ACCORDO AGGIUNTIVO INTEGRATIVO
Ai
sensi dell’Art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 ed in applicazione dell’art. 1, comma
5, del decreto ministeriale 5 marzo 1999.
La
Società SARA Assicurazioni S.p.a., rappresenta
dal Direttore Generale Ing. Salvatore Vitale
e
SUNIA, rappresentato dal Signor Piero Ranieri
SICET, rappresentato dal Signor Maurizio Savignano
UNIAT, rappresentato dalla Signora Patrizia Behmann
UNIONE INQUILINI, rappresentata dal Signor Massimo Pasquini
FERCASA,rappresenatata dal Signor Pierluigi Pascoletti.
premesso che:
-
tra l’ANIA e le Organizzazioni degli inquilini
è stato sottoscritto in data 19 Febbraio
2002 il Protocollo d’Intesa per l’applicazione
dell’art. 2 comma 3 della Legge 431 del 9
dicembre 1998 nel quale sono stati, tra l’altro
concordati lo schema di accordo aggiuntivo integrativo,
lo schema di contratto tipo di locazione nonché
il regolamento per la ripartizione dei costi e delle
spese;
-
per il Comune di Roma le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative sono firmatarie di accordi territoriali
stipulati e depositati ai sensi dell’art.
2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;
-
la citata disposizione stabilisce che le organizzazioni
della proprietà edilizia e degli inquilini
provvedono alla definizione di “contratti-tipo”;
-
gli accordi integrativi di cui all’art. 1
del D.M. del 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni
riguardanti i canoni, che si devono collocare comunque
all’interno delle fasce di oscillazione risultanti
dagli accordi già depositati a livello territoriale,
dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee
come individuate negli stessi accordi territoriali,
convengono e sottoscrivono
il presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo, a valere
per gli immobili di proprietà SARA assicurazioni
Spa, situati nel Comune di Roma, ai sensi del citato
D.M. 5 marzo 1999 contenente i seguenti principi generali
e fondamentali:
1) Per la determinazione dei canoni
dei contratti di locazione scaduti o in scadenza e di
quelli relativi agli alloggi che si renderanno disponibili
si è tenuto conto dei seguenti elementi:
-
canoni attualmente praticati dalle imprese assicuratrici
per la sostituzione dei contratti ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, nonché
canoni attualmente corrisposti dagli inquilini che
abbiano rinnovato il contratto in base all’art.
11 della legge 8 agosto 1992, n. 359 (c.d. “patti
in deroga”);
-
incidenza dei benefici fiscali previsti dall’art.
8 della legge n. 431 del 1998;
-
specificità dei territori e degli immobili;
-
durata del contratto.
I canoni
unitari, come determinati sulla base degli elementi
sopra stabilità, si collocano all’interno
delle fasce di oscillazione risultanti dagli accordi
già depositati a livello territoriale.
Nell’allegato
a) sono riportati le unità immobiliari e i corrispondenti
valori dei canoni oggetto del presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo.
Per i contratti stipulati ai sensi della legge 359/1992,
che non derivino dall’applicazione di precedenti
accordi tra le parti, qualora il canone concordato,
così come riportato nel citato allegato a) risulti
inferiore al canone corrisposto alla data della scadenza
contrattuale, si procederà al rinnovo del contratto
mantenendo il valore di tale ultimo canone, salvo per
i casi, comunque riferiti agli stabili riportati sempre
nell’allegato a) per i quali si rendesse necessario
intervenire per ricomprendere il valore del nuovo canone
all’interno delle fasce di oscillazione di cui
al comma precedente, in tali ultimi casi sarà
operata una riduzione fino alla corrispondenza del valore
massimo della fascia di oscillazione definita per la
zona interessata.
2)
Le Parti concordano di utilizzare l’allegato contratto-tipo
per la stipula dei contratti da locazione di cui al
precedente punto 1) (allegato b). Le Parti concordano
altresì di utilizzare l’allegato regolamento
per la ripartizione dei costi e delle spese (allegato
c).
3)
I canoni unitari, come determinati sulla base degli
elementi stabiliti dal precedente punto 1), sono riferiti
alla superficie convenzionale ex legge 27 luglio 1978,
n. 392 ed ad una durata di anni 5 (cinque) più
3 (tre) di rinnovo automatico.
