| La
nuova normativa prevede agevolazioni di carattere fiscale per il
proprietario.
I benefici
fiscali per la proprietà sono limitati alle sole abitazioni
ubicate nei Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa, così
come indicati dal decreto legge 30 dicembre 1988 n° 551, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 1989 n° 61 Ogni due
anni viene aggiornato l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
L'aggiornamento avviene su proposta del Ministero del Lavori Pubblici
ed é frutto anche del monitoraggio realizzato dall'Osservatorio
della condizione abitativa.
Per
aver diritto alle agevolazioni fiscali il proprietario dovrà
stipulare il contratto di locazione in base a quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 2 della Legge, ovvero in base ai cosiddetti
"contratti regolati" determinati dagli accordi territoriali
tra associazioni sindacali degli inquilini e della proprietà.
I contratti
di natura transitoria sono esclusi dalla possibilità di usufruire
delle agevolazioni fiscali anche se fanno parte di quelle tipologie
contrattuali definite e stabilite nella convenzione nazionale e
negli accordi territoriali.
Al
contrario per i redditi derivanti da contratti stipulati per soddisfare
le esigenze degli studenti fuori sede si applicano le agevolazioni
fiscali previste nella normativa così come le stesse sono
applicate per i contratti previsti al comma 3 dell'articolo 1, quelli
cioè stipulati direttamente dai Comuni per soddisfare esigenze
di carattere transitorio.
Il
proprietario, per avere diritto alle agevolazioni fiscali, deve
indicare nella propria denuncia dei redditi gli estremi di registrazione
del contratto di affitto nonché gli estremi attestanti l'avvenuta
denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI. |