LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 5-07-2000
REGIONE SARDEGNA
Nuova
disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali
6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22.
del
17 luglio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Canoni di locazione
-
Il canone di locazione deve garantire il pareggio tra i costi e i
ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:
a) le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli
alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;
b) una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi,
stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo
dei medesimi, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n.
392, con esclusione di quelli di cui alla fascia A del prospetto allegato
alla presente legge.
-
Gli assegnatari sono comunque tenuti a rimborsare integralmente
all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati,
nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi,
calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di
essi, secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale
dei lavori pubblici.
-
Il canone di locazione, calcolato secondo le modalità di seguito
elencate, non potrà essere inferiore al costo di gestione determinato
in lire 6.000 mensili per vano.
-
Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 5 per la quota dello 0,50 per cento.
-
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario
ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio
assegnato.
-
Al fine di verificare il conseguimento del pareggio di costi e ricavi
sulla base dei canoni di locazione determinati dalla presente legge,
gli enti gestori trasmettono alla Giunta regionale, contestualmente
al bilancio di previsione, un prospetto dimostrativo.
Tale prospetto, redatto secondo le modalità indicate dalla
Giunta regionale, è finalizzato all'adozione da parte della
Giunta medesima, sentiti gli enti gestori, la Commissione consiliare
competente per materia e le organizzazioni sindacali di categoria,
di eventuali provvedimenti circa la modifica dei canoni e dei costi
di gestione per vano convenzionale. La Giunta regionale potrà
individuare misure alternative idonee ad assicurare il rispetto di
tale vincolo finanziario.
ARTICOLO
2
Canone di riferimento
-
In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento
delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è
determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a
24 della Legge n. 392, del 1978, fatto salvo quanto previsto nei commi
seguenti.
-
Il costo base di produzione degli alloggi è determinato da
quanto previsto all'articolo 14 della Legge n. 392 del 1978; per gli
immobili ultimati nelle singole annualità successive al 31
dicembre 1975, viene riconosciuto il costo base di produzione a metro
quadrato annualmente stabilito dalla Regione per i programmi di edilizia
sovvenzionata, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
così come modificato dalla legge regionale 28 maggio 1990,
n. 14.
-
Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione
i coefficienti cui al comma 5 dell'articolo 13 della citata legge
n. 392 del 1978.
-
Il coefficiente di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 13 della
Legge n. 392 del 1978, relativo all'area in godimento esclusivo è
applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale
dell'alloggio di cui è pertinenza.
-
In riferimento ai coefficienti correttivi del costo base degli alloggi
relativi alla tipologia si applicano quelli previsti dalla legge regionale
n. 13 del 1989, così come modificata dalla legge regionale
n. 14 del 1990.
-
La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza
della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso
di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la
revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta
per la revisione medesima.
-
In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà
dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone
di degrado specifico per l'edilizia pubblica relativa a singoli edifici
o a complessi insediativi, anche in relazione all'inadeguatezza del
contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio;
per gli alloggi individuati dai comuni si applica il coefficiente
0,90, mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi
ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,
ovvero in frazioni con meno di cinquemila.
-
Nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sui quali non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della Legge
5 agosto 1978, n. 457, il canone di locazione è diminuito di
un punto percentuale per ogni anno di vetustà eccedente trent'anni.
L'abbattimento non può eccedere i 20 punti percentuali ed il
canone, così rideterminato, non può, in tutti i casi,
essere inferiore al minimo previsto dall'articolo 1, comma 3.
ARTICOLO
3
Determinazione dei canoni di locazione
-
Il canone di locazione è determinato in funzione del canone
di riferimento degli alloggi e delle condizioni reddituali familiari
degli assegnatari, nelle misure indicate nell'allegato A).
-
Vengono collocati nella fascia A dell'allegato A) gli assegnatari
con reddito imponibile annuo non superiore a due pensioni minime INPS
e derivante esclusivamente da pensione, lavoro dipendente, trattamento
di cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione
e assegno del coniuge separato o divorziato. Ai fini della collocazione
degli assegnatari nelle fasce B, C e D, il reddito imponibile annuo
complessivo indicato nel prospetto allegato è ridotto di un
milione per ogni altro componente il nucleo familiare non percettore
di reddito, sino ad un massimo di sei milioni. Inoltre, la parte di
reddito proveniente da lavoro dipendente è computata al 60
per cento.
