LEGGE REGIONALE N. 91 DEL 5-12-1983
REGIONE LOMBARDIA

Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 49 del 7 dicembre 1983
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 9 dicembre 1983
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione delle norme)

  1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia.
  2. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie della edilizia residenziale pubblica.
  3. Le norme della presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l’uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati per essere adibiti a residenza permanente, ferma restando l’applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti.
  4. Sono esclusi dall’applicazione delle norme della presente legge:
    1) gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
    2) gli alloggi realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati o recuperati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica;
    3) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.
  5. Possono essere esclusi dall’applicazione delle norme della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta dell’ente proprietario e dell’ente gestore, alloggi che, in base alle risultanze dell’anagrafe del patrimonio pubblico, risultino destinati espressamente a finalità di assistenza, di ospitalità , di rappresentanza e comunque a finalità diverse da quelle proprie della edilizia residenziale pubblica.
  6. Per l’assegnazione degli alloggi che abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento, a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, ferma restando l’applicazione delle norme relative ai canoni di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, con le modificazioni di cui al successivo art. 37.


TITOLO I
Procedimento di assegnazione degli alloggi


ARTICOLO 2
(Requisiti soggettivi)

  1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
    1) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all’assegnazione;
    2) chi abbia la residenza anagrafica ovvero presti la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito e individuati nel bando di concorso, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
    3) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
    4) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località , che consentano un reddito almeno pari all’ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; l’ammontare di tale canone di locazione è determinato dal Comune in sede di indizione del bando di concorso, in conformità alle direttive della Giunta regionale di cui al successivo art. 3 primo comma, e tenuto conto della definizione di alloggio adeguato di cui al secondo comma del presente articolo;
    5) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
    6) chi usufruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento dell’indizione del bando di concorso;
    7) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
  2. Ai fini dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma è da considerarsi adeguato l’alloggio che presenta il rapporto tra superficie determinata ai sensi del primo comma, lettera a) e del terzo comma dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e persone occupanti, nella seguente misura:
    a) una o due persone in almeno 45 mq;
    b) tre o quattro persone in almeno 60 mq;
    c) cinque persone in almeno 75 mq;
    d) sei o più persone in almeno 95 mq.
  3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola: fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge; possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione, come definite dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. b).
  4. Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione, di cui al successivo art. 4 quarto comma, lett. b), salvo quanto previsto dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. d).
  5. Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma, qualora il limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata non venga aggiornato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, secondo comma, punto 2) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, esso viene aggiornato con periodicità biennale in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio decorrente dalla data del precedente aggiornamento del limite medesimo.
  6. Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma, si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; oltre all’imponibile fiscale vanno computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione; nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi al momento dell’indizione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.
  7. I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento dell'assegnazione da parte del richiedente e, limitatamente alle lett. c), d), e), g) del precedente primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare.


ARTICOLO 3
(Bando di concorso)

  1. All’assegnazione in locazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni in conformità alle direttive da emanarsi dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
  2. I Comuni competenti all’indizione dei bandi possono delegare lo IACP territorialmente competente.
  3. Nel caso che il bando di concorso sia indetto per ambiti territoriali sovracomunali, il Consiglio regionale può stabilire che una quota degli alloggi messi a concorso venga destinata in via prioritaria a coloro che abbiano la residenza anagrafica, ovvero prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ove sono situati gli alloggi da assegnare.
  4. Il bando di concorso è pubblicato, mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni consecutivi, nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento amministrativo dei Comuni interessati dal bando, nonché presso la sede dell’IACP e in altri luoghi pubblici; i Comuni, a seconda della loro dimensione e dell’ampiezza del territorio interessato al bando, adottano tutte le ulteriori forme di pubblicità diretta ad assicurare la più ampia informazione dei cittadini.
  5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva lo schema di bando di concorso da utilizzarsi da parte dei Comuni per la formazione dei bandi di cui al precedente primo comma.
  6. Il bando di concorso deve comunque indicare:
    1) l’ambito territoriale di assegnazione ed il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, ove siano esattamente individuabili;
    2) i requisiti di carattere generale prescritti dal precedente art. 2, nonché eventuali altri specifici requisiti;
    3) le norme per la determinazione del canone di locazione;
    4) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della domanda; per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione è prorogato di trenta giorni per i residenti nell’area europea e di sessanta giorni per i residenti nei paesi extra - europei;
    5) i documenti da allegare alla domanda;
    6) le sedi pubbliche alle quali il concorrente può rivolgersi per la consegna della domanda e per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.
  7. La Giunta regionale può altresì disporre o autorizzare, anche su richiesta del Comune interessato, l’emanazione di bandi speciali per l’assegnazione di alloggi, di particolare tipologia e specificamente individuati, destinati a particolari categorie di cittadini.
  8. Gli alloggi situati ai piani terreni vengono assegnati, ai sensi dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prioritariamente agli invalidi o portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulazione.


ARTICOLO 4
(Presentazione della domanda d' assegnazione)

  1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune che ha indetto il bando, è consegnata, ai sensi del precedente art. 3, sesto comma, lett. d) e f), entro il termine da indicarsi nel bando di concorso esso i Comuni, le loro sedi di decentramento, gli IACP, nonché presso eventuali altre sedi pubbliche.
  2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema di modulo di domanda da utilizzarsi da parte dei Comuni.
  3. E' ammessa la spedizione postale della domanda; in tal caso si considera come data di presentazione quella del timbro postale.
  4. La domanda deve indicare:
    1) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
    2) la composizione del nucleo familiare ivi compresi i conviventi ai quali la domanda si riferisce;
    3) l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato;
    4) il reddito complessivo del nucleo familiare e quello dei singoli componenti;
    5) il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
    6) ogni altro elemento utile ai fini della attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7;
    7) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
  5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel bando e nel modulo di presentazione.
  6. Il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare devono inoltre dichiarare nei modi previsti dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 2, che le informazioni contenute nella domanda corrispondono al vero e che la documentazione fiscale allegata alla domanda corrisponde esattamente a quella effettivamente presentata agli uffici fiscali.
  7. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione della legge penale.


