MARCHE Legge Regionale 22/07/1997 n. 44
Norme
in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi
per le case popolari della Regione.
Il
Consiglio regionale ha approvato:
il Commissario del Governo ha apposto il visto:
il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO
I
Principi generali
Art.
1
(Ambito di applicazione della legge)
-
La presente legge disciplina:
a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo
93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali
fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto
2), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico, ai
sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia
di edilizia residenziale pubblica.
Art.
2
(Nozione di alloggi di ERP)
-
Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli
realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il
concorso o contributo dello Stato, della Regione, nonchè quelli
acquisitati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici
per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica.
-
Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica
le case parcheggio e i ricoveri provvisori realizzati da enti pubblici,
non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali
sono stati realizzati e purchè tali alloggi presentino tipologie
e standars abitativi adeguati.
Art.
3
(Esclusioni)
-
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri
soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata
non attuati da enti pubblici o da enti pubblici non economici;
c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice
concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto
di locazione;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purchè
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero
con il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei
Comuni.
-
La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente,
sentito l'ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari
esclusioni per edifici, anche di recente costruzione, le cui caratteristiche
non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica oppure con caratteristiche tipologiche per le
quali non sussista fabbisogno nell'ambito territoriale di competenza.
-
Nelle ipotesi di cui al comma 2, gli alloggi possono essere utilizzati
anche per finalità di interesse generale o per particolari
emergenze.
Art.
4
(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare)
-
Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata
ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge 27
luglio 1978, n. 392, non inferiore a:
a) mq 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
b) mq 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
b) mq 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;
d) mq 95, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.
Art.
5
(Nozione di alloggio improprio ed antigienico)
-
Agli effetti della presente legge si intende per:
a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche
tipologiche di fatto incompatibili con la utilizzazione ad abitazione
o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo
7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta
categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei,
le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, e gli alloggi per i
quali ricorrano tutte le condizioni di cui al successivo punto b);
b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno
una delle seguenti fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri
2,70 ridotta a metri 2,40 per i vani accessori;
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti
di cui all'articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975;
3) presenza di umidità permanente su uno o più vani
per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando
quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi
indicati dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5
agosto 1978, n. 457.
Art.
6
(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)
-
Ai fini della presente legge si considera:
a) vano convenzionale: il locale avente una superficie di mq 14, determinata
calcolando la superficie utile dell'alloggio di cui all'articolo 13,
primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392 al netto
dei muri perimetrali e dei muri interni;
b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente
dall'esterno mediante finestra; porta o altra apertura ed abbia superficie
non inferiore a mq 9;
c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come
cucina con superficie inferiore a mq 14, bagno, latrina, anticamera,
ripostiglio, corridoio o ingresso.
Art.
7
(Nozione di nucleo familiare)
-
Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli
di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello steso Comune.
Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
Ai fini della presente legge la convivenza stabile con il richiedente
deve sussistere da almeno due anni dalla data di pubblicazione del
bando di concorso ed essere certificata anagraficamente.
-
L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti
per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti
del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela
o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità,
duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso
o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo
familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale
e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.
-
Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale
con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento
del canone di locazione, delle quote accessorie, nonchè delle
spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.
Art.
8
(Nozione di particolari categorie sociali)
-
Ai fini della presente legge è considerato:
a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo
anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi
genere che comportino una diminuzione permanente della capacità
lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino
minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi
dell'articolo 4 della legge predetta con una capacità complessiva
individuale residua inferiore al 50 per cento;
c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano
contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione
del bando;
d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi
abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggano
prima dell'assegnazione dell'alloggio;
e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato
e assoggettato al versamento dei contributi ai sensi dell'articolo
10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
f) sfrattato: inquilino soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio
dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale.
Art.
9
(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)
-
Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma
dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo
familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi,
o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi
con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.
-
Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi
titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione
per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità
di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che
non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente
in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve
in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal d.p.r. 29
settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
-
Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità
indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo
è ridotto di un milione per ogni altro componenti oltre i due
sino ad un massimo di sei milioni: la presente disposizione non si
applica ai figli a carico, come previsto dal citato articolo 21.
-
L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti
competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora,
in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino, di fronte
a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente
inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per
gli opportuni accertamenti, tale documentazione.
-
In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non
viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non
vengono assegnati o consegnati.