-
Ai fini della determinazione del canone di locazione, il reddito annuo
complessivo imponibile è ridotto, per gli assegnatari collocati
nelle fasce B, C, e D di lire 1.000.000 per ogni familiare non percettore
di reddito. Inoltre, la parte di reddito proveniente da lavoro dipendente
è computata al 60 per cento.
-
Le percentuali del canone di locazione commisurate al reddito annuo
sono ridotte, per gli assegnatari collocati nelle fasce A, B e C dell'allegato
A), di mezzo punto percentuale per ogni componente fiscalmente a carico
eccedente il nucleo familiare di due unità. La riduzione non
può comunque eccedere i due punti percentuali.
-
Qualora il canone di locazione dell'assegnatario collocato nella fascia
D1 dell'allegato A) risulti inferiore al canone massimo applicabile
per alloggio di pari valore locativo della fascia precedente, si applica
un canone pari al suddetto canone massimo incrementato di un punto
percentuale del canone di riferimento per ogni milione eccedente il
limite di lire 42.000.000.
-
Nei casi in cui gli assegnatari non presentino all'ente gestore la
documentazione comprovante la loro situazione reddituale, l'ente gestore
li invita ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i successivi sessanta
giorni o di riscontro negativo, l'ente gestore applica un canone non
inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 5. Il medesimo
canone viene applicato anche nei confronti degli occupanti abusivi,
fatta eccezione per coloro che siano in attesa della regolarizzazione
della loro posizione ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale
6 aprile 1989, n. 13, dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno
1991, n. 17, degli articoli 4, come modificato dall'articolo 9, comma
9, della presente legge, e 7 della legge regionale 23 agosto 1995,
n. 22.
-
Per il recupero delle somme arretrate nel pagamento delle maggiori
misure di canone applicato dagli enti gestori al fine di dare attuazione
al punto 8.7 della Delibera CIPE del 13 marzo 1995, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio
1990, n. 14.
-
Agli alloggi costruiti dagli IACP o da altri enti o da consorzi, comunque
denominati, e assegnati ai profughi ai sensi dell'articolo 17 della
Legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, si applicano,
per la determinazione del canone di locazione, i benefici di cui all'articolo
24 della Legge n. 137 del 1952 e dell'articolo 5 del decreto legge
2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla Legge 29 novembre 1995, n.
507.
-
Per l'alienazione degli alloggi realizzati ai sensi della Legge 4
marzo 1952, n. 137 e successive modifiche e integrazioni, si applica
la disciplina di cui all'articolo 1, comma 24, della Legge 24 dicembre
1993, n. 560, secondo l'interpretazione contenuta nella circolare
della Presidenza dei Consiglio dei Ministri n. 5075/III. 19.10.6.1
del 18 maggio 1999.
ARTICOLO
4
Canoni di locazione di locali adibiti ad uso non abitativo
-
Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli
immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base
dei valori correnti di mercato, esclusi i posti macchina di pertinenza
degli alloggi.
-
Per i locali assegnati ad uso sociale e comunque senza fine di lucro,
i canoni relativi determinati secondo il disposto del comma 1 sono
ridotti nella misura del 40 per cento.
-
Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della
presente legge si procede all'adeguamento dei canoni ai sensi del
comma 1 del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti
in essere; per l'adeguamento dei canoni di cui al comma 2 si procede
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
5
Fondo sociale
-
E' costituito un fondo sociale per la concessione di contributi a
favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere
l'onere del pagamento del canone di locazione, di quello per il rimborso
all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione
del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati
dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni
di morosità e di quelli condominiali.
-
Le modalità di funzionamento e gestione del fondo sono determinate
con delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore
dei lavori pubblici a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Tale delibera è approvata entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
-
Il fondo è alimentato da contributi regionali determinati annualmente
con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni
di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello
0,5 per cento. Annualmente la Giunta regionale informa la competente
Commissione consiliare sulla gestione del fondo sociale.
-
La gestione del fondo è affidata agli enti gestori dell'edilizia
residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è,
in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti
servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio.
ARTICOLO
6
Accertamento periodico dei redditi degli assegnatari
-
Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione
reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione
per tale fine richiesta.
-
L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente
al riaccertamento di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale è stato effettuato
il riaccertamento medesimo.
-
Qualora l'assegnatario comprovi una riduzione del proprio reddito
derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, ha diritto
di ottenere che la revisione della propria collocazione ai fini del
calcolo del canone abbia effetto dal mese successivo a quello in cui
si è verificata la riduzione del reddito.
