LEGGE
REGIONALE N. 33 DEL 23-12-1996 REGIONE UMBRIA
Disciplina
per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 1 DEL 2 gennaio 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO
I
Norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO
1
(Ambito di applicazione).
-
Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati
dallo Stato o da enti pubblici a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione, nonché a quelli acquistati,
realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
-
Sono esclusi dall’applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio, per i quali la legge prevede la concessione amministrativa;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato e della Regione.
-
Possono essere esclusi, su richiesta motivata dell'ente proprietario
e previa autorizzazione della Giunta regionale, quegli alloggi che,
per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale,
per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri
di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili
per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando
la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore
a quello determinato ai sensi dell'art. 23.
ARTICOLO
2
(Esclusioni temporanee)
-
La Giunta regionale, su motivata richiesta dei Comuni o delle Unità
locali socio sanitarie (USL), può autorizzare l'esclusione
temporanea dalla applicazione della presente legge di alloggi di edilizia
residenziale pubblica da destinare al soddisfacimento abitativo di
soggetti fruenti di intervento socio - terapeutico.
-
Gli alloggi esclusi ai sensi del comma 1 possono essere assegnati dal
Comune, nell'arco di tempo autorizzato dalla Giunta regionale, anche
a più soggetti o nuclei familiari, dei quali lo stesso Comune
è tenuto a comunicare alla Giunta regionale ed all'Istituto per
l'edilizia residenziale pubblica (IERP), di volta in volta, i nominativi
e la durata prevista dalla permanenza.
-
Il Comune o la USL richiedente, stipulano con lo IERP apposita convenzione
con la quale sono stabilite la durata dell'esclusione, le modalità
di utilizzo e manutenzione degli alloggi, nonché di pagamento
del canone di locazione.
-
Il canone di locazione, pari a quello determinato ai sensi dell'art.
23, posto a carico del Comune o della USL, è corrisposto allo
IERP.
-
Le esclusioni effettuate ai sensi del presente articolo sono comprese
nell'aliquota del 15 per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.
ARTICOLO
3
(Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
-
Allo scopo di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica gli IERP svolgono l'attività di ente gestore di tutti
gli alloggi soggetti alla disciplina della presente legge.
-
Per la finalità di cui al comma 1, gli IERP stipulano con gli
enti proprietari apposite convenzioni con le quali sono disciplinati
i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione
e riscossione dei canoni di locazione e provvedono altresì
alla predisposizione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
-
La Giunta regionale approva la convenzione – tipo di cui al
comma 2 e predispone l'anagrafe regionale sulla base dei dati acquisiti
dagli IERP.
-
Gli IERP presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione
sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione
del patrimonio.
ARTICOLO
4
(Requisiti per l'assegnazione)
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Il cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso
se, da almeno due anni precedenti alla data del bando di concorso,
è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del
lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente
autorizzata. E' altresì ammesso il cittadino di Stato non aderente
all'Unione Europea se tale diritto è riconosciuto, in condizioni
di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;
b) residenza anagrafico o attività lavorativa esclusiva o principale
nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a presentare servizio in nuovi insediamenti industriali
compresi in tale ambito per i qualé ammessa la partecipazione
per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
ai sensi del comma 2;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata
o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile
o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore
al limite per l'assegnazione di cui all'art. 5;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione.
-
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile risulti non inferiore
a:
a) tre vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone;
b) quattro vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro
persone;
c) cinque vani convenzionali per nucleo familiare di cinque persone;
d) sei vani convenzionali per nucleo familiare di sei persone ed oltre.
-
Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per
quattordici la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art.
13, comma 1 - lett. a), della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di
tutti i componenti medesimi. Il reddito è da computarsi con
le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto - legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo
è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due
sino ad un massimo di sei milioni. La riduzione non si applica per
i figli a carico, ai sensi del citato art. 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modifiche.
-
Per il nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi
e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo
il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado, purché la stabile convivenza duri da almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e
sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del
nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela
o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere
di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale
e materiale.
-
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente
alle lettere c), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti
il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso,
nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in
costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera d) del comma
1, è verificato in sede di assegnazione in base al limite di
reddito vigente a tale data.
-
La Giunta regionale, in sede di programmazione di interventi destinati
a specifiche finalità o in relazione a peculiari esigenze locali,
stabilisce requisiti aggiuntivi per l'assegnazione.
ARTICOLO
5
(Limite di reddito per l'assegnazione e per la decadenza)
-
Il limite di reddito per l'assegnazione è di lire ventuno milioni.
-
La Giunta regionale aggiorna biennalmente, il limite di reddito di
cui al comma 1 in relazione agli adeguamenti effettuati dal CIPE ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o,
in assenza, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
-
Il limite di reddito per la decadenza della qualifica di assegnatario
è pari al limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma
1 aumentato del 75 per cento.
