ANIA - SCHEMA DI ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO
 
Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO

Art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 5 marzo 1999.
ANIA, in persona >>> in persona

CONFEDILIZIA, >>>

in persona

e

le Organizzazioni sindacali degli inquilini

SUNIA >>> in persona
SICET >>> in persona
UNIAT >>> in persona
UNIONE INQUILINI >>> in persona

Premesso che

  • per i Comuni di cui all'allegato a) del presente Accordo aggiuntivo-integrativo la Confedilizia e le Organizzazioni sindacali degli inquilini sono firmatarie degli accordi territoriali stipulati e depositati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;
  • la citata disposizione stabilisce che le Organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini provvedono alla definizione di "contratti-tipo";
  • si ritiene necessario, al fine di favorire la stipulazione di contratti agevolati, di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente agli immobili di proprietà della Società ANIA, all'adozione di un unico contratto-tipo;
  • gli accordi integrativi di cui all'art. 1 del DM 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni, che si devono collocare comunque all'interno delle fasce di oscillazione risultanti dagli accordi già depositati a livello territoriale, dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee come individuate negli stessi accordi territoriali,

convengono e sottoscrivono

il presente Accordo aggiuntivo-integrativo, a valere per i Comuni sopra indicati, ai sensi del citato DM 5 marzo 1999, contenente i seguenti principi generali e fondamentali:

1) Per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione scaduti o in scadenza e di quelli relativi agli alloggi che si renderanno disponibili si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- canoni attualmente praticati dalle imprese assicuratrici per la stipulazione dei contratti ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, nonché canoni attualmente corrisposti dagli inquilini che abbiano rinnovato il contratto in base all'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359 (c.d. "patti in deroga");

- incidenza dei benefici fiscali previsti dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998;

- specificità dei territori e degli immobili;

- durata del contratto.

I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi sopra stabiliti, si collocano all'interno delle fasce di oscillazione risultanti dagli accordi già depositati a livello territoriale.

Nell'allegato b) sono riportati le unità immobiliari ed i corrispondenti canoni oggetto del presente Accordo aggiuntivo-integrativo.

2) Le Parti concordano di utilizzare l'allegato contratto-tipo per la stipula dei contratti di locazione di cui al precedente punto 1) (allegato c). Le Parti concordano altresì di utilizzare l'allegato regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese (allegato d).

3) I canoni unitari, come determinati sulla base degli elementi stabiliti dal precedente punto 1), sono riferiti alla superficie convenzionale ex legge 27 luglio 27 luglio 1978, n. 392. In riferimento agli accordi territoriali che prevedono criteri di misurazione della superficie degli alloggio diversi da quello sopraindicato, le Parti concordano di adottare i coefficienti di ripartizione stabiliti dalla Confedilizia e dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini per rapportare i predetti canoni unitari alla superficie misurata secondo quanto previsto dagli stessi accordi territoriali (allegato e).

4) Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire la variazione di tutti i contratti di locazione - stipulati prima della data odierna ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 con inquilini già conduttori della medesima unità immobiliare - per i quali risulti possibile l'applicazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo. Tali contratti saranno modificati, in occasione della prima scadenza fiscale utile, con apposito atto di novazione.

5) Le Parti dichiarano la propria disponibilità a trovare soluzioni per gli inquilini meno abbienti (vale a dire con reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro subordinato o da trattamento pensionistico, non superiore a lire 30 milioni lordi), adottando procedure atte ad agevolare per gli aventi diritto l'accesso ai contributi per gli inquilini previsti dalla legge n. 431 del 1998.

6) Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi all'interpretazione del presente Accordo aggiuntivo-integrativo, prima del ricorso alla magistratura, vengano ricondotti ad un apposito tavolo di conciliazione, al quale partecipano i firmatari dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo.

7) Gli effetti del presente Accordo aggiuntivo-integrativo saranno sospesi limitatamente ai casi in cui, nel periodo di vigenza dello stesso Accordo aggiuntivo-integrativo, dovessero intervenire modificazioni agli accordi territoriali già depositati. In tal caso, le Parti si impegnano ad aprire nuovi confronti territoriali per ogni realtà in cui siano presenti stabili di proprietà della Società ….

8) Il presente Accordo aggiuntivo-integrativo verrà depositato e protocollato presso i Comuni di cui all'allegato a), dopo essere stato debitamente sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni locali delle Organizzazioni sindacali degli inquilini, direttamente o tramite loro rappresentanti validamente delegati.

Allegati

a) Elenco dei comuni
b) Elenco delle unità immobiliari e dei relativi canoni
c) Contratto-tipo
d) Regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese
e) Coefficienti di riparametrazione