LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 17-12-1998
PROVINCIA DI BOLZANO

Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 3 del 12 gennaio 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:


CAPO 1
NORME GENERALI


ARTICOLO 1
Finalità della legge

  1. In attuazione della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia comunque sovvenzionata di cui all’articolo 8, comma 1, numero 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché in attuazione dei principi fondamentali e degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo e coordinamento territoriale approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, la Provincia autonoma di Bolzano persegue le seguenti finalità:
    a) la costruzione, l’acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito;
    b) la costituzione di proprietà abitativa per ampi strati della popolazione tramite l’agevolazione della costruzione, dell’acquisto e del recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;
    c) la messa a disposizione di terreno edificabile tramite l’agevolazione dell’acquisizione e dell’ur-banizzazione di terreno edificabile per l’edilizia abitativa agevolata;
    d) il recupero per fini abitativi del patrimonio edilizio esistente;
    e) il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche alternative nel settore dell’edilizia abitativa agevolata.
  2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di costituire proprietà abitativa per larghi strati della popolazione, deve essere dato impulso al risparmio ed alla prestazione in proprio.


ARTICOLO 2
Categorie di interventi

  1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:
    A) La concessione di contributi in conto capitale all’Istituto per l’edilizia sociale, in seguito denominato “IPES”, per l’attuazione dei programmi di costruzione di cui all’articolo 22.
    B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l’ammortamento di mutui stipulati dall’IPES su autorizzazione della Giunta provinciale per l’attuazione dei programmi di costruzione.
    C) La concessione di contributi in conto capitale all’IPES:
    1) per l’acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 39;
    2) per l’esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.
    D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi :
    1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all’emergenza determinata da catastrofi;
    2) interventi di emergenza per gravi casi sociali.
    E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
    E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
    E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
    E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
    F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
    F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
    F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
    F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
    G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di:
    1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata;
    2) contributi a fondo perduto ai comuni.
    H) Il finanziamento dell’acquisizione e dell’urbanizzazione di aree per l’edilizia abitativa agevolata mediante:
    1) l’assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l’edilizia abitativa agevolata;
    2) la concessione di mutui senza interessi e con-tributi in conto capitale a comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro;
    3) la concessione di contributi “una tantum” a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l’edilizia abitativa agevolata.
    I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case albergo per studenti/studentesse e lavoratori/lavoratrici.
    K) La concessione a conduttori meno abbienti, tramite l’IPES, di
    contributi mensili per l’integra-zione del canone di locazione.
    L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza alle persone in situazione di handicap, nonché per l’adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap.
    M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per favorire l’accesso dei cittadini ad un’abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono tali finalità.
    N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.
    O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l’IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico nell’edilizia abitativa.
  2. Qualora il responsabile del procedimento per l’istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l’originaria domanda.


ARTICOLO 3
Divieto di cumulo

  1. Le agevolazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3) ed F4) non possono essere richieste qualora per lo stesso scopo esistano agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
  2. Chi occupi illegittimamente edifici pubblici o privati altrui al chiaro scopo di procurarsi un’abita-zione, è escluso per la durata di cinque anni dagli interventi di edilizia abitativa agevolata previsti nella presente legge e dall’assegnazione in locazione di abitazioni pubbliche.


ARTICOLO 4
Riserva per emigrati all’estero

  1. Gli emigrati all’estero già residenti per almeno cinque anni in provincia prima dell’emigrazione ed i loro coniugi non separati, i quali intendono ristabilire la loro residenza in provincia, sono parificati agli effetti della presente legge alle persone residenti in provincia.
  2. Agli effetti della presente legge, del reddito da lavoro subordinato ed equiparato conseguito all’estero si tiene conto nei limiti del corrispondente reddito conseguibile per contratto collettivo in provincia. Il periodo di lavoro prestato all’estero si considera prestato nella provincia.


