LEGGE REGIONALE N. 91 DEL 5-12-1983
REGIONE LOMBARDIA
Disciplina
dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 49 del 7 dicembre 1983
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 dicembre 1983
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione delle norme)
-
Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia.
-
Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi
realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il
concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli
acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali
o da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie
della edilizia residenziale pubblica.
-
Le norme della presente legge si applicano altresì alle assegnazioni
delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati
la causa e l’uso contingenti per i quali sono stati realizzati
e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per
essere adibiti a residenza permanente, ferma restando l’applicazione
delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art.
26 e seguenti.
-
Sono esclusi dall’applicazione delle norme della presente legge:
1) gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri
soci;
2) gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata
o convenzionata, purché non realizzati o recuperati da enti
pubblici e già utilizzati per le finalità dell’edilizia
residenziale pubblica;
3) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali,
purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il
concorso o contributo dello Stato o della Regione.
-
Possono essere esclusi dall’applicazione delle norme della presente
legge, con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta
dell’ente proprietario e dell’ente gestore, alloggi che,
in base alle risultanze dell’anagrafe del patrimonio pubblico,
risultino destinati espressamente a finalità di assistenza,
di ospitalità , di rappresentanza e comunque a finalità
diverse da quelle proprie della edilizia residenziale pubblica.
-
Per l’assegnazione degli alloggi che abbiano formato oggetto
di interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento, a totale
carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione,
ferma restando l’applicazione delle norme relative ai canoni
di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, continuano ad
applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1980,
n. 12, con le modificazioni di cui al successivo art. 37.
TITOLO I
Procedimento di assegnazione degli alloggi
ARTICOLO 2
(Requisiti soggettivi)
-
Può partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
1) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta
anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all’assegnazione;
2) chi abbia la residenza anagrafica ovvero presti la propria attività
lavorativa, esclusiva o principale, nel comune o in uno dei comuni
compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare
servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito
e individuati nel bando di concorso, o di lavoratori emigrati all’estero,
per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito
territoriale;
3) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri
diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando
di concorso;
4) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri
diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su
altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località , che consentano
un reddito almeno pari all’ammontare del canone di locazione,
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, di un alloggio
adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso; l’ammontare di tale canone
di locazione è determinato dal Comune in sede di indizione
del bando di concorso, in conformità alle direttive della Giunta
regionale di cui al successivo art. 3 primo comma, e tenuto conto
della definizione di alloggio adeguato di cui al secondo comma del
presente articolo;
5) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà
immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici
o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio
non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del
danno;
6) chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata
vigente al momento dell’indizione del bando di concorso;
7) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti
dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza
in locazione semplice.
-
Ai fini dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma
è da considerarsi adeguato l’alloggio che presenta il
rapporto tra superficie determinata ai sensi del primo comma, lettera
a) e del terzo comma dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978
n. 392 e persone occupanti, nella seguente misura:
a) una o due persone in almeno 45 mq;
b) tre o quattro persone in almeno 60 mq;
c) cinque persone in almeno 75 mq;
d) sei o più persone in almeno 95 mq.
-
Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia
costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero
costituita da una persona sola: fanno altresì parte del nucleo
familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti,
i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza
con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione
del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge; possono
altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova
formazione, come definite dal successivo art. 7, primo comma, n. 10),
lett. b).
-
Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo
la disciplina da emanarsi dal Consiglio regionale con successivo regolamento,
anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità
, qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge,
abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca
assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi
nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione, di
cui al successivo art. 4 quarto comma, lett. b), salvo quanto previsto
dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. d).
-
Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma,
qualora il limite di reddito per l’accesso all’edilizia
sovvenzionata non venga aggiornato ai sensi del combinato disposto
degli artt. 2, secondo comma, punto 2) della legge 5 agosto 1978,
n. 457 e 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, esso viene aggiornato con periodicità
biennale in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel biennio decorrente dalla data del precedente
aggiornamento del limite medesimo.
-
Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma,
si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile
relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte
e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari;
oltre all’imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti
a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione;
nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’indizione
del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito
dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.
-
I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda ed al momento dell'assegnazione da parte del richiedente e,
limitatamente alle lett. c), d), e), g) del precedente primo comma,
da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
ARTICOLO 3
(Bando di concorso)
-
All’assegnazione in locazione degli alloggi si provvede mediante
pubblico concorso indetto dai Comuni in conformità alle direttive
da emanarsi dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di
localizzazione degli interventi costruttivi.
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I Comuni competenti all’indizione dei bandi possono delegare
lo IACP territorialmente competente.
-
Nel caso che il bando di concorso sia indetto per ambiti territoriali
sovracomunali, il Consiglio regionale può stabilire che una
quota degli alloggi messi a concorso venga destinata in via prioritaria
a coloro che abbiano la residenza anagrafica, ovvero prestino attività
lavorativa esclusiva o principale nel comune ove sono situati gli
alloggi da assegnare.
-
Il bando di concorso è pubblicato, mediante affissione di manifesti
per almeno quindici giorni consecutivi, nell’albo pretorio e
nelle sedi di decentramento amministrativo dei Comuni interessati
dal bando, nonché presso la sede dell’IACP e in altri
luoghi pubblici; i Comuni, a seconda della loro dimensione e dell’ampiezza
del territorio interessato al bando, adottano tutte le ulteriori forme
di pubblicità diretta ad assicurare la più ampia informazione
dei cittadini.
-
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, approva lo schema di bando di concorso da utilizzarsi
da parte dei Comuni per la formazione dei bandi di cui al precedente
primo comma.
-
Il bando di concorso deve comunque indicare:
1) l’ambito territoriale di assegnazione ed il luogo in cui
si trovano gli alloggi da assegnare, ove siano esattamente individuabili;
2) i requisiti di carattere generale prescritti dal precedente art.
2, nonché eventuali altri specifici requisiti;
3) le norme per la determinazione del canone di locazione;
4) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
della domanda; per i lavoratori emigrati all’estero il termine
per la presentazione è prorogato di trenta giorni per i residenti
nell’area europea e di sessanta giorni per i residenti nei paesi
extra - europei;
5) i documenti da allegare alla domanda;
6) le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi
per la consegna della domanda e per tutte le informazioni relative
al procedimento di assegnazione.
-
La Giunta regionale può altresì disporre o autorizzare,
anche su richiesta del Comune interessato, l’emanazione di bandi
speciali per l’assegnazione di alloggi, di particolare tipologia
e specificamente individuati, destinati a particolari categorie di
cittadini.
-
Gli alloggi situati ai piani terreni vengono assegnati, ai sensi dell’art.
27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prioritariamente agli invalidi
o portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulazione.
ARTICOLO 4
(Presentazione della domanda d' assegnazione)
-
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune che
ha indetto il bando, è consegnata, ai sensi del precedente
art. 3, sesto comma, lett. d) e f), entro il termine da indicarsi
nel bando di concorso esso i Comuni, le loro sedi di decentramento,
gli IACP, nonché presso eventuali altre sedi pubbliche.
-
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva lo schema di modulo di domanda
da utilizzarsi da parte dei Comuni.
-
E' ammessa la spedizione postale della domanda; in tal caso si considera
come data di presentazione quella del timbro postale.
