LEGGE
REGIONALE N. 35 DEL 26-05-1998
REGIONE VALLE D'AOSTA
Nuova
disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori
modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa
e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e
la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge
regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti
agevolati a favore delle cooperative edilizie) e alla legge regionale
4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica).
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 24 del 2 giugno 1998
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
CAPO
I
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 39,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE
20 OTTOBRE 1995, N. 44
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione. Modificazioni all'art. 1)
-
Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n.
39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione
dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
è sostituito dal seguente:
"1.
Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi utilizzati per
le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica,
realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico
o con il concorso o contributo dello Stato e/o dell'Amministrazione
regionale ovvero con il concorso di privati, nonché a quelli
di enti pubblici di proprietà di questi o affidati in gestione
ai medesimi."
-
Dopo il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 39/1995 è inserito il
seguente:
"1bis. I compiti che la presente legge assegna ai Comuni sono
estesi agli enti pubblici nel caso in cui questi siano proprietari
degli alloggi oggetto di assegnazione. L'assolvimento di detti compiti
può essere oggetto di convenzione tra enti pubblici ed enti
gestori."
ARTICOLO
2
(Requisiti. Modificazioni all'art. 6)
-
La lett. a) del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"a)
cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea.
E' ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, anche se il diritto non è riconosciuto
in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali,
se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali
del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente
autorizzata;".
-
Il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"3. Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Giunta
regionale in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con
finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione
a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali
di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi
particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità
di residenza."
ARTICOLO
3
(Utenza. Modificazioni all'art. 8)
-
La lett. c) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"c) famiglia di nuova formazione:
1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più
di quattro anni dalla data di scadenza del bando per la presentazione
delle domande;
2) quella in cui i futuri coniugi entro la data di scadenza del bando
abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione
cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita
per la firma del contratto di locazione;
3) quella formata da soggetto singolo che conviva da almeno due anni
alla data di scadenza del bando con un minore. La condizione temporale
non è richiesta quando si tratta di minori contemplati all'art.
5, comma 1, lett. b);".
ARTICOLO
4
(Emanazione dei bandi. Modificazioni all'art. 9)
-
Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico
concorso indetto da enti pubblici."
-
Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali
comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate
dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale
pubblica."
ARTICOLO
5
(Domande. Modificazioni all'art. 11)
-
L'alinea del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 39/1995 è sostituito
dal seguente:
"1.
La domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità ed entro
i termini previsti dal bando, dev'essere corredata da documentazione
attestante:".
ARTICOLO
6
(Istruttoria. Modificazioni all'art. 12)
-
L'art. 12 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"Art.
12
(Istruttoria delle domande)
1. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, procede
all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità
e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza
della documentazione richiesta.
-
Al fine di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando, o quello
allo scopo delegato, può richiedere agli interessati ulteriori
informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della
collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.
-
L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, provvede,
in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda
sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo
di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.
-
Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni
possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case
popolari.
-
In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale
adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria
medesima.
-
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa
documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di
cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura
regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."
ARTICOLO
7
(Commissione. Modificazioni all'art. 14)
-
La rubrica dell'art. 14 della l.r. 39/1995 è sostituita dalla
seguente:
"Commissione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".
-
Dopo il comma 10 dell'art. 14 della l.r. 39/1995 è aggiunto
il seguente:
"10bis. La commissione ha competenza nell'esame di tutte le situazioni
di emergenza abitativa, di cui all'art. 23, e nelle relative assegnazioni
di alloggi riservati a norma dell'art. 23, comma 1, e nella formazione
della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggi."
ARTICOLO
8
(Graduatorie. Modificazioni all'art. 16)
-
Dopo il comma 1 dell'art. 16 della l.r. 39/1995 è inserito
il seguente:
"1bis. Per la predisposizione della graduatoria delle categorie
di utenza di cui all'art. 8, i requisiti sono riferiti per quanto
attiene all'art. 8, comma 1, lett. a), c), d) ed e), al richiedente,
mentre, per quanto concerne la lett. b), sono riferiti, oltre che
al richiedente, anche ai componenti del suo nucleo familiare."
ARTICOLO
9
(Verifica dei requisiti. Modificazioni all'art. 19)
-
Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1. In sede di assegnazione degli alloggi dev'essere verificata
la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A tal fine,
l'ente che ha indetto il bando richiede la documentazione necessaria
a dimostrare tale permanenza."
