ACCORDO
AGGIUNTIVO — INTEGRATIVO TRA CONFEDILIZIA — SUNIA,
SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI ED IL FONDO PENSIONE PER IL
PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA
(Legge
431/98, art. 2 comma 3 e DM del 5/3/99 art. 1 comma5)
Tra:
-
Il FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA,
in persona di: Mesiano Pietro, Vernice Leone e Falchetti Luigi
-
La CONFEDILIZIA, in persona di Pietrolucci Paolo
Anche
nella qualità di sub-delegato delle ape Confedilizia dei comuni
interessati (Arenzano (GE), Bari, Bologna, Napoli, Milano,
Monterotondo, (RM), Pescara, Pomezia (RM), Roma)
E:
le
Organizzazioni Sindacali dei conduttori,
-
SUNIA -
in persona di Mambri Ivan — Rogai Paola
-
SICET -
in persona di Rossini Ferruccio
-
UNIAT -
in persona di Stamegna Gabriele
-
UNIONE INQUILINI —
in persona di Pasquini Massimo
che
si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali
interessate (Arenzano (GE), Bari, Bologna, Napoli, Milano,
Monterotondo, (RM), Pescara, Pomezia (RM), Roma) per quanto
richiesto a norma di legge
-
premesso che per i Comuni predetti le Organizzazioni sindacali
stipulanti il presente accordo aggiuntivo-integrativo sono
firmatarie degli Accordi territoriali ex art. 2, comma 3 per
gli stessi Comuni e depositati ai sensi di legge,
-
premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni
della Proprietà edilizia e dei Conduttori provvedano alla
definizione di "contratti tipo",
-
ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti
agevolati, di provvedere, per tutti i comuni interessati,
e relativamente alle proprietà immobiliari dall’Ente,
all’adozione di un unico contratto tipo contenente,
specificatamente, criteri per il calcolo delle superfici degli
immobili e la ripartizione degli Oneri accessori,
-
premesso altresì che gli Accordi integrativi, di cui all’art.
1 del DM 5/03/99 possono recare solo disposizioni riguardanti
canoni da definirsi, comunque, all’interno dei valori
minimi e massimi stabiliti dagli Accordi territoriali, e dovendo
in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come negli stessi
individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o
di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì
ogni disposizione degli Accordi territoriali principali o
aggiuntivi alla quantificazione del canone medesimo,
si
conviene e stipula
1.
Il presente Accordo aggiuntivo-integrativo, a valere per i
comuni come sopra indicati — ex citato DM — contenente
i criteri uniformi di cui alla premessa;
2.
I canoni riguardanti gli immobili del Fondo Pensione per il
Personale della Banca di Roma, così come stabiliti nella allegata
tabella sub "B";
3.
Di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione
amministrativa, all’adozione — per tutti i comuni
interessati — di un unico contratto tipo, che dovrà
essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati,
di cui all’art. 2, comma 3 Legge 431/98, riguardanti
tutto o parte del patrimonio immobiliare dell’Ente,
il contratto tipo — allegati sub "A" e sub
"A1" — è parte integrante del presente Accordo;
4.
Le superfici degli immobili interessati e le relative pertinenze
verranno calcolate secondo la normativa ex legge 392/78; verranno
altresì indicati opportuni coefficienti di conversione per
mantenere inalterato il rapporto dei valori min/max stabiliti
dagli Accordi territoriali, ove in questi siano stati scelti
criteri di calcolo diversi (vani/superficie catastale, ecc.);
5.
La ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall’Accordo
sottoscritto in merito dalla Confedilizia con SUNIA/SICET/UNIAT
in data 26/3/99 n. Prot. C/07288;
6.
Il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato
presso i comuni interessati, dopo essere stato debitamente
sottoscritto, direttamente o per la delega, anche dai rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali locali dei comuni interessati;
le
parti inoltre convengono
7.
di sottoscrivere quanto segue nell’intento di definire
criteri uniformi di riferimento per la stipula e il rinnovo
dei contratti di locazione riguardanti le abitazioni a reddito
di proprietà del Fondo Pensione per il Personale della Banca
di Roma in coerenza al canale concordato sopra citato;
8.
il presente protocollo d’intesa di applica a tutti i
contratti di locazione relativi ad immobili urbani ad uso
abitativo di proprietà del Fondo Pensione per il Personale
della Banca di Roma siti in Roma o in altre province del territorio
nazionale;
9.
circa le clausole contrattuali di maggiore rilievo sotto l’aspetto
sostanziale, le parti prendono atto che:
-
il canone locativo verrà calcolato sulla base della tabella
allegata sub. "B";
-
a decorrere dopo il primo anno dalla stipula e successivamente
di anno in anno, il canone sarà aggiornato nella misura pari
al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, verificatasi nell’anno precedente;
1.
Casi di particolare ed effettiva difficoltà economica (ad
esempio reddito annuale lordo di nucleo familiare pari a 24
milioni) saranno oggetto di particolare verifica tra le parti
contraenti;
2.
Durata contrattuale anni 3 + 2 (tre più due)
3.
In caso di controversia nell’applicazione del presente
accordo si applicherà quanto previsto dall’art. 21 dei
citati contratti di locazione di cui agli allegati sub "A"
e "A.1".
4.
La durata del presente accordo è concordata in anni 3 (tre)
Il
Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma dichiara
che nella stipula dei singoli contratti di locazione sarà
assistito esclusivamente dalla Confedilizia tramite le Associazioni/Organizzazioni
territoriali aderenti alla Confedilizia stessa.
DICHIARAZIONE
DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA
In
caso di vendita frazionata di singoli immobili, il Fondo è
orientato a rivolgere l’offerta di acquisto preliminarmente
ai conduttori eventualmente interessati all’acquisto
stesso.
Roma,
lì ………………………………………….
Il
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA
La
CONFEDILIZIA
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE
INQUILINI
ALLEGATO
A/A1
CONTRATTO
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Ai
sensi dell’art. 2 comma, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e come da Accordo territoriale di …………………………………….
del ………/…………/………..
così come accettato nell’Accordo Aggiuntivo —
integrativo firmato in data 30/1/2001.
IL
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA, code
fiscale e partita I.V.A. 04756981009, di seguito denominato
locatore
CONCEDE
IN LOCAZIONE
al
…….. Sig. ……………………………………………………………,
nato a ……………
il
……/……./………., Codice
fiscale ……………………………………..
di seguito denomiant… conduttore identificat…
mediante …………………………………
Che
accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare
posta in …………………………………..
via …………………………………..
n. civico…….., piano …………,
scala …………, int. ……………,
composta di n. ………. vani, oltre cucina e
servizi e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
……………………………………………………………………………non
ammobiliata.
I
documenti dell’immobile, prevista dalla normativa vigente,
ivi compresi gli estremi catastali identificativi del cespite
di cui sopra sono a disposizione presso il Locatore.
La
locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1.
Il contratto è stipulato per la durata di anni tre dal ……/……./……….,
al ……/……./……….,
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo
del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita
locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni
fatta salva la facoltà di disdetta del contratto da parte
del locatore motivata ai sensi dell’art. 3 della legge
431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto
comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
Nel
caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca,
nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato
la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato
la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino
del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui
al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento
in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone
di locazione percepito.
2.
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal
contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno sei mesi prima.
3.
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad
uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente
con lui conviventi; …………………………………………………………………………………
Per
la successione nel contratto si applica l’art. 6 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito
della scadenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n.
404.
