LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 3-09-2001
REGIONE PIEMONTE
Ulteriori
modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per
le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000,
n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento
contabile della Regione Piemonte.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 36 del 5 settembre 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
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L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato
dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51, è
sostituito dal seguente: "Art. 1. (Ambito di applicazione) 1.
Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati
o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione, nonchè a quelli acquistati,
realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
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Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati,
realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto
legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118 e dell'articolo 5 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
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Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la
semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e
senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione;
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge
4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.
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Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di
assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi
di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso
dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
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Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta
regionale:
a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione
funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata, quali comunità
alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri
di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili
per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici
che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato
o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi
superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
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I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case
parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per
i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard
abitativi adeguati.
ARTICOLO
2
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L'articolo 2 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 2 della
l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Requisiti
per l'accesso) 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i
seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente
soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione
per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà , usufrutto,
uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi
località , la cui rendita catastale rivalutata sia superiore
a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della
zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente
degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa
va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi
gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività
economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata
o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile
o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile,
desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai
sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore
al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento
dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito
alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con
un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della
tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto
che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del
reddito ai sensi dell'articolo 21 della l. 457/1978, corrispondono,
ai presenti fini, a 0,5 unità . Per le famiglie di nuova formazione,
come definite all'articolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il
reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi
percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla
legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice;
g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare
di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul
territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa
all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio
a seguito di morosità , salvo che il debito conseguente a morosità
sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
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Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali,
possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi
realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità.
Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono
prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie,
con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
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I Comuni hanno facoltà di assegnare un'aliquota massima del
30 per cento, arrotondato all'unità superiore, degli alloggi
che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria
ed in possesso di ulteriori requisiti stabiliti e verificati dai Comuni
medesimi.
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I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente
alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo
familiare.
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I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono permanere al momento dell'assegnazione,
nonchè successivamente alla stessa, fatta eccezione per il
requisito di cui al comma 1, lettera e), per il quale il limite di
reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e
per il requisito di cui al comma 1, lettera g), che deve sussistere
al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di
nuova assegnazione.
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L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto,
per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito
stabilito per l'assegnazione.
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L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 6, comunica
all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico
assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma
2.
ARTICOLO
3
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L'articolo 3 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 3 della
l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo
all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto
dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun
componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma
o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno
computati tutti gli emolumenti, indennità , pensioni, sussidi,
a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione
dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme,
da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la
definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento
a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi
e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo
il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè
la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima
della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata
nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare
anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità
qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita
duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane
o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto
di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle
persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene
meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi
di salute, di lavoro, di studio;
c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, sempre che siano
privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi
tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità
non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale
ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione
della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo
3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque
non inferiore a otto metri quadrati;
e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio
di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste
dalle disposizioni vigenti;
f) per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari
a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle
categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;
g) per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che
non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente
nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici
privati o che dispone di servizi igienici Comuni a più unità
immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile
in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti
elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
1) elementi propri dell'unità immobiliare:
1.1) pavimenti;
1.2) pareti e soffitti;
1.3) infissi;
1.4) impianto elettrico;
1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
1.6) impianto di riscaldamento;
2) elementi Comuni:
2.1) accessi, scale e ascensore;
2.2) facciate, coperture e parti Comuni in genere.
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L'articolo 4 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Ente legittimato all'emissione del bando)
1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni
devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione
di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali
permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta
regionale può autorizzare l'emanazione di bandi speciali per
l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
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I bandi sono emessi almeno ogni due anni dai Comuni o dai loro consorzi,
con facoltà di delega alle agenzie territoriali per la casa
(ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC
delegata.
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Qualora il Comune non provveda all'emissione del bando entro i due
anni dal precedente, può comunque provvedere entro i sei mesi
successivi. Tale termine è elevato a dodici mesi per i Comuni
con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Decorso inutilmente
tale termine di proroga, l'aliquota di cui all'articolo 13, commi
1 e 2, è ridotta per il Comune inadempiente al 30 per cento,
finchè non venga emesso il nuovo bando.
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Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono
essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti
dall'ATC delegata.
