REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 45
Modifiche
alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 "Disciplina per l’assegnazione
e gestione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica".
7.8.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 28
ARTICOLO 1
(Interpretazione dell’art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre
1996, n. 96)
-
Gli alloggi costruiti con programmi speciali e straordinari, richiamati
all’art. 2, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, si intendono comprensivi degli alloggi di proprietà
dei comuni e delle ATER, costruiti ai sensi della legge regionale
1 aprile 1983, n. 16 "Programmi per la costruzione di alloggi
da assegnare ad equo canone".
-
I comuni e le ATER che non avessero provveduto a collocare i locatari
degli alloggi, di cui al comma 1, nella fascia di reddito d’appartenenza,
come previsto dall’art. 40, comma 1 della legge regionale 20
dicembre 1996, n. 96, sono tenuti a provvedere entro 60 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2
(Bandi di concorso e graduatorie)
-
Il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96 è sostituito dal seguente:
Due o più comuni possono accordarsi affinché l’efficacia
delle graduatoria, ai fini delle assegnazioni degli alloggi, sia intercomunale.
In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicano
anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avvengono in base
ad una graduatoria unica predisposta dalla Commissione comunale, di
cui all’art. 8, individuata dall’accordo medesimo, mediante
integrazione, anche previo sorteggio, delle graduatorie definitive
di ciascun comune."
-
Al termine del comma 5 dell’art. 3 della legge regionale 20
dicembre 1996, n. 96 è aggiunta la seguente frase: "Anche
indipendentemente da quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, i comuni possono
accordarsi, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, per la formazione di graduatorie di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica."
-
Dopo il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 20 dicembre
1996, n. 96, è inserito il seguente comma:
"3. bis Negli accordi o convenzioni i comuni possono prevedere
che nella predisposizione di graduatorie, anche uniche, siano garantite,
a fronte delle rispettive esigenze abitative, quote di alloggi per
ciascuno dei comuni interessati."
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Al comma 4 dell’art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, le parole "al secondo comma" sono sostituite dalle
parole: "ai commi 2 e 3bis".
-
Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, è così sostituito:
"3. La Giunta regionale delibera, entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, gli schemi tipo dei bandi di concorso,
compresi i bandi speciali di cui all’art. 17 ed il modulo tipo
di domanda. Gli schemi e i bandi emanati si conformano alle norme
sulla semplificazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo".
ARTICOLO 3
(Istruttoria della domanda)
-
L’art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è
sostituito dal seguente:
Art. 7 (Istruttoria delle domande)
1. Il Comune che ha indetto il bando, o il comune individuato negli
accordi o convenzioni previste dall’art. 3, commi 2, 3 e 5,
procedono alla istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo
i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all’art.
9, commi 1 e 2.
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Il Comune, qualora riscontri che il reddito cui alla lettera f) della
tabella A, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente
attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla
base delle informazioni fornite dal Consiglio tributario e dagli Uffici
finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.
-
Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel
bando per la presentazione delle domande, procede all’adozione
della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi
attribuiti a ciascuna domanda ai sensi del comma 1. Il termine è
aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti
territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti.
La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei
tempi per l’opposizione e del nome del funzionario responsabile
del procedimento, è immediatamente pubblicata all’Albo
pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il comune è
tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione
della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo
avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all’estero
è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria
provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata,
con avviso di ricevimento.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
nell’Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero,
dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione,
gli interessati possono presentare opposizione al comune di cui al
comma 1.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile
del procedimento inoltra alla commissione di cui all’art. 8
la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate,
corredate dalle relative domande."
ARTICOLO
4
(Commissione per la formazione della graduatoria definitiva)
-
L’art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Commissioni per la formazione della graduatoria)
"1. Decidono sulle opposizioni e redigono le graduatorie definitive
le Commissioni comunali nominate dal sindaco del comune che ha indetto
il bando di concorso tra i dirigenti e funzionari della carriera direttiva
del comune. Le Commissioni sono presiedute dal dirigente responsabile
del settore. È data facoltà ai comuni di integrare,
su nomina del sindaco, la Commissione comunale con membri esterni.
