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| 21.
I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite
sul fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione
di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni
medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero
destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del fondo anzidetto.
22.
Ai fini dell'applicazione del comma 21 i comuni predispongono graduatorie
degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al
medesimo comma (21) Nella prima applicazione le graduatorie sono
predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
23.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 22 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 21.
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