ARTICOLO 5
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Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito
dal seguente: "2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini
italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando
alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi nei quali risultino
emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe
degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune.
ARTICOLO 6
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L'articolo 7 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 5 della
l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Contenuti
del bando)
1. Il bando deve indicare:
a) i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale
si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali
siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti prescritti dall'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè
gli eventuali altri requisiti che possano essere stabiliti ai sensi
dell'articolo 2, comma 3;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore
a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione
stessa;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della
particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonchè
gli stati, i fatti e le qualità personali del richiedente che
possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
ai sensi della normativa vigente.
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Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione
della domanda è prorogato di trenta giorni.
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In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei Comuni ad
alta tensione abitativa individuati ai sensi della normativa vigente,
il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la
documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il
Comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base
di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la
documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle
assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve.
ARTICOLO 7
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L'articolo 9 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 7 della
l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Commissioni
preposte alle graduatorie)
1. La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di
nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione
stessa. La Commissione è istituita presso l'ATC competente
per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza
della Commissione viene definita in relazione all'entità della
domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria
definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione
del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito
per le aree metropolitane, con la formazione di più Commissioni
nominate dalla Regione.
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La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti
dei requisiti previsti all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'attribuzione
dei punteggi previsti all'articolo 10, sulla base dei documenti richiesti
dal bando di concorso.
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La Commissione è composta da:
a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con
funzioni di Presidente, designato dalla Corte d'Appello;
b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale
dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) su proposta dei
Comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) un funzionario regionale;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato
d'intesa dalle medesime;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari
più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa
dalle medesime;
f) un rappresentante dell'ATC nel cui ambito territoriale sorgono
gli alloggi da assegnare, con funzioni di vice Presidente.
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La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui
al comma 3, nonchè dei membri supplenti, che devono essere
designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti
effettivi la Commissione.
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La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati
almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
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Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione.
Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede
il Vice Presidente.
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Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la
partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
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La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono
essere confermati.
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La segreteria è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la
Commissione sceglie il segretario.
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Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari
a quello determinato per i membri dei Consigli di amministrazione
di ciascuna ATC. La copertura di spesa è assicurata nei programmi
di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale
sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC..
ARTICOLO 8
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L'articolo 10 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 8
della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art.
10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti) 1. Ai concorrenti sono
riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali,
economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:
a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni
in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici
o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli
organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente
adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari,
quali soffitte e simili: punti 4;
b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie
affidatarie per raggiunti limiti di età , conclusione del programma
terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza
in locali concessi a titolo temporaneo: punti 4;
c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più
lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione Gescal,
risultante dalla somma delle singole contribuzioni:
1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1;
2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2;
3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3;
4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4;
d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare:
1) in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato
scadente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g): punti 1;
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC,
lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico
completo esterno non in Comune con altre famiglie: punti 2;
3) in alloggio con servizio igienico esterno in Comune con altre famiglie:
punti 3;
e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in
cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio
ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma
1, lettera d), risulti essere:
1) uguale a 2: punti 1;
2) superiore a 2: punti 2;
3) superiore a 3: punti 3;
f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo
familiare, composto da almeno due unità , in uno stesso alloggio
con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno
due unità :
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
g) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma
1, lettera e), risulti non superiore al:
1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
h) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in
quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria
del rapporto di lavoro: punti 2;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità
o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti
emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della
data del bando: punti 4;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza è motivata da morosità : punti 1;
3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva
di sfratto:
4.1) se la sentenza è motivata da morosità : punti 2;
4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;
i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie:
1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età , vivano
soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi
non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno
o più minori a carico: punti 3;
2) richiedenti che:
2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando:
punti 2;
2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data
del bando: punti 3;
3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili:
3.1) con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento
ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e
per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati
di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale
di invalidità , minori, anziani o disabili con certificazione
rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età
, riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3. Tale punteggio
è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità
sussistano per più di un componente il nucleo familiare e di
ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata
dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità
all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità
posseduta. Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti
1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare
sia di età superiore a sessantacinque anni;
3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento
ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e
per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r.
