TITOLO VI
Anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo
Art.
55
(Ambito di attività)
-
In attuazione dell'articolo 4, lettera f), della legge 457/1978, la
Giunta regionale provvede a formare e ad aggiornare:
a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi
di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con
il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonchè
di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella
previsione normativa di cui al presente titolo anche gli assegnatari
di alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in
base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti
individuali e le altre erogazioni finanziarie, purchè assistiti
da contributi, sotto qualsiasi forma agevolata erogati, dallo Stato
o da enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa
di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque
acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica;
b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera
a);
c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;
d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche,
ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad
essere goduti in proprietà privata.
Art.
56
(Finalità)
-
Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 55, comma 1,
lettere a) e b), la Giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari
o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi
conoscitivi necessari per:
a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di
alloggi pubblici;
b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi
pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione
del patrimonio residenziale pubblico;
d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale
utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante
la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia
residenziale;
e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo
IV, capo III, della presente legge.
Art.
57
(Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà)
-
Le anagrafi di cui all'articolo 55, comma 1, lettere c) e d), sono
finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a
favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato,
alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza
dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle
agevolazioni concesse.
-
Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi
indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai Comuni e agli Enti
gestori.
Art.
58
(Enti operatori)
-
La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento
dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di
cui all'articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c), viene effettuata
dagli Enti gestori, nei tempi e secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale.
-
La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti
e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale,
sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati,
provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti,
alla loro elaborazione ed aggiornamento su base informatica.
Art.
59
(Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati)
-
Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui all'articolo 55, comma
1, lettera d), la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi
nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè
al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere
ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni
e la documentazione necessarie al perserguimento delle finalità
di cui all'articolo 56.
Art.
60
(Mancata presentazione della documentazione)
-
Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'articolo 55 non
producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'Ente da
essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza,
e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della
rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23,
secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le
altre disposizione previste dalla presente legge.
Art.
61
(Soggetti obbligati)
-
Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento
di cui all'articolo 55 nonchè gli altri enti pubblici e gli
organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione
dell'articolo 23 della legge 513/1977, a fornire alla Regione o all'Ente
da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso
utili alla realizzazione delle anagrafi.
-
Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie
assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.
Art.
62
(Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe)
-
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente
titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione
ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia
residenziale pubblica.
TITOLO
VII
Sanzioni pecuniarie amministrative
Art.
63
(Cessione abusiva)
-
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede
in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è
punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 4.000.000.
Art.
64
(Occupazione senza titolo)
-
Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
53 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire
a lire 2.000.000.
Art.
65
(Variazione d'uso)
-
Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire
a lire 2.000.000.
Art. 66
(Attività illecite)
-
Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad
attività illecite è punito, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
400.000 lirea lire 4.000.000.
Art.
67
(Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio)
-
Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio
di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi
località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine
fissato dall'Ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
200.000 lire a lire 2.000.000.
Art.
68
(Danni all'alloggio, pertinenze e parti condominiali)
-
L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi
danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive
o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è
ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto
dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente
legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 lire
a lire 1.000.000.
Art.
69
(Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze)
-
L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti
modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva
autorizzazione del Comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi
modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile
di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto
salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione
e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 200.000 lire a lire 2.000.000.
Art. 70
(Violazio particolari a norme contrattuali)
-
L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme
specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica
convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli
obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati
dall'Ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto disposto
dalla normativa contrattuale dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 60.000 lire a lire 600.000.
Art.
71
(Ostacolo al funzionamento dell'autogestione)
-
L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in
qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione
nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo
IV, capo III, della presente legge, in particolare, omettendo il rimborso
agli organi dell'autogestione stessa ovvero agli Enti gestori, dei
costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi,
è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta
nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Art.
72
(Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza
e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe
stessa)
-
Il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti
nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e
gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio la documentazione
richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati
della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000.
Art.
73
(Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)
-
Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale
rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura
stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.
-
I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria
delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla
costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari soggetti
al canone sociale di cui all'articolo 35, comma 1, sotto forma di
contributo per il pagamento del canone e degli oneri accessori.
TITOLO
VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art.
74
(Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)
-
Gli Enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di
cui all'articolo 51 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi
richiesta dall'Ente stesso.
-
Rimangono prive di efficacia le comunicazioni effettuate in attuazione
dell'articolo 49 della l.r. 9/1990.
Art.
75
(Sussidi ed assegni fruiti da handicappati)
-
Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale
utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone
sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari
o loro conviventi.
