LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 25-03-1986
REGIONE PUGLIA
"
Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica".
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
(Piano regionale per la casa)
-
Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti
territoriali e temporali di larga massima.
-
Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione
del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi
previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono
adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore
all’edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio
della competente Commissione consiliare.
-
I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi,
per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle
priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.
-
I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta
regionale o dall’assessore all’edilizia Residenziale Pubblica
se delegato.
Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede
ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.
-
Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di: agevolazioni
e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione
è fissato, salva diversa determinazione in: sede di emanazione
di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale
di previsione.
ARTICOLO
2
(Anticipazioni)
-
La Regione con Decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore
all’edilizia Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per
la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai
soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta,
previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un
importo pari alla somma da restituire.
-
L’anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie;
per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli
interessi al tasso vigente per il preammortamento.
-
Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori
che pervengono all’ultimazione dei lavori entro diciotto mesi
dalla data di inizio degli stessi.
-
Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati
alle agevolazioni regionali per la casa.
-
Il penultimo comma dell’art. 16 della LR 19/ 4/ 1984 n. 18,
è abrogato.
ARTICOLO
3
(Limiti di reddito)
-
Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie
di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti
dalla legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni
vigenti al momento dell’assegnazione dell’alloggio, iniziale
o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a
carico delle cooperative.
ARTICOLO
4
(Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni)
-
Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni
pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i
requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO
5
(Integrazione agevolazioni concesse da enti diversi dalla Regione)
-
I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento
del Consiglio d'Europa o di altri enti nazionali e della Comunità
Europea, possono concorrere per l’ammissione alle agevolazioni
previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le
agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui
regionali.
ARTICOLO
6
(Modifiche LR 17/ 4/ 1984, n. 17)
-
All’art. 10 della L. R. 17/ 4/ 1984, n. 17, sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
1) il terzo comma è così sostituito: " Gli interventi
di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano
programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono assegnati
contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo
di preammortamento".
2) il quinto comma è così sostituito: " Per tali
interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica
la disciplina della legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive modifiche
ed integrazioni".
3) l'ottavo comma è abrogato.
4) è aggiunto il seguente ultimo comma: " Per gli alloggi
costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle
cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o dati in
locazione, ai sensi della legge 22/ 7/ 1982, n. 392, ai Comuni, agli
IACP o a cittadini aventi i requisiti previsti dall’art. 22
della legge 5/ 8/ 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche,
si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni
creditizie nella misura fissata dall’art. 20, lettera b), e
con le modalità stabilite dall’ultimo comma dell’art.
19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettuata
a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui
all’art. 35 della legge 22/ 10/ 1971, n. 865, nonché
in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge 28/ 1/ 1977, n. 10".
ARTICOLO
7
(Disposizioni varie)
-
Alle agevolazioni previste dalla LR 29/ 8/ 1979, n. 57, sono ammesse
anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata
ultimata alla data della domanda e ancorché la stessa sia conforme
alla normativa tecnica per l’edilizia residenziale: pubblica
vigente antecedentemente alla legge 5/ 8/ 1978, n. 457.
-
Il termine stabilito dall’art. 10, terzo comma, della LR 23/
1/ 1984 n. 6, per l'opzione tra contributo a fondo perduto e contributo
sugli interessi, è meramente ordinatorio.
-
L’ultimo comma dell’art. 4 della LR 9/ 2/ 1981, n. 16,
è abrogato.
-
Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi
contributi integrativi solo se non sia intervenuta l’ultimazione
dei lavori di cui all’art. 4 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10.
ARTICOLO
8
(Modifiche alla LR 4/ 3/ 1984, n. 12)
-
I commi primo e secondo dell’art. 4 della L. R. 4/ 3/ 1984,
n. 12, sono così modificati:
1) la rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe
degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente
art. 1, lettere a), b) e c), nonché dell’anagrafe di
cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione
con gli IACP provinciali.
2) a tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all’edilizia
Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le
modalità per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma
precedente.
3) per lo svolgimento delle attività regionali riguardanti
l'attuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale
pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed
uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati
con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
ARTICOLO
9
(Agevolazioni regionali per l’acquisto della prima abitazione)
-
La Regione agevola l’acquisto ed il recupero della prima abitazione
da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi per i
mutui e/ o con contributi in conto capitale.
-
I massimali di mutuo e di reddito ed i contributi regionali in conto
interessi e/ o in conto capitale, nonché i criteri della eventuale
cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento
a quelli fissati per l’ERP in sede nazionale.
-
Nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio regionale di previsione,
per le finalità di cui al primo comma del presente articolo
la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.
-
Per i mutui bancari previsti dal presente articolo, la Giunta regionale
stipula convenzione con gli Istituti di credito abilitati operanti
nel territorio regionale.
-
Gli aspiranti alle agevolazioni del presente articolo, nel rispetto
delle disposizioni stabilite nel bando di cui al precedente terzo
comma, presentano domanda alla Regione Puglia - Settore ERP - ed all’istituto
di credito abilitato e convenzionato prescelto.
-
L’Istituto di credito prescelto cura l’istruttoria della
domanda sulla base degli accordi intervenuti nella convenzione di
cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla Regione
Puglia - Settore ERP - che emette il conseguente provvedimento di
concessione.
-
Per la parte non disciplinata dalla normativa regionale si fa rinvio
alla legislazione nazionale vigente.
ARTICOLO
10
-
Gli istituti di Credito Fondiario convenzionati con la Regione sono
autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare
ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale per
interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purché
convenzionate ai sensi dell’art. 7 della legge 28/ 1/ 1977,
n. 10, sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.
-
La garanzia regionale, in presenza di formalità non evidenziate
nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la piena operatività
della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da sussidiaria
si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti
della Regione nelle ragioni di credito vantate dall’istituto
mutuante e nell’azione di responsabilità da esperire
nei confronti del notaio certificante.
-
La presente norma si applica a tutte le operazioni di mutuo agevolato
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano
state perfezionate con l’atto di erogazione e quietanza finale.
ARTICOLO
11
-
I redditi di lavoro prodotti all’estero da cittadini emigrati
non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche
per l’acquisto o l’assegnazione di alloggi di edilizia
agevolata convenzionata.
ARTICOLO
12
(Norma finanziaria)
-
Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge
si fa fronte con lo stanziamento già previsto al capitolo 0102080
" Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata
ed agevolata per nuove costruzioni acquisto e recupero: LLRR 57/ 79
- 33/ 80 - 45/ 80 - 6/ 84 - 16/ 81 - 76/ 80 - 50/ 81 -3/ 83 - 48/
85 e successive modificazioni ed integrazioni per ammortamenti e semestralità
ammortamento conguagli LLRR riferite agli interventi per edilizia
agevolata" del bilancio di previsione 1986 approvato con LR n.
4 del 19/ 2/ 1986.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 25 marzo 1986
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