834/1981: punti 2. Tale punteggio è ulteriormente incrementato
di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo
familiare sia di età superiore a sessantacinque anni;
4) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia
per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano
attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status
di rifugiato: punti 2;
l) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti
1;
m) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 1 per ogni graduatoria
in cui sono stati inseriti;
n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1;
o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine,
alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione,
deceduto per motivi di servizio nonchè coniuge superstite o
figlio di caduti sul lavoro: punti 2.
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La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non
è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono
di alloggi a seguito di calamità , di imminente pericolo di
crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione
in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza
pubblica.
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I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma
1, lettera h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla
documentazione è allegata l'attestazione del Comune di residenza
che si tratta di morosità incolpevole.
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Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera
i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione
e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai
sensi della normativa vigente in materia:
a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale (ASL);
b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle
Commissioni mediche territoriali ospedaliere.
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Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre
ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati
d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria
con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le
graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della
assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie
di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione
della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate
nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle
di cui alla lettera i), numero 5.
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Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonchè
i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di punteggi
tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.
ARTICOLO 9
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L'articolo 11 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 9
della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 11.
(Formazione delle graduatorie)
1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti
e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta
scadenza è elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali
con popolazione superiore a 200 mila abitanti.
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Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni
oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di
pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva
di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità
, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine
stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
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Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione
del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei
modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata ed affissa
per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune o dei
Comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella
sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico.
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Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta
pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
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Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo
Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare
opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei
documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
opposizioni.
-
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente,
i documenti che egli non abbia presentato nel termine all'uopo fissato.
-
Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria
definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o
di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante tra i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
-
La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità
stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento
definitivo.
-
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria
definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando
non venga sostituita da una nuova graduatoria.
-
In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 7,
comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti
che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto
dal Comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto
dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di
posizioni utili per l'assegnazione, la Commissione procedere a successive
integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità
indicate ai commi da 1 a 9.
ARTICOLO 10
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I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 46/1995, sono abrogati.
ARTICOLO 11
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L'articolo 13 della l.r. 46/1995, come da ultimo modificato dall'articolo
1 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 56, è sostituito
dal seguente: "Art. 13. (Riserve)
1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla
Regione, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità
superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua,
al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte
a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali
pubbliche calamità , sfratti, sistemazione di profughi, sgombero
di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari
esigenze individuate dai Comuni medesimi. I Comuni ad alta tensione
abitativa sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2002, ad assegnare
un'ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi
disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei
familiari soggetti a sfratto esecutivo. Il termine può essere
prorogato dalla Giunta regionale in presenza del perdurare di situazioni
di emergenza connesse all'esecuzione di sfratti.
-
Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni devono
essere contenute nell'aliquota massima di cui al comma 1 di alloggi
da assegnare annualmente in ciascun ambito.
-
Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi
del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo
2.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica divenuto inutilizzabile,
i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
-
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di
cui all'articolo 9, previa istruttoria dei Comuni interessati.
-
Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui
al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza, il Comune
può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 2, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al
comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata
di due anni. In tal caso l'ente gestore provvede a stipulare con l'assegnatario
una specifica convenzione a termine di durata pari a quella dell'assegnazione.
-
In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle
forme di legge, il Comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi
del comma 6, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione
di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non
possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche
in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.
ARTICOLO 12
-
Dopo l'articolo 13 della l.r. 46/1995, è inserito il seguente:
"Art. 13 bis. (Assegnazione alle forze dell'ordine ed ai vigili
del fuoco)
1. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco
possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica emessi dai Comuni anche in assenza del requisito
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), purchè si tratti
di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale del bando,
e del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
-
I richiedenti di cui al comma 1 vengono posti, a cura della Commissione
di cui all'articolo 9, in un'apposita graduatoria, dalla quale i Comuni
attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili,
nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale
pubblica costituito da almeno dieci alloggi.
-
Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità
di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi.