-
Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi
possono essere stabilite dalla Giunta regionale.
TITOLO
II
Assegnazione degli alloggi
CAPO
I
Requisiti per l'assegnazione
Art.
10
(Requisiti)
-
I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto
è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni
o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto
nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque
se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica ovvero attività lavorativa esclusiva
principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi
in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è
ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località
adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi
dell'articolo 4;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto
di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici
o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da Enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia
più utilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo
od a risarcimenti del danno;
e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, determinato ai
sensi dell'articolo 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta
regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di
successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, la Giunta regionale aggiorna annualmente il limite di reddito
per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) la mancata cessione, in tutto o in parte, al di fuori dei casi
previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice.
-
Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, lettere c) e d)
i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi
e relativa prole.
Art.
11
(Requisiti aggiuntivi)
-
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi,
può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione
all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati
a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali,
con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla
eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.
Art.
12
(Permanenza di requisiti)
-
I requisiti di cui all'articolo 10 debbono essere posseduti da parte
del richiedente e limitatamente quanto previsto alle lettere c), d)
ed f) dell'articolo 10, da parte degli altri componenti il nucleo
familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonchè
al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 10 deve permanere
alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale
data, nonchè successivamente in costanza del rapporto, entro
il limite vigente per la decadenza di cui all'articolo 51.
-
Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, all'assegnazione
e alla gestione degli alloggi espletano accertamenti volti a verificare
l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione
dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
CAPO
II
Procedimento di assegnazione degli alloggi
Art.
13
(Bando di concorso)
-
All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si
provvede mediante pubblico concorso indetto di norma per singoli Comuni
o per ambiti territoriali sovracomunali, secondo quanto previsto dalle
direttive emanate dal Consiglio regionale in relazione ai provvedimenti
di localizzazione degli interventi costruttivi.
-
Il bando di concorso è emanato dal Sindaco del Comune interessato
ovvero, in casi di bandi sovracomunali, dal Sindaco del Comune individuato
dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e viene pubblicato per
almeno sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati
al bando stesso.
-
I Comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione
del bando con le forme ritenute più idonee.
Art.
14
(Contenuti del bando di concorso)
-
Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti
dall'articolo 10, nonchè gli altri eventuali requisiti richiesti
per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle
domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero;
e) i documenti da allegare alla domanda.
-
La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed
il modello tipo della domanda di assegnazione.
Art.
15
(Domanda di assegnazione)
-
La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere
presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere
ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.
-
La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile,
dalle autocertificazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art.
16
(Istruttoria delle domande)
-
Il Comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione
procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità
della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione
richiesta.
-
A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione
mancanti nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non
inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a
trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.
-
Le domande, con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per i lavoratori
emigrati all'estero, alla Commissione di cui all'articolo 17 per la
formazione della graduatoria; qualora la segreteria della Commissione
accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande,
le rinvia al Comune competente per le opportune integrazioni.
-
Detto termine è aumentato a novanta giorni per i bandi di concorso
relativi a Comuni o ad ambiti territoriali con popolazione residente
superiore a 30 mila abitanti.
-
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni
possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente
competente o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione.
-
In caso di inadempienza, la Giunta regionale impartisce le istruzioni
necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 7 maggio 1982, n.
15.
-
La Giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai Comuni
per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni
contenute nei moduli di domanda.
-
Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera e)
dell'articolo 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello
fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo
nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può
segnalare alla Commissione di cui all'articolo 17, qualsiasi integrazione
degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali.
Art.
17
(Commissione preposta alla formazione della graduatoria)
-
La graduatoria di assegnazione è formata da un'apposita Commissione
nominata con decreto del Dirigente del servizio regionale all'uopo
preposto, previa deliberazione della Giunta stessa ed è composta:
a) da un magistrato ordinario, amministrativo, contabile od onorario,
anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente
del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio.
Qualora la designazione non avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta
è nominato presidente della Commissione un dipendente pubblico,
con la qualifica di dirigente, anche a riposo, preferibilmente residente
nell'ambito territoriale di competenza della Commissione;
b) dal segretario del Comune interessato alla graduatoria o altro
dipendente da lui delegato; in caso di bandi sovracomunali dal segretario
del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
13;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari più
rappresentative a livello regionale designati d'intesa tra le medesime;
d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti più rappresentative a livello regionale, nominati
d'intesa tra le medesime;
e) dal direttore dello IACP competente per territorio o da un suo
delegato.
-
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di
almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
-
La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, dura in carica
quattro anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati
per più di una volta.
-
Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della Commissione
sono disciplinati dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
-
Gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità
montane e con quelli delle attuali Unità sanitarie locali,
con esclusione dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane
medesime; le Commissioni hanno sede nei Comuni sede delle Comunità
montane e, nei restanti ambiti, nelle sedi delle Unità sanitarie
locali.
-
La Giunta regionale provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, alla nomina delle nuove Commissioni. Sino alla
scadenza di tale termine continuano ad operare le Commissioni precedentemente
costituite.
-
La Commissione può espletare in qualsiasi momento accertamenti
volti a verificare l'effettiva esistenza delle condizioni di punteggio
di cui all'articolo 19, anche avvalendosi degli organi dell'Amministrazione
dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
Art.
18
(Segreteria della Commissione)
-
I Comuni provvedono all'organizzazione della Commissione di cui all'articolo
17, attraverso l'impiego di proprio personale.
-
I Comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al
presente articolo, delle strutture operative degli IACP, delle Comunità
montane o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione,
dietro rimborso degli oneri del servizio.
-
Qualora l'ambito territoriale di competenza della Commissione comprenda
il territorio di più comuni, l'organizzazione delle strutture
operative della segreteria è assicurata all'amministrazione
del Comune presso cui ha sede la Commissione stessa.
-
All'interno del personale della segreteria, la Commissione sceglie
il segretario verbalizzante.
-
Ai segretari verbalizzanti spetta un compenso forfettario annuo di
lire 3.000.000.
-
All'onore derivante dell'applicazione del comma 5, si fa fronte per
l'anno 1997 e successive con le disponibilità recate dal capitolo
1340128 del bilancio della Regione.
Art.
19
(Punteggi)
-
La Commissione di cui all'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria
delle domande entro sessanta giorni dalla loro trasmissione da parte
del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:
a) condizioni soggettive:
1) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo
9 e derivante esclusivamente dal lavoro dipendente, pensione o percepito
per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno
del coniuge separato o divorziato:
1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:
1.1.1) per nuclei familiari composti da 2 o più unità:
punti 3;
1.1.2.) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;
1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti
1;
2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2; lo stesso punteggio
va attribuito al richiedente con età superiore ai sessant'anni
vivente da solo o esclusivamente con altri componenti il nucleo familiare,
tutti con età superiore ai cinquantacinque anni;
3) famiglia di recente o prossima formazione: punti 2;
4) presenza di un portatore di handicap nel nucleo familiare, certificata
dalle competenti autorità:
a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comparti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti
2;
b) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento:
punti 3;
c) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione
permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento
con riconoscimento di indennità di accompagno: punti 4;
5) presenza di due o più portatori di handicap nel nucleo familiare,
certificate dalle competenti autorità: aumento di punti 1 del
punto attribuito ai sensi del punto 4);
6) nuclei familiari di emigrati con cittadinanza italiana che intendano
rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati
in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione
del bando: punti 1;
7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più
persone: punti 3;
8) genitore solo con figlio a carico: punti 1; genitore solo con due
o più figli a carico: punti 2;
b) condizioni oggettive:
1) abitazione in un alloggio:
improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando:
punti 4;
procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica
o con contributo provvisorio per il pagamento del canone in un alloggio
privato: punti 3;
antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando
e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;
2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno dalla data
di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari
non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;
3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'articolo 4 da almeno
un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento
"esecutivo di rilascio" non intimato per inadempienza contrattuale,
a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di
sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di
sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo
familiare.
-
Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla leggera b), punto
1).
Art.
20
(Priorità)
-
In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella
collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano
conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui al punto 4) della legge
b) dell'articolo 19;
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio antigienico.
e) alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare determinato
ai sensi dell'articolo 4.
-
Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane
la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti
in possesso di reddito convenzionale più basso.
-
In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
Art.
21
(Pubblicazione della graduatoria provvisoria)
-
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria,
con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente,
nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata
mediante:
a) affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune e dei Comuni interessati;
b) comunicazione scritta, da parte del Comune o dei Comuni interessati,
ai singoli concorrenti con l'indicazione del punteggio conseguito,
nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione;
c) utilizzazione di ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.