-
Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione è pari
al triplo del limite di reddito per l'assegnazione di cui al comma
1.
ARTICOLO
6
(Bandi di concorso)
-
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto, di norma, biennalmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.
-
I Comuni che intendono emanare bandi annuali ne danno comunicazione
alla Giunta regionale.
-
I Comuni che, in occasione del bando biennali immediatamente precedente,
non abbiano ricevuto domande e che non abbiano alloggi da assegnare,
possono rinviare l'emanazione del bando biennale previsto dandone
comunicazione alla Giunta regionale.
-
La Giunta regionale può disporre periodicamente l'emanazione
contestuale dei bandi da parte di tutti i Comuni.
-
La Giunta regionale, sulla base motivata proposta dai Comuni interessati,
d'intesa fra gli stessi, può autorizzare l'emanazione di bandi
sovracomunali finalizzati all'assegnazione di alloggi ai cittadini
residenti nell'ambito territoriale interessato.
-
Nel caso di interventi di recupero realizzati in Comuni, mediante
inserzione, nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione
nell'albo pretorio sino alla scadenza dei termini ivi previsti.
-
Essi
sono inoltre pubblicizzati con le forme ritenute più idonee.
-
Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la Giunta regionale,
previa diffida, incarica lo IERP di provvedere alla emanazione in
sostituzione del Comune.
-
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei
familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative
o per tutelare le esigenze di categorie speciali, la Giunta regionale
può autorizzare, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione
di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi,
nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi.
ARTICOLO
7
(Contenuti del bando di concorso)
-
Il bando di concorso indica:
a) l'ambito territoriale;
b) i requisiti prescritti dall'art. 4 nonché gli eventuali
altri requisiti stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
c) le modalità di determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;
e) le modalità di compilazione della domanda;
f) le modalità di formazione della graduatoria provvisoria
e della graduatoria definitiva.
-
La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed
il modulo tipo della domanda.
ARTICOLO
8
(Domande di assegnazione)
-
La domanda di assegnazione, da presentarsi al Comune nei termini indicati
dal bando, è redatta su apposito modulo nel quale il richiedente
dichiara, ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 nonché
la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti
dall'art. 9.
ARTICOLO
9
(Punteggi per la selezione)
-
Ai fini della formazione della graduatoria delle domande presentate
dagli aspiranti assegnatari sono attribuiti, sulla base delle condizioni
soggettive del nucleo familiare ed oggettive dell'alloggio occupato,
i seguenti punteggi:
a) reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett e), non superiore:
1) all'ottanta per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) al sessanta per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) al quaranta per cento del limite di assegnazione: punti 3;
4) al venti per cento del limite di assegnazione: punti 4;
b) nucleo familiare formato da uno o due componenti che, alla data
del bando di concorso, non svolgano attività lavorativa e abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età: punti 3;
c) nucleo familiare in cui siano presenti disabili:
1) con percentuale di invalidità pari al cento per cento e
non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti quattro;
2) con percentuale di invalidità compresa fra l'ottanta ed
il cento per cento:
punti tre;
3) con percentuale di invalidità compresa fra il sessantasette
per cento e il settantanove per cento: punti 2;
d) nucleo familiare in cui sia presente un invalido o mutilato sul
lavoro o servizio: punti 0,5;
e) nucleo familiare in cui sia presente uno o più componenti
di età inferiore ai 14 anni: punti 1;
f) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti
2;
g) lavoratori emigrati all'estero rientrati in Italia da non oltre
un biennio dalla data del bando: punti 2;
h) profughi rimpatriati da non oltre un biennio dalla data del bando
e che non svolgono attività lavorativa: punti 2;
i) nucleo familiare che abiti in baracche, stalle, prefabbricati,
roulottes, seminterrati o comunque ogni altro locale procurato a titolo
precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica: punti 4;
l) nucleo familiare che abiti in alloggio privo di servizio igienico
completo, composto di WC, lavabo, doccia o vasca, o posto all'esterno
dell'abitazione:
punti 2;
n) nucleo familiare che abiti in alloggio che presenta i seguenti
standard di sovraffollamento:
1) una o due persone in due vani convenzionali, tre o quattro persone
in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali,
sei o più persone in cinque vani convenzionali: punti 1;
2) tre persone in due vani convenzionali, quattro o cinque persone
in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani
convenzionali: punti 3;
3) quattro o cinque persone in due vani convenzionali, sei o più
persone in tre vani convenzionali: punti 5;
o) nucleo familiare che abiti in alloggio che debba essere rilasciato:
1) a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità
o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti
emessi dalla autorità competente non oltre due anni dalla data
del bando: punti 3;
2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato
intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione
giudiziaria:
a) da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando:
punti 6;
b) da eseguirsi dopo dodici mesi dalla data di emanazione del bando:
punti 4;
3) per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del
rapporto di lavoro entro un anno dalla data di emanazione del bando,
di richiedenti che occupino alloggi di servizio concessi da ente pubblico
o da privati: punti 1.