-
I Comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad
appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, nell'ambito
dell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1. Per il possesso dei
requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
ARTICOLO 13
-
L'articolo 14 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Ente competente alle assegnazioni)
1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio
gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto
nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune
non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione
di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto
a corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle spese di amministrazione,
generali e di manutenzione ordinaria sostenute, nonchè una
quota pari allo 0,50 per cento annuo, rapportato su base mensile,
del valore locativo dell'alloggio. I predetti corrispettivi non sono
dovuti qualora l'alloggio, dichiarato dall'ente gestore disponibile
all'assegnazione, sia in stato scadente ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera g).
-
Dell'avvenuta assegnazione il Comune dà notizia agli aventi
diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato
il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
-
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è
compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito
dalla graduatoria.
-
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o
da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio
entro i termini stabiliti dal Comune, il sindaco comunica all'assegnatario
con lettera raccomandata che può fornire giustificazione, con
la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore
a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
-
Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione
o scelta dell'alloggio, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione
ai sensi dell'articolo 29.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare
all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti
adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento
ai parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in
relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni
di grave invalidità . In tali casi essi non perdono il diritto
alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive
posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della
stessa.
-
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi
nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con
lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
-
In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo
il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato,
l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
-
Non può essere di norma assegnato un alloggio con un numero
di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera
d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
-
Il Comune, in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria
con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza
abitativa di cui all'articolo 13, può disporre, di concerto
con l'ente gestore, l'assegnazione di un alloggio con un numero di
vani abitabili superiore di un massimo di due unità il numero
dei componenti il nucleo familiare.
-
La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune
in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio,
in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti
aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi
di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme della
presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione
determinati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al netto
delle spese riconosciute all'ente gestore, è versato in gestione
speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
ARTICOLO 14
-
Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo
10 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "4.
Qualora l'assegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque
anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della
residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie
di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa
nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di
primo grado, i discendenti in linea retta di primo grado e, in caso
di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di
primo grado e i discendenti in linea retta di secondo grado. L'aspirante
assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione
nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte
dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio
da almeno tre anni.
ARTICOLO 15
-
L'articolo 16 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 11
della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 16.
(Cambi alloggi)
1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione
o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè di disagi
abitativi di carattere sociale, l'ente gestore è competente
a predisporre programmi di mobilità dell'utenza attraverso
il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso
e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione
e di informazione dell'utenza medesima. Per alloggio sottoutilizzato
si intende quello in cui il numero di vani abitabili, come definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera d), supera di oltre due unità
il numero dei componenti il nucleo familiare.
-
Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'ente gestore, d'intesa
con il Comune, può altresì utilizzare un'aliquota non
superiore al 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione.
-
L'ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova
costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi
di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti
ai bandi generali.
-
Il programma di mobilità è comunicato agli interessati,
i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione
al legale rappresentante dell'ente gestore, che decide entro sessanta
giorni.
-
Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria,
anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al legale
rappresentante dell'ente gestore, si applica loro un canone sanzionatorio
pari al doppio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 19. Tale sanzione
non si applica:
a) qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni
e l'alloggio proposto per la mobilità sia ubicato al di fuori
del quartiere ATC di residenza;
b) qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più invalidi
con percentuale di invalidità compresa tra l'80 e il 100 per
cento.
-
Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 sono comunque consentiti
cambi consensuali, previa autorizzazione dell'ente gestore.
-
L'ente gestore può altresì concedere su richiesta dell'assegnatario
cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute
o altre gravi e comprovate esigenze.
-
Il cambio è assentito o disposto dall'ente gestore, previa
verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
-
La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata
da apposito regolamento predisposto dall'ente gestore.
ARTICOLO 16
-
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 46/1995, come
modificata dall'articolo 12 della l.r. n. 51/1996, è sostituita
dalla seguente: "a) 75 per cento agli assegnatari con reddito
annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone,
per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione,
anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale
rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, non può
eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni
integrate al minimo INPS il canone non può eccedere il 6 per
cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni
caso il canone non può essere inferiore al 30 per cento del
canone di riferimento.
ARTICOLO
17
-
L'articolo 20 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 13
della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 20.
(Collocazione nelle fasce di reddito) 1. Gli assegnatari sono collocati
nelle fasce di reddito di cui all'articolo 19 sulla base della documentazione
prodotta o degli accertamenti effettuati.
-
I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli
assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle
fasce di reddito e dei canoni di cui all'articolo 19, sono rilevati
contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno
biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.