-
Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è
data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo
di lettera raccomandata.
Art.
22
(Opposizione)
-
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la pubblicazione
all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessati possono
presentare opposizione alla Commissione.
-
La Commissione decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine
in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso.
-
In sede di esame delle opposizioni, la Commissione, d'ufficio, dietro
semplice presentazione di nuova documentazione da parte degli interessati
o del Comune, terrà conto dell'ampliamento naturale derivante
da nascita o adozione del nucleo familiare verificatosi anche in data
successiva alla presentazione della domanda o alla formazione della
graduatoria provvisoria.
-
Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva
essere presentata all'atto della domanda.
Art.
23
(Graduatoria definitiva)
-
Contestualmente alla definizione dei ricorsi la Commissione formula
la graduatoria definitiva.
-
La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo.
Di essa si dà pubblicità nei modi di cui all'articolo
21, comma 1, e va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
-
Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale termine essa
decide automaticamente.
-
Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa,
su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui
all'articolo 19, comma 1, lett. b), punto 4), anche se maturato successivamente
alla data di scadenza del bando.
Art.
24
(Rinnovo della graduatoria)
-
La graduatoria delle domande di assegnazione viene riformulata entro
due anni dalla pubblicazione dell'ultimo bando con le modalità
previste dai precedenti articoli.
Art.
25
(Graduatorie speciali)
-
Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 8, oltre
ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono
essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni
singola categoria, con il medesimo punteggio.
-
Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi
destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione
della Giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi
costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento;
tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo
26.
-
La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie sociali
è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari
dei requisiti indicati all'articolo 8. L'Ente gestore provvede al
mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando
l'istituto della mobilità di cui al titolo IV capo II della
presente legge, con la prescrizione di cui all'articolo 46.
Art.
26
(Riserve di alloggi)
-
La Giunta regionale, anche su proposta degli Enti competenti per l'assegnazione
o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25
per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito
territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni
di emergenza abitativa.
-
La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante
bando speciale.
-
Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme
di cui al presente titolo; la Giunta regionale può tuttavia
disporre la riduzione dei termini previsti.
-
Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente
due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti
dall'articolo 10.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti
sono quelli per la permanenza.
-
Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di
quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione
nazionale di pubblica calamità.
Art.
27
(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)
-
Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante
assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
-
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei
concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva
e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella
graduatoria stessa, sempre che permangono i requisiti, ad eccezione
del punteggio relativo alla nuova situazione di cui all'articolo 19,
lettera b), punti 1), 2) e 3).
-
La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa
del concorrente viene contestata dal Comune con lettera raccomandata
all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima
può proporre le proprie controdeduzioni.
-
La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione
che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo
le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria
ovvero mutandone la posizione.
-
In caso di mutamento della posizione, così come indicato nel
comma 4, la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria
degli interessati con i criteri di cui all'articolo 20.
Art.
28
(Assegnazione degli alloggi)
-
L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata
dal Sindaco del Comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della
graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun
alloggio, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
-
A tal fine gli Enti gestori comunicano ai Comuni competenti per territorio
l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro
abitabilità o disponibilità.
-
L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di
cui appresso:
a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali;
b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;
c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6,00 vani convenzionali;
d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;
e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani
convenzionali.
-
Qualora, in seguito all'applicazione del rapporto di cui al comma
3, uno o più alloggi non possano essere assegnati ad alcuno
di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la Giunta
regionale, su proposta motivata del Comune competente e sentito l'Ente
gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto
nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei
rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad un vano convenzionale
l'assegnazione avviene a titolo di sistemazione provvisoria per un
periodo non superiore a due anni.
-
Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un
invalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere
l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il Comune,
sentito l'Ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di
dimensioni superiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma
3.
Art.
29
(Scelta degli alloggi)
-
Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli alloggi
da consegnare, emette il provvedimento di assegnazione fissando il
giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione
agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.
-
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è
compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito
nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28,
tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità
di sesso tra figli.
-
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o
da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione,
l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato
dal Sindaco, al termine delle operazioni, tra quelli residui.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi,
da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.
-
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara
seduta stante la decadenza dell'assegnazione con le modalità
di cui all'articolo 50 previa diffida all'interessato ad accettare
l'alloggio propostogli.
-
Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato
non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi
che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili,
salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria
in seguito al suo rinnovo.
