LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 20-12-1984
REGIONE PUGLIA
"
Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 136 del 20 dicembre 1984
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO
I
AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
-
Le norme della presente legge, emanate in conformità ai criteri
fissati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 384 del 19/12/1981, si applicano a tutti gli alloggi di proprietà
o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti
pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato,
delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati
o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, nonché
acquisiti per donazioni o eredità, salvo che per la loro acquisizione
siano previste clausole particolari.
-
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata
non attuati da enti pubblici;
c) di servizio e cioè quelli come tali definiti per legge;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione.
-
Possono altresì essere esclusi, su richiesta motivata dell’ente
pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale,
sentito il parere del Comune, quegli alloggi che, per le modalità
di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche
della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari
caratteri di pregio storico - artistico, non siano utilizzati o utilizzabili
per fini propri dell’edilizia residenziale pubblica.
Per tali alloggi l’autorizzazione regionale stabilisce le modalità
di destinazione nonché la misura del canone, che non può
essere inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.
-
Le presenti norme si applicano, altresì, agli alloggi siti
in case parcheggio, ricoveri provvisori, immobili vari, non appena
siano cessate le cause dell’uso contingente o iniziale per
i quali sono stati utilizzati, e sempre abbiano condizioni abitative
adeguate.
TITOLO
II
ASSEGNAZIONE ALLOGGI
ARTICOLO
2
(Requisiti per l’assegnazione)
-
Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica:
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è
ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni
di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva
o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi
in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; è
adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai
sensi del terzo comma dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto
da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore
a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre;
d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto
c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località,
il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio
adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è
determinato sulla base delle modalità stabilite dalla legge
27 luglio 1978, n. 392, e con i seguenti parametri:
1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie
convenzionale complessiva (superficie utile + 25% per aree accessorie
e di servizio) pari a:
40 mq + 10 mq = mq 50 per 1- 2 persone;
60 mq + 15 mq = mq 75 per 3- 4 persone;
75 mq + 19 mq = mq 94 per 5 persone;
95 mq + 24 mq = mq 119 per 6 persone ed oltre;
2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3, parametro
1,05;
3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di
assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente
alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
5) coefficiente di zona edificata/ periferica corrispondente a 1,00
per tutti i comuni;
6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni;
7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al
parametro 1,00;
e) chi non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempre ché l'alloggio non sia
inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando
di concorso, determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’ultima
dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari.
Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti,
indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti,
ivi compresi quelli esentasse.
E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite
di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE
non vi provvedano ai sensi dell’art. 3, lettera o), della legge
5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall’art. 13 della legge
15 febbraio 1980, n. 25.
Tale facoltà viene esercitata, trascorsi diciotto mesi dall'ultima
revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;
g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice.
-
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi
e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati
con loro conviventi.
-
Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo
grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile
convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della
data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle
forme di legge.
-
Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non
legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza
sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione
del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza
morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello
stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal
Comune.
-
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente
alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti
il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, nonché al momento dell’assegnazione e debbono
permanere in costanza del rapporto.
-
Il Consiglio regionale, in sede di localizzazione degli interventi,
può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione
di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità
ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.
ARTICOLO
3
(Norme per l’emanazione del bando di concorso)
-
Alla assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso
indetto dal Comune in cui si trovano gli alloggi.
-
Il concorso riguarda l’assegnazione di alloggi per singoli Comuni
o per ambiti territoriali sovra comunali, in conformità alle
direttive emanate dalla Regione in sede di localizzazione di interventi
costruttivi.
-
Il bando di concorso finalizzato alla formulazione di graduatorie
generali permanenti per ambiti comunali o sovra comunali viene pubblicato,
contemporaneamente e per almeno 15 giorni consecutivi, mediante affissione
di manifesti, nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento
comunale dei Comuni interessati nonché nella sede dell’istituto
Autonomo Case Popolari competente per territorio in un luogo aperto
al pubblico.
-
Copia del bando dovrà essere trasmesso alle Organizzazioni
sindacali e alle associazioni di categoria affinché ne sia
data diffusione anche nei luoghi di lavoro. Al bando deve inoltre
essere data pubblicità in altri modi e forme ritenute necessarie
ai fini della massima divulgazione.
-
Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione
nell’ambito regionale.
-
Il bando di concorso deve essere inviato al Ministero Affari Esteri
perché venga curata l’affissione presso le sedi consolari.
-
La Giunta regionale è autorizzata ad emanare o a far emanare
bandi speciali per l’assegnazione di alloggi specificatamente
individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì
requisiti aggiuntivi.
-
Il bando di concorso deve indicare:
a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, la forma di
assegnazione e i Comuni interessati all’assegnazione degli alloggi;
b) le eventuali riserve di alloggi;
c) i requisiti di carattere generale, per il richiedente e i componenti
il nucleo familiare, nonché gli eventuali altri requisiti che
potranno essere stabiliti in relazione ai piani regionali di localizzazione
degli interventi costruttivi e la precisazione che essi devono essere
posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
nonché al momento dell'assegnazione e alla consegna degli alloggi,
salvo diversa particolare normativa nazionale o regionale;
d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
e) il termine non superiore a 60 giorni, dalla data di pubblicazione,
per la presentazione della domanda. Il termine è prorogato
per i lavoratori emigrati all’estero di trenta giorni per i
residenti nell'area europea, di quarantacinque giorni per i residenti
nei paesi extra europei;
f) che le domande dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata
entro i termini prescritti dal Comune, a pena di esclusione;
g) eventuali documenti da allegare alla domanda tenendo anche conto
della particolare situazione dei lavoratori emigrati all’estero.
-
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali
dell’utenza, lo schema tipo di bando di concorso e il modulo
tipo di domanda cui dovranno attenersi gli interessati.
-
In caso di mancata emissione dei bandi, la Giunta regionale si sostituisce
negli adempimenti anche avvalendosi di altro organismo cui saranno
riconosciuti i costi sopportati.