-
La domanda deve indicare:
1) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente o il
luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
2) la composizione del nucleo familiare ivi compresi i conviventi
ai quali la domanda si riferisce;
3) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
4) il reddito complessivo del nucleo familiare e quello dei singoli
componenti;
5) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti
il nucleo familiare;
6) ogni altro elemento utile ai fini della attribuzione dei punteggi
di cui al successivo art. 7;
7) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni
relative al concorso.
-
Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel bando
e nel modulo di presentazione.
-
Il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare devono inoltre
dichiarare nei modi previsti dall’art. 4 della legge 4 gennaio
1968 n. 15 che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 2,
che le informazioni contenute nella domanda corrispondono al vero
e che la documentazione fiscale allegata alla domanda corrisponde
esattamente a quella effettivamente presentata agli uffici fiscali.
-
La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente
dalla graduatoria, salva l’applicazione della legge penale.
ARTICOLO 5
(Istruttoria della domanda)
-
Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle
domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione
del modulo di domanda, nonché l’esistenza della documentazione
richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione
o le informazioni mancanti.
-
Gli enti che hanno provveduto alla raccolta delle domande ai sensi
del primo comma del precedente art. 4 le trasmettono con la relativa
documentazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione,
al Comune di cui al comma precedente.
-
Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi
a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle
situazioni dichiarate dall’interessato.
-
Per l’esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i
Comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell’IACP
territorialmente competente.
-
L’istruttoria delle domande e la relativa attribuzione di punteggi
provvisori possono essere delegate dal Comune allo IACP territorialmente
competente.
-
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa
documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine fissato dal bando, alla Commissione di cui al successivo
art. 6, primo comma, per la formazione della graduatoria.
-
Nel caso di istruttoria effettuata dal Comune, ove sia trascorso il
termine di cui al precedente sesto comma, il Presidente della Giunta
regionale, o l’Asssessore delegato, delega all’IACP territorialmente
competente l’istruttoria delle domande.
-
Il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore delegato,
provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli IACP per la raccolta
e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute
nei moduli di domanda.
-
Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui al primo comma,
lettera f), del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia
inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai
componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze
di fatto certi, segnala alla Commissione di cui al successivo art.
6, primo comma, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Tributario,
se istituito, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle
dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti,
indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea
documentazione atta a comprovarli.
ARTICOLO 6
(Commissioni per la formazione della graduatoria)
-
La graduatoria è formata da una commissione nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, o dell’assessore delegato,
e composta da:
1) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche in quiescenza,
con funzioni di Presidente;
2) due rappresentanti del Comune che ha indetto il bando di concorso,
dei quali uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza; nel
caso di ambito sovracomunale di assegnazione, le designazioni sono
effettuate d' intesa tra i Comuni interessati;
3) il Presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato;
4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato
d' intesa fra le organizzazioni sindacali medesime di livello provinciale;
5) un rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica più rappresentative a livello
nazionale, designato d' intesa fra le organizzazioni medesime di livello
provinciale.
-
La commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati
o designati, oltre al presidente, i componenti di cui alle lett. b)
e c) del precedente primo comma e sia inutilmente trascorso il termine,
non inferiore a trenta giorni, fissato per la designazione degli altri
componenti.
-
La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.
-
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la
partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione;
in caso di impedimento o assenza, anche per dimissioni, dei componenti
di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente primo comma, partecipano
alle riunioni della commissione, con voto deliberativo, i membri supplenti,
designati con le modalità di cui alle citate lettere b), d)
ed e).
-
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
-
I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
-
La segreteria è formata da dipendenti dei Comuni o dell’IACP,
tra i quali la Commissione sceglie il segretario.
-
La commissione ha sede presso il Comune indicato nel decreto di cui
al precedente primo comma, ovvero presso lo IACP, se delegato alla
indizione del bando ai sensi del secondo comma del precedente art.
3.
-
I compensi spettanti ai componenti la commissione vengono determinati
con disposizione regionale; l’onere finanziario per il funzionamento
della commissione è a carico del Comune presso il quale questa
ha sede, salvo diversa intesa di ripartizione degli oneri fra i Comuni
costituenti l’ambito territoriale di assegnazione.
-
Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato,
sentiti gli enti locali interessati, determina la competenza territoriale
della commissione, di norma provinciale, in modo da assicurare che
la graduatoria definitiva possa essere pubblicata entro i tempi previsti
dalla presente legge.
-
Negli ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200.000
abitanti, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore
delegato, di propria iniziativa o su proposta di uno o più
Comuni interessati, ovvero dello IACP territorialmente competente,
può costituire più sottocommissioni, ciascuna composta
a norma del precedente primo comma, che procedono all’esame
di gruppi di domande e all’attribuzione dei relativi punteggi.
In tal caso la commissione principale, integrata dai presidenti e
dai vice presidenti delle sottocommissioni, procede alla formazione
di un' unica graduatoria.
-
E' istituita presso la Regione una commissione di coordinamento, formata
dai presidenti di tutte le commissioni e sottocommissioni operanti
nel territorio regionale e presieduta dall’assessore competente
o suo delegato, per l’esame congiunto dei problemi di funzionalità
del lavoro, nonché per la determinazione di norme di comportamento
e di metodi di valutazione e di interpretazione uniformi.
ARTICOLO 7
(Attribuzione dei punteggi)
-
I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri
di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato
a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o
in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi
igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili:
punti 4;
2) richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio:
a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento
per motivi di pubblica utilità , emessi non oltre 3 anni prima
della data del bando: punti 4;
b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione
di sfratto, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o
amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo:
punti 4;
c) nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico
o da privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento,
di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi: punti
3;
3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:
a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento: punti 3;
b) in alloggio che presenta sovraffollamento: punti 2.
Si intende per forte sovraffollamento la seguente situazione:
- tre o più persone in un vano abitabile;
- 4 o 5 persone in due vani abitabili;
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili;
- 7 o 8 persone in 4 o meno vani abitabili;
- 9 o più persone in 5 o meno vani abitabili.
Si intende per sovraffollamento la seguente situazione:
- 1 o 2 persone in un vano abitabile;
- 3 persone in 2 vani abitabili;
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili;
- 6 persone in 4 vani abitabili;
- 7 o 8 persone in 5 vani abitabili;
- 9 o più persone in 6 vani abitabili.
Si intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da
studio e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi
destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma
dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'
ampiezza non inferiore a 8 mq ed il cui soffitto si trovi ad un' altezza
media di almeno metri 2,20 dal pavimento. Nel computo delle persone
occupanti l’alloggio sono compresi i conviventi, purché
la convivenza duri da almeno un anno dalla data di pubblicazione del
bando;
4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:
a) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato
dal Comune, è scadente, ai sensi dell’articolo 21 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi
igienici interni: punti 2;
b) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato
dal Comune, è mediocre ai sensi dell’art. 21 della legge
27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di impianto di riscaldamento:
punti 1;
5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare alla data
del bando in un alloggio il cui canone, calcolato ai sensi della legge
27 luglio 1978, n. 392, esclusi gli oneri accessori, e risultante
dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore
al 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante
esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione: punti 1;
6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno
stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
a) legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto
grado: punti 2;
b) non legati da vincoli di parentela o di affinità : punti
3.
