LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 4-08-1998
REGIONE MOLISE
Nuove
norme per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni
Il
Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha posto il visto:
Il Presidente della Giunta Regionale Promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
AMBITO DI APPLICAZIONE
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Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali
approvati con deliberazione CIPE 19 marzo 1995, pubblicati sulla G.U.
n. 122 del 27 maggio 1995, si applicano a tutti gli alloggi acquistati,
realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali
e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo
dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonchè
a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non
economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati, acquistati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
e convenzionata;
b) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge preveda
la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare
e senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purchè
non realizzati acquistati o recuperati a totale carico o con il concorso
o con il contributo dello Stato o della Regione;
d) realizzati dalle cooperative edilizie per propri soci.
-
Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo dell'Ente proprietario,
da comunicare alla Giunta regionale e al Segretario generale del CER.:
a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione
funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunità
alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri
di pregio storico - artistico non siano utilizzati o utilizzabili
per fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici
che non siano stati realizzati, acquistati o recuperati con fondi
dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce
di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica;
c) gli alloggi non più idonei per vetustà o per inadeguatezza
ad essere assegnati come residenza permanente possono essere sottratti
temporaneamente all'assegnazione, mediante deliberazione adottata
dall'Ente gestore, su richiesta del Comune e previo atto formale favorevole
dell'Ente proprietario, ed essere destinati a ricoveri provvisori
o case parcheggio.
Resta a carico del Comune, a scomputo di ogni e qualsiasi onere, rendere
utilizzabili i suddetti alloggi. Nella delibera dell'Ente gestore
vanno determinati la durata della sospensione dall'assegnazione ed
il Comune che dovrà provvedere alle assegnazioni temporanee
per le categorie di cui alle riserve. I canoni derivanti dall'attuazione
della presente legge compensano i maggiori introiti degli II.AA.CC.PP.
per gli anni 1994 e 1995 dovuti all'applicazione del comma 9 dell'articolo
66 della legge 427/93, restando a carico degli II.AA.CC.PP. per gli
stessi anni la quota <<Q>> così come determinata
con d.m. LL.PP. 11399/B del 26 novembre 1993.
-
I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case
parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati le cause
e l'uso contingenti per i quali sono state realizzate e sempre che
abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.
ARTICOLO
2
REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea:
il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto
è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni
o da trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto
nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del Lavoro o se svolge
in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui
si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi
in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
È adeguato l'alloggio la cui superficie utile aia determinata
ai sensi della legge 392/78, art13;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto
di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e
assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio
non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente
abbia diritto al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite
massimo di L. 21 milioni per un nucleo familiare di due componenti.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
stesso, quali risultano alle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti
i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi per
le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78, come sostituito
dall'art. 2, comma 14, del decreto legge 2 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo
familiare abbia un numero di concorrenti superiore a due, il reddito
complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione
per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni.
La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto
per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma
richiamata senza limiti numerici.
Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione
delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati
e disabili. Il Presidente della Giunta, con decreto, aggiornerà
il limite di reddito per l'accesso in base alle successive delibere
del C.I.P.E.; in mancanza di successive delibere del C.I.P.E. il Presidente
della Giunta, con decreto, aggiornerà il limite di reddito
per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice
I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti
dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice.
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Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi
e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo
il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al 3° grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente
duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando
di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone
non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza
istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale.
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Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione
all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati
a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze
locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione
potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità
programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità
di residenza.
ARTICOLO
3
DECADENZA DALLA QUALIFICA
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L'assegnatario perde tale qualifica qualora nel corso del rapporto,
per due anni consecutivi, superi del 60% il limite di reddito stabilito
per l'assegnazione.
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L’Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma precedente,
comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario
e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone, secondo le
determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 26 della
presente legge. Ai fini della declaratoria della decadenza il reddito
del nucleo familiare viene computato con le modalità previste
dall'articolo 2.
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L'assegnatario, per consentire all'Ente gestore la verifica annuale
del reddito, è obbligato a trasmettere annualmente copia della
dichiarazione dei redditi riferita all'intero nucleo familiare entro
trenta giorni dalla scadenza per la presentazione.
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L'Ente gestore, in caso di inadempienza, previa diffida da inviare
entro trenta giorni, colloca l'assegnatario nella fascia più
alta; per gli assegnatari già collocati in tale fascia l'Ente
gestore attiva la procedura per la decadenza.
ARTICOLO
4
NORME PER LA EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO
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Le assegnazioni, che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/77, sono di competenza dei Comuni, debbono
avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione
di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali
permanenti per ambiti comunali o sovra comunali.
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I bandi sono emanati entro tre mesi dalla richiesta dell'Ente gestore
e aggiornati con cadenza almeno biennale. Gli aggiornamenti previsti
dall'art. 11 vengono banditi tre mesi prima della scadenza del biennio
e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata
entro gli ulteriori sei mesi.
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I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali
permanenti, devono essere pubblicati mediante affissione di manifesti
per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune nonchè
in luogo aperto al pubblico. Al fine di assicurare l'informazione
ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia
del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero,
nelle forme previste dal Ministero competente. I Comuni dovranno assicurare
la massima pubblicizzazione dei bandi con forme idonee.
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Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto
dal presente articolo, lo I.A.C P. competente per territorio provvederà
nei successivi trenta giorni. 5. La Giunta regionale può autorizzare
l'emanazione di bandi speciali in dipendenza di gravi e documentate
situazioni di emergenze abitative indicando gli eventuali requisiti
integrativi e le forme dl pubblicità più idonee per
la capillare informazione dei potenziali richiedenti.
ARTICOLO
5
CONTENUTO DEL BANDO
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Il bando deve indicare:
a) l’ambito territoriale di assegnazione;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali
siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti di carattere generale prescritti nell'art. 2, nonchè
gli eventuali altri requisiti stabiliti nei programmi di intervento;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine fissato in
giorni 60;
f) i documenti da allegare alla domanda tenendo anche conto della
particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
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Per i lavoratori emigrati all'estero il termine della presentazione
della domanda è prorogato di sessanta giorni.
ARTICOLO
6
CONTENUTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi
allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:
a) la cittadinanza nonchè la residenza del concorrente ed il
luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici,
lavorativi, reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi
e della formazione della graduatoria;
f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni
relative al concorso.
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Il concorrente dovrà dichiarare nei modi previsti dell'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in suo favore
e dei componenti il suo nucleo familiare ; requisiti di cui alle lettere
c),
d), f) dell'articolo 2 della presente legge.
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La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
ARTICOLO
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
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In applicazione del disposto di cui all'art. 95 del D.P.R. 616/77,
all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono
gli Uffici del Comune stesso.
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Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono
trasmesse alla commissione per la formazione della graduatoria entro
30 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione
delle domande. Decorso tale termine il dirigente dell'Assessorato
all'Edilizia Residenziale provvede immediatamente ad inviare un congruo
numero di funzionari regionali o degli II.AA.CC.FP. per l'esecuzione
delle funzioni di cui al precedente comma, con oneri complessivi a
carico del Comune inadempiente. Tali adempimenti sostitutivi dovranno
essere svolti entro i successivi trenta giorni.
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Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione degli Uffici del
Ministero delle Finanze, dovrà segnalare alla commissione tutti
quei casi in cui il reddito dichiarato ai fini fiscali sia inferiore
a quello attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo
familiare sulla base di fondati elementi o circostanze di fatto. In
tal caso verranno fornite dall'Amministrazione comunale puntuali indicazioni
ed idonea documentazione, ove esistente.
ARTICOLO
8
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA
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Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi
attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive
del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità
sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.
La selezione della domanda comporta l'attribuzione dei punteggi secondo
quanto previsto nell'allegata tabella <<A>>.
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Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai
punti a) 2, a) 3, a) 7 della tabella <<A>>, oltre ad essere
inseriti nella graduatoria generale permanente vengono collocati d'ufficio
in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella
graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione
dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non inferiore
a mq. 45 e non superiore a mq. 60, che saranno ripartiti fra le categorie
sulla base del numero della relativa domanda, garantendo agli anziani
una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.
Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con
presenza di handicappati, di cui alla lettera a) 4 della tabella <<A>>,
ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano
terreno nonchè di alloggi inseriti in edifici realizzati con
abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto
dall'articolo 17 del D.P.R. 7 aprile 1978, n. 384.
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Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nel precedente
comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente
destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
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La Regione provvede, nell'ambito di provvedimenti di localizzazione
degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime
di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della
domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 15.
ARTICOLO
9
COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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La graduatoria è predisposta da un organo collegiale, nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale, con competenza
territoriale provinciale.
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Nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, è
istituita una Commissione per la formazione delle graduatorie relative
agli alloggi da assegnare nei propri ambiti comunali. La commissione
è cosi composta:
a) da un magistrato, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente
del Tribunale Civile competente per territorio; in assenza di designazione
o in caso di rinuncia il Presidente viene nominato dal Presidente
del Consiglio regionale, fra gli iscritti agli ordini forensi da almeno
10 anni;
b) da un dipendente regionale appartenente alla struttura competente
per materia, con funzioni di Vice Presidente, designato dall'Assessore
delegato all'Edilizia Residenziale;
c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato
d'intesa con le medesime;
d) da un dipendente dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale
sorgono gli alloggi da assegnare, designato dal Presidente dello I.A.C.P.
competente.
La Commissione, di volta in volta, sarà integrata da un funzionario
del Comune interessato, designato dal Sindaco.
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Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni sino
alla scadenza della legislatura nel corso della quale sono stati nominati.
Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni
almeno 120 giorni prima della scadenza delle commissioni. Tali designazioni
dovranno essere effettuate entro i successivi 120 giorni.
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Le Commissioni hanno sede presso gli II.AA.CC.PP. per gli ambiti territoriali
provinciali e presso i Comuni interessati per gli ambiti territoriali
comunali. Le segreterie operative delle Commissioni sono formate da
due dipendenti rispettivamente degli II.AA.CC.PP. o del Comune ove
ha sede la commissione.
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Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari
a quello determinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 26
maggio 1992, n. 15. L'onere finanziario per il funzionamento della
Commissione è a carico dei Comuni ed è ripartito, a
cura della segreteria, secondo il numero delle domande.
ARTICOLO
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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La Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle domande forma
la graduatoria provvisoria. Entro 15 giorni dalla formazione, la graduatoria,
con l'individuazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente,
nei modi e nei termini per l'opposizione è pubblicata nell'Albo
Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. I Comuni seguono le
stesse forme di pubblicità previste per il bando. Ai lavoratori
emigrati all'estero è data notizia, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta
pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita.
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Entro 45 giorni dalla data di invio di cui al comma precedente, gli
interessati possono presentare opposizione, nei modi di legge, alla
Commissione che provvede, sulla base dei documenti acquisiti agli
atti con la domanda, entro 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito
per la presentazione per le opposizioni. La Commissione, in rapporto
al numero delle domande e delle opposizioni da esaminare, può
aumentare i termini di propria competenza fino ad un massimo di 60
giorni per la formazione della graduatoria e di 30 giorni per le osservazioni.
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Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria
definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria è pubblicata
con le stesse formalità’ stabilite per la graduatoria
provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
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Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria
definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia nei modi
previsti dalla presente legge.
-
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti
gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costituzione
e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
ARTICOLO
11
ACCERTAMENTO DEL REDDITO
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Ai fini della valutazione del possesso, da parte del concorrente,
del requisito del reddito di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della
presente legge, nonchè della relativa determinazione, la Commissione,
nel caso di incompletezza o di sospetta inattendibilità dei
dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione
della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione
agli Uffici Finanziari, suffragandola con elementi certi, precisi
e concordanti segnalati dal Comune ovvero acquisiti dalla Commissione
medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del
soggetto interessato. In pendenza dell'accertamento da parte degli
Uffici Finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco,
e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti
nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio
loro spettante, in coda alla classe del punteggio di appartenenza.
