Allegato
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SCHEMA DI ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO
Art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art.
1, comma 5, del decreto ministeriale 5 marzo 1999.
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ANIA, in persona >>> |
in
persona |
| CONFEDILIZIA,
>>> |
in
persona |
|
e
|
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le Organizzazioni sindacali degli inquilini
|
|
SUNIA >>> |
in
persona |
| SICET
>>> |
in
persona |
| UNIAT
>>> |
in
persona |
| UNIONE
INQUILINI >>> |
in
persona |
Premesso
che
- per
i Comuni di cui all'allegato a) del presente Accordo aggiuntivo-integrativo
la Confedilizia e le Organizzazioni sindacali degli inquilini
sono firmatarie degli accordi territoriali stipulati e depositati
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;
-
la citata disposizione stabilisce che le Organizzazioni
della proprietà edilizia e degli inquilini provvedono
alla definizione di "contratti-tipo";
-
si ritiene necessario, al fine di favorire la stipulazione
di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni
sopra indicati e relativamente agli immobili di proprietà
della Società ANIA, all'adozione di un unico contratto-tipo;
-
gli accordi integrativi di cui all'art. 1 del DM 5 marzo
1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni,
che si devono collocare comunque all'interno delle fasce
di oscillazione risultanti dagli accordi già depositati
a livello territoriale, dovendo in ogni caso rimanere ferme
le aree omogenee come individuate negli stessi accordi territoriali,
convengono e sottoscrivono
il presente Accordo aggiuntivo-integrativo, a valere per i
Comuni sopra indicati, ai sensi del citato DM 5 marzo 1999,
contenente i seguenti principi generali e fondamentali:
1) Per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione
scaduti o in scadenza e di quelli relativi agli alloggi che
si renderanno disponibili si è tenuto conto dei seguenti
elementi:
- canoni attualmente praticati dalle imprese assicuratrici
per la stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge n. 431 del 1998, nonché canoni
attualmente corrisposti dagli inquilini che abbiano rinnovato
il contratto in base all'art. 11 della legge 8 agosto 1992,
n. 359 (c.d. "patti in deroga");
- incidenza dei benefici fiscali previsti dall'art. 8 della
legge n. 431 del 1998;
- specificità dei territori e degli immobili;
- durata del contratto.
I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi
sopra stabiliti, si collocano all'interno delle fasce di oscillazione
risultanti dagli accordi già depositati a livello territoriale.
Nell'allegato b) sono riportati le unità immobiliari
ed i corrispondenti canoni oggetto del presente Accordo aggiuntivo-integrativo.
2) Le Parti concordano di utilizzare l'allegato contratto-tipo
per la stipula dei contratti di locazione di cui al precedente
punto 1) (allegato c). Le Parti concordano altresì
di utilizzare l'allegato regolamento per la ripartizione dei
costi e delle spese (allegato d).
3) I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi
stabiliti dal precedente punto 1), sono riferiti alla superficie
convenzionale ex legge 27 luglio 27 luglio 1978, n. 392. In
riferimento agli accordi territoriali che prevedono criteri
di misurazione della superficie degli alloggio diversi da
quello sopraindicato, le Parti concordano di adottare i coefficienti
di ripartizione stabiliti dalla Confedilizia e dalle Organizzazioni
sindacali degli inquilini per rapportare i predetti canoni
unitari alla superficie misurata secondo quanto previsto dagli
stessi accordi territoriali (allegato e).
4) Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire
la variazione di tutti i contratti di locazione - stipulati
prima della data odierna ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge n. 431 del 1998 con inquilini già conduttori
della medesima unità immobiliare - per i quali risulti
possibile l'applicazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo.
Tali contratti saranno modificati, in occasione della prima
scadenza fiscale utile, con apposito atto di novazione.
5) Le Parti dichiarano la propria disponibilità a trovare
soluzioni per gli inquilini meno abbienti (vale a dire con
reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro
subordinato o da trattamento pensionistico, non superiore
a lire 30 milioni lordi), adottando procedure atte ad agevolare
per gli aventi diritto l'accesso ai contributi per gli inquilini
previsti dalla legge n. 431 del 1998.
6) Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi
all'interpretazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo,
prima del ricorso alla magistratura, vengano ricondotti ad
un apposito tavolo di conciliazione, al quale partecipano
i firmatari dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo.
7) Gli effetti del presente Accordo aggiuntivo-integrativo
saranno sospesi limitatamente ai casi in cui, nel periodo
di vigenza dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo, dovessero
intervenire modificazioni agli accordi territoriali già
depositati. In tal caso, le Parti si impegnano ad aprire nuovi
confronti territoriali per ogni realtà in cui siano
presenti stabili di proprietà della Società
.
8) Il presente Accordo aggiuntivo-integrativo verrà
depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'allegato
a), dopo essere stato debitamente sottoscritto dai rappresentanti
delle Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali degli
inquilini, direttamente o tramite loro rappresentanti validamente
delegati.
Allegati
a) Elenco dei comuni
b) Elenco delle unità immobiliari e dei relativi canoni
c) Contratto-tipo
d) Regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese
e) Coefficienti di riparametrazione |