I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare
convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda
di assegnazione;
7) richiedenti che risiedono in località diverse dal comune
sede di lavoro e distanti dalla sede di lavoro oltre due ore di tempo
di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici: punti
2;
8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
a) 1 o 2 persone: punti 1;
b) 3 o 4 persone: punti 2;
c) 5 o 6 persone: punti 3;
d) 7 e più persone: punti 4;
9) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare,
derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato
ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni, risulti:
a) non superiore all’importo di una pensione minima INPS per
la generalità dei lavoratori: punti 3;
b) superiore all’importo di cui alla lettera a) e non superiore
all’importo di due pensioni minime INPS per la generalità
dei lavoratori: punti 2;
10) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
1) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti
o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano
superato 60 anni, ovvero, quando uno dei due componenti pur non avendo
tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole
o nuclei familiari possono avere minori a carico: punti 2;
2) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti
dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, da costituirsi prima
della consegna dell’alloggio, ovvero formatisi da non oltre
un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;
3) persone sole o con almeno un figlio convivente a carico: punti
2;
4) invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno
o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi,
ma compresi nella domanda d' assegnazione, siano affetti da minorazioni
o malattie invalidanti che comportino una percentuale d'invalidità
, certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile
dai competenti organi sanitari regionali, superiore al sessanta per
cento, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della
Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità
equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni
vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano
alcuna attività lavorativa: punti 2.
-
I punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) sono riconosciuti
qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno un anno prima
della data di scadenza del bando.
-
I punteggi di cui al numero 2) vengono riconosciuti anche nel caso
di provvedimenti già eseguiti, ove il concorrente sia temporaneamente
alloggiato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione
da enti pubblici.
-
Il punteggio di cui al numero 1) non è cumulabile con i punteggi
di cui ai numeri 2) e 4).
-
I punteggi di cui al numero 2) non sono cumulabili tra loro né
con i punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6).
-
Il punteggio di cui al numero 8) non è cumulabile con i punteggi
di cui al numero 3).
-
I punteggi di cui ad un medesimo numero non sono cumulabili tra di
loro, ad eccezione del punteggio di cui alla lettera d), del numero
10).
ARTICOLO 8
(Graduatoria provvisoria e definitiva -Graduatorie speciali)
-
La commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, forma la
graduatoria provvisoria entro sessanta giorni dal ricevimento delle
domande e della documentazione di cui al sesto comma del precedente
art. 5.
-
La graduatoria, con l’indicazione analitica del punteggio conseguito
da ciascun concorrente e con le altre informazioni previste nello
schema approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché con
l’indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione
di opposizioni, è pubblicata entro dieci giorni dalla sua formazione
mediante affissione per trenta giorni consecutivi nell’albo
pretorio dei Comuni che hanno indetto il bando e nelle sedi di decentramento,
nonché presso lo IACP territorialmente competente in luogo
aperto al pubblico.
-
Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia della
pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante
lettera raccomandata.
-
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria
i concorrenti interessati possono presentare opposizione alla commissione
che provvede in merito entro i successivi trenta giorni.
-
Ai fini della decisione della commissione è valutabile anche
la documentazione non prodotta al momento della presentazione della
domanda, purché riferita a situazioni esistenti alla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
-
Esaurito l’esame delle opposizioni, la commissione formula la
graduatoria definitiva.
-
A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti
che si trovino nelle situazioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) del precedente
art. 7 primo comma, e, in assenza, i concorrenti che per una singola
condizione abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato.
-
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, tra i concorrenti
che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio
dal presidente della commissione alla presenza del segretario e di
almeno due componenti la commissione medesima.
-
La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità
stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento
definitivo.
-
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva
viene trasmessa dal presidente della commissione al Comune in cui
si trovano gli alloggi da assegnare.
-
Il presidente della commissione di coordinamento, di cui al precedente
art. 6, ultimo comma, ove riscontri situazioni di eccessiva lentezza
nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla
presente legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al
presidente della commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.
-
I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.
7, primo comma, numero 10, ed inseriti nella graduatoria generale
definitiva di cui al precedente sesto comma, sono collocati d'ufficio,
a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni
singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria
generale.
-
La quota di alloggi che per tipologia e dimensione è da assegnare
a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali
di cui al comma precedente, ovvero nelle graduatorie conseguenti all’indizione
dei bandi speciali di cui al precedente art. 3, settimo comma, è
determinata con le leggi di finanziamento degli interventi costruttivi,
o con deliberazione del Consiglio regionale relativa ai provvedimenti
di localizzazione degli interventi stessi, o con i programmi costruttivi
predisposti dagli enti attuatori, ovvero con il bando di concorso
di cui al precedente art. 3, primo comma.
-
Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di
cittadini non vengono computati nel calcolo della quota di riserva,
di cui al successivo art. 10.
-
Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del
requisito inerente al reddito di cui al primo comma, lett. f), del
precedente art. 2, la Commissione di cui al precedente art. 6, primo
comma, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati
indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione
della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione
agli uffici fiscali suffragata da elementi certi, precisi, concordanti
segnalati dal Comune ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma,
ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa,
anche tramite formale audizione del soggetto interessato.
-
In pendenza dell’accertamento da parte degli uffici fiscali,
i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione
della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria
definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.
ARTICOLO 9
(Validità della graduatoria e suo aggiornamento)
-
All’assegnazione degli alloggi si provvede secondo l’ordine
stabilito nella graduatoria definitiva generale o speciale di cui
al precedente art. 8.
-
La graduatoria definitiva è valevole per l’assegnazione
degli alloggi di nuova costruzione, e degli alloggi che comunque si
rendano disponibili, siti nell’ambito territoriale cui la graduatoria
medesima si riferisce.
-
Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale,
gli alloggi che comunque si rendano disponibili vengono assegnati
secondo l’ordine di graduatoria ai residenti o a coloro che
prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune
in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi
vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.
-
La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando
non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.
-
Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria definitiva vengono
indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, almeno
biennalmente e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della
deliberazione regionale di localizzazione degli interventi costruttivi,
bandi di concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi
concorrenti sia coloro i quali, già collocati in graduatoria,
chiedono la revisione del punteggio.
-
La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune o dei Comuni
interessati, può autorizzare la deroga all’indizione
almeno biennale del bando, in relazione al numero degli alloggi da
assegnare e allo stato di formazione o di soddisfacimento della graduatoria
relativa al bando precedente.
-
Per la presentazione delle domande, per la loro istruttoria, nonché
per la formazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva
conseguenti alla indizione dei bandi integrativi valgono le disposizioni
di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8.
-
I richiedenti che partecipano al bando integrativo, fatto salvo quanto
disposto dal precedente art. 8, settimo e ottavo comma, vengono a
parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione
successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati
nella graduatoria vigente al momento della indizione del bando integrativo.
-
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la
domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione
della graduatoria definitiva dichiarando, nei modi previsti dall’art.
4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti di cui
al precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente
art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 7,
e documentando il possesso di nuovi requisiti eventualmente richiesti
successivamente alla data di presentazione della domanda.
-
La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente
dalla graduatoria, salva l’applicazione della legge penale.
ARTICOLO 10
(Riserva di alloggi)
-
Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari
per necessità di pubblica utilità , per la realizzazione
di programmi di risanamento edilizio, e, in genere, per far fronte
a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata
rilevanza sociale, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore
delegato, anche su proposta del Comune o dei Comuni interessati, può
riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare
annualmente alla generalità dei cittadini, situati nell’ambito
territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
-
Per far fronte ad esigenze abitative eccezionali, con caratteristiche
di indifferibilità ed urgenza, il legale rappresentante dell’ente
proprietario, sentito il Comune territorialmente competente, può
disporre, con motivato provvedimento, di una quota di alloggi non
superiore al 10% di quelli da assegnare annualmente alla generalità
dei cittadini; detto provvedimento può riguardare i soggetti
dipendenti da ente pubblico che si trovino nella condizione di cui
al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c).
-
Del provvedimento di cui al comma precedente viene data immediata
comunicazione al Presidente della Giunta regionale o all’assessore
delegato, che provvede in merito all’emanazione del relativo
decreto di riserva entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
-
Gli alloggi utilizzati ai sensi del precedente secondo comma vengono
computati nella quota del 25% di cui al primo comma del presente articolo.
-
La riserva può superare la quota del 25% per far fronte a documentare
esigenze abitative particolarmente gravi ed urgenti, ovvero per consentire
la realizzazione di interventi edilizi di preminente interesse pubblico
e di particolare rilevanza sociale.
-
I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti
di cui al precedente art. 2 anche se non hanno partecipato al bando
di concorso.
-
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica il requisito di cui
al precedente art. 2, primo comma, lett. f), è sostituito da
quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).
-
Per i soggetti di cui ai precedenti commi il possesso dei requisiti
non è richiesto ove si tratti di cittadini stranieri, che devono
essere regolarmente collocati in attività lavorativa da almeno
un anno, o si tratti di sistemazione provvisoria che non può
eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio
all’interessato, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione
di pubblica calamità da parte delle autorità competenti,
ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico.
-
Il Comune in cui si trovano gli alloggi inclusi nella quota di riserva
provvede all’assegnazione degli alloggi medesimi agli aventi
diritto, previa verifica del possesso dei requisiti, fatto salvo quanto
previsto dal comma precedente.
-
La riserva di alloggi a favore di profughi di cui all’art. 34
della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dal Presidente
della Giunta regionale, o dall’assessore delegato, su proposta
del Comune territorialmente competente, nell’ambito della quota
del 25% stabilita dal precedente primo comma.
-
Le assegnazioni di alloggi di cui alle deliberazioni del Consiglio
regionale n. II/ 1384 del 13 marzo 1980 e n. III/ 178 del 5 marzo
1981 sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio, ferma
restando l’applicazione delle norme relative al canone di locazione
di cui al successivo art. 26 e seguenti, e decadono con la cessazione
dell’assegnatario dal servizio.
-
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge a determinare le procedure di attuazione di quanto disposto
dal presente articolo.
ARTICOLO
11
(Assegnazione degli alloggi)
-
L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune
in cui si trova l’alloggio da assegnare, secondo l’ordine
della graduatoria definitiva, generale o speciale, di cui al precedente
art. 8.
-
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi d' edilizia residenziale
pubblica è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente
l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data
di disponibilità dei medesimi.
-
Prima di procedere all’assegnazione il Comune accerta, entro
30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente,
la permanenza per ogni concorrente avente diritto all’assegnazione
dei requisiti di cui al precedente art. 2 vigenti al momento dell’acccertamento.
-
La permanenza del possesso dei requisiti viene dichiarata dal concorrente
nei modi previsti dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 quando
non siano trascorsi più di due anni dal momento della presentazione
della domanda; in tal caso detta dichiarazione sostituisce a tutti
gli effetti l’accertamento di cui al precedente terzo comma.
-
Qualora accerti la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei
requisiti di cui al precedente terzo comma il Comune trasmette la
relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art.
6, primo comma, la quale provvede all’eventuale esclusione del
concorrente dalla graduatoria nei successivi venti giorni.
-
Nel caso di ripetuta inosservanza del termine di cui al precedente
terzo comma o di ripetute e gravi irregolarità nell’adempimento
dei compiti di cui ai precedenti terzo e quinto comma, il Presidente
della Giunta regionale, o l’assessore delegato, di propria iniziativa
o su segnalazione di altri Comuni interessati al bando, ovvero dell’IACP
territorialmente competente, può affidare l’accertamento
alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.
ARTICOLO
12
(Rapporto tra alloggio e nucleo familiare dell’assegnatario)
-
Di norma vengono assegnati alloggi con un numero di vani abitabili
pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario
e comunque non può essere assegnato un alloggio con un numero
di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare
dell’assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata
deroga con provvedimento del Comune, d' intesa con l’ente gestore.
-
Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazione di sovraffollamento
come definito dal precedente art. 7, primo comma, n. 3) l’assegnatario
viene inserito d' ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di
alloggio ai sensi del successivo art. 16.
ARTICOLO 13
(Scelta e consegna dell’alloggio)
-
Il Comune che ha effettuato l’assegnazione ai sensi del precedente
art. 11 ne invia comunicazione all’avente diritto e all’ente
gestore.
-
L’ente gestore provvede alla comunicazione all'interessato del
giorno e del luogo per la scelta dell’alloggio.
-
La scelta dell’alloggio è compiuta dall’assegnatario
o da persona all’uopo delegata secondo l’ordine di precedenza
stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri
indicati dal precedente art. 12.
-
I nuclei familiari di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 10),
lett. a) hanno priorità nella scelta degli alloggi situati
al piano terreno.
-
L’assegnatario decade dal diritto di scelta in caso di mancata
presentazione, salvo giustificato impedimento.
-
Gli aventi diritto alla scelta dell’alloggio possono rinunciare
all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati
motivi, da valutarsi da parte del Comune competente per l’assegnazione.
-
In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara
la decadenza dell’assegnazione, previa diffida all’interessato
ad accettare l’alloggio propostogli.
-
In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato
non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi
che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
-
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi
per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell’ente
gestore nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso
di giustificato impedimento.
-
La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge approva lo schema di contratto di locazione
al quale dovranno essere adeguati i contratti stipulati o da stipularsi
da parte degli enti gestori.
-
Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall’assegnatario,
dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia
degli stessi.
-
Dopo la stipulazione del contratto l’ente gestore procede alla
consegna dell’alloggio all’interessato o a persona da
lui delegata.
-
l’avvenuta consegna dell’alloggio deve essere comunicata
entro dieci giorni dall’ente gestore al Comune che ha effettuato
l’assegnazione.
-
L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario
entro 30 giorni dalla consegna e, se si tratti di lavoratore emigrato
all’estero entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall’ente
gestore a seguito di motivata istanza.
-
L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza
dell’assegnazione.
-
La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all’assegnatario,
mediante lettera raccomandata, della relativa motivazione con la fissazione
di un termine di 15 giorni ovvero di 30 giorni per i lavoratori emigrati
all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti
- è pronunciata dal Comune con motivato provvedimento, e comporta
la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
-
Al provvedimento del Comune e per le relative impugnazioni, si applicano
gli ultimi quattro commi dell’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972,
n. 1035.
