LEGGE
REGIONALE N. 10 DEL 9-03-1995
REGIONE VENETO
Norme
per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale Pubblica
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 23 del 14 marzo 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Finalità della legge
-
In attuazione di quanto previsto agli articoli 13 e 93 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità
con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente
legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO 2
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
-
Gli enti di cui all’articolo 1, già denominati Istituti
autonomi case popolari (IACP), sono trasformati in Aziende territoriali
per l’edilizia residenziale (ATER).
-
Le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile;
hanno sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio
della stessa.
-
La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in materia
di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto attiene
bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale
di un organo consultivo, costituito dai Presidenti e Direttori delle
ATER, dai rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
ARTICOLO 3
Osservatorio regionale sulla casa
-
E' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale l’Osservatorio
regionale sulla casa composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni
di presidente;
2) un rappresentante dell’ANCI;
3) due rappresentanti delle ATER;
4) un rappresentante dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi
a livello nazionale;
5) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi
a livello nazionale;
6) un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia
più rappresentativi a livello nazionale;
7) un rappresentante dell’ANCE.
ARTICOLO 4
Compiti dell’Osservatorio regionale sulla casa.
-
L’Osservatorio regionale compie studi e analisi per l’elaborazione
dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l’edilizia
residenziale e formula proposte alla Giunta regionale inerenti il
comparto dell’Edilizia residenziale.
-
L’Osservatorio regionale sulla casa, pubblica e diffonde dati
e analisi sulla situazione abitativa, ne promuove la conoscenza tra
le forze politiche, sociali, professionali imprenditoriali.
-
La Giunta regionale con propria deliberazione individua la struttura
tecnica di supporto.
ARTICOLO 5
Attività delle ATER
-
L’ATER provvede:
a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata
e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero
di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi
integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie
proprie e/ o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano
e/ o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti
pubblici;
c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/ o per il recupero
del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia
residenziale pubblica;
d) a gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque
realizzato o acquisito, nonché a svolgere ogni altra attività
di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali
e conforme alla normativa statale e regionale;
e) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori
per la progettazione e/ o l’esecuzione delle azioni consentite
ai sensi delle lettere a), b), c) e d);
f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica
a favore di operatori pubblici e privati;
g) a intervenire, salvaguardando quanto stabilito dalla legge regionale
20 marzo 1990, n. 19 mediante l’utilizzazione di risorse proprie,
non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori,
sul mercato edilizio realizzando abitazioni allo scopo di locarle
o venderle a prezzi economicamente competitivi;
h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica;
i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
ARTICOLO 6
Statuto
-
Le ATER deliberano lo Statuto entro novanta giorni dal primo insediamento
del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 7
Organi
-
Sono organi dell’ATER:
a) il Consiglio di amministrazione:
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 8
Consiglio di Amministrazione delle ATER
-
Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è composto
da:
1) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati
dalla Giunta regionale;
2) un componente nominato dall’Amministrazione provinciale;
3) un componente nominato dal Comune capoluogo;
4) un componente designato dall’ANCI regionale.
-
I Consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente
della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere
dalla data dello stesso decreto.
-
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del
Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o designazione
di almeno tre componenti.
-
In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica
di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino
alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 9
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ATER
-
Il Consiglio di amministrazione dell’ATER è convocato
dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in
via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
-
Il Consiglio di amministrazione:
1) approva lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l’informazione
sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241;
2) stabilisce le linee di indirizzo generale dell’azienda, prefigura
gli obiettivi pluriennali e approva il bilancio previsionale e il
bilancio consuntivo di esercizio;
3) definisce i piani annuali e pluriennali di attività , approvando
gli interventi da realizzare;
4) approva il regolamento di amministrazione e contabilità,
il regolamento e la dotazione organica del personale;
5) delibera la partecipazione a società per azioni, per la
gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant' altro statutariamente
previsto per l’attività dell’azienda.
-
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria
la presenza di almeno tre componenti.
-
I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per cinque
adunanze consecutive decadono dalla carica.
-
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti,
in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto
del Presidente.
ARTICOLO 10
Il Presidente e il Vicepresidente dell’ATER
-
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda, convoca
e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento
dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione. Trasmette al presidente della Giunta
regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria
all’esercizio del potere di vigilanza.
-
Il Vicepresidente di ciascuna ATER è nominato dal Consiglio
di amministrazione tra i propri componenti.
-
In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate
dal Vicepresidente.
ARTICOLO 11
Direttore dell’ATER
-
Il direttore delle ATER è nominato dal Presidente dell’Azienda,
su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, ed è
scelto tra dirigenti pubblici e privati aventi i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a
sessanta anni;
2) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale
per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
-
Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempi determinato;
l’incarico decorre dalla data di nomina e ha termine al compimento
del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
-
L’incarico di direttore è rinnovabile; può essere
revocato prima della scadenza con atto motivato dal Presidente, su
conforme delibera del Consiglio di amministrazione.
