IL CONTRATTO LIBERO
  
COME SI POTRA' RINNOVARE O SCIOGLIERE IL CONTRATTO
IL CANONE
IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO
  
COME SI POTRA' RINNOVARE IL CONTRATTO
 

La legge assicura per questo tipo di contratti la libera determinazione del canone, ma tale canone contrattualmente definito, tra inquilino e proprietario, deve risultare esclusivamente dal contratto scritto e registrato. Di conseguenza saranno nulli ed impugnabili tutti quei patti volti ad aggirare in vario modo questi principi di certezza, determinatezza e trasparenza del corrispettivo, ed a riconoscere al locatore un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alla misura contrattualmente definita del canone (come aumenti scaglionati, aumenti con decorrenza dal secondo quadriennio, indicizzazioni varie, buone entrate, accollo di oneri accessori, spese condominiali, oneri fiscali, che il Codice civile, le norme ancora vigenti dell'equo canone e le norme sulla fiscalità immobiliare, attribuiscono espressamente al proprietario).

Questo tipo di contratto è soggetto all'obbligatorietà della forma scritta per essere validamente stipulato, il canone si basa su una libera determinazione delle parti ma c'è da considerare che nella scelta delle altre clausole, venuti meno tutta una serie di automatismi previsti dalla legge dell'equo canone in particolare la clausola Istat (l'articolo 24 della legge 392 viene abrogato) e l'integrazione per i lavori (l'articolo 23 della legge 392 viene abrogato), l'autonomia delle parti contraenti nella determinazione del canone dovrà fare i conti con la necessità di definirlo in maniera certa, determinata e trasparente, con esclusione quindi di tutte quelle clausole variamente suscettibili di comportare una illegittima lievitazione dello stesso nel corso del tempo vietata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 comma 4. Va ricordata inoltre l'obbligatorietà della registrazione del contratto, da effettuarsi presso il locale ufficio del registro, perché il canone indicato nella registrazione é l'unico canone legale, ed é quello del quale il giudice si avvarrà in caso di contenzioso.

A tale proposito, considerata la complessità dei problemi connessi alla stipula di un contratto di questo tipo ed agli inevitabili tentativi elusivi, sarà in ogni caso consigliabile che gli inquilini utilizzino la possibilità che la legge consente di essere assistiti nella stipula dall'organizzazione sindacale che potrà svolgere un ruolo di supporto informativo e di garanzia rispetto a questo tipo di contratto che non beneficia, come l'altro, della possibilità di far riferimento ad una contrattazione tipo concertata tra le parti sociali.

La legge esclude dai benefici fiscali, previsti al successivo articolo 8, tutti i contratti stipulati all'interno di questa tipologia contrattuale. Quindi chi opterà per questa soluzione non avrà l'ulteriore riduzione dell'imponibile IRPEF o IRPEG del 30 per cento non avrà la riduzione del 30 per cento sull'imponibile relativo all'imposta di registro, ne potrà beneficiare della riduzione di aliquota dell'ICI che i Comuni potranno decidere.