ARTICOLO 5
Proporzione tra consistenza e fabbisogno dei gruppi linguistici

  1. Le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l’assegnazione ai sensi dell’articolo 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere C), E1), E2), E3), E4), F1), F2), F3), F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo.
  2. Il fabbisogno di ciascun gruppo linguistico viene determinato annualmente. Ai fini della determinazione del fabbisogno vengono considerate le domande presentate negli ultimi dieci anni, e precisamente:
    a) le domande di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero della propria prima abitazione, che hanno raggiunto non meno di 20 punti;
    b) le domande per l’assegnazione di un alloggio in locazione dell’IPES e per il sussidio casa, che han-no raggiunto non meno di 25 punti.
  3. Non sono soggette al riparto proporzionale tra i gruppi linguistici le abitazioni assegnate a famiglie rimaste senza tetto di cui all’articolo 119.
  4. L’appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino risulta dalla dichiarazione resa nell’ultimo censimento generale della popolazione; al fine di consentire l’osservanza dell’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il richiedente deve produrre il certificato di appartenenza al gruppo linguistico di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. I richiedenti non presenti in provincia alla data dell’ultimo censimento generale della popolazione devono dichiarare la loro appartenenza ad un gruppo linguistico contestualmente alla presentazione della domanda. Qualora la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda dovesse essere diversa da quella resa ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, l’assegnazione dell’abitazione o la concessione dell’agevolazione edilizia viene revocata. Alla dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico è parificata la dichiarazione di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici.
  5. Il richiedente un’agevolazione edilizia prevista dalla presente legge deve sottoscrivere il questionario contenente le dichiarazioni rilevanti per l’ammissione e il calcolo del punteggio dinanzi ad un funzionario competente ad autenticare la sottoscrizione ai sensi dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  6. Per garantire, ai sensi dell’articolo 48 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ed ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, parità di trattamento ai cittadini degli stati membri, che risiedono nel territorio della provincia, svolgono un lavoro subordinato od autonomo e che siano in possesso degli altri requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, tali richiedenti sono ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali senza dover rendere la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Le abitazioni assegnate ed i mezzi concessi ai menzionati richiedenti non vengono considerati ai fini del riparto dei mezzi tra i gruppi linguistici di cui al comma 1.
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea ed agli apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e che ai sensi dei commi 4 e 6 dell’articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n. 40 chiedono l’assegnazione di alloggi in locazione dell’IPES o l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione, il recupero e la locazione dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario.


ARTICOLO 6
Programma degli interventi

  1. La Giunta provinciale approva annualmente il programma degli interventi per l’edilizia abitativa agevolata ripartendo i mezzi finanziari disponibili tra le categorie di interventi previste dall’articolo 2.
  2. Nel programma di interventi la Giunta provinciale determina l’utilizzazione dei fondi che rifluiscono ai singoli fondi di rotazione.
  3. Nel programma di interventi viene anche destinata l’utilizzazione del ricavato netto dalla locazione e dalla vendita delle abitazioni e degli altri immobili dell’IPES.


ARTICOLO 7
Costi convenzionali

  1. Contestualmente alla determinazione del costo di costruzione per metro cubo agli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata “legge urbanistica provinciale”, la Giunta provinciale determina il costo di costruzione per metro quadrato di superficie convenzionale agli effetti dell’edi-lizia abitativa agevolata.
  2. Con regolamento di esecuzione vengono determinati i criteri per il calcolo della superficie convenzionale delle abitazioni agli effetti:
    a) dell’ammissione alle agevolazioni edilizie;
    b) della determinazione dei costi di costruzione am-missibili per la realizzazione dei programmi di costruzione dell’IPES;
    c) della determinazione del valore convenzionale del-le abitazioni.
  3. Per quanto non disposto diversamente, il canone di locazione per le abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni edilizie provinciali non può essere superiore al 4 per cento del valore convenzionale dell’abitazione. Il valore convenzionale dell’abitazione si compone:
    a) del costo di costruzione convenzionale, che risulta dall’applicazione del costo di costruzione per metro quadrato alla superficie convenzionale dell’abitazione;
    b) del costo dell’area, la cui incidenza massima non deve superare il 30 per cento del costo di costruzione di cui alla lettera a);
    c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.
  4. Qualora si tratti di abitazioni ammobiliate, trova applicazione l’articolo 12, comma 5, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  5. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 3 è denominato di seguito “canone provinciale”.


ARTICOLO 8
Deliberazione degli interventi

  1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all’articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall’assessore provinciale all’edi-lizia abitativa. Alla gestione dei relativi mezzi, versati su appositi conti correnti bancari, si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 1, 2 e 4, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio nell’ambito delle amministrazioni dello Stato.
  2. Qualora l’assessore accerti che le dichiarazioni rese dal richiedente ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali non siano veritiere, dispone l’esclusione della domanda, salvo che le dichiarazioni non veritiere siano da considerarsi, secondo le circostanze, irrilevanti ai fini dell’ammissione all’age-volazione o dell’entità della stessa.
  3. Contro le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso gerarchico al Comitato per l’edi-lizia residenziale.


ARTICOLO 9
Comitato per l’edilizia residenziale


3. È istituito presso la Ripartizione provinciale edilizia abitativa il Comitato per l’edilizia residenziale.


4. Il Comitato per l’edilizia residenziale è composto dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa, che lo presiede, e da quattro ulteriori assessori, dei quali uno viene nominato vicepresidente.


5. Il Comitato per l’edilizia residenziale viene costituito dalla Giunta provinciale per la durata del proprio periodo di carica.