-
Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato
con delibera del Consiglio di amministrazione.
-
Il direttore:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’Ente, anche mediante l’adozione di atti di organizzazione
e di spesa rilevanti nei confronti di terzi, nonché, se autorizzato
dal Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza in giudizio
con facoltà di conciliare e transigere;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare
esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
c) presiede alle aste e alle licitazioni private;
d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle
spese per il normale funzionamento;
e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità
, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico
- amministrativa ai fini generali e particolari dell’Ente;
f) esprime il proprio parere sulla legittimità di ogni atto
deliberativo.
ARTICOLO 12
Collegio dei revisori dei conti
-
Il Collegio dei revisori dei conti di ciascuna ATER è nominato
dalla Giunta regionale ed è composto da tre esperti in materia
di amministrazione e contabilità , iscritti nel registro dei
revisori. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale,
con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.
-
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due
revisori supplenti.
-
Al Collegio dei revisori dei conti si applica la disciplina prevista
dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile.
-
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina.
-
Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’azienda, di riferirne
immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto
a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia
che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
ARTICOLO 13
Comitato tecnico dell’ATER
-
Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico composto
da:
1) il Direttore dell’Azienda, con funzioni di Presidente;
2) il Capo dell’Ufficio tecnico dell’Azienda;
3) il Dirigente generale dell’Ufficio regionale del Genio civile
o suo delegato;
4) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell’edilizia
residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
-
Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell’Azienda.
-
Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo, il
rappresentante legale o il delegato dell’operatore pubblico
o privato interessato all’argomento in discussione.
-
Il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione
o degli enti interessati istituite ai sensi dell’articolo 63
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.
-
-
Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
1) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
2) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi
sul rispetto dei vincoli tecnico - dimensionali ed economici, nonché
sull’applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di
costo deliberati dalla Giunta regionale;
3) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo
ammissibili;
4) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
-
Il Comitato è costituito con deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell’ATER e resta in carica per la durata dello
stesso.
-
In via transitoria, fino alla costituzione dei Comitati di cui al
presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite
presso ciascun IACP, ai sensi dell’articolo 63 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
ARTICOLO 14
Indennità di carica
-
Al Presidente e al Vicepresidente dell’ATER compete un' indennità
mensile di carica il cui ammontare è pari rispettivamente al
50 per cento e al 25 per cento dell’indennità mensile
lorda spettante al Presidente della corrispondente Amministrazione
provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio, nella misura stabilita
per i dirigenti regionali generali della normativa vigente.
-
Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell’ATER
compete un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto
per i componenti il Comitato regionale di Controllo, oltre al rimborso
spese di viaggio, nella misura stabilita per i dirigenti regionali
generali dalla normativa vigente.
-
Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso
annuo pari al 50 per cento di quello attribuito ai revisori dei conti
dell’Amministrazione provinciale corrispondente. Agli altri
componenti il Collegio spetta un compenso pari al 75% per cento di
quello spettante al Presidente dello stesso. Spetta inoltre il rimborso
delle spese di viaggio nei limiti stabiliti per i dirigenti regionali
generali.
-
Ai componenti del Comitato tecnico dell’ATER di cui alla lettera
d) del comma 1 dell’articolo 13 spetta un gettone di presenza
per ogni seduta pari a quella dei componenti del Comitato regionale
di controllo.
-
Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite anche
agli amministratori e revisori dei conti degli IACP dall’entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
Fonti di finanziamento
-
Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di
edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta
regionale;
b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, quale rimborso spese generali di amministrazione e di manutenzione,
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente;
c) l’alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle
disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste
all’articolo 5.
ARTICOLO 16
Bilancio e programmi di attività dell’ATER
-
Le ATER formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli
articoli 2423 e seguenti del codice civile. In allegato al bilancio
consuntivo le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi
sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e
sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
1) la quota dei costi generali non ripartibili;
2) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle
attività espletate e dei servizi prestati;
3) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra
il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
-
Le ATER formulano altresì , al fine di predeterminare i limiti
finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio
di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio
di cui al comma 1.
ARTICOLO 17
Vigilanza, controllo sugli atti e sugli organi delle ATER
-
La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge
regionale 18 dicembre 1993, n. 53 esercita la vigilanza e il controllo
sugli organi e sui sottoindicati atti delle ATER:
1) gli statuti e le loro eventuali modifiche;
2) il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio;
3) i regolamenti di amministrazione e contabilità ; il regolamento
e la dotazione organica del personale.
-
Gli atti di cui all’articolo 10, comma 1 vanno trasmessi al
Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
ARTICOLO 18
Stato giuridico e trattamento economico del personale
-
Al personale delle ATER, compreso il Direttore, si applicano, per
quanto compatibili con la natura dell’ente, gli istituti attinenti
allo stato giuridico ed economico, nonch0 previdenziale delle aziende
municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto collettivo
nazionale di lavoro.
