PATTI VIETATI DALLA LEGGE
   
GARANZIA DI UN CANONE CERTO
GARANZIA DI UNA DURATA CERTA
CLAUSOLE NULLE E NON CONTRATTI NULLI
MISURE CONTRO L'AFFITTO IN NERO
REGOLE CONTRO LE CLAUSOLE VESSATORIE
   
GARANZIA DI UN CANONE CERTO
 

Con questo divieto si dovranno scontrare le più o meno tradizionali forme di aggiramento del canone contrattuale, quali scritture non registrate sottostanti, affitto di mobili, affitto di locali e pertinenze (cantine, box, ecc.), versamenti una tantum a vario titolo, buone entrate, aumenti e indicizzazioni varie.

C'è da aggiungere che in particolare per i contratti di tipo libero, lo stesso articolo sancisce la nullità di qualsiasi obbligo del conduttore nonché di qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo volti ad attribuire un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

In sostanza i nuovi contratti non potranno violare disposizioni imperative in materia di locazioni che fanno carico al locatore di obblighi ed oneri che non possono essere attribuiti al conduttore. Si pensi alla norma del codice civile, articolo 1576, secondo la quale il locatore deve eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie e mantenere l'immobile in buono stato locativo, la garanzia per i vizi della cosa locata, articoli 1578, 1579 e 1581 del codice civile. Si pensi anche alla ripartizione delle spese per oneri accessori e di riscaldamento che garantisca criteri previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78, la ripartizione al 50% delle spese di registrazione, la produttività di interessi del deposito cauzionale.

Ma c'è di più: la nullità colpisce a nostro avviso anche la introduzione nel contratto di norme di indicizzazione variamente intese ed anche di integrazione legata a lavori ed interventi di spettanza del locatore.