ARTICOLO
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(Territorio, ambiente ed infrastrutture)
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La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le
funzioni ed i compiti in tema di “territorio e urbanistica”,
“edilizia residenziale pubblica”, “protezione della
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del
suolo”, “lavori pubblici”, “viabilità”,
“trasporti” e “protezione civile”.
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Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
a) adozione e approvazione dei piani territoriali regionali e relativi
stralci e varianti;
b) adozione e approvazione del piano territoriale paesistico regionale
e relative varianti;
c) definizione delle linee generali di assetto del territorio regionale;
d) verifica della compatibilità dei piani territoriali di coordinamento
provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del territorio
regionale di cui alla lett. c), nonchè con gli strumenti di
pianificazione e programmazione regionali;
e) apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli esistenti;
f) espressione del parere previsto nell’ambito della procedura
di valutazione di impatto ambientale di competenza statale;
g) procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse
di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche
in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la Giunta regionale,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalità tecnico-operative per l’esplicazione
delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio
previsto dall’art. 55, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
h) emanazione di direttive concernenti le zone sismiche e loro individuazione,
nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone
medesime;
i) assunzione dei provvedimenti di natura paesistica contemplati all’art.
2 della l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione
delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani
paesistici. Subdeleghe agli enti locali);
j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale e urbanistica;
k) gestione coordinata dei sistemi informativi territoriali, quali
il sistema informativo in materia di beni ambientali (SIBA), il centro
di documentazione paesistica (CDP), il mosaico degli strumenti urbanistici
e il sistema informativo relativo alla valutazione di impatto ambientale
(SILVIA);
l) emanazione di nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie
in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali;
m) repressione di opere abusive e annullamento di concessioni edilizie
illegittime, di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) come sostituiti dagli
artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150).
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Sono trasferite alle province le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero
territorio provinciale e in particolare:
1) l’approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui ai commi da 25 a 40, secondo le procedure ivi previste;
2) la verifica, di cui al comma 18, sulla compatibilità dei
piani regolatori generali comunali e relative varianti, nonché
dei piani attuativi di interesse sovracomunale con il rispettivo piano
territoriale di coordinamento provinciale;
3) l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia,
di cui alla vigente legislazione, ad esclusione di quanto previsto
dalla lett. m) del comma 2.
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Si considerano di interesse sovracomunale le funzioni che riguardano
l’intero territorio provinciale o comunque quello di più
comuni.
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Le funzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), sono esercitate dalle
province a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale
di coordinamento provinciale, ai sensi del comma 36.
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Nell’esercizio delle funzioni trasferite la provincia assicura
il confronto con i comuni, le comunità montane e gli altri
enti locali e funzionali, attraverso appositi strumenti di concertazione.
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In ciascuna provincia è istituita una conferenza dei comuni
e delle comunità montane, avente funzioni consultive e propositive
nell’ambito delle materie trasferite alle province attinenti
il territorio e l’urbanistica.
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Alla conferenza partecipano i sindaci dei comuni e i presidenti delle
comunità montane o loro rappresentanti; alle sedute della conferenza
partecipano senza diritto di voto il presidente della provincia, il
vice presidente e l’assessore competente, se delegato.
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La conferenza elegge tra i suoi componenti un presidente ed approva
un regolamento per il suo funzionamento entro novanta giorni dal suo
insediamento. Il regolamento deve prevedere che la conferenza sia
convocata anche su proposta della provincia.
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Il regolamento di cui al comma 9 prevede anche la possibilità
di articolare la conferenza per ambiti territoriali delimitati in
relazione a specifiche tematiche.
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La conferenza assume le proprie determinazioni sulla base di voto
ponderato, in relazione all’estensione territoriale e alla consistenza
demografica, da disciplinare puntualmente in sede di regolamento.
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Al fine di procedere all’elezione del presidente e all’approvazione
del regolamento per il funzionamento della conferenza, il presidente
della provincia convoca e presiede la prima seduta della conferenza
stessa; sino all’approvazione del regolamento le decisioni sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti locali
presenti.
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Sono trasferite ai comuni le funzioni relative all’approvazione
degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi e relative
varianti; tali funzioni vengono esercitate secondo le procedure di
cui ai commi successivi. Restano ferme le funzioni già trasferite
ai comuni dalla l.r. 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento
di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina
del regolamento edilizio).
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Il comune, nell’esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare
un’adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione
delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell’azione amministrativa,
disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un
periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:
1) l’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico
generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale
chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della
determinazione delle scelte urbanistiche;
2) l’avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché
il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro
conoscenza e la presentazione di osservazioni;
3) l’efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma
21.
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Il comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi
di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o
telematico.
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Il comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il
concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione
del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee
forme di consultazione pubblica.
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Al fine di assicurare la contestuale valutazione dei vari interessi
pubblici tramite la raccolta di specifiche osservazioni e proposte,
il comune, in sede di predisposizione del piano regolatore generale
e sue varianti generali, indice la consultazione con la Regione, la
provincia e le altre amministrazioni interessate.
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Il comune, contestualmente al loro deposito, trasmette alla provincia
competente per territorio il piano regolatore generale adottato, o
le sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale
adottato. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento degli
atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il comune
interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere
sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento;
decorso tale termine il comune decide sulle osservazioni e procede
all’approvazione in via definitiva.
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Nel caso in cui la provincia ravvisi, entro i termini ed a seguito
del confronto di cui al comma 18, elementi di incompatibilità
con il proprio piano territoriale di coordinamento, il comune procede
ai conseguenti adeguamenti in sede di decisione sulle osservazioni
e di approvazione definitiva; qualora il comune non provveda ai necessari
adeguamenti, interviene in via sostitutiva il presidente della Giunta
regionale o l’assessore competente, se delegato, mediante la
nomina di un commissario ad acta.
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Il comune, una volta definitivamente approvato il piano regolatore
generale, o sue varianti, ovvero il piano attuativo di interesse sovracomunale,
provvede a depositarlo immediatamente nella segreteria comunale, dandone
pubblico avviso, e a trasmetterlo, per conoscenza, alla provincia
e alla Giunta regionale.
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L’efficacia del piano regolatore generale, o sue varianti, ovvero
del piano attuativo di interesse sovracomunale, decorre dalla data
di pubblicazione dell’avviso di deposito sul BURL, da effettuarsi
a cura del comune.
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Dalla data di cui al comma 5 sono abrogati i commi da 2 a 5 dell’art.
27 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio
regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale
e paesistico), nonché i commi 2 e 3 dell’art. 10 della
l.r. 23/1997.
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Un commissario ad acta, di cui all’albo previsto dall’art.
14 della l.r. 23/1997, interviene in via sostitutiva nei termini e
con le modalità previste all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della
legge stessa, nel caso in cui, sulla base di osservazioni precedentemente
presentate, sia stata eccepita la violazione delle disposizioni di
cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge
1150/1942, riguardanti:
a) la compatibilità del piano regolatore generale o sue varianti
con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello sovracomunale,
a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla provincia,
ai sensi del comma 18;
b) il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere paesistico-ambientale
ed idrogeologico;
c) il rispetto delle norme di tutela del patrimonio storico-artistico,
acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939,
n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), il parere
della competente Soprintendenza.
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Alla l.r. 23/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 5 e 6 dell’art. 3 sono sostituiti dai seguenti: “5.
Le varianti di cui al presente capo sono immediatamente depositate
presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL)
dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del comune.
6. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 5, deve far
pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi
elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso
di deposito della variante;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente
di copia autentica della deliberazione di approvazione e degli elaborati
tecnici della variante.”.
b) I commi 2 e 3 dell’art. 5 sono sostituiti dai seguenti: “2.
