LEGGE
REGIONALE N. 40 DEL 4-09-1995
REGIONE VALLE D'AOSTA
Norme
regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
del
31 ottobre 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
(Ambito di applicazione)
-
Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli enti locali
territoriali regionali e dell' Istituto autonomo case popolari, purché
acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso
o con contributo dello Stato, della Regione, o degli enti pubblici
territoriali nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica.
-
Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio
oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari
funzioni attribuite ai pubblici dipendenti, agli alloggi realizzati
con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni,
nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico),
e successive modificazioni.
ARTICOLO
2
(Piano di vendita)
-
L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati
allo sviluppo del settore e alla razionalizzazione e riqualificazione
del patrimonio abitativo esistente, conseguibile altresì per
mezzo dei programmi integrati.
Il piano quinquennale di vendita, approvato dalla Giunta regionale
su proposta degli enti proprietari, deve prevedere l'alienazione di
una quota del patrimonio cedibile, riferito all'intero ambito regionale,
non superiore al sessanta per cento.
-
Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano
di vendita approvato, nonché per garantire gli assegnatari
che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre
aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto
dei criteri indicati all'art. 4.
-
Nel termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge gli enti proprietari provvedono:
a) all'approvazione delle proposte di programma di reinvestimento
dei fondi derivanti dall'alienazione; tale approvazione è condizione
essenziale per procedere nella vendita da parte degli enti interessati;
b) ad aggiornare le proposte dei piani di vendita ai criteri definiti
all'art. 4.
-
I programmi di reinvestimento devono contenere:
a) il numero degli alloggi recuperare, ristrutturare o costruire e
le loro caratteristiche;
b) la localizzazione degli interventi e la disponibilità dei
fabbricati per il recupero e la ristrutturazione delle aree per la
nuova costruzione;
c) lo stato della progettazione degli interventi;
d) le risorse finanziarie necessarie per gli interventi;
e) le risorse finanziarie disponibili per interventi di edilizia residenziale
pubblica;
f) i tempi di realizzazione degli interventi.
-
I programmi di reinvestimento sono trasmessi all' Assessorato regionale
dei lavori pubblici che, verificata la completezza dei programmi,
della relativa documentazione e la loro realizzabilità entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
propone alla Giunta regionale la loro approvazione contestualmente
all'approvazione del piano regionale di vendita.
ARTICOLO
3
(Proposta di piani di vendita)
-
Le proposte di piano di vendita predisposte dagli enti proprietari
devono contenere:
a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio
da alienare;
b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili, ad uso abitativo e non,
da cedere;
c) il prezzo di vendita degli immobili ad uso abitativo ed i tempi
di cessione.
ARTICOLO
4
(Criteri per la formulazione e l' aggiornamento della proposta di piani
di vendita)
-
I criteri di cui all' art. 3, comma 1, lett a), ai quali gli enti
proprietari il cui patrimonio è superiore al dieci per cento
del patrimonio pubblico regionale sono tenuti ad uniformare le proposte
di vendita, sono i seguenti:
a) alloggi con assegnatari inclusi nell' area di decadenza dall' assegnazione
per superamento del limite di reddito, ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) edifici già parzialmente alienati;
c) edifici nei quali è più elevato il numero di inquilini
che manifestano la volontà di acquistare;
d) edifici la cui cessione arreca giovamento al tessuto socio - economico
del territorio.
-
Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:
a) interessati da interventi di recupero di cui all' art. 31, comma
1, lett c) ed e), della l 457/ 1978, realizzati successivamente al
1 gennaio 1985, o in corso di esecuzione o programmati con finanziamento
già disponibile;
b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario
il mantenimento di alloggi in locazione;
c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie
sprovviste di abitazione;
d) di nuova costruzione, realizzati successivamente al 1 gennaio 1985.
ARTICOLO
5
(Alienazione di alloggi disponibili)
-
Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli,
che si rendono disponibili anche a seguito della mobilità degli
assegnatari o per altro motivo, sono venditi al migliore offerente
sulla base del prezzo di vendita, con priorità, nell'ordine,
a favore di:
a) coloro che, in possesso dei requisiti per l'acquisto, hanno rinunciato
perché assegnatari di un alloggi non adeguato;
b) coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per
superamenti dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti
nel piano di vendita;
c) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, sono assegnatari
di alloggi non inseriti nei piani di vendita.
-
Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio
dell'alloggio avuto in precedente assegnazione.