ARTICOLO 5
(Istruttoria della domanda)

  1. Il Comune che ha indetto il bando procede all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda, nonché l’esistenza della documentazione richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti.
  2. Gli enti che hanno provveduto alla raccolta delle domande ai sensi del primo comma del precedente art. 4 le trasmettono con la relativa documentazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione, al Comune di cui al comma precedente.
  3. Il Comune provvede all’attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall’interessato.
  4. Per l’esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell’IACP territorialmente competente.
  5. L’istruttoria delle domande e la relativa attribuzione di punteggi provvisori possono essere delegate dal Comune allo IACP territorialmente competente.
  6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando, alla Commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, per la formazione della graduatoria.
  7. Nel caso di istruttoria effettuata dal Comune, ove sia trascorso il termine di cui al precedente sesto comma, il Presidente della Giunta regionale, o l’Asssessore delegato, delega all’IACP territorialmente competente l’istruttoria delle domande.
  8. Il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore delegato, provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli IACP per la raccolta e l’elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.
  9. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui al primo comma, lettera f), del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto certi, segnala alla Commissione di cui al successivo art. 6, primo comma, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Tributario, se istituito, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.


ARTICOLO 6
(Commissioni per la formazione della graduatoria)

  1. La graduatoria è formata da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell’assessore delegato, e composta da:
    1) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;
    2) due rappresentanti del Comune che ha indetto il bando di concorso, dei quali uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza; nel caso di ambito sovracomunale di assegnazione, le designazioni sono effettuate d' intesa tra i Comuni interessati;
    3) il Presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato;
    4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato d' intesa fra le organizzazioni sindacali medesime di livello provinciale;
    5) un rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica più rappresentative a livello nazionale, designato d' intesa fra le organizzazioni medesime di livello provinciale.
  2. La commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati o designati, oltre al presidente, i componenti di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma e sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni, fissato per la designazione degli altri componenti.
  3. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.
  4. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione; in caso di impedimento o assenza, anche per dimissioni, dei componenti di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente primo comma, partecipano alle riunioni della commissione, con voto deliberativo, i membri supplenti, designati con le modalità di cui alle citate lettere b), d) ed e).
  5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
  6. I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
  7. La segreteria è formata da dipendenti dei Comuni o dell’IACP, tra i quali la Commissione sceglie il segretario.
  8. La commissione ha sede presso il Comune indicato nel decreto di cui al precedente primo comma, ovvero presso lo IACP, se delegato alla indizione del bando ai sensi del secondo comma del precedente art. 3.
  9. I compensi spettanti ai componenti la commissione vengono determinati con disposizione regionale; l’onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del Comune presso il quale questa ha sede, salvo diversa intesa di ripartizione degli oneri fra i Comuni costituenti l’ambito territoriale di assegnazione.
  10. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, sentiti gli enti locali interessati, determina la competenza territoriale della commissione, di norma provinciale, in modo da assicurare che la graduatoria definitiva possa essere pubblicata entro i tempi previsti dalla presente legge.
  11. Negli ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Comuni interessati, ovvero dello IACP territorialmente competente, può costituire più sottocommissioni, ciascuna composta a norma del precedente primo comma, che procedono all’esame di gruppi di domande e all’attribuzione dei relativi punteggi. In tal caso la commissione principale, integrata dai presidenti e dai vice presidenti delle sottocommissioni, procede alla formazione di un' unica graduatoria.
  12. E' istituita presso la Regione una commissione di coordinamento, formata dai presidenti di tutte le commissioni e sottocommissioni operanti nel territorio regionale e presieduta dall’assessore competente o suo delegato, per l’esame congiunto dei problemi di funzionalità del lavoro, nonché per la determinazione di norme di comportamento e di metodi di valutazione e di interpretazione uniformi.


ARTICOLO 7
(Attribuzione dei punteggi)

