| MARCHE
Legge regionale 26 Maggio 1998, n. 14
Legge
Regionale 22 luglio 1997, n. 44 concernente: "Norme in materia di
assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per
le case popolari della Regione". Modifiche ed integrazioni.
Il
Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art.
1
-
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22 luglio 1997,
n. 44 è sostituita dalla seguente:
"a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione
europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se
tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità,
da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso
è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del
lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa
debitamente autorizzata;".
Art.
2
-
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 è
sostituita dalla seguente:
"b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni
di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della
capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso
gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate
ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta;".
-
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 e sostituita
dalla seguente:
"d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano
prima dell'assegnazione dell'alloggio.
Art.
3
-
Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1997 è sostituito
dal seguente:
"3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità
indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due, la somma dei redditi fiscalmente imponibili di ogni
componente il nucleo familiare medesimo è ridotta di un milione
per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni:
la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto
dal citato articolo 21.".
Art.
4
-
La lettera a) del punto 4) prevista all'interno della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla
seguente:
"a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una
diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore
a due terzi o da menomazione di qualsiasi genere in caso di cittadino
minorenne: punti 2;".
Art.
5
-
Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 44/1997 è sostituito
dal seguente:
"3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale
termine essa decade automaticamente.".
Art.
6
-
Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 44/1997 è sostituito
dal seguente:
"5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco
dichiara la decadenza dell'assegnazione con le modalità di
cui all'articolo 50 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio
propostogli.".
Art.
7
-
Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 44/1997 è sostituito
dal seguente:
"5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza
ed il rilascio volontario dell'immobile e applicato un corrispettivo
di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo
di cui all'articolo 34:
a) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati dopo
il 31 dicembre 1976 con reddito convenzionale annuo superiore al limite
di cui all'articolo 51;
b) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati entro
il 31 dicembre 1976 in casi di reddito convenzionale annuo compreso
nel caso precedente ma non superiore all'importo corrispondente a
due volte il limite per l'assegnazione;
c) 170 per cento in caso di reddito convenzionale annuo superiore
al limite di cui alla lettera b) per gli alloggi ultimati entro il
31 dicembre 1976.".
Art.
8
-
Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 44/1997 è sostituito
dal seguente:
"6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale
pubblica, purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera
violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio
medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio."
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 26 maggio 1998.
IL VICE PRESIDENTE
(Emilio Berionni)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota
all'art. 1, comma 1:
Il testo vigente dell'art.10 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
Art.
10
(Requisiti)
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto
è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni
o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto
nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque
se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva
principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi
in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località
adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi
dell'articolo 4;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto
di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici
o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia più
utilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti
del danno;
e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, determinato ai
sensi dell'articolo 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta
regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di
successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, la Giunta regionale aggiorna annualmente il limite di reddito
per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice.
-
Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, lettere c) e d)
i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi
e relativa prole."
Nota
all'art. 2
Il testo vigente dell'art. 8 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.
8
(Nozione di particolari categorie sociali)
-
Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo
anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi
genere che comportino una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino
minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi
dell'articolo 4 della legge predetta;
c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano
contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione
del bando;
d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano
effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione
dell'alloggio;
e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato
e assoggettato al versamento dei contributi ai sensi dell'articolo
10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
f) sfrattato: inquilino soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio
dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale."
Nota
all'art. 3:
Il testo vigente dall'art. 9 della l.r. n. 44/1998 è il seguente:
"Art.
9
(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)
-
Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi,
o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi
con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.
-
Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi
titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione
per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità
di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che
non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente
in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve
in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
-
Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità
indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiori a due, la somma dei redditi fiscalmente imponibili di ogni
componente il nucleo familiare medesimo è ridotta di un milione
per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni:
la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto
dal citato articolo 21.
-
L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti
competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora,
in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino, di fronte
a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente
inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per
gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
-
In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non
viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non
vengono assegnati o consegnati. 6. Ulteriori modalità procedurali
di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta
regionale."
Nota
all'art. 4:
Il testo vigente dell'art. 19 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.
19
(Punteggi)
-
La Commissione di cui all'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria
delle domande entro sessanta giorni dalla loro trasmissione da parte
del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
1 ) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi
dell'articolo 9 e derivante esclusivamente dal lavoro dipendente,
pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali,
assegno del coniuge separato o divorziato:
1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:
1.1.1.) per nuclei familiari composti da 2 o più unità:
punti 3;
1.1.2.) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;
1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti
1;
2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2; lo stesso punteggio
va attribuito al richiedente con età superiore ai sessant'anni
vivente da solo o esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare,
tutti con età superiore ai cinquantacinque anni;
3) famiglia di recente o prossima formazione: punti 2;
4) presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare, certificata
dalle competenti autorità:
a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi
o da menomazione di qualsiasi genere in caso di cittadino minorenne:
punti 2;
b) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento:
punti 3;
c) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento
con riconoscimento di indennità di accompagno: punti 4;
5) presenza di due o più portatori di handicap nel nucleo familiare,
certificate dalle competenti autorità: aumento di punti 1 del
punto attribuito ai sensi del punto 4);
6) nuclei familiari di emigrati con cittadinanza italiana che intendano
rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati
in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione
del bando: punti 1;
7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più
persone: punti 3;
8) genitore solo con figlio a carico: punti 1; genitore solo con due
o più figli a carico: punti 2;
b) condizioni oggettive:
1 ) abitazione in un alloggio: improprio, da almeno due anni alla
data di pubblicazione del bando: punti 4;
procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica
o con contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio
privato: punti 3;
antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando
e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;
2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno dalla data
di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari
non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;
3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'articolo 4 da almeno
un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento
"esecutivo di rilascio" non intimato per inadempienza contrattuale,
a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di
sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di
sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo
familiare.