-
Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.
-
L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso
all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta.
Art.
30
(Consegna degli alloggi)
-
L'Ente gestore, entro quindici giorni dall'assegnazione effettuata
dal Sindaco, provvede, con, lettera raccomandata, alla convocazione
dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e
la consegna dell'alloggio.
Art.
31
(Conservazione dell'assegnazione)
-
Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi
in fabbricati destinati ad interventi di demolizione, di recupero
o di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto
all'assegnazione.
-
A tale fine gli Enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari
in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
28. Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall'Ente gestore
comporta la risoluzione del contratto.
-
I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che
vengono accertati dagli stesi Enti gestori; la Commissione di cui
all'articolo 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia
limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata
tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza
del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle
disposizioni del presente titolo.
-
All'inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui al comma
1 ed in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza può
essere riassegnata una unità immobiliare dello stesso edificio,
con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei
limiti previsti dall'articolo 28 a condizione che lo stesso rilasci
i locali per il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento
e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messogli a disposizione
nello stesso comune; in alternativa l'inquilino può chiedere
il pagamento di una indennità a titolo di risarcimento forfettario
dei danni pari al doppio dell'importo dei canoni locativi dovuti dal
momento di effettivo rilascio dell'immobile alla prima scadenza del
contratto.
-
Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza
nel caso di locali per uso non abitativo.
-
L'ente esecutore contribuisce in tutto o in parte alle spese di trasloco
e di allaccio alle reti di erogazione dell'acqua , dell'energia elettrica,
del gas e del telefono.
Art.
32
(Rideterminazione del canone)
-
Entro sei mesi dalla revisione generale, per tutta la regione, del
classamento delle unità immobiliari urbane di cui al d.l. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75,
il Consiglio regionale ridetermina i canoni di locazione degli alloggi.
TITOLO III
Canone di locazione
Art.
33
(Finalità del canone e spese accessorie)
-
Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è
diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi
gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè il versamento al
fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella misura stabilita dal CIPE.
-
Gli Enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta
regionale il prospetto dimostrativo del pareggio costi/ricavi di cui
al comma 1.
-
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli
Enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi
ad essi prestati, nella misura fissata degli enti stessi in relazione
al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla
superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento
a quanto stabilito al titolo IV.
Art.
34
(Determinazione canone oggettivo di locazione)
-
Il canone oggettivo degli alloggi di cui all'articolo 2 è determinato
in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli
da 12 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad eccezione della
legge f) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 13 della legge medesima,
nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile
locato.
-
Tale canone oggettivo di locazione si applica anche nei Comuni di
cui all'articolo 26, comma 2, della legge 392/1978. Ad essi viene
attribuito il coefficente demografico di 0,80 ed il coeficente di
ubicazione di 0,85.
-
Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio,
ai fini della determinazione del canone oggettivo dei singoli alloggi
che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione
dei lavori di ristrutturazione.
-
Il costo base degli immobili in carenza di specifico provvedimento
statale può essere aggiornato con apposito provvedimento della
Giunta regionale con riferimento all'indice ISTAT, relativo al mese
di novembre, del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
Art.
35
(Applicazione del canone di locazione)
-
Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore
all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente
da lavoro dipendente, da lavoro non dipendente a carattere occasionale,
pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità
di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali,
assegno del coniuge separato o divorziato, è applicato un canone
sociale pari al 65 per cento del canone oggettivo determinato ai sensi
dell'articolo 34 e comunque non superiore all'8 per centro del reddito
stesso articolato secondo i componenti del nucleo familiare calcolato
a scalare un punto percentuale per ogni componente del nucleo familiare
oltre il primo sino ad un minimo del 6 per cento. Il canone minimo
è di lire 30.000 mensili. Alle famiglie che non dispongono
di alcun reddito, si applica il canone minimo.
-
Il canone di locazione dei restanti alloggi, determinato ai sensi
dell'articolo 34 è applicato nelle seguenti misure, in relazione
alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato
ai sensi dell'articolo 9:
a) 65 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore ai 3/4 del limite dell'assegnazione;
b) 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite dell'assegnazione;
c) 85 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore la limite dell'assegnazione incrementato del 25 per
cento;
d) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite per l'assegnazione incrementato del 50 per
cento;
e) 115 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale
non superiore al limite per la decadenza.
