LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 10-08-2001
PROVINCIA DI BOLZANO
Modifiche
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “ordinamento
dell’edilizia abitativa agevolata” e altre disposizioni in
materia di edilizia abitativa agevolata
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 38 del 18 settembre 2001
SUPPLEMENTO N. 3
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
-
Dopo la lettera O) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia
abitativa agevolata”, è aggiunta la seguente lettera
P): “P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati
che mediante convenzione con l’amministrazione provinciale si
impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano
la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori
soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la
Giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati
il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e
le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati
in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30
per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione,
determinato ai sensi dell’articolo 7.”
ARTICOLO 2
-
Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 22-bis
- 1. Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve
essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende
sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare
un programma speciale di costruzione dell’IPES.
-
I criteri per l’assegnazione delle abitazioni e per l’ammissione
alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta
provinciale.”
ARTICOLO 3
-
Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “4.
Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l’IPES
è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore
a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio
ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo
di destinazione decade di diritto. Contestualmente all’intavolazione
del diritto di proprietà a favore dell’IPES o all’annotazione
del contratto di locazione viene cancellata l’annotazione del
vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo.”
ARTICOLO 4
-
Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “3. Per tutta
la durata dell’annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata di cui all’articolo 62, abitazioni che già
sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l’acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo
primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali
per l’acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa
di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto
che l’abitazione è stata realizzata su area destinata
all’edilizia abitativa agevolata.”
-
All’articolo 40, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, dopo il primo periodo viene inserito il seguente: “La
ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione
o nelle immediate vicinanze.”
-
Il comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, sostituito dal comma 2 dell’articolo 41 della legge
provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è così sostituito:
“6. Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali disciplinate
dal presente capo, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono
considerati come recupero.”
ARTICOLO 5
-
1. Il comma 5 dell’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “5. Il richiedente
può realizzare, oltre all’abitazione oggetto dell’agevolazione
edilizia, un’ulteriore abitazione costituente un’autonoma
unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti
gli impegni di edilizia convenzionata di cui all’articolo 79
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica
provinciale”. In caso di nuova costruzione la superficie abitabile
dell’abitazione aggiuntiva non può essere superiore al
50 per cento della superficie abitabile dell’abitazione oggetto
dell’agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile
dell’abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla
superficie abitabile dell’abitazione oggetto dell’agevolazione.”
ARTICOLO 6
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: “7. La causa
di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora
l’abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità
o venga ceduta bonariamente all’ente espropriante nei casi in
cui è prevista dalla legge l’espropriazione per causa di
pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica
neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell’abitazione
esistente.
8.
Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi
del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica.”
ARTICOLO 7
-
Dopo l’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 45-bis
- 1. Agli effetti della presente legge, due coniugi sono considerati
legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in
giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale
non venga sancita entro quattro anni dalla domanda, l’agevolazione
edilizia eventualmente concessa viene revocata.”
ARTICOLO 8
-
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, le parole: ”che percepiscono assegni
di mantenimento in seguito a separazione personale, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio” sono sostituite
dalle parole ”che percepiscono assegni alimentari ”.
-
Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “6.
Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività
che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono parificate allo
svolgimento di un’attività di lavoro dipendente o autonomo.”
ARTICOLO 9
-
Dopo l’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 46-bis
(Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie) -
1. Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni
edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto ed il recupero
di un’abitazione anche se solamente uno dei coniugi è
in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza
o del posto di lavoro di cui all’articolo 45, comma 1, lettera
a), e dell’attività lavorativa continuativa dipendente
od autonoma ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera b)."
ARTICOLO
10
-
Dopo il comma 4 dell’articolo 52 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “5.
I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono
firmati dall’assessore competente e sono rogati dal direttore
della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario
da lui delegato. Esso cura anche la conservazione dei contratti.”
ARTICOLO 11
-
Dopo il comma 6 dell’articolo 55 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “6-bis.
Se il richiedente si impegna ad assumere nella propria abitazione
stabilmente fratelli e sorelle per i quali la diminuzione della capacità
lavorativa è superiore al 74 per cento, gli importi dei mutui
di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 20 milioni di lire per
ogni ulteriore persona assunta. Il menzionato impegno va inserito
nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui
all’articolo 62.”
ARTICOLO 12
-
Al comma 5 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, nel testo italiano la parola: ”genitori”
è sostituita dalla parola: ”parenti”.
ARTICOLO 13
-
Dopo il comma 3 dell’articolo 58 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “3-bis.
I redditi di figli minorenni non sono considerati nella valutazione
della capacità economica.”
ARTICOLO 14
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Il comma 2 dell’articolo 60 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “2. Qualora a
causa della realizzazione di interventi di isolamento termico i valori
di trasmittanza termica specifica di cui al comma 1 vengano ridotti
del 25 per cento, gli importi di cui agli articoli 55, 56 e 57 sono
aumentati del cinque per cento.”
-
Dopo il comma 2 dell’articolo 60 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “3.
La dimostrazione del rispetto dei requisiti minimi per i valori di
trasmittanza termica di cui al comma 1 è richiesta solamente
per quelle abitazioni per le quali la concessione edilizia è
rilasciata decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.”
ARTICOLO 15
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Al comma 4 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Il divieto
di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai
coeredi ai sensi dell’articolo 732 del codice civile.”
-
Il comma 5 dell’articolo 62, integrato dall’articolo 44,
comma 2, della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, è così
sostituito: “5. Per le abitazioni realizzate su aree destinate
all’edilizia abitativa agevolata l’importo del mutuo ipotecario
non può essere superiore al 100 per cento del valore convenzionale
dell’abitazione, come definito dall’articolo 7. Agli effetti
del presente comma si considerano abitazioni realizzate su aree destinate
all’edilizia abitativa agevolata esclusivamente quelle a carico
delle quali è tavolarmente annotato il vincolo di cui all’articolo
27 o 28 della legge provinciale 15 agosto 1972, n. 15, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, o
di cui al combinato disposto degli articoli 86 e 62. Per tutte le
altre abitazioni l’importo del mutuo ipotecario può ammontare
al 150 per cento del valore convenzionale dell’abitazione.”
-
Dopo il primo periodo del comma 6 dell’articolo 62 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente
periodo: “Inoltre è consentita la locazione all’IPES
o al comune.”
-
Il primo periodo del comma 9 dell’articolo 62 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito: “Nelle
abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è
ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad
apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono
determinati con deliberazione della Giunta provinciale.”
-
Dopo il comma 9 dell’articolo 62 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: “10. Nell’abitazione
agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed
affini entro il terzo grado.
11. Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione,
l’acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo
primario prima dell’entrata in vigore della presente legge, il vincolo
decorre dalla data della concessione dell’agevolazione edilizia.”
ARTICOLO 16
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Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 63 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente
lettera: “f) se il beneficiario proprietario di un maso chiuso,
del quale l’abitazione agevolata costituisce parte inscindibile,
intende cedere lo stesso ai sensi dell’articolo 21/a, comma
2, del testo unificato delle leggi provinciali sull’ordinamento
del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, contestualmente alla cessione
del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il
diritto di usufrutto o di abitazione di un’abitazione adeguata.”
-
Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 63 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente
lettera: “g) in caso di separazione personale, di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
-
Dopo il comma 2 dell’articolo 63 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “2-bis.
Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati
più vincoli ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale
2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall’articolo 43 della legge
provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall’articolo
3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall’articolo
3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione
al trasferimento del vincolo sulla nuova costruzione consente pure
la cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della vecchia.”
ARTICOLO 17
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Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 64 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, dopo le parole: “ammortamento del mutuo”
sono aggiunte le seguenti: “applicando il tasso d’interesse
legale vigente al momento della rinuncia.”
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “2.
Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati
più vincoli ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale
2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall’articolo 43 della legge
provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall’articolo
3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall’articolo
3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, la
rinuncia all’ultima agevolazione concessa è anche titolo
per la cancellazione dei vincoli precedentemente annotati.”
ARTICOLO 18
-
Il comma 2 dell’articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “2. Non appena
sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della
Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi
di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare
delle ipoteche iscritte a favore della Provincia autonoma.”
-
Dopo il comma 4 dell’articolo 68 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “4-bis.
Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni
di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto
il nulla osta di cui al comma 4.”
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Dopo il comma 6 dell’articolo 68 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “7.
Beneficiari che prima dell’entrata in vigore della presente
legge sono stati autorizzati all’alienazione delle abitazioni
o hanno rinunciato all’agevolazione edilizia ai sensi della
normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la cancellazione
tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3
della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, senza dover pagare gli
importi di cui all’articolo 64.”