-
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla leggera b), punto
1)."
Nota
all'art. 5:
Il testo vigente dell'art. 23 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.
23
(Graduatoria definitiva)
-
Contestualmente alla definizione dei ricorsi la Commissione formula
la graduatoria definitiva.
-
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
Di essa si dà pubblicità nei modi di cui all'articolo
21, comma 1, e va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
-
Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione scaduto tale termine essa decade
automaticamente.
-
Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa,
su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui
all'articolo 19, comma 1, lett. b), punto 4), anche se maturato successivamente
alla data di scadenza del bando."
Nota
all'art. 6:
Il testo vigente dell'art. 29 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.29
(Scelta degli alloggi)
-
Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli alloggi
da consegnare, emette il provvedimento di assegnazione fissando il
giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione
agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.
-
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è
compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito
nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28,
tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità
di sesso tra figli.
-
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o
da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione,
l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato
dal Sindaco, al termine delle operazioni, tra quelli residui.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi,
da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
-
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il Sindaco dichiara
la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'articolo
50 previsa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
-
Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, 1'interessato
non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi
che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili,
salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria
in seguito al suo rinnovo.
-
Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.
-
L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso
all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta."
Nota
all'art. 7
Il testo vigente dell'art. 35 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.
35
(Applicazione del canone di locazione)
-
Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore
all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente
da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale,
pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali,
assegno del coniuge separato o divorziato, è applicato un canone
sociale pari al 65 per cento
del canone oggettivo determinato ai sensi dell'articolo 34 e comunque
non superiore all'8 per centro del reddito stesso articolato secondo
i componenti del nucleo familiare calcolato a scalare un punto percentuale
per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo sino ad un
minimo del 6 per cento. Il canone minimo è di lire 30.000 mensili.
Alle famiglie che non dispongono di alcun reddito, si applica il canone
minimo.
-
Il canone di locazione dei restanti alloggi, determina
to ai sensi dell'articolo 34 è applicato nelle seguenti misure,
in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare
determinato ai sensi dell'articolo 9:
a) 65 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore ai 3/4 del limite dell'assegnazione;
b) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite dell'assegnazione;
c) 85 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore la limite dell'assegnazione incrementato del 25 per
cento;
d) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite per l'assegnazione incrementato del 50 per
cento;
e) 115 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite per la decadenza.
-
I canoni determinati con le modalità di cui al comma 2 non
possono superare comunque:
a) il 16 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera a) del comma 2;
b) il l7 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera b) del comma 2
c) il 18 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera c) del comma 2;
d) il 19 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera d), del comma 2);
e) il 20 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera e) del comma 2.
Tali limiti di reddito si applicano agli assegnatari con
reddito del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente,
da lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito
per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno
del coniuge separato o divorziato.
-
I canoni determinati nella misura di cui al comma 2 non possono essere
inferiori a lire 30.000 mensili.
-
Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza
ed il rilascio volontario dell'immobile e applicato un corrispettivo
di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo
di cui all'articolo 34: a) 150 per cento per tutti gli assegnatari
di alloggi ultimati dopo il 31- dicembre 1976 con reddito convenzionale
annuo superiore al limite di cui all'articolo 51; b) 150 per cento
per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati entro il 31 dicembre
1976 in casi di reddito convenzionale annuo compreso nel caso precedente
ma non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite
per l'assegnazione;
c) 170 per cento in caso di reddito convenzionale annuo superiore
al limite di cui alla lettera b) per gli alloggi ultimati entro il
31 dicembre 1976.
-
Qualora gli aumenti determinati dall'applicazione dei punti precedenti
superino del 100 per cento quelli precedenti, i nuovi canoni saranno
graduati nell'arco di un biennio a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge."
Nota
all'art. 8:
Il testo vigente dell'art. 53 della l.r. n. 44/1997 è il seguente:
"Art.
53
(Occupazione e cessioni illegali degli alloggi)
-
Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 52, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
386, ultimo comma, del R.D. 1165/
1938.
-
L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto
il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
-
A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante
senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna
lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
-
L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio
non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni
o proroghe.
-
Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è
dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione
senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35,
comma 5, lettera b).
-
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica,
purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o
clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo
da parte del Sindaco del Comune competente per territorio.
-
L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata: a) al protrarsi
dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno
un anno dall'entrata in vigore della presente legge comprovata da
certificato anagrafico; b) all'accertamento del possesso da parte
degli occupanti dei requisiti prescritti per la permanenza nell'assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; c) al pagamento
da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi
titolo dovuti all'Ente gestore.
a)
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Secchiaroli, Carassai,
Ricci A., Cecchini, D'Angelo n. 290 del 29 gennaio 1998;
- Relazione della IV commissione permanente in data 14 aprile 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 21 aprile 1998, n. 170 vistata dal commissario del governo il 23 maggio
1998, prot. n. 328/Gab.98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA.
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