  1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
    1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 4;
    2) richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio:
    a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità , emessi non oltre 3 anni prima della data del bando: punti 4;
    b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo: punti 4;
    c) nel caso di alloggio di servizio per dipendente da ente pubblico o da privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi: punti 3;
    3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:
    a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento: punti 3;
    b) in alloggio che presenta sovraffollamento: punti 2.
    Si intende per forte sovraffollamento la seguente situazione:
    - tre o più persone in un vano abitabile;
    - 4 o 5 persone in due vani abitabili;
    - 6 persone in 3 o meno vani abitabili;
    - 7 o 8 persone in 4 o meno vani abitabili;
    - 9 o più persone in 5 o meno vani abitabili.
    Si intende per sovraffollamento la seguente situazione:
    - 1 o 2 persone in un vano abitabile;
    - 3 persone in 2 vani abitabili;
    - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili;
    - 6 persone in 4 vani abitabili;
    - 7 o 8 persone in 5 vani abitabili;
    - 9 o più persone in 6 vani abitabili.
    Si intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un' ampiezza non inferiore a 8 mq ed il cui soffitto si trovi ad un' altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento. Nel computo delle persone occupanti l’alloggio sono compresi i conviventi, purché la convivenza duri da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
    4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:
    a) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è scadente, ai sensi dell’articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni: punti 2;
    b) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, è mediocre ai sensi dell’art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di impianto di riscaldamento: punti 1;
    5) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare alla data del bando in un alloggio il cui canone, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, esclusi gli oneri accessori, e risultante dal contratto di locazione registrato, incida in misura non inferiore al 10% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione: punti 1;
    6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
    a) legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 2;
    b) non legati da vincoli di parentela o di affinità : punti 3.
    I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione;
    7) richiedenti che risiedono in località diverse dal comune sede di lavoro e distanti dalla sede di lavoro oltre due ore di tempo di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici: punti 2;
    8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:
    a) 1 o 2 persone: punti 1;
    b) 3 o 4 persone: punti 2;
    c) 5 o 6 persone: punti 3;
    d) 7 e più persone: punti 4;
    9) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, calcolato ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, risulti:
    a) non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori: punti 3;
    b) superiore all’importo di cui alla lettera a) e non superiore all’importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori: punti 2;
    10) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
    1) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 60 anni, ovvero, quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico: punti 2;
    2) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;
    3) persone sole o con almeno un figlio convivente a carico: punti 2;
    4) invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma compresi nella domanda d' assegnazione, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d'invalidità , certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al sessanta per cento, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 2;
    5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano alcuna attività lavorativa: punti 2.
  2. I punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) sono riconosciuti qualora le relative condizioni siano esistenti da almeno un anno prima della data di scadenza del bando.
  3. I punteggi di cui al numero 2) vengono riconosciuti anche nel caso di provvedimenti già eseguiti, ove il concorrente sia temporaneamente alloggiato con il proprio nucleo familiare in locali messi a disposizione da enti pubblici.
  4. Il punteggio di cui al numero 1) non è cumulabile con i punteggi di cui ai numeri 2) e 4).
  5. I punteggi di cui al numero 2) non sono cumulabili tra loro né con i punteggi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6).
  6. Il punteggio di cui al numero 8) non è cumulabile con i punteggi di cui al numero 3).
  7. I punteggi di cui ad un medesimo numero non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione del punteggio di cui alla lettera d), del numero 10).


ARTICOLO 8
(Graduatoria provvisoria e definitiva -Graduatorie speciali)

  1. La commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, forma la graduatoria provvisoria entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e della documentazione di cui al sesto comma del precedente art. 5.
  2. La graduatoria, con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con le altre informazioni previste nello schema approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché con l’indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di opposizioni, è pubblicata entro dieci giorni dalla sua formazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio dei Comuni che hanno indetto il bando e nelle sedi di decentramento, nonché presso lo IACP territorialmente competente in luogo aperto al pubblico.
  3. Ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata.
  4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni.
  5. Ai fini della decisione della commissione è valutabile anche la documentazione non prodotta al momento della presentazione della domanda, purché riferita a situazioni esistenti alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
  6. Esaurito l’esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva.
  7. A parità di punteggio, vanno comunque anteposti i concorrenti che si trovino nelle situazioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) del precedente art. 7 primo comma, e, in assenza, i concorrenti che per una singola condizione abbiano ottenuto il punteggio parziale più elevato.
  8. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio dal presidente della commissione alla presenza del segretario e di almeno due componenti la commissione medesima.
  9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
  10. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa dal presidente della commissione al Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare.
  11. Il presidente della commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 6, ultimo comma, ove riscontri situazioni di eccessiva lentezza nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla presente legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al presidente della commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.
  12. I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo comma, numero 10, ed inseriti nella graduatoria generale definitiva di cui al precedente sesto comma, sono collocati d'ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
  13. La quota di alloggi che per tipologia e dimensione è da assegnare a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali di cui al comma precedente, ovvero nelle graduatorie conseguenti all’indizione dei bandi speciali di cui al precedente art. 3, settimo comma, è determinata con le leggi di finanziamento degli interventi costruttivi, o con deliberazione del Consiglio regionale relativa ai provvedimenti di localizzazione degli interventi stessi, o con i programmi costruttivi predisposti dagli enti attuatori, ovvero con il bando di concorso di cui al precedente art. 3, primo comma.
  14. Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini non vengono computati nel calcolo della quota di riserva, di cui al successivo art. 10.
  15. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito inerente al reddito di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 2, la Commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici fiscali suffragata da elementi certi, precisi, concordanti segnalati dal Comune ai sensi del precedente art. 5, ultimo comma, ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.
  16. In pendenza dell’accertamento da parte degli uffici fiscali, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.


ARTICOLO 9
(Validità della graduatoria e suo aggiornamento)

  1. All’assegnazione degli alloggi si provvede secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva generale o speciale di cui al precedente art. 8.
  2. La graduatoria definitiva è valevole per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, e degli alloggi che comunque si rendano disponibili, siti nell’ambito territoriale cui la graduatoria medesima si riferisce.
  3. Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale, gli alloggi che comunque si rendano disponibili vengono assegnati secondo l’ordine di graduatoria ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.
  4. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.
  5. Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria definitiva vengono indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, almeno biennalmente e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione degli interventi costruttivi, bandi di concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi concorrenti sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, chiedono la revisione del punteggio.
  6. La Giunta regionale, su motivata richiesta del Comune o dei Comuni interessati, può autorizzare la deroga all’indizione almeno biennale del bando, in relazione al numero degli alloggi da assegnare e allo stato di formazione o di soddisfacimento della graduatoria relativa al bando precedente.
  7. Per la presentazione delle domande, per la loro istruttoria, nonché per la formazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva conseguenti alla indizione dei bandi integrativi valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5, 7, 8.
  8. I richiedenti che partecipano al bando integrativo, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 8, settimo e ottavo comma, vengono a parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento della indizione del bando integrativo.
  9. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dichiarando, nei modi previsti dall’art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 2 e delle condizioni di punteggio di cui al precedente art. 7, e documentando il possesso di nuovi requisiti eventualmente richiesti successivamente alla data di presentazione della domanda.
  10. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione della legge penale.


