LEGGE
REGIONALE N. 39 DEL 4-09-1995
REGIONE VALLE D'AOSTA
Normativa
e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 48 del 31 ottobre
1995
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
INDICE OMESSO
TITOLO
I
NORME PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO I
Disposizioni di carattere generale e definizioni convenzionali
ARTICOLO
1
(Ambito di applicazione delle norme)
-
Le presenti norme, emanate in armonia coi criteri generali approvati
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
con deliberazione del 19 novembre 1981, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 19 dicembre 1981, n. 348, e successive modificazioni
e integrazioni, si applicano a tutti gli alloggi, utilizzati per le
finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica,
realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico
o con il concorso o contributo dello Stato e/ o della Regione, nonché
a quelli di proprietà di enti pubblici non economici o affidati
in gestione ai medesimi.
-
Sono esclusi dall'applicazione gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata
e non assegnati in locazione;
b) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede
la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare
e senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato e/ o della Regione;
d) che non siano utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale
pubblica per le modalità di acquisizione, per la destinazione
funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri
di pregio storico o artistico;
e) destinati a case parcheggio e/ o a ricoveri provvisori, indipendentemente
dalle modalità di acquisizione;
f) destinati a case albergo e/ o comunità residenziali socio
-
assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
-
L'individuazione degli alloggi di cui al comma 2, lett e), e) e f),
è effettuata, su richiesta dell'ente pubblico proprietario
o gestore o dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale,
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
ARTICOLO
2
(Nozione di alloggio adeguato)
-
Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare quello avente una superficie utile netta non
inferiore a:
a) mq 28 per un nucleo familiare composto da una persona;
b) mq 40 per un nucleo familiare composto da due persone;
c) mq 60 per un nucleo familiare composto da tre persone;
d) mq 70 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
f) mq 95 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
-
Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al
comma 1, non si tiene conto di eventuali autorimesse singole, del
posto macchina in autorimesse di uso comune, di balconi, terrazze,
cantine ed altri accessori simili, della superficie scoperta di pertinenza
dell'immobile di godimento esclusivo del conduttore e della superficie
condominiale destinata a verde.
-
E' invece considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo
familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale,
non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale del 23 giugno 1989, n. 145.
ARTICOLO
3
(Nozione di alloggio improprio o antigienico)
-
Agli effetti della presente legge si intende per:
a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche
tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano
in tale categoria baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei,
soffitte, bassi, autorimesse e
cantine. E' altresì considerato improprio l'alloggio privo
di servizio igienico proprio, ovvero con servizio igienico esterno
o sprovvisto, per ragioni tecnico - oggettive, di almeno tre degli
impianti igienici di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro
della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 18 luglio 1975, n. 190;
b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno
una delle seguenti fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori
di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione
delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e
requisiti igienico - sanitari dei locali di abitazione), e successive
modificazioni e integrazioni;
2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione,
totalmente sprovvisti di finestre apribili;
3) presenza di un'unica stanza da bagno carente per ragioni tecnico
- oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, comma
3, del dm 5 luglio 1975;
4) presenza di umidità permanente in uno o più vani
utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio,
determinando quest'ultima ai sensi dell'art.13, comma 1, lett a),
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati
all'art. 31, comma 1, lett a) e b), della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale).
-
Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione
del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza
di sanatoria edilizia.
ARTICOLO
4
(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)
-
Ai fini della presente legge si considera:
a) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq 14,
determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2;
b) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente
dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie
non inferiore a mq 9;
c) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come
ingresso, corridoio, anticamera, cucina, water closed, ripostiglio,
seminterrato, con superficie inferiore a mq 9.
ARTICOLO
5
(Nozione di nucleo familiare)
-
Costituiscono il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, se con lui conviventi:
a) il coniuge;
b) i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi;
c) gli affiliati;
d) il convivente more uxorio;
e) gli ascendenti, i discendenti diversi da quelli indicati alla lett
b), i collaterali e gli affini fino al terzo grado;
f) le persone non legate da vincoli di parentela o di affinità,
qualora alla data di pubblicazione del bando la convivenza istituita
duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto
di notorietà sia da parte del concorrente che da parte dei
conviventi.
-
Per i componenti di cui al comma 1, lett d) ed e), è necessario
che la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e
sia dimostrata nelle forme di legge.
TITOLO
I
NORME PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
CAPO II
Norme per l'assegnazione degli alloggi
ARTICOLO 6
(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)
-
I requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea.
E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea soltanto se tale diritto è riconosciuto,
in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali
e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali
del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente
autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e
continuativa per un periodo non inferiore a due anni nel comune o
in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero,
per i quali è ammessa la partecipazione per solo ambito territoriale.
E' altresì ammesso chi è in possesso di residenza anagrafica
da almeno cinque anni in Valle d'Aosta, purché con attività
lavorativa stabile nel comune cui si riferisce il bando di concorso;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione:
1) su di un alloggio adeguato, ai sensi dell'art. 2, alle esigenze
del nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale;
2) su due o più alloggi, o su quote di titolarità la
cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi
località,
d) assenza di precedenti assegnazioni, in proprietà immediata
o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché
assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da altri enti pubblici e, infine, assenza di precedenti
assegnazioni cui abbia seguito l'alienazione dell'alloggio da parte
dell'assegnatario. In ogni caso, l'esclusione opera soltanto se l'alloggio
sia utilizzabile oppure, se perito, abbia dato luogo a risarcimento
del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite di cui all'allegato A;
f) non aver ceduto totalmente o parzialmente, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto
1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi
in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica);
g) non essere stati assoggettati a sfratto per morosità o a
revoca, da parte dell'ente proprietario o gestore, negli ultimi
dieci anni.
-
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
al comma 1, lett c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti
il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, e fino
al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
-
Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Regione in relazione
all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati
a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze
locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione
potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento,
con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza.
ARTICOLO
7
(Nozione di reddito)
-
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge,
si considera reddito annuo il reddito imponibile fiscale relativo
all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente alla data
di pubblicazione del bando, al lordo delle imposte ed al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari
e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione
separata e dei sussidi concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali.
-
Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente,
questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.
-
In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti
o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi,
a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.
-
Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione
ai fini della determinazione del reddito abbiano prestato servizio
militare, si fa riferimento al reddito dell'anno precedente, se prodotto
a mezzo di un'attività permanente e continuativa.
-
Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione
ai fini della determinazione del reddito abbiano iniziato un'attività
permanente e continuativa, il reddito si calcola dividendo il reddito
reale per i mesi durante i quali questo è stato prodotto e
moltiplicando il risultato per dodici.
-
Coloro i quali dimostrino che il reddito imponibile fiscale conseguito
nell'anno antecedente a quello di approvazione della graduatoria provvisoria
è per gravi e comprovati motivi di carattere sociale, inoppugnabilmente
inferiore a quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui
scadenza è precedente alla data di pubblicazione del bando,
possono far valere la situazione reddituale più favorevole
ai fini dell'assegnazione. Gli interessati sono tenuti ad allegare
alla domanda di cui all'art. 11 apposita documentazione e/ o certificazione
rilasciata dall'Assessorato regionale della ed assistenza sociale.