-
I canoni determinati con le modalità di cui al comma 2 non
possono superare comunque:
a) il 16 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera a) del comma 2;
b) il 17 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera b) del comma 2;
c) il 18 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera c) del comma 2;
d) il 19 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera d), del comma 2);
e) il 20 per cento del reddito annuo convenzionale per gli assegnatari
di cui alla lettera e) del comma 2.
Tali limiti di reddito si applicano agli assegnatari con reddito del
nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da
lavoro non dipendente a carattere occasionale, pensione o percepito
per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno
del coniuge separato o divorziato.
-
I canoni determinati nella misura di cui al comma 2 non possono essere
inferiori a lire 30.000 mensili.
-
Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza
ed il rilascio volontario dell'immobile è applicato un corrispettivo
di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo
di cui all'articolo 34:
a) 150 per cento in caso di reddito annuo convenzionale non compreso
nei casi precedenti e non superiore all'importo corrispondente a due
volte il limite per l'assegnazione;
b) 170 per cento in caso di reddito convenzionale superiore al limite
di cui alla lettera a) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre
1976.
-
Qualora gli aumenti determinati dall'applicazione dei punti precedenti
superino del 100 per cento quelli precedenti, i nuovi canoni saranno
graduati nell'arco di un biennio a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
36
(Fondo sociale)
-
E' istituito presso l'Amministrazione regionale un fondo sociale da
utilizzarsi per la corresponsione di contributi ai soggetti collocati
nella graduatoria prevista dall'articolo 23 in attesa di assegnazione
di un alloggio ERP per i quali il rapporto fra canone libero a mercato
libero e reddito risulti particolarmente oneroso.
-
Le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del
fondo sociale sono determinate da apposito regolamento regionale da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, previa consultazione delle associazioni più rappresentative
delle parti sociali.
-
La dotazione finanziaria del fondo è determinata annualmente
dalle legge di bilancio.
Art.
37
(Aggiornamento del canone)
-
Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo
35 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta
dall'Ente gestore.
-
A tal fine quest'ultimo, ogni anno, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui
redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documentazione
da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca
la composizione del nucleo familiare così come definito ai
sensi della presente legge nonchè tutte le altre notizie utili
al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente
titolo e alla verifica della permanenza dei requisiti.
-
L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla
richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo
cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale
afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle
certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono
a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso determinato
ai sensi dell'articolo 35, commi 2, 3 e 5.
-
Il canone di locazione è aggiornato dall'Ente gestore a decorrere
dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del novembre precedente.
-
L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta
di cui all'articolo 24 della Legge 392/1978.
Art.
38
(Riduzione del canone)
-
L'assegnatario può richiedere la revisione del canone locativo
qualora il proprio reddito, o quello degli altri componenti il nucleo
familiare, sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo,
per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate ed obiettive
ragioni, da documentarsi idoneamente.
-
Alla richiesta, da presentarsi utilizzando il modello unico regionale
di cui all'articolo 37, comma 2, è allegata la documentazione
di cui al comma 3 del medesimo articolo relativa alla situazione reddituale
dell'anno in corso.
-
L'Ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario e
dei suoi aventi causa, dispone, a decorrere dal mese successivo a
quello in cui tale richiesta viene prodotta, la riduzione del canone.
Art.
39
(Determinazione d'ufficio del reddito)
-
Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dell'assegnatario
sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è
determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.
-
Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario
che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'Ente gestore.
-
In attesa della determinazione del reddito l'assegnatario viene inserito
nella fascia di reddito superiore rispetto a quello dichiarato ovvero,
in mancanza, nella fascia di reddito prevista per coloro che si trovano
oltre il regime di decadenza e il relativo canone è determinato
ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera b).
-
La presentazione tardiva della documentazione non comporta alcun conguaglio
del canone, salvo nel caso in cui l'assegnatario abbia diritto all'applicazione
del canone sociale di cui all'articolo 35, comma 1 e limitatamente
ad un massimo di tre anni.
Art.
40
(Quote costituenti il canone)
-
La Giunta regionale nel determinare le quote del canone relative sia
alle spese di amministrazione che di manutenzione verifica che le
entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee
eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e di manutenzione
da destinarsi alle finalità di cui all'articolo 25, comma 3,
della legge 8 agosto 1977, n. 513 e agli scopi di cui all'articolo
33 della presente legge.
TITOLO
IV
Gestione degli alloggi
CAPO
I
Rapporto di gestione
Art.