6. Il servizio di segreteria del Comitato per l’edilizia residenziale è svolto dall’Ufficio programmazione dell’edilizia agevolata della Provincia.


7. Il Comitato per l’edilizia residenziale ha il compito di decidere in via definitiva i ricorsi proposti contro le decisioni dell’assessore di cui all’articolo 8.


CAPO 2
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SULL’EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA


ARTICOLO 10
Nomina e funzioni

  1. È costituita la Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 63 e seguenti della presente legge e di cui all’articolo 131, comma 1, del Testo Unico sull’edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche. Essa viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta come segue:
    a) da un magistrato dell’ordine giudiziario in servizio nella provincia designato dal Presidente del Tribunale di Bolzano, che la presiede;
    b) da un magistrato dell’ordine amministrativo in servizio nella provincia designato dal capo dell’ufficio di Bolzano, quale vicepresidente;
    c) da un esperto in materia di edilizia abitativa agevolata designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
    d) da un funzionario di carriera direttiva della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;
    e) da un funzionario di carriera direttiva della Ripartizione provinciale finanze e bilancio;
    f) da un esperto proposto dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa;
    g) da un esperto in materia di edilizia abitativa agevolata designato dalle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative.
  2. Le opposizioni alla commissione in seduta plenaria avverso le deliberazioni di una sezione della commissione, previste dal Testo Unico di cui al comma 1, sono soppresse.
  3. Agli effetti dell’articolo 131 del Testo Unico di cui al comma 1 le cooperative edilizie beneficiarie di agevolazioni provinciali si considerano a contributo erariale.
  4. Il servizio di segreteria della Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è svolto dall’ufficio provinciale programmazione dell’edilizia agevolata.

CAPO 3
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE


ARTICOLO 11
Natura e funzioni


2. L’Istituto per edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominato “IPES”, è un ente di diritto pubblico e ha le funzioni di ente ausiliario della Provincia con personalità di diritto pubblico e con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.


3. Lo statuto dell’IPES è approvato dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione.


4. L’IPES ha il compito di dare attuazione ai programmi di edilizia abitativa deliberati dalla Giunta provinciale, di amministrare il proprio patrimonio abitativo e quello della Provincia, nonché quello appartenente ad altri enti pubblici ad esso affidato in amministrazione, e di esercitare le altre funzioni previste dalle leggi vigenti.


5. La Provincia può avvalersi dell’IPES per l’ese-cuzione di lavori di costruzione nel proprio interesse. Il compenso spettante all’IPES viene stabilito nella convenzione con la quale l’IPES viene incaricato dell’esecuzione dei lavori.


6. L’IPES è autorizzato a redigere progetti per altre amministrazioni pubbliche e ad eseguire le opere.


ARTICOLO 12
Organi

  1. Gli organi dell’IPES sono:
    a) il Consiglio di amministrazione;
    b) il Presidente;
    c) il Collegio dei sindaci.


ARTICOLO 13
Consiglio di amministrazione

  1. All’amministrazione dell’IPES provvede un Con-siglio di amministrazione composto da undici membri, e precisamente:
    a) dal Presidente;
    b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, scelti tra terne proposte dalle medesime;
    c) da un esperto in materia di edilizia abitativa age-volata, proposto dall’assessore provinciale all’edi-lizia abitativa;
    d) da due rappresentanti degli imprenditori edili, scelti tra una terna proposta dalle rispettive organizzazioni;
    e) da due rappresentanti dei comuni, di cui uno designato dal Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano e uno dalla città capoluogo;
    f) da due rappresentanti della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, di cui uno esperto nel settore tecnico e l’altro in questioni amministrative.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone in possesso di specifica esperienza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata o dei lavori pubblici.
  3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.
  4. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono disciplinate nello statuto dell’IPES.


ARTICOLO 14
Il Presidente

  1. Il Presidente viene nominato dalla Giunta provinciale. È il rappresentante legale dell’IPES ed esercita le seguenti ulteriori funzioni:
    a) convoca il Consiglio di amministrazione e ne pre-siede le sedute;
    b) vigila sull’esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
    c) impartisce le direttive necessarie per dare attuazione ai
    programmi di costruzione e per raggiun-gere le finalità dell’IPES;
    d) adotta i provvedimenti d’urgenza eventualmente necessari, che saranno presentati al Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva per la ratifica;
    e) adotta tutti gli ulteriori provvedimenti di sua competenza ai sensi dello statuto.
  2. Il Vicepresidente viene scelto dalla Giunta provinciale tra i membri del Consiglio di amministrazione.