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Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni
nonchè gli Enti gestori possono espletare in qualsiasi momento
accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
ARTICOLO
12
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE
-
La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando
non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.
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Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente
mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità
di cui al precedente articolo 4, ai quali possono partecipare sia
nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati
in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più
favorevoli.
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I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a
pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di
assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
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I Comuni, in caso di assenza di domanda di assegnazione, possono individuare
con deliberazione del Consiglio comunale, da comunicare alla Regione
per conoscenza, i beneficiari provvisori degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, i quali, se privi dei requisiti, sono assoggettati
a contratto di locazione a termine, il cui canone sia determinato
secondo la legge 27 luglio 1978, 392. È altresì facoltà
dei Comune, sulla base delle specifiche condizioni sociali, procedere
all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali,
ferma restando la necessita della conferma quadriennale della domanda.
-
Per la presentazione delle domande, per la loro istruttoria nonchè
per la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono
le disposizioni dei presenti articoli.
ARTICOLO
13
VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE
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In sede di assegnazione degli alloggi, deve essere verificata la permanenza
dei requisiti previsti per l'assegnazione.
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L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e oggettive dei concorrenti,
fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello
dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria,
sempre che permangano i requisiti e non siano trascorsi più
di dodici mesi dalla formazione della graduatoria definitiva. In caso
contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza delle condizioni
che hanno dato luogo al punteggio.
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Qualora il Comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno
dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del presente
articolo, il Comune stesso trasmette la relativa documentazione alla
Commissione di cui al precedente articolo 7 la quale, nei successivi
dieci giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla
graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente
nella graduatoria medesima.
ARTICOLO
14
ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO
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L'assegnazione degli alloggi degli aventi diritto in base all'ordine
della graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente.
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Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni
della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente
competente l’elenco degli alloggi disponibili entro otto giorni
dalla data di disponibilità. Non possono essere assegnati alloggi
la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n.
392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo
di cui alla lettera c) dell'articolo 2.
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Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei
nuclei familiari ricadenti in graduatoria e degli assegnatari interessati
ad eventuali cambi di alloggi non consentano, a giudizio congiunto
del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide nè ai fini
della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico nè
ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave
connotazione di bisogno.
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Qualora il Sindaco del Comune non provveda all'assegnazione entro
trenta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio,
è tenuto a corrispondere, per tutto il tempo eccedente, all'Ente
gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo
19 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035, non introitate.
ARTICOLO
15
SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
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1. Il Sindaco, con lettera raccomandata, comunica, agli aventi diritto,
l'assegnazione ed il giorno per la scelta dell'alloggio presso la
casa comunale. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare,
è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza
stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal precedente
articolo. La sce1ta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario
o dalla persona all'uopo delegata nelle norme di legge. In caso di
rinuncia il Sindaco dichiara la decadenza dall'assegnazione.
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2. L’Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione
emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione dell'assegnatario,
con lettera raccomandata, per la stipulazione del contratto e per
la successiva consegna dell'alloggio.
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3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro
novanta giorni dalla consegna, pena la decadenza. Tale termine è
di centoventi giorni nel caso l'assegnatario sia lavoratore emigrato
all'estero.
ARTICOLO
16
RISERVA DI ALLOGGI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
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I Comuni con deliberazione del Consiglio comunale sono autorizzati
a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore
al 20% degli alloggi disponibili, annualmente, al di fuori della graduatoria,
da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate
situazioni di particolare emergenza abitativa, quali:
a) provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
b) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
c) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze
armate ed al corpo degli agenti di custodia;
d) nucleo familiare costituito dal solo portatore di handicap;
e) altre gravi o particolari situazioni individuate dai Comuni fra
cui quelle dei nuclei familiari composte da un solo adulto con minori
a carico o da persone vittime di maltrattamenti o violenza sessuale
all'interno del nucleo familiare;
f) emigrati e loro familiari rientrati in un Comune della Regione,
nonchè di immigrati extracomunitari.
