LEGGE PROVINCIALE N. 21 DEL 13-11-1992 PROVINCIA DI TRENTO

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

del 24 novembre 1992
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:

TITOLO I
Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

CAPO I
Norme generali

ARTICOLO 1
Programmazione degli interventi

  1. La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, nonchè gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore, tenendo presente l' esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale predispone, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale, piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di interventi:
    a) nel settore dell' edilizia abitativa pubblica;
    b) nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;
    c) diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.
  3. Nell' ambito del settore dell' edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 2, sono compresi gli interventi finalizzati all'edilizia abitativa pubblica individuati dal programma di intervento previsto dal provvedimento legislativo concernente << Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari >>.
  4. Nell' ambito del settore dell' edilizia abitativa agevolata di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere previsti specifici alloggi da assegnare esclusivamente a persone portatrici di menomazioni.
  5. Gli interventi di cui al comma 2 inseriti nei piani integrati previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono finanziati con priorità rispetto agli interventi previsti dai piani di edilizia abitativa.
  6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i comuni e i comprensori inviano alla Giunta provinciale proposte di intervento nel settore dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata, correlate alle effettive necessità abitative rilevate sul rispettivo territorio.

ARTICOLO 2
Attuazione degli interventi

  1. All' attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono:
    a) la Provincia e, per delega, i comprensori e i
    comuni di Trento e Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa
    agevolata;
    b) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica;
    c) i comuni e l'ITEA, a seconda della rispettiva competenza, per quanto attiene agli interventi diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.
  2. I piani pluriennali e gli eventuali aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato per l' edilizia abitativa di cui all'articolo 5, della conferenza dei presidenti dei comprensori e dei comuni con più di trentamila abitanti.
  3. La Giunta provinciale in relazione ai piani pluriennali ed agli eventuali aggiornamenti annuali dispone l'assegnazione all'ITEA, ai comuni e ai comprensori dei fondi necessari all'attuazione degli interventi medesimi.
  4. L' assegnazione dei fondi di cui al comma 3, nonchè l'erogazione degli stessi ai predetti enti o agli istituti di credito mutuanti, sono disposte secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri e le modalità per il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute.
  5. La Giunta provinciale assicura, sia a livello di pianificazione che nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento delle attività di finanziamento, l'integrazione delle attività o degli interventi in materia di edilizia abitativa, di edilizia nei centri storici e di edilizia scolastica, la cui realizzazione sia demandata all'ITEA.
  6. Il servizio edilizia abitativa in relazione a quanto disposto dal comma 5 cura il coordinamento e il raccordo finanziario fra i vari interventi con riguardo sia alle spese di funzionamento che alle spese d'investimento, fatte salve le competenze attribuite agli altri servizi provinciali competenti in materia.

ARTICOLO 3
Sistema informativo per le politiche abitative provinciali

  1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell' edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un sistema informativo per le politiche abitative provinciali.
  2. I soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente operano nel settore della casa sono tenuti a fornire al sistema informativo per le politiche abitative provinciali tutte le informazioni e la documentazione ritenuta necessaria per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento per l'edilizia abitativa.
  3. Compete altresì al sistema informativo per le politiche abitative provinciali la raccolta dei dati connessi all'attuazione anche di altre leggi che riguardino la materia dell'edilizia abitativa.
  4. Il sistema informativo per le politiche abitative provinciali si attua nel quadro del sistema informativo elettronico provinciale attraverso progetti approvati dalla Giunta provinciale.
  5. Per l'attuazione del sistema informativo per le politiche abitative provinciali, nonchè allo scopo di predisporre i necessari supporti di conoscenza per la definizione dei programmi di cui all' articolo 1, la Giunta provinciale può costituire, nell'ambito del servizio edilizia abitativa, un apposito ufficio in aggiunta al numero stabilito dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente << Nuove ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento >>, secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari

  1. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla presente legge devono possedere i seguenti requisiti:
    a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE;
    b) risiedere anagraficamente o avere avuto la residenza nella provincia di Trento o essere figlio di residenti di soggetti già residenti nella provincia di Trento oppure prestare abitualmente la propria attività lavorativa esclusiva in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
    c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale fare riferimento è il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche( IRPEF) relativo al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda, esclusi i redditi a tassazione separata, salvo quanto previsto dai periodi successivi. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è ridotto del 50 per cento, Per gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione prima dell' albo di cui all'articolo 76 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente << Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina >>, operanti in imprese agricole familiari diretto - coltivatrici definite ai sensi dell'articolo 82 della succitata legge provinciale nº 49, come modificato da ultimo dall' articolo 26 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione della Giunta provinciale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del reddito richiesto per gli emigrati all'estero;
    d) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà , di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo, anche in relazione alla sua ubicazione, alle esigenze familiari, Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio anche in relazione alle porzioni ideali dell'alloggio medesimo;
    e) non essere titolare o contitolare, erede o legatario, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale. Ai fini della valutazione del requisito previsto dalla presente legge, i proprietari o comproprietari di nuda proprietà sono equiparati a tutti gli effetti a coloro che siano titolari o contitolari di diritto di piena proprietà .
    Nella determinazione del reddito da fabbricati convenzionale sono fissate le quote attribuite ai titolari o contitolari di nuda proprietà ;
    f) non essere stato titolare dei diritti contemplati nelle lettere d) ed e) nel triennio antecedente la presentazione della domanda, fatta eccezione per i titolari dei diritti medesimi che siano stati oggetto di alienazione coattiva ovvero di espropriazione;
    g) non avere già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altro alloggio in proprietà o per il quale sia in corso la cessione in proprietà, costruito con contributi pubblici; non essere assegnatario di altro alloggio di cooperative edilizie a proprietà individuale, ovvero non avere realizzato, anche attraverso il risanamento, o acquistato alloggi con agevolazioni finanziarie pubbliche.
    Qualora il socio di cooperativa sia prenotatario di altro alloggio, lo stesso, prima della concessione delle agevolazioni provinciali, deve rinunciare alla prenotazione medesima.
  2. Per i richiedenti l'assegnazione di alloggi edilizia abitativa pubblica i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 devono essere posseduti anche al relativo coniuge non separato legalmente o dall'eventuale convivente legato a un rapporto coniugale di fatto.
  3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:
    a) per i singoli richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica alla data di apertura
    dei termini per la presentazione delle domande
    o per la presentazione della documentazione
    ai fini della revisione delle graduatorie;
    b) per i singoli richiedenti le agevolazioni previste per l'edilizia abitativa agevolata, salvo quanto disposto dalla successiva lettera c), alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande o per la presentazione della documentazione ai fini della revisione delle graduatorie;
    c) per i soci delle cooperative edilizie alla data di prenotazione dell'alloggio, ovvero nel caso di risanamento ai sensi della sezione II del capo II del titolo III, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.
  4. In sede di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di cui alla lettera a) del comma 4 o in sede di ammissione alle agevolazioni di edilizia abitativa agevolata di cui alla lettera b) del medesimo comma 4, salvo quanto disposto dal comma 6, deve essere verificata la persistenza dei requisiti
    richiesti per accedere ai rispettivi benefici.
  5. Per gli acquirenti di alloggio costruito dalle imprese con le agevolazioni di cui all'articolo 49 la persistenza dei requisiti deve essere riferita alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande antecedente alla stipula del contratto di acquisto.
  6. A tutti gli effetti della presente legge il nascituro è considerato componente del nucleo familiare
    del richiedente beneficiario. Il relativo stato di gravidanza, non inferiore a dodici settimane calcolato alla data di apertura del termine per la presentazione della domande, ovvero nel caso di cooperative alla data di prenotazione dell'alloggio, deve essere
    certificato da un medico addetto ai servizi sanitari di base dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
  7. Le dichiarazioni presentate dai richiedenti relative al possesso dei requisiti previsti al presente articolo risultanti non veritiere comportano l'inammissibilità delle domande ai benefici previsti dalla presente legge.

TITOLO I
Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

CAPO II
Comitato per l' edilizia abitativa

ARTICOLO 5
Istituzione e composizione

  1. É istituito presso la Provincia il comitato per l'edilizia abitativa(CEA).
  2. Esso è composto:
    a) dall'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'edilizia abitativa, con funzioni di presidente;
    b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di edilizia abitativa, con funzioni di vicepresidente;
    c) da tre consiglieri designati dal Consiglio provinciale, di cui uno appartenente alle minoranze;
    d) da tre rappresentanti dei lavoratori designati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
    e) da un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori agricoli svolto fra tre nominativi indicati uno ciascuno dalle tre organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
    f) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale degli imprenditori;
    g) da tre rappresentanti dei comprensori designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;
    h) dal presidente dell'ITEA;
    i) da due rappresentanti dei comuni di cui uno designato dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani(ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani(UNCEM);
    l) da due rappresentanti delle cooperative edilizie, scelti fra quattro nominativi designati dalle organizzazioni associative più rappresentative delle cooperative stesse in relazione al numero delle cooperative associate;
    m) da due rappresentanti designati dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri - architetti - geometri - periti industriali – agronomi della Provincia di Trento;
    n) dal dirigente del servizio edilizia abitativa;
    o) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di economia;
    p) da un funzionario, scelto fra i dipendenti della Provincia, esperto in materia di edilizia abitativa;
    q) da due rappresentanti dei comuni di Trento e Rovereto.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.
  4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura.
    Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di designazione gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, il comitato è ugualmente nominato dalla Giunta provinciale prescindendo dai membri dei quali manchi la designazione, purchè venga raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito delle designazioni che siano effettuate oltre i termini di cui al presente comma.
  5. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere e), f), h), l) ed m) del comma 2 gli enti o gli organismi interessati designano un membro supplente.
  6. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro titolare.
  7. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, tecnico ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.
  8. Le adunanze del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
  9. Ai componenti e al segretario del comitato nonchè ai soggetti di cui al comma 7, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

ARTICOLO 6
Attribuzioni del CEA

  1. Al CEA spettano i seguenti compiti:
    a) proporre alla Giunta provinciale iniziative generali o particolari direttamente o indirettamente connesse con i piani di cui alla lettera b),
    b) formulare pareri in ordine ai piano pluriennali e agli eventuali aggiornamenti annuali;
    c) promuovere attività di ricerca e di studio nel settore e quant'altro risulti d'interesse per il settore dell'edilizia abitativa.

TITOLO I
Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

CAPO III
Commissione provinciale di vigilanza per l' edilizia abitativa

ARTICOLO 7
Istituzione, composizione e competenze della commissione provinciale di vigilanza per l' edilizia abitativa

  1. É istituita presso la Provincia la commissione di vigilanza per l' edilizia abitativa.
  2. La commissione è composta:
    a) da un magistrato in servizio o a riposo appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello, con funzioni di presidente;
    b) da un magistrato in servizio o a riposo appartenente a categoria non inferiore a quella di magistrato di tribunale, designato dal presidente della corte d'appello, con funzioni di vicepresidente;
    e) da un esperto in materia giuridico - amministrativa,
    da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale;
    d) da un funzionario del dipartimento competente in materia di affari finanziari;
    e) da un esperto in materia di cooperative edilizie e di edilizia abitativa;
    f) dal dirigente del servizio edilizia abitativa;
    g) da un rappresentante dell' ITEA designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto;
    h) da un funzionario tecnico dipendente della Provincia.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.
  4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta provinciale resta in carica per la durata della legislatura.
  5. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi di parità prevale il voto di chi la presiede.
  6. La commissione ha il compito:
    a) di esercitare le funzioni amministrative in materia di cooperative edilizie di cui all'articolo 131, primo comma, e dell'articolo 133 del testo unico sull' edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni. Le funzioni amministrative di cui alla presente lettera si intendono estese alle cooperative edilizie beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legislazione provinciale;
    b) di decidere in via definitiva sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;
    c) di esprimere pareri e di adempiere agli incarichi inerenti all'esercizio dell'attività di vigilanza che l' assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa ritiene opportuno richiedere o affidare.
  7. Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

TITOLO I
Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

CAPO IV
Istituto trentino per l'edilizia abitativa

ARTICOLO 8
Compiti dell' ITEA

  1. L' Istituto trentino per l' edilizia abitativa (ITEA) è l'ente pubblico funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del relativo patrimonio.
  2. L' ITEA è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà della Provincia, nonchè degli immobili previsti dal comma 2 dell' articolo 19 assegnati in locazione ed esercita le altre competenze previste dalla presente legge.
  3. Restano ferme in ogni caso le attribuzioni dell'ITEA previste dalle vigenti leggi, in quanto compatibili con la presente legge.