-
Le condizioni di cui alle lett i), l), m) ed n) del comma 1 sono attestate
dal Comune e devono sussistere da almeno due anni dalla data di emanazione
del bando di concorso.
-
I punteggi di cui alle lett i), l), m) del comma 1 non sono cumulabili
tra loro.
-
Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alle lett c) e d)
del comma 1 devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione
e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai
sensi della normativa vigente in materia.
ARTICOLO
10
(Formazione della graduatoria definitiva)
-
Il Comune che ha indetto il bando di concorso, entro trenta giorni
dalla scadenza del bando stesso, provvede alla istruttoria delle domande
ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi, sulla base delle dichiarazioni
rese dal richiedente con le modalità dell'art. 8 e forma la
graduatoria provvisoria.
-
Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni qualora
le domande pervenute siano in numero superiore a cinquecento.
-
Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente di
punteggio e, a parità di punteggio, in ordine crescente di
reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di
cui all'art. 4, comma 1, lett e).
In calce sono indicate le domande dichiarate inammissibili e le relative
motivazioni.
-
La graduatoria provvisoria è affissa nell'albo pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi.
-
Entro il termine di cui al comma 4, possono essere presentati al Comune
eventuali ricorsi nonché eventuali richieste di revisione del
punteggio a seguito di:
a) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito;
b) aumento del numero dei componenti il nucleo familiare per intervenuta
nascita o gravidanza o adozione;
c) notifica di sentenza esecutiva di sfratto.
-
Esaminate le opposizioni, il Comune forma la graduatoria definitiva
con le modalità di cui al comma 3. A parità di reddito
il Comune effettua il sorteggio.
-
La graduatoria definitiva è affissa nell'albo pretorio del
Comune per trenta giorni consecutivi, ne è data notizia mediante
inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa
allo IERP ed alla commissione di cui all'art. 12.
-
La graduatoria conserva la sua efficacia per un periodo massimo di
due anni.
ARTICOLO 11
(Procedura di assegnazione).
-
Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, richiede
ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi
da assegnare la documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni
dichiarate ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
da prodursi entro trenta giorni dalla richiesta.
-
L'omessa presentazione della documentazione richiesta entro il termine
stabilito, comporta l'esclusione dalla graduatoria definitiva.
-
Il Comune, al fine di corredare l'istruttoria di tutti gli elementi
necessari, può richiedere eventuale documentazione integrativa
nonché, qualora riscontri difformità tra gli elementi
dichiarati e quelli certi in suo possesso, allegare alla domanda tutte
le informazioni utili per le determinazioni della commissione di cui
all'art. 12.
-
Ultimata l'istruttoria il Comune trasmette le domande e la relativa
documentazione alla commissione che, previa verifica della regolarità
delle procedure e del possesso dei requisiti e delle condizioni, provvede
alla conferma o all'eventuale rettifica della graduatoria definitiva
ed all'eventuale esclusione del richiedente della graduatoria medesima.
-
La commissione, nel caso di manifesta inattendibilità delle
dichiarazioni rese, con particolare riferimento a quelle relative
al reddito documentato ai fini fiscali, trasmette agli uffici finanziari,
per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In pendenza
di tali accertamenti è sospesa l'assegnazione dei soli alloggi
relativi ai casi controversi.
-
Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla
commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi.
ARTICOLO
12
(Commissione di assegnazione)
-
La commissione di assegnazione, costituita e nominata dal Presidente
della Giunta regionale, ha competenza territoriale provinciale ed
è composta da:
a) un magistrato, con funzione di presidente, designato dal Presidente
della Corte d'appello;
b) due componenti, esperti in materie giuridiche amministrative ed
in materia di edilizia residenziale pubblica, designati dalla Giunta
regionale;
c) il Presidente dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica
territorialmente competente o suo delegato;
d) i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia o loro delegati,
che partecipano alle sedute relative alle assegnazioni del Comune
di competenza.
-
La commissione è costituita a norma della legge regionale di
disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale e la
sua durata corrisponde a quella della legislatura.
-
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza di almeno tre componenti e il voto della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
-
La funzione di segretario della commissione è attribuita ad
un dipendente dello IERP.
-
La commissione ha sede presso lo IERP della provincia interessata.
-
L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è
a carico del Comune interessato alla verifica della graduatoria.
-
Ai componenti della commissione è corrisposto un gettone di
presenza per seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato
regionale di controllo.