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Su autorizzazione della Giunta regionale e per specifiche motivazioni,
i Comuni possono eccezionalmente delegare all'Istituto Autonomo Case
Popolari competente per territorio le funzioni esecutive concernenti
l'assegnazione degli alloggi, riconoscendo al medesimo Istituto delegato
i costi vivi sopportati.
-
I bandi vengono pubblicati entro il 30 settembre e la relativa graduatoria
deve essere ultimata entro i successivi dieci mesi.
-
In sede di prima applicazione, i bandi vengono pubblicati entro due
mesi
-
Fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative ai bandi
previsti dalla presente legge gli alloggi vengono assegnati sulla base
delle graduatorie vigenti.
ARTICOLO
4
(Contenuti e istruttoria delle domande)
-
La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, deve indicare:
a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il
luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici
e reddituali di ciascun componente;
c) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
d) il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) il luogo e il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti
il nucleo familiare;
f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno
dell'alloggio;
g) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le
comunicazione relative al concorso.
-
Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando.
-
Il concorrente deve dichiarare che sussistono in favore di se stesso
e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all’art.
2 della presente legge e inoltre di essere consapevole che la dichiarazione
mendace è punita ai sensi della legge penale.
-
Le domande vengono trasmesse al Comune che ha indetto il bando, il
quale procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti
verificando la completezza e la regolarità della compilazione
del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.
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Il Comune può inoltre avvalersi della collaborazione degli
organi dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di tutti
gli altri enti e soggetti ai quali è applicabile la presente
legge e può richiedere agli interessati i documenti eventualmente
occorrenti per comprovare la situazione denunziata nella domanda,
fissando all’uopo un congruo termine a pena di esclusione dal
concorso.
-
Il Comune provvede all’attribuzione, in via provvisoria, dei
punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate
dall’interessato nella domanda e della documentazione presentata.
-
Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, l'Amministrazione
comunale procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo
l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l’elenco
stesso viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce all’elenco
dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato
attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché
le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
-
L’elenco con l’indicazione del punteggio conseguito da
ciascun concorrente, nonché con l’indicazione dei modi
e dei termini per la opposizione, è immediatamente pubblicato
nell’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
-
Per la pubblicazione dell’elenco il Comune dovrà seguire
le stesse forme previste per il bando di concorso.
-
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta
pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco nell’albo
pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli
interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
-
L’elenco, unitamente alle domande nonché alla documentazione
e ai ricorsi presentati in tempo utile, è trasmesso, entro
quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per i ricorsi,
alla commissione di cui al seguente art. 5 per la formazione della
graduatoria.
-
La Regione provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli IACP
per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni
contenute nei moduli di domanda.
-
Il Comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla lettera f)
del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a
quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il
suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, segnala
alla commissione di cui al successivo art. 5, anche avvalendosi della
collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero
delle Finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle
dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti,
indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea
documentazione atta a comprovarli.
-
Per l'esecuzione anche di parte delle funzioni di cui ai precedenti
commi, il Comune, su autorizzazione della Giunta regionale e per specifiche
motivazioni, può eccezionalmente delegare l'IACP territorialmente
competente, riconoscendogli le spese sopportate.
ARTICOLO
5
(Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità)
-
La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale
nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale
predeterminata alfine di assicurare, in relazione alla prevedibile
entità delle domande, il rispetto dei tempi di formazione delle
graduatorie di cui al dodicesimo comma del precedente art. 3.
-
Anche su richiesta dei Comuni interessati possono essere nominate
più commissioni per uno stesso Comune o ambito territoriale,
fermo restando che per ogni territorio comunale dovrà essere
formulata una graduatoria unica. La Commissione è così
composta:
a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con
funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente
per territorio;
b) da tre rappresentanti effettivi dei Comuni e tre supplenti, designati
dalla Sezione regionale dell’associazione Nazionale Comuni d'Italia
(ANCI), d'intesa con i Comuni inseriti nell’ambito di competenza,
con la presenza della minoranza più rappresentativa. Nel caso
l’ambito di competenza coincida con il territorio comunale,
i rappresentanti sono designati dal Consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello
nazionale, designati d'intesa dalle medesime;
d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle organizzazioni
sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale,
designati d'intesa dalle medesime;
e) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi;
f) dal legale rappresentante, o suo delegato, dell’ente gestore
degli alloggi da assegnare;
g) da un funzionario della Regione di livello non inferiore all'VIII,
designato dal Presidente della Giunta regionale.
-
Ai lavori della Commissione partecipa, di volta in volta, con diritto
di voto, il Sindaco, o suo delegato, del Comune di cui è in
esame la relativa graduatoria.
-
La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati
almeno otto componenti, uno dei quali sia il magistrato con funzione
di Presidente.
-
La Commissione elegge nel proprio seno il vice - presidente.
-
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la
presenza di metà più uno dei componenti la Commissione.
-
In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
-
Il Presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque
anni e non possono essere riconfermati.
-
La segreteria operativa della Commissione è formata da dipendenti
dei Comuni interessati, scelti d'intesa tra i medesimi, che designano
anche il segretario.
-
La Commissione con competenza sovra comunale ha sede presso uno dei
Comuni interessati, indicato nel Decreto di nomina della Commissione
stessa.
-
L’onere finanziario per il funzionamento della Commissione,
per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico
del Comune ed è ripartito, nel caso di Commissione sovra comunale,
dalla segreteria operativa, secondo il numero delle domande presentate.
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale definisce l’ambito territoriale di
ciascuna Commissione e la relative sede, ed entro i successivi trenta
giorni, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ciascun
organo ed ente interessato nomina i propri rappresentanti nelle Commissioni,
che sono insediate nei trenta giorni successivi.
-
Le modalità di cui al precedente comma valgono anche in sede
di rinnovo delle Commissioni.
