LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 7-07-1986
REGIONE LOMBARDIA

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91, concernente << Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28 del 9 luglio 1986
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 10 luglio 1986
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge regionale:


ARTICOLO 1
(Modifiche all’art. 2 della legge Regionale 5 dicembre 1983 n. 91 << Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>)

  1. Il quinto comma dell’art. 2 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla lettera B) dell’art. 1 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 è abrogato e così sostituito: << 5. Ai fini del requisito di cui alla lettera f) del precedente primo comma, si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale alla data di pubblicazione del bando, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; oltre all’imponibile fiscale, sono computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione; nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’indizione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi >>.


ARTICOLO 2
(Modifiche d integrazioni all’art. 6 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Dopo il primo comma dell’art. 6 della Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, sono aggiunti i seguenti commi: << 1 bis. Ove l’intesa di cui alla lettera b) del precedente primo comma non sia stata raggiunta alla data di entrata in vigore della presente Legge, ai fini dell’esame dei gruppi di domande e dell’attribuzione dei relativi punteggi, si costituiscono tante sottocommissioni quanti sono i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale e nei quali sono state presentate le domande di assegnazione>>. << 1 ter. Ciascuna sottocommissione è formata dai medesimi componenti di cui alle lettere a), c), d), e) del precedente primo comma e da due rappresentanti del Comune, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, a cui appartengono i concorrenti o coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale in tale Comune >>. << 1 Quater. La Commissione costituita dai membri di cui alle lettere a), c), d), e) del precedente primo comma provvede alla formazione della graduatoria sulla base dei punteggi assegnati dalle sottocommissioni. Ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti ai bandi di concorso pubblicati prima dell’entrata in vigore della presente Legge, restano valide le norme e le procedure vigenti alla data di pubblicazione dei bandi stessi>>.
  2. L’undicesimo comma dell’art. 6 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91, è abrogato e così sostituito: << 11. Negli ambiti territoriali comunali con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti, il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore competente, se delegato, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Comuni interessati, ovvero dello IACP territorialmente competente, può costituire più sottocommissioni, ciascuna composta a norma del precedente primo comma che procedono all’esame di gruppi di domande ed alla attribuzione dei relativi punteggi. In tal caso, la commissione principale, integrata dal Presidente e dai Vice Presidenti delle sottocommissioni, procede alla formazione di un' unica graduatoria >>.


ARTICOLO 3
(Modifiche all’art. 30 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il terzo comma dell’articolo 30 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato e viene così sostituito: << 3. L’ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni ovvero disporre la corresponsione dei contributi, a carico del Fondo sociale di cui all’articolo 31, per il pagamento del canone e delle spese per i servizi, in riferimento a situazioni debitorie maturate in data anche anteriori a quella di entrata in vigore della presente Legge, qualora l’assegnatario ne faccia richiesta documentando particolari condizioni di difficoltà dovute a disoccupazione, malattia o altri gravi motivi >>.


ARTICOLO 4
(Modifiche all’art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91 modificato ai sensi della lettera R) dell’articolo unico della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 in art. 42)

  1. Il primo comma dell’art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1983 n. 91, che ai sensi della lettera R) dell'articolo unico della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 92 ha assunto il n. 42 è sostituito dal seguente: << 1. Le evenutali situazioni debitorie degli assegnatari esistenti dalla data di entrata in vigore della presente Legge possono essere definite concedendo opportune dilazioni e rateazioni di pagamento, nonché contributi a carico del fondo sociale di cui al precedente art. 31, tenuto conto di condizioni di difficoltà derivanti dall’entità del debito in rapporto al livello di reddito dell’assegnatario interessato >>.


ARTICOLO 5
(Urgenza)

  1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.


Milano, 7 luglio 1986

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 maggio 1986 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 27 giugno 1986 prot. n. 21802/ 10131).