ARTICOLO
13
(Disponibilità alloggi da assegnare).
-
Lo IERP è tenuto a comunicare al Comune ed alla Giunta regionale
il numero degli alloggi disponibili per l'assegnazione.
-
La comunicazione di cui al comma 1, che deve contenere i dati relativi
alle caratteristiche tipologiche degli alloggi ed al loro stato di
conservazione e manutenzione, è effettuata:
a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro
mesi prima della data presunta di ultimazione dei lavori e almeno
dieci giorni prima di quella dell'effettiva disponibilità;
b) per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione
almeno dieci giorni prima dell'effettiva disponibilità.
-
Trascorsi novanta giorni dalla data di disponibilità degli
alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa
diversa dalla inabitabilità, debitamente documentata, versa
allo IERP il canone di riferimento di cui all'art. 23.
-
I Comuni che a seguito dell'emanazione dei bandi di concorso non abbiano
ricevuto domande, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale,
assegnare gli alloggi eventualmente disponibili, per un massimo di
quattro anni, a richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art.
4.
ARTICOLO
14
(Assegnazione e standard dell'alloggio).
-
L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine
della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione
del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal
Comune secondo gli standards stabiliti all'art. 4, comma 2.
-
Gli alloggi situati al piano terreno nonché quelli ricompresi
in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche
sono assegnati, ai sensi dell'art. 12 del DPR 27 aprile 1978, n. 348,
con preferenza ai nuclei familiari in cui siano presenti disabili
con ridotta capacità motoria e con priorità per i non
deambulanti senza l'aiuto di terze persone.
-
Non possono essere assegnati, in ogni caso, alloggi con numero di
vani convenzionali, rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare, eccedente il seguente standard abitativo:
a) tre vani convenzionali per una o due persone;
b) cinque vani convenzionali per tre persone;
c) sei vani convenzionali per quattro o cinque persone;
d) sette vani convenzionali per sei o più persone.
-
Lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona
in più qualora:
a) nel nucleo familiare sia presente una donna in stato di gravidanza,
attestato da certificato medico;
b) alla data di emanazione del bando di concorso in nucleo familiare
si sia costituito da meno di due anni e sia composto da due coniugi
o da due conviventi more - uxorio, entrambi di età inferiore
a trenta anni.
-
Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo
standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei
nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune,
soluzioni valide nè ai fini della razionalizzazione dell'uso
del patrimonio pubblico nè ai fini del soddisfacimento di domande
con pari o più grave connotazione di bisogno.
-
Sono ammesse assegnazioni con standard inferiore di uno o superiore
di due a quello stabilito dal comma 3 qualora:
a) non esistano altri richiedenti in graduatoria o assegnatari interessati
all'eventuale cambio di alloggio;
b) l'assegnatario sia collocato i graduatoria con un punteggio superiore
di almeno sei punti rispetto a quello attribuito al nucleo familiare
costituito da un numero di componenti adeguato allo standard dell'alloggio
da assegnare.
-
Le assegnazioni effettuate con i criteri di cui ai commi 5 e 6 sono
temporanee ed hanno validità sino al momento in cui sia possibile
effettuare il cambio di alloggio.
A tal fine gli assegnatari sono inseriti d'ufficio dallo IERP nei
programmi di mobilità.
ARTICOLO
15
(Scelta degli alloggi)
-
Il Sindaco convoca gli assegnatari per la scelta dell'alloggio da
effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 e dell'ordine
di precedenza stabilito dalla graduatoria.
-
In caso di mancata presentazione l'alloggio è scelto dal Comune.
-
Gli assegnatari possono rifiutare l'alloggio proposto soltanto per
gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.
-
In caso di rifiuto non giustificato il Comune, previa diffida, dichiara
la decadenza dall'assegnazione che comporta l'esclusione dalla graduatoria.
-
In caso di rifiuto ritenuto giustificato dal Comune l'interessato
conserva il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi
che si rendano successivamente disponibili.
ARTICOLO
16
(Consegna degli alloggi).
-
L' elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti
è trasmesso dal Comune allo IERP il quale provvede a comunicare
le modalità e le condizioni per la stipula del contratto di
locazione e per la successiva consegna degli alloggi.
-
Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto previsto
dal comma 1, lo IERP, previa diffida trasmette gli atti al Comune
ai fini della dichiarazione della decadenza.
-
L' alloggio assegnato deve essere occupato entro quarantacinque giorni
dalla sottoscrizione del verbale di consegna, salvo proroga concessa
dal Comune su motivata istanza.
-
Decorso il termine di cui al comma 3 il Comune pronuncia la decadenza.
-
Il Comune che non adempie a quanto disposto dai commi 2 e 3, è
tenuto a corrispondere allo IERP il canone di riferimento di cui all'art.
