LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-02-1992
REGIONE SICILIA

Nuove norme per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11.

del 15 febbraio 1992
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:

Capo I


ARTICOLO 1

  1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni, per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica ed in atto occupati senza titolo da soggetti in possesso dei requisiti previsti per gli assegnatari.

ARTICOLO 2

  1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni dello Stato alla Regione o al comune, sempre ché si tratti di alloggi per i quali non si è proceduto all'assegnazione.
    (L'ultima parte del comma è omessa in quanto dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22- 24 gennaio 1992, n. 16).
  2. Il legittimo assegnatario al quale non sia stato consegnato l'alloggio in conseguenza dell'occupazione abusiva ha precedenza nell'assegnazione degli alloggi popolari anche se non incluso nella graduatoria generale vigente ove sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione dell'alloggio.

ARTICOLO 3

  1. Alle operazioni di censimento di cui all'articolo 2 il comune provvede con personale proprio e, in caso di necessità, con personale che gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a mettere a disposizione nella misura occorrente.
  2. Ove le operazioni di censimento non siano avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è tenuto, senza diffida, alla nomina di un commissario ad acta incaricato
    di compiere entro il termine prescritto le operazioni suddette.

ARTICOLO 4

  1. A seguito delle operazioni di censimento di cui ai precedenti articoli, e comunque non oltre il termine successivo di sessanta giorni, fra i soggetti censiti dovranno essere individuati quelli in possesso dei requisiti di legge per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
  2. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 il comune si avvale della commissione prevista dallo articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

ARTICOLO 5

  1. Entro i successivi sessanta giorni dalla individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 1990 aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede all'assegnazione dello stesso alloggio di fatto in godimento e alla stipula del relativo contratto di assegnazione.
  2. per l'assegnazione degli alloggi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
    (Comma omesso in quanto dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 22- 24 gennaio 1992, n. 16).

ARTICOLO 6

  1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo 5 il comune deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.
  2. In caso di inadempienza il Presidente della Regione è tenuto a nominare un commissario ad acta al fine di provvedere a quanto disposto dal comma 1.
  3. lo stesso commissario è tenuto ad avviare le procedure in ordine alla responsabilità e ai conseguenti danni erariali provocati dagli amministratori inadempienti.

ARTICOLO 7

  1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica in tutti i casi di occupazione abusiva.


ARTICOLO 8

  1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva occupazione.
  2. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a cinque anni. Per gli alloggi che alla data dell'occupazione risultano privi di opere di urbanizzazione primaria, il canone di locazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del relativo contratto locativo.

ARTICOLO 9

  1. I comuni sono tenuti all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, qualunque sia la fonte di finanziamento. I soggetti tenuti provvedono alla stipula dei relativi contratti entro i sei mesi successivi alla data di aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei medesimi.
  2. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta la nomina di un commissario ad acta da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, che vi provvede senza previa diffida.

ARTICOLO 10

  1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non deve essere superiore, per potere concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, a lire 13.750.000.
  2. Il reddito di riferimento per l'applicazione della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima eventuale dichiarazione.
  3. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede annualmente con proprio decreto dell'aggiornamento del limite reddituale per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare sulla base della determinazione del CIPE o, in mancanza, sulla base delle variazioni ISTAT.
  4. Il suddetto limite di reddito si applica altresì per l'assegnazione di alloggi realizzati con i contributi di cui alla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.
  5. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione 12 luglio 1952, n. 11.

Capo II


ARTICOLO 11

  1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così modificato: << Le aree di impianto degli edifici costruiti o da costruire con il concorso o contributo della Regione da parte degli enti di cui al primo comma vengono incluse nella cessione agli assegnatari nonché agli attuali proprietari >>.

ARTICOLO 12

  1. Al fine di consentire la delimitazione delle aree appartenenti al demanio regionale, tra le opere di completamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, sono compresi gli interventi tendenti ad annettere le aree circostanti l'immobile o il complessi di immobili adiacenti.
  2. L'amministrazione proprietaria provvede alla delimitazione delle aree di cui al comma 1, dandone comunicazioni ai comuni, che provvedono a definire la loro destinazione come stabilito dall'articolo 13.

ARTICOLO 13

  1. Le aree adiacenti gli immobili possono avere una delle destinazioni di seguito specificate:
    a) aree adiacenti gli edifici, occupate da opere edilizie abusive sanate ai sensi della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni: vengono cedute in proprietà al titolare o ai titolari della opera sanata;
    b) aree circostanti i piani terreni, già recintate dall'ente pubblico costruttore o successivamente recintate ai proprietari degli stessi: vengono cedute in uso a titolo gratuito agli assegnatari dei piani terreni o ceduti in proprietà al momento del riscatto o ai già proprietari;
    c) aree circostanti i piani terreni, non ancora recitante dall'ente pubblico costruttore: devono essere recintate, ora per allora, dallo stesso ente pubblico costruttore, salvaguardando il concetto di equilibrata distribuzione delle aree in questione tra esigenze dei titolari dei piani terreni ed esigenze generali dell'intero condominio;
    d) aree cortilizie già recintate: sono da considerare di pertinenza del condominio e sono, a richiesta, cedute in proprietà ai condomini per quote parti;
    e) aree cortilizie non recintate: sono recintate seguendo gli stessi criteri di equilibrio distributivo tra esigenze singole e comuni, di cui alla lettera c, e vengono date in uso di pertinenza ai condomini o cedute, a richiesta, in proprietà ai condomini per quote parti.

ARTICOLO 14

  1. Il prezzo di cessione delle aree di impianto degli edifici, delle aree in cui insistono opere abusive sanate, delle aree costituenti giardini dei piani terra o aree cortilizie nonché degli altri locali adibiti ad uso diverso, di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, va valutato, ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in rapporto al costo dell'alloggio pagato dall'utente al momento del riscatto.
  2. Le aree di cui al comma 1, in quanto considerate d'impianto dell'edificio ovvero di pertinenza rispettivamente dell'utente del piano terra o del condominio, vengono date in uso gratuito agli assegnatari.

ARTICOLO 15

  1. Nell'ambito della Regione siciliana, gli Istituti autonomi delle case popolari, già autorizzati da disposizioni legislative vigenti a cedere in proprietà gli alloggi agli inquilini, nella stipula dei contratti di vendita e nella determinazione del prezzo di cessione non tengono conto delle opere comunque realizzate in aggiunta o in modificazione da parte dei locatari.

ARTICOLO 16

  1. L'ente proprietario può altresì concedere che tali delimitazioni vengano realizzate direttamente dagli occupanti i piani terra e dai condomini.

ARTICOLO 17

  1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è aggiunto il seguente comma: << 2. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre 1991 per i comuni che hanno pubblicato i relativi concorsi o avvisi di assunzione e per i quali, alla data del 21 luglio 1990, era scaduto il termine per la presentazione delle domande >>.

ARTICOLO 18

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 febbraio 1992