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Nell'ambito della riserva il Sindaco, con proprio provvedimento motivato,
può assegnare provvisoriamente l'alloggio. Tale sistemazione
provvisoria non può eccedere la durata di anni uno, prorogabili
a due, ed in ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti
prescritti per l'accesso, salvo il requisito del reddito. Nel caso
in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
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In aggiunta all'aliquota del 20% di cui al comma 1 il Consiglio Comunale
può, altresì, riservare, per un periodo transitorio
e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico,
una ulteriore aliquota non superiore al 5% degli alloggi disponibili
da assegnare annualmente per pubbliche calamità nonchè
agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato,
alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria ed al Corpo
Forestale dello Stato.
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Gli
alloggi sono dati dal Consiglio Comunale in regime di concessione
amministrativa, anche in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso.
L'atto di concessione amministrativa determina:
a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza
delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;
b) l’ammontare del canone concessorio.
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Al termine della concessione e del provvedimento di riserva l'alloggio
è riconsegnato, a cura del Comune, in buono stato locativo
all’Ente gestore.
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In caso di interventi di recupero che comportino il trasferimento
degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la
riserva è disposta dal Comune, su richiesta degli Enti interessati,
anche in misura eccedente il 20% e, comunque, non oltre il 50%.
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All'assegnazione conseguente alla scadenza del periodo di sistemazione
provvisoria, di cui al comma 2, provvede il Comune, previa verifica
dei requisiti, prescritti per l'assegnazione.
In assenza di tali requisiti, con provvedimento comunale termina la
sistemazione provvisoria con conseguente rilascio dell'alloggio.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di
cui all'articolo 9 previa istruttoria da parte del Comune interessato.
-
Non è ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle
previste dalle presenti norme.
ARTICOLO
17
SUBENTRO NELLA DOMANDA E NELL'ASSEGNAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA
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In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario,
subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti
del nucleo familiare come definito dal precedente articolo 2 e secondo
l'ordine ivi indicato. Il diritto al subentro è riconosciuto
a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte
dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario
o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza
more uxorio, purchè tale convivenza abbia avuto inizio almeno
due anni prima della data dell'abbandono e sia provata nelle forme
di legge.
-
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio e di cessazione
degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale
voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del
giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale
di separazione del Tribunale. Al momento della voltura del contratto,
l'Ente gestore verifica che non sussistano, per il subentrante e gli
altri componenti del nucleo familiare, condizioni ostative alla permanenza
nell'alloggio.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile, qualora
non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per
la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che
nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio
o di convivenza more uxorio, di parentela e di affinità, anche
- secondo la definizione del nucleo familiare indicata al precedente
articolo 2- nei confronti di persone prive di vincoli di parentela
o di affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili
le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza
con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica
ed affettiva.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo
componente autorizzato diritto al subentro con relativa applicazione
della normativa di gestione. È altresì ammessa, previa
autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di
terze persone per un periodo non superiore a due anni, prorogabile
solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato
o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.
Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto
al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.
ARTICOLO
18
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
-
La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata
da apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore secondo i criteri
stabiliti dalla presente legge.
ARTICOLO
19
PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ
-
Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi pubblici nonchè dei disagi abitativi
di carattere sociale, l'Ente gestore predispone biennalmente un programma
di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio
degli alloggi assegnati sia mediante l'utilizzazione di quelli di
risulta e di un'aliquota non superiore al 30% di quelli di nuova assegnazione.
-
Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti
elementi:
a) verifica dello stato di uso e di affollamento degli alloggi cui
si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle
situazioni di sovra/sotto affollamento secondo classi di gravità
in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio - economiche
dei nuclei familiari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla
mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza
almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore,
garantendone la diffusione nei confronti degli assegnatari.
-
In attuazione del programma di mobilità dell’utenza
il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato rispetto
di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
ARTICOLO
20
CAMBIO DI ALLOGGIO
-
Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio, indirizzate
all'Ente gestore e corredate dalle motivazioni della richiesta e dai
dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate
ed autorizzate dall'Ente gestore sulla base delle motivazioni indicate
e secondo il seguente ordine di priorità:
a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti anziani o portatori di handicaps o di persone
comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
b) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo;
c) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura o di assistenza
qualora trattasi di anziani o di handicappati;
d) ulteriori motivazioni di rilevante entità da valutarsi da
parte dell'Ente gestore.