23.
ARTICOLO
17
(Subentro)
-
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario
subentrano gli eredi facenti parte del nucleo familiare, come definito
all'art. 4 e secondo l'ordine ivi indicato.
-
L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo
familiare è ammessa, per un periodo non superiore a due anni,
prorogabile su istanza dell'assegnatario, previa autorizzazione dello
IERP, allorché sussistano esigenze di mutua solidarietà
ed assistenza.
Tale ospitalità non comporta alcun diritto sull'alloggio.
-
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione
degli effetti civili del medesimo, lo IERP provvede all'eventuale
voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del
giudice.
ARTICOLO
18
(Diritti ed obblighi derivanti dall'assegnazione)
-
La qualifica di assegnatario, sia in sede di assegnazione che in caso
di subentro, è attribuita ai soli fini amministrativi.
-
Tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnatario acquisiscono
con l'assegnazione pari diritti ed obblighi ai fini del godimento
dell'alloggio e sono obbligati in solido nei confronti dello IERP
per il pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie nonché
delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.
ARTICOLO
19
(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa).
-
I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale, riservare
un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi annualmente
disponibili ai sensi dell'art. 13 da assegnare a soggetti in gravi
e documentate situazioni di emergenza abitativa quali:
a) provvedimenti esecutivi di sfratto;
b) ordinanze sindacali di sgombero per immobili da recuperare, emesse
in data non anteriore a 3 mesi;
c) sistemazione di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate ed al corpo degli agenti di custodia, trasferiti per motivi
di ordine pubblico.
-
Oltre che nell'ipotesi di cui al comma 1 i Comuni possono riservare,
previa autorizzazione della Giunta regionale, un ulteriore quota non
superiore al quindici per cento per far fronte ad altre gravi esigenze
dagli stessi individuate e documentate.
-
Per le assegnazioni di cui al comma 1 e comma 2 è richiesta
la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 4, l'accertamento dei
quali viene effettuato dalle Commissioni di cui all'art. 12, previa
istruttoria da parte dei Comuni interessati.
-
I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono riservare
complessivamente, per le finalità di cui al presente articolo,
fino a un terzo degli alloggi da assegnare annualmente e, comunque,
almeno un alloggio.
-
Non è consentita la riserva degli alloggi realizzati per le
finalità di cui al comma 7 dell'art. 4.
ARTICOLO
20
(Riserve temporanee per la realizzazione di interventi di recupero).
-
I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono effettuare
riserve temporanee oltre quelle previste dall'art. 19 nel caso di
trasferimento di:
a) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare;
b) locatari o proprietari di alloggi di proprietà privata inseriti
in programmi integrati di recupero o di riqualificazione urbana che
beneficiano di contributo pubblico.
-
Per gli assegnatari di cui al comma 1, lett b) si prescinde dal possesso
dei requisiti previsti per l'assegnazione e gli stessi sono tenuti
a corrispondere il canone di riferimento di cui all'art. 23.
-
Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono
eccedere il periodo di esecuzione dei lavori di recupero.
ARTICOLO
21
(Riserve a favore di emigrati).
-
I Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono riservare
alloggi a favore di lavoratori emigrati che intendono rientrare nella
regione.
-
Gli assegnatari sono tenuti a fissare la residenza nell'alloggio assegnato
entro sei mesi dall'atto di assegnazione.
-
Le assegnazioni sono effettuate in via temporanea per un periodo di
due anni e, alla scadenza, il Comune può trasformarle in definitive
previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 12
dei requisiti previsti dall'art. 4.
-
Nell'ambito del biennio di cui al comma 3 gli assegnatari sono tenuti
a corrispondere il canone determinato ai sensi dell'art. 23.
-
Gli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo sono compresi
nell'aliquota del quindici per cento di cui al comma 2 dell'art. 19.
TITOLO
II
Norme per la fissazione dei canoni di locazione
ARTICOLO
22
(Canone di locazione).
-
Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 deve garantire
il pareggio costi - ricavi degli IERP ed è diretto a compensare:
a) le spese di amministrazione e di gestione degli IERP, il pagamento
degli oneri fiscali, nonché il versamento, nella misura stabilita
dal CIPE, al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art.
13 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento e non
superiore al 70 per cento delle spese complessive di cui alla lettera
a), stabilita ogni anno dalla Giunta regionale, da destinare alla
manutenzione degli alloggi ed alle finalità di cui all'art.
25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
-
Al fine di verificare il conseguimento del pareggio costi - ricavi
gli IERP trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente al bilancio
di previsione, un prospetto dimostrativo secondo le modalità
stabilite dalla Giunta medesima.
ARTICOLO
23
(Canone di riferimento)
-
Il canone di riferimento è determinato con le modalità
previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n.
392, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile
locato.
