Consiglio regionale del Piemonte
Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5.
Modifiche
alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli
Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni
e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(B.U.R.
28 gennaio 1998, n. 4)
Art.
1.
-
L'articolo 20 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è
sostituito dal seguente: "Art. 20. (Disciplina del controllo
sugli atti e sulla gestione delle ~ATC~)
1. La Regione, attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo
sulla gestione delle ~ATC~, finalizzato all'accertamento della produttività
degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti
delle ~ATC~, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione
delle attività istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi
individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello
statuto.
-
La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi,
in particolare, del programma di attività e di spesa annuale
e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo,
al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi
statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale
lo statuto, la dotazione organica del personale limitatamente alla
consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di
cui all'articolo 12, il regolamento adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare
in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.
-
Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali
su tutti gli atti delle ~ATC~ che implicano impegni di bilancio, in
conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile
e del regolamento di amministrazione e contabilità delle ~ATC~.
I Collegi sindacali sono, inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza
del rendiconto alle risultanze della contabilità dell'esercizio.
I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare
ai rispettivi Consigli di Amministrazione in ordine all'attività
di controllo espletata.
-
Il Collegio sindacale è tenuto a fornire dettagliate informazioni
e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga
formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
-
È
data facoltà alle ~ATC~ compatibilmente con gli equilibri finanziari
e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società
di revisione.
-
La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalità
ed i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Art.
2.
-
Il titolo V della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è
sostituito dal seguente: "Titolo V. Controllo delle ~ATC~".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 46, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"50 per cento".
3. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 46, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"50 per cento".
Art.
4.
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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi
di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi
delle ~ATC~, sui quali la Giunta regionale non si è ancora
pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993 e del relativo regolamento
attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall'articolo
20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
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