ACCORDO
AGGIUNTIVO — INTEGRATIVO
TRA
CONFEDILIZIA
- SUNIA, SICET, UNIAT
E
IL
FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Legge
431/98 art. 2 comma 3 e DM del 5/3/99 art. 1, comma 5
Fra
-
il Fondo Pensioni del Personale della BNL, in persona
di Murelli Alberto, Civita Antonino, Curzio Furio, Settimi
Francesco e Toccafondi Claudio
-
la Confedilizia, in persona dell’arch. Paolo
Pietrolucci anche nella qualità di sub-delgatario delle ape
Confedilizia dei Comuni di Roma — Gessate — Napoli
— Padova — Bologna — Firenze — Mestre
— Brescia — Verona — Milano
e
-
le Organizzazioni sindacali dei conduttori,
-
Sunia ……………………………
in persona di …………………………………………
-
Sicet ……………………………
in persona di …………………………………………
-
Uniat ……………………………
in persona di …………………………………………
Che
sia dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali
interessate (……………………………………………………)
per quanto richiesto a norma di legge
-
Premesso che per i Comuni predetti le organizzazioni sindacali
stipulanti l presente Accordo aggiuntivo-integrativo sono
firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 per
gli stessi Comuni definiti, e depositati ai sensi di legge;
-
Premesso che la precitata norma stabilisce che le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori provvedono alla
definizione di "contratti tipo";
-
Ritenuta la necessità al fine di favorire la stipula di contratti
agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati,
e relativamente alle proprietà immobiliari dell’Ente
all’adozione di un unico contratto tipo, contenente
— specificatamente — criteri per il calcolo delle
superfici degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;
-
Premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art.
1 del DM 5/3/99 possono recare solo disposizioni riguardanti
i canoni, da definirsi — comunque — all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali,
e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come
negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi
Accordi o di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma
altresì ogni disposizione degli Accordi territoriali principali
o aggiuntivi relativa alla quantificazione di quest’ultimo;
si
conviene e stipula
1
- il presente Accordo aggiuntivo/integrativo — a valere
per i Comuni come sopra indicati — ex citato DM, contenente
i criteri uniformi di cui alla premessa;
2
- i canoni riguardanti gli immobili dell’Ente sono di
seguito così stabiliti (base di determinazione maggio 2000):
Roma
Via
Assisi, 182
£. 103.200
Via
P. Neri 32 £.
172.500
Via
Belloni, 105 £.
172.500
Via
Val d’Ossola, 31 £.
97.300
Via
Acc. Albertina, 30 £. 125.300
Via
P. Ameno, 86
£. 125.300
Via
P. Ameno, 106
£. 125.300
Via
Grottaperfetta, 329 £. 125.300
Via
Montiglio, 67/69 £.
103.200
Via
B. B. Amidei, 18
£. 103.200
Via
Grottaperfetta, 330 £. 117.900
Via
B. Pelizzi, 11 £.
97.100
Via
Busto Arsizio, 15 £.
108.400
Via
Rosaccio, 53 £.
117.500
Gessate
Viale
de Gasperi, 25 £.
79.600
Napoli
Via
R. bracco, 45
£. 115.000
Via
N. Nicolini, 68
£. 86.000
Padova
Via
A. Gabelli, 6/Via Sofia, 86 £. 116.000
Bologna
Viale
Oriani, 39
£. 115.000
Via
San Lorenzo, 22
£. 105.200
Firenze
Viale
Mazzini, 61/63
£. 130.000
Mestre
Via
A. Costa, 20/e/C.do del Popolo, 38/40
£. 95.000
Brescia
Via
Malta, 12
£. 76.000
Verona
Via
Salomoni, 1/3
£. 84.300
Milano
Via
V. Foppa, 5/7/9
£. 125.000
Viale
Montenero, 17
£. 125.000
Via
Cassano d’Adda, 14
£. 98.000
Via
F. Santi, 5
£. 96700
Ovviamente
per i contratti la cui decorrenza è successiva al 1/6/2000
verrà applicata sul canone di locazione al mq/anno l’incremento
Istat verificatosi da detta data alla decorrenza del nuovo
contratto nella misura del 75%.
3
- di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione
amministrativa, all’adozione — per tutti i Comuni
sopra indicati — di un unico contratto tipo, che dovrà
essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati —
di cui all’art. 2, comma 3, legge 431/98 — riguardanti
tutto o parte del patrimonio immobiliare dell’Ente;
il contratto tipo — che si allega — è parte integrante
del presente Accordo;
4
- il diritto di prelazione è concesso al conduttore in caso
di vendita dell’unità dallo stesso occupata per tutti
gli immobili ad eccezione di quelli in Roma — Via Rossaccio,
53 e in Napoli — Via Nicolini, 68;
5
— quanto maturato a favore del Fondo per incremento
di canone dal primo mese successivo a quello di scadenza del
contratto fino al mese precedente quello di stipula del nuovo,
sarà rateizzato, senza interessi in un numero di mesi pari
a quelli intercorsi dall’anzidetta scadenza contrattuale;
6
— le superfici degli immobili interessati, e le relative
pertinenze, verranno calcolate secondo la normativa della
ex legge 392/78; verranno altresì indicati opportuni coefficienti
di conversione per mantenere inalterato il rapporto dei valori
min/max stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi
siano stati scelti criteri di calcolo diverso (vani/superficie
catastale, etc);
7
— la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata
dall’Accordo sottoscritto in merito dalla Confedilizia
con Sunia/Sicet/Uniat in data 26/2/99 n. prot. C/07288;
8
- il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e
protocollato presso i Comuni di cui all’elenco in premessa,
dopo esser stato debitamente sottoscritto, direttamente o
per delega, anche dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali locali dei Comuni interessati; varrà come deroga
parziale ad integrazione degli accordi territoriali.
Quanto
ai rapporti generali e di carattere sindacale:
-
le parti, tenuto conto anche della qualità dei rapporti così
come determinatisi dalla esperienza dei patti in deroga —
legge 359/92 — confermano il valore dell’innovazione
introdotta dai contratti agevolati, che, su principi di libera
scelta (duplice opzione contrattuale), chiamano al confronto
le parti per la definizione dei canoni sulla base delle compatibilità
e di valori reali condivisi;
-
le parti, auspicandone la più ampia applicazione, convengono
che questa potrà essere vieppiù favorita dalle scelte dei
Comuni in materia di ICI, scelte in alcuni casi significative,
ma che si chiede siano assunte complessivamente e con ancor
più decisione;
-
l’Ente, preso atto che, nelle prime fasi del confronto,
le OOSS hanno proposto alla discussione alcune indicazioni
di carattere sindacale da inserire nella stesura dell’accordo
generale, ribadita la tradizionale attenzione ai rapporti
sindacali, conferma la propria disponibilità a tener conto
delle richieste avanzate dalle OOSS sui seguenti argomenti:
-
informativa a livello centrale, sugli interventi manutentivi
che il C.d.A. dell’Ente riterrà di programmare in relazione
ai singoli fabbricati;
-
impegno ad esaminare, nel corso dei rinnovi contrattuali,
situazioni di particolare e conclamato disagio sociale dell’affittuario;
-
facoltà, nel caso di morosità, inadempienza contrattuale,
contenzioso sulla interpretazione delle norme contrattuali,
di ricercare in prima istanza una soluzione nelle Commissioni
di conciliazione costituite a livello nazionale, secondo lo
schema già ben delineato nell’applicazione della legge
359/92 tra le rappresentanze della parti.
Roma,
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