ARTICOLO
6
(Punteggi di selezione della domanda)
-
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi
attribuiti indipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive
del concorrente e del nucleo familiare:
a) Condizioni soggettive
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità
di cui all’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché all’art. 2, punto
f), della presente legge, non superiore ai limiti seguenti:
- inferiore ad una pensione sociale punti 4
- inferiore ad una pensione minima INPS punti 3
- inferiore ad una pensione minima INPS
più una pensione sociale punti 2
a2) nucleo familiare composto:
- da 3 a 4 unità punti 1
- da 5 a 6 punti 2
- da 7 ed oltre punti 3
a3) richiedenti che abbiano superato il60º anno di età
alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli
o in coppia, anche con eventuali minori a carico punti 1
a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due
anni alla data della domanda punti 1
Il punteggio è attribuibile:
- a condizione che nessuno dei due componenti
la coppia abbia superato il 35º anno di età
- soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi
locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di
alcuna sistemazione abitativa adeguata.
lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione
è prevista entro
un anno e comunque avviene prima dell'assegnazione dell’alloggio;
a5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare
da parte delle autorità competenti (ai fini dell’attribuzione
del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni
di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della
capacità lavorativa superiore a 2/ 3): punti 1
a6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati
da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi
la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1.
b) Condizioni oggettive:
b1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno
due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad
alloggio (baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta,
dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato
a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica ovvero
per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di
rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale:
punti 4
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione
precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità
o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente
o da provvedimento esecutivo di sfratto;
b2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno
due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così
definito dall’autorità competente, ritenendosi tale quello
privo di servizi igienici o con servizi igienici all’esterno
o privo di acqua potabile o quello che per la sua struttura e originaria
destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione:
punti 2.
Il punteggio di cui ai precedenti puntib1 e b2 non viene riconosciuto
quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici,
se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente
in occasione di precedente bando;
b3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno
due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più
nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità : punti
2
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di
sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità,
di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall’autorità
competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario
dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo
di sfratto;
b4) richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo
familiare:
a) in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito
al precedente art. 2, lettera c):
- oltre 2 persone in più punti 1
- oltre 3 persone in più punti 2;
b5) richiedenti, fruenti di alloggio di servizio, che debbano rilasciare
l’alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non
volontaria del rapporto di lavoro: punti 1
b6) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze
di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze
di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità
competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6.
b7) richiedenti che abitino in alloggio che
debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto
che non sia stato intimato per immoralità , inadempienza contrattuale,
di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero
nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente
pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 6.
c) Condizioni aggiuntive regionali:
c1) richiedenti in condizioni di pendolari con distanza tra il luogo
di lavoro e
quello di residenza superiore a 40 Km. :punti 1.
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata
dal Comune nel quale il richiedente lavora;
c2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone calcolato
secondo la legge27 luglio 1978, n. 392, incida in misura non inferiore
al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato
ai fini della presente legge: punti 1.
-
Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto.
-
Non sono cumulabili i punteggi dei puntib1) con b2); b6) con b7).
-
I punteggi di cui ai punti b6) e b7) non sono cumulabili con tutti
gli altri puntib1), b2), b3), b4), b5).
-
Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio
dovrà essere effettuato il sorteggio da parte di un notaio
o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione di
cui all’art. 5.
-
I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti
punti a3), a4), a5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale
permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative
ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale.
-
Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione
di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di
cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa
previsione di leggi di finanziamento.
-
Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all’art.
15 della presente legge.
ARTICOLO
7
(Formazione della graduatoria)
-
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e
dei documenti di cui al precedente art. 4, esamina le domande, la
documentazione e gli eventuali ricorsi presentati e formula la graduatoria
definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio.
-
La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio del Comune
per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.
-
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia
per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi
previsti dalla presente legge.
-
La graduatoria definitiva è valida per l’assegnazione
di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione
e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
ARTICOLO
8
(Accertamento del reddito)
-
L’accertamento del reddito di cui alla lettera f) del precedente
art. 2 deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del
richiedente di copia della dichiarazione dei redditi, relativa all’anno
precedente il bando di concorso, di ogni componente il nucleo familiare
che svolga attività lavorativa ovvero percepisca pensione.
-
Il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia
l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.
-
La Commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità
dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione
della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione
agli uffici finanziari dello Stato, suffragata da elementi eventualmente
segnalati dal Comune ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di
propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.
-
Qualora entro novanta giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato
i dati richiesti, il concorrente è collocato in graduatoria
tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato.
Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano
successive alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata
in conseguenza e si procederà all’eventuale annullamento
dell’assegnazione.
-
La mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione
rilasciato dall’ufficio provinciale del Lavoro, e, qualora sussistano
le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza
rilasciata dal Comune di residenza.
-
L’assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza
comporta l’esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora
l’interessato non presenti la documentazione entro il termine
stabilito.
ARTICOLO
9
(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)
-
Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a quando
non vengano aggiornate nei modi previsti nei successivi commi.
-
Le graduatorie conseguenti i bandi generali vengono aggiornate almeno
biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le
modalità di cui al precedente art. 3 ai quali possono partecipare
sia nuovi aspiranti all’assegnazione, sia coloro i quali, già
collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni
più favorevoli.
-
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare ogni
quattro anni a pena di cancellazione dalla stessa, la domanda di assegnazione,
dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
-
E' facoltà dei Comuni, sulla base delle specifiche condizioni
locali, procedere; all’aggiornamento della graduatoria mediante
bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della
conferma quadriennale della domanda.
-
Per la presentazione della domanda, l’istruttoria, nonché
la formazione della graduatoria definitiva, valgono le disposizioni
dei precedenti articoli.
-
Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i Comuni, previa autorizzazione
della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini
residenti nel Comune stesso ovvero nei Comuni con termini; tali locatari,
se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratto
di locazione, con termine di norma non superiore a quattro anni, e
canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
ARTICOLO
10
(Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione)
-
In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza
dei requisiti previsti per l’assegnazione.
