| Con questo divieto si dovranno scontrare
le più o meno tradizionali forme di aggiramento del canone
contrattuale, quali scritture non registrate sottostanti, affitto
di mobili, affitto di locali e pertinenze (cantine, box, ecc.),
versamenti una tantum a vario titolo, buone entrate, aumenti e indicizzazioni
varie.
C'è da aggiungere che in particolare per
i contratti di tipo libero, lo stesso articolo sancisce la nullità
di qualsiasi obbligo del conduttore nonché di qualsiasi clausola
o altro vantaggio economico o normativo volti ad attribuire un canone
superiore a quello contrattualmente stabilito.
In sostanza i nuovi contratti non potranno violare
disposizioni imperative in materia di locazioni che fanno carico
al locatore di obblighi ed oneri che non possono essere attribuiti
al conduttore. Si pensi alla norma del codice civile, articolo 1576,
secondo la quale il locatore deve eseguire durante la locazione
tutte le riparazioni necessarie e mantenere l'immobile in buono
stato locativo, la garanzia per i vizi della cosa locata, articoli
1578, 1579 e 1581 del codice civile. Si pensi anche alla ripartizione
delle spese per oneri accessori e di riscaldamento che garantisca
criteri previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78, la ripartizione
al 50% delle spese di registrazione, la produttività di interessi
del deposito cauzionale.
Ma c'è di più: la nullità colpisce
a nostro avviso anche la introduzione nel contratto di norme di
indicizzazione variamente intese ed anche di integrazione legata
a lavori ed interventi di spettanza del locatore. |