Anche in questo caso la presidenza della Commissione è affidata
al dirigente responsabile del settore. Il regolamento interno della
Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine
alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto,
garantendo l’efficacia e la celerità dei lavori. Il comune
assicura il supporto amministrativo e finanziario alla Commissione;
i relativi oneri sono a carico del comune."
ARTICOLO 5
(Formazione della graduatoria definitiva)
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Il comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, è sostituito dal seguente:
"1. Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti,
la Commissione di cui all’art. 8:
a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti
pervenuti entro i termini dell’opposizione, purché relativi
a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione
del bando e dichiarate nella domanda. È valutabile il provvedimento
esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda
e prima della decorrenza del termine stabilito per l’opposizione;
b) formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio
tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio".
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I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 10 della legge regionale 20 dicembre
1996, n. 96, sono abrogati.
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Le parole "quinto comma" dell’art. 10, comma 6, della
legge regionale 20 dicembre 1996, n.96, sono sostituite dalle parole
"primo comma".
ARTICOLO 6
(Riserve di alloggi per emergenze abitative)
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Al comma 1 dell’art. 17, della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, la parte che precede l’elencazione segnata dalle lettere
dell’alfabeto, a partire dalla parola "Ogni" fino
alla parola "quali", è così sostituita:
"1. I comuni possono riservare, previa informazione alla Giunta
regionale, un’aliquota non superiore al 40% degli alloggi da
assegnare nel proprio ambito territoriale, a soggetti in possesso
dei requisiti di cui alla presente legge, per far fronte a specifiche
e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:"
-
L’inciso "previa autorizzazione della Giunta regionale",
di cui al comma 8 dell’art. 17 della legge regionale 20 dicembre
1996, n.96, è sostituito dall’inciso "previa informazione
alla Giunta regionale".
ARTICOLO 7
(Indennità diverse)
-
Il comma 3 dell’art. 24 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, è così sostituito:
"3. I Nuclei familiari che, pur in assenza della qualifica di
assegnatari, utilizzano temporaneamente gli alloggi disciplinati dalla
presente legge in forza di un atto comunale, sono tenuti a corrispondere
un canone di locazione determinato ai sensi degli articoli 25, 26
e 27. È data facoltà ai comuni di disporre a favore
dei suddetti nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti
per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, su domanda
dei medesimi, l’assegnazione di un alloggio pubblico ovvero
di provvedere ad una sistemazione nell’ambito delle altre provvidenze
comunali finalizzate alla soluzione dei problemi abitativi, previste
da leggi statali o regionali. Il comune è tenuto ad una valutazione
preventiva della particolare e disagiata condizione economica e sociale
del nucleo medesimo, della situazione abitativa del comune in relazione
alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e al numero degli alloggi pubblici o privati disponibili
per le finalità dell’edilizia abitativa pubblica. Gli
alloggi pubblici utilizzati ai fini del presente articolo devono considerarsi
all’interno della percentuale degli alloggi di cui all’art.
17."
ARTICOLO 8
(Coefficienti di degrado)
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All’art. 25, comma 3, lett. b) della legge 20 dicembre 1996,
n. 96, dopo le parole "edificio interessato" è aggiunta
la seguente frase: "Ai comuni è data facoltà di
individuare zone di degrado specifico in riferimento alle condizioni
igieniche generali, allo stato dei servizi rispetto alle condizioni
medie comunali, alle difficoltà di accesso e di agibilità
e attribuire a edifici o complessi residenziali di edilizia residenziale
pubblica il coefficiente 0,80 in sostituzione del coefficiente previsto
dall’art. 18, comma 4, della legge 27 luglio 1978, n. 392."
ARTICOLO 9
(Canoni di locazione)
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Prima del comma 1 dell’art. 25 della legge regionale 20 dicembre
1996, n. 96, è inserito il seguente:
"01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito
esclusivamente da pensione sociale oppure da pensiona minima INPS,
oppure non percettori di reddito, sono tenuti a corrispondere un canone
di L. 25.000."