ARTICOLO 19
-
Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “1. In caso di
morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo
o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno
uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso
alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo
e occupi stabilmente l’abitazione. Qualora nessuno dei successori
soddisfi le condizioni richieste, l’abitazione può essere
data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso
dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie
provinciali. In mancanza l’abitazione deve essere data in locazione
all’IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla
in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse
alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non
può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale.
In caso contrario l’Assessore provinciale all’edilizia
abitativa pronuncia la revoca dell’agevolazione edilizia a far
data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all’articolo
64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul
mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.”
-
Il comma 2 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “2. In caso di
morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo
o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia
in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni
edilizie provinciali e occupi stabilmente l’abitazione. Qualora
il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l’abitazione
può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado
che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione
alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l’abitazione
deve essere data in locazione all’IPES, al comune o, qualora
questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti
generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.
Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento
del canone provinciale. In caso contrario l’Assessore provinciale
all’edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la
revoca dell’agevolazione edilizia a far data dalla morte del
beneficiario e con gli effetti di cui all’articolo 64; tuttavia,
in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo
sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.”
ARTICOLO 20
-
Al comma 4 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è inserito dopo il primo periodo il seguente periodo:
“In caso di affitto e/o cessione ai discendenti non si applica
il limite di reddito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera
d).”
-
Il comma 12 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “12. Il divieto
di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo di cui al
comma 5, lettera c), non si applica, se le abitazioni convenzionate
ai sensi del comma 1 vengono cedute a componenti della famiglia entro
il primo grado, all’IPES o al comune.”
-
Dopo il comma 12 dell’articolo 71 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: “13. L’abitazione
convenzionata può essere occupata anche dallo stesso proprietario
e dalla sua famiglia. Se questi dispone di altre abitazioni adatte
al fabbisogno della sua famiglia, facilmente raggiungibili dal posto
di lavoro o dal luogo di residenza, deve darle in locazione a famiglie
in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni
edilizie provinciali.
14. Il divieto di alienazione nei primi otto anni di durata del vincolo
di cui al comma 5, lettera c), non si applica alla cessione di quote ereditarie
ai coeredi ai sensi dell’articolo 732 del codice civile.
15.
Se l’abitazione locata è completamente arredata con mobili
forniti dal locatore ed idonei, per consistenza e qualità, all’uso
convenuto, il canone provinciale può essere maggiorato fino ad
un massimo del 20 per cento.”
ARTICOLO 21
-
Il comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è soppresso.
ARTICOLO 22
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Al comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “I comuni
possono utilizzare le aree destinate all’edilizia abitativa
agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od
in parte con mezzi propri.”
-
Dopo il comma 7 dell’articolo 82 della legge provinciale 13
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “7-bis.
Le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata di esclusiva
proprietà della Provincia o dell’IPES sono assegnate
in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall’IPES
d’intesa con il comune territorialmente competente.”
ARTICOLO 23
-
Il comma 4 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “4. Il prezzo
di vendita corrisponde al valore convenzionale dell’abitazione
determinato ai sensi dell’articolo 7. Al solo costo di costruzione
dell’abitazione si applicano i coefficienti di vetustà
e dello stato di conservazione e manutenzione. Restano impregiudicate
da questa norma le disposizioni sull’eventuale restituzione
dell’agevolazione edilizia.”
-
Il comma 5 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito:“5. Decorsi 20
anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione,
il proprietario dell’abitazione può trasferire la proprietà
a chiunque o costituire su di essa diritti reali, purché sia
stato versato al comune un importo corrispondente al dieci per cento
del costo convenzionale di costruzione dell’abitazione. Per
ogni anno successivo al ventesimo anno dalla dichiarazione di effettiva
occupazione dell’abitazione, l’importo da versare al comune
si riduce di un decimo. Decorsi 30 anni dalla dichiarazione di effettiva
occupazione dell’abitazione decade il vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata derivante dall’assegnazione dell’area.”
-
Dopo il comma 5 dell’articolo 86 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi: “5-bis.
Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all’edilizia
abitativa agevolata, è stata ultimata prima dell’entrata
in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità.
-
Al
comma 8 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Decorsi
i 30 anni di cui al comma 5, il nulla osta per la cancellazione del
vincolo sociale è comunque rilasciato.”
