MARCHE Legge regionale 26 Maggio 1998, n. 14

Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 concernente: "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione". Modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è sostituita dalla seguente:
    "a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;".

Art. 2

  1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla seguente:
    "b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta;".
  2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 e sostituita dalla seguente:
    "d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 3

  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
    "3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, la somma dei redditi fiscalmente imponibili di ogni componente il nucleo familiare medesimo è ridotta di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto dal citato articolo 21.".

Art. 4

  1. La lettera a) del punto 4) prevista all'interno della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla seguente:
    "a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi o da menomazione di qualsiasi genere in caso di cittadino minorenne: punti 2;".

Art. 5

  1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
    "3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale termine essa decade automaticamente.".

Art. 6

  1. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
    "5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 50 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.".

Art. 7

  1. Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
    "5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile e applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'articolo 34:
    a) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1976 con reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui all'articolo 51;
    b) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976 in casi di reddito convenzionale annuo compreso nel caso precedente ma non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;
    c) 170 per cento in caso di reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui alla lettera b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976.".

Art. 8

  1. Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
    "6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio."

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 26 maggio 1998.
IL VICE PRESIDENTE
(Emilio Berionni)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art.10 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

Art. 10
(Requisiti)

  1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
    a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
    b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
    c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'articolo 4;
    d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;
    e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Giunta regionale aggiorna annualmente il limite di reddito per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; f) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, lettere c) e d) i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi e relativa prole."

Nota all'art. 2
Il testo vigente dell'art. 8 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art. 8
(Nozione di particolari categorie sociali)

  1. Ai fini della presente legge è considerato:
    a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;
    b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta;
    c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando;
    d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
    e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato e assoggettato al versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
    f) sfrattato: inquilino soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale."

Nota all'art. 3:
Il testo vigente dall'art. 9 della l.r. n. 44/1998 è il seguente:

"Art. 9
(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)

  1. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi, o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.
  2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
  3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, la somma dei redditi fiscalmente imponibili di ogni componente il nucleo familiare medesimo è ridotta di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto dal citato articolo 21.
  4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino, di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
  5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati. 6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale."

Nota all'art. 4:
Il testo vigente dell'art. 19 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art. 19
(Punteggi)

  1. La Commissione di cui all'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro sessanta giorni dalla loro trasmissione da parte del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:
    a) condizioni soggettive:
    1 ) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 9 e derivante esclusivamente dal lavoro dipendente, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato:
    1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:
    1.1.1.) per nuclei familiari composti da 2 o più unità: punti 3;
    1.1.2.) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;
    1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti 1;
    2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2; lo stesso punteggio va attribuito al richiedente con età superiore ai sessant'anni vivente da solo o esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare, tutti con età superiore ai cinquantacinque anni;
    3) famiglia di recente o prossima formazione: punti 2;
    4) presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità:
    a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi o da menomazione di qualsiasi genere in caso di cittadino minorenne: punti 2;
    b) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento: punti 3;
    c) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento con riconoscimento di indennità di accompagno: punti 4;
    5) presenza di due o più portatori di handicap nel nucleo familiare, certificate dalle competenti autorità: aumento di punti 1 del punto attribuito ai sensi del punto 4);
    6) nuclei familiari di emigrati con cittadinanza italiana che intendano rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
    7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più persone: punti 3;
    8) genitore solo con figlio a carico: punti 1; genitore solo con due o più figli a carico: punti 2;
    b) condizioni oggettive:
    1 ) abitazione in un alloggio: improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;
    procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica o con contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio privato: punti 3;
    antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;
    2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;
    3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'articolo 4 da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
    4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento "esecutivo di rilascio" non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo familiare.
  2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla leggera b), punto 1)."

Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell'art. 23 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art. 23
(Graduatoria definitiva)

  1. Contestualmente alla definizione dei ricorsi la Commissione formula la graduatoria definitiva.
  2. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo. Di essa si dà pubblicità nei modi di cui all'articolo 21, comma 1, e va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
  3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione scaduto tale termine essa decade automaticamente.
  4. Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa, su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 19, comma 1, lett. b), punto 4), anche se maturato successivamente alla data di scadenza del bando."

Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 29 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art.29
(Scelta degli alloggi)

  1. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli alloggi da consegnare, emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.
  2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra figli.
  3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato dal Sindaco, al termine delle operazioni, tra quelli residui.
  4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
  5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 50 previsa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
  6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, 1'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo rinnovo.
  7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.
  8. L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta."

Nota all'art. 7
Il testo vigente dell'art. 35 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art. 35
(Applicazione del canone di locazione)

  1. Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato, è applicato un canone sociale pari al 65 per cento
    del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 34 e comunque non superiore all'8 per centro del reddito stesso articolato secondo i componenti del nucleo familiare calcolato a scalare un punto percentuale per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo sino ad un minimo del 6 per cento. Il canone minimo è di lire 30.000 mensili. Alle famiglie che non dispongono di alcun reddito, si applica il canone minimo.
  2. Il canone di locazione dei restanti alloggi, determina
    to ai sensi dell'articolo 34 è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 9:
    a) 65 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore ai 3/4 del limite dell'assegnazione;
    b) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite dell'assegnazione;
    c) 85 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore la limite dell'assegnazione incrementato del 25 per cento;
    d) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per l'assegnazione incrementato del 50 per cento;
    e) 115 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore al limite per la decadenza.
  3. I canoni determinati con le modalità di cui al comma 2 non possono superare comunque:
    a) il 16 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 2;
    b) il l7 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 2
    c) il 18 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera c) del comma 2;
    d) il 19 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera d), del comma 2);
    e) il 20 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari di cui alla lettera e) del comma 2.
    Tali limiti di reddito si applicano agli assegnatari con
    reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato.
  4. I canoni determinati nella misura di cui al comma 2 non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili.
  5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile e applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'articolo 34: a) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati dopo il 31- dicembre 1976 con reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui all'articolo 51; b) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976 in casi di reddito convenzionale annuo compreso nel caso precedente ma non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;
    c) 170 per cento in caso di reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui alla lettera b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976.
  6. Qualora gli aumenti determinati dall'applicazione dei punti precedenti superino del 100 per cento quelli precedenti, i nuovi canoni saranno graduati nell'arco di un biennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Nota all'art. 8:
Il testo vigente dell'art. 53 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:

"Art. 53
(Occupazione e cessioni illegali degli alloggi)

  1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 386, ultimo comma, del R.D. 1165/
    1938.
  2. L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
  3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  4. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
  5. Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35, comma 5, lettera b).
  6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio.
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge comprovata da certificato anagrafico; b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; c) al pagamento da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Secchiaroli, Carassai, Ricci A., Cecchini, D'Angelo n. 290 del 29 gennaio 1998;
- Relazione della IV commissione permanente in data 14 aprile 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1998, n. 170 vistata dal commissario del governo il 23 maggio 1998, prot. n. 328/Gab.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA.