TITOLO VI
Anagrafe dell'utenza e del patrimonio abitativo

Art. 55
(Ambito di attività)

  1. In attuazione dell'articolo 4, lettera f), della legge 457/1978, la Giunta regionale provvede a formare e ad aggiornare:
    a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonchè di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente titolo anche gli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purchè assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolata erogati, dallo Stato o da enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;
    b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera a);
    c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;
    d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 56
(Finalità)

  1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:
    a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di alloggi pubblici;
    b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;
    c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;
    d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;
    e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.

Art. 57
(Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà)

  1. Le anagrafi di cui all'articolo 55, comma 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai Comuni e agli Enti gestori.

Art. 58
(Enti operatori)

  1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c), viene effettuata dagli Enti gestori, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
  2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento su base informatica.

Art. 59
(Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui all'articolo 55, comma 1, lettera d), la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè al loro aggiornamento. A tal fine la giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perserguimento delle finalità di cui all'articolo 56.

Art. 60
(Mancata presentazione della documentazione)

  1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'articolo 55 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizione previste dalla presente legge.

Art. 61
(Soggetti obbligati)

  1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'articolo 55 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 513/1977, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.
  2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.

Art. 62
(Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe)

  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO VII
Sanzioni pecuniarie amministrative

Art. 63
(Cessione abusiva)

  1. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 4.000.000.

Art. 64
(Occupazione senza titolo)

  1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 53 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire a lire 2.000.000.

Art. 65
(Variazione d'uso)

  1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire a lire 2.000.000.


Art. 66
(Attività illecite)

  1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 lirea lire 4.000.000.

Art. 67
(Mancata occupazione o restituzione dell'alloggio)

  1. Chiunque non abbia provveduto alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'Ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 50 con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire a lire 2.000.000.

Art. 68
(Danni all'alloggio, pertinenze e parti condominiali)

  1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 lire a lire 1.000.000.

Art. 69
(Modificazioni all'alloggio e alle sue pertinenze)

  1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del Comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 lire a lire 2.000.000.


Art. 70
(Violazio particolari a norme contrattuali)

  1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'Ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contrattuale dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 lire a lire 600.000.

Art. 71
(Ostacolo al funzionamento dell'autogestione)

  1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della presente legge, in particolare, omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa ovvero agli Enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 72
(Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa)

  1. Il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 400.000.

Art. 73
(Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)

  1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.
  2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari soggetti al canone sociale di cui all'articolo 35, comma 1, sotto forma di contributo per il pagamento del canone e degli oneri accessori.

TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 74
(Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)

  1. Gli Enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'articolo 51 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi richiesta dall'Ente stesso.
  2. Rimangono prive di efficacia le comunicazioni effettuate in attuazione dell'articolo 49 della l.r. 9/1990.

Art. 75
(Sussidi ed assegni fruiti da handicappati)

  1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari o loro conviventi.

Art. 76
(Unificazione della gestione del patrimonio di ERP)

  1. I Comuni e gli altri Enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione secondo le rispettive competenze territoriali.
  2. La Giunta regionale anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo tra gli Enti locali e gli IACP.

Art. 77
(Validità delle procedure in corso)

  1. Restano salvi gli atti, i bandi di concorso, le graduatorie, i provvedimenti adottati ed i procedimenti ancorchè non conclusi assunti ai sensi della l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

Art. 78
(Canone degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da Enti pubblici)

  1. Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata già realizzati dagli Enti pubblici è regolato dalle norme contenute dalla presente legge.

Art. 79
(Decorrenza del nuovo canone di locazione)

  1. Gli enti gestori applicano il canone locativo di cui all'articolo 35 a cominciare dal mese successivo alla pubblicazione nel B.U.R. della presente legge.
  2. Sino alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegnatari sono tenuti a corrispondere i canoni esclusivamente nella misura determinata dalla l.r. 3 marzo 1990, n. 9 e su questa base gli enti gestori dovranno definire ogni vertenza con gli assegnatari relativa all'applicazione dei canoni pregressi.

Art. 80
(Organi degli Istituti autonomi per le case popolari)

  1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono confermati i Consigli di amministrazione in carica degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio regionale, così come composti ai sensi delle vigenti disposizioni, con esclusione delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 6, comma 3, punto 4), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  2. Le indennità di carica e di presenza dei componenti degli organi degli Istituti autonomi per le case popolari e del loro Consorzio, previste dalla tabella A della l.r. 4 luglio 1994, n. 23, sono raddoppiate.
  3. Alla copertura della spesa derivante dal comma 2 si provvede con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1997 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 81
(Partecipazione dell'utenza)

  1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni con particolare riguardo ai dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti sia agli utenti che alle loro Organizzazioni sindacali anche attraverso apposite conferenze periodiche.
  2. A tale scopo sono istituiti appositi Comitati di partecipazione per ogni Istituto composti da otto membri dei quali tre in rappresentanza delle Confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, due in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e tre in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli utenti.
  3. I Comitati di partecipazione esprimono pareri obbligatori e non vincolanti sui programmi di settore, sui piani di investimento, sulla gestione del patrimonio pubblico e sulle verifiche dei risultati conseguiti. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.
  4. I Comitati di partecipazione esaminano altresì le problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza.