-
Entro dodici mesi dall’approvazione dello statuto le ATER determinano
la dotazione organica del personale previa verifica dei carichi di
lavoro.
-
Sino all’approvazione della dotazione organica del personale
non sono consentite nuove assunzioni, salvo quelle strettamente necessarie
per far fronte a esigenze sopravvenute e previa autorizzazione della
Giunta regionale.
ARTICOLO 19
Scioglimento del Consorzio regionale fra gli IACP del Veneto
-
Con effetto dal primo giorno del mese successivo all’entrata
in vigore della presente legge è sciolto il Consorzio fra gli
istituti autonomi delle case popolari del Veneto e si procede alla
liquidazione a norma del presente articolo.
-
I beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio sono devoluti,
con effetto dalla data di cui al comma 1, alla Regione. Dal momento
delle devoluzione la Regione subentra nella titolarità di tutte
le situazioni attive e passive facenti capo al Consorzio.
-
Il Presidente della Giunta regionale nomina il commissario per la
liquidazione del Consorzio nella persona del Presidente del Consorzio
medesimo. Il commissario procede alla individuazione dei beni mobili
ed immobili del Consorzio, dei rapporti giuridici relativi all’attività
del Consorzio stesso, nonché del personale. Presenta alla Giunta
regionale una relazione consuntiva dell’attività del
Consorzio sino alla sua soppressione. Gli adempimenti devono essere
compiuti entro tre mesi dalla nomina del commissario liquidatore.
-
Il personale del Consorzio è trasferito mediante procedura
di mobilità , in via prioritaria presso le ATER e, subordinatamente,
anche in sovrannumero da riassorbire a seguito della ridefinizione
delle piante organiche in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, presso gli altri enti del comparto Regioni - Enti locali.
Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
-
E' abrogata la legge regionale 6 settembre 1988, n’ 51.
ARTICOLO 20
Norme transitorie
-
Fino alla costituzione degli organi delle ATER ai sensi della presente
legge continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica
degli IACP.
-
Le ATER subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP.
-
Il Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in vigore
della presente legge predispone entro due mesi la ricognizione dei
beni e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale documento
è approvato dalla Giunta regionale.
-
Con l’entrata in vigore della presente legge, qualora siano
ancora esistenti presso gli IACP le assemblee dei soci o conferenti,
esse si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente vengono
rimborsate le quote nominali a suo tempo sottoscritte o conferite,
mentre eventuali apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità
e disponibilità dell’azienda.
-
Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.
-
Il personale degli IACP, che risultasse in esubero a seguito della
revisione della dotazione organica delle ATER, è collocato
in altri enti regionali mediante le procedure previste per la mobilità
.
ARTICOLO 21
IACP comunali
-
Gli IACP comunali di Arzignano, Castelfranco Veneto, Conegliano, Este,
Monselice e Piove di Sacco sono soppressi a decorrere dal 31 marzo
1996.
-
I beni immobili di proprietà degli istituti soppressi sono
devoluti, tenuto anche conto di quanto previsto dagli statuti di detti
istituti, dalla data di cui al comma 1, ai Comuni nel cui ambito territoriale
insistono gli enti stessi e non possono essere sottratti alla loro
destinazione. In tal caso i Comuni possono avvalersi per la gestione
del patrimonio pervenuto, degli istituti di cui agli articoli 22 e
23della legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
Dal momento della devoluzione, i Comuni succedono in tutti i rapporti
attivi e passivi inerenti agli immobili di cui al comma 2.
-
Il personale in servizio presso gli istituti di cui al comma 1, alla
data fissata nel medesimo comma, viene trasferito al corrispondente
Comune previa intesa. Il Comune provvederà ad inserirlo nella
pianta organica previa verifica della relativa disponibilità
nel livello corrispondente e con anzianità maturata all’atto
del trasferimento.
-
Nel termine di cui al comma 1 i Comuni possono delibera di rinunciare
alle devoluzione dei beni immobili di proprietà, dei rapporti
attivi e passivi e del personale degli IACP soppressi. In tal caso
i beni e i rapporti facenti capo agli IACP soppressi sono devoluti
alla competente ATER provinciale.
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I Presidenti di ciascun Istituto soppresso assumono le vesti di Commissario
straordinario con il compito di assicurare la gestione, di accertare
lo stato di consistenza patrimoniale, nonché dei rapporti giuridici
attivi e passivi, pendenti, ivi compresi quelli concernenti il personale
e di redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili. Gli
atti del Commissario straordinario sono sottoposti al controllo di
legittimità della Giunta regionale nel rispetto dei criteri
di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. Al Commissario
straordinario compete l’indennità di carica mensile già
prevista per il Presidente dello IACP comunale.
ARTICOLO 22
Dichiarazione d' urgenza
-
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 marzo 1995
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