4)
Considerato che la superficie dell’appartamento non
supera …………… metri quadrati
così come specificato nell’Accordo Aggiuntivo —
integrativo firmato in data 30/1/2001, il canone annuo di
locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo tra
il Locatore e le OO.SS. in data ……/……./……….,
è convenuto in lire …………………………./Euro
……….., che il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domicilio del locatore, ovvero a mezzo bonifico bancario,
ovvero: ………………………,
in n° dodici rate eguali anticipate di lire ……………………………/Euro
…………….. ciascuna, scadenti il
cinque di ogni mese.
Il
canone a partire dal ……/……./……….,
e successivamente di anno in anno sarà aggiornato nella misura
pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata
dall’ISTAT, dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi
nell’anno precedente.
5)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche
per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da
pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche
di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto
ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce
in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt.
5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
6)
Il conduttore dovrà consentire di accedere all’unità
immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro
incaricati ove gli stessi ne abbiano — motivandola —
ragione.
7)
Il conduttore dichiara di aver visitato la casa di cui al
presente contratto e di averla trovata adatta all’uso
convenuto e — così — di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi
da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna
a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato
medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso,
pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare
le norme del regolamento dello stabile ove esistente, ovvero
al regolamento tipo "Confedilizia", accusando in
tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma
del presente contratto, così come si impegna ad osservare
le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’
in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere
comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti
dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato
dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C., di
quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
8)
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione,
miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione,
o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
del locatore.
9)
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità
per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da
fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.
10)
Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della
"Tabella oneri accessori" allegata all’Accordo
territoriale citato in oggetto.
In
ogni caso interamente a carico del conduttore le spese —
in quanto esistenti — relative al servizio di pulizia,
al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore,
alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia
elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria,
allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché, alle forniture
degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria,
ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura
del novanta per cento.
Il
pagamento di quanto sopra deve avvenire — in sede di
consuntivo — entro due mesi dalla richiesta. Prima di
effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere
l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei
criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione
presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In
una col pagamento della prima rata del canone annuale, il
conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella
di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno
precedente.
11)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea
condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto
stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento
d’aria si applica anche ove si tratti di edificio in
condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea
dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
12)
Il conduttore — in caso di installazione sullo stabile
di antenna televisiva centralizzata — si obbliga a servirsi
esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin
d’ora il locatore — in caso di inosservanza —
autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale
a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a
qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
13)
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità
immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita
all’unità immobiliare una volta la settimana per almeno
due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure,
con le seguenti modalità: …………………………………………………….
14)
Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di vendita dell’immobile locato.
15)
Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di nuova locazione alla scadenza del contratto.
16)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute
conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il
locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone
notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua
spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per
la registrazione del contratto una delle organizzazioni che
abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
17)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica
degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare,
il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e,
ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio
di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
18)
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo,
e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
19)
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente
a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31
dicembre 1996, n. 675).
20)
La conclusione del presente contratto non comporta di per
sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo,
di quanto locato.
21)
Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse
sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente
contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione
dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a
riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale
formata, pariteticamente fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi
— sulla base delle designazioni, rispettivamente, del
locatore e del conduttore e, quanto a un terzo — che
svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base
della scelta operata dai due componenti come sopra designati
ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione
fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula
del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione
stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati,
la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni,
il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto
contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga
biennale, o fino a nuova variazione.
22)
ALTRE PATTUIZIONI: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
23)
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno
rinvio al precitato d.m. 5 marzo 1999, alle disposizioni del
codice civile, della legge n. 392/78, della legge 431/98 e
comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto,
approvato e sottoscritto ………………………………,
lì …………………….
Il
locatore
…………………………………………………
Il
conduttore
…………………………………………………
A
mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile,
le parti specificamente approvano i patti in cui ai punti
1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 17), 18), 21), 22) e 23).
Il
locatore
…………………………………………………
Il
conduttore
…………………………………………………
SOTTOSCRIVONO
IN SEGNO DELLA PRESENTATA ASSISTENZA:
-
UPR Confedilizia …………………………………………………
-
…………………………………………………………………………..
|