-
Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"3. L'ente che ha indetto il bando trasmette la documentazione
alla commissione di cui all'art. 14. La commissione, qualora accerti
la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il
mutamento delle condizioni di cui al comma 2, nei successivi venti
giorni provvede ad esprimere parere vincolante all'ente che ha indetto
il bando in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione
del richiedente nella graduatoria medesima."
ARTICOLO
10
(Riserva di alloggi. Modificazioni all'art. 23)
-
Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura
regionale competente in materia di servizi sociali, della struttura
regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica
e del Sindaco del Comune interessato, può riservare, per far
fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa,
per lo sgombero di unità abitative da recuperare e per consentire
la mobilità dell'utenza, alloggi da assegnare a soggetti portatori
di handicap sensoriale e/o motorio, avvalendosi della commissione
di cui all'art. 14."
-
Il comma 3 dell'art. 23 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma
1, devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6; in caso contrario,
l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla
scadenza del biennio, sia accertato, da parte della commissione di
cui all'art. 14, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 43 anche
da parte di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea
che rispondano alle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a),
l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo
di locazione."
ARTICOLO
11
(Subentri. Modificazioni all'art. 26)
-
Il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"7.
Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione e la voltura
del contratto sono condizionati all'assenza di morosità e di
procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione.
La voltura del contratto è condizionata alla verifica da parte
dell'ente gestore del possesso in capo al subentrante ed agli altri
componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'art. 43,
nonché all'assenza di morosità."
ARTICOLO
12
(Ampliamento familiare. Modificazioni all'art. 27)
-
Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato
è ammissibile senza autorizzazione, quando è determinato
dal matrimonio, dalla convivenza more uxorio e dalla nascita di figli."
-
Dopo il comma 1 dell'art. 27 è inserito il seguente:
"1bis.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare, in ogni altro caso eventualmente
concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato
all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento
o la decadenza dell'assegnazione in capo al nucleo del richiedente
l'ampliamento e dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma
1, lett. a), c) ed e), in capo al nuovo componente del nucleo."
ARTICOLO
13
(Mobilità consensuale. Modificazioni all'art. 30)
-
Il comma 1 dell'art. 30 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'ente
gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa
verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o la
decadenza dell'assegnazione."
-
Il comma 2 e il comma 3 dell'art. 30 della l.r. 39/1995 sono abrogati.
ARTICOLO
14
(Programma di mobilità. Modificazioni all'art. 31)
-
L'art. 31 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"Art.
31
(Programma di mobilità. Criteri)
1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o di
sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché dei disagi abitativi dovuti a particolari condizioni
di natura sociale, l'ente gestore predispone un programma di mobilità.
In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio
dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione,
del cambio accolto dall'ente gestore comporta l'applicazione dell'indennità
di occupazione di cui all'art. 48, comma 5, e l'inibizione all'accesso
al fondo previsto all'art. 51.
-
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti
criteri:
a)
verifica dello stato d'uso e dell'affollamento degli alloggi a cui
si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle
situazioni di anomalo affollamento, per eccesso o per difetto, esistenti
secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione
e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;
b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;
c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni
e sull'ordine di successione di cui al comma 3.
-
L'ente gestore raccoglie le domande di cambio di alloggio dandone
pubblicità nelle forme più opportune. Le domande devono
essere motivate da:
a)
presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
b) gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;
c) esigenze di nuclei familiari interessati a trasferirsi in alloggi
di dimensioni più ridotte;
d) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
e) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.
-
Il cambio degli alloggi fra gli assegnatari, quando avviene in forza
delle fattispecie previste dal comma 1, è sempre ammissibile
alle provvidenze finanziarie del fondo di cui all'art. 51.
-
La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è redatta
dalla commissione di cui all'art. 14."
ARTICOLO
15
(Abrogazione dell'art. 32)
-
L'art. 32 della l.r. 39/1995 è abrogato.
ARTICOLO
16
(Indennità. Modificazioni all'art. 33)
-
Il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
Al componente e all'esperto tecnico della commissione di cui all'art.
14 può essere corrisposto, se spettante ai sensi dei rispettivi
ordinamenti, un gettone di presenza di lire 125.000 per ogni giornata
di seduta; al presidente un gettone di lire 160.000; al vicepresidente
un gettone di lire 140.000. In luogo del gettone, può essere
corrisposto il rimborso spese per una somma, di cui a documentata
nota, non superiore a lire 200.000 per ogni giornata di seduta. Ogni
due anni l'importo del gettone di presenza può essere aggiornato
con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla variazione
dell'indice ISTAT del costo della vita."
ARTICOLO
17
(Annullamento dell'assegnazione. Modificazioni all'art. 36)
-
Il comma 4 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"4.
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco
pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta
giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione
di cui all'art. 14."
-
Il comma 6 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"6.
L'ordinanza del Sindaco, che deve prevedere un termine per il rilascio
non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta
a graduazioni o proroghe. Nel periodo che intercorre tra la data dell'ordinanza
del Sindaco e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applicano,
a titolo sanzionatorio, le disposizioni di cui all'art. 48, comma
5."
-
Dopo il comma 7 dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è aggiunto il
seguente:
"7bis.
Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre
ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."
-
Dopo il comma 7bis dell'art. 36 della l.r. 39/1995 è aggiunto
il seguente:
"7ter.
Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento
di annullamento."
ARTICOLO
18
(Decadenza. Modificazioni all'art. 37)
-
La lett. d) del comma 1 dell'art. 37 della l. r. 39/1995 è
sostituita dalla seguente:
"d)
abbiano perduto i requisiti indicati all'art. 43. Per quanto concerne
il superamento del limite di reddito di cui all'art. 43, comma 1,
lett. d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista
nell'art. 48, comma 5, per un periodo consecutivo superiore a due
anni comporta la decadenza dall'assegnazione. Nel caso in cui concorrano
i redditi dei figli, la decadenza è dichiarata dopo un periodo
consecutivo superiore a sei anni;".
-
Il comma 2 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei
familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel
caso in cui l'assegnatario non provveda ad accettare e a sottoscrivere,
nel termine stabilito dall'ente gestore, il canone di locazione di
cui all'art. 48, comma 1, lett. e)."
-
Il comma 6 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"6.
Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre
ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."
-
Dopo il comma 6 dell'art. 37 della l.r. 39/1995 è aggiunto
il seguente:
"6bis.
Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento
di decadenza."
ARTICOLO
19
(Risoluzione del contratto. Modificazioni all'art. 38)
-
Il comma 1 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone
di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i
servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto
con conseguente decadenza dall'assegnazione, se l'inquilino non provvede
ad assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone
mensile, al pagamento in forma rateale, per un periodo non superiore
a quattordici mesi, delle somme non pagate. In tal caso, il mancato
pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione del
contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione."
-
Il comma 4 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"4.
Dei casi indicati al comma 3, l'ente gestore informa la struttura
regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica,
che richiede parere agli uffici competenti e fornisce tempestiva risposta
all'interessato."
-
Il comma 5 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"5.
In caso di risoluzione del contratto per morosità e di conseguente
decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante
dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio
non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Contro il provvedimento,
l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle
sedi competenti con eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento stesso."
-
Dopo il comma 5 dell'art. 38 della l.r. 39/1995 è aggiunto
il seguente:
"5bis.
Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento
di risoluzione."
ARTICOLO
20
(Canone di locazione. Modificazioni all'art. 40)
-
La lett. d) del comma 1 dell'art. 40 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"d)
da una quota determinata annualmente con deliberazione della Giunta
regionale destinata al finanziamento del fondo previsto all'art. 51."
ARTICOLO
21
(Canone e spese accessorie. Modificazioni all'art. 41)
-
L'art. 41 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"Art.
41
(Regolamento del canone e delle spese per i servizi)
1. Il pagamento del canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura delle
quote di cui all'art. 40.
-
Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore
le spese accessorie dirette ed indirette, per i servizi ad essi prestati,
nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi,
secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento
approvato dall'ente gestore e in relazione all'alloggio e al relativo
complesso immobiliare.
-
I componenti del nucleo familiare che concorrano alla formazione del
reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a
corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione
e per le spese accessorie."
ARTICOLO
22
(Determinazione del canone. Modificazioni all'art. 42)
-
Il comma 1 dell'art. 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui
all'art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del
nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia degli assegnatari,
e sul valore locativo degli alloggi."
ARTICOLO
23
(Requisiti. Modificazioni all'art. 43)
-
La lett. c) del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 39/1995 è abrogata.
ARTICOLO
24
(Valore locativo. Modificazioni all'art. 45)
-
La lett. a) del comma 5 dell'art. 45 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"a)
tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione
dei coefficienti di cui all'art. 16 della l. 392/1978 e con la precisazione
che alle unità immobiliari classificate A/1 e A/2 si applica
il coefficiente corrispondente alla categoria A/3;".
ARTICOLO
25
(Calcolo del canone. Modificazioni all'art. 48)
-
La lett. a) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"a)
area protetta: nella misura del quaranta per cento per gli assegnatari
con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante
esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione
minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo
di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato
B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque per
cento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può
in alcun caso essere inferiore al cinque per cento dell'importo della
pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'art. 42, comma
3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito
costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini
assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;".