-
L’eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti,
fra il momento dell’approvazione della graduatoria definitiva
e quello dell’assegnazione, non influisce sulla collocazione
in graduatoria, sempre ché permangano i requisiti e le condizioni
oggettive.
-
Qualora il Comune accerti la mancanza nell’assegnatario di alcuno
dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, il Comune stesso trasmette la relativa documentazione alla
Commissione di cui al precedente art. 5, la quale, nei successivi
venti giorni, provvede all’eventuale esclusione del concorrente
dalla graduatoria o all’eventuale mutamento della posizione
del richiedente nella graduatoria medesima.
-
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni,
nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento,
accertamenti volti a verificare l’esistenza e la permanenza
dei requisiti.
ARTICOLO
11
(Disponibilità degli alloggi da assegnare)
-
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni
della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente
competente l’elenco degli alloggi da assegnare.
-
Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l’ente
attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la
data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità
degli alloggi stessi.
-
Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione,
l’ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune
della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre
dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.
ARTICOLO
12
(Assegnazione e standard dell’alloggio)
-
L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi
diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata
dal Sindaco del Comune territorialmente competente.
-
Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla
sola unità immobiliare determinata ai sensi dell’art.
13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al
nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente
art. 2, lettera d), punto 1).
-
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei
nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune
e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della
razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né
ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave
grado di bisogno.
ARTICOLO
13
(Scelta e consegna degli alloggi)
-
Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di
cui all’art. 11, comunica l’assegnazione agli aventi diritto
con lettera raccomandata, d'intesa con l’ente gestore, fissando
il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio.
-
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli individuati secondo
lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta
dagli assegnatari in base all’ordine di precedenza stabilito
dalla graduatoria, salvo quando disposto dal successivo art. 14.
-
La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario
o da persona
all’uopo delegata. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario
decade dal diritto di scelta.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati
motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.
-
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara
la decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato
ad accettare l’alloggio propostogli.
-
In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato
non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta tra gli
alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
-
La stipula dei contratti attinenti l’uso degli alloggi è
di competenza dell’ente gestore.
-
L’ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione
emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata,
degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna
dei regolamenti e per la successiva consegna dell’alloggio.
L’ente gestore comunica ai Comuni interessati la data di consegna
degli alloggi e i nominativi degli assegnatari.
-
L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario
entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all’estero,
entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi
dall’ente gestore a seguito di motivata istanza.
-
La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza
dalla assegnazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata
dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta
la risoluzione di diritto del contratto.
Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata
all’interessato, il quale può presentare deduzioni scritte
e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione ovvero 30
giorni se trattasi di lavoratore emigrato all’estero.
-
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per
il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi
l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
-
Contro il provvedimento del Sindaco, l’interessato può
proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento è
situato l’alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla notificazione del decreto stesso.
-
Il Pretore adito ha facoltà di sospendere l’esecuzione
del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato
dal Pretore con decreto in calce al ricorso.
-
La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori
e della utenza maggiormente rappresentativi a livello nazionale e
i rappresentanti degli enti gestori, approva entro novanta giorni
il contratto - tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina
della presente legge.
-
Per i contratti di locazione precedentemente stipulati, gli enti gestori
provvedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione sulla base
del contratto - tipo di cui al primo comma fissando un congruo termine
all’assegnatario per aderirvi.
-
La mancata adesione nel termine prescritto comporta la risoluzione
del precedente contratto di locazione.
-
Il contratto dovrà contenere:
1) un verbale dello stato dell’alloggio al momento della consegna
ed il prospetto per il canone di locazione;
2) l’indicazione dei diritti e dei doveri circa l’uso
dell’alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario;
3) l’indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto
nell’assegnazione e nel contratto;
4) l’indicazione analitica delle modalità di pagamento
e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali
indennità di mora e della misura degli interessi moratori,
e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
5) l’indicazione specifica dell’obbligo di assunzione,
da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione
della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
6) l’indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria
a carico dell’assegnatario;
7) l’indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti di
locazione, di annullamento e decadenza dell’assegnazione.
8) l’indicazione delle norme che regolano la mobilità.
ARTICOLO
14
(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)
-
La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può
riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare
per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa, quali:
- pubbliche calamità ;
- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica
da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali
venga riconosciuta dall’organo competente la necessità
di sgombero;
- trasferimento di forze dell’ordine;
- per gravi motivi di pubblica utilità ;
- sfratti nelle condizioni di cui all’art. 6.
-
Per gli appartenenti alle forze dell’ordine è prevista
una riserva massima dell'8% con le modalità stabilite dalla
delibera del Consiglio regionale n. 43 del 23/ 12/ 1980, nell’ambito
dell’aliquota del 25% stabilita dal I comma del presente articolo.
-
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere
i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria,
che non può eccedere la durata di due anni; sono esclusi in
ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del
reddito previsto per l’assegnazione.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
-
L’accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni
di cui all’art. 5 previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
-
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella
prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di
pubblica calamità.
-
La riserva di alloggi a favore di profughi prevista dall’art.
34 della legge 26/ 12/1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta
regionale, su proposta dei Comuni, nell’ambito dell’aliquota
del 25% stabilita al primo comma del presente articolo.
-
La proposta dei Comuni dovrà tener conto della consistenza
delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito
di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati
dai Comuni stessi.
-
L’aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta
e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi,
che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria
generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi
nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità
di profugo si applicano le disposizioni della legge 26/ 12/ 1981,
n. 763.
ARTICOLO
15
(Subentro nella domanda e nell’assegnazione)
-
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario,
subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione
i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art.
2 e secondo l’ordine ivi indicato.