-
Per soddisfare le esigenze di cambio dell'alloggio sono consentiti
scambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
-
Il cambio è disposto o assentito dall'Ente gestore previa verifica
dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
ARTICOLO
21
ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE
-
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento
del Sindaco del Comune competente:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate, prima della consegna
dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente
alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle
risultanze degli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine
di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di
documenti, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.
-
Il termine di cui al comma precedente è raddoppiato per i lavoratori
emigrati all'estero nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati
prima della consegna dell'alloggio.
-
Qualora dall'esame dei documenti prodotti non emergano elementi tali
da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia
l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto
di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
-
L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio
non superiore a quattro mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto
a graduazioni o proroghe.
-
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
ARTICOLO
22
REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE
-
La revoca dell'assegnazione viene effettuata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione
d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo
quanto indicato alla successiva lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare,
superiore al limite stabilito per la permanenza pari al 70% del limite
di reddito previsto per l'assegnazione.
-
Per il procedimento di revoca si applicano le stesse disposizioni
previste per l'annullamento dell'assegnazione.
-
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
-
Il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo.
ARTICOLO
23
MODALITÀ DI REVOCA IN CASO DI SUPERAMENTO DEL REDDITO
-
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui
che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per
l'assegnazione fino ad un massimo pari al 70%.
Gli assegnatari con redditi superiori a tale limite ricevono dall'Ente
gestore preavviso che la revoca verrà attuata dopo due ulteriori
accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione
del reddito al di sopra de1 predetto limite. Per tutto il periodo
di permanenza del reddito al di sopra del limite di revoca, agli assegnatari
interessati verranno applicate le norme di cui alla presente legge
limitatamente alla parte afferente il canone.
-
La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi
statali di Edilizia Agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori
e dei Comuni interessati la destinazione di una quota degli alloggi
compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto
il preavviso di revoca o che comunque fruiscano di un reddito il
cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello per la conservazione
della qualità di assegnatario.
-
In assenza di programmi che possano soddisfare le esigenze di cui
al comma precedente, è consentita la permanenza nell'alloggio
applicando il canone massimo stabilito dalla presente legge.
ARTICOLO
24
OCCUPANTI SENZA TITOLO
-
L'Ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante,
il rilascio degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica occupati
senza titolo. A tal fine diffida, preventivamente, con lettera raccomandata
l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.
-
Il provvedimento dell'Ente gestore, che deve contenere per l'occupante
senza titolo un termine per il rilascio non superiore a trenta giorni,
costituisce titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio.
-
Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui
al comma 2 non deve essere superiore a novanta giorni. L'occupante
senza titolo è tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente
all'importo del canone di riferimento, salvo i maggiori danni che
possono essere rivendicati dall'Ente proprietario dell'alloggio.
-
Eventuali alloggi occupati senza titolo, in fase di prima applicazione
della presente legge, vengono assegnati in via definitiva ai nuclei
familiari occupanti previa verifica dei requisiti per l'assegnazione
qualora l'occupazione duri da almeno due anni.
ARTICOLO
25
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DEFINIZIONE DEL CANONE
-
Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensare
i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonchè
a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per
la realizzazione degli alloggi.
-
Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore
le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura prestata
dall'Ente in relazione al costo degli stessi calcolato sul complesso
degli immobili gestiti ovvero su gruppi di immobili secondo la regolamentazione
deliberata dall’Ente gestore e comunicata alla Giunta regionale.
-
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario
ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio
assegnato.
ARTICOLO
26
DERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
-
A norma dell'art. 4 della deliberazione CIPE del 20 dicembre 1996
i canoni vengono determinati secondo quanto di seguito indicato:
-
FASCIA A (CIPE 13 marzo 95 art. 8 punto 8.2; CIPE 20 dicembre 86 art.
2 punto 1).
Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito
da lavoro dipendente e assimilati fino a due pensioni minime INPS.
TIPO
DI CANONE REDDITO NUCLEO FAMILIARE CANONE RIDUZIONI
A1 fino a lire 5.000.0000 (pensione sociale) 35.000 l/mese
A2 tra 5.000.000 e 8.910.000 (pensione minima INPS)
8% del reddito
7% del reddito
Il canone di fitto mensile comunque non potrà essere inferiore
a L. 35.000 fissato per la fascia A1 per nuclei familiari composti
da una persona
per nuclei familiari composti da due persone ed oltre
A3 tra 8.910.000 e 14.000.000 (pensione minima INPS +pensione sociale)8%
del reddito
7% del reddito per nuclei familiari composti da una persona per nuclei
familiari composti da due persone ed oltre
A4 tra 14.000.001 e 17.820.000 (pensione minima INPS 8% del reddito
7% del reddito per nuclei familiari composti da una persona per nuclei
familiari composti da due persone ed oltre
-
FASCIA B (CIPE 13 marzo 95 art. 8 punto 8.2 - punto 8.3 - punto 8.4
- punto 8.5; CIPE 20 dicembre 86 art. 2 commi 2 e 3).
Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di redditi
diversi (non assimilabili a quello da lavoro dipendente).
Misti (convenzionali) fino al reddito massimo per la decadenza
(55.000.000).
TIPO
DI CANONE REDDITO NUCLEO CANONE RIDUZIONI
B1 fino a lire 25.000.000 65% equo canone
Per le fasce B1, B2, B3 c'è la riduzione del 5% per nuclei
familiari composti fino a 4 persone;
del 10% per nuclei familiari composti da 5 a 6 persone;
del 15% per nuclei familiari oltre 6 persone
B2 da 25.000.001 a 35.000.000 75% equo canone
B3 da 35.000.001 a 45.000.000 85% equo canone
B4 da 45.000.001 a 50.000.000 95% equo canone
B5 ed oltre. da 50.000.001 a 55.000.000 100% equo canone Per le Fasce
B4 e B5 c’è la riduzione del 5% per nuclei familiari
composti da 5 — 6 persone
-
FASCIA C (C.IPE 13 marzo 95 art. 8 punti 8.2 - 83 - 8.4 - 8.5; CIPE
20 dicembre 1986 art. 2 commi 4 e 5).
Sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di redditi
superiori al limite di decadenza (pari a 33.600.000 convenzionali).
Canone/mese = equo canone
+ 15% del reddito per ogni milione (o frazione da arrotondare per
eccesso sui primi 10 milioni eccedenti il limite di decadenza.
+ 30% del reddito per ogni milione (o frazione da arrotondare per
eccesso) sui primi 10 milioni eccedenti il limite di decadenza.
-
I canoni di locazione così determinati si applicano a tutti
gli alloggi di E.R.P. comunque realizzati, acquistati o recuperati
dagli II.AA.CC.PP. regionali o da altri Enti pubblici con esclusione
di quelli elencati all'art. 1 lettere a), b), c) e d).
ARTICOLO
27
ACCERTAMENTO PERIODICO DEL REDDITO
-
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente
dagli Enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art.
11.
-
L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce
di reddito e del canone di locazione ha effetto dall'l gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale è stata accertata 1a modificazione
della situazione reddituale.
-
Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta dall'Ente
gestore o dichiari un reddito inattendibile, si applica il canone così
come definito dalla Giunta regionale per questa categoria.
ARTICOLO
28
FONDO SOCIALE
-
È istituito un fondo sociale presso gli II.AA.CC.PP. finalizzato
all'erogazione dei contributi in favore delle famiglie degli assegnatari
impossibilitate a sostenere in tutto o in parte l'onere del pagamento
dei canoni e dei servizi.
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina
le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del
fondo stesso impegnando un'aliquota delle entrate derivanti dai canoni
di locazione o da fondi regionali.
ARTICOLO
29
MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DEL CANONE
-
La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di
locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente
decadenza dell'assegnazione.
-
L'Ente gestore con proprio provvedimento determina le modalità
di riscossione degli arretrati, maggiorandoli con gli interessi legali.