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Il comma 5 dell’art. 25 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, è abrogato.
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Al comma 4 dell’art. 26 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, dopo le parole "L. 100.000", è aggiunta, di
seguito, la seguente frase "fatto salvo quanto disposto al comma
3.".
ARTICOLO 10
(Fondo sociale)
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Il comma 1 dell’art. 29 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, è sostituito dal seguente:
"1. È istituito presso la Regione Toscana un Fondo sociale
destinato:
a) ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore
di coloro che, pur avendo i requisiti per l’accesso ad un alloggio
di edilizia residenziale pubblica ed essendo nelle apposite graduatorie,
non hanno potuto accedervi per mancanza di alloggi;
b) a supportare finanziariamente i comuni che stipulino accordi con
privati per la locazione di alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti
per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica."
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Il comma 3 dell’art. 29 della legge regionale 20 dicembre1996,
n. 96, è sostituito dal seguente:
"3. L’accesso al Fondo sociale è riservato ai comuni,
singoli o convenzionati, anche su base circondariale, a seguito della
conclusione di accordi di programma con la Regione Toscana, ai sensi
della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli
accordi di programma e delle conferenze dei servizi". Il Consiglio
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, su proposta della Giunta regionale, provvede:
a) a determinare le modalità di gestione del Fondo sociale;
b) ad accreditare la quota del Fondo sociale di competenza regionale;
c) ad individuare i tempi per la conclusione degli accordi di programma.
Per le finalità di cui al comma 1, i comuni singoli o convenzionati
possono accedere al Fondo sociale previo impegno a contribuire per
una quota non inferiore ad un terzo dell’ammontare dell’intervento
richiesto."
ARTICOLO 11
(Inserimento dell’articolo 32-bis)
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Dopo l’art. 32 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96,
è inserito il seguente:
"Art. 32-bis
(Situazioni di particolare disagio economico)
1. In via eccezionale e per tempi definiti, gli enti gestori concorrono
al pagamento delle quote per autogestione dei servizi e degli spazi
comuni e delle manutenzioni, nonché al pagamento delle spese
condominiali, di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32, dovute
dagli assegnatari degli alloggi in particolari situazioni di disagio
economico, a seguito di parere positivo del comune.
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Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori costituiscono
un fondo annuale composto da non più dello 0,25% delle entrate
annue dei canoni di locazione. L’erogazione del fondo, su domanda
degli interessati, immediatamente inoltrata a cura dell’ente
gestore al comune di riferimento per il parere di cui al comma 1,
è disciplinata da apposito atto dell’ente gestore, da
emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge. Le domande attestanti situazioni di disagio economico dovute
a malattie e a stati di disoccupazione di componenti del nucleo familiare
devono essere considerate prioritarie."
ARTICOLO 11
bis Tabella B
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Al Comma 8 dell’art. 9 della legge regionale 20 dicembre 1996,
n. 96, prima delle parole "Di norma" sono inserite le seguenti
parole:
"8. Le modificazioni della Tabella B sono approvate dal Consiglio
regionale in via amministrativa;"
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Alla lettera a-9 della Tabella B, allegata alla legge regionale 20
dicembre 1996, n. 96, le parole "punti 2", sono sostituite
dalle parole "punti 3".
ARTICOLO 12
(Norma transitoria)
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Le Commissioni comunali disciplinate dall’art. 4 sono nominate,
in prima applicazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
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Le Commissioni provinciali, circondariali e metropolitana per le formazioni
delle graduatorie, che risultano insediate all’entrata in vigore
della presente legge, rimangono in carica esclusivamente per l’approvazione
delle graduatorie definitive dei bandi di concorso per i quali i comuni
hanno già provveduto ad inviare loro le domande con l’attribuzione
dei punteggi provvisori e comunque per non oltre 190 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge. Trascorso detto termine, le Commissioni
comunali subentrano nelle eventuali procedure non esaurite di formazione
delle graduatorie.
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