-
ter.
Anche decorsi i 20 anni, e fino a che non sia stato pagato in favore
del comune l’importo di cui al comma 5, l’abitazione costruita
sul terreno ceduto in proprietà può essere alienata
o locata solo a persone in possesso dei requisiti di essere assegnatarie
di terreno destinato all’edilizia abitativa agevolata nel comune
territorialmente interessato.”
ARTICOLO 24
-
Il comma 2 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “2. In base al
decreto di determinazione dell’indennità di esproprio
di cui all’articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 10, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa
dispone in favore del comune la concessione di un contributo a fondo
perduto nella misura del 50 per cento dell’indennità
di esproprio e la concessione di un mutuo senza interessi per il restante
50 per cento. Qualora le aree destinate all’edilizia abitativa
agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell’IPES
a norma dell’articolo 80, comma 3, il contributo a fondo perduto
è concesso per l’intero importo dell’indennità
di esproprio.”
-
Il comma 3 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “3. In caso di
determinazione di maggiori indennità di esproprio stabilite
da sentenze della corte d’appello, l’assessore all’edilizia
abitativa dispone la corrispondente integrazione del mutuo e del contributo
a fondo perduto.”
-
Il comma 9 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “9. Per l’urbanizzazione
primaria delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, nonché
per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici
servizi, viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del
60 per cento del costo approvato delle opere progettate. Il contributo
a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino
a raggiungere il 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta
dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro
tre anni dalla data di concessione del contributo.”
-
Il comma 10 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “10. Contestualmente
alla concessione del contributo a fondo perduto per l’urbanizzazione
primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per
l’urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del
contributo che in base al regolamento comunale sulla riscossione dei
contributi di urbanizzazione è a carico delle aree riservate
all’edilizia abitativa agevolata.”
-
Al comma 13 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Ad avvenuta
approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano
di attuazione sono destinate all’edilizia abitativa agevolata
ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per cento
del mutuo senza interessi è trasformato in un contributo a
fondo perduto.”
-
Dopo il comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente: “15. I
mutui concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà
che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi dell’articolo
37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possa essere prevista
ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 37 la riserva di cubature
per le aziende di prestazioni di servizio e di commercio al dettaglio,
nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie
al fabbisogno della zona.”
ARTICOLO 25
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 91 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “1-bis.
Per la concessione del sussidio casa si applicano anche le disposizioni
dell’articolo 46, comma 2, e dell’articolo 47, comma 3.
Se il valore del patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli
supera l’importo della quota esente stabilito dal regolamento
di esecuzione, non viene concesso il sussidio casa."
-
Il comma 3 dell’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “3. Alla domanda
di sussidio casa devono essere allegati il contratto di locazione
o la prova di rapporto di locazione conformi alle disposizioni dei
commi 1 e 2, il certificato di appartenenza al gruppo linguistico
e la comprova che il locatario ha trasferito la propria residenza
anagrafica nell’abitazione presa in locazione. All’IPES
devono essere denunciate altresì le variazioni intercorse ai
rapporti di locazione di cui al periodo precedente.”
-
Dopo il comma 7 dell’articolo 91 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “8.
Contributi il cui importo è inferiore a lire 10.000 mensili
non vengono liquidati.”
ARTICOLO 26
-
Al comma 4 dell’articolo 92 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Le domande
di contributo di cui al comma 1 sono comunque ammesse con precedenza
su tutte le altre domande di contributo edilizio di cui all’articolo
2, comma 1.”
-
Dopo il comma 4 dell’articolo 92 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “5.
Qualora per comprovati motivi tecnici non fosse possibile effettuare
l’adeguamento di un’abitazione esistente, che deve essere
l’unica abitazione di proprietà del richiedente, alle
disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche in alternativa
al contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, può essere concesso
per l’acquisto o la costruzione di una nuova abitazione corrispondente
alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche un contributo
nella misura massima del 20 per cento del valore convenzionale della
nuova abitazione.”
ARTICOLO
27
-
Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 97 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente
lettera: “g) nei loro confronti non deve sussistere la causa
di esclusione di cui all’articolo 46, comma 2.”
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “1-bis.
Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai
sensi del comma 1, lettera a), è considerata la residenza storica
prevista all’articolo 45.”
-
Dopo il comma 1-bis dell’articolo 97 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “1-ter.