-
Il canone del comma 1 si applica anche nei Comuni 1978, n. 392, e
ad essi vengono attribuiti i coefficienti del comma 1, lett f) dell'art.
17 e del comma 3, lett b) dell'art. 18 della stessa legge.
-
Il costo base di produzione, in assenza dell'adeguamento di cui al
comma 1 dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n’ 392, è
aggiornato annualmente dallo IERP con riferimento alla variazione
dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
ARTICOLO
24
(Applicazione del canone di locazione)
-
Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari
urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive
modifiche ed integrazioni, il canone di locazione dovuto dagli assegnatari
determinato sulla base della redditività degli alloggi, delle
condizioni reddituali e della composizione dei nuclei familiari.
-
Per le finalità di cui al comma 1 gli assegnatari sono collocati
in fasce di reddito articolate nelle seguenti Aree:
AREA PROTETTA:
A1) reddito costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo
di una pensione sociale per nuclei familiari composti rispettivamente
da uno, due, oltre due componenti;
A2) reddito costituito esclusivamente da pensione superiore all'importo
di cui alla lettera A1) ed uguale o inferiore all'importo di una pensione
sociale: canone pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo
del reddito effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti
rispettivamente da uno, due, oltre due componenti;
A3) reddito imponibile del nucleo familiare derivante esclusivamente
da lavoro dipendente e/ o percepito a titolo di trattamento di cassa
integrazione, indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato
o divorziato non superiore all'importo di due pensioni minime INPS
o esclusivamente da pensione, superiore all'importo di cui alla lettera
A2) e non superiore all'importo di cui pensioni minime INPS: canone
pari al 7 per cento, 6 per cento, 5 per cento dell'importo del reddito
effettivo del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente
da uno, due, oltre due componenti, e, comunque, non inferiore all'8
per cento dell'importo di una pensione minima INPS;
AREA SOCIALE:
B1) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera e), inferiore al limite per l'assegnazione:
canone pari al 15 per cento del canone di riferimento determinato
ai sensi dell'art. 23, aumentato dell'8,50 per cento, del 7,50 per
cento, del 7 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare,
per nuclei familiari composti rispettivamente da uno, due, oltre due
componenti, e, comunque non inferiore al 15 per cento dell'importo
di una pensione minima INPS;
B2) reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera e), superiore all'importo di cui alla
lettera B1) ed uguale o inferiore al limite per la decadenza dalla
qualifica di assegnatario: canone pari al 20 per cento, del canone
di riferimento determinato ai sensi dell'art. 23, aumentato del 9
per cento, dell'otto per cento, del 7,50 per cento del reddito effettivo
del nucleo familiare, per nuclei familiari composti rispettivamente
da uno, due, oltre due componenti;
AREA DI DECADENZA:
c) reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett e), superiore al limite di reddito stabilito
per la decadenza dalla qualifica di assegnatario: canone pari al 25
per cento del canone di riferimento determinato ai sensi dell' art.
23, aumentato del 9 per cento del reddito effettivo del nucleo familiare.
-
L' importo della pensione sociale di cui al comma;
2, lettere A1) ed A2) è da computarsi al netto della maggiorazione
sociale.
-
Il reddito effettivo è quello imponibile relativo all' ultima
dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari. Alla formazione del reddito
effettivo concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni
percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti
al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione delle
norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili.
-
Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente agli IERP le
spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata
dall' ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso
degli immobili gestiti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
-
Per garantire il conseguimento delle finalità di cui all' art.
22, la Giunta regionale, su proposta degli IERP formulata previa consultazione
delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, può variare
annualmente le percentuali fissate al comma 1, fino al 20 per cento,
anche in misura differenziata fra le fasce di reddito.
ARTICOLO
25
(Accertamento periodico del reddito)
-
La situazione reddituale degli assegnatari è verificata annualmente
sulla base della documentazione che gli assegnatari medesimi sono
tenuti a produrre con le modalità e nei termini indicati dagli
IERP.
-
Qualora, previa diffida, l' assegnatario non produca la documentazione
richiesta o vi provveda solo parzialmente, lo IERP applica il canone
di locazione di cui alla lett C) dell' art. 24.
-
Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 2 è
attribuito all' assegnatario un reddito effettivo pari al triplo di
quello previsto dal comma 1 dell' art. 5.
-
L' eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle
fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio
dell' anno successivo a quello nel quale è stata effettuata
la verifica della situazione reddituale.
-
L' assegnatario, su domanda, ha in ogni caso diritto di essere collocato
in una fascia di reddito inferiore qualora dimostri di aver subito,
nell' anno solare precedente a quello della domanda, una diminuzione
del reddito familiare. La collocazione nella fascia di reddito inferiore
è disposta dallo IERP, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda.