ARTICOLO 14
(Subentro nella domanda e nell’assegnazione. Ampliamento del nucleo
familiare e ospitalità temporanea)
-
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario
subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell’assegnazione
i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art.
2, terzo e quarto comma, e secondo l’ordine ivi indicato.
-
Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi
di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima.
-
In caso di separazione giudiziale tra i coniugi, di nullità
, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, all’assegnatario subentra nell’assegnazione
il coniuge, se il diritto di abitare nell’alloggio assegnato
sia stato attribuito dal giudice a questo ultimo; in carenza di pronunzia
giudiziale in merito, all’assegnatario subentra nell’assegnazione
il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'
ultimo risulti stabilmente occupare l’alloggio.
-
Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, approva i criteri per la disciplina
dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell’ospitalità
temporanea.
-
Non possono comunque essere autorizzati ampliamenti del nucleo familiare
o subentri nell’assegnazione, ove il subentrante e gli altri
componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti di cui al
precedente art. 2, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett.
f), primo comma, del medesimo articolo, che si intende sostituito
da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).
TITOLO II
Mobilità interna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 15
(Cambio di alloggio)
-
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ciascun ente gestore indice con le modalità di cui al precedente
art. 3, un bando generale provinciale o più bandi per ambiti
territoriali subprovinciali per i cambi di alloggio all’interno
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
-
Possono partecipare al bando gli assegnatari in locazione semplice,
la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:
1) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare del
richiedente che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio;
2) comprovata malattia del richiedente o di uno o più componenti
il nucleo familiare che comporti grave disagio nella permanenza nell’alloggio;
3) esigenza di avvicinamento al posto di lavoro;
4) gravi necessità dell’assegnatario o del nucleo familiare.
-
Salvo quanto disposto dal precedente art. 12, secondo comma, e dalle
lett. b) e d) del comma precedente, la domanda di cambio può
essere presentata solo dopo due anni di permanenza nell’alloggio.
ARTICOLO 16
(Formazione della graduatoria per i cambi d' alloggio)
-
L’ente gestore provvede alla raccolta delle domande di cambio
di alloggio e alla relativa istruttoria.
-
La graduatoria è formata da una commissione nominata dall’ente
gestore garantendo la rappresentanza del Comune e delle organizzazioni
degli assegnatari.
-
I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti nel modo seguente:
a) sovraffollamento: punteggi di cui al precedente art. 7, primo comma,
n. 3);
b) malattia di cui al precedente art. 15, secondo comma, lett. b):
punti da 1 a 4;
c) lontananza dal posto di lavoro: punteggio di cui all’art.
7, primo comma, n. 7), purché sussistano le condizioni ivi
previste;
d) gravi necessità dell’assegnatario o del nucleo familiare:
punti da 1 a 4.
ARTICOLO 17
(Attuazione dei cambi di alloggio)
-
La commissione di cui al secondo comma del precedente art. 16, forma
con periodicità almeno biennale il programma di mobilità
dell’utenza, articolato per ambiti territoriali comunali o circoscrizionali,
da attuarsi secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo
articolo 18.
-
Per la formazione del programma di mobilità , la commissione
tiene conto dell’entità delle domande di cambio presentate
ai sensi del precedente articolo 15, nonché delle informazioni
risultanti dall'anagrafe dell’utenza e dal censimento degli
alloggi pubblici di cui all’art. 4, lett. f) della legge 5 agosto
1978, n. 457.
-
Il programma di mobilità viene trasmesso ai Comuni interessati
ed alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai successivi
quarto e quinto comma.
-
Il Comune, su richiesta dell’ente gestore, può autorizzare
il trasferimento dei richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria
in alloggi resisi disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal
precedente art. 9, secondo e terzo comma.
-
La Giunta regionale, su proposta del Comune e dell’IACP territorialmente
competenti, determina la quota di alloggi, compresi nei programmi
costruttivi di edilizia sovvenzionata, da destinare ai richiedenti
il cambio di alloggio, tenendo conto dell’entità delle
richieste di cambio inoltrate agli enti gestori e del livello di soddisfacimento
della graduatoria generale definitiva di cui al precedente art. 8.
-
Il cambio di alloggio, anche consensuale, non può essere autorizzato
dall’ente gestore se l’alloggio da occupare è composto
da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti
il nucleo familiare del richiedente più due; non possono comunque
essere autorizzati cambi di alloggio ove l’assegnatario interessato
ed i componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti richiesti
per la permanenza nell’assegnazione, ovvero si trovino in situazione
di morosità .
-
Nell’effettuazione dei cambi viene data priorità, mediante
apposite graduatorie speciali, ai richiedenti che si trovino in condizioni
di sottoutilizzo dell' alloggio e agli invalidi o portatori di handicap,
come definiti dal precedente art. 7, primo comma, numero 10, lett.
d), limitatamente al trasferimento in alloggi di cui all’ultimo
comma del precedente articolo 3.
ARTICOLO 18
(Proposta di cambio di alloggio)
-
L’ente gestore, in attuazione del programma di mobilità
di cui al precedente articolo, può proporre il cambio di alloggio
agli assegnatari che non ne abbiano presentato richiesta, nel caso
in cui l’alloggio in godimento sia composto da un numero di
vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare
dell’assegnatario, aumentato di due unità .
-
Ove l’assegnatario interessato rifiuti la proposta di trasferimento
in alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma,
l’ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente
art. 16, secondo comma, applica il canone di locazione di cui al n.
5), primo comma, del successivo art. 28, fatta eccezione per i casi
di giustificato rifiuto a trasferirsi per gravi motivi.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assegnatari
in locazione residenti in edifici prevalentemente ceduti in proprietà
, qualora non intendano avvalersi della facoltà di cui al successivo
art. 43, terzo comma.
ARTICOLO 19
(Contributi per le spese di trasferimento)
-
L’ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente
art. 16, secondo comma, può stabilire la corresponsione di
contributi agli assegnatari, a carico del Fondo sociale di cui al
successivo art. 31, per le spese inerenti al trasferimento qualora
l’alloggio occupato sia sottoutilizzato.
-
I contributi devono essere graduati in rapporto al reddito familiare
dell’assegnatario.
ARTICOLO
20
(Aggiornamento della graduatoria per i cambi d' alloggio)
-
Gli enti gestori provvedono almeno biennalmente alla pubblicazione
di bandi integrativi per l’aggiornamento della graduatoria inerente
al cambio di alloggio.
-
La domanda di cambio, se non rinnovata, perde efficacia dopo tre anni
dalla data di presentazione della medesima.
TITOLO III
Provvedimenti estintivi dell’assegnazione
ARTICOLO 21
(Annullamento dell’assegnazione)
-
L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è
disposto, anche su proposta dell’ente gestore, con motivato
provvedimento del Comune competente per territorio nei confronti di
chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme
vigenti al momento dell’assegnazione medesima.
-
A tal fine il Comune - dopo aver comunicato all'assegnatario, con
lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento,
assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni
per i lavoratori emigrati all’estero, per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti - richiede il parere della commissione
di cui al precedente art. 6, primo comma; detto parere deve essere
espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle deduzioni, ovvero dalla trasmissione delle deduzioni stesse
alla commissione.
