ACCORDO
NAZIONALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3 EX LEGE 431/98
PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
TRA
|
FONDAZIONE ENASARCO |
rappresentata
da |
Vice
Presidente Donato Porreca
Consigliere
Bruno Galli
Mario
Sorrentino Carlo
Sperduti |
| E
|
| SUNIA
|
rappresentata
da |
Piero
Ranieri |
|
SICET |
rappresentata
da |
Ferruccio
Rossini
Maurizio
Savignano
|
|
UNIAT |
rappresentata
da |
Roberto
Scorpioni
Patrizia
Behman
|
|
UNIONE INQUILINI |
rappresentata
da |
Maria
Grazia Lami
Massimo
Pasquini |
|
ASSOCASA |
rappresentata
da |
Franco
Scarinci |
|
FEDER
CASA |
rappresentata
da |
Gianluigi
Pascoletti |
|
ANIA
|
rappresentata
da |
Renzo
Scardala |
Viene
stipulato il presente Accordo:
le
parti concordano di applicare per il patrimonio immobiliare
residenziale della Fondazione ENASARCO la Legge 431/98, art.
2, comma 3.
-
le parti stabiliscono, così come previsto dalla Legge,
che, a livello territoriale, dovranno essere definiti i
canoni utilizzando i valori compresi fra il minimo ed il
medio di ogni accordo territoriale depositato nei comuni
ove la Fondazione possiede immobili residenziali.
- La
durata dei contratti come sopra individuati, è definita
in 5 anni più 3. Fanno eccezione i contratti per
le fasce sociali protette per i quali viene stabilita una
durata di 3 anni più 2.
-
Il canone, a seguito di formale richiesta della proprietà,
sarà adeguato annualmente nella misura del 75% dell'aumento
ISTAT.
- Gli
aumenti dei canoni, derivanti dall'applicazione degli accordi
territoriali di cui al punto 1., saranno scaglionati in
due anni se tali aumenti risultassero superiori ad un importo,
in cifra assoluta, stabilito negli Accordi Territoriali.
Negli stessi accordi verranno stabilite le modalità
per il pagamento degli arretrati.
- Possono
far parte delle fasce sociali protette solo gli inquilini
il cui reddito imponibile complessivo del nucleo familiare,
derivante da lavoro subordinato o da pensioni, non superi
L. 30.000.000 annue, aumentabili di ulteriori L. 6.000.000
per ogni componente del nucleo familiare, sino ad u massimo
di L. 48.000.000.
-
Per le fasce sociali protette il canone che verrà
definito sarà quello derivante dall'applicazione
degli aumenti di cui al punto 1., scontati del 40% anche
in questo caso si applicano i criteri di cui al punto 4.
-
I soggetti interessati all'inserimento nelle fasce sociali
protette dovranno fornire, all'atto della domanda e annualmente,
alla Fondazione, la seguente documentazione, in carta libera,
idonea per dimostrare di possedere i requisiti di cui al
punto 5.:
-
Stato di famiglia;
- Certificato
di residenza;
-
Certificato storico anagrafico;
-
Ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente
del nucleo familiare;
-
Ricevuta, completa di protocollo, del modello presentato,
con la relativa documentazione, al Comune per eventuali
verifiche o controlli.
Qualora, da accertamenti effettuati dal Comune o dalla Fondazione,
la dichiarazione resa non dovessero risultare veritiera, l'inquilino
perderà il beneficio dell'inserimento nella fascia
sociale protetta a partire dalla data di godimento del beneficio
stesso.
La
Commissione Paritetica valuterà ulteriori iniziative.
8. Le parti concordano che verrà concesso il diritto
di prelazione agli inquilini in caso di vendita del singolo
appartamento o del singolo fabbricato o dei fabbricati che
facessero parte dello stesso complesso immobiliare.
9. Le parti concordano di attivare un tavolo concertativo
e conciliativo per la risoluzione di eventuali problemi
di interesse generale riferiti al rapporto contrattuale.
10. Le parti stabiliscono di favorire eventuali cambi di
alloggi fra conduttori della Fondazione, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente accordo.
11. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo
le parti si impegnano a concordare il Contratto Tipo nonché
la ripartizione degli oneri accessori. Sempre nello stesso
periodo le parti si impegnano a definire gli Accordi Territoriali
nonché i canoni in base ai criteri elencati al punto
1..
12. Le parti si impegnano ad intrattenere periodici incontri
per definire relazioni sindacali, per vigilare sull'applicazione
dell'accordo.
13. Il presente accordo avrà vigenza per tutti i
contratti che verranno rinnovati e/o stipulati entro il
31/12/2004.
14. Le parti si danno che in nessun caso i canoni derivanti
dagli Accordi Territoriali potranno essere inferiori a quelli
in essere prima dei rinnovi.
15. In deroga a quanto previsto al punto 14., i contratti
stipulati a partire dall'1/1/2001, su richiesta degli inquilini,
potranno essere tramutati in contratti secondo quanto stabilito
dal presente Accordo, con decorrenza dal mese successivo
alla richiesta.
16. La Fondazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, eventuali casi di eccezionale gravità,
meritevoli di particolare trattamento agevolativo nella
definizione dei canoni.
Roma, 6 novembre 2001 |