Le rettifiche, di cui al presente capo, sono immediatamente depositate
presso la segreteria comunale ed assumono efficacia dalla data di
pubblicazione sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi
a cura del comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, trasmette,
per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e dei relativi
elaborati tecnici;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso
di deposito della deliberazione di rettificazione;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente
di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli elaborati
del piano regolatore generale eventualmente modificati.”.
c) Al comma 2 dell’art. 6 le parole “Nei casi previsti
dall’art. 2, comma 2” sono sostituite dalle seguenti:
“Nei casi previsti dall’art. 2, commi 1 e 2”.
d) Il comma 4 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:“4.
Qualora il parere di cui al comma 3 sia negativo, il consiglio comunale
ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide
sulle osservazioni ed opposizioni ed introduce le eventuali modifiche
richieste. In caso di inerzia del comune nell’assunzione degli
atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art.
8 in quanto compatibili”.
e) I commi 2 e 3 dell’art. 12 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il regolamento edilizio è immediatamente depositato
presso la segreteria comunale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione
sul BURL dell’avviso di deposito, da effettuarsi a cura del
comune.
3. Il comune, prima della pubblicazione di cui al comma 2, deve far
pervenire, per conoscenza, ai competenti uffici della Giunta regionale:
a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento
edilizio;
b) dichiarazione del segretario comunale attestante:
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso
di deposito del regolamento edilizio;
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente
di copia autentica della deliberazione di approvazione e del relativo
regolamento edilizio”.
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione
degli artt. 14 e 15 della legge 142/1990, nonché ai sensi dell’art.
57 del d.lgs. 112/1998, provvede, in base alle proposte dei comuni
e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le linee
generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett.
c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali,
a coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi
all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre,
le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza
provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di
piano paesistico - ambientale, ai sensi dell’art. 1 bis del
d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle
zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), fatto salvo
quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio
delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali
e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei
parchi.
2. Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto
di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici
di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento
al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale,
all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa
intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi
di cui all’art. 57 del d.lgs. 112/1998 ed in particolare contiene:
1) l’indicazione delle vocazioni generali del territorio con
riguardo agli ambiti di area vasta;
2) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul
territorio;
3) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo
e la regimazione delle acque.
3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale può avere,
previa intesa tra la provincia e i comuni interessati, contenuti ulteriori
rispetto a quelli di cui al comma 26 e, in particolare, può
individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni
non risolvibili su scala comunale.
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- Il piano
territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai contenuti
e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto previsto
dall'art. 13 della l.r. 18/1997, provvede a:
1) individuare le zone di particolare interesse paesistico-ambientale,
di cui alla lett. b) dell'art.13 della l.r. 18/1997, sulla base delle
proposte dei comuni ovvero, in mancanza di tali proposte, degli indirizzi
regionali, di cui all'art. 14 della medesima l.r. 18/1997, i quali definiscono
i criteri per l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi
anche i comuni nella formulazione delle relative proposte;
2) indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione
di parchi locali di interesse sovracomunale, in conformità ai
commi 57 e 58.
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aree comprese nel territorio di parchi e di aree regionali protette,
il piano territoriale di coordinamento provinciale:
1) recepisce i contenuti naturalistico-ambientali dei piani dei parchi
e degli strumenti di programmazione e gestione approvati; nel caso di
piani di parco adottati, il piano territoriale di coordinamento provinciale
si attiene alle misure di salvaguardia dei piani stessi, di cui all'art.
18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle
aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
2) coordina con gli enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali,
di cui ai commi 26 e 27, qualora incidenti su aree comprese nel territorio
di parchi ed aree regionali protette.
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Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento
provinciale, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni,
delle comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie
funzionali e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le
esigenze e le proposte manifestate da tali enti acquisite in via preventiva;
nella medesima fase, la provincia può chiedere alla Regione
apposita consultazione diretta ad ottenere orientamenti ed informazioni
sulle linee generali di assetto del territorio regionale di cui al
comma 2, lett. c), nonché sugli strumenti di pianificazione
e programmazione regionali necessari per la redazione del piano.