41
(Contratto di locazione)
-
I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della
presente legge sono regolamentati da un contratto tipo approvato dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
-
Tale contratto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli Enti
gestori agli assegnatari.
-
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto
di locazione tipo previsto al comma 1.
Art.
42
(Occupazione dell'alloggio)
-
L'alloggio consegnato ai sensi dell'articolo 30 deve essere occupato
dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla
sottoscrizione del verbale di consegna.
-
Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente
gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro
l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi
e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che
sia trascorso tale termine.
-
Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette
gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.
Art.
43
(Subentro nella domanda e nell'assegnazione)
-
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario,
subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti
del nucleo familiare come definito dall'articolo 7 nel seguente ordine:
coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino
al secondo grado.
-
In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario
o l'assegnatario e i restanti componenti del nucleo familiare, questi
ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.
-
Al momento delle voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che
non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo
familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti
in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente
gestore nè da comunicazione entro trenta giorni al Sindaco
del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo
la procedura prevista dalla presente legge, dichiara la decadenza
dell'assegnazione, fissando il termine di sei mesi per il rilascio
dell'immobile.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare, non può essere
concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti comporti la perdita
di uno qualsiasi dei requisiti per la permanenza, previa verifica
da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate
all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio,
di parentela ed affinità, secondo la definizione di nucleo
familiare indicata all'articolo 7, anche nei confronti di persone
prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno
e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione
di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà
ed assistenza economica ed affettiva.
-
L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo
componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione
dell'Ente gestore.
-
E' altresì ammessa, previa comunicazione all'Ente gestore,
l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non
superiore a centottanta giorni; tale ospitalità a titolo precario
non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione
di carattere gestionale. Nel caso di ospitalità superiore ai
centottanta giorni non comunicata, o comunicata in ritardo, è
dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore,
con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione stessa,
nella misura del 25 per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata.
-
In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura
del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione
nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della
prole, in caso di cessazione della stabile convivenza.
CAPO
II
Mobilità
Art.
44
(Mobilità volontaria)
-
L'Ente gestore sentito il Comune interessato, su richiesta degli interessati
e previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza, può
autorizzare il cambio degli alloggi, semprechè le istanze siano
motivate:
a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare
rispetto al rapporto di cui all'articolo 28;
b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.
-
E' escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il
rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a
quello stabilito nell'articolo 28.
-
La mobilità prevista dal presente articolo può essere
autorizzata con riferimento all'intero territorio nazionale.
Art.
45
(Programma di mobilità)
-
L'Ente gestore sentiti i Comuni competenti predispone secondo periodicità
e modalità definite dalla Giunta regionale, programmi di mobilità
dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione sia
di quelli di risulta sia di un'aliquota di quelli di nuova costruzione
o recuperati.
-
I programmi di cui al comma 1 sono volti all'eliminazione delle condizioni
di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi pubblici nonchè
di disagi abitativi di carattere sociale.
-
Sono esclusi dai programmi i nuclei familiari di cui facciano parte
ultrasessantecinquenni, invalidi totali o portatori di handicap il
cui alloggio assegnato sia adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap.
nonchè quelli residenti in alloggi inseriti nei piani di vendita
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Art.
46
(Attuazione dei programmi di mobilità)
-
Per l'assegnatario che rientri nei programmi di mobilità dell'utenza
il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto
di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
-
Fino al rilascio dell'immobile si applica il canone relativo alla
fascia superiore rispetto a quella già applicata.
-
L'Ente gestore interviene nel pagamento delle spese di trasloco nella
misura determinata annualmente dallo stesso.
CAPO
III
Autogestione
Art.
47
(Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
-
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte
dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base
dei criteri indicati nel presente articolo in conformità con
il regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale.
-
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di
locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi
da parte degli assegnatari.
-
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore
può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione
ovvero di sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari
per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
-
Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori realizzano
l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore
della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti
tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con
particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani
o da persone non autonome.
-
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli
assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti
ed indiretti dei servizi erogati.
-
E' facoltà degli Enti gestori estendere l'autogestione alla
manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione
una parte della quota del canone destinata dall'Ente gestore alla
manutenzione non superiore al 30 per cento dell'importo medio previsto
per l'alloggio.
-
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati
a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
-
La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari
inadempienti spetta all'Ente gestore, al quale gli organi responsabili
dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa
idonea all'esperimento delle azioni stesse.