Fino a quando i richiedenti non avranno conseguito la durata minima
della residenza o del posto di lavoro prevista nel comma 1, lettera
a), per l’assegnazione di un’abitazione, possono richiedere
l’assegnazione in locazione di un’abitazione nel comune
di provenienza.”
-
Il comma 4 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “4. Qualora il
richiedente sia proprietario di un’abitazione non adeguata in
un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di
una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un’abitazione
in locazione soltanto se offre in locazione la propria abitazione
all’IPES.”
ARTICOLO 28
-
Al
comma 5 dell’articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora
l’abitazione assegnata ad un richiedente portatore di handicap
non sia conforme alle esigenze del medesimo obbligando lo stesso ad
eseguire opere di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno
dell’alloggio attribuito, è previsto un contributo pari
al 100 per cento della spesa sostenuta.”
ARTICOLO 29
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 101 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “1-bis.
Esaurita la graduatoria di un comune, le abitazioni non assegnate
possono essere assegnate in deroga a quanto disposto dall’articolo
97, comma 1, lettera a), a richiedenti compresi nelle graduatorie
di comuni confinanti.”
ARTICOLO 30
-
Il comma 1 dell’articolo 102 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “1. Le famiglie
comprese nella graduatoria alle quali sia stato negato il rinnovo
del contratto di locazione per i motivi di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nei
cui confronti viene eseguita la procedura per il rilascio dell’abitazione,
possono conseguire l’assegnazione di un’abitazione con
precedenza sugli altri richiedenti compresi nella graduatoria, sentita
la commissione per le assegnazioni.”
ARTICOLO
31
-
Dopo l’articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 103-bis
(Case albergo per lavoratori convenzionate) - 1. Per snellire la sistemazione
abitativa di lavoratori, l’IPES è autorizzato a stipulare
con enti pubblici e privati, che dispongono di immobili suscettibili
di essere utilizzati come case albergo per lavoratori, convenzioni
per una durata non inferiore a dieci e non superiore a 20 anni.
-
Le case albergo devono offrire ai lavoratori una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, prevalentemente organizzata in forma di pensionato.
Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare
le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori.
-
Nella convenzione, l’ente deve impegnarsi a mettere a disposizione
un determinato numero di posti letto, a garantire i servizi di cui
all’articolo 114, e ad assegnarli rispettando i criteri di ammissione
di cui all’articolo 103.
-
Nella convenzione di cui al comma 1 sono anche disciplinati i rapporti
finanziari tra l’IPES e gli enti. L’importo annuale che
l’IPES corrisponderà agli enti non potrà essere
superiore al 30 per cento del canone provinciale, determinato ai sensi
dell’articolo 7, e riferito alla superficie convenzionale della
casa albergo. Il contributo dell’IPES è destinato a coprire
le minori entrate dall’affitto dei posti letto che non possono
essere messe a carico degli inquilini della casa albergo in applicazione
dei criteri di cui all’articolo 103.
-
Il regolamento interno per le case albergo convenzionate deve essere
concordato con l’IPES e conformarsi ai criteri contenuti nella
deliberazione di cui all’articolo 103.
-
Gli importi che l’IPES corrisponderà agli enti sono ad
esso rifusi dall’amministrazione provinciale a carico della
categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
K).”
ARTICOLO 32
-
Dopo l’articolo 103-bis della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 103-ter
(Assegnazione di abitazioni nei progetti dell’edilizia sperimentale)
— 1. I criteri per l’assegnazione di abitazioni comprese
nei progetti pilota sono determinati dalla Giunta provinciale.”
ARTICOLO
33
-
Dopo il comma 3 dell’articolo 104 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “4.
Per facilitare nell’interesse delle persone anziane il cambio
di alloggi, l’IPES può riservare una parte delle abitazioni
di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1.”
ARTICOLO 34
-
L’articolo 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, è così sostituito: “Art. 107 (Successione
nell' assegnazione dell' alloggio) — 1. In caso di decesso del
locatario, il coniuge superstite subentra nell’assegnazione
ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.
-
In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno
diritto all’assegnazione dell’abitazione nel seguente
ordine:
a) i figli;
b) i figli dei figli;
c) i genitori;
d) i fratelli e le sorelle.
-
Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza
con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell’inserzione
nell’elenco dei locatari indicato all’articolo 105. I
fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto
con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire
nell’elenco dei locatari di cui all' articolo 105. La durata
biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al
momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo
anno di vita.
