ACCORDO
INTEGRATIVO NAZIONALE
(Legge
09.12.1998 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 05.03.1999,
art. 1 comma 5)
TRA
L'E.N.P.A.F., ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI,
Fondazione di diritto privato giusto interministeriale 7 novembre
2000, con sede in Roma, viale Pasteur, 49, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante dott. Emilio Croce,
del Vice Presidente dott. Guido Visco Gilardi, del Direttore
Generale Avv. Marco Lazzaro, del dott. Michele Todaro, Dirigente
del Servizio Patrimonio, dell'Arch. Rossana Mancicni, professionista
dell'Ente
E
Le seguenti organizzazioni sindacali Nazionali dei conduttori:
- SUNIA in persona di Piero Ranieri
- SICET in persona di Maurizio Savignano
- UNIAT in persona di Patrizia Behmann
- UNIONE INQUILINI in persona di Massimo Pasquini e Alberto
Rosati
- ANIA in persona di Walter Angori
- FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti
PREMESSO
a) che le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti
il presente accordo integrativo sono firmatarie degli Accordi
Territoriali ex art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, depositati
a norma di Legge;
b) che le parti concordano di aprire confronti territoriali
in ogni realtà ove esistano proprietà dell'Istituto.
Gli accordi a livello territoriale, ove raggiunti e sottoscritti,
costituiranno parte integrante del presente accordo, definendo
in tal modo l'elenco degli stabili oggetto dello stesso;
c) che gli accordi integrativi sopra menzionati hanno lo
scopo di definire i canoni di locazione, all'interno dei
valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione
per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali;
d) che le parti, come sopra costituite, hanno raggiunto
un'intesa in base alla quale, come criterio generale, per
i rinnovi contrattuali ad uso abitativo riferiti a ciascuna
unità immobiliare dell'Ente, sarà previsto
un canone di locazione ragguagliato alla media della fascia
di oscillazione media stabilita dagli accordi territoriali,
aumentato o diminuito in presenza rispettivamente di elementi
di pregio o di svalutazione.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
1. PREMESSA: la premessa forma parte integrante e sostanziale
del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto
primo;
2. CANONI: le parti concordano che i canoni di locazione
unitari mq/mese, relativi al rinnovo dei contratti di locazione
scaduti o da scadere, sono definiti in accordi integrativi
territoriali all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti
per le fasce di oscillazione per aree omogenee indicate dagli
accordi territoriali;
I metri quadrati dell'unità immobiliare, con una tolleranza
del cinque per cento in più o in meno, è data
dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse
di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed
altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile
in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente
alla quota millesimale della unità immobiliare.
La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è
conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq.
E 70 mq. La superficie è aumentata del 10% fino ad
un massimo di 70 mq.
Per gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq.,
la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo
di 50,6 mq.
I suddetti limiti tengono conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 236 del 18/6/1987.
3. DURATA E DECORRENZA. I contratti che verranno stipulati
per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere,
avranno la durata superiore a quella minima prevista dall'art.
2, comma 5 della legge 431/1998, pari ad anni 4+4; nel caso
di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data
di sottoscrizione del presente accordo o per i quali sia intervenuta
convalida per finita locazione, le parti convengono che i
nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti
rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze
di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e
quello determinato in base ai successivi accordi integrativi.
Tali differenze saranno oggetto di rateizzazione i 12 rate
mensili senza interessi.
4. AGGIORNAMENTO ISTAT. Le parti convengono che, nel
corso della locazione, a partire dal secondo anno, il canone
sarà aggiornato, all'inizio di ciascuna annualità,
nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi l'anno precedente (F.O.I.).
5. ONERI ACCESSORI. Le parti stabiliscono che la ripartizione
degli oneri accessori verrà regolata dagli articoli
9 e 10 della legge 392/1978 e dalla tabella predisposta dalle
medesime parti ed allegata al presente accordo. (All. 1).
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. Ai nuclei familiari composti
da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente
accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non
superiore a 15.500 Euro (incrementabile di 2.583 Euro per
ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 20.658 Euro,
per nuclei familiari composti da più persone), fermo
restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile,
alle stesse condizioni del presente accordo, un'eventuale
richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l'aumento
del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con
una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo.
I contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno
durata triennale e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni
ove permangano le condizioni sopraindicate.
Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste
dal presente articolo dovranno presentare la documentazione
idonea ogni anno di vigenza contrattuale.
La modifica dei requisiti sopra indicati comporterà
l'applicazione della disciplina prevista per gli altri contratti.
Le stesse agevolazioni saranno applicabili in caso si variazioni
reddituali che comportino l'inserimento all'interno della
fascia sopra indicata.
Ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali, saranno validi
solo quelli riferiti a lavoro dipendente e assimilabili, relativi
all'anno precedente. Le richieste provenienti da lavoratori
autonomi verranno valutate dall'Ente locatore caso per caso.
Infine l'Ente proprietario dichiara la propria disponibilità
ad individuare soluzioni a situazioni di particolare bisogno,
accertate a proprio insindacabile giudizio.
7. RICHIESTE DI CAMBIO. Indipendentemente dall'appartenenza
alle fasce reddituali interessate dalle clausole di salvaguardia
di cui al precedente articolo, l'Ente si impegna a favorire,
ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime
condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da
nuclei familiari che occupino alloggi aventi superfici maggiori
rispetto alle proprie esigenze abitative o che, comunque,
comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto
dal nucleo familiare stesso.
8. CONDIZIONI PER IL RINNOVO E COMUNICAZIONE AGLI INQUILINI:
le parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale, ai sensi
dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 1998, sarà
consentito solo a favore di quei conduttori che:
-
non risultino proprietari di unità abitative site
nel comune ove conducono in locazione l'immobile dell'Ente,
o in comuni viciniori;
-
non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell'Ente;
-
non abbiano situazioni si morosità nei confronti
dell'Ente, salvo che non provvedano a regolarizzarle prima
della stipula del nuovo contratto;
-
risultino effettivamente residenti negli alloggi stessi
attualmente condotti in locazione;
-
in ogni caso non sarà consentito il rinnovo, ai sensi
dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98, per quei conduttori
che, ancorché siano anagraficamente residenti negli
alloggi concessi in locazione, sulla base delle verifiche
effettuate dall'Ente, non vi abitino stabilmente e nei confronti
dei quali l'Ente abbia attivato le procedure giudiziarie
di risoluzione contrattuale per sublocazione.
L'Ente locatore comunicherà ad ogni inquilino le condizioni
per la stipula del rinnovo contrattuale, di cui al presente
accordo; decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
se l'inquilino, convocato formalmente, non si presenterà
per la stipula del contratto sarà considerato come
non interessato al rinnovo contrattuale.
L'inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi
rappresentare da un'organizzazione sindacale firmataria del
presente accordo.
9. CONTRATTO TIPO: i rinnovi contrattuali saranno stipulati
secondo lo schema di contratto tipo allegato al presente accordo
(All. 2 e 2 bis), sino all'approvazione della convenzione
nazionale, di cui al comma 1, art. 4 della legge 431/1998,
per i tipi di contratto di cui all'art. 4 bis della stessa
legge. A partire dalla data della predetta approvazione saranno
utilizzati, per i rinnovi, i nuovi contratti.
10. COMMISSIONE CONCILIATIVA. Le parti convengono ai
sensi dell'art. 1, comma 8, punto i, del Decreto Ministeriale
05/03/1999, la costituzione di una commissione conciliativa
stragiudiziale, cui ognuna delle parti potrà ricorrere
per favorire la soluzione di contrasti in merito alla corretta
applicazione del presente accordo integrativo nazionale. Detta
commissione, che non ha natura di arbitrato, potrà
essere investita solo per valutare casi che abbiano una rilevanza
generale per l'inquilinato e non particolare, limitata al
singolo conduttore.
11. DIRITTO DI PRELAZIONE: Nel caso in cui l'ENPAF
provveda a dismettere il proprio patrimonio immobiliare, sarà
riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione
per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione,
a condizione che siano in regola con il pagamento dei canoni
e di tutti gli oneri economici afferenti il rapporto di locazione.
Prima dell'avvio della fase di commercializzazione delle unità
immobiliari disposta dall'ENPAF nell'ambito delle proprie
prerogative di diritto privato riconosciute agli enti previdenziali
privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 50/994, le
parti si incontreranno per avviare un confronto sui criteri,
condizioni e modalità di cessione delle unità
immbiliari.
Il presente accordo scadrà il 31/12/2004.
Roma lì 6 febbraio 2002
ENPAF
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE INQUILINI
ANIA
FEDERCASA |