-
La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione
del relativo canone di locazione ha effetto dal 1. gennaio dell'anno
successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
-
L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata
richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore
qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella
fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con
decorrenza dal mese successivo alla richiesta. L'assegnatario è
tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare della diminuzione
di reddito, fino alla successiva indagine reddituale. Qualora l'assegnatario
non provveda a tale autocertificazione, l'ente gestore provvede a
ripristinare il canone applicato prima della collocazione nella fascia
inferiore.
-
Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'ente
gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione
incompleta si applica un canone pari a due volte l'equo canone. Contestualmente
l'ente gestore provvede a darne segnalazione al Comune nel quale è
situato l'alloggio e per conoscenza all'assegnatario stesso. Il Comune
provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione
sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario,
quali invalidità , anzianità , analfabetismo o altre
particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono
ad attestare, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione,
l'involontarietà della mancata o incompleta produzione di documentazione,
nonchè a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della
documentazione stessa. In presenza della suddetta attestazione di
involontarietà, non si applica l'incremento del canone nella
misura prevista al primo periodo del presente comma.
-
L'assegnatario di cui al comma 5 viene collocato nella fascia di competenza,
qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese
successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
-
Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un
reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'ente gestore ha
l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni
accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
In pendenza di tale accertamento, all'assegnatario è applicato
il canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
-
Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un
reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), la riduzione del canone
con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello
stesso.
ARTICOLO
18
-
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo
14 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente: "1.
E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione
di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi
accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti
alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo
familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non
superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS.
ARTICOLO
19
-
L'articolo 23 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
"Art. 23.(Struttura organizzativa dell'autogestione)
1. L'assemblea degli assegnatari utenti è regolata dall'articolo
10, ultimo comma, della l. 392/1978.
-
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari utenti, in
qualità di amministratore, e il comitato di gestione, approva
i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione.
-
L'assemblea dell'autogestione è convocata dall'Amministrazione
almeno una volta all'anno.
-
L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti,
paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.
-
Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti
tra gli assegnatari utenti e l'ente gestore, e tra gli assegnatari
utenti, è disciplinato da apposito regolamento predisposto
dall'ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.
ARTICOLO 20
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Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 46/1995, è sostituito
dal seguente: "3. E' facoltà dell'ente gestore, sulla
base di apposito regolamento, estendere l'autogestione a parte della
manutenzione ordinaria o all'intera quota della stessa, accreditando
agli organi dell'autogestione una corrispondente percentuale della
quota del canone a ciò destinata.
ARTICOLO 21
-
Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 46/1995, è sostituito
dal seguente: "1. E' consentito agli enti gestori continuare
o assumere l'amministrazione degli stabili ceduti integralmente o
in qualsivoglia quota di proprietà . Dal momento della costituzione
del condominio, ove l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa
per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di
futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo le quote per
spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione
per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle
rate di riscatto.
ARTICOLO 22
-
Il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 46/1995, è sostituito
dal seguente: "5. Il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione
entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere obbligatorio e
vincolante da parte della Commissione di cui all'articolo 9. Qualora
il sindaco non provveda entro tale termine, ogni eventuale morosità
maturata successivamente dall'assegnatario è posta a carico
del Comune.
ARTICOLO 23
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L'articolo 29 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 15
della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 29.
(Decadenza)
1. Il sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio, nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso
nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria, determinata dalla Giunta comunale;
b) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o
abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi,
salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore, o ne abbia mutato
la destinazione d'uso. Prima del pronunciamento della decadenza, il
sindaco provvede a verificare che la mancata richiesta all'ente gestore
di autorizzazione al temporaneo trasferimento di residenza o abbandono
dell'alloggio non sia involontaria in quanto dipendente da particolari
condizioni dell'assegnatario, quali invalidità , anzianità
, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici
comunali provvedono ad attestare all'ente gestore tale involontarietà
ed a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della richiesta,
sospendendo la procedura di decadenza;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui
all'articolo 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del
presente comma;
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del
limite di reddito previsto per l'assegnazione;
f) non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione
di assegnazione ai sensi dell'articolo 14;
g) si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto
previsto all'articolo 31, commi 3 e 4;
h) violi gravemente e ripetutamente, a giudizio dell'ente gestore,
il regolamento, comunque denominato, disciplinante l'uso degli alloggi.
