LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 28-05-1990
REGIONE SARDEGNA
Modifiche
alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: << Disciplina
regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica >>.
del
2 giugno 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
Modifiche ai limiti di reddito
-
Il limite di reddito di cui all’articolo 2, primo comma, lettera
f) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è elevato, in
relazione a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989
a lire 13.750.000.
-
Tale limite è applicabile:
- quale limite massimo di reddito per l’assegnazione di alloggi
di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell’anno
1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;
- quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi
dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
a partire dell’anno 1990 con riferimento, per tale anno, ai
redditi percepiti nel 1989.
ARTICOLO
2
Modifica ai requisiti di reddito
-
Il primo comma, lettera f), dell’articolo 2 della legge regionale
6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato
ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento
è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall’ultima
dichiarazione dei redditi.
Il limite del reddito è adeguato ai sensi della lettera o),
dell’articolo 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato
dall’articolo 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25. In mancanza
di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita
la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà
di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1o gennaio,
sulla base delle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT, intervenute successivamente
alla data del precedente adeguamento. >>
ARTICOLO
3
Caratteri oggettivi dell’alloggio
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Il primo comma, lettera a), dell’articolo 33 della legge regionale
6 aprile 1939, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano
applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo
13; il coefficiente di cui al primo comma, lettera e), del citato
articolo 13 relativo all’area di godimento esclusivo, è
applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale
dell’alloggio di cui è pertinenza; >>.
-
Il primo comma, lettera b) dell’articolo 33 della legge regionale
6 aprile 1989, n. 13 è sostituito dal seguente:
<< b) in relazione alla tipologia si fa riferimento alla
categoria catastale con i seguenti coefficienti:
- categoria catastale A/ 2, coefficiente 1.05;
- categoria catastale A/ 3, coefficiente 0,95;
- categoria catastale A/ 4, coefficiente 0,80;
- categoria catastale A/ 5, coefficiente 0,50.
La tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo
16, previa verifica della rispondenza della categoria catastale
alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l’ente
gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad
applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione
medesima >>.
-
Il primo comma, lettera d), dell’articolo 33 della legge regionale
6 aprile 1989, n. 13, è così modificato:
<< d) per l’ubicazione si applicano i coefficienti previsti
dal predetto articolo 18, salva la facoltà dei Comuni di individuare,
anche su proposta dell’ente gestore, zone di degrado specifico
per l’edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi
insediativi, anche sulla inadeguatezza del contesto ambientale e dei
servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati
dai Comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente
trova applicazione per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, ovvero nelle frazioni aventi meno di 5.000
abitanti, indipendentemente dalla popolazione del Comune madre. >>
ARTICOLO
4
Costo base degli alloggi
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All’articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
è aggiunto il seguente quinto comma: << La Giunta regionale
su proposta dell’assessore dei lavori pubblici stabilisce entro
il 31 marzo di ciascun biennio il costo base a metro quadrato con
riferimento ai costi medi regionali riconosciuti dalla Regione per
i programmi di edilizia sovvenzionata >>.
ARTICOLO
5
Calcolo del canone di locazione
-
Al primo comma dell’articolo 35 della legge regionale 6 aprile
1989, n. 13, dopo le parole << rispetto a quanto già
previsto dall’articolo 21 della legge n. 457 del 1978 >>
sono aggiunte << fatta eccezione per i redditi di cui al successivo
punto 1). >>
-
Il punto 1) del medesimo articolo è così modificato:
<< 1) lire 7.500 mensili per gli assegnatari iscritti alle liste
ordinarie di collocamento il cui nucleo familiare abbia reddito nullo
o proveniente da sussidi e per gli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare derivante esclusivamente da pensione o da lavoro
dipendente, non superiore all’importo di una pensione minima
INPS per la generalità dei lavoratori >>.
ARTICOLO
6
Accertamento periodico dei redditi
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L’articolo 38 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è
sostituito dal seguente:
<< La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata
annualmente dagli enti gestori sulla base della dichiarazione fiscale
inoltrata agli enti entro 6o giorni dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa agli uffici finanziari.
L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari
nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata
dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione fiscale.
L’assegnatario ha in ogni caso il diritto di essere collocato
in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell’anno
una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito
inferiore è disposta dall’ente gestore con decorrenza
dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell’avvenuto accertamento.
Qualora l’assegnatario non produca la documentazione richiesta
o dichiari un reddito inattendibile si applica il canone previsto
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed
integrazioni. >>
ARTICOLO
7
Rateizzazioni dei conguagli
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Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini
previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, siano dovute
dagli assegnatari somme arretrate, queste saranno rateizzate in 24
rate mensili senza l’applicazione della maggiorazione degli
interessi.
ARTICOLO
8
Norma transitoria
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Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni
già determinati dagli enti gestori all’entrata in vigore
della presente legge in attuazione della legge regionale 6 aprile
1989, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data
a Cagliari, addì 28 maggio 1990
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