-
L'assegnatario che usufruisce dei benefici di cui al comma 3 è
tenuto ad informare l'ente gestore del venir meno delle condizioni
che avevano determinato l'applicazione della revisione entro 30 giorni
dal nuovo evento. Gli enti gestori, in tali casi, provvedono alla
revisione della posizione dell'assegnatario comunicando il nuovo valore
del canone locativo, dal mese successivo a quello in cui si è
verificato l'incremento del reddito.
ARTICOLO
7
Morosità pregresse
-
Al fine di eliminare il contenzioso esistente con gli assegnatari
a causa di morosità pregresse o ai quali sia stato applicato
un canone sanzione per non aver presentato la documentazione reddituale
o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato
per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione
nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente
negli stessi periodi.
-
A tal fine gli interessati, per sanare le posizioni debitorie in essere
alla data di pubblicazione della presente legge, presentano domanda,
su apposito modulo predisposto e inviato dall'ente gestore, producendo
la documentazione reddituale dei relativi periodi.
-
L'ente gestore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione,
provvede a notificare all'assegnatario in dettaglio l'ammontare dei
canoni arretrati. Tale debito, su domanda, può essere rateizzato
in un termine massimo di cinque anni. Le somme dovute non sono gravate
di interessi legali o di mora, purché l'assegnatario non superi
il limite di reddito previsto per la decadenza dall'assegnazione dalle
norme in vigore.
-
Alla data di accettazione, entro trenta giorni dalla notifica mediante
la sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dello
status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.
-
Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la loro posizione
debitoria l'ente gestore attiva le procedure di decadenza dall'assegnazione
per il rilascio dell'alloggio.
ARTICOLO
8
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13
-
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 dopo
"l'ultimazione degli alloggi stessi." aggiungere: "Qualora
si tratti di alloggi di risulta il Comune provvede a formulare la
richiesta della documentazione mediante messo comunale e gli interessati
devono presentarsi entro quarantotto ore dal ricevimento, pena la
decadenza, e, nelle more della produzione della documentazione, rilasciano
apposita dichiarazione autocertificata attestante i requisiti e le
condizioni soggettivi e oggettivi".
-
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1989 è
sostituito dal seguente:
"4. Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza nell'assegnatario
di alcuni dei requisiti di cui all'articolo 2 o un mutamento delle
condizioni soggettive o oggettive assunte a base delle posizioni in
graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione
di cui all'articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione
del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della
posizione del richiedente nella graduatoria medesima.".
-
Dopo il comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del1989
è aggiunto il seguente:
"12 bis. Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi
devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria
e da questi occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla
consegna. Trascorso tale termine si provvede a nuova assegnazione.".
ARTICOLO
9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22
-
L'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 22, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4 -
1 . Al fine di disciplinare l'eccezionale e particolare situazione
del comune di Carbonia, lo IACP della provincia di Cagliari predispone,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
nell'ambito dei piani di vendita di cui alla Legge n. 560 del 1993,
uno specifico piano concernente la cessione delle unità immobiliari
ad uso abitativo e non abitativo e delle aree già di proprietà
IACP della Società Mineraria Carbonifera Sarda di Carbonia
e trasferite allo IACP della provincia di Cagliari a seguito del decreto
del Ministro dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974.
-
Tale piano, oltre al programma di cessione degli alloggi, deve prevedere:
a) la cessione delle unità immobiliari adibite in modo esclusivo
ad uso non abitativo, seppure non ricomprese in edifici destinati
ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità di cui
all'articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge n. 560 del 1993;
b) la cessione di alloggi impropri o resi abitabili a cura degli occupanti,
la cui alienazione è ritenuta utile per una migliore gestione
del patrimonio amministrativo dallo IACP di Cagliari;
c) la cessione di eventuali corpi aggiunti realizzati interamente
a spese degli assegnatari entro il terreno di proprietà dello
IACP di pertinenza delle unità immobiliari;
d) la cessione delle aree che per collocazione o dimensione o stato
di compromissione non siano utilizzabili per l'attività edificatoria
dell'ente gestore;
e) la cessione di tutte le aree che sono richieste dal comune di Carbonia.
-
La cessione delle aree di cui alle lett. d) ed e) del comma 2 deve
essere preceduta dall'individuazione, nel piano urbanistico comunale
e nel piano per l'edilizia economica e popolare, sia del previsto
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, sia delle necessarie
opere infrastrutturali e di urbanizzazione.