-
Nel caso di assenza di offerte, le cooperative edilizie e i loro consorzi,
iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 3 della legge 31 gennaio
1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative),
possono inoltrare richieste di acquisto in rialzo sul prezzo base
di vendita. Le cooperative che acquistano sono tenute a concedere
gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non
inferiore a otto anni.
ARTICOLO
6
(Piano di reinvestimento)
-
Il piano quinquennale di reinvestimento, approvato dalla Regione sulla
base delle proposte degli enti proprietari, sentito il parere dei
sindacati degli assegnatari maggiormente rappresentativi a livello
regionale, deve prevedere, in percentuali variabili, le quote da destinarsi:
a) all'acquisto, al recupero o alla realizzazione di fabbricati per
abitazioni residenziali, ivi comprese le aree per la realizzazione
di tali programmi;
b) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati esclusi
dal piano regionale di vendita;
c) alla realizzazione dei programmi integrati di cui all' art. 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l' edilizia residenziale
pubblica);
d) ad opere di urbanizzazione rilevanti per il patrimonio abitativo
pubblico;
e) alla copertura degli oneri fiscali gravanti sulle cessioni del
patrimonio dell' Istituto autonomo per le case popolari;
g) agli interventi atti ad agevolare la mobilità di assegnatari
che non intendono acquistare.
-
Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante progetti annuali
di investimento aventi caratteristiche di immediata cantierabilità
e deve contenere, per ciascun progetto, i costi preventivati e i
tempi di realizzazione.
ARTICOLO
7
(Requisiti per l' acquisto)
-
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita
gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda:
a) abbiano maturato cinque anni di locazione legittima e non a titolo
provvisorio;
b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi; l'eventuale
morosità deve essere sanata entro il termine di presentazione
delle domande;
c) non siano assoggettati a procedimenti di revoca o di rilascio dell'assegnazione
dell' alloggio per qualsiasi motivo.
-
In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare,
è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti
componenti il nucleo stesso.
-
AI fini del calcolo di cinque anni di cui al comma 1, lett a), è
possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
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Gli assegnatari con limite di reddito familiare inferiore a quello
previsto, per la decadenza, dalle vigenti disposizioni regionali in
materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e, comunque, tutti gli assegnatari
ultrasessantenni o portatori di handicap riconosciuti ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), non sono obbligati
all'acquisto dell'alloggio in uso, che non può essere venduto
a terzi.
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Gli assegnatari che hanno superato il limite di reddito stabilito
per la decadenza dell' assegnazione e occupanti alloggi inseriti in
piani di vendita, possono fare domanda di acquisto entro il 31 dicembre
1995, ovvero entro un anno dall' accertamento, da parte dell' ente
proprietario o dell'ente gestore, dell' avvenuta perdita della qualifica
di assegnatario.
-
Trascorsi i termini di cui al comma 5, gli alloggi possono essere
venduti a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti
dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto
di assegnazione.
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Al fine dell' esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà
di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate
misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione
delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti
di compravendita.
ARTICOLO
8
(Mobilità incentivata)
-
Gli enti proprietari, al fine di evitare il formarsi di condomini
misti e per consentire l'acquisto anche a coloro che, assegnatari
di alloggi non compresi nei piani di vendita, sono dichiarati in decadenza
per superamento del limite i reddito, devono mettere in atto appositi
piani per favorire la mobilità anche in deroga alle disposizioni
vigenti.
ARTICOLO
9
(Prezzo di vendita)
-
Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto
tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza
moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali. Il numero
dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie
convenzionale, determinata sulla base dell'art. 13, commi 1 e 3, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica
la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di vetustà dell'edificio
fino ad un massimo del venti per cento.
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Per gli alloggi compresi in stabili sottoposti ad interventi di manutenzione
straordinaria complessiva o di recupero globale del fabbricato, ai
fini della riduzione dell'uno per cento del prezzo di vendita per
ogni anno di vetustà fino ad un massimo del venti per cento,
l'anzianità di costruzione decorre dalla data di ultimazione
dei lavori.
-
La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta
del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi
di manutenzione straordinaria riconducibili a quelli dell'art. 31,
comma 1 lett b) della l 457/ 1978.
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A richiesta dell'acquirente, il prezzo, in alternativa a quanto previsto
dal comma 1, può essere stabilito dall' ufficio tecnico erariale;
in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva e senza
le riduzioni previsti al comma 1, anche se tale valutazione è
superiore ai prezzi stabiliti secondo le modalità di cui al
medesimo comma 1, fatta salva la facoltà di revoca della domanda
di acquisto, da esercitare entro trenta giorni dalla determinazione
del prezzo.