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Il piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato
dalla provincia previo parere obbligatorio della conferenza prevista
dal comma 7, dal quale la provincia può discostarsi in base
a puntuale motivazione; il parere deve essere espresso entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole.
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Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso
la segreteria della provincia; contestualmente all’inizio del
deposito, il provvedimento di adozione, con l’indicazione della
sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi
elaborati, è pubblicato per trenta giorni consecutivi nell’albo
dei comuni e degli altri enti locali interessati, nonché, a
cura della provincia, sul BURL.
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Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque
vi abbia interesse può presentare alla provincia le proprie
osservazioni al piano.
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La provincia, contestualmente al deposito del piano territoriale di
coordinamento o sue varianti, lo trasmette alla Giunta regionale che,
entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica,
garantendo comunque il confronto con la provincia interessata, la
conformità alle disposizioni della presente legge, la coerenza
con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui al
comma 2, lett. c), nonché con gli strumenti di pianificazione
e programmazione regionali. Decorso tale termine la provincia, sentita
la conferenza di cui al comma 7 che si esprime entro sessanta giorni
dalla richiesta, all’infruttuosa scadenza dei quali il parere
si intende favorevole, decide sulle osservazioni presentate e procede
all’approvazione definitiva.
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Nel caso in cui la Regione ravvisi, entro i termini ed a seguito del
confronto previsti al comma 34, elementi di incoerenza con le linee
generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett.
c), nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali, la provincia provvede ai conseguenti adeguamenti in sede
di decisione sulle osservazioni e di approvazione definitiva.
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Il piano territoriale di coordinamento provinciale acquista efficacia
dalla data della sua pubblicazione sul BURL, da effettuarsi a cura
della provincia.
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Dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di adozione
del piano territoriale di coordinamento provinciale sino all’approvazione
del piano stesso e, comunque, per non oltre due anni dalla medesima
data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi
in contrasto con specifiche previsioni del piano adottato inerenti
gli aspetti di carattere sovracomunale di cui al comma 26, lettere
b) e c) e al comma 27 salva espressa deroga da parte della provincia.
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Qualora sia necessario, al fine di conseguire gli obiettivi del piano
territoriale di coordinamento provinciale previsti dal comma 26, i
comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale
entro due anni dalla data di approvazione del piano territoriale di
coordinamento provinciale secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 3 della l.r. 23 /1997 come modificato dal comma 24,
lettera a).
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La Regione provvede entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge a elaborare e approvare con provvedimento della
Giunta regionale il documento contenente la definizione delle linee
generali di assetto del territorio regionale per la predisposizione
dei piani territoriali di coordinamento provinciali di cui al comma
2 lett. c) del presente articolo. Qualora la Giunta regionale non
provveda nei termini previsti, le province hanno facoltà di
presentare i piani territoriali di coordinamento provinciali ai sensi
del comma 34.
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Le province che alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno già predisposto il proprio piano territoriale di coordinamento,
avendo preventivamente acquisito le proposte dei soggetti di cui al
comma 30, possono adottare, in conformità ai commi 26 e 27,
pubblicare e trasmettere alla Giunta regionale il piano stesso con
le procedure di cui ai commi 31, 32, 33 e 34.
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Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:
1) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio
esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso
l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali
ed economici presenti sul territorio regionale;
2) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di
settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale
di cui al comma 52;
3) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma
regionale per l'edilizia residenziale di cui al comma 52, lettera
a);
4) la verifica dell’efficacia dei programmi attuati e dell’efficienza
nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
5) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione
degli interventi;
6) l’approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente
e la verifica di congruità dei costi;
7) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in
conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
8) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
9) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
10) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
11) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe
dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
12) la promozione di iniziative di ricerca;
13) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione
e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
14) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni
per l’edilizia residenziale pubblica;
15) l’individuazione delle modalità di gestione del sostegno
finanziario al reddito per favorire l’accesso al mercato della
locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
16) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo
sulle aziende regionali per l’edilizia residenziale (ALER);
17) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con
gli enti locali interessati nell’elaborazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
18) la determinazione dei criteri per l’esercizio della vigilanza
sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
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La Regione, tramite le ALER di cui alla l.r. 10 giugno 1996, n. 13
(Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica
ed istituzione delle ALER) assicura altresì:
1) la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica conferito
alle ALER per effetto della legge istitutiva;
2) l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui al comma 52, con
autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio
conferito e con contratti da stipularsi col settore privato;
3) la manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti
del canone di locazione;
4) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con
i comuni proprietari di alloggi.