ARTICOLO 10
(Riserva di alloggi)

  1. Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità , per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio, e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, anche su proposta del Comune o dei Comuni interessati, può riservare una quota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, situati nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
  2. Per far fronte ad esigenze abitative eccezionali, con caratteristiche di indifferibilità ed urgenza, il legale rappresentante dell’ente proprietario, sentito il Comune territorialmente competente, può disporre, con motivato provvedimento, di una quota di alloggi non superiore al 10% di quelli da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini; detto provvedimento può riguardare i soggetti dipendenti da ente pubblico che si trovino nella condizione di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c).
  3. Del provvedimento di cui al comma precedente viene data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale o all’assessore delegato, che provvede in merito all’emanazione del relativo decreto di riserva entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
  4. Gli alloggi utilizzati ai sensi del precedente secondo comma vengono computati nella quota del 25% di cui al primo comma del presente articolo.
  5. La riserva può superare la quota del 25% per far fronte a documentare esigenze abitative particolarmente gravi ed urgenti, ovvero per consentire la realizzazione di interventi edilizi di preminente interesse pubblico e di particolare rilevanza sociale.
  6. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 2 anche se non hanno partecipato al bando di concorso.
  7. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica il requisito di cui al precedente art. 2, primo comma, lett. f), è sostituito da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).
  8. Per i soggetti di cui ai precedenti commi il possesso dei requisiti non è richiesto ove si tratti di cittadini stranieri, che devono essere regolarmente collocati in attività lavorativa da almeno un anno, o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato, o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico.
  9. Il Comune in cui si trovano gli alloggi inclusi nella quota di riserva provvede all’assegnazione degli alloggi medesimi agli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.
  10. La riserva di alloggi a favore di profughi di cui all’art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, o dall’assessore delegato, su proposta del Comune territorialmente competente, nell’ambito della quota del 25% stabilita dal precedente primo comma.
  11. Le assegnazioni di alloggi di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. II/ 1384 del 13 marzo 1980 e n. III/ 178 del 5 marzo 1981 sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio, ferma restando l’applicazione delle norme relative al canone di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, e decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio.
  12. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a determinare le procedure di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

ARTICOLO 11
(Assegnazione degli alloggi)

  1. L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune in cui si trova l’alloggio da assegnare, secondo l’ordine della graduatoria definitiva, generale o speciale, di cui al precedente art. 8.
  2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi d' edilizia residenziale pubblica è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità dei medesimi.
  3. Prima di procedere all’assegnazione il Comune accerta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, la permanenza per ogni concorrente avente diritto all’assegnazione dei requisiti di cui al precedente art. 2 vigenti al momento dell’acccertamento.
  4. La permanenza del possesso dei requisiti viene dichiarata dal concorrente nei modi previsti dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 quando non siano trascorsi più di due anni dal momento della presentazione della domanda; in tal caso detta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti l’accertamento di cui al precedente terzo comma.
  5. Qualora accerti la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente terzo comma il Comune trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma, la quale provvede all’eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria nei successivi venti giorni.
  6. Nel caso di ripetuta inosservanza del termine di cui al precedente terzo comma o di ripetute e gravi irregolarità nell’adempimento dei compiti di cui ai precedenti terzo e quinto comma, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato, di propria iniziativa o su segnalazione di altri Comuni interessati al bando, ovvero dell’IACP territorialmente competente, può affidare l’accertamento alla commissione di cui al precedente art. 6, primo comma.

ARTICOLO 12
(Rapporto tra alloggio e nucleo familiare dell’assegnatario)

  1. Di norma vengono assegnati alloggi con un numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario e comunque non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento del Comune, d' intesa con l’ente gestore.
  2. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazione di sovraffollamento come definito dal precedente art. 7, primo comma, n. 3) l’assegnatario viene inserito d' ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi del successivo art. 16.


ARTICOLO 13
(Scelta e consegna dell’alloggio)

  1. Il Comune che ha effettuato l’assegnazione ai sensi del precedente art. 11 ne invia comunicazione all’avente diritto e all’ente gestore.
  2. L’ente gestore provvede alla comunicazione all'interessato del giorno e del luogo per la scelta dell’alloggio.
  3. La scelta dell’alloggio è compiuta dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva e nel rispetto dei criteri indicati dal precedente art. 12.
  4. I nuclei familiari di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 10), lett. a) hanno priorità nella scelta degli alloggi situati al piano terreno.
  5. L’assegnatario decade dal diritto di scelta in caso di mancata presentazione, salvo giustificato impedimento.
  6. Gli aventi diritto alla scelta dell’alloggio possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente per l’assegnazione.
  7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dell’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.
  8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
  9. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell’ente gestore nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento.
  10. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva lo schema di contratto di locazione al quale dovranno essere adeguati i contratti stipulati o da stipularsi da parte degli enti gestori.
  11. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall’assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia degli stessi.
  12. Dopo la stipulazione del contratto l’ente gestore procede alla consegna dell’alloggio all’interessato o a persona da lui delegata.
  13. l’avvenuta consegna dell’alloggio deve essere comunicata entro dieci giorni dall’ente gestore al Comune che ha effettuato l’assegnazione.
  14. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, se si tratti di lavoratore emigrato all’estero entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall’ente gestore a seguito di motivata istanza.
  15. L’inosservanza dell’onere di cui sopra comporta la decadenza dell’assegnazione.
  16. La dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, della relativa motivazione con la fissazione di un termine di 15 giorni ovvero di 30 giorni per i lavoratori emigrati all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Comune con motivato provvedimento, e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
  17. Al provvedimento del Comune e per le relative impugnazioni, si applicano gli ultimi quattro commi dell’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.