ARTICOLO
8
(Nozioni di categorie di utenza)
-
Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano, il soggetto che abbia superato il sessantesimo anno di
età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con discendenti
minori a carico oppure con handicappati;
b) handicappato motorio, il soggetto non deambulante o gravemente
impedito nella deambulazione;
c) famiglia di nuova formazione:
1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più
di due anni dalla data di pubblicazione del bando;
2) quella in cui i futuri coniugi alla data di pubblicazione del bando
abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione
cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita
per la firma del contratto di locazione;
3) quella formata dal soggetto singolo con minore convivente da almeno
due anni;
d) sfrattato, il soggetto nei confronti del quale è stato emesso
provvedimento esecutivo di sfratto da meno di quattro anni dalla data
di pubblicazione del bando e comunque con data di esecuzione non eccedente
i due anni successivi alla data del bando;
e) generalità, i soggetti che non sono ricompresi nelle categorie
sopra elencate.
ARTICOLO
9
(Norme per l'emamazione dei bandi di concorso)
-
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto dai Comuni ove sono localizzati gli interventi costruttivi.
-
Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali sovracomunali
in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
-
Le procedure d'aggiornamento, di norma biennali, previste dall'art.
18, vengono avviate mediante bando da emanarsi entro il 30 giugno
e la relativa graduatoria definitiva deve essere approvata entro il
30 giugno dell'anno successivo.
-
I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali
permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti
per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei
Comuni interessati dal bando.
-
I Comuni dovranno assicurare la massima pubblicità dei bandi
anche con altre forme ritenute idonee.
-
Nel caso di mancato adempimento degli oneri di cui ai commi 3, 4 e
5 da parte del Comune nei termini prescritti, il Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede
alla nomina di commissario ad acta.
-
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei
familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative,
la Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche su proposta
dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali
requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità
dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare
informazione dei potenziali richiedenti.
-
Contestualmente all'emissione del bando di concorso generale e in
concomitanza con gli aggiornamenti di cui al comma 3, il Comune territorialmente
competente provvede all'emanazione del bando speciale riservato ai
profughi, così come previsto dalla legge 26 dicembre 1981,
n. 763 (Normativa organica per i profughi).
ARTICOLO
10
(Contenuti del bando di concorso)
-
Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti
dall'art. 6, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno
essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canini di locazione;
d) il termine di scadenza della presentazione delle domande;
e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni
per i lavoratori emigrati all'estero, a pena di esclusione.
-
Il termine entro il quale devono essere presentate le domande è
di sessanta giorni dalla data del bando. Per i lavoratori emigrati
all'estero il termine è prorogato di trenta giorni se residenti
nell'area europea e mediterranea extra europea, e di sessanta giorni
se residenti nei restanti paesi extra europei.
ARTICOLO
11
(Contenuto e presentazione delle domande)
-
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da inoltrarsi
allo stesso nei termini indicati dal bando, devo essere completata
con le seguenti indicazioni:
a) la cittadinanza e la residenza del concorrente ed il luogo in cui
lo stesso presta attività lavorativa;
b) i dati anagrafici, quelli concernenti l'attività lavorativa
e il reddito del concorrente e di ciascun componente il nucleo familiare;
c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato, nonché
i dati anagrafici del locatore;
d) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative
al concorso.
-
Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile
ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.
-
Il concorrente deve dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, resa nei modi previsti dall'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), che sussistono
in suo favore i requisiti di cui all'art. 6, ed in favore dei elemento
il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett
c), d), f) e g).
-
Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
ARTICOLO
12
(Istruttoria delle domande)
-
Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande
dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza
della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione
richiesta.
-
Al fine di cui al comma 1, il Comune può richiedere agli interessati
ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi
della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.
-
Il Comune di cui al comma 1 provvede, in via provvisoria, all'attribuzione
dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate
dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati
al modulo stesso.
-
Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni
possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case
popolari.
-
In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale
adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria
medesima.
-
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa
documentazione, sono trasmesse entro novanta giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di
cui all'art. 14.
ARTICOLO
13
(Disposizioni della Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni)
-
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la raccolta
e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute
nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica; l'attività di raccolta e di elaborazione è
svolta dal competente ufficio dell'Assessorato dei lavori pubblici.
ARTICOLO
14
(Commissione di assegnazione degli alloggi)
-
Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono predisposte da una
commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
composta:
a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato
dal presidente del Tribunale di Aosta;
b) da un esperto di problemi sociali designato dalla Giunta regionale;
c) da un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato
dalla Giunta regionale;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della
Valle d'Aosta o un suo delegato;
e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari
più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e regionale, designato dalle medesime.
-
La commissione è integrata inoltre con un rappresentante delle
organizzazioni dei profughi, designato dal competente ufficio dell'Amministrazione
regionale, che partecipa, con voto consultivo, alle sedute il cui
ordine del giorno preveda l'esame delle domande concernenti l'assegnazione
di alloggi ai profughi.
-
La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente fra i membri
indicati al comma 1, lett da b) ad f).
-
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la
presenza di quattro componenti della commissione, fra i quali, comunque,
deve essere compreso il presidente o il vice presidente.
-
In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della
seduta.
-
La commissione rimane in carica cinque anni.
-
L'istruttoria delle domande è curata dal Comune di volta in
volta interessato. La funzione di segretario della commissione è
svolta da un dipendente dell'Amministrazione regionale.
-
La commissione ha sede presso l'Istituto autonomo per le case popolari
della Valle d'Aosta.
-
La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento
dei compiti ad essa affidati, può:
a) tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato
alla formazione della graduatoria;
b) nominare al suo interno sottocommissioni anche per l'effettuazione
di eventuali sopralluoghi;
c) avvalersi di esperti tecnici.
ARTICOLO
15
(Punteggi di selezione della domanda)
-
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi
attribuiti, in dipendenza dalle condizioni soggettive e oggettive
del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:
a) condizioni soggettive:
1) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta
per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'allegato
A: punti 1;
2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone
ed oltre: punti 1;
3) richiedenti singoli con minori conviventi da almeno due anni: punti
1;
4) presenza nel nucleo familiare di invalidi, da certificare da parte
degli organi competenti, affetti da menomazioni che comportino una
diminuzione della capacità lavorativa:
4.1. dal sessantasette per cento all'ottanta per cento: punti 1;
4.2. oltre l'ottanta per cento: punti 2;
5) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione
del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi
la loro residenza: punti 1;
6) richiedenti con anzianità di residenza in Valle d'Aosta;
6.1. fino a cinque anni: punti 0;
6.2. per ogni anno successivo fino ad un massimo di anni venti: punti
0,1;
7) richiedenti con anzianità di residenza nel comune sede dell'intervento
superiore a cinque anni: punti 0,5
b) condizioni oggettive:
1) abitazione, da almeno due anni alla data del bando; in locale adibito
impropriamente ad alloggio: punti 4
2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione
di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione
personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando
in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque
formati da non meno di due unità: punti 2,5;
3) abitazione, da almeno due anni alla data del bando, in alloggio
antigienico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett b);
3.1. per una fattispecie: punti 2;
3.2. per due o più fattispecie: punti 3;
4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla
data del bando, in alloggio sovraffollato:
4.1. da oltre due a tre persone a vano utile: punti 0,5;
4.2. da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 1;
4.3. da oltre quattro persone a vano utile: punti 1,5;
5) richiedenti che alla data del bando:
5.1. a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio
dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria,
anche in struttura alberghiera o similare: punti 5;
5.2. abitino in alloggio che debba essere rilasciato nei tempi previsti
all'art. 8, comma 1, lett d), a seguito di provvedimento esecutivo
di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale,
oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a
seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente:
punti 4.