-
Il prezzo di cessione degli alloggi di alla lettera b) del comma 2
è determinato in funzione del valore catastale derivante dalla
classe catastale originaria, ovvero del valore catastale attuale con
deduzione del valore delle opere realizzate in proprio dagli occupanti
-
Il prezzo di cessione di eventuali corpi aggiunti di cui alla
lettera c) del comma 2 è determinato esclusivamente in corrispondenza
del valore dell'area di sedime e dovrà essere corrisposto in
un'unica soluzione al momento dell'atto di cessione.
-
Per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in attuazione
del presente articolo, si procede ad adeguare gli atti relativi
a richiesta degli interessati che si impegnano, contestualmente,
ad assicurare gli eventuali costi per l'adeguamento.
-
Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di cui alla
lettera d) del comma 2 e per le modalità di pagamento si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, comma 18, della Legge n. 560 del
1993.
-
Il prezzo di cessione delle aree di cui alla lettera e) del comma
2 è determinato di intesa tra lo IACP della provincia di Cagliari
e il comune di Carbonia, previo parere dell'Ufficio tecnico erariale.
-
Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale
n. 13 del 1989, prorogato dall'articolo 9 della legge regionale n.
17 del 1991 e dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.".
ARTICOLO
10
Utilizzo del fondo sociale
-
I contributi previsti dalla presente legge trovano limite nella dotazione
annua del fondo di cui all'articolo 5 e, pertanto, le richieste che
eccedono tali disponibilità non costituiscono diritto all'erogazione
del contributo.
ARTICOLO
11
Comunicazione sulle modalità di determinazione del canone
-
Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, all'atto
di richiesta del canone, sono tenuti a comunicare agli assegnatari
il computo analitico di come si è addivenuto alla determinazione
del canone di locazione richiesto.
ARTICOLO
12
Scioglimento del Consorzio I.A.C.P.
-
A far data dall'entrata in vigore della presente legge è sciolto
il Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)
della Sardegna e si procede alla sua liquidazione.
ARTICOLO
13
Norma finanziaria
-
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati
in lire 500.000.000 annue.
-
Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte
le seguenti variazioni:
In diminuzione
09 - INDUSTRIA
Cap. 09045-08
Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese
industriali (art. 3, 4 e 16 l.r. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R.
22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17,
art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 28, comma 2,
L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 3 della legge regionale
20 aprile 2000. n. 4)
2000 lire 500.000.000
2001 lire 500.000.000
2002 lire 500.000.000
In
aumento
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08116
(N.I.) 2.l.2.4.l.4.07.26 (04.01)
Somme da versare annualmente al "Fondo sociale per la concessione
di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica" (art. 5 della presente legge)
2000
lire 500.000.000
2001 lire 500.000.000
2002 lire 500.000.000
-
Agli
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte
con il capitolo 08116 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002
e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Formula
Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data
a Cagliari, addì 5 luglio 2000
Floris
ALLEGATO
1:
ALLEGATO
PROSPETTO FASCE DI ASSEGNATARI E CANONE DI LOCAZIONE ALLEGATO
FASCE
ASSEGNATARI CLASSI DI REDDITO CANONI DI LOCAZIONE
A
Non sup. a due pensioni minime INPS (art. 3, comma 2) 7% reddito imponibile
B1 Non sup. a lire 5.000.000 40 % canone. di rif. + 6% reddito convenzionale
canone
max: 8% redd. imponibile
B2 Non sup. a lire 10.000.000 45% canone di rif. + 6,5% reddito convenzionale
canone
max: 8,5% redd. imponibile
B3 Non sup. a lire 15.000.000 50% canone di rif. + 7% reddito convenzionale
canone
max: 9% redd. imponibile
B4 Non sup. a lire 21.000.000 55% canone di rif. + 7,5% reddito convenzionale
canone
max: 9,5% redd. imponibile
C1 Non sup. a lire 25.000.000 60% canone di rif. + 8% reddito convenzionale
canone
max: 10% redd. imponibile
C2 Non sup. a lire 30.000.000 65% canone di rif. + 8,5% reddito convenzionale
canone
max: 10,5% redd. imponibile
C3 Non sup. a lire 35.000.000 70% canone di rif. + 9% reddito convenzionale
canone
max: 11% redd. imponibile
C4 Non sup. a lire 42.000.000 75% canone di rif. + 9,5% reddito convenzionale
canone
max: 11,5% redd. imponibile
D1 Sup. a lire 42.000.000 150% canone di rif. + 1% per ogni milione eccedente
L.42.000.000
D1
non inferiore a C4
D2 Occupanti abusivi o assegnatari di cui all'articolo 3, comma 6 D2 non
inferiore a D1
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