-
In mancanza di successori conviventi o di genitori è parificata
al coniuge superstite la persona convivente “more uxorio”
con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché
compaia nell’elenco dei locatari di cui all’articolo 105.
-
L’assegnazione dell’abitazione alle persone di cui al
comma 2 viene disposta dal Presidente dell’IPES, sentita la
commissione per l’assegnazione.
-
Se lo stato di salute dell’assegnatario peggiora in modo tale
che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria
la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite
che non sia già cointestatario del contratto di locazione e
le persone di cui al comma 2 hanno diritto all’assegnazione
dell’abitazione se al momento della sistemazione del locatario
nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due
anni in comunione familiare e sono compresi nell’elenco dei
locatari di cui all’articolo 105. I fratelli, le sorelle ed
i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella
struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario
da almeno dieci anni e comparire nell’elenco dei locatari di
cui all’articolo 105.
-
In caso di trasferimento del locatario fuori provincia, le persone
di cui al comma 2 hanno diritto all’assegnazione dell’abitazione
se al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso
da almeno due anni in comunione familiare e sono comprese nell’elenco
dei locatari di cui all’articolo 105. I fratelli, le sorelle
ed i figli dei figli al momento del trasferimento del locatario devono
avere convissuto con esso da almeno dieci anni in comunione familiare
e devono comparire nell’elenco dei locatari di cui all’articolo
105.”
ARTICOLO 35
-
Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 110 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, le parole “della seconda fascia di
reddito, come previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera b)”
sono sostituite con le seguenti: “della terza fascia di reddito,
come previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera c)”.
ARTICOLO
36
-
Dopo il comma 3 dell’articolo 112 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma: “3-bis.
Ai fini della determinazione della capacità economica del nucleo
familiare i redditi dei discendenti conviventi con il locatario, fiscalmente
non a carico, sono considerati nella misura non superiore al 60 per
cento. Allo stesso fine per gli ascendenti conviventi e per ogni figlio
invalido per i quali la diminuzione della capacità lavorativa
è superiore al 74 per cento, anche se fiscalmente non a carico
e comunque per gli ascendenti ultrasessantacinquenni, si applica una
quota di detrazione di un importo pari alla quota base per il soddisfacimento
dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi
del regolamento di esecuzione all'art. 7-bis della legge provinciale
19 marzo 1991, n. 5.”
-
All'articolo 112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
è aggiunto il seguente comma: “3-ter. Se figli maggiorenni
del conduttore esibiscono un contratto di acquisto di prima casa,
dal calcolo per la determinazione del canone di affitto viene scorporato,
per la durata di soli 3 mesi, il reddito del figlio medesimo interessato.
Qualora il contratto in questione non avesse seguito entro i 3 mesi,
si procederà al recupero e ad un eventuale aumento del canone
stesso.”
-
Dopo il comma 8 dell’articolo 112 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi: “9. Qualora
l’IPES ai sensi dell’articolo 97, comma 4, prenda in locazione
da un assegnatario un’abitazione non adeguata, il canone di
locazione dovuto ai sensi dell’articolo 97, comma 4, viene compensato
con il canone dovuto dall’IPES all’assegnatario. Il canone
dovuto all’assegnatario corrisponde al 75 per cento del canone
provinciale, non può essere comunque superiore al canone sociale
dovuto dall’assegnatario.
10.
Qualora l’IPES rinunci a locare l’abitazione non adeguata
ai sensi dell’articolo 97, comma 4, il canone di locazione dovuto
all’IPES per l’abitazione assegnata corrisponde al canone
sociale determinato ai sensi del comma 2; tale canone non può però
essere comunque inferiore al 75 per cento del canone provinciale dell’abitazione
non locata.”
ARTICOLO 37
-
Dopo l’articolo 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, è inserito il seguente articolo: “Art. 115-bis
(Ricorso gerarchico) - 1. Contro le decisioni della commissione di
assegnazione di cui all’articolo 100, comma 4, con le quali
vengono approvate le graduatorie definitive, contro le decisioni della
commissione per il sussidio casa di cui all’articolo 91, comma
4, e contro i provvedimenti del Presidente dell’IPES è
ammesso ricorso gerarchico alla commissione provinciale di vigilanza.”
ARTICOLO 38
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 129 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “2.