5.3. abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di
sentenza di separazione personale fra coniugi: punti 4;
5.4. abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a
seguito di collocamento a riposo o trasferimento del richiedente:
punti 4.
-
Le condizioni di cui al comma 1, lett b), n. 1) e 3), non sono cumulabili
tra loro, così come quelle di cui al comma 1, lett b), n. 2)
e 4).
-
La condizione di cui al comma 1, lett b), n. 5), non è cumulabile
con le altre condizioni oggettive.
-
Ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui al comma 1, lett
b), n. 5), nel periodo intercorrente tra la data del bando e quella
di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto,
su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti è
riconosciuto il punteggio di cui al comma 1, lett a), n. 2), ai richiedenti
il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, le cinque
unità a seguito della nascita di figli.
ARTICOLO
16
(Formazione delle graduatorie)
-
La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e
dei documenti del concorso, forma le graduatorie provvisorie, distinte
in relazione alle categorie di appartenenza indicate agli art. 8,
24 e 25.
-
Entro quindici giorni dalla loro formazione, le graduatorie, con indicazione
del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei
modi e dei termini per proporre opposizione, sono pubblicate nell'ALbo
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Il Comune segue
le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
-
Ai concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta
pubblicazione delle graduatorie a mezzo raccomandata.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie nell'Albo
pretorio o, per i concorrenti emigrati all'estero, dall'invio a mezzo
raccomandata della comunicazione di cui al comma 3, gli interessati
possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione,
sulla quale la stessa decide entro trenta giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione di detto ricorso.
-
Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula le graduatorie
definitive.
-
In caso di parità di punteggio è preferito il richiedente
più anziano di età
-
In caso di persistente parità è preferito il richiedente
con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso
di ulteriore parità la commissione procede al sorteggio in
presenza degli interessati.
-
L'ordine conseguito da ciascun concorrente nelle graduatorie definitive
dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento
delle disponibilità nel rispetto di quanto previsto dall'art.
20.
-
La commissione, sulla base delle domande utilmente collocate nelle
graduatorie, stabilisce proporzionalmente le quote di alloggi da assegnare
alle categorie di cui all'art. 8, tenuto conto delle quote di riserva
di cui agli art. 23, 24 e 25. Qualora un soggetto appartenga a più
di una delle categorie di cui all'art. 8, è collocato nella
graduatoria della categoria a lui più favorevole.
-
Le graduatorie definitive sono pubblicate con le stesse modalità
stabilite per la graduatorie provvisorie.
-
Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo
familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie
definitive che, a tali effetti, conservano efficacia per due anni
e comunque fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti
dalla presente legge.
-
Le graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione
del nucleo familiare di ogni concorrente, sono valide per l'assegnazione
di qualsiasi alloggio di edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO
17
(Accertamento del reddito)
-
Quando la commissione preposta alla formazione delle graduatorie,
in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovi di fronte a
casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente
inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere tale documentazione agli
uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti.
-
La commissione ha altresì la facoltà di accertare anche
tramite richieste agli uffici finanziari la conformità della
documentazione fiscale presentata.
-
In pendenza degli accertamenti, la formazione delle graduatorie non
viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi vengono
assegnati con l'espressa condizione che l'assegnazione sarà
revocata nel caso in cui il risultato dell'accertamento dell'ufficio
finanziario escluda l'esistenza del requisito in argomento, ferme
restando le conseguenti sanzioni penali.
ARTICOLO
18
(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)
-
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente
mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità
di cui all'art. 9, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti
all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria,
abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
-
I concorrenti collocati nelle graduatorie sono tenuti, pena l'estromissione
dalle stesse, a confermare ogni due anni, con apposita autocertificazione,
la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
-
In caso di assenza totale o parziale di domande di assegnazione, i
Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono individuare
particolari categorie di beneficiari da immettere provvisoriamente
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in assenza
di taluni dei requisiti previsti, i quali saranno assoggettati a contratti
di locazione a termine con canone determinato secondo la presente
legge. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la
formazione delle graduatorie provvisorie e definitive si applicano
le disposizioni di cui agli art. 11, 12, 15 e 16.
-
E' altresì facoltà dei Comuni, sulla base delle specifiche
condizioni locali, procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante
bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della
conferma biennale delle domande.
ARTICOLO
19
(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)
-
In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza
dei requisiti previsti per l'assegnazione.
A tal fine il Comune richiede la documentazione necessaria a dimostrare
tale permanenza.
-
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei
concorrenti, fra il momento dell'approvazione delle graduatorie definitive
e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione nelle
graduatorie, sempre ché permangano i requisiti di cui all'art.
6, e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione
delle graduatorie definitive. Ove, invece, detto termine sia decorso,
la verifica deve riguardare anche il punteggio precedentemente determinato
ai sensi dell'art. 15.
-
Il Comune trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art.
14. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito
di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni di cui al
comma 2, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere
vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento
della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.
-
Gli assegnatari di alloggi ex Incis - militari non sono assoggettati
alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
ARTICOLO
20
(Modalità di assegnazione)
-
L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine
delle graduatorie definitive, distinte in relazione alla composizione
del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal
Comune territorialmente competente.
-
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni
della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune e al
Presidente della Giunta regionale, in qualità di prefetto,
l'elenco degli alloggi disponibili.
-
Non possono essere assegnati ai singoli beneficiari alloggi la cui
superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata
ai sensi dell'art. 45, comma 2, rapportata al nucleo familiare, ecceda
lo standard abitativo di cui all'art. 2.
-
Sono ammesse assegnazioni in deroga al comma 3 e comunque limitatamente
allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche
dei nuclei familiari dei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari
interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio
del Comune, soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione
dell'uso del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento
di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.
ARTICOLO
21
(Scelta degli alloggi)
-
Il Comune comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, fissando il giorno per la
scelta dell'alloggio.
-
La scelta dell’alloggio, nell'ambito di quelli da consegnare,
è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza
stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto all'art.
20, comma 3.
-
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o
dalla persona all'uopo delegata con firma autenticata. In caso di
mancata presentazione non motivata l'assegnatario decade dal diritto
di scelta.
-
In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata,
il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla
graduatoria, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio
stesso.
-
In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune per gravi e documentati
motivi, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla
scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque
si rendano disponibili.