4)
Per il primo anno di rinnovo della locazione la SARA
assicurazioni S.p.a. praticherà uno sconto sul
canone di locazione contrattualmente previsto pari al
cinquanta per cento della differenza tra il canone di
locazione contrattualmente previsto stesso e quello
corrisposto dall’inquilino al moment del rinnovo.
5)
Le Parti si danno reciproco affidamento nel consentire
la variazione di tutti i contratti di locazione –
stipulati prima della data odierna ai sensi dell’art.
2, comma 1 della legge n. 431 del 1998 con inquilini
già conduttori della medesima unità immobiliare
– per i quali risulti possibile l’applicazione
del presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo. Tali contratti
saranno modificati, in occasione della prima scadenza
fiscale utile, con apposito atto di novazione.
6)
I rinnovi contrattuali stipulati in base al presente
accordo avranno decorrenza dalla data di scadenza del
contratto originario; gli arretrati dei canoni superiori
alle tre mensilità sanno corrisposti in tanti
mesi quanti sono quelli trascorsi dalla data di scadenza
del contratto a quella del rinnovo; more ed interessi
richiesti dall’ufficio del registro per il ritardo
della registrazione saranno ripartiti al 50%.
La mancata presentazione degli inquilini per la stipula
del rinnovo contrattuale alla data fissata dalla SARA
assicurazioni S.p.a. sarà intesa come rinuncia
esplicita al rinnovo medesimo e si darà corso
senza ulteriore indugio all’azione legale di rilascio
per finita locazione.
7)
Per quanto riguarda gli inquilini meno abbienti, già
occupanti alloggi della SARA assicurazioni S.p.a. e
con contratti ad equo canone, intendendosi come tali
quelli di età superiore ad anni 55 con reddito
del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro
subordinato o da trattamento pensionistico non superiore
ad ¤ 15.000,00 lordi annui, la Società
darà luogo al rinnovo del contratto per una durata
di anni 3 (tre) + 2 (due) di proroga di diritto applicando
al canone corrisposto al momento del rinnovo la maggiorazione
del 20% oltre aggiornamenti ISTAT come legge.
8)
Le Parti concordano che eventuali contenziosi relativi
all’interpretazione del presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo,
prima del ricorso alla magistratura, vengano ricondotti
ad un apposito tavolo di conciliazione, al quale parteciperanno
i firmatari dello stesso Accordo Aggiuntivo-Integrativo.
9)
Gli effetti del presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo
saranno sospesi limitatamente ai casi in cui, nel periodo
di vigenza dello stesso Accordo Aggiuntivo-Integrativo,
dovessero intervenire modificazioni degli accordi territoriali
già depositati. In tal caso, le Parti si impegnano
ad aprire nuovi confronti territoriali per ogni realtà
in cui siano presenti stabili di proprietà della
Società SARA assicurazioni.
10)
Il presente Accordo aggiuntivo-integrativo verrà
depositato e protocollato presso il Comune di Roma.
11)
Il presente Accordo Aggiuntivo-Integrativo andrà
a scadenza alla data del 31 dicembre 2003.
Allegati
a) Elenco delle unità immobiliari
e dei relativi canoni
b) Contratto-tipo
c) Regolamento per la ripartizione dei costi e delle spese
Roma, 28 ottobre 2002-10-28
SARA assicurazioni S.p.a. Salvatore Vitale
e
SUNIA Piero Ranieri
SICET Maurizio Savignano
UNIAT Patrizia Behmann
UNIONE INQUILINI Massimo Pasquini
FERCASA Pierluigi Pascoletti.
IMMOBILI
DI ROMA (Allegato A)* |
Indirizzo |
Canoni |
Concordati |
| |
£ |
€ |
| Via
Gambara,2 |
130.000 |
67,14 |
| Via
Pascarella, 55 |
157.000 |
81,08 |
| Via
Portuense, 96 |
157.000 |
81,08 |
| Piazza
Vinci, 73 |
135.000 |
69,72 |
| Tuscolano |
122.000 |
63,01 |
| Via
M. Borsa |
122.000 |
63,01 |
| Via
dei Promontori, 40 |
125.000 |
64,56 |
| Via
F. Acton, 70 |
125.000 |
64,56 |
| Via
P. Filippini, 120 |
138.000 |
71,27 |
| |
| *Valori
per mq/annuo |
|
|