La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo
gratuito, in proprietà all’IPES anche immobili diversi
da quelli di cui al comma 1. L’IPES utilizza tali immobili per
la realizzazione dei propri programmi di costruzione o per la permuta
con altri immobili idonei per la realizzazione dei programmi di costruzione.”
ARTICOLO 39
-
Il comma 2 dell’articolo 139-bis della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, inserito dall’articolo 41, comma 4, della
legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, è soppresso.
ARTICOLO
40
-
L’articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, modificato dall’articolo 44 della legge provinciale 3 maggio
1999, n. 1, è così sostituito: “Art. 143 (Norma
transitoria all’articolo 65) - 1. I beneficiari di agevolazioni
edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell’entrata in vigore
della presente legge hanno commesso una contravvenzione contro le
disposizioni dell’articolo 3 della legge provinciale 2 aprile
1962, n. 4, o contro l’articolo 28 della legge provinciale 20
agosto 1972, n. 15, possono chiedere l’autorizzazione in via
di sanatoria per l’alienazione, per il trasferimento dell’ipoteca
e del vincolo, la locazione, la costituzione di diritti reali di godimento,
la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione
nell’agevolazione come previsto dagli articoli 62 e seguenti.
Qualora l’autorizzazione in via di sanatoria non possa essere
concessa, si applicano le sanzioni per le contravvenzioni al vincolo
sociale di cui all’articolo 65 e, se del caso, si procede alla
dichiarazione di decadenza dell’assegnazione dell’area
ai sensi dell’articolo 85.
-
Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di
cui all’articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n.
4, l’applicazione delle sanzioni può essere evitata se
il beneficiario rinuncia all’agevolazione edilizia ai sensi
dell’articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta,
il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il nulla
osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.
-
Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente
eseguiti.”
ARTICOLO 41
-
Il comma 1 dell’articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è così sostituito: “1. Al fine di
eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell’edilizia
abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi
di cui all’articolo 6 mette a disposizione importi destinati
al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia,
nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori
nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico.”
-
Al comma 4 dell’articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “L'esecuzione
dei lavori di realizzazione e la gestione delle suddette case albergo
per studenti e lavoratori possono essere anche affidate, sulla base
di una convenzione con l'IPES, a una cooperativa o a un ente senza
scopo di lucro locali, i cui obiettivi statutari tengano conto dei
problemi abitativi e di lavoro dei ladini.”
-
Dopo il comma 4 dell’articolo 148 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma: “5.
Qualora per la realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori
sia previsto l’acquisto di edifici esistenti, il prezzo di acquisto
non può essere superiore alla indennità di esproprio
determinata dall’ufficio estimo provinciale ai sensi dell’articolo
8, comma 5, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.”
ARTICOLO 42
Norma transitoria all’articolo 10
-
La disposizione del comma 1 dell’articolo 10 si applica a partire
dal 1º luglio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare
la disciplina finora vigente.
ARTICOLO 43
Norma transitoria all’articolo 18
-
La disposizione del comma 1 dell’articolo 18 si applica a partire
dal 1º gennaio 2002. Fino a tale data si continua ad applicare
la disciplina finora vigente.
ARTICOLO 44
Norma transitoria all’articolo 36
-
Le variazioni del canone sociale, derivanti dall’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 36 della presente legge, si
applicano a partire dal 1º gennaio 2002.
ARTICOLO 45
Norma transitoria all’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13
-
Richiedenti che hanno presentato domanda per un’agevolazione
edilizia provinciale dopo il 27 gennaio 1999 e prima dell’entrata
in vigore della presente legge e che non sono stati ammessi all’agevolazione
edilizia, possono entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge rinnovare la domanda per la concessione dell’agevolazione
edilizia, se sono in possesso dei requisiti per l’ammissione
alle agevolazioni edilizie in base alle disposizioni modificate dalla
presente legge. La causa di esclusione di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, non si applica limitatamente all’abitazione per la quale
si chiede l’agevolazione.