ARTICOLO
22
(Consegna degli alloggi)
-
Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune trasmette all'ente gestore
l'elenco degli assegnatari con l'indicazione dei singoli alloggi da
essi scelti e copia dell'intera documentazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione.
-
Tutti i documenti relativi all'assegnazione vengono, a cura del Comune,
archiviati ed i relativi dati trasmessi al competente ufficio dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici per la registrazione e memorizzazione
nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
-
Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui
al comma 1, l'ente gestore, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione
del contratto di locazione.
-
L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, a adempiere le
condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato
dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente,
il contratto di locazione.
-
Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto
dal comma 4, l'ente gestore fissa un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al Comune
tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.
-
L' alloggio consegnato deve essere occupato dall'assegnatario e dal
suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
verbale di consegna.
-
Trascorso il termine di cui al comma senza che l'alloggio sia stato
occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato
gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso,
intima l'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore
termine di dieci giorni.
-
Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine
di cui al comma l'ente gestore trasmette gli atti al Comune per la
pronuncia della decadenza dall'assegnazione.
-
Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori
emigrati all'estero.
ARTICOLO
23
(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)
-
Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di
prefetto, anche su proposta dell'Assessorato della sanità ed
assistenza sociale e del sindaco del Comune interessato, può
riservare alloggi da assegnare rispettivamente in favore di soggetti
portatori di handicap sensoriale e/ o motorio che si trovino in situazioni
di disagio abitativo e per far fronte a specifiche documentate situazioni
di emergenza abitativa, compreso il caso di sgombero di unità
abitativa da recuperare, nonché per consentire la mobilità
dell'utenza.
-
Gli alloggi da destinare ai soggetti handicappati dovranno essere
reperiti tra quelli ubicati al piano terreno purché abbiano
i requisiti di adattabilità alle esigenze del soggetto interessato.
-
Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1 devono
sussistere i requisiti di cui all'art. 6, in caso contrario l'assegnazione
ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del
biennio la commissione di cui all'art. 14 accerti il regolare possesso
dei requisiti previsti dall'art. 43, l'ente gestore provvede alla
stipulazione del contratto definitivo di locazione.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
-
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di
cui all'art. 14, previa istruttoria curata, rispettivamente, da ciascuno
dei soggetti proponenti di cui al comma 1.
ARTICOLO
24
(Riserva di alloggi a favore dei profughi)
-
La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34
della l. 763/ 1981, è disposta su proposta dei Comuni ed è
basata sulla consistenza delle domande in graduatoria presentate dai
profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali
ed integrativi emanati dai Comuni stessi.
-
L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene disposta dopo
la formazione della graduatoria speciale dei profughi richiedenti.
Detta aliquota non può essere inferiore al quindici per cento
degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, se non per
insufficienza di aventi titolo, ma non può comunque, eccedere
il quindici per cento medesimo. Per la definizione della qualifica
di profugo si richiamano le disposizioni della l. 763/ 1981.
ARTICOLO
25
(Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine)
-
In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035
(Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione
e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica), la Regione riserva un'aliquota del quindici per cento,
con arrotondamento all'unità inferiore degli alloggi finanziati
dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo
della Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente
in servizio in Valle d'Aosta.
-
Gli alloggi attribuiti a norma del comma 1, nel caso di trasferimento
dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, o di
cessazione del servizio attivo, debbono essere lasciati liberi improrogabilmente
entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.
-
Il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di
prefetto, può preliminarmente ripartire di volta in volta il
complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro
indicate al comma 1.
-
Ai beneficiari della riserva è richiesto il possesso dei requisiti
di cui all'art. 6, comma 1, lett a), lett c) n. 1, lett f) e lett
g), nonché dei seguenti:
a) residenza anagrafica in uno o più comuni della regione nei
sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite di cui all'allegato A aumentato del trenta per cento.
-
I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e limitatamente
alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett c) n. 1), lett
f) e lett g), anche dagli altri componenti del nucleo familiare.
-
Agli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine ai fini del mantenimento
del diritto alla locazione non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 43, comma 1, lett b), n. 2).
ARTICOLO
26
(Subentro nella domanda e nell'assegnazione)
-
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario
subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione, nell'ordine
il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e
adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti
di primo grado. Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al
posto del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento
del decesso e che aveva la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.
-
I componenti del nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine
di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono dimostrare
che convivevano con il defunto aspirante assegnatario o assegnatario,
da almeno tre anni al momento della sua morte, e che per lo stesso
periodo avevano la residenza anagrafica nel medesimo alloggio.
-
Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi
di uscita del richiedente dal nucleo familiare.
-
Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio,
lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo familiare,
l'ente gestore voltura la locazione in favore della persona subentrante
nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.
-
In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile,
di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili
del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto
di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza
di pronunzia giudiziale, all'assegnatario subentra nell'assegnazione
il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora risulti
che questi occupi stabilmente l'alloggio.
-
Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile,
il subentrante è tenuto ad attestare il fatto, anche mediante
accertamento da parte dell'amministrazione competente.
-
La voltura del contratto è condizionata alla verifica da parte
dell'ente gestore del possesso in capo al subentrante ed agli altri
componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 43,
nonché all'assenza di morosità.
-
La voltura del contratto di alloggi ex Incis - militari è comunque
subordinata a specifica autorizzazione da parte del comando militare
territoriale competente.
ARTICOLO
27
(Ampliamento del nucleo familiare ospitalità temporanea)
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato
è ammissibile quando è determinato dalla filiazione,
dal matrimonio e dalla convivenza more uxorio.
In tali casi ed in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente
gestore per giustificati motivi, è condizionato dal mantenimento
dei requisiti di cui all'art. 43, comma 1, lett b) e c), nonché
dall'assenza di morosità.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo
componente autorizzato il diritto di subentro alle condizioni di
cui all'art. 26 con relativa applicazione della normativa per la
gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre
dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata
dall'ente gestore.
-
E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore,
l'ospitalità temporanea per un periodo non superiore a sei
mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre qualora l'istanza
dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a
tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte
dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera
nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.
ARTICOLO
28
(Inquilini di alloggi acquisiti dall'ente pubblico per fini di edilizia
residenziale pubblica)
-
In caso di acquisto da parte dell'ente pubblico, ai fini di edilizia
residenziale pubblica, di alloggi occupati da inquilini, questi acquisiscono
il diritto all'assegnazione dell'alloggio fino ad allora occupato,
se sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 43.
ARTICOLO
29
(Alloggi acquistati o realizzati ai sensi di norme sull'emergenza abitativa)
-
Gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi degli art. 7 e 8 del
decreto - legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione
e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni,
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, o di analoghe norme legislative
successive, una volta che sia cessata, previa deliberazione del Comune
interessato, la causa di emergenza abitativa che ha dato luogo al
relativo programma, sono assoggettati alle norme della presente legge.
-
Le norme della presente legge si applicano anche alle assegnazioni
delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate
le cause dell'uso contingente per le quali detti alloggi sono stati
realizzati e semprechè questi abbiano tipologie e standards
abitativi adeguati.
TITOLO
II
CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
30
(Mobilità consensuale)
-
I cambi consensuali tra assegnatari sono autorizzati dall'ente gestore,
su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica
dei requisiti per la permanenza nell' alloggio.