ARTICOLO 14
(Subentro nella domanda e nell’assegnazione. Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)

  1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente art. 2, terzo e quarto comma, e secondo l’ordine ivi indicato.
  2. Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del titolare della domanda medesima.
  3. In caso di separazione giudiziale tra i coniugi, di nullità , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all’assegnatario subentra nell’assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell’alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a questo ultimo; in carenza di pronunzia giudiziale in merito, all’assegnatario subentra nell’assegnazione il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest' ultimo risulti stabilmente occupare l’alloggio.
  4. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell’ospitalità temporanea.
  5. Non possono comunque essere autorizzati ampliamenti del nucleo familiare o subentri nell’assegnazione, ove il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. f), primo comma, del medesimo articolo, che si intende sostituito da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).


TITOLO II
Mobilità interna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica


ARTICOLO 15
(Cambio di alloggio)

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ente gestore indice con le modalità di cui al precedente art. 3, un bando generale provinciale o più bandi per ambiti territoriali subprovinciali per i cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  2. Possono partecipare al bando gli assegnatari in locazione semplice, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:
    1) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare del richiedente che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio;
    2) comprovata malattia del richiedente o di uno o più componenti il nucleo familiare che comporti grave disagio nella permanenza nell’alloggio;
    3) esigenza di avvicinamento al posto di lavoro;
    4) gravi necessità dell’assegnatario o del nucleo familiare.
  3. Salvo quanto disposto dal precedente art. 12, secondo comma, e dalle lett. b) e d) del comma precedente, la domanda di cambio può essere presentata solo dopo due anni di permanenza nell’alloggio.


ARTICOLO 16
(Formazione della graduatoria per i cambi d' alloggio)

  1. L’ente gestore provvede alla raccolta delle domande di cambio di alloggio e alla relativa istruttoria.
  2. La graduatoria è formata da una commissione nominata dall’ente gestore garantendo la rappresentanza del Comune e delle organizzazioni degli assegnatari.
  3. I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti nel modo seguente:
    a) sovraffollamento: punteggi di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 3);
    b) malattia di cui al precedente art. 15, secondo comma, lett. b): punti da 1 a 4;
    c) lontananza dal posto di lavoro: punteggio di cui all’art. 7, primo comma, n. 7), purché sussistano le condizioni ivi previste;
    d) gravi necessità dell’assegnatario o del nucleo familiare: punti da 1 a 4.


ARTICOLO 17
(Attuazione dei cambi di alloggio)

  1. La commissione di cui al secondo comma del precedente art. 16, forma con periodicità almeno biennale il programma di mobilità dell’utenza, articolato per ambiti territoriali comunali o circoscrizionali, da attuarsi secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 18.
  2. Per la formazione del programma di mobilità , la commissione tiene conto dell’entità delle domande di cambio presentate ai sensi del precedente articolo 15, nonché delle informazioni risultanti dall'anagrafe dell’utenza e dal censimento degli alloggi pubblici di cui all’art. 4, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  3. Il programma di mobilità viene trasmesso ai Comuni interessati ed alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai successivi quarto e quinto comma.
  4. Il Comune, su richiesta dell’ente gestore, può autorizzare il trasferimento dei richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria in alloggi resisi disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, secondo e terzo comma.
  5. La Giunta regionale, su proposta del Comune e dell’IACP territorialmente competenti, determina la quota di alloggi, compresi nei programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, da destinare ai richiedenti il cambio di alloggio, tenendo conto dell’entità delle richieste di cambio inoltrate agli enti gestori e del livello di soddisfacimento della graduatoria generale definitiva di cui al precedente art. 8.
  6. Il cambio di alloggio, anche consensuale, non può essere autorizzato dall’ente gestore se l’alloggio da occupare è composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più due; non possono comunque essere autorizzati cambi di alloggio ove l’assegnatario interessato ed i componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti richiesti per la permanenza nell’assegnazione, ovvero si trovino in situazione di morosità .
  7. Nell’effettuazione dei cambi viene data priorità, mediante apposite graduatorie speciali, ai richiedenti che si trovino in condizioni di sottoutilizzo dell' alloggio e agli invalidi o portatori di handicap, come definiti dal precedente art. 7, primo comma, numero 10, lett. d), limitatamente al trasferimento in alloggi di cui all’ultimo comma del precedente articolo 3.


ARTICOLO 18
(Proposta di cambio di alloggio)

  1. L’ente gestore, in attuazione del programma di mobilità di cui al precedente articolo, può proporre il cambio di alloggio agli assegnatari che non ne abbiano presentato richiesta, nel caso in cui l’alloggio in godimento sia composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, aumentato di due unità .
  2. Ove l’assegnatario interessato rifiuti la proposta di trasferimento in alloggio adeguato ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, l’ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, applica il canone di locazione di cui al n. 5), primo comma, del successivo art. 28, fatta eccezione per i casi di giustificato rifiuto a trasferirsi per gravi motivi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assegnatari in locazione residenti in edifici prevalentemente ceduti in proprietà , qualora non intendano avvalersi della facoltà di cui al successivo art. 43, terzo comma.


ARTICOLO 19
(Contributi per le spese di trasferimento)

  1. L’ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, può stabilire la corresponsione di contributi agli assegnatari, a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 31, per le spese inerenti al trasferimento qualora l’alloggio occupato sia sottoutilizzato.
  2. I contributi devono essere graduati in rapporto al reddito familiare dell’assegnatario.

ARTICOLO 20
(Aggiornamento della graduatoria per i cambi d' alloggio)

  1. Gli enti gestori provvedono almeno biennalmente alla pubblicazione di bandi integrativi per l’aggiornamento della graduatoria inerente al cambio di alloggio.
  2. La domanda di cambio, se non rinnovata, perde efficacia dopo tre anni dalla data di presentazione della medesima.


TITOLO III
Provvedimenti estintivi dell’assegnazione


ARTICOLO 21
(Annullamento dell’assegnazione)

  1. L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto, anche su proposta dell’ente gestore, con motivato provvedimento del Comune competente per territorio nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.
  2. A tal fine il Comune - dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i lavoratori emigrati all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - richiede il parere della commissione di cui al precedente art. 6, primo comma; detto parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, ovvero dalla trasmissione delle deduzioni stesse alla commissione.
  3. Entro trenta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma precedente il Comune provvede in ordine all’annullamento dell’assegnazione.
  4. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
  5. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio non eccedente i sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
  6. Per il ricorso contro il provvedimento di annullamento si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ne caso di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.


ARTICOLO 22
(Decadenza dell’assegnazione)

  1. Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio nei confronti di chi:
    1) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
    2) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell’ente gestore giustificata da gravi motivi;
    3) abbia mutato la destinazione d' uso dell’alloggio;
    4) abbia usato l’alloggio per attività illecite;
    5) abbia perduto i requisiti di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per il requisito di cui al primo comma, lett. f) del medesimo articolo;
    6) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al doppio del limite di acceso all’edilizia sovvenzionata, detratto il valore corrispondente all’entità dell’ultimo aggiornamento effettuato ai sensi del quinto comma del precedente art. 2; in tal caso la decadenza viene disposta con le modalità di cui al successivo art. 23.
  2. Al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del precedente art. 21.


ARTICOLO 23
(Decadenza dell’assegnazione per superamento del limite di reddito)

  1. L’ente gestore accerta almeno biennalmente, mediante l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, la non sussistenza per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare della condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; a tal fine richiede idonea documentazione agli assegnatari.
  2. Qualora l’assegnazione, a seguito di diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera sussistente nei suoi confronti la condizione di decadenza di cui al comma precedente.
  3. Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione stessa, il comune di residenza dell’assegnatario, anche su segnalazione dell’ente gestore, provvede a darne comunicazione agli uffici fiscali: in pendenza dell’accertamento da parte degli uffici fiscali, si considera sussistente per l’assegnatario interessato la condizione di decadenza di cui al precedente primo comma.
  4. L’ente gestore invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma.
  5. Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, risulti la permanenza del reddito complessivo familiare dell’assegnatario al di sopra del limite di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma, l’ente gestore provvede a darne comunicazione al comune competente per territorio ai fini dell’emanazione del provvedimento di decadenza dell’assegnazione.


ARTICOLO 24
(Mobilità esterna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

  1. Il Comune, d' intesa con l’ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; tali programmi prevedono un' offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione convenzionata.
  2. A favore degli assegnatari di cui al comma precedente il Comune può , in particolare, promuovere:
    1) interventi di edilizia agevolata e convenzionata che prevedano il diritto di prelazione su una quota degli alloggi da realizzare;
    2) la destinazione di una quota degli alloggi costruiti o recuperati con programmi straordinari di edilizia abitativa ai sensi dell’art. 2 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
    3) l’utilizzo delle quote degli alloggi di cui all’art. 4, lett. h), della lr 4 gennaio 1982, n. 3.
  3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo dello Stato o della Regione medesima, determina, anche su proposta del Comune interessato, la quota di alloggi da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art. 23.


ARTICOLO 25
(Occupazione degli alloggi senza titolo)

  1. Il legale rappresentante dell’ente proprietario dispone il rilascio degli alloggi nei confronti degli occupanti senza titolo.
  2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l’occupante senza titolo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
  3. Il provvedimento di cui al precedente primo comma, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
  4. Per il ricorso contro il provvedimento di rilascio si applicano il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.

TITOLO IV
Canone di locazione


ARTICOLO 26
(Canone di locazione e spese per i servizi)

  1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1, è costituito:
    1) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all’art. 25, III comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;
    2) da una quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;
    3) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25, II comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.
  2. L’assegnatario è tenuto a rimborsare all’Ente gestore, nella misura fissata dall’ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese relative al servizio di pulizia, all’asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
  3. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell’assegnatario nella misura del novanta per cento.
  4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l’individuazione delle voci di spesa da imputare da parte dell’ente gestore alle quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma.
  5. Le somme inerenti ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, detratte le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente primo comma, sono contabilizzate nella gestione speciale di cui all’art. 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, con le modalità di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.


ARTICOLO 27
(Determinazione del canone)

  1. Il canone di locazione è determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.
  2. Per la determinazione del canone non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma dell’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  3. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all’art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’ente gestore provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inoltrare all’ufficio tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso, fino alla relativa determinazione dell’ufficio tecnico erariale, l’ente gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all’ufficio suddetto, salvo conguaglio.
  4. Al fine di correggere rilevanti sperequazioni tra comuni limitrofi, individuati ai sensi dell’art. 13, primo e secondo comma del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, la Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire sentita la competente commissione consiliare, particolari criteri di applicazione dei coefficienti di cui agli artt. 17 e 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  5. L’alloggio privo dell’impianto di riscaldamento si considera scadente ai fini dell’applicazione del coefficiente di cui all’art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  6. Il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell’art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è abbattuto nella misura del quindici per cento per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975.
  7. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei comuni di cui all’art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 e ad essi viene attribuito il coefficiente di cui al primo comma, lett. f) dell’art. 17 della suddetta legge.
  8. Agli alloggi siti nei comuni di cui al comma precedente viene attribuito il coefficiente di ubicazione di cui al primo comma, lett. b), dell’art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  9. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo è maggiorato degli aggiornamenti di cui all’art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 verificatisi fino al 30 giugno 1983.