-
Entro trenta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma
precedente il Comune provvede in ordine all’annullamento dell’assegnazione.
-
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione
di diritto del contratto di locazione.
-
Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione stabilisce
il termine per il rilascio dell’alloggio non eccedente i sei
mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario
e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni
o proroghe.
-
Per il ricorso contro il provvedimento di annullamento si applicano
il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art.
11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ne caso di
assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazione mendace o di documentazione
risultata falsa.
ARTICOLO 22
(Decadenza dell’assegnazione)
-
Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento,
anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell’assegnazione
dell’alloggio nei confronti di chi:
1) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
2) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli, salvo previa
autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi;
3) abbia mutato la destinazione d' uso dell’alloggio;
4) abbia usato l’alloggio per attività illecite;
5) abbia perduto i requisiti di cui al precedente articolo 2, fatta
eccezione per il requisito di cui al primo comma, lett. f) del medesimo
articolo;
6) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare
superiore al doppio del limite di acceso all’edilizia sovvenzionata,
detratto il valore corrispondente all’entità dell’ultimo
aggiornamento effettuato ai sensi del quinto comma del precedente
art. 2; in tal caso la decadenza viene disposta con le modalità
di cui al successivo art. 23.
-
Al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, del precedente art. 21.
ARTICOLO 23
(Decadenza dell’assegnazione per superamento del limite di reddito)
-
L’ente gestore accerta almeno biennalmente, mediante l’aggiornamento
dell’anagrafe dell’utenza, la non sussistenza per l’assegnatario
e per il suo nucleo familiare della condizione di decadenza di cui
al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; a tal fine richiede
idonea documentazione agli assegnatari.
-
Qualora l’assegnazione, a seguito di diffida, non produca la
documentazione richiesta, si considera sussistente nei suoi confronti
la condizione di decadenza di cui al comma precedente.
-
Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati
nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione
stessa, il comune di residenza dell’assegnatario, anche su segnalazione
dell’ente gestore, provvede a darne comunicazione agli uffici
fiscali: in pendenza dell’accertamento da parte degli uffici
fiscali, si considera sussistente per l’assegnatario interessato
la condizione di decadenza di cui al precedente primo comma.
-
L’ente gestore invia preavviso di decadenza all'assegnatario
che si trovi nella condizione di cui al primo comma, lett. f), del
precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo
comma.
-
Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi,
risulti la permanenza del reddito complessivo familiare dell’assegnatario
al di sopra del limite di cui al primo comma, lett. f), del precedente
art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma,
l’ente gestore provvede a darne comunicazione al comune competente
per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di
decadenza dell’assegnazione.
ARTICOLO 24
(Mobilità esterna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
-
Il Comune, d' intesa con l’ente gestore, predispone biennalmente
programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari
per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo
comma, lett. f), del precedente art. 22; tali programmi prevedono
un' offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione
convenzionata.
-
A favore degli assegnatari di cui al comma precedente il Comune può
, in particolare, promuovere:
1) interventi di edilizia agevolata e convenzionata che prevedano
il diritto di prelazione su una quota degli alloggi da realizzare;
2) la destinazione di una quota degli alloggi costruiti o recuperati
con programmi straordinari di edilizia abitativa ai sensi dell’art.
2 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982,
n. 94;
3) l’utilizzo delle quote degli alloggi di cui all’art.
4, lett. h), della lr 4 gennaio 1982, n. 3.
-
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia
agevolata fruenti di contributo dello Stato o della Regione medesima,
determina, anche su proposta del Comune interessato, la quota di alloggi
da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto
il preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art.
23.
ARTICOLO 25
(Occupazione degli alloggi senza titolo)
-
Il legale rappresentante dell’ente proprietario dispone il rilascio
degli alloggi nei confronti degli occupanti senza titolo.
-
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l’occupante
senza titolo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e
gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti.
-
Il provvedimento di cui al precedente primo comma, che deve contenere
il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce
titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
-
Per il ricorso contro il provvedimento di rilascio si applicano il
tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art.
11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.
TITOLO
IV
Canone di locazione
ARTICOLO 26
(Canone di locazione e spese per i servizi)
-
Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1,
è costituito:
1) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero
o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché
alle altre finalità di cui all’art. 25, III comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 513;
2) da una quota per spese generali e di amministrazione, determinata
annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25, II
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;
3) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione
degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi
dell’art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.
-
L’assegnatario è tenuto a rimborsare all’Ente gestore,
nella misura fissata dall’ente medesimo, secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le spese relative al servizio
di pulizia, all’asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento
e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura
dell’acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle
latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
-
Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell’assegnatario
nella misura del novanta per cento.
-
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina i criteri per l’individuazione
delle voci di spesa da imputare da parte dell’ente gestore alle
quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma.
-
Le somme inerenti ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, detratte le quote di cui alle lett. b) e c)
del precedente primo comma, sono contabilizzate nella gestione speciale
di cui all’art. 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, con le
modalità di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977,
n. 513.
ARTICOLO 27
(Determinazione del canone)
-
Il canone di locazione è determinato ai sensi della legge 27
luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.
-
Per la determinazione del canone non si applicano i coefficienti di
cui al quinto comma dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
-
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia
di cui all’art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’ente
gestore provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad inoltrare all’ufficio tecnico
erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi
le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non
siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso,
fino alla relativa determinazione dell’ufficio tecnico erariale,
l’ente gestore determina il canone di locazione applicando il
coefficiente proposto all’ufficio suddetto, salvo conguaglio.
-
Al fine di correggere rilevanti sperequazioni tra comuni limitrofi,
individuati ai sensi dell’art. 13, primo e secondo comma del
DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94,
la Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può
stabilire sentita la competente commissione consiliare, particolari
criteri di applicazione dei coefficienti di cui agli artt. 17 e 18
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
L’alloggio privo dell’impianto di riscaldamento si considera
scadente ai fini dell’applicazione del coefficiente di cui all’art.
21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
Il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell’art.
22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abbattuto nella misura
del quindici per cento per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre
1975.
-
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si
applica anche nei comuni di cui all’art. 26, secondo comma,
della legge 27 luglio 1978 n. 392 e ad essi viene attribuito il coefficiente
di cui al primo comma, lett. f) dell’art. 17 della suddetta
legge.
-
Agli alloggi siti nei comuni di cui al comma precedente viene attribuito
il coefficiente di ubicazione di cui al primo comma, lett. b), dell’art.
18 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo
è maggiorato degli aggiornamenti di cui all’art. 24 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 verificatisi fino al 30 giugno 1983.
ARTICOLO 28
(Applicazione del canone)
-
A partire dal 1 gennaio 1984, il canone di locazione determinato ai
sensi del precedente art. 27, è applicato:
1) nella misura del 10% agli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare derivante da pensione o da lavoro dipendente,
non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la
generalità dei lavoratori aumentato dell’importo di una
pensione sociale;
2) nella misura del 30% agli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione o da lavoro
dipendente, non superiore al limite di reddito di cui al successivo
secondo comma, diminuito del 30%;
3) nella misura del 45% agli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare, superiore all’importo massimo di cui al
precedente n. 2) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo
secondo comma aumentato del 10%;
4) nella misura dell’80% agli assegnatari con reddito annuo
complessivo del nucleo familiare, superiore all’importo massimo
di cui al precedente n. 3) e non superiore al limite di reddito di
cui al successivo secondo comma aumentato del 50%;
5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo
del nucleo familiare, superiore all’importo massimo di cui al
precedente n. 4), con esclusione della applicazione di quanto previsto
dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del precedente art.