-
L' ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone
pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.
-
Le istanze devono essere motivate:
a) da presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
b) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;
c) da esigenze di anziani interessati a lasciare alloggi grandi per
trasferirsi in altri di dimensioni più ridotte;
d) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
e) da esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.
ARTICOLO
31
(Programma di mobilità Criteri)
-
Ai fini dell' eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione
o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l' Istituto
autonomo per le case popolari e i Comuni interessati, d' intesa con
la Regione, predispongono un programma di mobilità dell' utenza,
il cambio dell' alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza
valida motivazione, di detto cambio costituisce causa di decadenza
dal titolo di assegnatario.
-
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti
criteri:
a) verifica dello stato d' uso e affollamento degli alloggi cui si
applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle
situazioni di anomalo affollamento per eccesso o per difetto esistenti
secondo le classi di
gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche
socio - economiche dei nuclei familiari;
b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;
c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni
e l' ordine di successione di cui all' art. 30, comma 3;
d) divieto di concessione del cambio di alloggio agli assegnatari
che abbiano perduto i requisiti previsti dall' art. 43 per la permanenza
nell' alloggio e a coloro che non abbiano osservato norme contrattuali
o risultino morosi per canoni e servizi, fatti salvi i casi previsti
dall' art. 38, comma 3.
-
Apposite misure anche finanziarie dovranno essere predisposte, da
parte dell' Amministrazione regionale, al fine di agevolare il cambio
degli alloggi fra gli assegnatari.
-
La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge, ad approvare le modalità per l'
approvazione dei criteri di cui al comma 2.
ARTICOLO
32
(Commissione per la mobilità)
-
La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è formata
da una commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, composta:
a) da un rappresentante della Regione, scelto fra il personale dell'
Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a vice - dirigente,
con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante dell' Istituto autonomo per le case popolari;
c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'
utenza;
d) da un rappresentante dei servizi sociali regionali.
-
La commissione è integrata di volta in volta, da un rappresentante
del Comune, designato dal Sindaco, nel cui territorio sorgono gli
alloggi interessati dal programma di mobilità.
-
Per il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni
di cui all' art. 14, commi 6, 7, 8 e 9.
-
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la
presenza di tre componenti della commissione, fra i quali, comunque,
dev' essere compreso il presidente.
ARTICOLO
33
(Indennità e compensi ai componenti delle commissioni)
-
Ai componenti della commissione di cui all' art. 14, agli esperti
tecnici di cui tale commissione si avvale ed ai componenti della commissione
di cui all' art. 32, è corrisposto, se spettante ai sensi dei
rispettivi ordinamenti, un gettone di presenza di L. 125.000 per ogni
giornata di seduta e, qualora non risiedano nel comune di Aosta, il
rimborso delle spese di viaggio. Ogni due anni l' importo del gettone
di presenza è aggiornato con decreto del Presidente della Giunta
regionale in base alla variazione dell' indice ISTAT del costo della
vita.
-
L' onere finanziario relativo alla spesa di cui al comma 1 trova copertura
sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 49300 del bilancio
regionale per l' anno 1995 e sul bilancio pluriennale 1995/ 1997.
TITOLO
III
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
ARTICOLO
34
(Alloggi soggetti all' autogestione dei servizi)
-
Gli enti gestori favoriscono e promuovono l' autogestione da parte
dell' utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni su conforme
richiesta della maggioranza degli assegnatari.
-
L' autorizzazione dell' ente gestore ha efficacia vincolante nei confronti
di tutti gli assegnatari.
-
In caso di particolari esigenze o difficoltà l' ente gestore
può deliberare di non attivare l' autogestione ovvero di sospenderne
la prosecuzione per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli
ostacoli per la sua attuazione.
-
Fino al momento dell' effettivo funzionamento delle autogestioni,
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi
diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili
e conguagli annuali sulla base del rendiconto redatto dall' ente.
-
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l' autogestione sono considerati
inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione anche
agli effetti dell' art. 39.
ARTICOLO
35
(Alloggi in amministrazione condominiale)
-
E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'
attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente
ceduti in proprietà.
-
Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari
in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore
le quote per spese generali, di amministrazione e di manutenzione,
eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute
per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto,
la cui misura è stabilita annualmente dall' ente gestore.
-
Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli assegnatari
in locazione con patto di futura vendita.
-
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per
le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento.
-
Le spese relative ai servizi di cui al comma 4, sono versate direttamente
all' amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in
giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti
o morosi.
TITOLO
IV
ANNULLAMENTO O REVOCA DELL' ASSEGNAZIONE E CONSEGUENTE
RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ARTICOLO
36
(Annullamento dell' assegnazione)
-
L' annullamento dell' assegnazione viene disposto con ordinanza del
sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell' assegnazione medesima;
b) per assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci
o di documentazioni risultate false.
-
In presenza delle condizioni di cui al comma 1, accertate prima della
consegna dell' alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il
Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata
all' assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti,
assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione
di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia
all' ente gestore.
-
I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all' estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati
prima della consegna dell' alloggio.
-
Qualora dell' esame dei documenti prodotti dall' assegnatario non
emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune,
il sindaco pronuncia l' annullamento dell' assegnazione entro i successivi
trenta giorni sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione
di assegnazione di cui all' art. 14.
-
L' annullamento dell' assegnazione comporta, nel corso del rapporto
di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
-
L' ordinanza del sindaco, che deve prevedere il termine per il rilascio
non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell' assegnatario e di chiunque occupi l' alloggio e non è
soggetta a graduazioni o proroghe.
-
Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.
ARTICOLO
37
(Decadenza dall' assegnazione)
-
La decadenza dall' assegnazione viene dichiarata, con decreto, dal
sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'
assegnatario o i componenti il suo nucleo familiare:
a) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l' alloggio assegnato;
b) non abitino stabilmente nell' alloggio assegnato o ne mutino la
destinazione d' suo, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei
termini indicati all' art. 22;
c) abbiano adibito l' alloggio ad attività illecite;
d) abbiano perduto i requisiti indicati all' art. 43. Per quanto concerne
il superamento del limite di reddito di cui all' art. 43, comma 1,
lette d), la decadenza è dichiarata dopo due accertamenti annuali
consecutivi che documentino il superamento di tale limite;
e) non abbiano rilasciato l' alloggio di edilizia residenziale pubblica
precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari
di nuova assegnazione o di provvedimento di cambio di alloggio;
f) rifiutino, senza valida motivazione, il cambio di alloggio previsto
dal programma di mobilità di cui all' art. 31.
La validità della motivazione è valutato sentita la
commissione di cui all' art. 14.
-
La decadenza viene dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con
reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'
assegnatario non provveda a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'
ente gestore, il contratto di locazione secondo le modalità
previste dall' art. 11 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
-
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dall' art.
36 per l' annullamento dell' assegnazione.
-
La decadenza dell' assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto ed il rilascio dell' alloggio.
-
Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente
i dodici mesi per il rilascio dell' immobile, in presenza di documentate
ragioni di disagio familiare.