ARTICOLO 15
Collegio dei sindaci

  1. Il Collegio dei sindaci dell’IPES è composto da tre membri effettivi e da due supplenti come segue:
    a) da tre esperti designati dal Consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, di cui uno con funzione di presidente, uno con funzione di membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente;
    b) da due rappresentanti la Ripartizione provinciale finanze e bilancio, scelti tra i funzionari della carriera direttiva, di cui uno con funzione di membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente.
  2. Il Collegio dei sindaci riferisce al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale. La relazione deve essere presentata annualmente entro il mese di maggio.


ARTICOLO 16
Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci

  1. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell’IPES vengono nominati dalla Giunta provinciale per il periodo della propria durata in carica.
  2. Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.
  3. amministrazione e il Collegio dei sindaci dell’IPES e nominare un commissario, quando questi non adempiano in modo grave o ripetutamente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto dell’IPES o quando per qualsiasi ragione non siano in grado di funzionare.
  4. L’amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci.


ARTICOLO 17
Direttore dell’IPES

  1. Il direttore dell’IPES è nominato dal Consiglio di amministrazione su conforme proposta del Presidente dell’IPES, ed è scelto tra dirigenti pubblici e privati aventi i seguenti requisiti:
    a) età non superiore a 60 anni;
    b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
  2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato ed è regolato con contratto di diritto privato; l’incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

8. L’incarico di direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.


9. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.


10. Le funzioni del direttore vengono determinate dal Consiglio di amministrazione dell’IPES nella delibera con cui vengono disciplinati l’ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi.


ARTICOLO 18
Contabilità dell’IPES

  1. L’IPES tiene la contabilità esclusivamente con il sistema di scritture che rilevano i risultati economico-patrimoniali della gestione, secondo i principi del Codice Civile. Il bilancio preventivo economico, redatto in conformità ad uno schema tipo deliberato dalla Giunta provinciale, viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre.


ARTICOLO 19
Vigilanza sull’IPES

  1. Devono essere sottoposte al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale le seguenti deliberazioni dell’IPES:
    a) i regolamenti;
    b) l’ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi;
    c) il bilancio di previsione e relative variazioni;
    d) il conto consuntivo;
    e) il regolamento del personale e gli accordi di comparto con le relative modifiche;
    f) le convenzioni tra l’IPES ed altri enti;
    g) l’assunzione di mutui;
    h) l’indennità di carica spettante al Presidente, al Vicepresidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
  2. Delle rimanenti delibere l’IPES trasmette alla Giunta provinciale entro sette giorni dalla data della deliberazione l’elenco corrispondente. Qualora la Giunta provinciale ne faccia richiesta, le singole deliberazioni devono essere trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L’IPES è inoltre tenuta a trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, copia degli atti di cui viene fatta domanda dalla Giunta provinciale. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di sottoporre di propria iniziativa proprie deliberazioni al controllo di legittimità.
  3. La Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi, i regolamenti o lo statuto dell’IPES, nonché quelle che comportino l’evidente lesione degli interessi dell’IPES stesso o della Provincia. Per le deliberazioni concernenti atti regolamentari e per le eventuali modificazioni detto termine è fissato in 60 giorni.
  4. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.
  5. Le deliberazioni di cui al comma 1, relative al bilancio e variazioni, sono esecutive se la Giunta provinciale non ne pronunci l’annullamento entro il termine perentorio di 60 giorni per quanto concerne il bilancio e 30 giorni per quanto concerne le relative variazioni. I suddetti termini decorrono dalla data di ricevimento.
  6. L’IPES rende conto annualmente alla Giunta provinciale, entro i termini da essa fissati con deliberazione, dello stato di attuazione dei programmi di costruzione anche in ordine alle spese sostenute ed ai risultati conseguiti.


ARTICOLO 20
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

  1. Tutte le deliberazioni dell’IPES sono pubblicate mediante affissione all’albo nella sede dell’ente per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall’adozione.
  2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione.
  3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall’adozione.


ARTICOLO 21
Commissione tecnica dell’IPES

  1. Presso l’IPES è istituita una commissione tecnica così composta:
    a) dal Presidente dell’IPES, che la presiede;
    b) dal direttore dell’Ufficio tecnico dell’edilizia agevolata della Provincia;
    c) dal direttore della Ripartizione provinciale urbanistica;
    d) dall’assessore all’edilizia del comune interessato;
    e) dal direttore della Ripartizione servizi tecnici dell’IPES.
  2. I suddetti componenti possono designare un sostituto in caso di assenza o impedimento.


