FONDO PENSIONI BNL
 

ACCORDO AGGIUNTIVO — INTEGRATIVO

TRA

CONFEDILIZIA - SUNIA, SICET, UNIAT

E

IL FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Legge 431/98 art. 2 comma 3 e DM del 5/3/99 art. 1, comma 5

Fra

- il Fondo Pensioni del Personale della BNL, in persona di Murelli Alberto, Civita Antonino, Curzio Furio, Settimi Francesco e Toccafondi Claudio

- la Confedilizia, in persona dell’arch. Paolo Pietrolucci anche nella qualità di sub-delgatario delle ape Confedilizia dei Comuni di Roma — Gessate — Napoli — Padova — Bologna — Firenze — Mestre — Brescia — Verona — Milano

e

- le Organizzazioni sindacali dei conduttori,

- Sunia ……………………………        in persona di …………………………………………

- Sicet ……………………………        in persona di …………………………………………

- Uniat ……………………………        in persona di …………………………………………

Che sia dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate (……………………………………………………) per quanto richiesto a norma di legge

- Premesso che per i Comuni predetti le organizzazioni sindacali stipulanti l presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 per gli stessi Comuni definiti, e depositati ai sensi di legge;

- Premesso che la precitata norma stabilisce che le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di "contratti tipo";

- Ritenuta la necessità al fine di favorire la stipula di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati, e relativamente alle proprietà immobiliari dell’Ente all’adozione di un unico contratto tipo, contenente — specificatamente — criteri per il calcolo delle superfici degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;

- Premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art. 1 del DM 5/3/99 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, da definirsi — comunque — all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest’ultimo;

si conviene e stipula

1 - il presente Accordo aggiuntivo/integrativo — a valere per i Comuni come sopra indicati — ex citato DM, contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;

2 - i canoni riguardanti gli immobili dell’Ente sono di seguito così stabiliti (base di determinazione maggio 2000):

Roma

Via Assisi, 182                £. 103.200

Via P. Neri 32                 £. 172.500

Via Belloni, 105               £. 172.500

Via Val d’Ossola, 31         £. 97.300

Via Acc. Albertina, 30      £. 125.300

Via P. Ameno, 86            £. 125.300

Via P. Ameno, 106          £. 125.300

Via Grottaperfetta, 329   £. 125.300

Via Montiglio, 67/69        £. 103.200

Via B. B. Amidei, 18        £. 103.200

Via Grottaperfetta, 330   £. 117.900

Via B. Pelizzi, 11            £. 97.100

Via Busto Arsizio, 15       £. 108.400

Via Rosaccio, 53             £. 117.500

Gessate

Viale de Gasperi, 25         £. 79.600

Napoli

Via R. bracco, 45            £. 115.000

Via N. Nicolini, 68           £. 86.000

Padova

Via A. Gabelli, 6/Via Sofia, 86   £. 116.000

Bologna

Viale Oriani, 39                        £. 115.000

Via San Lorenzo, 22                 £. 105.200

Firenze

Viale Mazzini, 61/63                 £. 130.000

Mestre

Via A. Costa, 20/e/C.do del Popolo, 38/40              £. 95.000

Brescia

Via Malta, 12                                                                 £. 76.000

Verona

Via Salomoni, 1/3                                                 £. 84.300

Milano

Via V. Foppa, 5/7/9                                                        £. 125.000

Viale Montenero, 17                                                       £. 125.000

Via Cassano d’Adda, 14                                        £. 98.000

Via F. Santi, 5                                                                £. 96700

Ovviamente per i contratti la cui decorrenza è successiva al 1/6/2000 verrà applicata sul canone di locazione al mq/anno l’incremento Istat verificatosi da detta data alla decorrenza del nuovo contratto nella misura del 75%.

3 - di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa, all’adozione — per tutti i Comuni sopra indicati — di un unico contratto tipo, che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati — di cui all’art. 2, comma 3, legge 431/98 — riguardanti tutto o parte del patrimonio immobiliare dell’Ente; il contratto tipo — che si allega — è parte integrante del presente Accordo;

4 - il diritto di prelazione è concesso al conduttore in caso di vendita dell’unità dallo stesso occupata per tutti gli immobili ad eccezione di quelli in Roma — Via Rossaccio, 53 e in Napoli — Via Nicolini, 68;

5 — quanto maturato a favore del Fondo per incremento di canone dal primo mese successivo a quello di scadenza del contratto fino al mese precedente quello di stipula del nuovo, sarà rateizzato, senza interessi in un numero di mesi pari a quelli intercorsi dall’anzidetta scadenza contrattuale;

6 — le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della ex legge 392/78; verranno altresì indicati opportuni coefficienti di conversione per mantenere inalterato il rapporto dei valori min/max stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti criteri di calcolo diverso (vani/superficie catastale, etc);

7 — la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall’Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26/2/99 n. prot. C/07288;

8 - il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all’elenco in premessa, dopo esser stato debitamente sottoscritto, direttamente o per delega, anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali dei Comuni interessati; varrà come deroga parziale ad integrazione degli accordi territoriali.

Quanto ai rapporti generali e di carattere sindacale:

- le parti, tenuto conto anche della qualità dei rapporti così come determinatisi dalla esperienza dei patti in deroga — legge 359/92 — confermano il valore dell’innovazione introdotta dai contratti agevolati, che, su principi di libera scelta (duplice opzione contrattuale), chiamano al confronto le parti per la definizione dei canoni sulla base delle compatibilità e di valori reali condivisi;

- le parti, auspicandone la più ampia applicazione, convengono che questa potrà essere vieppiù favorita dalle scelte dei Comuni in materia di ICI, scelte in alcuni casi significative, ma che si chiede siano assunte complessivamente e con ancor più decisione;

- l’Ente, preso atto che, nelle prime fasi del confronto, le OOSS hanno proposto alla discussione alcune indicazioni di carattere sindacale da inserire nella stesura dell’accordo generale, ribadita la tradizionale attenzione ai rapporti sindacali, conferma la propria disponibilità a tener conto delle richieste avanzate dalle OOSS sui seguenti argomenti:

- informativa a livello centrale, sugli interventi manutentivi che il C.d.A. dell’Ente riterrà di programmare in relazione ai singoli fabbricati;

- impegno ad esaminare, nel corso dei rinnovi contrattuali, situazioni di particolare e conclamato disagio sociale dell’affittuario;

- facoltà, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale, contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali, di ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni di conciliazione costituite a livello nazionale, secondo lo schema già ben delineato nell’applicazione della legge 359/92 tra le rappresentanze della parti.

Roma,

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