsi presso il locale ufficio del registro, perché
il canone indicato nella registrazione é l'unico canone legale,
ed é quello del quale il giudice si avvarrà in caso
di contenzioso.
A tale proposito,
considerata la complessità dei problemi connessi alla stipula
di un contratto di questo tipo ed agli inevitabili tentativi elusivi,
sarà in ogni caso consigliabile che gli inquilini utilizzino
la possibilità che la legge consente di essere assistiti
nella stipula dall'organizzazione sindacale che potrà svolgere
un ruolo di supporto informativo e di garanzia rispetto a questo
tipo di contratto che non beneficia, come l'altro, della possibilità
di far riferimento ad una contrattazione tipo concertata tra le
parti sociali.
La
legge esclude dai benefici fiscali, previsti al successivo articolo
8, tutti i contratti stipulati all'interno di questa tipologia contrattuale.
Quindi chi opterà per questa soluzione non avrà l'ulteriore
riduzione dell'imponibile IRPEF o IRPEG del 30 per cento non avrà
la riduzione del 30 per cento sull'imponibile relativo all'imposta
di registro, ne potrà beneficiare della riduzione di aliquota
dell'ICI che i Comuni potranno decidere. |