Art.
48
(Rapporti tra Ente gestore e amministratori condominiali)
-
E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività
di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente
o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento
della costruzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà
l'obbligo di corrispondere agli Enti gestori le quote per spese generali,
di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti
al servizio di rendicontazione e di esazione dalle rate di riscatto,
la cui misura è stabilita annualmente dalla Giunta regionale
su proposta degli Enti gestori stessi.
-
Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari
in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione
disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
-
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per
le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione
dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti
a versare direttamente all'amministratore.
TITOLO
V
Autotutela
Art.
49
(Annullamento dell'assegnazione)
-
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento
del Sindaco del comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o
di documentazioni risultate false.
-
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna
dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente
alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle
risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo
un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte
o di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.
-
I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima
della consegna dell'alloggio.
-
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il
Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi
trenta giorni, sentito il parere della Commissione di assegnazione.
-
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto
di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
-
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il
rilascio non superiore a sei mesi , costi-tuisce titolo esecutivo
nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e
non è soggetto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi
si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo
11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035.
-
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
-
Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero
della disponibilità dell'alloggio.
-
Dalla data di comunicazione dell'annullamento sino alla riconsegna
dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità
risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato
a norma dell'articolo 35, comma 5, lettera b).
Art.
50
(Decadenza dall'assegnazione)
-
La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del comune
territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione
d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta
giorni dalla consegna;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo
quanto indicato all'articolo 51;
e) amplii il proprio nucleo familiare in contrasto con quanto stabilito
dall'articolo 43, comma 3.
-
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento
dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione
di assegnazione, che non è richiesto.
-
La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto
del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
-
Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero
della disponibilità dell'alloggio.
-
Dalla data di comunicazione della decadenza sino alla riconsegna dell'alloggio
è dovuta all'Ente gestore un'indennità risarcitoria
per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo
35, comma 5, lettera b).
Art.
51
(Perdita della qualifica di assegnatario in caso di superamento del reddito)
-
L'assegnatario perde tale qualifica, qualora, nel corso del rapporto,
per due anni consecutivi superi del 75 per cento il limite di reddito
per l'accesso stabilito e computato ai sensi dell'articolo 9.
-
L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica
all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico
assoggettamento del rapporto al canone previsto dell'articolo 35,
comma 5. Per il periodo precedente la comunicazione di cui al presente
comma, il canone di locazione dell'assegnatario il cui nucleo familiare
superi il limite di reddito per la decadenza, è pari a quello
dovuto ai sensi dell'articolo 35, comma 5.
Art.
52
(Risoluzione del contratto)
-
Gli Enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione
in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza
dall'assegnazione.
-
La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può
essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più
di una volta nel corso dell'anno.
-
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità
dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario,
qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà
accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del
canone di locazione.
-
Tale impossibilità o grave difficoltà non può
comunque valere per più di sei mesi.
-
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sui canoni non corrisposti grava un
tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso
ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito
e salva la facoltà dell'Ente gestore di applicare l'indennità
di mora pari al 6 per cento.
-
Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal locale
rappresentate dell'Ente gestore, deve contenere un termine per il
rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni. Detto provvedimento
costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di
chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o
proroghe.
-
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli
Enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo
32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165.
Art.
53
(Occupazione e cessioni illegali degli alloggi)
-
Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 52, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
386, ultimo comma, del r.d. 1165/1938.
-
L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto
il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
-
A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante
senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna
lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
-
L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio
non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti
dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni
o proroghe.
-
Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è
dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione
senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 35,
comma 5, lettera b).
-
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore dalla presente
legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica,
purchè l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o
clandestina, e siano iscritti nella graduatoria di assegnazione, è
disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco
del Comune competente per territorio.
-
L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare
da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge comprovata
da certificato anagrafico;
b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti
prescritti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica;
c) al pagamento da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e
debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore.
Art.
54
(Esclusione dall'assegnazione)
-
L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e
quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 53,
ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con
provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.
-
Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel
comma 1, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera
raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti
compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione
di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia
all'Ente gestore.
-
I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati
all'estero.
-
Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano
elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il
Sindaco pronuncia l'esclusione dall'assegnazione entro i successivi
trenta giorni.
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Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo
49.
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L'esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle
fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.
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