-
L’ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile
ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno
qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica
da parte dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone
legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza
more - uxorio, di parentela ed affinità, anche, secondo la
definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei
confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità,
qualora siano, nell’uno e nell’altro caso, riscontrabili
le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza
con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica
e affettiva.
-
L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il
nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione
della normativa di gestione.
-
E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore,
l’ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo
non superiore a un anno, qualora l’istanza dell’assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato
o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente
gestore stesso.
-
Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto
al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
-
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di
cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore
provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi
alla decisione del giudice.
-
Al momento della voltura del contratto, l’ente gestore verifica
che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo
familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.
ARTICOLO
16
(Accertamento periodico del reddito)
-
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno
biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni
regionali in materia di anagrafe dell’utenza e del patrimonio.
-
L’eventuale
variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito
e del canone di locazione ha effetto dal 1º gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione
della situazione reddituale.
-
L’assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in
una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell’anno
precedente una diminuzione di reddito.
-
La collocazione è disposta dall’ente gestore con decorrenza
dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la
diminuzione di reddito.
ARTICOLO
17
(Morosità nel pagamento del canone)
-
La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di
locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente
decadenza dell’assegnazione.
-
La morosità può essere tuttavia sanata, per non più
di una volta nel corso dello anno, qualora il pagamento della somma
dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa
in mora.
-
Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al
tasso ufficiale di sconto.
-
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità
dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario,
qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave
difficoltà , accertata dall’ente gestore, di effettuare
il regolare pagamento del canone di locazione.
-
Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae
oltre i sei mesi, l’ente gestore può, sentito il parere
del Comune, concedere un ulteriore periodo di proroga, non superiore
ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO
18
(Annullamento dell’assegnazione)
-
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto con provvedimento
del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
- per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
dell’assegnazione medesima;
- per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
-
In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal Comune e/ o
dall’ente gestore prima della consegna dell’alloggio o
nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco contestualmente alla
comunicazione con lettera raccomandata all’assegnatario delle
risultanze conseguenti gli accertamenti
compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 gg. per la presentazione
di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia
all’ente gestore.
-
I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all’estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati
prima della consegna dell’alloggio.
-
Qualora dall’esame dei documenti prodotti dall’assegnatario
non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal
Comune, il Sindaco pronuncia l’annullamento dell’assegnazione
entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e
vincolante della Commissione di cui all’art. 5.
-
L’annullamento dell’assegnazione, avvenuta nel corso del
rapporti di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.
-
L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio
e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
-
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
ARTICOLO
19
(Decadenza dall’assegnazione)
-
La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco
del Comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in
cui l’assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio
assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la
destinazione d'uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione,
salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore al limite stabilito per la permanenza.
-
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l’annullamento
della assegnazione.
-
La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto e il rilascio immediato dell’alloggio.
-
Il sindaco può tuttavia concedere, solo una volta, un termine
non eccedente i sei mesi per il rilascio dell’immobile, fatta
salva la gradualità indicata al successivo art. 20, per gli
assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
-
L’ordinanza del Sindaco di decadenza deve inoltre contenere
il preavviso che, in caso di inottemperanza alla intimazione di rilascio
dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione
dell’ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa
pecuniaria di L. 500.000. La misura di tale sanzione è aggiornata
ogni anno con provvedimento della Giunta regionale.
-
Per le modalità di irrogazione e riscossione della sanzione
amministrativa pecuniaria si applica la legislazione nazionale e/o
regionale in materia vigente al momento della emanazione del provvedimento.
-
Contro il provvedimento del Sindaco, l’interessato può
proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento è
situato l’alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla notificazione del decreto stesso.
-
Il Pretore adito ha facoltà di sospendere l’esecuzione
del decreto.
-
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal Pretore
con decreto in calce al ricorso.
ARTICOLO
20
(Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)
-
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui
che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto
per l’assegnazione di cui al precedente art. 2, punto f), fino
ad un massimo pari al doppio di tale limite.
-
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi
del precedente comma ricevono dall’ente gestore preavviso che
la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti
annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito
al di sopra del predetto limite.
-
Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite
di decadenza, agli assegnatari interessati verrà applicato
il canone di cui alla legge 27/ 7/ 1978, n. 392.
-
La Regione, nell’ambito dei provvedimenti di ripartizione dei
fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti
gestori e dei comuni interessati, la destinazione, in via prioritaria,
di una quota degli alloggi compresi in detti programmi o di punteggi
preferenziali per gli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso
di decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello
sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione
della qualità di assegnatario.
-
In sede di prima applicazione delle presenti norme e ai fini della
emissione del preavviso di decadenza, l’accertamento dei redditi
deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
-
E' compito dell’ente gestore, d'intesa con i Comuni interessati,
graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti
di decadenza da pronunciarsi da parte del Comune dopo due ulteriori
accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:
1a) in tutti i Comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono
inviati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata, e immediatamente
eseguita, dopo il secondo accertamento annuale consecutivo nei confronti
degli assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al limite
di reddito consentito per la conservazione della qualità di
assegnatario incrementato del 50%;
1b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli
assegnatari che fruiscano di un reddito pari al limite di reddito
consentito per la conservazione della qualità di assegnatario,
incrementato dal 25% al 50%, fatta eccezione per gli assegnatari residenti
nei Comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della
legge 26/ 3/ 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva
classe di gradualità;
1c) in tutti i Comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono
inviati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi
nel limite consentito per la permanenza nell’edilizia residenziale
pubblica incrementato di una percentuale inferiore al 25%.
-
Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
eventuali ulteriori forme di proroga dell’esecuzione della dichiarazione
di decadenza potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale per
un periodo massimo di un anno, soltanto su motivata richiesta del
Comune d'intesa con l’ente gestore limitatamente a situazioni
di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di
disporre di soluzioni abitative alternative anche precarie.