ARTICOLO 9
Organizzazione dell' ITEA

  1. La Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ITEA, delibera lo statuto dell'ente nel quale vengono stabilite le norme relative all'ordinamento e all' amministrazione ed in particolare sono definiti i contenuti minimi delle strutture organizzative.
  2. Il trattamento economico - giuridico del personale è disciplinato con apposito regolamento, in conformità alla corrispondente disciplina vigente per il personale della Provincia in quanto applicabile.
  3. Per lo svolgimento della propria attività l'ITEA può avvalersi di personale comandato dalla Provincia, con le forme e le modalità previste dall'articolo 124 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente <<Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento >>.
    Il personale dell'ITEA può essere altresì comandato presso la Provincia con le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 2.

ARTICOLO 10
Organi

  1. Sono organi dell' ITEA:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
  2. Il consiglio di amministrazione dell' ITEA è composto:
    a) dal presidente dell'istituto, con funzioni di presidente;
    b) da un membro designato dalla Giunta provinciale con funzioni di vicepresidente;
    c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative, designato congiuntamente dalle stesse;
    d) da un rappresentante dei comprensori e uno dei comuni di Trento e Rovereto rispettivamente designati dalla conferenza dei presidenti dei comprensori e d' intesa tra i due comuni;
    e) da due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi, scelti fra cinque nominativi proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative;
    f) da un rappresentante designato dal comitato interprofessionale ordini e collegi ingegneri - architetti - geometri - periti - industriali - agronomi della provincia di Trento;
    g) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
    h) da due funzionari, scelti fra i dipendenti della Provincia, esperti nelle materie connesse all'attività dell' ITEA.
  3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
  4. Il collegio dei revisori dei conti è composto:
    a) da un magistrato della Corte dei conti, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
    b) da un rappresentante designato dalle minoranze del Consiglio provinciale da scegliersi tra i dottori commercialisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
    c) da un funzionario del dipartimento competente in materia di affari finanziari della Provincia.
  5. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, nonchè ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per il dirigente generale dell'ITEA nel caso in cui per l' espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.
  6. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 concernente << Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento >>, come modificato da ultimo dall' articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente << Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale e modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 >>, tenuto conto per i dipendenti provinciali del consiglio di amministrazione delle disposizioni che disciplinano la corresponsione di compensi per la partecipazione degli stessi ad organismi di altre amministrazioni di cui all'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.
    Per il presidente dell'istituto l' indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo calcolato in base annua dei compensi previsti dal comma 4 dell' articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

ARTICOLO 11
Nomina e scioglimento degli organi dell' ITEA

  1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'ITEA sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.
  2. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando si renda gravemente e ripetutamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto.
  3. Nel caso previsto al comma la Giunta provinciale nomina un commissario. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12
Vigilanza e tutela sull' ITEA

  1. L'ITEA è sottoposto alla vigilanza della Provincia ed è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale il bilancio di previsione e le sue variazioni, ad esclusione dei prelevamenti dei fondi di riserva, il conto consuntivo, nonchè copia delle deliberazioni dell'istituto di cui sia fatta richiesta entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell' elenco delle delibere approvate in ciascuna seduta, elenco che l'istituto è tenuto a trasmettere alla Giunta provinciale entro sette giorni dalla data della seduta medesima.
    L'ITEA inoltre è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, copia degli atti di cui viene fatta domanda dalla Giunta provinciale.
  2. La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti o lo statuto dell' istituto, nonchè quelle che importino l'evidente lesione degli interessi dell'istituto stesso o della Provincia. Per le deliberazioni concernenti atti regolamentari e per le loro eventuali modificazioni detto termine è fissato in sessanta giorni.
  3. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.
  4. Le deliberazioni di cui al comma 1, relative al bilancio e variazioni, sono esecutive se la Giunta provinciale non ne pronunci l'annullamento entro il termine perentorio di sessanta giorni per quanto concerne il bilancio e trenta giorni per quanto concerne le relative variazioni. I suddetti termini decorrono dalla data di ricevimento.
  5. L' ITEA rende conto annualmente alla Giunta provinciale, entro i termini di essa fissati con propria deliberazione, dello stato di attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell' articolo 1, anche in ordine alle spese sostenute ed ai risultati conseguiti.