ARTICOLO
46
Norma transitoria all’articolo 62 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13
-
Per le abitazioni a carico delle quali prima dell’entrata in
vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è stato
tavolarmente annotato il vincolo di cui all’articolo 3 della
legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che,
decorso il primo decennio di durata del vincolo, sono state oggetto
di alienazione, anche mediante contratto preliminare, all’acquirente
che abbia presentato domanda relativa ad un’agevolazione edilizia
prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, può essere rilasciato il nulla osta per la cancellazione
del vincolo originario a condizione che con la cancellazione di tale
vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all’articolo
62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
ARTICOLO
47
Norma transitoria all’articolo 3 della legge provinciale 2 aprile
1962, n. 4
-
Le abitazioni oggetto di autorizzazione alla vendita ai sensi delle
disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nel testo
vigente fino all’entrata in vigore della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e per le quali gli acquirenti prima del 27 gennaio
1999 hanno presentato domanda diretta ad ottenere un’agevolazione
edilizia, il nulla osta relativo alla cancellazione dell’annotazione
del vincolo sociale originario viene concesso a condizione che con
la cancellazione dell’annotazione del vincolo originario venga
annotato il vincolo sociale di cui all’articolo 62 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
ARTICOLO 48
Norma transitoria all’articolo 110 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13
-
I locatari dell’IPES, nei cui confronti sia stata revocata ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale
23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all’entrata in vigore
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l’assegnazione
dell’abitazione per superamento del limite di reddito, ed il
cui reddito complessivo familiare per l’anno 2000 non superi
quello della terza fascia di reddito di cui all’articolo 58,
comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2001, affinché
nei loro confronti venga revocata la revoca dell’assegnazione
dell’abitazione. Di conseguenza diventano locatari dell’IPES
a tutti gli effetti della presente legge.
ARTICOLO 49
Disposizioni per snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori
-
Al fine di snellire la realizzazione di case albergo per lavoratori,
previste dal programma di costruzione approvato dalla Giunta provinciale
ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, l’Istituto per l’edilizia sociale (IPES),
nel rispetto delle disposizioni per l’appalto e l’esecuzione
dei lavori pubblici, applica la seguente procedura:
a) l’IPES indice una gara per l’acquisto di aree edificate
e non edificate, idonee alla realizzazione di case albergo per lavoratori;
b) l’aggiudicazione viene effettuata a favore dell’impresa
che in base all’ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione
e al prezzo presenta la migliore offerta e garantisca inoltre di consegnare
la casa albergo all’IPES entro 18 mesi dall’aggiudicazione;
c) qualora la realizzazione della casa albergo programmata sia prevista
su un’area sulla quale in base alle indicazioni del vigente
piano urbanistico comunale non è ammessa la realizzazione di
case albergo o comunque non è ammessa nella misura prevista,
l’IPES prima di procedere all’aggiudicazione richiede
alla commissione urbanistica provinciale il parere vincolante sull’idoneità
urbanistica dell’area. Il parere deve essere reso entro 60 giorni.
Qualora il parere non dovesse essere reso entro il termine predetto,
esso si intende positivo. La Giunta provinciale, sentito il comune
territorialmente interessato, delibera la variante del piano urbanistico
comunale. Il comune deve trasmettere il proprio parere entro 60 giorni
dalla richiesta alla Giunta provinciale. Decorso tale termine, si
prescinde dal parere.
-
Le case albergo per lavoratori ai sensi e agli effetti dell’articolo
67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono considerate
impianti di interesse provinciale.
-
Qualora per la realizzazione della casa albergo per lavoratori fosse
necessaria la variante del piano urbanistico comunale, il termine
di 18 mesi di cui al comma 1, lettera b), decorre dal giorno in cui
l’assessore provinciale all’urbanistica accerta ai sensi
dell’articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, la conformità del progetto con il piano urbanistico del
comune territorialmente interessato.
-
Il prezzo per la realizzazione di case albergo ai sensi del presente
articolo non può superare del 25 per cento il valore convenzionale,
determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13.
-
L’applicazione del presente articolo è limitata agli
anni 2001, 2002 e 2003. Le disposizioni del presente articolo si applicano
inoltre solo nei casi in cui i comuni non procedano entro 60 giorni
dalla richiesta all’assegnazione dell’area necessaria
per la realizzazione delle case albergo all’IPES.
ARTICOLO 50
Contributo una tantum alle cooperative di garanzia per l’acquisto
della casa
-
L’obiettivo di cui all’articolo 93 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, deve essere raggiunto entro il 2001. A tale
scopo, nel programma degli interventi di cui all’articolo 6
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere previsto
un congruo importo.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 10 agosto 2001
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER
Visto:
p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
IL VICEPREFETTO VICARIO
V. LABROCCA
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