ARTICOLO 22
Programmi di costruzione dell’IPES

  1. I programmi di costruzione dell’IPES vengono approvati dalla Giunta provinciale su proposta dell’as-sessore provinciale all’edilizia abitativa, tenendo conto del fabbisogno di alloggi risultante dalle domande di assegnazione di un alloggio in locazione, presen-tate nei singoli comuni.
  2. Nei programmi di costruzione dell’IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare alle categorie speciali previste dalla legge; in tale contesto almeno il 20 per cento degli alloggi complessivamente programmati può essere riservato agli anziani.
  3. Nei programmi di costruzione dell’IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare a particolari categorie sociali. Queste categorie vengono definite nella stessa delibera di approvazione del programma di costruzione. I requisiti oggettivi e soggettivi per tali categorie e per le persone anziane sono stabiliti dalla Giunta provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla presente legge.
  4. Per la sistemazione di persone in situazione di handicap l’IPES è autorizzato a costruire, acquistare, recuperare e prendere in locazione e ad adattare alle esigenze della persona in situazione di handicap anche singoli alloggi.
  5. Con regolamento di esecuzione la Giunta provinciale può riservare alle forze dell’ordine, distinte per livelli funzionali, un determinato numero di alloggi o di unità abitative di case-albergo, in determinate località per periodi determinati, occorrendo per amministrazioni, sentite le amministrazioni interessate sul fabbisogno di alloggi per il personale destinato a prestare in loco servizio presso la relativa amministrazione. Per favorire la mobilità del personale di polizia, il limite di reddito per l’assegnazione in locazione è aumentato all’importo di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b). Il personale di polizia menzionato ha il diritto di occupare l’alloggio assegnato per la durata del rapporto di servizio. Cessato il rapporto di servizio, il Presidente dell’IPES procede alla revoca dell’assegnazione.
  6. Per facilitare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 60 della legge urbanistica provinciale, la sistemazione temporanea di famiglie che devono sgomberare la loro attuale abitazione, l’IPES è autorizzato ad acquistare o a locare sul mercato libero abitazioni.

ARTICOLO 23
Presa in locazione di abitazioni da parte dell’IPES

  1. Per assolvere agli incarichi previsti dalle relative disposizioni di legge, l’IPES può prendere in locazione sul libero mercato abitazioni idonee alle proprie esigenze.
  2. Il canone di locazione non può essere superiore al canone provinciale.
  3. La spesa per la presa in locazione delle abitazioni viene coperta col ricavato dei canoni di locazione; qualora i ricavi dai canoni di locazione non fossero sufficienti, si provvede nel programma di interventi di cui all’articolo 6.


ARTICOLO 24
Cessione in locazione di alloggi ad altri enti

  1. Previa autorizzazione da parte dell’ammini-strazione provinciale, l’IPES può affittare abitazioni alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni, il cui fine statutario è l’assistenza di persone che appartengono alle particolari categorie sociali di cui all’articolo 22, comma 3.
  2. La locazione di abitazioni può essere effettuata solo a quegli enti, cooperative o associazioni che hanno stipulato con l’amministrazione provinciale una convenzione per l’assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali.


ARTICOLO 25
Responsabilità dell’IPES

  1. L’IPES provvede alla progettazione delle opere, la cui realizzazione è prevista dai programmi di costruzione, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.
  2. Il Consiglio di amministrazione approva i progetti di tutte le costruzioni comunque realizzate dall’IPES nei limiti dei prezzi massimi stabiliti ai sensi dell’articolo 28. Il Consiglio di amministrazione accerta anche la rispondenza dei progetti ai criteri di progettazione per abitazioni dell’IPES, previo parere della commissione tecnica di cui all’articolo 21.
  3. La direzione, la contabilità e l’assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.
  4. L’IPES provvede direttamente all’appalto dei lavori e cura l’attuazione dei programmi di costruzione con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
  5. I lavori di costruzione approvati dall’IPES sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.


ARTICOLO 26
Presa in locazione di immobili a scopo di recupero

  1. Per l’attuazione del suo programma di costruzione l’IPES può stipulare convenzioni con i proprietari di immobili idonei al recupero di abitazioni, aventi ad oggetto la presa in locazione a lungo termine degli immobili e l’effettuazione dei lavori di recupero. Gli importi spesi per il recupero possono essere compensati totalmente o parzialmente con il canone di locazione, tenendo conto della durata del contratto di locazione.
  2. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 devono avere una durata di almeno 20 anni.
  3. I contributi previsti agli articoli 71 e 73 per il recupero convenzionato di abitazioni vengono concessi al proprietario ed erogati a suo nome e per suo conto all’IPES.