Art. 82
(Relazioni sindacali)

  1. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.

Art. 83
(Disciplina delle procedure amministrative)

  1. Le procedure amministrative di assegnazione, nonchè tutte le altre disposizioni contenute nella presente legge, sono regolate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.

Art. 84
(Abrogazione di norme)

  1. La l.r. 3 marzo 1990, n. 9 è abrogata.
    La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 22 luglio 1997

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Note all'art. 1, comma 1 lettere a) e b):
Il testo dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:
"Art. 93 - (Edilizia residenziale pubblica) - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa agevolata, di edilizia sociale nonchè le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonchè le funzioni degli organi centrali e periferici previsti dalla legge 27 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto".
- Il testo degli artt. 2, comma secondo, punto 2) e 4, comma primo, lettera f), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:
"Art. 2 - (Competenze del C.I.P.E.) - (Omissis).
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:
(Omissis);
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
(Omissis)".
"Art. 4 - (Attribuzioni delle regioni) - Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:
(Omissis);
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;
(Omissis)".

Nota all'art. 4, comma 1:
Per il testo dell'art. 13, comma primo, lettera a), della legge n. 392/1978 vedi nella nota all'art. 34, commi 1 e 2.

Nota all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), numero 2):
Il testo dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, è il seguente:
"Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo".

Note all'art. 5 comma 1, lettera b), numero 3), e all'art. 6, comma 1, lettera a):
- Per il testo dell'art. 13, comma primo, lettera a), della legge n. 392/1978, vedi nella nota all'art. 34, commi 1 e 2.
- Per il testo dell'art. 31, comma primo, lettera a), della legge n. 457/1978 vedi nella nota all'art. 31, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 1, lettera b):
Il testo dell'art. 4 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:
"Art. 4 - (Accertamento dell'handicap) - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".

Nota all'art. 8, comma 1, lettera e):
Il testo dell'art. 10 della legge n. 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) è il seguente:
"Art. 10 - Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;
b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;
c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;
e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;
f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri enti ed istituti ai sensi dell'art. 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art. 29.
I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.
Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo".

Nota all'art. 9, comma 2:
Il D.P.R. n. 601/1973 reca: "Disciplina delle agevolazioni tributarie".

Nota all'art. 9, comma 3:
Il testo dell'art. 21 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 21 - (Modalità per la determinazione del reddito) - Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035".

Nota all'art. 15, comma 2:
La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme".

Nota all'art. 16, comma 6:
La L.R. n. 15/1982 è stata abrogata dall'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 15, a sua volta abrogata dall'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 27.

Nota all'art. 17, comma 4:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 31, comma 1:
Il testo dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 31 - (Definizione degli interventi) - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'usocon essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".

Nota all'art. 32:
La legge n. 75/1993 reca: "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 recante: Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie".

Nota all'art. 33, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 13 - (Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica) - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti presso la quale vengonodepositate anche le somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della L. 8 agosto 1977, n. 513;
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito".

Nota all'art. 34, commi 1 e 2:
Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26, secondo comma, della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) è il seguente:
"Art. 12 - (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione) - Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionata dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicativi nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento".
"Art. 13 - (Superficie convenzionale) - La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimessa di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
E' detratto il 30 per cento della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) l,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21".
"Art. 14 - (Costo base) - Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Ligura, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Vento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata".
"Art. 15 - (Coefficienti correttivi del costo base) - I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile".
"Art. 16 - (Tipologia) - In relazione alla tipologia si fa riferimento alla cetegoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonchè degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo".
"Art. 17 - (Classe demografica dei comuni) - In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
"Art. 18 - (Ubicazione) - In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella edificata periferia o nella zona agricola;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei coefficienti suindicati".
"Art. 19 - (Livello di piano) - In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".
"Art. 20 - (Vetustà) - In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato".
"Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione) - In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonchè dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti".
"Art. 22 - (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975) - Per gli immobili adibiti ad uso abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, diconcerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.
"Art. 23 - (Riparazioni straordinarie) - Quando si eseguono sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti".
"Art. 24 - (Aggiornamento del canone) - Per gli immobili ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata".
"Art. 26 - (Ambito di applicazione) - (Omissis).
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicato dall'ISTAT.
(Omissis)".
Si fa presente che la corte costituzionale con sentenza 18 giugno 1987, n. 236, pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie speciale - n. 26 del 24 giugno 1987, ha dichiarato l'illegittimità:
1) della lettera b) del quinto comma del sopra riportato art. 13, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anzichè equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;
2) delle lettera c) del quinto comma del sopra riportato art. 13, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anzichè equiparato a quello previsto per immobili di mq. 46.