Art.
76
(Unificazione della gestione del patrimonio di ERP)
-
I Comuni e gli altri Enti locali si avvalgono, per la gestione e la
manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli
Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione secondo
le rispettive competenze territoriali.
-
La Giunta regionale anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo
della convenzione-tipo tra gli Enti locali e gli IACP.
Art.
77
(Validità delle procedure in corso)
-
Restano salvi gli atti, i bandi di concorso, le graduatorie, i provvedimenti
adottati ed i procedimenti ancorchè non conclusi assunti ai
sensi della l.r. 3 marzo 1990, n. 9.
Art.
78
(Canone degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da Enti pubblici)
-
Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata già
realizzati dagli Enti pubblici è regolato dalle norme contenute
dalla presente legge.
Art.
79
(Decorrenza del nuovo canone di locazione)
-
Gli enti gestori applicano il canone locativo di cui all'articolo
35 a cominciare dal mese successivo alla pubblicazione nel B.U.R.
della presente legge.
-
Sino alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegnatari
sono tenuti a corrispondere i canoni esclusivamente nella misura determinata
dalla l.r. 3 marzo 1990, n. 9 e su questa base gli enti gestori dovranno
definire ogni vertenza con gli assegnatari relativa all'applicazione
dei canoni pregressi.
Art.
80
(Organi degli Istituti autonomi per le case popolari)
-
In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93, del
d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono confermati i Consigli di amministrazione
in carica degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro
Consorzio regionale, così come composti ai sensi delle vigenti
disposizioni, con esclusione delle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 6, comma 3, punto 4), della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
-
Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi
degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio,
previste dalla tabella A della l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono raddoppiate.
-
Alla copertura della spesa derivante dal comma 2 si provvede con le
disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio per
l'anno 1997 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art.
81
(Partecipazione dell'utenza)
-
I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione
degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste
dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni con
particolare riguardo ai dati concernenti le spese di investimento
e quelle correnti sia agli utenti che alle loro Organizzazioni sindacali
anche attraverso apposite conferenze periodiche.
-
A tale scopo sono istituiti appositi Comitati di partecipazione per
ogni Istituto composti da otto membri dei quali tre in rappresentanza
delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, due in rappresentanza delle organizzazioni
dei datori di lavoro e tre in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali degli utenti.
-
I Comitati di partecipazione esprimono pareri obbligatori e non vincolanti
sui programmi di settore, sui piani di investimento, sulla gestione
del patrimonio pubblico e sulle verifiche dei risultati conseguiti.
I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
-
I Comitati di partecipazione esaminano altresì le problematiche
relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza.
Art.
82
(Relazioni sindacali)
-
La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle
parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative
sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte
sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia
e casa.
Art.
83
(Disciplina delle procedure amministrative)
-
Le procedure amministrative di assegnazione, nonchè tutte le
altre disposizioni contenute nella presente legge, sono regolate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.
Art.
84
(Abrogazione di norme)
-
La l.r. 3 marzo 1990, n. 9 è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Marche.
Data
ad Ancona, addì 22 luglio 1997
IL
PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Note
all'art. 1, comma 1 lettere a) e b):
Il testo dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:
"Art. 93 - (Edilizia residenziale pubblica) - Sono trasferite alle
regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione
regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione
di interventi di edilizia residenziale e abitativa agevolata, di edilizia
sociale nonchè le funzioni connesse alle relative procedure di
finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P.
fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire
soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai
principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza
di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1°
gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni,
aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi,
salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari
dello Stato per esigenze di servizio, nonchè le funzioni degli
organi centrali e periferici previsti dalla legge 27 ottobre 1971, n.
865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla
programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo
comma, del presente decreto".
- Il testo degli artt. 2, comma secondo, punto 2) e 4, comma primo, lettera
f), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è
il seguente:
"Art. 2 - (Competenze del C.I.P.E.) - (Omissis).
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali.
Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per
la programmazione economica:
(Omissis);
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i
criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle
abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
(Omissis)".
"Art. 4 - (Attribuzioni delle regioni) - Le regioni, per le finalità
di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:
(Omissis);
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari
di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo
statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia
residenziale;
(Omissis)".
Nota
all'art. 4, comma 1:
Per il testo dell'art. 13, comma primo, lettera a), della legge n. 392/1978
vedi nella nota all'art. 34, commi 1 e 2.
Nota
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), numero 2):
Il testo dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni
alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, è
il seguente:
"Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata
dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia,
lavabo".
Note
all'art. 5 comma 1, lettera b), numero 3), e all'art. 6, comma 1, lettera
a):
- Per il testo dell'art. 13, comma primo, lettera a), della legge n. 392/1978,
vedi nella nota all'art. 34, commi 1 e 2.
- Per il testo dell'art. 31, comma primo, lettera a), della legge n. 457/1978
vedi nella nota all'art. 31, comma 1.
Nota
all'art. 8, comma 1, lettera b):
Il
testo dell'art. 4 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è
il seguente:
"Art. 4 - (Accertamento dell'handicap) - 1. Gli accertamenti relativi
alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e
da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità
sanitarie locali".
Nota
all'art. 8, comma 1, lettera e):
Il testo dell'art. 10 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio
edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale
di costruzione di alloggi per lavoratori) è il seguente:
"Art. 10 - Al finanziamento del programma decennale di costruzione
di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati
alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;
b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile,
a carico dei dipendenti comunque qualificati, da aziende, amministrazioni,
enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica
dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte
ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di
cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza;
d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato
entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino
all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per
la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione
di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti
dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;
e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati
e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà
ai sensi della presente legge;
f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà
agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case
impiegati dello Stato ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art. 4 e
degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art. 29.
I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il
periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.
Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti
al settore agricolo".
Nota
all'art. 9, comma 2:
Il
D.P.R. n. 601/1973 reca: "Disciplina delle agevolazioni tributarie".
Nota
all'art. 9, comma 3:
Il testo dell'art. 21 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge
vedi nelle note all'art 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 21 - (Modalità per la determinazione del reddito) -
Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè
ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione
di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo
familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti
essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito
predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati
nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art.
2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035".
Nota
all'art. 15, comma 2:
La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione a autenticazione di firme".
Nota
all'art. 16, comma 6:
La L.R. n. 15/1982 è stata abrogata dall'articolo 19 della legge
regionale 28 giugno 1991, n. 15, a sua volta abrogata dall'articolo 17
della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27.
Nota
all'art. 17, comma 4:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti
agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti
dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Nota
all'art. 31, comma 1:
Il testo dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge
vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 31 - (Definizione degli interventi) - Gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'usocon essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme
le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".
Nota
all'art. 32:
La legge n. 75/1993 reca: "Conversione in legge con modificazioni
del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 recante: Disposizioni in materia di imposte
sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini
per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per
la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre
disposizioni tributarie".
Nota
all'art. 33, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge
vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 13 - (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti
istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166,
sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
presso la quale vengonodepositate anche le somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia
di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute
dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive leggi di proroga dei versamenti dei
contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo
10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in
base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità
di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della L. 8 agosto 1977, n. 513;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione
dei contributi previsti dall'articolo 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi
di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla
realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865;
f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei
contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore
degli istituti di credito".
Nota
all'art. 34, commi 1 e 2:
Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 e 26, secondo comma, della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani) è il seguente:
"Art. 12 - (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)
- Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo
dell'immobile locato.
Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionata
dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato
per i coefficienti correttivi indicativi nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto,
accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti
dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto,
il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere
maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento".
"Art. 13 - (Superficie convenzionale) - La superficie convenzionale
è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimessa
di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri
accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile
in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura
corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
E' detratto il 30 per cento della superficie dei vani con altezza utile
inferiore a metri 1,70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei
muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale
fino ad un massimo non eccedente di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) l,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri
quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri
quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano
agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente
ai sensi dell'articolo 21".
"Art. 14 - (Costo base) - Il costo base a metro quadrato per gli
immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre
1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Ligura,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Vento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato
di abitabilità o, in mancanza dal certificato di ultimazione dei
lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata".
"Art. 15 - (Coefficienti correttivi del costo base) - I coefficienti
correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica
dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà
e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile".
"Art. 16 - (Tipologia) - In relazione alla tipologia si fa riferimento
alla cetegoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini
del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio
tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità
immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche
analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico
erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria
dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture
dell'unità immobiliare locata nonchè degli impianti in essa
installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza
obbligo di sopralluogo".
"Art. 17 - (Classe demografica dei comuni) - In relazione alla classe
demografica dei comuni si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
"Art. 18 - (Ubicazione) - In relazione all'ubicazione i consigli
comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono
a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano
i coefficienti della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella edificata periferia
o nella zona agricola;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica
o nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio
comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano
le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma
ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare
edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica
il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati".