-
La lett. b) del comma 1 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituita
dalla seguente:
"b)
area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta per cento per
gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo
familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo
non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci
per cento del reddito effettivo del nucleo;".
-
Il comma 5 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"5.
A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e che non
provvedono ad accettare e a sottoscrivere il canone di locazione di
cui al comma 1, lett. e), a coloro che superano il limite di reddito
di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono
ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 6, all'art.
42, comma 8, e all'art. 43, comma 3, è applicata un'indennità
di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato
al comma 1, lett. d), indipendentemente dall'entità del reddito."
-
Il comma 6 dell'art. 48 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"6.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, il canone di locazione non può
in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale,
salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Tale importo è
aggiornato al 1° gennaio di ogni anno, nella misura del settantacinque
per cento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno.
L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire
superiori."
ARTICOLO
26
(Fasce di reddito. Modificazioni all'art. 49)
-
Il comma 3 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"3.
Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute
dall'ente gestore qualora l'interessato dimostri, nelle forme di legge
e sulla base di idonea documentazione, una riduzione del reddito familiare
derivante da:
a)
pensionamento;
b) uscita dal nucleo familiare per morte, servizio di leva, trasferimento
di residenza, separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile;
c) detenzione, ricovero in strutture per la cura di gravi malattie
o per il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell'alloggio come
previsto dall'art. 26, comma 4, malattia grave;
d) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione
per un periodo superiore a quattro mesi;
e) aspettativa o cessazione di attività lavorativa per motivi
di salute debitamente documentati per un periodo superiore a quattro
mesi;
f) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi;
g) uscita dal nucleo familiare per motivato e documentato trasferimento,
non rilevabile anagraficamente. In tal caso, l'ente gestore ridetermina
il canone di locazione non valutando, nel numero dei componenti il
nucleo familiare e nel totale del reddito considerato, coloro che
rientrano in questa fattispecie.
L'applicazione della fattispecie, che non può concernere l'intestatario
del contratto di locazione, comporta la perdita del requisito della
convivenza, espressamente previsto dall'art. 26."
-
Il comma 4 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"4.
L'ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini
della determinazione del canone applicato, sostituendo il reddito
prodotto con il nuovo reddito percepito oppure sottraendo i redditi
prodotti a seconda dei casi indicati al comma 3."
-
Il comma 5 dell'art. 49 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"5.
L'eventuale variazione del canone d'affitto, dovuta alla diversa collocazione
di fascia, decorre dal mese successivo a quello della presentazione
della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 e
cessa al venir meno delle stesse."
ARTICOLO
27
(Autorimesse. Modificazioni all'art. 50)
-
Il comma 3 dell'art. 50 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"3.
Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può
essere ridotto dall'ente proprietario fino ad un massimo del cinquanta
per cento in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni
manutentive e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle
autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti
che rientrano nell'area protetta di cui all'art. 48, comma 1, lett.
a), anche in assenza delle situazioni sopra indicate."
ARTICOLO
28
(Fondo regionale per l'abitazione. Modificazioni all'art. 51)
-
L'art. 51 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:
"Art.
51
(Fondo regionale per l'abitazione)
1. Un fondo regionale per l'abitazione è istituito e disciplinato
con apposita legge regionale per l'assegnazione di contributi agli
inquilini nei casi determinati dalla legge stessa."
ARTICOLO
29
(Struttura competente. Inserimento dell'art. 51bis)
-
Dopo
l'art. 51 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente:
"Art.
51bis
(Individuazione della struttura competente)
1. La responsabilità complessiva di cui alla presente legge
è assunta dalla struttura regionale competente in materia di
edilizia residenziale pubblica."
ARTICOLO 30
(Modelli tipo. Modificazioni all'art. 58)
-
Dopo il comma 1 dell'art. 58 della l.r. 39/1995 è aggiunto
il seguente:
"1bis.
Le modificazioni e gli aggiornamenti degli schemi e dei modelli di
cui al comma 1 vengono effettuati con provvedimento dell'assessore
dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio."
ARTICOLO
31
(Relazione della Giunta. Modificazioni all'art. 59)
-
Il comma 1 dell'art. 59 della l.r. 39/1995 è sostituito dal
seguente:
"1.
La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale
una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente
legge."
ARTICOLO
32
(Modificazioni alla tabella B)
-
La tabella B allegata alla l.r. 39/1995 è sostituita dalla
tabella B allegata alla presente legge.
