LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 7-07-1986
REGIONE LOMBARDIA
Modifiche
ed integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91, concernente
<< Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica >>.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28 del 9 luglio 1986
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 10 luglio 1986
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifiche all’art. 2 della legge Regionale 5 dicembre 1983 n. 91
<< Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica>>)
-
Il quinto comma dell’art. 2 della Legge Regionale 5 dicembre
1983, n. 91, come modificato dalla lettera B) dell’art. 1 della
Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 è abrogato e così
sostituito: << 5. Ai fini del requisito di cui alla lettera
f) del precedente primo comma, si considera come reddito annuo complessivo
il reddito imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale
alla data di pubblicazione del bando, al lordo delle imposte ed al
netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; oltre
all’imponibile fiscale, sono computati gli emolumenti a qualsiasi
titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione; nel caso
di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’indizione
del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito
dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi >>.
ARTICOLO 2
(Modifiche d integrazioni all’art. 6 della Legge Regionale 5 dicembre
1983, n. 91)
-
Dopo il primo comma dell’art. 6 della Legge regionale 5 dicembre
1983, n. 91, sono aggiunti i seguenti commi: << 1 bis. Ove l’intesa
di cui alla lettera b) del precedente primo comma non sia stata raggiunta
alla data di entrata in vigore della presente Legge, ai fini dell’esame
dei gruppi di domande e dell’attribuzione dei relativi punteggi,
si costituiscono tante sottocommissioni quanti sono i Comuni facenti
parte dell’ambito territoriale e nei quali sono state presentate
le domande di assegnazione>>. << 1 ter. Ciascuna sottocommissione
è formata dai medesimi componenti di cui alle lettere a), c),
d), e) del precedente primo comma e da due rappresentanti del Comune,
di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, a cui appartengono
i concorrenti o coloro che prestano attività lavorativa esclusiva
o principale in tale Comune >>. << 1 Quater. La Commissione
costituita dai membri di cui alle lettere a), c), d), e) del precedente
primo comma provvede alla formazione della graduatoria sulla base
dei punteggi assegnati dalle sottocommissioni. Ai fini della formazione
delle graduatorie conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima
dell’entrata in vigore della presente Legge, restano valide
le norme e le procedure vigenti alla data di pubblicazione dei bandi
stessi>>.
-
L’undicesimo comma dell’art. 6 della Legge Regionale 5
dicembre 1983, n. 91, è abrogato e così sostituito:
<< 11. Negli ambiti territoriali comunali con popolazione residente
superiore a 200.000 abitanti, il Presidente della Giunta regionale,
o l’Assessore competente, se delegato, di propria iniziativa
o su proposta di uno o più Comuni interessati, ovvero dello
IACP territorialmente competente, può costituire più
sottocommissioni, ciascuna composta a norma del precedente primo comma
che procedono all’esame di gruppi di domande ed alla attribuzione
dei relativi punteggi. In tal caso, la commissione principale, integrata
dal Presidente e dai Vice Presidenti delle sottocommissioni, procede
alla formazione di un' unica graduatoria >>.
ARTICOLO 3
(Modifiche all’art. 30 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n.
91)
-
Il terzo comma dell’articolo 30 della Legge Regionale 5 dicembre
1983, n. 91 è abrogato e viene così sostituito: <<
3. L’ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni
ovvero disporre la corresponsione dei contributi, a carico del Fondo
sociale di cui all’articolo 31, per il pagamento del canone
e delle spese per i servizi, in riferimento a situazioni debitorie
maturate in data anche anteriori a quella di entrata in vigore della
presente Legge, qualora l’assegnatario ne faccia richiesta documentando
particolari condizioni di difficoltà dovute a disoccupazione,
malattia o altri gravi motivi >>.
ARTICOLO 4
(Modifiche all’art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n.
91 modificato ai sensi della lettera R) dell’articolo unico della
Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 in art. 42)
-
Il primo comma dell’art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre
1983 n. 91, che ai sensi della lettera R) dell'articolo unico della
Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 ha assunto il n. 42 è
sostituito dal seguente: << 1. Le evenutali situazioni debitorie
degli assegnatari esistenti dalla data di entrata in vigore della
presente Legge possono essere definite concedendo opportune dilazioni
e rateazioni di pagamento, nonché contributi a carico del fondo
sociale di cui al precedente art. 31, tenuto conto di condizioni di
difficoltà derivanti dall’entità del debito in
rapporto al livello di reddito dell’assegnatario interessato
>>.
ARTICOLO 5
(Urgenza)
-
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Lombarda.
Milano, 7 luglio 1986
(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 maggio 1986 e vistata
dal Commissario del Governo con nota del 27 giugno 1986 prot. n. 21802/
10131).
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