ARTICOLO
21
(Risoluzione del contratto in caso di morosità)
-
L’ente gestore procede, ai sensi dell’art. 17, alla risoluzione
del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza
dall’assegnazione.
-
Il provvedimento del legale rappresentante dell’ente gestore,
che deve contenere un termine per il rilascio dell’alloggio
non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non
è soggetto a graduazioni o proroghe.
-
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli
enti gestori possono applicare le procedure previste dall’art.
32 del RD 28/ 4/ 38, n. 1165.
ARTICOLO
22
(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)
-
Il legale rappresentante dell’ente gestore persegue, ai sensi
dell’art. 633 del Codice Penale, chi occupi senza titolo un
alloggio gestito dall’ente medesimo.
-
Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 19, fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo
comma dell’articolo 386 del TU 28/ 4/ 38, n. 1165.
-
L’ente gestore dispone, con proprio atto, il rilascio degli
alloggi occupati senza titolo.
-
L’atto di cui al precedente comma comporta l’esclusione
dalla assegnazione degli alloggi di cui all’art. 1 della presente
legge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel citato
atto, che deve essere trasmesso in copia alla commissione di cui al
precedente art. 5 ed al Comune in cui sorgono gli alloggi.
-
Il legale rappresentante dell’ente gestore diffida preventivamente,
con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo a rilasciare
l’alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per
la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
-
L’atto dell’ente gestore che deve contenere il termine
per il rilascio non eccedente i trenta giorni costituisce titolo esecutivo
nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è
soggetto a graduazioni o proroghe.
ARTICOLO
23
(Norma transitoria per la regolarizzazione dei rapporti locativi)
-
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica
è disposta l’assegnazione di un alloggio nel rispetto
di quanto previsto dal precedente art. 12.
-
L’assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:
a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare per almeno i dodici mesi anteriori alla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2;
c) all’impegno da parte dell’occupante di pagamento, anche
rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.
-
Il Comune, d'intesa con l’ente gestore, può provvedere
comunque all’assegnazione qualora accerti condizioni di particolare
gravità e rilevanza sociale.
TITOLO
III
CANONI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
24
(Definizione del canone di locazione)
-
Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 è
diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di
manutenzione, entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai
sensi del 2º comma dell’art. 25 della legge 8 agosto 1977,
n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle
risorse impegnate per la realizzazione e/ o recupero degli alloggi
stessi.
-
Le somme rivenienti dai canoni di locazione, al netto delle quote
b) e c) di cui all’art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035,
sono utilizzati, per quanto attiene gli IACP, per le finalità
di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive
integrazioni e modificazioni.
A tal fine i medesimi istituti sono tenuti a comunicare alla Regione,
entro 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio consuntivo,
l’ammontare di tali somme e proposte di utilizzo contestualmente
alla trasmissione delle deliberazioni di proposta dell’ammontare
delle quote b) e c) del citato art. 19 del DPR 30 dicembre 1972, n.
1035.
-
Per gli alloggi assoggettati al regime di cui all’art. 10
del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni
le somme derivanti dai canoni di locazione sono destinate ai fini
previsti dall’art. 25 terzo comma, della legge 8 agosto 1977,
n. 513.
-
Per quanto attiene gli altri enti gestori o proprietari le somme rivenienti
dai canoni di locazione al netto delle quote d) e c) di cui all’art.
19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 devono essere destinate per le
finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 25
della legge 8 agosto 1977, n. 513 e vengono utilizzate, previa presa
d'atto da parte della Giunta regionale, sulla base di programmi annuali
da comunicare alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine
previsto per l’approvazione del bilancio preventivo; i Comuni
sono tenuti ad evidenziare in bilancio, con particolari annotazioni,
le somme attinenti l’edilizia residenziale pubblica in modo
analogo a quanto previsto dall’art. 16, comma 1º, del DL
22 dicembre 1981, n. 800 convertito con legge 5 marzo 1982, n. 61,
per gli stanziamenti ivi previsti.
-
I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento
del patrimonio da effettuare ai sensi dei precedenti commi sono formulati
dall’ente gestore sentite le organizzazioni sindacali degli
assegnatari.
-
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all’ente
gestore, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 36, le spese
dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella
misura fissata dall’ente in relazione al costo degli stessi,
secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei
singoli alloggi o, in mancanza, al numero di vani convenzionali arrotondati
per eccesso o per difetto.
ARTICOLO
25
(Elementi per la determinazione del canone)
-
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui
all’art. 1 gli enti gestori tengono conto delle caratteristiche
oggettive dell’alloggio e del reddito complessivo del nucleo
familiare degli assegnatari.
-
Gli enti gestori determinano i canoni di locazione secondo le disposizioni
di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO
26
(Reddito del nucleo familiare ai fini della determinazione dei canoni)
-
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è
determinato ai sensi del precedente art. 2.
ARTICOLO
27
(Caratteristiche oggettive dell’alloggio ai fini della determinazione
del canone)
-
Le caratteristiche oggettive dell’alloggio e i coefficienti
ad esse relativi sono quelle espresse dagli artt. 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20 e 21 della legge 27.7.78, n. 392, salvo quanto disposto
nei successivi articoli.
ARTICOLO
28
(Superficie convenzionale)
-
La superficie convenzionale è determinata a norma dell’art.
13 della legge 27.7.78, n. 392.
-
Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato
articolo.
ARTICOLO
29
(Tipologia)
-
In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti fissati dall’art.
16 della legge 27/ 7/ 78, n. 392.
-
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia
di cui allo art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’ente
gestore provvede, entro centoottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ad inoltrare all’ufficio tecnico
erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi
le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non
siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso,
fino alla relativa determinazione dell’ufficio tecnico erariale
l’ente gestore determina il canone di locazione applicando il
coefficiente proposto all’ufficio suddetto, salvo conguaglio.
ARTICOLO
30
(Classe demografica dei Comuni)
-
In relazione alla classe demografica si applicano i coefficienti di
cui all’art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentita
la competente commissione consiliare, può stabilire coefficienti
unificati per aree territoriali omogenee comprendenti Comuni di differenti
classi demografiche.