ARTICOLO 28
(Applicazione del canone)

  1. A partire dal 1 gennaio 1984, il canone di locazione determinato ai sensi del precedente art. 27, è applicato:
    1) nella misura del 10% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante da pensione o da lavoro dipendente, non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell’importo di una pensione sociale;
    2) nella misura del 30% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente, non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma, diminuito del 30%;
    3) nella misura del 45% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all’importo massimo di cui al precedente n. 2) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 10%;
    4) nella misura dell’80% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all’importo massimo di cui al precedente n. 3) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 50%;
    5) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all’importo massimo di cui al precedente n. 4), con esclusione della applicazione di quanto previsto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 27, per gli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera f).
  2. Ai fini della determinazione dei canoni di cui al comma precedente si fa riferimento al limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente alla data del 30 settembre 1983.
  3. Ai fini della applicazione delle disposizioni del presente articolo il reddito di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma è calcolato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
  4. Per il calcolo del reddito familiare, si considerano appartenenti al nucleo familiare dell’assegnatario i soggetti di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.
  5. I canoni determinati a norma del precedente primo comma sono applicati con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1981 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall’ente gestore per l’attuazione dell’anagrafe dell’utenza, ovvero con riferimento al reddito inerente al 1982, ove l’ente gestore sia in possesso della relativa documentazione.
  6. All’assegnatario il quale non produca la documentazione richiesta o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato, previa diffida, il canone di locazione nella misura di cui al numero 5) del precedente primo comma.
  7. La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dal contratto di locazione.
  8. Qualora, a seguito della applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il canone di locazione preesistente subisca un aumento superiore al 50%, l’ente gestore gradua, entro un periodo massimo di 12 mesi, la corresponsione di tale aumento da parte dell’assegnatario.


ARTICOLO 29
(Aggiornamento e variazione del canone)

  1. Gli aggiornamenti del canone, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono applicati annualmente dall’Ente gestore nella misura stabilita dal CER; ove il CER non provveda entro il 31 ottobre si applica la misura dell’aggiornamento di cui all’art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. Gli aggiornamenti di cui al comma precedente decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di determinazione.
  3. Le variazioni del canone conseguenti all’aggiornamento, almeno biennale, dell’anagrafe dell’utenza decorrono dalla data stabilita dall’ente gestore, non anteriore al 1º gennaio dell’anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.
  4. Su richiesta dell’assegnatario, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulti una variazione per l’anno precedente del reddito complessivo del nucleo familiare, tale da comportare la collocazione dell’assegnatario medesimo in una diversa fascia di reddito, l’ente gestore dispone la corrispondente variazione del canone di locazione, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.
  5. L’ente gestore accerta almeno biennalmente, contestualmente agli aggiornamenti dell’anagrafe dell'utenza, le variazioni degli elementi di determinazione del canone di locazione di cui all’art. 15 della legge 27 luglio 1978, n. 392, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 27.
  6. Ai fini della determinazione delle variazioni del canone di locazione non si applica il disposto dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  7. L’ente gestore comunica preventivamente all’assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti all’aggiornamento di cui al precedente primo comma e all’eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui al precedente art. 27.


ARTICOLO 30
(Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi)

  1. In caso di morosità superiore a due mesi, il legale rappresentante dell’ente gestore, previa messa in mora, persegue ai sensi dell’art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165 ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi.
  2. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora.
  3. L’ente gestore può concedere dilazioni o rateazioni, ovvero disporre la corresponsione di contributi, a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 31, per il pagamento del canone e delle spese per i servizi, qualora l’assegnatario ne faccia richiesta documentando particolari condizioni di difficoltà dovute a disoccupazione, malattia o ad altri gravi motivi.


ARTICOLO 31
(Fondo sociale)

  1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, un Fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, nonché per i cambi di alloggio.
  2. Possono essere destinati al Fondo sociale i canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, una parte della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26, nonché contributi integrativi messi a disposizione dal Comune.

TITOLO V
Autogestione degli alloggi e dei servizi


ARTICOLO 32
(Autogestione)

  1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.
  2. Negli stabili ultimati dopo l’entrata in vigore della presente legge, viene attuata di norma l’autogestione da precedersi espressamente nel contratto di locazione.
  3. Negli stabili ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile; in tal caso l’autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.
  4. L’ente gestore può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficoltà , ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento.
  5. La cessazione della gestione autonoma può essere richiesta, con motivata deliberazione dell’assemblea degli assegnatari; l’ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta.


ARTICOLO 33
(Contenuti della gestione autonoma)

  1. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dal precedente art. 26, secondo e terzo comma, e può estendersi, previa autorizzazione dell’ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari.
  2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma precedente.


ARTICOLO 34
(Somme destinate ai servizi autogestiti)

  1. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all’ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti ed una percentuale della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26 determinata dall’ente gestore in relazione all’ampiezza dei contenuti dell’autogestione, ed in conformità con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell’ultimo comma del precedente art. 33.
  2. L’assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.
  3. L’assegnatario che si renda moroso nei confronti della gestione autonoma è considerato tale anche nei confronti dell’ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell’art. 30, primo e secondo comma.


ARTICOLO 35
(Autogestione delle manutenzioni)

  1. Nel caso che l’autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al precedente art. 33, secondo comma.
  2. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall’ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, può eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta.
  3. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al precedente primo comma.
  4. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima.
  5. L’ente gestore può autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalità di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.


TITOLO VI
Norme finali e transitorie


ARTICOLO 36
(Acquisizione bilanci dagli IACP)

  1. Entro il 30 ottobre e il 31 marzo di ogni anno gli IACP trasmettono alla Giunta regionale, rispettivamente, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto generale annuale, comprensivo del conto finanziario e del conto patrimoniale.