Nota all'art. 37, comma 5:
Per il testo dell'art. 24 della legge n. 392/1978 vedi nella nota all'art. 34, commi 1 e 2.

Nota all'art. 40:
Il testo dell'art. 25, comma terzo, della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) è il seguente:
"Art. 25 - (Omissis).
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;
d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
(Omissis)".

Nota all'art. 45, comma 3:
La legge n. 560/1993 reca: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Nota all'art. 49, comma 6:
Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 1035/1972 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è il seguente:
"Art. 11 - L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vano abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno.
L'Istituto autonomo per le case popolari comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'asegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento annuale della stessa.
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Istituto autonomo per le case popolari, nel giorno indicato con lettera raccomandata, per la sottoscrizione del contratto, salvo il caso di giustificato impedimento.
Dopo la stipulazione del contratto, l'Istituto autonomo per le case popolari procede alla consegna all'interessato o a persona da lui delegata.
L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza.
L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, e non superiore a quindici giorni per la presentazione dei deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari con decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
Il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Contro il decreto del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso".

Nota all'art. 52, comma 7, e all'art. 53, comma 1:
Il testo degli artt. 32 e 386, ultimo comma, del R.D. n. 1165/1938 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) è il seguente:
"Art. 32 - Gli istituti per le case popolari - riconosciuti ai sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore, al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.
Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perchè sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.
Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.
Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.
L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.
Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purchè l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.
Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, proporre opposizione davanti al tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.
L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione".
"Art. 386 - (Omissis).
Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'Istituto il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica".
Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 11-12 dicembre 1989, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo del sopra riportato art. 32 nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo.

Note all'art. 54, comma 1:
- Il testo dell'art. 26, commi terzo e quarto, della legge n. 513/1977 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 40, comma 1) è il seguente:
"Art. 26 - (Omissis).
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 53, ultimo comma della legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) è il seguente:
"Art. 53 - (Limiti di applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto 1977, n. 513) -
(Omissis).
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513".

Nota all'art. 55, comma 1:
Per il testo dell'art. 4, comma primo, lettera f), della legge n. 457/1978 vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).

Nota all'art. 60, comma 1, e all'art. 61, comma 1:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 513/1977 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 40, comma 1) è il seguente:
"Art. 23 - Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per alcun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.
Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità".

Nota all'art. 73, comma 1:
La L.R. n. 16/1983: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Nota al'art. 74, comma 2, all'art. 77 e all'art. 79, comma 2:
Il testo dell'art. 49 della L.R. n. 9/1990 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - legge abrogata dalla presente legge - è il seguente:
"Art. 49 - (Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito) - 1. La qualità di assegnatario è conservata anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10, fino ad un massimo pari al doppio di tale importo limite.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite indicato al comma 1 ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo tre ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.
3. Il preavviso di cui al comma 2 determina automaticamente l'esclusione temporanea dalla eventuale cessione in proprietà dell'alloggio goduto.
4. Ai soli fini della decadenza dell'assegnazione non concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare il 50 per cento del reddito dei figli, conviventi con l'assegnatario, fino al compimento del loro 26.mo anno di età.
5. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione in via prioritaria di una quota degli alloggi compresi in detti programmi a favore degli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che fruiscano di un reddito il cui limite sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario".

Note all'art. 80, comma 1:
- Per il testo dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 vedi nelle note all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).
- Il testo dell'art. 6, comma terzo, punto 4), della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla edificazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata) è il seguente:
"Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
(Omissis):
4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
(Omissis)".

Nota all'art. 80, comma 2:
La L.R. n. 23/1994 reca: Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 84:
Per l'argomento della L.R. n. 9/1990 vedi nelle note all'art. 74, comma 2, all'art. 77 e all'art. 79, comma 2.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

  • Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 71 del 4 dicembre 1995;
  • 2^ Relazione alla IV commissione permanente in data 28 giugno 1996;
  • Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56 (rinviata con nota del commissario del governo prot. n. 435/Gab. 96, del 5 agosto 1996);
  • 2^ Relazione della IV commissione permanente in data 18 giugno 1997;
  • Legge riapprovata con modificazioni dal consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1997, n. 117 (vistata con nota del commissario del governo prot. n. 494/97, Gab. del 21/07/1997).

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA