MARCHE Legge regionale 7 giugno 1999, n. 18
Riordino
dei Consigli di Amministrazione degli IACP e del Consorzio Regionale.
Il
Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art.
1
(Consiglio di amministrazione degli IACP)
-
Il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto autonomo per le
case popolari è composto da:
a) tre componenti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato
ad uno;
b) tre componenti nominati dalla Provincia in cui ha sede l'IACP;
c) un componente nominato dal Comune in cui ha sede l'IACP.
-
I consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del Presidente
della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a decorrere
dalla data dello stesso decreto.
-
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del consiglio
di amministrazione entro trenta giorni dalla designazione di almeno
quattro componenti.
-
In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica
di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino
alla scadenza del consiglio di amministrazione.
-
La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente tra
i componenti di cui al comma 1.
Art.
2
(Collegio dei revisori contabili)
-
Il collegio dei revisori contabili di ciascun IACP e del Consorzio
regionale è nominato dalla Giunta regionale ed è composto
da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità
iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Presidente è
nominato dalla Giunta regionale, con il medesimo provvedimento di
nomina del collegio.
-
Il collegio dei revisori contabili:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni
che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria;
c) elabora in occasione della presentazione del bilancio preventivo
e del rendiconto una relazione sull'andamento della gestione amministrativa
e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'IACP per
le eventuali controdeduzioni.
-
Il collegio dei revisori contabili dura in carica cinque anni a decorrere
dalla data del provvedimento di nomina.
-
Il collegio dei revisori contabili si riunisce su convocazione del
Presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali sono
trasmessi al Presidente dell'IACP.
-
I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art.
3
(Comitato tecnico dell'IACP)
-
Presso ciascun IACP è costituito un comitato tecnico composto
da:
a) il Direttore dell'Istituto, con funzioni di Presidente;
b) i responsabili degli uffici ad indirizzo tecnico dell'Istituto;
c) il Dirigente del servizio regionale decentrato per le opere pubbliche
e difesa del suolo o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia
residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
-
Alle sedute del comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, un
rappresentante del soggetto pubblico interessato all'argomento in
discussione.
-
Il comitato tecnico esercita le funzioni consultive attribuite alle
commissioni tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
-
Il comitato è costituito con deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'IACP e resta in carica per la durata dello stesso.
Art.
4
(Consiglio di amministrazione del CRIACP)
-
Il consiglio di amministrazione del Consorzio regionale tra gli IACP
(CRIACP) delle Marche è composto da:
a) tre componenti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato
ad uno;
b) i Presidenti degli IACP;
c) un componente nominato congiuntamente dalle associazioni degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
-
Il consiglio di amministrazione del CRIACP è costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque
anni a decorrere dalla data dello stesso decreto.
-
La Giunta regionale nomina il Presidente del Consorzio regionale tra
gli IACP tra i componenti di cui al comma 1, lettera a).
Art.
5
(Norme transitorie e finali)
-
In sede di prima applicazione alla costituzione degli organi si provvede
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
-
Fino alla costituzione degli organi continuano ad esercitare le loro
funzioni gli organi in carica degli IACP e del CRIACP.
-
Dalla costituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 3 cessano
di operare presso gli Istituti autonomi per le case popolari le commissioni
tecniche di cui all'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 7 giugno 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 3:
Il
testo dell'art. 63 della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata) è il seguente:
"Art. 63 - Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari
è costituita una commissione tecnica così composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i
programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi
dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta
delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza
o di impedimento.
Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di
voto, il professionista progettista".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Modesti n. 366 del
22 marzo 1999;
- Relazione della IV commissione permanente in data 28 aprile 1999;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 5 maggio 1999, n. 237 vistata dal commissario del governo
il , prot. n.
b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E SERVIZIO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E
GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.
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