ARTICOLO 37
(Modificazioni alla lr 28 gennaio 1980, n. 12)

  1. Nelle assegnazioni di alloggi di cui all’art. 1 primo comma, della lr 28 gennaio 1980, n. 12 è data priorità ai precedenti occupanti purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma della presente legge, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto che è sostituito da quello previsto dal precedente art. 22, primo comma, lett. f).
  2. Dopo il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 è aggiunto il comma seguente: << 2- bis. La commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati i componenti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente e sia inutilmente trascorso il termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune per la designazione degli altri componenti >>.
    1. Nelle assegnazioni di alloggi di cui all’art. 1 primo comma, della lr 28 gennaio 1980, n. 12 è data priorità ai precedenti occupanti purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma della presente legge, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto che è sostituito da quello previsto dal precedente art. 22, primo comma, lett. f).
    OMISSIS
  3. Nella legge regionale 28 gennaio 1980 n. 12, i riferimenti alle disposizioni del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 sono sostituiti come segue:
    a) i riferimenti all’art. 6 e all’art. 7 del DPR 30dicembre 1972, n. 1035 contenuti nell’art. 3, primo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 sono sostituiti, rispettivamente dai riferimenti all’art. 6 e all’art. 7 della presente legge;
    b) il riferimento all’art. 18 del DPR 30 dicembre1972, n. 1035 contenuto nell’art. 3, terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 è sostituito dal riferimento all’art. 8 della presente legge;
    c) il riferimento all’art. 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 contenuto nell’art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12, è sostituito dai riferimenti agli artt. 11, 12 e 13 della presente legge.


ARTICOLO 38
(Limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata)

  1. A decorrere dal primo gennaio 1984 il limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata è fissato nella misura derivante dall’applicazione dell’aggiornamento di cui al quinto comma del precedente art. 2.


ARTICOLO 39
(Bandi e graduatorie)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive di cui al precedente art. 3, primo comma, per la indizione dei bandi di concorso e determina, ai sensi del precedente art. 6, decimo comma, la competenza territoriale delle commissioni per la formazione della graduatoria.
  2. Entro i sessanta giorni successivi alla emanazione delle direttive di cui al comma precedente il Comune approva l’indizione dei bandi di concorso.
  3. Le graduatorie formate ai sensi delle disposizioni del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 restano in vigore fino al momento della formazione delle graduatorie definitive di cui al precedente art. 8.


ARTICOLO 40
(Graduatoria dei preavvisi di decadenza)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge il Comune, d' intesa con l’ente gestore, può disporre che l’invio del preavviso di decadenza di cui al quarto comma del precedente art. 23 sia graduato entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con criteri di priorità per gli assegnatari con più alto reddito, tenuto conto dei programmi di mobilità di cui al precedente art. 24 e in rapporto alla situazione abitativa locale.
  2. Nei comuni individuati ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 13 del DL 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, il Comune d' intesa con l’ente gestore può graduare l’invio del preavviso di decadenza per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 41
(Regolarizzazione dei rapporti locativi)

  1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l’assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12.
  2. L’assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:
    1) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;
    2) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
    3) all’impegno da parte dell’occupante di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.
  3. Il Comune, d' intesa con l’ente gestore, può provvedere comunque all’assegnazione qualora accerti condizioni di particolare gravità e rilevanza sociale.


ARTICOLO 42
(Revisione delle modalità di applicazione dei canoni)

  1. La Regione provvede entro il 1984 alla revisione delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente articolo 28, tenuto conto:
    1) delle risultanze dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, da completarsi entro il mese di ottobre 1984 da parte degli enti gestori, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza è effettuato con riferimento ai redditi degli assegnatari percepiti nel 1983;
    2) degli aggiornamenti del limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata intervenuti nel corso del 1984 ai sensi del precedente articolo 2, quinto comma;
    3) degli effetti derivanti dall’applicazione dei canoni di cui al precedente articolo 28, documentati in una relazione del Consorzio regionale tra gli IACP della Lombardia, da presentarsi entro il 30 novembre 1984;
    4) della variazione intervenuta nel corso del 1984, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  2. La revisione di cui al precedente primo comma dovrà prevedere, a partire dal 1 gennaio 1985, la correlazione percentuale tra le fasce di reddito di cui al primo comma del precedente articolo 28 e il limite di reddito per l’accesso all’edilizia sovvenzionata di cui al quinto comma del precedente articolo 2, in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore all’ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia.
  3. Il Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia trasmette biennalmente alla Regione una relazione sugli effetti derivanti dalla applicazione della presente legge.


ARTICOLO 43
(Ripetizione di somme dovute dall’assegnatario)

  1. Le eventuali situazioni debitorie degli assegnatari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite concedendo opportune dilazioni e rateazioni di pagamento tenuto anche conto di condizoni di difficoltà derivanti dall'entità del debito in rapporto al livello di reddito dell’assegnatario interessato.
  2. Ai fini della determinazione delle somme dovute, su richiesta dell’assegnatario moroso corredata da idonea documentazione, il canone di locazione è determinato ai sensi dell’articolo 22, ottavo e nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, per gli assegnatari che abbiano percepito nei periodi di morosità un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare calcolato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non superiore agli importi di cui ai suddetti commi ottavo e nono dell’articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.


ARTICOLO 44
(Amministrazione di stabili ceduti in proprietà )

  1. E' fatto divieto all’ente gestore di assumere o di continuare l’amministrazione di stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.
  2. Dal momento della cessazione dell’amministrazione dello stabile da parte dell’ente gestore, gli assegnatari in proprietà con pagamento rateale del prezzo non corrispondono all’ente gestore le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 26, primo comma, fermo restando l’obbligo di corresponsione delle quote relative al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto nella misura determinata contrattualmente o con deliberazione dell’ente suddetto.
  3. La norma di cui al comma precedente si applica altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, previa stipulazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, del contratto di assegnazione in proprietà immediata con pagamento rateale del prezzo.
  4. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi in stabili a regime condominiale hanno diritto di voto in luogo dell’ente gestore per le delibere dell’assemblea del condominio relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 26 e sono tenuti a versare le relative somme direttamente all’amministrazione condominiale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.


Milano, 5 dicembre 1983


(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 ottobre 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21802/ 14394).