-
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono
dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata
dopo due accertamenti biennali consecutivi che documentino la stabilizzazione
del reddito al di sopra del limite stabilito.
-
Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite
di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone
di cui all'articolo 19, comma 2.
-
Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste
per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione dei casi di trasferimento
della residenza da parte dell'assegnatario, di mancata scelta dell'alloggio
o stipula della convenzione, di morosità e di gravi violazioni
del regolamento d'uso degli alloggi, ove la decadenza è pronunciata
d'ufficio, ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro
sessanta giorni dall'intervenuto accertamento della violazione dei
disposti di legge o dall'intervenuta comunicazione da parte dell'ente
gestore dell'accertata violazione di questi ultimi. Nel caso in cui
il sindaco non provveda, l'eventuale morosità successiva è
a carico del Comune inadempiente.
-
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto
della convenzione.
-
Il provvedimento del sindaco, che deve contenere un termine per il
rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
-
Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al
medesimo darne esecuzione.
ARTICOLO 24
-
L'articolo 31 della l.r. 46/1995, come modificato dall'articolo 16
della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente: "Art. 31.
( Morosità )
1. L'ente gestore, previa messa in mora dell'assegnatario, richiede
al Comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dell'articolo
29, in caso di morosità superiore a sei mesi. Qualora entro
tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il sindaco non
vi provveda, l'ulteriore morosità è posta a carico dell'amministrazione
comunale.
-
La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può
essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più
di una volta nel corso dell'anno.
-
Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato
di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente
il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità
o la grave difficoltà , accertata dall'ente gestore, di effettuare
il regolare pagamento del canone di locazione.
-
La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede
a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna
ATC, la situazione di morosità di cui al comma 3 dell'assegnatario
nei confronti dell'ente gestore, versando allo stesso, secondo le
modalità fissate dal regolamento di funzionamento del fondo,
l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate
dall'ente per i motivi di cui al comma 3. La restante parte di morosità
è posta a carico del Comune che ha effettuato l'assegnazione.
-
Qualora il Comune non provveda a sanare completamente la parte di
morosità non coperta dal fondo sociale di cui all'articolo
21 entro sei mesi dalla richiesta dell'ente gestore, quest'ultimo
richiede al Comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dell'articolo
29.
-
Qualora entro tre mesi dalla richiesta del pronunciamento di decadenza
di cui al comma 5 il sindaco non vi provveda, la morosità maturata
dalla data della richiesta di pagamento avanzata dall'ente gestore al
Comune è posta interamente a carico dell'amministrazione comunale.
ARTICOLO
25
-
Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata
in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni
definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dell'assegnazione
a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione
definitiva, il possesso dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo
2 della l.r. 46/1995. Alla relativa verifica provvedono le commissioni
di cui all'articolo 9 della l.r. 46/1995.
-
I Comuni possono disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo
nei confronti di coloro che alla data medesima occupano senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di scadenza
di assegnazione provvisoria, a condizione che:
a) l'occupazione sia ancora in corso;
b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore
della presente legge, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo
2 della l.r. 46/1995;
c) gli occupanti provvedano al pagamento all'ente gestore, anche in
forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e delle spese
relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad
un soggetto legittimamente individuato.
-
Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono
le commissioni di cui all'articolo 9 della l.r. 46/1995.
-
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione
del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)
è inserito il seguente: "Art. 1 bis. (Criteri di accesso).
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso
ai contributi per il sostegno alla locazione, di cui all'articolo
11 della l. 431/1998, come modificato dall'articolo 1 della legge
8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed
interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), e per
la ripartizione delle relative risorse, dandone informazione alla
competente Commissione consiliare.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle
risorse regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione
da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di
accesso ai contributi.".
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All'allegato C alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Piemonte), disposto dall'articolo 45, comma
5, sono soppresse le parole: "Agenzie Territoriali per la Casa"
(ATC).
ARTICOLO 26
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Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 1, 2, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 29 luglio
1996, n. 51; b) l'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998,
n. 5; c) la legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
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