ARTICOLO 27
Contributi all’IPES

  1. I contributi in conto capitale e i contributi costanti pluriennali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), perseguono la finalità di incrementare il patrimonio edilizio dell’IPES, costituito da abitazioni destinate in locazione alla generalità delle famiglie a più basso reddito, alle categorie speciali o alle particolari categorie sociali di cui all’articolo 22, e da case-albergo per lavoratori, studenti, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali.
  2. L’incremento del patrimonio edilizio dell’IPES si attua mediante:
    a) la costruzione o l’acquisto di fabbricati residenziali o l’acquisto di edifici suscettibili di recupero;
    b) la manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in amministrazione;
    c) la presa in locazione a lungo termine di immobili adatti al recupero di abitazioni.
  3. Possono essere acquistate abitazioni solamente se non sono occupate e se le loro caratteristiche corrispondono alle esigenze dell’IPES.
  4. Per l’attuazione del programma di costruzione possono anche essere acquistati edifici adatti al recupero di abitazioni ma parzialmente occupati da locatari in possesso dei requisiti per essere assegnatari di abitazioni in locazione dell’IPES. L’acquisto di dette abitazioni deve essere previamente autorizzato dall’assessore provinciale competente e deve inoltre essere fornita la prova che, dopo l’esecuzione dei lavori di recupero, il numero di abitazioni recuperate per una nuova assegnazione sia pari al triplo di quelle occupate dai vecchi locatari.
  5. L’IPES accantona in un conto speciale l’am-montare annuo dei canoni di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e delle imposte, nonché l’ammontare annuo netto dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà della Provincia ad esso affidati in amministrazione.
  6. Nel programma di interventi di cui all’articolo 6 è prevista l’utilizzazione dei mezzi depositati nel conto speciale per le finalità di cui al presente articolo.
  7. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione, l’IPES può stipulare mutui con istituti bancari previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale. La Giunta provinciale assume la garanzia per i mutui stipulati dall’IPES. All’ammortamento delle rate di mutuo l’IPES provvede con i mezzi depositati nel conto speciale. Qualora i mezzi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede nel programma di interventi di cui all’articolo 6.
  8. Nel determinare l’ammontare dei contributi all’IPES si tiene anche conto degli importi ricavati dalla cessione in proprietà degli alloggi dell’IPES stesso.


ARTICOLO 28
Costi ammissibili per i programmi di costruzione dell’IPES

  1. Il costo di costruzione e il prezzo d’acquisto vengono determinati in base ai criteri previsti dall’articolo 7 e dal regolamento di esecuzione.
  2. In caso di nuova costruzione o di recupero di abitazioni, all’IPES spetta per la copertura delle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo un’in-dennità nella misura del 20 per cento del costo di costruzione.
  3. In caso di acquisto di edifici suscettibili di recupero, la somma del prezzo di acquisto e delle spese per il recupero può superare del 20 per cento il costo di un corrispondente edificio di nuova costruzione.
  4. Per maggiori spese dovute all’osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle per la tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, il costo di costruzione può essere aumentato di un ulteriore 20 per cento.
  5. Per le abitazioni costruite, acquistate, recuperate o prese in locazione per la sistemazione di persone in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 22, comma 4, e per i progetti pilota previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera O), si può derogare per giustificati motivi dai suddetti prezzi massimi.
  6. L’IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad acquistare sul mercato libero singole abitazioni od interi edifici ad un prezzo superiore al valore convenzionale di cui all’articolo 7, comma 3, nei seguenti casi:
    a) qualora sussista l’urgente ed indifferibile necessità di procurare abitazioni per persone che abbiano subito l’esecuzione dello sfratto o che siano minacciate dall’esecuzione dello sfratto ovvero per persone senza tetto;
    b) qualora sussista l’urgente ed indifferibile necessità di procurare alloggi collettivi per immigrati regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale;
    c) qualora in comuni dichiarati dalla Giunta provinciale comuni ad alta tensione abitativa debbano essere messe a disposizione abitazioni per casi urgenti ed indifferibili.
  7. I criteri per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano anche a quei comuni, in cui il programma di costruzione di cui all’articolo 22 prevede la realizzazione di non più di 5 abitazioni.


ARTICOLO 29
Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata

  1. In caso di esecuzione immobiliare di abitazioni costruite, acquistate o recuperate con le agevolazioni di cui alla presente legge, l’IPES è autorizzato ad acquistare l’abitazione per un prezzo non superiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti dall’ar-ticolo 86, comma 4, diminuito del 20 per cento qua-lora il proprietario continui ad occupare l’abitazione quale locatario.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di imminente vendita all’incanto di abitazioni costruite, acquistate o recuperate con le agevolazioni di cui alla presente legge, qualora il proprietario, onde evitare l’esecuzione immobiliare, sia autorizzato dalla Commissione provinciale di vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata ad alienare l’al-loggio all’IPES dietro accollo o pagamento dei debiti dell’alienante, nei limiti di prezzo di cui al comma 1. L’autorizzazione viene concessa in considerazione del-la causa dell’indebitamento e delle condizioni economiche e familiari della famiglia del richiedente.
  3. L’IPES assegna in locazione al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di alloggi, che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, l’abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.