-
Contro il decreto del sindaco, l' interessato può proporre
ricorso al pretore del luogo nei cui ambito territoriale è
situato l' alloggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione del decreto stesso. Il pretore adibito ha facoltà
di sospendere l' esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione
può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.
ARTICOLO
38
(Risoluzione del contratto)
-
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi
prestati all' inquilino è causa di risoluzione del contratto
con conseguente decadenza dall' assegnazione.
-
La morosità può essere tuttavia sanata nel corso dell'anno
qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi
al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla costituzione in mora.
-
Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione
degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione,
cassa integrazione, mobilità, detenzione, grave malattia o
indigenza, tempestivamente segnalata all' ente gestore, dell' assegnatario
o di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate
l' impossibilità o la grave difficoltà di effettuare
il regolare pagamento del canone di locazione o del rimborso delle
spese dirette o indirette per servizi.
-
Nei casi indicati al comma 3, l' ente gestore informa l' Assessorato
regionale della sanità ed assistenza sociale, trasmettendo
la documentazione agli atti, per le necessarie verifiche delle condizioni
di cui al medesimo comma e per gli eventuali provvedimenti assistenziali
di cui all' art. 51.
-
In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente
decadenza dell' assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante
dell' ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio
dell' alloggio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell' assegnatario e di chiunque occupi l'
alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Contro
il provvedimento l' interessato può proporre ricorso al pretore
nel cui ambito territoriale è situato l' alloggio, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso.
Il pretore adibito ha facoltà di sospendere l' esecuzione del
provvedimento. La sospensione può essere data dal pretore con
decreto in calce al ricorso.
ARTICOLO
39
(Occupazioni illegali degli alloggi)
-
Il sindaco territorialmente competente dispone con proprio atto il
rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati
senza titolo.
-
Per il fine di cui al comma 1, il sindaco diffida con lettera raccomandata
l' occupante a rilasciate l' alloggio entro trenta giorni dal ricevimento
della diffida, salvo che nello stesso termine l' occupante medesimo
presenti controdeduzioni scritte e documenti a corredo.
-
Nel caso di presentazione di controdeduzioni il sindaco, valutati
gli atti, decide, entro l' ulteriore termine di trenta giorni, se
confermare o meno il provvedimento espulsivo.
-
Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell' occupante senza titolo e non è soggetto
a graduazioni o proroghe.
-
Sono fatte salve le disposizioni contenute nell' art. 54.
Titolo
V
Canone di locazione negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO
40
(Elementi formativi del canone di locazione)
-
Il canone di locazione degli alloggi di cui all' art. 1 è costituito:
a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero
o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché
alle altre finalità di cui all' art. 25, comma 3, della 513/
1977;
b) da una quota per spese generali, di amministrazione e per oneri
fiscali, determina annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'
art. 25, comma 2, della l 513/ 1977, e comunque tale da coprire le
spese effettive sostenute dall' ente gestore;
c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l 513/
1977, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'
ente gestore:
d) da una quota per il finanziamento del fondo sociale determinata
annualmente dalla Giunta regionale.
ARTICOLO
41
(Rimborso delle spese per i servizi)
-
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'
ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi
ad essi prestati nella misura fissata dall'ente stesso in relazione
al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti
da apposito regolamento approvato dall' ente gestore.
ARTICOLO
42
(Criteri per la determinazione del canone)
-
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui
all' art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del
nucleo familiare degli assegnatari, così come indicato all'
art. 5, e sul valore locativo degli alloggi.
-
Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare
concorre anche il reddito prodotto dai conviventi in forma continuativa,
esclusi quelli indicati all' art. 27, comma 3.
-
Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale,
al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali,
degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei
redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi da enti
pubblici a fini assistenziali.
-
Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente,
questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.
-
In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti
o dal reddito da lavoro dipendente o dall' insieme degli altri redditi
a seconda della maggiore entità dell' uno o degli altri.
-
Gli enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente
alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
dei reddito, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini
all' uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione
reddituale di ogni componenti il nucleo familiare e comunque di tutti
coloro che occupano stabilmente l' alloggio alla data della richiesta.
-
L' accertamento del reddito deve avvenire tramite presentazione da
parte dell' assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi
relativi all' anno precedente per ogni componente il nucleo familiare
e per ogni convivente che svolga attività lavorativa autonoma
o dipendente o percepisca pensione.
-
Qualora l' assegnatario non produca, nei termini prefissati, la documentazione
richiesta dall' ente gestore, verrà applicata l' indennità
di occupazione prevista all' art. 48 comma 5.
ARTICOLO
43
(Requisiti per la permanenza nell' alloggio)
-
Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l' assegnatario,
gli altri componenti il suo nucleo familiare e comunque tutti coloro
che occupano stabilmente l' alloggio, esclusi quelli indicati all'
art. 27, comma 3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nell' alloggio in godimento;
b) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto,
uso e abitazione:
1) su un alloggio adeguato, ai sensi dell' art. 2, alle esigenze del
nucleo familiare nell' ambito del territorio regionale;
2) su due o più alloggio, o su quote di titolarità la
cui somma sia pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi
località;
c) essenza di assegnazione in proprietà immediata o futura
di alloggio realizzato con contributi pubblici, nonché assenza
di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato
o da altri enti pubblici;
d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo
le modalità di cui all' art. 42, superiore al limite massimo
indicato alla fascia E dell' allegato B.
-
Gli enti gestori richiedono la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite
dall' art. 42. A tale fine possono avvalersi degli organi dell' Amministrazione
dello Stato e degli enti locali ai quali sono autorizzati a chiedere
ulteriori informazioni e certificazioni.
-
Per tutto il periodo di titolarità di diritti ricompresi nelle
fattispecie di cui al comma 1, lett b), degli assegnatari interessati
viene applicata l' indennità di occupazione prevista all' art.
48, comma 5, indipendentemente dall' entità del reddito del
nucleo familiare.
-
La titolarità, di durata superiore a due anni dalla data delle
verifica attuata dall' ente gestore, di diritti ricompresi nelle fattispecie
di cui al comma 1, lett b), comporta la decadenza dall' assegnazione.
-
Agli assegnatari di alloggi ex Incis - militari, non si applicano
le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto indicato
al comma 1, lett b), n. 1).
-
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nulli i
provvedimenti adottati per effetto dell' applicazione degli art. 37,
lett d) e 38 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa
e criteri generali per l' assegnazione, la determinazione dei canoni
e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
ARTICOLO
44
(Limiti di reddito)
-
Ai fini della collocazione nelle fasce di reddito previste all' art.
48, il limite di riferimento del reddito annuo complessivo del nucleo
familiare è indicato nell' allegato B, in relazione alla composizione
del nucleo stesso.
ARTICOLO
45
(Determinazione del valore locativo)
-
Il valore locativo dell' alloggio è determinato dal prodotto
fra il costo unitario di produzione e la superficie convenzionale
dell' alloggio medesimo.
-
La superficie convenzionale è determinata dalla somma dei seguenti
elementi:
a) l' intera superficie dell' unità immobiliare al netto di
muri e tramezzi;
b) il venticinque per cento della superficie di balconi, terrazze,
cantine, ed altri accessori similari.