ARTICOLO 13
Attività dell' ITEA

  1. Le attività di studio o sperimentazione svolte direttamente o mediante consulenze esterne in ordine alla realizzazione dei compiti previsti dall'articolo 8 debbono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.
  2. Alla progettazione delle opere di sua competenza l'ITEA provvede direttamente oppure avvalendosi del servizio edilizia pubblica della Provincia ovvero di liberi professionisti, anche mediante concorsi di idee, nonchè attraverso forme di collaborazione congiunta con gli stessi liberi professionisti.

ARTICOLO 14
Finanziamento dell' ITEA

  1. L'ITEA fa fronte alle spese per lo svolgimento della propria attività mediante:
    a) canoni di locazione introitati per gli alloggi amministrati;
    b) assegnazioni della Provincia ai sensi del comma 7 dell' articolo 26;
    c) assegnazioni della Provincia per investimenti ed oneri di locazione;
    d) entrate patrimoniali o connesse ad attività residuali;
    e) entrate derivanti da accensioni di mutui contratti con istituti di credito nei limiti e secondo
    le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
  2. Le spese generali di amministrazione e di manutenzione ordinaria programmata non possono
    superare l'ammontare complessivo delle entrate di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1.
  3. La Giunta provinciale può stabilire che parte delle somme di cui alla lettera b) del comma 1 siano utilizzate per attività di studio e sperimentazione di cui al comma 1 dell' articolo 13.
  4. Le assegnazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dono costituite da:
    a) fondi nella misura occorrente per il finanziamento delle relative spese, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione del patrimonio amministrato;
    b) contributi annui, per la durata massima di anni venti, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1, ivi compresi gli oneri di preammortamento.

ARTICOLO 15
Sede dell' ITEA

  1. Per lo svolgimento della propria attività l'ITEA può dotarsi di sedi opportune.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata:
    a) ad assegnare all' ITEA appositi finanziamenti per l'acquisto o la realizzazione delle sedi dell'ITEA;
    b) a mettere a disposizione gratuitamente all' ITEA immobili e loro arredi di proprietà della Provincia;
    c) a disporre a favore dell' ITEA la cessione a titolo gratuito di immobili e loro arredi di proprietà della Provincia.
  3. La messa a disposizione o la cessione degli immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può riguardare solo immobili che siano già in proprietà della Provincia e per i quali sia venuta meno la destinazione a fini istituzionali.
  4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Provincia e l'ITEA per la messa a disposizione gratuita all'istituto degli immobili di cui alla lettera b) del comma 2.

ARTICOLO 16
Interventi dell'ITEA

  1. L' ITEA in attuazione dei piani pluriennali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, provvede:
    a) alla costruzione di alloggi;
    b) ad acquisire:
    1) edifici non occupati o occupati solo parzialmente, destinati ad abitazioni o ad altro uso e procedere alla loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di adibirli ad abitazioni, ivi compresi gli edifici individuati ai sensi della normativa in materia di recupero degli insediamenti storici;
    2) complessi di edifici non occupati o occupati solo parzialmente di proprietà di comuni o di enti pubblici, al fine di un migliore utilizzo dei volumi edificabili;
    3) alloggi idonei all' abitazione ancorchè occupati;
    4) alloggi in corso di realizzazione;
    c) ad acquisire aree destinate, in base agli strumenti urbanistici vigenti, all'edilizia abitativa pubblica e ad opere di urbanizzazione, nonchè ad acquisire le aree residenziali secondo quanto previsto al comma 2 dell' articolo 88;
    d) a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionalmente connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica, sia realizzati che da realizzarsi;
    e) ad assumere in locazione, nei casi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, alloggi idonei sul libero mercato da destinare all'edilizia abitativa pubblica.
  2. Gli interventi previsti al comma 1 debbono essere effettuati sulla base delle direttive e degli indirizzi posti dalla Giunta provinciale.
  3. Le abitazioni realizzate o acquisite, ai sensi del presente articolo, devono corrispondere alle caratteristiche definite dalla deliberazione della Giunta provinciale.
  4. Nell'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, può essere prevista, nel rispetto delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, la realizzazione di locali e di spazi accessori all' abitazione, nonchè di locali da destinarsi ad altri usi.
  5. Il prezzo di acquisto degli immobili è stabilito dal consiglio di amministrazione dell' ITEA e non può essere in ogni caso superiore al valore di mercato determinato dal servizio edilizia abitativa.
  6. Nel caso di acquisto di immobili di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1, l'ITEA può concordare nell' atto di acquisto la successiva cessione allo stesso venditore di parte dell' immobile ad avvenuta ultimazione dei lavori di risamento o di ristrutturazione. In tale caso può essere pattuito che il prezzo di acquisto dell' intero immobile possa essere decurtato del prezzo relativo alla parte di immobile risanato o ristrutturato e riceduto in proprietà al venditore.
  7. Per i fini di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria.