CAPO 4
INTERVENTI DI EMERGENZA IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI


ARTICOLO 30
Destinazione del fondo

  1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. L’emer-genza è determinata da eventi calamitosi, quali movimenti tellurici, alluvioni, frane, nubifragi, valanghe ed altre calamità naturali, esclusi gli incendi.
  2. Il fondo è destinato:
    a) alla concessione di contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani, purché abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche;
    b) alla costruzione di case popolari a totale carico della Provincia, da assegnarsi in locazione alle famiglie indigenti e rimaste senza tetto;
    c) all’acquisto di case di abitazione che non abbiano le caratteristiche di abitazioni di lusso, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto;
    d) alla concessione di contributi ai comuni per l’acquisto e l’urbanizzazione primaria di aree edificabili necessarie per la ricostruzione di fabbricati distrutti;
    e) alla concessione di contributi “una tantum” a famiglie.
  3. La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui al comma 2, lettera a), ove per ragioni di sicurezza non possa avvenire nella stessa posizione, può essere effettuata in altra sede nell’ambito del comune colpito dall’evento calamitoso.
  4. Qualora per la ricostruzione dei fabbricati distrutti si renda necessaria l’individuazione di altre aree edificabili, per la relativa procedura di modifica del piano urbanistico comunale i termini previsti nella legge urbanistica provinciale sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dai comuni e cedute in proprietà ai richiedenti che devono cedere in cambio al comune l’area su cui insisteva il fabbricato distrutto.
  5. I lavori da eseguirsi a norma del presente capo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per l’espropriazione delle aree eventualmente necessarie per la ricostruzione trova applicazione l’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

ARTICOLO 31
Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani

  1. Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 30 al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili.
  2. Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione convenzionale del fabbricato riparato o ricostruito, determinato ai sensi dell’articolo 7 e che non può comunque essere superiore al costo di costruzione convenzionale di un alloggio popolare con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati.
  3. Per le maggiori spese dovute all’osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l’importo del contributo è aumentato del 25 per cento.
  4. Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall’evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni.
  5. Nella concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell’articolo 58.
  6. Le agevolazioni vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall’evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell’incidenza del costo dell’area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10 per cento.
  7. Qualora parte dell’edificio danneggiato o distrutto sia stata affittata ad un piccolo imprenditore ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile per l’eser-cizio di attività economiche, le agevolazioni per il ripristino della corrispondente parte dell’edificio sono concesse al proprietario, ferma restando la destinazione d’uso originaria.

ARTICOLO 32
Cause di esclusione

  1. Sono esclusi dai benefici di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a):
    a) i proprietari di edifici sinistrati costruiti in contrasto con le norme della legge urbanistica provinciale e per i quali non è stata rilasciata nessuna concessione edilizia in sanatoria;
    b) chi non sia in possesso del requisito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b);
    c) i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d);
    d) i proprietari di un’abitazione per la quale il danno causato dall’evento calamitoso, compreso quel-lo derivante dalla perdita di mobilia, arredamenti, vestiari e suppellettili, è inferiore al 4 per cento del costo di costruzione convenzionale; questa causa di esclusione non opera qualora il reddito complessivo familiare del proprietario sia inferiore al minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.
  2. Le cause di esclusione di cui al comma 1 non si applicano qualora l’alloggio riparato o ricostruito sia convenzionato ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Il contributo a fondo perduto non può superare in tal caso il 30 per cento dei costi riconosciuti ammissibili. Se l’abitazione era locata pri-ma dell’evento calamitoso, al conduttore deve essere concesso il diritto a rientrare nell’alloggio.


ARTICOLO 33
Presentazione delle domande e documentazione


2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 31 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa entro 180 giorni dall’evento calamitoso.
3. Le domande devono essere corredate da un verbale di accertamento redatto, in contraddittorio con gli interessati, dall’ufficio tecnico comunale competente, nel quale è indicata la consistenza numerica e la destinazione, prima dell’evento, dei vani dell’immobile distrutto o danneggiato e l’ammontare della spesa presunta per le opere di ripristino. Al medesimo fine può essere prodotto il verbale eventualmente redatto dai funzionari dell’Ufficio tecnico dell’edilizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all’evento calamitoso e sempreché conten-ga i predetti dati.
4. Sulla base della documentazione di cui al comma 2 l’assessore provinciale all’edilizia abitativa dispone la concessione del contributo in favore degli aventi diritto.


