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sottolinea l'importanza per vari motivi della norma introdotta con
il comma 5 dell'articolo 13, la quale prevede una specifica azione
a tutela dell'inquilino che ha subito la pretesa del locatore per
la instaurazione di un rapporto di fatto, ovviamente con il chiaro
intento di aggirare la normativa obbligatoria in materia di forma
scritta e registrazione del contratto.
Con questa azione
il legislatore ha indubbiamente inteso sottolineare il valore di
tutela e di protezione del conduttore, assumendo la obbligatorietà
della forma scritta ed impedendo nel contempo che rapporti di fatto
instaurati in base a tale motivi evasivi ed elusivi, possano ripercuotersi
negativamente sul conduttore, posta la nullità delle locazioni
non scritte.
Con l'azione
disciplinata dall'articolo, l'inquilino potrà provare dinanzi
al Giudice l'esistenza della locazione e,una volta accertata la
stessa, il Pretore dovrà determinare il canone dovuto, che
non potrà eccedere quello definito nell'ambito dei contratti
regolati del canale concertato.
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