ARTICOLO
26
(Fondo sociale).
-
E' istituito il Fondo sociale regionale per la concessione di contributi
a favore di famiglie in grave situazione di bisogno, al fine di integrare
le spese per i servizi accessori dell' abitazione e favorire la mobilità
e conseguire l' ottimizzazione dell' uso del patrimonio abitativo.
-
I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti ai cittadini più
disagiati con priorità ai soggetti handicappati, ai titolari
di pensioni sociali minime e di invalidità, ai nuclei familiari
monoreddito ed ai lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità.
-
La Giunta regionale determina le modalità e le forme di costituzione
e di funzionamento del Fondo al cui finanziamento si provvede con
contributi della Regione, dei Comuni e di altri enti.
ARTICOLO
27
(Morosità )
-
La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di
locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente
decadenza dell' assegnazione.
-
La morosità può essere sanata per non più di
una volta nel corso dell' anno qualora il pagamento della somma dovuta,
con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio
di sessanta giorni dalla costituzione in mora.
-
Non è causa di risoluzione del contratto nè di applicazione
degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione,
grave malattia o indigenza dell' assegnatario accertati dallo IERP
e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti
assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.
-
All' atto della cessazione delle condizioni di cui al comma 3 lo IERP
determina le modalità di recupero delle somme dovute.
-
In caso di risoluzione del contratto per morosità il conseguente
provvedimento di rilascio dell' alloggio costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell' assegnatario e di chiunque lo occupi.
TITOLO
III
Regolamentazione della mobilità e delle autogestioni
ARTICOLO
28
(Mobilità )
-
Ai fini dell' eliminazione delle condizioni di sotto -utilizzazione
o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi
abitativi di carattere sociale, il Comune, di intesa con lo IERP,
predispone il programma di mobilità dell' utenza da effettuarsi
sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante lautilizzazione
di quelli di risult e di una aliquota definita dal Comune stesso non
superiore al quindici per cento di quelli di nuova assegnazione.
-
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti
criteri:
a) verifica dello stato d' uso e affollamento degli alloggi ed individuazione
delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno
tre anni, secondo le classi di gravità in relazione alla composizione
e alle caratteristiche socio - economiche dei nuclei familiari;
b) scelta della zona di residenza da parte dell' assegnatario, ovvero
permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od
il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
c) priorità delle domande di cambio fondate sulla presenza
nel nucleo familiare di portatori di handicap o soggetti con gravi
problemi di salute, alle domande degli anziani disposti a trasferirsi
in alloggi di minori dimensioni ed alle domande connesse ad esigenze
di avvicinamento al luogo di lavoro.
-
La Giunta regionale provvede ad emanare le modalità di applicazione
dei criteri di cui al comma 2.
ARTICOLO
29
(Autogestione)
-
La gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni è affidata
agli assegnatari sulla base dei criteri indicati nel presente articolo
e secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
-
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di
locazione deve prevedere l'assunzione diretta della gestione dei servizi
da parte degli assegnatari.
-
In caso di particolari esigenze o difficoltà lo IERP può,
sentite le organizzazioni sindacali dell' utenza, deliberare di soprassedere
all' attivazione dell' autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione
per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative
assunte a base del deliberato.
-
E' data facoltà allo IERP di estendere l' autogestione alla
piccola manutenzione, accreditando agli organi dell' autogestione
una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore
al trenta per cento.
-
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l' autogestione sono considerati
a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
ARTICOLO
30
(Alloggi in amministrazione condominiale).
-
E' fatto divieto allo IERP di proseguire o di iniziare l' attività
di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti
in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio
cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere
le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione,
eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per il servizio
di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, il cui importo
è fissato annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dello
IERP.
-
Il comma 1 si applica agli assegnatari in locazione con patto di futura
vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme
del Codice civile sulla comunione e sul condominio.
-
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dello IERP, per le delibere
relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi
a rimborso, ivi comprese quelle per il riscaldamento che sono tenuti
a versare direttamente all' amministratore.
TITOLO IV
Annullamento e decadenza
ARTICOLO
31
(Annullamento dell' assegnazione)
-
L' annullamento dell' assegnazione viene disposto dal Sindaco del
Comune nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell' assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
documentazioni risultate false.
-
In presenza delle condizioni del comma 1, accertate prima della consegna
dell' alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente
alla comunicazione all' assegnatario delle risultanze conseguenti
gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone
contemporanea notizia allo IERP.
-
Qualora, dall' esame dei documenti prodotti dall' assegnatario, non
emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune,
il Sindaco pronuncia l' annullamento dell' assegnazione entro i successivi
trenta giorni, sentito il parere della commissione di cui all' art.
12.