ARTICOLO 17
Interventi sul patrimonio pubblico esistente

  1. L' ITEA interviene sul patrimonio edilizio pubblico di sua proprietà o ad esso affidato in amministrazione con lavori di:
    a) ristrutturazione;
    b) risanamento;
    c) manutenzione straordinaria;
    d) ampliamento, completamento, miglioria, riqualificazione energetica, eliminazione di barriere architettoniche;
    e) sistemazioni esterne, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria relative a complessi residenziali di proprietà pubblica anche se appartenenti solo in parte all'ITEA.
  2. Ai fini di cui al comma 1 l'ITEA predispone in relazione ai piani pluriennali di cui al comma 2 dell'articolo 1, programmi d'intervento che devono indicare per ciascun edificio o gruppi di edifici le opere da compiersi e la relativa spesa.
  3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ITEA fondi nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria alla realizzazione dei programmi di cui al comma 2, tenuto conto dell'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 7 dell'articolo 26.
  4. Su richiesta dei comuni alla Provincia e con onere a loro carico, la Giunta provinciale può autorizzare l'ITEA a stipulare con i comuni interessati convenzioni dirette al risanamento o alla ristrutturazione del patrimonio di proprietà dei comuni medesimi da destinarsi a fini abitativi, nonchè alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. A tal fine, su richiesta dei comuni medesimi, può essere utilizzato il fondo di rotazione di cui all' articolo 89.

ARTICOLO 18
Opere di urbanizzazione

  1. Ai fini della presente legge sono considerate:
    a) opere di urbanizzazione primaria:
    1) strade residenziali;
    2) spazi di sosta e di parcheggio;
    3) fognature;
    4) rete idrica;
    5) rete di distribuzione di energia elettrica, di calore e di altre fonti energetiche alternative in genere;
    6) pubblica illuminazione;
    7) spazi di verde attrezzato;
    b) opere di urbanizzazione secondaria:
    1) mercati di quartiere;
    2) delegazioni comunali;
    3) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
    4) impianti sportivi di quartiere;
    5) centri civico - sociali ivi compresi le attrezzature e gli impianti fissi funzionalmente collegati con esclusione del mobilio e degli arredi sussidiari.
  2. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 la Giunta provinciale può assegnare finanziamenti all'ITEA nella misura corrispondente alla spesa ritenuta necessaria all' esecuzione delle opere stesse.
  3. Le opere di cui al comma 1 possono essere attribuite in proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale:
    a) ai comuni: le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza, nonchè le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali;
    b) all' ente religioso istituzionalmente competente: le opere destinate ad attività religiose.

ARTICOLO 19
Cessione di immobili tra enti pubblici

  1. La Provincia e l'ITEA possono reciprocamente cedere gratuitamente in proprietà, occorrendo anche in deroga a particolari vincoli di destinazione, edifici e relative pertinenze nonchè terreni di loro proprietà, già destinati o da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica o di locali per servizi pubblici o d' interesse pubblico.
  2. L' ITEA e i comuni possono reciprocamente cedere, anche gratuitamente in proprietà o in uso gratuito, con onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del cessionario, beni immobili o parte di essi di loro proprietà, da destinarsi a finalità pubbliche e sociali connesse con le funzioni ad essi spettanti nonchè da destinare ad edilizia residenziale pubblica. Nell'eventualità di cessioni di beni immobili dell' ITEA a titolo oneroso, il prezzo di cessione è stabilito dal servizio edilizia abitativa ai sensi del comma 5 dell' articolo 16.
  3. La cessione in proprietà di cui al comma 2 tra l'ITEA e i comuni deve essere autorizzata dalla Giunta provinciale.
  4. Qualora gli immobili di cui ai commi 1 e 2 siano funzionalmente dotati di beni mobili o di specifiche attrezzature, la reciproca cessione può riguardare anche i medesimi beni mobili.
  5. Nel caso di cessione gratuita in proprietà dei beni immobili di cui ai commi 1 e 2, tutti gli oneri conseguenti al trasferimento in proprietà sono a carico del cessionario, salvo quelli che per norme di legge inderogabili sono posti a carico del cedente.
  6. Nel caso di cessione in uso gratuito dei beni immobili di cui al comma 2, con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra le parti per l'uso dell'immobile oggetto della cessione