"Art. 19 - (Livello di piano) - In relazione al livello di piano,
limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti
da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti
di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente
sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".
"Art. 20 - (Vetustà) - In relazione alla vetustà si
applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto
anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel
modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo
restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello
della ultimazione di tali lavori comunque accertato".
"Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione) - In relazione allo
stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene
conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonchè dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti
condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere
propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità
immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con
acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi
igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente
gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti".
"Art. 22 - (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975) - Per gli
immobili adibiti ad uso abitazione che sono stati ultimati dopo il 31
dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, diconcerto con quello di grazia e giustizia, sentito
il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno
e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata
per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per
cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o
di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni
obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano
costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a),
b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi,
tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua
spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la
richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile;
in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici
del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque
conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro
relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore
di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi
come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili
urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a
norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano
i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo
riguardi il costo di produzione.
"Art. 23 - (Riparazioni straordinarie) - Quando si eseguono sull'immobile
importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la
sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza
in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria
manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere
al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli
precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse
legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte
le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la
richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso
diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della
richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il
locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni
urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti".
"Art. 24 - (Aggiornamento del canone) - Per gli immobili ad uso d'abitazione
il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è
aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata".
"Art. 26 - (Ambito di applicazione) - (Omissis).
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle
locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del
1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel
quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e successivamente
ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni
in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello
medio nazionale, secondo i dati pubblicato dall'ISTAT.
(Omissis)".
Si fa presente che la corte costituzionale con sentenza 18 giugno 1987,
n. 236, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie speciale - n. 26 del
24 giugno 1987, ha dichiarato l'illegittimità:
1) della lettera b) del quinto comma del sopra riportato art. 13, nella
parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente
che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq.
possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia
superiore, anzichè equiparato a quello previsto per immobili di
mq. 70;
2) delle lettera c) del quinto comma del sopra riportato art. 13, nella
parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente
che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa
essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia
superiore anzichè equiparato a quello previsto per immobili di
mq. 46.
Nota
all'art. 37, comma 5:
Per il testo dell'art. 24 della legge n. 392/1978 vedi nella nota all'art.
34, commi 1 e 2.
Nota
all'art. 40:
Il testo dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 513/1977 (Provvedimenti
urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
è il seguente:
"Art. 25 - (Omissis).
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al
netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento
del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di
cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento
del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente
conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili
di edilizia pubblica carenti di tali opere.
(Omissis)".
Nota
all'art. 45, comma 3:
La legge n. 560/1993 reca: "Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Nota
all'art. 49, comma 6:
Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035/1972 (Norme per l'assegnazione
e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è
il seguente:
"Art. 11 - L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi aventi
diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente
dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero
dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare
dell'assegnatario.
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vano abitabili
superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario
aumentato di uno.
L'Istituto autonomo per le case popolari comunica l'assegnazione agli
aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo
per la scelta dell'alloggio.
La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da assegnare, è
compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla
graduatoria.
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'asegnatario o da persona
all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade
dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta
a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio
ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione
del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle
future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni
nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento
annuale della stessa.
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi
nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari, nel giorno indicato
con lettera raccomandata, per la sottoscrizione del contratto, salvo il
caso di giustificato impedimento.
Dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari
procede alla consegna all'interessato o a persona da lui delegata.
L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta
giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta
giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo
per le case popolari a seguito di motivata istanza.
L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.
La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario,
mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla,
e non superiore a quindici giorni per la presentazione dei deduzioni scritte
e di documenti - è pronunciata dal presidente dell'Istituto autonomo
per le case popolari con decreto e comporta la risoluzione di diritto
del contratto.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati
all'estero.
Il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari
- che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta
giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario
e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni
o proroghe.
Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari,
l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui
mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito
ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con
decreto in calce al ricorso".
Nota
all'art. 52, comma 7, e all'art. 53, comma 1:
Il testo degli artt. 32 e 386, ultimo comma, del R.D. n. 1165/1938 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)
è il seguente:
"Art. 32 - Gli istituti per le case popolari - riconosciuti ai sensi
di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono
richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore,
al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti,
a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento
e sfratto.
Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto
il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità
dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto
debitamente registrato perchè sia possibile fruire delle agevolazioni
previste dall'art. 33.
Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore
di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso
il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.
Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni
mobili del debitore, sia allo sfratto.
L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede
alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando
le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.
Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non
è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento
dei beni mobili od allo sfratto, purchè l'uno e l'altro avvengano
entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.
Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque
dalla notificazione, proporre opposizione davanti al tribunale il cui
presidente ha pronunciato il decreto.
L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore
od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione
può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito,
con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino
all'esito del giudizio di opposizione".
"Art. 386 - (Omissis).
Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di
legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in
via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale
potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica".
Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 11-12 dicembre
1989, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre
1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo
e settimo del sopra riportato art. 32 nelle parti in cui per il pagamento
dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini
diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile
per l'ordinario procedimento ingiuntivo.
Note
all'art. 54, comma 1:
- Il testo dell'art. 26, commi terzo e quarto, della legge n. 513/1977
(per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 40, comma 1) è
il seguente:
"Art. 26 - (Omissis).
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi
di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello
Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi
un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste
dalle disposizioni in vigore.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 53, ultimo comma della legge n. 457/1978 (per l'argomento
della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è
il seguente:
"Art. 53 - (Limiti di applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto
1977, n. 513) -
(Omissis).
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai
sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla
data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo
26 della legge 8 agosto 1977, n. 513".
Nota
all'art. 55, comma 1:
Per il testo dell'art. 4, comma primo, lettera f), della legge n. 457/1978
vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).
Nota
all'art. 60, comma 1, e all'art. 61, comma 1:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 513/1977 (per l'argomento della legge
vedi nella nota all'art. 40, comma 1) è il seguente:
"Art. 23 - Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente,
anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario
e per alcun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca
di cui all'articolo 17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari
richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione
e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e
degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati
a chiedere informazioni e certificazioni.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione
richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente
articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la
superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a
14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali,
ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun
alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi,
di due unità".
Nota
all'art. 73, comma 1:
La L.R. n. 16/1983: "Disciplina generale e delega per l'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
Nota
al'art. 74, comma 2, all'art. 77 e all'art. 79, comma 2:
Il testo dell'art. 49 della L.R. n. 9/1990 (Norme in materia di assegnazione
e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - legge abrogata
dalla presente legge - è il seguente:
"Art. 49 - (Modalità di decadenza in caso di superamento del
reddito) - 1. La qualità di assegnatario è conservata anche
a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto
per l'assegnazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10,
fino ad un massimo pari al doppio di tale importo limite.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite indicato al comma 1
ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata
dopo tre ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la
stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Il preavviso di cui al comma 2 determina automaticamente l'esclusione
temporanea dalla eventuale cessione in proprietà dell'alloggio
goduto.
4. Ai soli fini della decadenza dell'assegnazione non concorre alla formazione
del reddito del nucleo familiare il 50 per cento del reddito dei figli,
conviventi con l'assegnatario, fino al compimento del loro 26.mo anno
di età.
5. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi
statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori
e dei comuni interessati, la destinazione in via prioritaria di una quota
degli alloggi compresi in detti programmi a favore degli assegnatari che
abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che fruiscano di un reddito
il cui limite sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione
della qualità di assegnatario".
Note
all'art. 80, comma 1:
-
Per il testo dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 vedi nelle note all'art.
1, comma 1, lettere a) e b).
- Il testo dell'art. 6, comma terzo, punto 4), della legge n. 865/1971
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla edificazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata) è
il seguente:
"Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
(Omissis):
4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni
medesime;
(Omissis)".
Nota
all'art. 80, comma 2:
La L.R. n. 23/1994 reca: Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina
delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici
operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni,
collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione
regionale".
Nota
all'art. 84:
Per l'argomento della L.R. n. 9/1990 vedi nelle note all'art. 74, comma
2, all'art. 77 e all'art. 79, comma 2.
a)
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
-
Proposta
di legge a iniziativa della giunta regionale n. 71 del 4 dicembre
1995;
-
2^
Relazione alla IV commissione permanente in data 28 giugno 1996;
-
Legge
approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996,
n. 56 (rinviata con nota del commissario del governo prot. n. 435/Gab.
96, del 5 agosto 1996);
-
2^
Relazione della IV commissione permanente in data 18 giugno 1997;
-
Legge
riapprovata con modificazioni dal consiglio regionale nella seduta
del 1° luglio 1997, n. 117 (vistata con nota del commissario del
governo prot. n. 494/97, Gab. del 21/07/1997).
b)
SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
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