ARTICOLO
33
(Disposizioni finanziarie)
-
L'onere finanziario relativo alla spesa di cui all'art. 33, comma
1, della l.r. 39/1995, valutato in annue lire 50 milioni, trova copertura,
per gli anni 1998, 1999 e 2000, sugli stanziamenti già iscritti
al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni)
del bilancio regionale per l'anno 1998 e sul bilancio pluriennale
1998/2000.
CAPO
II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 1986, N. 56,
COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 17 AGOSTO 1987, N. 79, 27 LUGLIO
1989, N. 46, E 1° SETTEMBRE 1997, N. 30
ARTICOLO
34
(Modificazioni all'art. 2)
-
Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n.
56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle
cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:
"2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1, da ammortizzare
negli stessi termini e condizioni dei mutui di cui sono integrativi,
è determinato con provvedimento della Giunta regionale in misura
tale che l'importo complessivo dei mutui non ecceda i limiti stabiliti
dall'art. 3 del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme
per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone
fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti
regionali 23 dicembre 1989, n. 2, e 23 agosto 1991, n. 2), e che siano
rispettati i vigenti massimali di costo stabiliti dal Comitato dell'edilizia
residenziale (CER)."
-
Il comma 6 dell'art. 2 della l.r. 56/1986 è sostituito dal
seguente:
"6.
La Giunta regionale, a decorrere dal biennio 1999/2000, può
provvedere, con apposito provvedimento, ad aggiornare all'inizio di
ogni biennio i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di
interesse, in relazione all'andamento dell'indice risultante dal bollettino
mensile di statistica, edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per
famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi
nel biennio precedente alla data di adeguamento."
ARTICOLO
35
(Modificazioni all'art. 3)
-
Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 56/1986 è sostituito dal
seguente:
"4.
L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito e i tassi di
interesse sono determinati con i criteri stabiliti dai regolamenti
regionali di attuazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n.
76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria
edilizia), vigenti al momento della presentazione della domanda di
mutuo. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie
per le quali non è intervenuto l'atto di frazionamento del
mutuo."
ARTICOLO
36
(Modificazioni all'art. 10)
-
Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 56/1986 è aggiunto
il seguente:
"4bis.
E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della
commissione di cui all'art. 15, di concedere deroghe alla superficie
non residenziale di cui al comma 3, quando sussistano documentati
motivi. L'accesso alla deroga è esteso alle cooperative edilizie,
purché la relativa documentazione sia antecedente alla sottoscrizione
del contratto di mutuo."
- Dopo
il comma 4bis dell'art. 10 della l.r. 56/1986 è aggiunto il seguente:
"4ter.
La deroga prevista dal comma 4bis può essere concessa anche alle
cooperative edilizie che hanno già presentato domanda di mutuo,
purché lo stesso non sia già stato assegnato."
CAPO
III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1995, N. 40
ARTICOLO
37
(Modificazioni all'art. 7)
-
La lett. a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre
1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
"a)
abbiano maturato cinque anni di locazione legittima anche a titolo
provvisorio;".
ARTICOLO
38
(Modificazioni all'art. 9)
-
Il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal
seguente:
"3.
La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta
del trenta per cento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi
riconducibili a quelli dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della
l. 457/1978."
ARTICOLO
39
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta,
26 maggio 1998
Il
Presidente
VIÉRIN
ALLEGATO
1:
Tabella
Composizione nucleo familiare Area protetta Area sociale
fascia A Area sociale
fascia B Area amministrata
fascia C Area amministrativa
fascia D Area deroga
fascia E Reddito effettivo Reddito convenzionale
Reddito convenzionale
Reddito convenzionale
Reddito convenzionale
Reddito convenzionale
Fino
a 2 persone pensione minima INPS + pensione sociale fino 9.000.000
da 9.000.000 a 18.500.000
da 18.500.001 a 24.000.000
da 24.000.001 a 29.600.000
da 29.600.001 a 40.600.000
3
persone pensione minima INPS+ pensione sociale
fino 10.500.000
da 10.500.000 a 21.800.000
da 21.800.001 a 27.300.000
da 27.300.001 a 32.800.000
da 32.800.001 a 48.500.000
4
persone pensione minima INPS + pensione sociale fino 12.000.000
da 12.000.000 a 25.100.000
da 25.100.001 a 30.600.000
da 30.600.001 a 36.000.000
da 36.000.001 a 57.000.000
5
persone pensione minima INPS + pensione sociale fino 14.000.000
da 14.000.000 a 28.400.000
da 28.400.001 a 33.900.000
da 33.900.001 a 39.200.000
da 39.200.001 a 65.500.000
|