-
I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati
a quelli di cui al coefficiente f) dell’art. 17 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
ARTICOLO
31
(Ubicazioni)
-
In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti
dall’art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva la facoltà
dei Comuni di individuare, anche su proposta dell’ente gestore,
zone di degrado specifico per l’edilizia pubblica relative a
singoli edifici o a complessi insediativi anche sulla base della inadeguatezza
del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.
-
Per gli alloggi individuati dai Comuni ai sensi del precedente comma,
si applica il coefficiente 0,90.
ARTICOLO
32
(Determinazione del canone di locazione)
-
Per la determinazione del canone riferito alle caratteristiche dell’alloggio
gli enti gestori applicano il disposto dell’art. 12 della legge
27/ 7/ 78 n. 392.
-
Il canone di locazione per gli alloggi di cui all’art. 1 della
presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del
valore locativo, determinato moltiplicando il costo base unitario
di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente
articolo 28.
-
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31
dicembre 1975 è determinato a norma dell’art. 14 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, con la riduzione del 20%.
-
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre
1975 è determinato a norma dell’art. 22 della legge 27
luglio 1978, n. 392, con la riduzione del 25%.
-
Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la Giunta
regionale fisserà , entro il primo trimestre di ciascun biennio,
il costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali
di realizzazione dell’edilizia sovvenzionata.
Nella fase di prima applicazione la Giunta regionale provvederà
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
33
(Calcolo del canone di locazione in base a fasce di reddito)
-
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti
gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti
sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun
assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti
fasce di reddito e corrispondono canoni nella misura delle seguenti
percentuali:
1) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all’importo
di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato
dell’importo di una pensione sociale;
2) 33% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;
3) 55% agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all’importo
di cui al precedente punto 2) e non superiore al limite per l’assegnazione
diminuito del 20%;
4) 75% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare
superiore all’importo di cui al precedente punto 3) e non superiore
al limite di assegnazione;
5) 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare
superiore all’importo di cui al precedente punto 4) non superiore
al limite di assegnazione aumentato del 25%;
6) 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo
familiare superiore all’importo di cui al precedente punto 5)
e fino al limite di decadenza.
-
Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti
da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il limite
di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è
ridotto ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo
annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.
-
I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque
essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti
per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge
27/ 7/ 1978, n. 392.
-
La verifica e l’eventuale modifica della fascia di reddito e
di canone viene effettuata ai sensi dell’art. 16 della presente
legge.
-
Il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali
di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire
il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese
di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità
di cui al penultimo comma dell’art. 25 della legge 8 agosto
1977, n. 513. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a comunicare
alla Regione nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 24 l’importo
complessivo delle somme rivenienti dai canoni di locazione al netto
delle quote b) e c) di cui all’art. 19 del DPR 30 dicembre 1972,
n. 1035; in mancanza di tali comunicazioni da parte degli enti gestori
il consiglio regionale può autonomamente provvedere a quanto
previsto dal comma precedente.
-
In sede di prima applicazione i canoni determinati a norma del primo
comma del presente articolo, sono applicati con riferimento al reddito
annuo complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario relativo
al 1983 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall’ente
gestore per l’attuazione dell’anagrafe dell'utenza.
ARTICOLO
34
(Aggiornamento del canone sociale)
-
Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, è
integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli
aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle
variazioni annuali, accertate dall’ISTAT, nell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con
le modalità previste dall’art. 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
-
Il canone sociale è aggiornato ogni anno nella misura stabilita
dal CER con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del
CER medesimo.
ARTICOLO
35
(Collocazione nelle fasce di reddito e norme transitorie)
-
Ai fini dell’applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati
nelle fasce di reddito di cui all’art. 33 sulla base della documentazione
anagrafica e fiscale richiesta dall’ente gestore. Qualora la
documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile,
il reddito dell’assegnatario è determinato secondo le
modalità di cui all’art. 8 ed in attesa si applica il
canone di cui al punto 6) del precedente art. 33, salvo conguaglio.
-
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente
legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di
appartenenza ha effetto dal 1º luglio 1985, limitatamente all’applicazione
del 50% della differenza fra il canone in atto ed il canone di locazione
corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito suddette. La percentuale
sarà dell'80% a partire dal 1º gennaio 1986.
-
L’intero canone di locazione comprensivo degli aggiornamento
di cui al precedente art. 34, corrispondente alle fasce di reddito
in cui gli assegnatari sono collocati, è applicato dal 1º
gennaio 1987.
-
Fino alla data del 30 giugno 1985 il canone minimo di cui all’art.
22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è incrementato di L. 1.000
a vano/ mese per gli alloggi ultimati prima dell’entrata in
vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513 e di L. 2.500 a vano/ mese
per gli alloggi ultimati dopo, restando in vigore tutte le altre disposizioni
contenute nel citato art. 22.
-
La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli inquilini e dei
lavoratori ed i rappresentanti degli enti gestori, stabilisce la decorrenza
dell’incremento di cui al precedente comma.
-
Nel caso in cui l’applicazione del canone di cui alla presente
legge comporti una diminuzione rispetto al canone provvisorio determinato
ai sensi del precedente 4º comma, le maggiori somme versate vanno
a conguaglio.
ARTICOLO
36
(Fondo sociale)
-
L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi
agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere
per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi
prestati dall’ente, nonché per i cambi di alloggio.
-
Sono destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall’ente
gestore per la locazione d'immobili per uso diverso da quello di abitazione,
una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata
annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25, 2º
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché contributi
integrativi messi a disposizione dal Comune.
-
Al fondo sociale contribuisce altresì la Regione con finanziamenti
stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione
di bilancio.