TITOLO I
Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo

CAPO V
Deleghe ai comuni

ARTICOLO 20
Funzioni delegate

  1. Sono delegate ai comuni, che, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto, le esercitano in forma associativa in conformità alle disposizioni della presente legge, le seguenti funzioni amministrative;
    a) formazione delle graduatorie e assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ai sensi del capo II del Titolo II;
    b) formazione delle graduatorie, concessione, nonchè erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per l'acquisto o la costruzione di alloggi ai sensi della sezione II del capo I del titolo III;
    c) formazione delle graduatorie, concessione, nonchè erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per il risanamento di alloggi ai sensi della sezione II del capo II del titolo III;
    d) formazione delle graduatorie, concessione ed erogazione dei contributi ai singoli richiedenti per l'acquisto e il risanamento di immobili da adibire ad abitazione ai sensi della sezione II del capo III del titolo III;
    e) concessione ed erogazione dei contributi ai singoli richiedenti ed alle cooperative edilizie per gli interventi previsti dalla sezione I del capo IV del titolo III;
    f) concessione dei contributi di preammortamento di cui alla sezione I del capo V del titolo III relativi agli interventi di cui alle lettere b), c), d), ed e).
  2. Fino all' entrata in vigore della legge di riordino del sistema delle deleghe nelle materie di competenza della Provincia, l'esercizio in forma associata delle funzioni delegate ai comuni ai sensi del comma 1 viene, effettuato da parte del comprensorio di rispettiva appartenenza.

ARTICOLO 21
Criteri generali per l' esercizio delle funzioni delegate

  1. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell' articolo 20, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto si attengono ai seguenti criteri generali:
    a) favorire, nell' ambito degli interventi di risanamento, iniziative volte al recupero del patrimonio abitativo altrimenti destinato all'abbandono;
    b) considerare in via prioritaria gli interventi idonei a ridurre l'utilizzo di aree, nonchè quelli localizzati nell' ambito di piani speciali per l' edilizia abitativa pubblica;
    c) privilegiare le zone a più intenso fabbisogno abitativo tenendo anche conto degli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale e nel programma di sviluppo provinciale;
    d) adottare soluzioni operative che garantiscano la tempestività dell' intervento pubblico, anche ai fini del massimo contenimento dei costi.

ARTICOLO 22
Commissioni per la formazione delle graduatorie

  1. Presso ciascun comprensorio e presso i comuni di Trento e Rovereto è istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell' assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.
  2. La commissione è nominata dalla giunta comprensoriale; per Trento e Rovereto provvedono i rispettivi comuni. Essa è composta:
    a) dal presidente del comprensorio o sindaco per i comuni di Trento e Rovereto, o da un assessore da loro delegato, che la presiede;
    b) da due rappresentanti dell' assemblea comprensoriale o del consiglio comunale nel caso di Trento e Rovereto di cui uno scelto dalle rispettive minoranze, tra i quali è scelto il vicepresidente;
    c) da tre rappresentanti dei lavoratori scelti fra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
    d) da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dall'ente territoriale competente;
    e) da un dipendente del comprensorio o del comune addetto al settore dell' edilizia abitativa;
    f) limitatamente alla commissione presso il comprensorio, da due rappresentanti dei comuni di cui uno designato dalla sezione provinciale di Trento dell'ANCI e uno designato dalla delegazione provinciale di Trento dell'UNCEM.
  3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto.
  4. I membri di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da supplenti all' uopo designati.
  5. Qualora entro il termine di trenta giorni dalla richiesta gli enti e gli organismi interpellati non provvedano a designare i propri rappresentanti, la commissione è ugualmente nominata dagli organi competenti prescindendo dai membri dei quali la designazione, purchè sia raggiunta la maggioranza dei componenti; i medesimi organi provvedono all' integrazione della commissione a seguito delle designazioni effettuate oltre il termine di cui al presente comma.
  6. I componenti della commissione restano in carica per la durata dell' assemblea comprensoriale o, per i comuni di Trento e Rovereto, del rispettivo consiglio comunale.
  7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
  8. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.