-
Il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo
base per i coefficienti correttivi.
-
Il costo base è determinato dal valore risultante dal disposto
degli art. 14 e 22 della l 392/ 1978; tali disposizioni si applicano
anche agli edifici recuperati ai sensi dell' art. 31 comma 1, lett
c) e d), della l 457/ 1978. La Giunta regionale provvede a determinare
annualmente il costo base a metro quadrato per gli immobili ultimati
successivamente al 1992.
-
I coefficienti correttivi del costo base sono i seguenti:
a) tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l' applicazione
dei coefficienti di cui all' art. 16, comma 1, della l 392/ 1978;
b) classe demografica dei comuni;
1) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a diecimila abitanti;
2) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a diecimila
abitanti;
c) ubicazione: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica
si applica il coefficiente pari a 1;
d) livello del piano: a tutto il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica si applica il coefficiente pari a 1;
e) vetustà: si applicano le disposizioni previste dall' art.
20 della l 392/ 1978;
f) stato di conservazione e manutenzione: si applicano le disposizioni
previste dall' art. 21 della l 392/ 1978.
ARTICOLO
46
(Determinazione del canone di locazione in rapporto al valore locativo)
-
Il canone annuo di locazione degli alloggi di cui all' art. 1 è
stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo.
ARTICOLO
47
(Integrazione, aggiornamento e adeguamento del canone)
-
Per gli alloggi ultimati prima dell' entrata in vigore della presente
legge, il canone determinato a norma dell'art. 46 è integrato:
a) per gli alloggi ultimati prima dell' entrata in vigore della l
392/ 1978, sulla base del settantacinque per cento della variazione
dell' indice dei prezzi accertata dall' ISTAT nel periodo compreso
fra giugno 1978 e giugno 1994; b) per gli alloggi ultimati dopo l'
entrata in vigore della l 392/ 1978, sulla base del settantacinque
per cento della variazione dell' indice prezzi accertata dall' ISTAT
nel periodo compreso fra giugno dell' anno di ultimazione e giugno
1994.
-
Il canone integrato ai sensi del comma 1 è successivamente
aggiornato ogni anno nella misura del settantacinque per cento della
variazione accertata dall' ISTAT per il periodo giugno/ giugno. L'
aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1 gennaio dell'
anno successivo a detto periodo.
-
Per gli alloggi ultimati dopo l' entrata in vigore della presente
legge, il canone determinato a norma dell' art. 46 è aggiornato
con le stesse modalità di cui al comma 2.
-
A decorrere dal 1 gennaio di ogni anno il canone è altresì
adeguato in relazione al mutamento degli elementi di cui all' art.
45, comma 5 lett e) e f).
ARTICOLO
48
(Calcolo del canone di locazione)
-
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica gli enti gestori applicano il canone definitivo
ai sensi degli art. 46 e 47 nelle misure sottoindicate, tenuto conto
del reddito complessivo degli assegnatari, come definito all' art.
42:
a) area protette: nella misura del quaranta per cento gli assegnatari
con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante
esclusivamente da pensione, non superiore all' importo di una pensione
minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'
importo di una pensione sociale, come previsto dalla fascia A dell'
allegato B; il canone annuo non può comunque superare
il cinque per cento del reddito effettivo del nucleo, salvo quanto
previsto al comma 6;
b) area sociale: nella misura dell' ottanta per cento per gli assegnatari
con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso
nella fascia B dell' allegato B; il canone annuo non può comunque
superare il dieci per cento del reddito effettivo del nucleo;
c) area amministrativa: nella misura del centoventi per cento per
gli assegnatari con reddito annuo convenzionale compreso nella fascia
C allegato B; il canone annuo non può comunque superare il
quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;
d) nella misura del centocinquanta per cento per gli assegnatari con
reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso
nella fascia D dell'allegato B; il canone annuo non può comunque
superare il quindici per cento del reddito effettivo del nucleo;
e) area di deroga: nella misura stabilita dalla contrattazione tra
ente gestore e assegnatari, secondo le modalità previste dal
dl 333/ 1992, convertito in l 359/ 1992, agli assegnatari con reddito
annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella
fascia E dell' allegato B; il canone annuo di locazione, determinato
in relazione al valore locativo dell' immobile, non può comunque
superare il venti per cento del reddito effettivo del nucleo. In attesa
della contrattazione si applica il canone di cui alla lett d).
-
I reddito di cui al comma 1, lett a), si intendono effettivi; quelli
di cui alle lettere successive si intendono determinati con le modalità
stabilite dall' art. 42.
-
Il canone mensile viene arrotondato per eccesso alle cento lire superiori.
-
Gli assegnatari percettori di redditi derivanti da pensione come indicato
al comma 1, lett a), anche se titolari di redditi dei terreni, sono
collocati nella fascia A dell' allegato B in relazione all' ammontare
complessivo del reddito.
-
A coloro che sono collocati nella fascia E dell' allegato B e non
sottoscrivono apposito contratto di locazione ai sensi della l 359/
1992, a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia
E dell' allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle
fattispecie di cui all' art. 42, comma 8, e all' art. 43, comma 3,
è applicata un' indennità di occupazione pari al doppio
del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett d), indipendentemente
dall' entità del reddito.
-
Con effetto dal 1 gennaio 1995, il canone di locazione non può
il alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili e vano convenzionale;
successivamente tale importo è aggiornato al 1 gennaio di ogni
anno nella misura del settantacinque per cento della variazione accertata
dall' ISTAT per il periodo giugno/ giugno. L' importo così
ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori.
-
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico
del conduttore e dell' ente proprietario in parti uguali.
ARTICOLO
49
(Collocazione nella fasce di reddito)
-
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'
art. 48 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti
effettuati a norma dell' art. 42.
-
L' eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle
fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio
dell' anno successivo a quello nel quale è stata accertata
la modificazione della situazione reddituale, ad eccezione di quanto
previsto dall' art. 27, comma 2, e dal comma 3 del presente articolo.
-
Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute
dall' ente gestore qualora, su richiesta dell' interessato, si accerti,
nelle forme di legge e sulla base di idonea documentazione; una riduzione
del reddito familiare derivante da:
a) pensionamento;
b) uscita dal nucleo familiare per morte, matrimonio, servizio di
leva, trasferimento di residenza, separazione legale e/ o di fatto,
detenzione ricovero in strutture per la cura di gravi malattie o per
il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell' alloggio come previsto
dall' art. 26, comma 4;
c) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione
superiore a quattro mesi.
-
L' ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini
della determinazione del canone applicato, con le seguenti modalità
:
a) sostituendo il reddito prodotto da coloro che sono nella condizione
di cui al comma 3, lett a), con il reddito di pensione;
b) sottraendo i redditi prodotti da coloro per i quali ricorrono le
condizioni di cui al comma 3, lett b).
-
L' eventuale variazione del canone d' affitto, dovuta alla diversa
collocazione di fascia, decorre dal mese successivo a quello dell'
accertamento.
-
Nel caso di decesso di assegnatario unico percettore di reddito del
nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, l' ente gestore
colloca il nucleo nella fascia di reddito immeditamente inferiore
a quella occupata.
