LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 7-06-1994
REGIONE SICILIA
Fissazione
dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in materia di
prevenzione dell'abusivismo edilizio.
del
8 giugno 1994
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Ambito di applicazione
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Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi; realizzati o recuperati
da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello
Stato e della Regione, delle province o dei comuni, nonché
a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici
comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprietà regionale.
-
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede
la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare
e senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione.
-
Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle assegnazioni
delle case - parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano
cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati
e sempre ché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
ARTICOLO
2
Determinazione del canone di locazione
-
Il canone di locazione degli alloggi è costituito:
a) da una quota di ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione
dell'alloggio;
b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata
annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8
agosto 1977, n. 513, su proposta degli istituti autonomi case popolari;
c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione
degli alloggi, determinata annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo
25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, su proposta degli istituti autonomi
case popolari.
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Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente
gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi
prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei
medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie
degli alloggi o al numero di vani convenzionali.
ARTICOLO
3
Misura del canone di locazione
-
La misura ed i criteri applicativi dei canoni di locazione per gli
alloggi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono fissati con decreto
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la Commissione
legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana " Ambiente
e territorio", in coerenza con i criteri determinati di volta
in volta dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero
due della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni
ed entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
del CIPE.
ARTICOLO
4
Aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari
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La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente
dagli enti gestori.
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L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle
fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata
la modificazione della situazione reddituale.
-
L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una
fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente
una diminuzione di reddito.
La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta
dall'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.
ARTICOLO
5
Morosità
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La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di
locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente
decadenza dell'assegnazione.
-
La morosità può esser tuttavia sanata non più
di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma
dovuta, aumentata degli interessi di mora nella misura del 15% del
tasso di sconto, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla messa in mora.
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Non è causa di risoluzione del contratto la morosità
dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario,
qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà
accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del
canone di locazione.
-
Tale impossibilità o grave difficoltà non può
comunque valere per più di sei mesi.
-
Per la morosità già maturata alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti gestori possono, su domanda
dell'interessato, concedere una rateizzazione di durata non superiore
a 5 anni, con il computo degli interessi nella misura di cui al comma
2. La domanda di rateizzazione può essere presentata entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
6
Gestione
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Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte
dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base
dei criteri indicati nel presente articolo.
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Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di
locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi
da parte degli assegnatari.
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In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore
può sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare
di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne
la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare
le cause ostative assunte a base del deliberato.
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Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il
decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre
anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori
devono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno
delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente
occupati da anziani o da persone non autonome.
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Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti
ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli
annuali su rendiconto redatto dall'ente.
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E' facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento
definitivo d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari,
estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli
organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata
alla manutenzione non superiore al 30 per cento.
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Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati
a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
ARTICOLO
7
Prezzo di vendita degli alloggi
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Fino all'approvazione della legge regionale di riforma in materia
di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il prezzo
di vendita dell'alloggio viene determinato attribuendo allo stesso
la classificazione catastale A/ 4 (edilizia popolare).
ARTICOLO
8
Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17
sulla destinazione delle costruzioni abusive esistenti
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All'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante:
" Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e
per la destinazione delle costruzioni abusive esistenti", sono
apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 3, lettera b), le parole " 30 settembre 1993"
sono sostituite dalle seguenti: " 23 marzo 1992";
b) al comma 3, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole:
" nonché una somma annuale pari al canone minimo dovuto
per alloggi di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime caratteristiche
di quello oggetto della concessione di abitazione".
ARTICOLO
9
Integrazione all'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1984 in materia
di cooperative di abitazione
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Al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984,
n. 37, sono aggiunte in fine le seguenti parole " nonché
alle cooperative che sono subentrate agli originari soggetti esecutori".
ARTICOLO
10
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La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 7 giugno 1994.
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