-
Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
a) pagamento in un' unica soluzione, con una riduzione pari al dieci
per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento
dei prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente
in non più di quindici anni, ad un interesse pari al costo
delle provviste dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente
al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti, previa
dilazionata.
-
Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 5,
lett b) deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'
atto di acquisto.
ARTICOLO
10
(Divieti e sanzioni)
-
L' alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può
essere alienato, neppure parzialmente, ne su di esso può costituirsi
alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata
la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di
registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non
ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione
alle disposizioni del presente comma sono nulli.
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A coloro che contravvengono le disposizioni di cui al comma 1, si
applicano le seguenti sanzioni:
a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato
al valore di mercato determinato dall'ufficio tecnico erariale alla
data dell'inadempienza;
b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'
alloggio e il valore di mercato dello stesso, determinato dall' ufficio
tecnico erariale alla data dell' inadempienza, maggiorata degli interessi
legali.
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Per sopravvenuti gravi motivi, l'ente che ha ceduto l'alloggio può
autorizzare il trasferimento della proprietà prima del periodo
di cui al comma 1.
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Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione dell'acquisto
con le modalità di cui all'art. 28, comma nono, della legge
8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei
programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e
canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), e successive modificazioni.
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Il diritto di prelazione di cui all'art. 28, comma nono, della l 513/
1977, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi
all'ente cedente un importo pari al dieci per cento del valore calcolato
sulla base degli estimi catastali.
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Nell' atto di compravendita dovranno essere inseriti i seguenti vincoli:
a) inalienabilità, anche parziale, e divieto di modificare
la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni, dalla data di
registrazione del contratto d'acquisto e comunque fino a quando non
si è pagato interamente il prezzo;
b) diritto di prelazione, in caso di nuova vendita, a favore
dell' ente cedente;
c) diritto di abitazione a favore degli altri componenti il nucleo
familiare, qualora l' acquisto sia effettuato da un familiare convivente;
d) iscrizione ipotecaria a favore dell' ente venditore, qualora il
pagamento sia effettuato in forma rateale.
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La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita
degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente
legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienati;
apposito tariffario è predisposto a cura degli enti alienanti
unitamente ad un rappresentante del sindacato assegnatari.
ARTICOLO
11
(Unità immobiliari non ad uso abitativo)
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Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad
uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale
pubblica.
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L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 1, può
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della l
392/ 1978. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti
dal citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare
domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni
senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). A tal fine, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
-
Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al
comma 2, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
-
L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al
comma 2 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere
dell'ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in
forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un
tasso di interesse pari al tasso legale.
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Nel caso di cui al comma 3 si ricorre all'asta con offerte in aumento,
assumendo a base il prezzo di cui al comma
4, prima parte.
ARTICOLO 12
(Incentivazione finanziaria)
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Al fine di incentivare la vendita con pagamento in una unica soluzione
onde agevolare i piani reinvestimento, gli enti cedenti si attivano
per consentire agli assegnatari, tramite gli istituti di credito operanti
in Valle d'Aosta, di accedere ai prestiti finanziari a condizioni
più favorevoli rispetto ai tassi di interesse normalmente applicati,
mediante apposite convenzioni.
ARTICOLO
13
(Proventi)
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I proventi dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nonché delle unità immobiliari ad uso non
abitativo, al netto dei residui mutui da estinguere eventualmente
gravanti sugli alloggi cedenti, dell'IRPEG sulla plusvalenza immobiliare
derivante dalla cessione, dell'INVIM sulle vendite delle unità
immobiliari non abitative, rimangono nella disponibilità degli
enti venditori sul conto corrente di contabilità speciale presso
la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità
di cui all' art. 6.
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Gli enti proprietari rendicontano annualmente alla Regione i ricavati
delle vendite.
ARTICOLO
14
(Convenzione notarile)
-
Gli enti cedenti predispongono apposite convenzioni con il Collegio
dei notai, al fine di razionalizzare la ripartizione degli atti di
compravendita e consentire tariffe agevolate agli acquirenti.
ARTICOLO
15
(Patrimonio dello Stato)
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Agli alloggi di proprietà dello Stato e degli enti di cui all'art.
1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia
di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), inseriti
nei piani di vendita, ad integrazione di quanto previsto dalla legge
stessa, si applicano le disposizioni di cui agli art. 7, 8, 10, 12,
14 e 15 della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta,
4 settembre 1995.
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