ARTICOLO
50
(Locazione delle autorimesse)
-
I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse sono stabiliti
da apposito regolamento, approvato dall' ente gestore, sentito l'
ente proprietario.
-
Con decorrenza dal 1 luglio 1995, alle autorimesse è applicato
un canone pari a lire 60.000 mensili cadauna. Tale importo è
aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell' indice ISTAT.
Il canone è arrotondato alle 1.000 lire superiori.
-
Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può
essere ridotto dall' ente proprietario fino ad un massimo del trenta
per cento in relazione all' ubicazione, alla superficie, alle condizioni
manutentive e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle
autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti
che rientrano nell' area protette di cui all' art. 48, comma 1, lett
a), anche in assenza di situazioni sopra indicate.
-
Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato
da quello dell' alloggio.
ARTICOLO
51
(Fondo sociale)
-
Presso l' Amministrazione regionale è costituito un fondo sociale,
gestito su capitoli istituiti in contabilità speciale, da utilizzarsi
per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano
in grado, anche temporaneamente, di sostenere gli oneri per il canone
e per il rimborso dei servizi accessori prestati dall' ente gestore,
nonché per i cambi di alloggio.
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede
con apposito regolamento a determinare le modalità e le forme
di costituzione e di funzionamento del fondo sociale.
-
La dotazione del fondo sociale è determinata:
a) dalla quota dei canone degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui all' art. 40, comma 1, lett d), riscossa dagli enti
gestori;
b) da una quota dell' imposta comunale sugli immobili (ICI), percepita
dai Comuni sul cui territorio sorgono alloggi di edilizia residenziale
pubblica e relativa a tali alloggi;
c) da contributi messi a disposizione dai Comuni;
d) da contributi regionali nella misura stabilita con legge finanziaria.
Titolo
VI
Norme finali transitorie
ARTICOLO
52
(Bandi di concorso già pubblicati)
-
L' assegnazione degli alloggi relativi a bandi di concorso già
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua
ad essere disciplinata dalla lr 15/ 1987.
-
Le graduatorie formulate ai sensi della lr 15/ 1987 conservano la
loro efficacia fino all' approvazione delle graduatorie formulate
a norma della presente legge.
ARTICOLO
53
(Emanazione dei bandi)
-
In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso
di cui all' art. 9 vengono emanati entro dodici mesi dall' entrata
in vigore della legge medesima.
ARTICOLO
54
(Regolarizzazioni)
-
L' assegnazione definitiva dell' alloggio in uso è disposta
nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a
titolo precario da parte di enti pubblici, esclusi gli alloggi compresi
in interi edifici destinati a case parcheggio per esigenze abitative;
b) occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica
da almeno un anno.
-
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso dell' autorizzazione concessa ai sensi dell'
art. 28, comma 3, della lr 15/ 1987, oppure sono in possesso della
residenza anagrafica da almeno due anni nell' alloggio occupato, l'
ente gestore dispone, su richiesta dell' assegnatario, l' ampliamento
stabile del nucleo familiare.
-
La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono subordinate all' accertamento
del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti all'
art. 43, comma 1, lett a), b) e c), e al pagamento, anche rateale,
di tutti i canoni e le spese dovuti.
ARTICOLO
55
(Collocazione nelle fasce di reddito)
-
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente
legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di
appartenenza ai fini dell' applicazione del relativo canone di locazione,
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO
56
(Variazione del limite di reddito)
-
La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno provvede
a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo
sia all' andamento dell' indice dei prezzi al consumo per famiglie
di operai e impiegati, verificatosi nell' anno precedente, sia alle
condizioni socio – economiche al momento esistenti nel territorio
regionale.
ARTICOLO
57
(Destinazione e modalità d' impiego dei fondi derivanti dalla gestione
speciale)
-
La Giunta regionale, oltre a determinare con proprio provvedimento
le quote del canone di cui all' art. 40 disciplina la destinazione
e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle
disponibilità della gestione speciale di cui all' art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036
(Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti
pubblici operanti nel settore dell' edilizia residenziale pubblica)
e successive modificazioni.
ARTICOLO
58
(Approvazione di modelli tipo)
-
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, approva lo schema tipo del bandi di concorso
per l' assegnazione degli alloggi, il modulo della domanda e i modelli
tipo di contratto di locazione degli alloggi e delle autorimesse.
ARTICOLO
59
(Relazione della Giunta sul primo biennio di vigenza della nuova normativa)
-
Entro il trimestre successivo al primo biennio di vigenza della presente
legge, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio
regionale una relazione sugli effetti derivanti dall' applicazione
della nuova normativa.
ARTICOLO
60
(Abrogazione di norme)
-
La lr 15/ 1987 è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 4 settembre 1995
ALLEGATO
1:
Allegato A) Limiti di reddito per l' accesso di cui all' art. 6, lett
e)
Accanto alla composizione del nucleo familiare viene indicato
il reddito complessivo convenzionale
fino a 2 persone 18.600.000
3 persone 22.200.000
4 persone 26.100.000
5 persone e oltre 30.000.000
ALLEGATO
2:
Allegato B) Limiti di reddito di cui all' art. 44 per l' applicazione
dell' artº48
Composizione nucleo familiare: fino a due persone area protetta
fascia A: reddito effettivo pensione minima INPS + pensione sociale area
sociale
fascia
B: reddito convenzionale fino a 17.000.000 Area amministrata
fascia
C: reddito convenzionale da 17.000.001 a 22.000.000 Area amministrata
fascia
D: reddito convenzionale da 22.000.001 a 27.000.000 Area deroga
fascia
E: reddito convenzionale da 27.000.001 a 33.000.000
Composizione
nucleo familiare: fino a 3 persone Area protetta
fascia A: reddito convenzionale pensione minima INPS + pensione sociale
Area sociale
Fascia
B: reddito convenzionale fino a 20.000.000 Area amministrata
Fascia
C: reddito convenzionale da 20.000.001 a 25.000.000 Area amministrata
Fascia
D: reddito convenzionale da 25.000.001 a 30.000.000 Area deroga
Fascia
E: reddito convenzionale da 30.000.001 a 37.000.000
Composizione
nucleo familiare: 4 persone Area protetta
Fascia A: reddito effettivo pensione minima INPS + pensione sociale Area
sociale:
fascia
B: reddito convenzionale fino a 23.000.000 Area Amministrata
fascia C: reddito convenzionale da 23.000.001 a 28.000.000 Area sociale
fascia
D: reddito convenzionale da 28.000.001 a 33.000.000 Area deroga
Fascia
E. reddito convenzionale da 33.000.001 a 42.000.000
Composizione
nucleo familiare: 5 persone Area protetta
Fascia A: pensione minima INPS + pensione sociale Area sociale
Fascia
B: reddito convenzionale fino a 26.000.000 Area amministrata:
fascia C: reddito convenzionale da 26.000.001 a 31.000.000 Area amministrata
Fascia
d: reddito convenzionale da 31.000.001 a 36.000.000 Area deroga
Fascia
E: reddito convenzionale da 36.000.001 a 48.000.000
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