TITOLO
IV
NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE
DEGLI ALLOGGI
ARTICOLO
37
(Autogestione degli alloggi e dei servizi)
-
Gli enti gestori promuovono e attivano l’autogestione da parte
degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi
comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni
l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per
la loro costituzione ed il loro funzionamento.
-
Negli stabili ultimati dopo la entrata in vigore della presente legge,
viene effettuata l’autogestione dal momento della consegna degli
alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo
a carico degli assegnatari.
-
Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità
definita d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l’ente
gestore può, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari,
rinviare l’attuazione dell’autogestione, per il periodo
di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.
ARTICOLO
38
(Modalità per l’autogestione dei servizi)
-
Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi
diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e
conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente.
-
L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda
direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni
medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli
assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando
i relativi versamenti alle autogestioni.
-
Gli assegnatari che nei confronti dell'autogestione si rendano morosi
nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati
a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto
di locazione. L’ente gestore versa all’autogestione le
quote insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per
il recupero delle somme versate.
-
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale approva - sentite le organizzazioni sindacali
degli assegnatari e la competente Commissione consiliare – il
regolamento - tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni,
nonché quello per la rendicontazione delle spese accessorie,
quello per la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari,
quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per la autogestione
della manutenzione.
-
E' facoltà dell’ente gestore, sulla base del regolamento
di cui al precedente comma, estendere l’autogestione alla manutenzione
secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell’autogestione
un'aliquota definita fra il 30 e il 100 per cento della quota c) dell’art.
19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni.
Per l’autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà
accreditata all’autogestione stessa una quota pari al 50% della
quota di amministrazione.
ARTICOLO
39
(Attività in amministrazione condominiale)
-
Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire
l’attività di amministrazione negli stabili ceduti in
proprietà integralmente o in parte. In questi stabili l’ente
gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione
condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari
in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente
gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione,
eccezion fatta per quelli afferenti il servizio di rendicontazione
e di esazione delle rate di riscatto la cui misura è autorizzata
annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’ente gestore.
-
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per
le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti
a versare direttamente all’amministrazione del condominio.
-
Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari
in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica
forma di autogestione disciplinata dalle norme del Codice Civile sul
condominio.
ARTICOLO
40
(Partecipazione dell’utenza)
-
I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione
degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste
dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia
agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali.
-
I Comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l’uso
di appositi strumenti e spazi agli utenti e alle loro organizzazioni
sindacali - nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime
organizzazioni si daranno - per lo svolgimento delle loro attività.
-
La Regione favorisce altresì la partecipazione dell’utenza
alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante
preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e degli assegnatari.
TITOLO
V
MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
41
(Programma della mobilità)
-
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione
o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi
abitativi di carattere sociale, il Comune, d'intesa con l’ente
gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone
programmi di mobilità dell’utenza, da effettuarsi sia
attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l’utilizzazione
di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10% di quelli
di nuova assegnazione.
-
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti
elementi:
a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui
si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle
situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità
in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio - economiche
dei nuclei familiari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla
mobilità: mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi
da emanarsi a cura del Comune secondo scadenza e modalità definita
d'intesa con l’ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti
degli assegnatari.
-
I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui all’art. 1 della
presente legge a prescindere da chi sia l’ente proprietario.
ARTICOLO
42
(Domande e criteri di mobilità)
-
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono
indirizzate al Comune, corredate dalle motivazione della richiesta
e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, e vengono
valutate dalla commissione di cui al precedente art. 5 sulla base
delle seguenti motivazioni indicate secondo l’ordine di priorità
:
1) situazione di sovra - sotto affollamento rispetto allo standard
abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente
in eccedenza e in difetto;
2) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e di assistenza
qualora trattasi di anziani o handicappati;
3) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo
familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone
comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria.
ARTICOLO
43
(Graduatorie per la mobilità)
-
La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata
dalla commissione di cui al precedente art. 5, inserendo ove accolte
le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori di
cui al successivo articolo.
-
Il cambio di alloggio è comunicato agli interessati, i quali,
nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione alla
commissione che decide entro i successivi trenta giorni.
-
La commissione esprime il proprio parere sui programmi di mobilità
di cui al precedente art. 41.
ARTICOLO
44
(Norme per la gestione della mobilità)
-
Nell’attuazione del programma di mobilità il Comune e
l’ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza
da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso
quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento
delle precedenti condizioni abitative.
-
Deve altresì essere concessa priorità ai cambi di alloggio
degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in
quelli più piccoli. Per ciascun assegnatario è ammesso
di norma un solo cambio nell’arco di cinque anni, salvo l’insorgenza
di situazioni gravi e imprevedibili.
-
Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard
abitativo previsto per l’assegnazione.
-
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla
mobilità, se non utilizzati entro trenta giorni per il citato
programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
-
Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei requisiti per la
permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e qualora
non siano state violate clausole contrattuali.
-
Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini
e su proposta dello ente gestore e del Comune, sono consentiti gli
scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell’ente
gestore, che verifica l’assenza di condizioni che ostino al
mantenimento dell’alloggio.
-
Il cambio di alloggio può avvenire anche tra Comuni diversi.
In tale caso fanno parte della commissione i sindaci, o loro delegati,
dei Comuni interessati.
TITOLO
VI
NORME FINALI
ARTICOLO 45
(Relazione annuale dell’ente gestore)
-
L’ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica
necessaria all’esercizio delle relative competenze, redigendo
annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla
Regione, una relazione, da trasmettere ai Comuni interessati, sullo
stato di attuazione dei programmi e sulla attività svolta ai
sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti
previsti dal titolo II, nonché alla comunicazione dei dati
rilevati nell’ambito dei compiti di formazione e aggiornamento
dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio e di verifica
dei requisiti ai sensi del precedente art. 16.
ARTICOLO
46
(Relazione della Giunta regionale)
-
La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione
generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni
necessaria modificazione della legge stessa.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 dicembre 1984
|