LEGGE
REGIONALE N. 47 DEL 9-12-1996
REGIONE SICILIA
Norme
per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga
di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica.
del
14dicembre 1996
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
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Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre
1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo
2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37 e dall'articolo
24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO
2
-
Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi
i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e
popolar entro il termine del 31 ottobre 1997 sono accoglibili con
decorrenza dalla stipula del contratto di assegnazione in sanatoria
di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1.
ARTICOLO
3
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Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in
regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto
dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31 dicembre
1997 per il pagamento dei canini arretrati riferiti ad un periodo
massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi.
-
I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del contratto
di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per l'importo
corrispondente ai canoni arretrati.
ARTICOLO
4
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Gli istituti autonomi case popolari per la stipula dei contratti di
vendita si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 151 del regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
ARTICOLO
5
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Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale
3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli
istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti
ai sensi del titolo secondo della legge regionale 25 marzo 1986, n.
15, prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996,
n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO
6
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I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, provvedono,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo
2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, censendo anche i soggetti
che, alla data del 30 settembre 1996, avevano in godimento di fatto
alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti
regionali o con assegnazioni di fondi dello Stato alla Regione o al
comune, sempre ché si tratti di alloggi per i quali manchi
un provvedimento di assegnazione.
ARTICOLO
7
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Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata - convenzionata, di cui al secondo comma dell'articolo 18
della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al
completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è
differito al 31 dicembre 1998.
ARTICOLO
8
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Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio
1995, n. 10, prorogato al 31 dicembre 1996 con l'articolo 1 della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO
9
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In deroga al disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno
finanziario 1997 i programmi triennali delle opere pubbliche sono
adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione,
entro il 31 gennaio 1997.
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I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1997 possono
includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi
dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21, come
sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato
come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata
in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
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Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali
di finanziamento per l'anno 1997.
ARTICOLO
10
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Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale
12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'articolo 33 della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1997.
ARTICOLO
11
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La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 9 dicembre 1996
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