27, per gli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di
cui al precedente art. 22, primo comma, lettera f).
-
Ai fini della determinazione dei canoni di cui al comma precedente
si fa riferimento al limite di reddito per l’accesso all’edilizia
sovvenzionata vigente alla data del 30 settembre 1983.
-
Ai fini della applicazione delle disposizioni del presente articolo
il reddito di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma
è calcolato con le modalità di cui all’articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
-
Per il calcolo del reddito familiare, si considerano appartenenti
al nucleo familiare dell’assegnatario i soggetti di cui al terzo
e quarto comma del precedente articolo 2.
-
I canoni determinati a norma del precedente primo comma sono applicati
con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare
dell'assegnatario relativo al 1981 e risultante dalla documentazione
fiscale acquisita dall’ente gestore per l’attuazione dell’anagrafe
dell’utenza, ovvero con riferimento al reddito inerente al 1982,
ove l’ente gestore sia in possesso della relativa documentazione.
-
All’assegnatario il quale non produca la documentazione richiesta
o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato, previa
diffida, il canone di locazione nella misura di cui al numero 5) del
precedente primo comma.
-
La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità
specificatamente previste dal contratto di locazione.
-
Qualora, a seguito della applicazione di quanto previsto dal presente
articolo, il canone di locazione preesistente subisca un aumento superiore
al 50%, l’ente gestore gradua, entro un periodo massimo di 12
mesi, la corresponsione di tale aumento da parte dell’assegnatario.
ARTICOLO 29
(Aggiornamento e variazione del canone)
-
Gli aggiornamenti del canone, successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono applicati annualmente dall’Ente gestore
nella misura stabilita dal CER; ove il CER non provveda entro il 31
ottobre si applica la misura dell’aggiornamento di cui all’art.
24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
Gli aggiornamenti di cui al comma precedente decorrono dal 1 gennaio
successivo alla data di determinazione.
-
Le variazioni del canone conseguenti all’aggiornamento, almeno
biennale, dell’anagrafe dell’utenza decorrono dalla data
stabilita dall’ente gestore, non anteriore al 1º gennaio
dell’anno successivo a quello per cui è stata accertata
la variazione del reddito.
-
Su richiesta dell’assegnatario, corredata da idonea documentazione,
dalla quale risulti una variazione per l’anno precedente del
reddito complessivo del nucleo familiare, tale da comportare la collocazione
dell’assegnatario medesimo in una diversa fascia di reddito,
l’ente gestore dispone la corrispondente variazione del canone
di locazione, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo
a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.
-
L’ente gestore accerta almeno biennalmente, contestualmente
agli aggiornamenti dell’anagrafe dell'utenza, le variazioni
degli elementi di determinazione del canone di locazione di cui all’art.
15 della legge 27 luglio 1978, n. 392, fermo restando quanto previsto
dal precedente art. 27.
-
Ai fini della determinazione delle variazioni del canone di locazione
non si applica il disposto dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
-
L’ente gestore comunica preventivamente all’assegnatario
le variazioni del canone di locazione conseguenti all’aggiornamento
di cui al precedente primo comma e all’eventuale mutamento degli
elementi di determinazione del canone di cui al precedente art. 27.
ARTICOLO 30
(Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi)
-
In caso di morosità superiore a due mesi, il legale rappresentante
dell’ente gestore, previa messa in mora, persegue ai sensi dell’art.
32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165 ovvero ai sensi delle disposizioni
del codice civile in materia di risoluzione del contratto, chi non
paghi il canone di locazione o le spese per i servizi.
-
La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla
messa in mora.
-
L’ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni,
ovvero disporre la corresponsione di contributi, a carico del Fondo
sociale di cui al successivo art. 31, per il pagamento del canone
e delle spese per i servizi, qualora l’assegnatario ne faccia
richiesta documentando particolari condizioni di difficoltà
dovute a disoccupazione, malattia o ad altri gravi motivi.
ARTICOLO 31
(Fondo sociale)
-
L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare,
un Fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi
agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere
per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi
prestati dall’ente, nonché per i cambi di alloggio.
-
Possono essere destinati al Fondo sociale i canoni percepiti dall’ente
gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di
abitazione, una parte della quota di cui al primo comma, lett. b),
del precedente art. 26, nonché contributi integrativi messi
a disposizione dal Comune.
TITOLO
V
Autogestione degli alloggi e dei servizi
ARTICOLO 32
(Autogestione)
-
Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da
parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni
e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome
l’assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per
la loro costituzione e per il corretto funzionamento.
-
Negli stabili ultimati dopo l’entrata in vigore della presente
legge, viene attuata di norma l’autogestione da precedersi espressamente
nel contratto di locazione.
-
Negli stabili ultimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l’ente gestore autorizza la gestione autonoma
qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile;
in tal caso l’autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti
di tutti gli assegnatari.
-
L’ente gestore può motivatamente deliberare di non dare
corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà
, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo
funzionamento.
-
La cessazione della gestione autonoma può essere richiesta,
con motivata deliberazione dell’assemblea degli assegnatari;
l’ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta
giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.
ARTICOLO 33
(Contenuti della gestione autonoma)
-
La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi
indicati dal precedente art. 26, secondo e terzo comma, e può
estendersi, previa autorizzazione dell’ente gestore, sentite
le organizzazioni degli assegnatari.
-
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge i criteri per la stesura del regolamento di cui al
comma precedente.
ARTICOLO 34
(Somme destinate ai servizi autogestiti)
-
Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all’ente
gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte
le somme riferentesi ai servizi autogestiti ed una percentuale della
quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26 determinata
dall’ente gestore in relazione all’ampiezza dei contenuti
dell’autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, ai sensi dell’ultimo comma del precedente
art. 33.
-
L’assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute
per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento
di cui al secondo comma del precedente articolo.
-
L’assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione
autonoma è considerato tale anche nei confronti dell’ente
gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell’art. 30, primo
e secondo comma.
ARTICOLO 35
(Autogestione delle manutenzioni)
-
Nel caso che l’autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni
autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi
secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al precedente
art. 33, secondo comma.
-
I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono
controllati nella loro attuazione dall’ente medesimo il quale,
in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può
eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento,
e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla
gestione suddetta.
-
Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla
specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono
le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti
a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al precedente
primo comma.
-
Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per
interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo
dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione
medesima.
-
L’ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti
tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti,
stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della
gestione autonoma.
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 36
(Acquisizione bilanci dagli IACP)
-
Entro il 30 ottobre e il 31 marzo di ogni anno gli IACP trasmettono
alla Giunta regionale, rispettivamente, il bilancio annuale di previsione
e il rendiconto generale annuale, comprensivo del conto finanziario
e del conto patrimoniale.
ARTICOLO 37
(Modificazioni alla lr 28 gennaio 1980, n. 12)
-
Nelle assegnazioni di alloggi di cui all’art. 1 primo comma,
della lr 28 gennaio 1980, n. 12 è data priorità ai precedenti
occupanti purché gli stessi siano in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2, primo comma della presente legge, fatta eccezione
del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto che è
sostituito da quello previsto dal precedente art. 22, primo comma,
lett. f).
-
Dopo il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 28
gennaio 1980, n. 12 è aggiunto il comma seguente: <<
2- bis. La commissione può regolarmente funzionare quando
siano nominati i componenti di cui alle lett. a) e b) del comma
precedente e sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore
a trenta giorni, fissato dal comune per la designazione degli altri
componenti >>.
1. Nelle assegnazioni di alloggi di cui all’art. 1 primo comma,
della lr 28 gennaio 1980, n. 12 è data priorità ai
precedenti occupanti purché gli stessi siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma della presente
legge, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma
suddetto che è sostituito da quello previsto dal precedente
art. 22, primo comma, lett. f).
OMISSIS
-
Nella legge regionale 28 gennaio 1980 n. 12, i riferimenti alle
disposizioni del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 sono sostituiti
come segue:
a) i riferimenti all’art. 6 e all’art. 7 del DPR 30dicembre
1972, n. 1035 contenuti nell’art. 3, primo comma della legge
regionale 28 gennaio 1980, n. 12 sono sostituiti, rispettivamente
dai riferimenti all’art. 6 e all’art. 7 della presente
legge;
b) il riferimento all’art. 18 del DPR 30 dicembre1972, n.
1035 contenuto nell’art. 3, terzo comma della legge regionale
28 gennaio 1980, n. 12 è sostituito dal riferimento all’art.
8 della presente legge;
c) il riferimento all’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972,
n. 1035 contenuto nell’art. 4 della legge regionale 28 gennaio
1980, n. 12, è sostituito dai riferimenti agli artt. 11,
12 e 13 della presente legge.
ARTICOLO 38
(Limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata)
-
A decorrere dal primo gennaio 1984 il limite di reddito per l’accesso
all’edilizia sovvenzionata è fissato nella misura derivante
dall’applicazione dell’aggiornamento di cui al quinto
comma del precedente art. 2.
ARTICOLO 39
(Bandi e graduatorie)
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale emana le direttive di cui al precedente
art. 3, primo comma, per la indizione dei bandi di concorso e determina,
ai sensi del precedente art. 6, decimo comma, la competenza territoriale
delle commissioni per la formazione della graduatoria.
-
Entro i sessanta giorni successivi alla emanazione delle direttive
di cui al comma precedente il Comune approva l’indizione dei
bandi di concorso.
-
Le graduatorie formate ai sensi delle disposizioni del DPR 30 dicembre
1972, n. 1035 restano in vigore fino al momento della formazione delle
graduatorie definitive di cui al precedente art. 8.
ARTICOLO 40
(Graduatoria dei preavvisi di decadenza)
-
In sede di prima applicazione della presente legge il Comune, d' intesa
con l’ente gestore, può disporre che l’invio del
preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art.
23 sia graduato entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, con criteri di priorità
per gli assegnatari con più alto reddito, tenuto conto dei
programmi di mobilità di cui al precedente art. 24 e in rapporto
alla situazione abitativa locale.
-
Nei comuni individuati ai sensi del primo e secondo comma dell’art.
13 del DL 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982,
n. 94, il Comune d' intesa con l’ente gestore può graduare
l’invio del preavviso di decadenza per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 41
(Regolarizzazione dei rapporti locativi)
-
Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica
è disposta l’assegnazione di un alloggio nel rispetto
di quanto previsto dal precedente art. 12.
-
L’assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:
1) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in
vigore della presente legge;
2) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2;
3) all’impegno da parte dell’occupante di pagamento, anche
rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.
-
Il Comune, d' intesa con l’ente gestore, può provvedere
comunque all’assegnazione qualora accerti condizioni di particolare
gravità e rilevanza sociale.
ARTICOLO 42
(Revisione delle modalità di applicazione dei canoni)
-
La Regione provvede entro il 1984 alla revisione delle modalità
di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del
precedente articolo 28, tenuto conto:
1) delle risultanze dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio,
da completarsi entro il mese di ottobre 1984 da parte degli enti gestori,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; l’aggiornamento
dell’anagrafe dell’utenza è effettuato con riferimento
ai redditi degli assegnatari percepiti nel 1983;
2) degli aggiornamenti del limite di reddito per l’accesso all’edilizia
sovvenzionata intervenuti nel corso del 1984 ai sensi del precedente
articolo 2, quinto comma;
3) degli effetti derivanti dall’applicazione dei canoni di cui
al precedente articolo 28, documentati in una relazione del Consorzio
regionale tra gli IACP della Lombardia, da presentarsi entro il 30
novembre 1984;
4) della variazione intervenuta nel corso del 1984, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.
-
La revisione di cui al precedente primo comma dovrà prevedere,
a partire dal 1 gennaio 1985, la correlazione percentuale tra le fasce
di reddito di cui al primo comma del precedente articolo 28 e il limite
di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata di
cui al quinto comma del precedente articolo 2, in modo da garantire
che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore
all’ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato
in materia.
-
Il Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia trasmette biennalmente
alla Regione una relazione sugli effetti derivanti dalla applicazione
della presente legge.
ARTICOLO 43
(Ripetizione di somme dovute dall’assegnatario)
-
Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite
concedendo opportune dilazioni e rateazioni di pagamento tenuto anche
conto di condizoni di difficoltà derivanti dall'entità
del debito in rapporto al livello di reddito dell’assegnatario
interessato.
-
Ai fini della determinazione delle somme dovute, su richiesta dell’assegnatario
moroso corredata da idonea documentazione, il canone di locazione
è determinato ai sensi dell’articolo 22, ottavo e nono
comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, per gli assegnatari che
abbiano percepito nei periodi di morosità un reddito annuo
complessivo per il nucleo familiare calcolato ai sensi dell’articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non
superiore agli importi di cui ai suddetti commi ottavo e nono dell’articolo
22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
ARTICOLO 44
(Amministrazione di stabili ceduti in proprietà )
-
E' fatto divieto all’ente gestore di assumere o di continuare
l’amministrazione di stabili integralmente o prevalentemente
ceduti in proprietà.
-
Dal momento della cessazione dell’amministrazione dello stabile
da parte dell’ente gestore, gli assegnatari in proprietà
con pagamento rateale del prezzo non corrispondono all’ente
gestore le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 26,
primo comma, fermo restando l’obbligo di corresponsione delle
quote relative al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto
nella misura determinata contrattualmente o con deliberazione dell’ente
suddetto.
-
La norma di cui al comma precedente si applica altresì agli
assegnatari in locazione con patto di futura vendita, previa stipulazione
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, del
contratto di assegnazione in proprietà immediata con pagamento
rateale del prezzo.
-
Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi in stabili
a regime condominiale hanno diritto di voto in luogo dell’ente
gestore per le delibere dell’assemblea del condominio relative
alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso
di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 26 e sono tenuti
a versare le relative somme direttamente all’amministrazione
condominiale.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Lombardia.
Milano, 5 dicembre 1983
(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 ottobre 1983 e
vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot.
n. 21802/ 14394).
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