-
L' annullamento dell' assegnazione comporta, nel corso del rapporto
di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
-
L' ordinanza del Sindaco che deve contenere il termine per il rilascio,
non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell' assegnatario e di chiunque occupi l' alloggio e non è
soggetta a proroghe.
ARTICOLO
32
(Decadenza dall' assegnazione).
-
La decadenza dall' assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune
nei casi in cui l' assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l' alloggio;
b) non abiti stabilmente nell' alloggio o ne muti la destinazione
d' uso;
c) abbia adibito l' alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l' assegnazione salvo
il requisito di cui all' art. 4, comma 1, lett e);
e) fruisca di un reddito superiore al limite previsto al comma 2 dell'
art. 33;
f) non abbia prodotto per due anni consecutivi la documentazione di
cui al comma 1 dell' art. 25.
-
Al procedimento si applicano le disposizioni previste per l' annullamento
della assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione.
-
La decadenza dall' assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto ed il rilascio immediato dell' alloggio.
-
Il Sindaco può concedere un termine non eccedente sei mesi
per il rilascio dell' immobile, in presenza di documentate ragioni
di disagio familiare.
ARTICOLO
33
(Decadenza per superamento del reddito).
1. La decadenza dalla qualifica di assegnatario è dichiarata
e comunicata all'assegnatario stesso dallo IERP qualora, nel corso
del rapporto, per due anni consecutivi, l' assegnatario abbia superato
il limite di reddito stabilito dal comma 4 dell' art. 5.
3. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dopo quattro
accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del reddito
concorrano quelli dei figli conviventi.
ARTICOLO
34
(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi).
-
Il Sindaco persegue ai sensi di legge chi occupa senza titolo un alloggio
di edilizia residenziale pubblica e ne dispone il conseguente rilascio.
-
Ai fini del comma 1, il Sindaco diffida l' occupante senza titolo
a rilasciare l' alloggio ed assegna il termine di quindici giorni
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
-
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Sindaco ordina
il rilascio dell' alloggio da effettuarsi entro trenta giorni. L'ordinanza
costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a proroghe.
TITOLO
V
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO
35
(Decorrenza canoni di locazione).
-
I canoni di locazione derivanti dall' applicazione della presente
legge decorrono dal 1 gennaio 1997.
ARTICOLO
36
(Assegnazioni provvisorie scadute).
-
Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' art.
16 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato ed integrato
dall' art. 12 della legge regionale 25 agosto 1988, nº 30, possono
essere trasformate dal Comune in assegnazioni definitive qualora gli
assegnatari ne facciano richiesta entro novanta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge e comprovino, alla stessa data, il
possesso dei requisiti previsti dall' art. 4, ad eccezione di quello
del comma 1, lett e), che non deve essere superiore a quello del comma
3 dell' art. 5.
-
La verifica dei requisiti è effettuata dalla commissione di
cui all' art. 12.
ARTICOLO
37
(Occupazioni senza titolo)
-
I Comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo
nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, occupano senta titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica e che presentino apposita domanda entro novanta giorni dalla
stessa data, a condizione che:
a) l' occupazione sia in corso;
b) gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l' assegnazione
previsti dall' art. 4 e verificati dalla commissione di cui all' art.
12;
c) gli occupanti siano in possesso dei requisiti per l' assegnazione
previsti dall' art. 4 e verificati dalla commissione di cui all' articolo
12;
c) gli occupanti provvedano al pagamento allo ERP, anche ratealmente,
delle somme dovute per l' occupazione e le spese, a decorrere dalla
data di occupazione senza titolo;
d) gli occupanti non siano stati diffidati ai sensi dell' art. 35
della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44.
-
Qualora il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del comma 1,
si applicano le disposizioni dell' art. 34.
ARTICOLO
38
(Commissione assegnazione alloggi).
-
Fino alla costituzione delle commissioni previste all' art. 12, da
effettuarsi entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, continuano ad operare quelle di cui all' art. 7 della legge
regionale 21 novembre 1983, n. 44, modificato dall' art. 6 della legge
regionale 25 agosto 1988, n. 30.
ARTICOLO
39
(Bandi).
-
In sede di prima applicazione della presente legge i bandi di cui
all' art. 6 sono emanati contestualmente da tutti i Comuni entro 120
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
40
(Graduatorie).
-
Le graduatorie in vigore o in corso di formazione alla data di entrata
in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia fino alla
formazione di quelle previste dall' art. 10.
ARTICOLO
41
(Abrogazioni)
-
Sono abrogati:
a) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 44;
b) l' art. 9 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 30;
c) la legge regionale 25 agosto 1988, n. 30
d) la legge regionale 28 luglio 1989, n. 23.
-
Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti
di assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art.
127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.
Data
a Perugia, addì 23 dicembre 1996
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