ARTICOLO 34
Contributi per l’acquisto e l’urbanizzazione di aree edificabili

  1. I contributi a fondo perduto per l’acquisto delle aree edificabili di cui all’articolo 30, comma 2, lettera d), sono depositati dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.
  2. I contributi a fondo perduto per l’urbaniz-zazione primaria delle aree edificabili di cui all’arti-colo 30, comma 2, lettera d), vengono concessi dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa in base al progetto delle opere regolarmente approvato.


ARTICOLO 35
Contributi una tantum a famiglie

  1. Alle famiglie che in seguito all’evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobilia, arredamento, vestiario e suppellettili, è concesso un contributo fino a 30 milioni di lire. Tale importo è aumentato di 2 milioni di lire per ogni componente della famiglia oltre il terzo.
  2. La sovvenzione può essere concessa fino al limite massimo del 50 per cento dell’ammontare dei danni subiti e risultanti dal verbale di accertamento redatto in contraddittorio con gli interessati dall’uf-ficio tecnico comunale o dall’Ufficio tecnico dell’edi-lizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all’evento calamitoso.
  3. Le sovvenzioni sono disposte dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto del reddito complessivo familiare.
  4. La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall’evento calamitoso.


ARTICOLO 36
Divieto di cumulo

  1. I benefici di cui al presente titolo sono concessi in aggiunta alle agevolazioni tributarie previste dalle altre leggi vigenti in materia, ma non sono cumulabili con altri benefici statali o provinciali.
  2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente capo sono disciplinate con regolamento di esecuzione.


CAPO 5
PROVVEDIMENTI PER CASI SOCIALI D’EMERGENZA


ARTICOLO 37
Soggetti legittimati

  1. Agli interventi di emergenza per esigenze perequative particolari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D2), possono essere ammessi richiedenti che:
    a) siano già proprietari di un’abitazione;
    b) si trovino in un particolare stato di necessità;
    c) siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all’articolo 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della prima fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a).
  2. Lo stato di necessità non deve essere sorto per causa imputabile al richiedente e deve essere tale che il richiedente corra pericolo, senza l’aiuto della Provincia, di perdere l’abitazione.
  3. Nella concessione del sussidio d’emergenza devono essere considerate sia la causa della situazione di necessità, sia le condizioni economiche, familiari e sociali della famiglia del richiedente.


ARTICOLO 38
Tipologia ed entità del sussidio di emergenza

  1. Il sussidio d’emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente la proprietà dell’alloggio per la famiglia.
  2. L’entità del sussidio di emergenza non può superare complessivamente il 10 per cento del valore convenzionale dell’alloggio, calcolato ai sensi dell’ar-ticolo 7.
  3. Qualora a carico dell’abitazione oggetto dell’age-volazione di cui al comma 1 non sia già annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui al comma 1 dell’articolo 62, deve essere effettuata l’annotazione di tale vincolo, purché l’agevolazione superi il 5% del valore convenzionale dell’abitazione.


ARTICOLO 39
Assunzione dell’abitazione da parte dell’IPES

  1. Qualora si supponga che il sussidio d’emer-genza richiesto non sia idoneo ad assicurare stabilmente la proprietà dell’abitazione per la famiglia del richiedente, ovvero ciò sia accertato dopo la concessione del contributo, l’IPES può essere autorizzato a rilevare l’abitazione alle condizioni di cui all’articolo 29, detratti i contributi concessi ai sensi dell’articolo 38.
  2. L’IPES assegna al precedente proprietario l’abi-tazione acquistata o un’altra adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.


CAPO 6
CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RECUPERO DI ABITAZIONI PER FABBISOGNO ABITATIVO PRIMARIO

ARTICOLO 40
Oggetto delle agevolazioni edilizie

  1. Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari.
  2. Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.
  3. Non sono concesse agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto di abitazioni costruite, acquistate o recuperate con agevolazioni edilizie ai sensi del presente capo prima che sia cancellato il vincolo ventennale di cui all’articolo 62.
  4. Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un’età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d’uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni.
  5. Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi gli interventi di recupero di cui all’articolo 59, comma 1, lettere b), c) e d) della legge urbanistica provinciale, compresa la completa demolizione e ricostruzione. Se l’edificio da demolire insista su un’area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere ammessa all’agevolazione per il recupero anche la ricostruzione dell’edi-ficio in un’altra posizione.
  6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie disciplinate dal presente capo ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero.
  7. Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati gli standards minimi per gli interventi di recupero. Gli standards devono considerare anche l’osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per gli impianti di riscaldamento, quelle sull’isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e quelle delle leggi provinciali concernenti provvedimenti contro l’inquina-mento acustico.
  8. La liquidazione delle agevolazioni per il recupero avviene in seguito alla presentazione di apposita documentazione.

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