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La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale per l’approvazione
una proposta di programma regionale per l’edilizia residenziale,
con i contenuti di cui al comma 52, lett. a). Nella proposta della
Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo
con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione
vigente. Entro lo stesso termine la Giunta regionale propone al Consiglio
regionale i necessari adeguamenti della l.r. 13/1996 per l'attuazione
di quanto previsto al comma 42.
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La Giunta regionale, nella predisposizione della proposta di programma
regionale per l’edilizia residenziale e dei programmi annuali
di attuazione, si avvale, in qualità di organismi consultivi,
della consulta regionale per la casa e delle consulte territoriali
per la casa, istituite ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/1996.
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Le province predispongono e gestiscono, d’intesa con la Regione,
sulla base dei criteri dalla stessa definiti e dei dati forniti dai
comuni, un sottosistema informativo a livello provinciale, articolato
su base comunale, finalizzato all’individuazione del fabbisogno
abitativo, nonché alla programmazione e al coordinamento regionale
degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo
di cui al comma 45 la Regione concorre mediante erogazione di quota
parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi
disponibili per interventi di edilizia residenziale pubblica da definirsi
nell’ambito del programma regionale per l’edilizia residenziale,
in analogia a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
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I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo
a livello provinciale di cui al comma 45, rilevando per il proprio
ambito territoriale il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica,
secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione,
d’intesa con le province.
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I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo
territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti,
alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare
i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre
nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale
pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione
degli interventi.
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Ai comuni sono delegate le funzioni relative a:
a) accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti
di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione
di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER che è
effettuato dal comitato tecnico istituito presso ciascuna ALER ai
sensi dell’art. 13 della l.r. 13/1996;
c) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio
edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai
termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di
edilizia agevolata.
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I comuni esercitano le competenze di cui ai commi 47, 48 e 49 nel
rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.
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Nell’ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono trasferite ai comuni tutte le funzioni amministrative
concernenti l’assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento
a:
1) formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
2) formazione e approvazione delle graduatorie per l’assegnazione
degli alloggi;
3) promozione della mobilità degli assegnatari;
4) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca
e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione
e detenzione senza titolo.
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Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’edilizia
residenziale pubblica sono:
a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica
a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce
il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi
e della spesa e determina:
1) le linee di intervento nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica
regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia,
con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento,
da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
2) l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
3) le modalità di incentivazione;
4) la definizione dei settori di intervento;
5) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra i vari settori di intervento;
6) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
7) le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione
dei flussi finanziari;
b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale,
che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché
i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta
dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità
delle risorse finanziarie disponibili.
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Nell’ambito della programmazione regionale di cui al Programma
regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche
regionali sulla base del documento pluriennale “Stato dell’Ambiente”
e delle sue scansioni annuali, definendo:
1) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
2) il coordinamento degli interventi ambientali;
3) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi.
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Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale
richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione
dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con
intesa, accordo di programma o convenzione.
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L’elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni
annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente
in materia di tutela ambientale.
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Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi
di comunicazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988,
n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali,
ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio
1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r.
17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali).
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Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi
naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative
in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma
58.
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Sono delegate alle province:
a) le competenze in materia di parchi locali di interesse sovracomunale
di cui all’art. 34 della l.r. 86/1983, consistenti in:
1) riconoscimento dei parchi, su iniziativa e proposta dei comuni
interessati;
2) determinazione delle modalità di pianificazione e di gestione
dei parchi stessi in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori
dei parchi;
b) l’organizzazione della “Giornata del verde pulito”,
di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata
del verde pulito).