-
In presenza di particolari e gravi situazioni personali e familiari
dell'assegnatario che si sia reso inadempiente nel pagamento del canone
di locazione e delle quote per servizi, l'Ente gestore, su richiesta
del Comune che si accolla i relativi oneri e spese, sospende le procedure
e le iniziative di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO
30
AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI
-
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte
dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni in conformità
al regolamento - tipo definito dalla Giunta regionale su proposta
degli II.AA.CC.PP. entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
-
Negli alloggi di nuova costruzione o recuperati dopo l'entrata in
vigore della presente legge, il contratto di locazione deve contenere
norme che rendono obbligatoria l’autogestione.
-
Per gli alloggi già assegnati sono previste forme graduali
di realizzazione dell'autogestione.
-
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori anche le quote
di spese generali relative all'erogazione dei predetti servizi secondo
acconti mensili e
conguagli annuali su rendiconto redatto dagli Enti stessi. È
in facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento,
estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria accreditando
agli organi dell'autogestione una percentuale della quota di canone
a ciò destinata.
-
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati,
a tutti gli effetti, inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
ARTICOLO
31
ABROGAZIONI
-
Sono abrogate le leggi regionali n. 28/84, n. 10/87, n. 18/89 e n. 5/93.
ARTICOLO
32
DICHIARAZIONE DI URGENZA
-
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
-
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 4
agosto 1998.
ALLEGATO
1:
ALLEGATO
TABELLA "A"
A) Condizioni soggettive:
a-1) reddito pro - capite del nucleo familiare determinato con la modalità
di cui all'articolo 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed
integrazioni:
- non superiore a L. 2.000.000 = annue per persona: 1,5 punti;
- non superiore a L. 3.000.000 = annue per persona: 1 punto;
- non superiore a L. 4.000.000 = annue per persona: 0,5 punti;
Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione
alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal C.I.P.E.,
ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25;
a-2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla
data di presentazione della domanda, con minori a carico: punti 1;
a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno
alla data della domanda: punti 1;
a-4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da
parte delle autorità competenti (al fine dell'attribuzione del
punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazione
di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a 2/3: punti 1; se l'handicappato è il capo
famiglia il punteggio è raddoppiato;
a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia dall'estero per stabilire
la loro residenza nel Comune (emigrati, profughi): punti 1;
a-6) composizione del nucleo familiare 0,5 punti per ogni componente;
a-7) nucleo familiare composto da un solo adulto - per ogni minore a carico
punti 1 (stato minorile o vedovile, separazione legale da almeno due anni,
genitore nubile o celibe).
B) Condizioni oggettive:
b-1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità
competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta
a:
b-1.1) abitazione in alloggio procurato titolo precario dell'assistenza
pubblica: punti 3;
b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei
familiari ciascuno composto da almeno due unità: coabitazione con
parenti:
punti 1; coabitazione con estranei: punti 3.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione
precaria del precedente punto b) 1. derivi da abbandono di alloggio a
seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità
competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;
b-2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:
b-2.1 abitazione di alloggio sovraffollato:
- da due o tre persone a vano utile: punti l;
- da quattro o cinque persone a vano utile: punti 3;
- da oltre cinque persone a vano utile: punti 4.
Per vano utile si deve intendere ogni locale, con esclusione dei servizi
igienici che abbia una superficie netta non inferiore a mq. 8.
b-3) Abitazioni in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari
di certificati dall'autorità sanitaria comunale competente e per
cui c'è ordinanza di non occupazione (fintanto che non siano rimosse
le cause): punti 3.
Le condizioni dei precedenti punti bl.l e b3) non sono tra loro cumulabili.
Sono invece cumulabili i punti bl.2) e b2.1);
b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a
seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato
per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, nonchè
di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca
di alloggio di servizio: punti 3.
C) Condizioni aggiuntive:
c-1 ) richiedenti in condizione di pendolarità comportanti un viaggio
con i mezzi di trasporto Pubblico non inferiore a Km. 150: punti 1;
c-2) richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incide sul reddito
annuo complessivo determinato, ai fini della presente legge:
- in misura dal 25% al 35%: punti 1
- oltre il 35%: punti 2
|