LEGGE REGIONALE N. 92 DEL 5-12-1983
REGIONE LOMBARDIA

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 49 del 7 dicembre 1983
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 dicembre 1983
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO UNICO
La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata: La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
A) All' art. 1:
- è soppresso l' ultimo comma.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
B) All' art. 2:
- al terzo comma le parole << un anno >> sono sostituite dalle parole << due anni >>; - è soppresso il quinto comma; di conseguenza i commi 6 e 7 assumono rispettivamente le numerazioni 5 e 6.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
C) All' art. 3:
- è aggiunto il seguente nono comma: << 9. Nella assegnazione d' alloggi che abbiano formato oggetto di intervento di recupero è data priorità ai precedenti occupanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, primo comma, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto, che è sostituito da quello previsto dal successivo art. 22, primo comma, lett. f) >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
D) All' art. 5: - è soppresso il settimo comma; di conseguenza i commi 8 e 9 assumono rispettivamente la numerazione 7 e 8.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
E) All' art. 6:
- al nono comma le parole << con disposizione regionale >> sono sostituite dalle parole << nella misura prevista dall' art. 2 della LR 22 novembre 1982, n. 63 >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
F) All' art. 9:
- al secondo comma dopo la parola << costruzione >> sono inserite le parole << o recuperati >>;
- al terzo comma, dopo la parola << disponibili >> sono inserite le parole << ovvero recuperati >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
G) All' art. 10:
- è soppresso il quinto comma; di conseguenza i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 assumono rispettivamente la numerazione 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
H) All' art. 17:
- al settimo comma le parole << ultimo comma >> sono sostituite dalle parole << ottavo comma >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
I) All' art. 18:
- al primo comma le parole << può proporre il cambio d' alloggio agli assegnatari >> sono sostituite dalle parole << dispone il cambio di alloggio per gli assegnatari >>;
- al primo comma sono aggiunte, alla fine, precedute da un punto e virgola, le seguenti parole: << il provvedimento dell' ente gestore ha valore di titolo esecutivo >>;
- il secondo comma è soppresso e sostituito dal seguente: << 2. L' assegnatario può opporsi, per gravi motivi, al trasferimento in alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma; l' ente gestore sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, decide in merito all' opposizione entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
K) All' art. 22:
- al primo comma, lett. f), è soppresso il testo, dalla parola << detratto >> alla fine.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
L) All' art. 26:
- è aggiunto il seguente ultimo comma: << 6. Il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione riferito all' ambito regionale non può essere inferiore all' ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
M) All' art. 27:
- è soppresso il sesto comma; di conseguenza i commi 7, 8, e 9, assumono rispettivamente la numerazione 6, 7 e 8.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
N) All' art. 28:
- al primo comma, n. 1), l' espressione << 10% >> è sostituita dall' espressione << 15% >>;
- al primo comma, n. 2), alla prima riga, l' espressione << 30% >> è sostituita dall' espressione << 33% >>;
- al primo comma, n. 5) le parole << e sesto >> sono soppresse.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
O) All' art. 30:
- al secondo comma, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: << per non più di una volta nel corso dell' anno >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
P) All' art. 32:
- al secondo comma sono soppresse le parole << di norma >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
Q) All' art. 37:
- il titolo è soppresso e sostituito dal seguente: << Abrogazione della LR 28 gennaio 1980, n. 12 >>;
- è soppresso il testo dell' articolo ed è sostituito dal seguente: << 1. La legge 28 gennaio 1980, n. 12 è abrogata >>.

La legge regionale << Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >> è così modificata:
OMISSIS
R) L' art. 38 è soppresso; di conseguenza gli artt. 39, 40, 41, 42, 43 e 44 assumono rispettivamente la numerazione 38, 39, 40, 41, 42 e 43.


La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda.


Milano, 5 dicembre 1983


(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 novembre 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21802/ 14394).