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In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni
delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia
di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed
in attuazione delle previsioni di cui al d.lgs. 11 maggio 1999, n.
152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento
e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province:
1) le funzioni di vigilanza e controllo;
2) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui
all’art. 54 del d.lgs. 152/99, nonché di irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le funzioni
di irrogazione che l’art. 56 dello stesso decreto pone in capo
ai comuni.
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Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui
al comma 59 sono incamerate dagli enti che adottano il provvedimento
sanzionatorio. Le suddette somme devono essere destinate, in armonia
con la previsione dell’art. 57 del d.lgs. 152/99, ad opere di
risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici,
ripartendo tali somme tra interventi di prevenzione e di risanamento.
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Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione
esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) emanazione delle norme atte a regolare l’attività
urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto A, B, C dell’intorno
aeroportuale così come definite dal decreto del Ministro dell’ambiente
31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale);
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento
comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del
piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da
parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l’applicazione
della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività di monitoraggio
e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione
e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento
dell’inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione
sui dati ambientali, per l’educazione nelle scuole, per far
conoscere gli effetti dell’inquinamento acustico sulle persone
e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività di ricerca, di studi e di interventi
a carattere sperimentale e per l’innovazione tecnologica, sui
sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale,
corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo
della professionalità nel campo dell’acustica ambientale
e della prevenzione dell’inquinamento acustico.
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La provincia esercita le seguenti funzioni amministrative:
1) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio
di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni
sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture
stradali non comunali;
2) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della
loro attuazione;
3) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture
aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali.
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Oltre alle competenze stabilite dagli artt. 6 e 14, comma 2, della
legge 447/1995, spetta al comune l’approvazione dei piani di
contenimento ed abbattimento del rumore presentati ai sensi dell’art.
10, comma 5, della stessa legge
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La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie
ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti
organizzativi e le attività di competenza.
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Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:
1) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre
regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la
qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più
restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali
di risanamento;
2) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei
valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art.
4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione
direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente
a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
3) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti
dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
4) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione
degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale
delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r.
203/1988;
5) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi
ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio
1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art.
9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione
del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità
dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento
prodotto da impianti industriali), nonché di quelli che, pur
rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie
non previste nei relativi criteri tecnici;
6) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie
di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione
o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base
alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
7) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico
in materia di inquinamento atmosferico.
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I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo
conto dei seguenti elementi:
1) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione
in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive
e sistemi di abbattimento;
2) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie
prime e sulle emissioni inquinanti;
3) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli
eventuali sistemi di abbattimento installati;
4) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli
impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
5) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15,
comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
6) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni
fissate a carico del soggetto autorizzato;
7) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza.
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Sono trasferite alle province le funzioni relative a:
1) rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici
compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione;
2) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
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Sono delegate alle province:
1) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6,
7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione
dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività
a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti,
non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per
i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere
generale;
2) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli
artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti
di cui alla lettera a).
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Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di
cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991
(Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia
di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo
i criteri dettati dalla Giunta regionale.
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La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione,
che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità
stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un
piano di gestione, articolato in piani d’ambito territoriale
ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme
ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità
dello smaltimento ai luoghi di produzione.
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Competono alla Regione:
1) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, che di norma
coincidono con i territori delle province;
2) l’emanazione degli indirizzi e delle linee guida per la predisposizione
dei piani di ambito;
3) l’approvazione dei piani di ambito;
4) la regolamentazione delle attività di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati in impianti localizzati al di fuori degli ambiti
di provenienza;
5) la vigilanza sull’esercizio, da parte delle province, delle
funzioni amministrative delegate;
6) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte
delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti;
7) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla
realizzazione, nonché all’esercizio di particolari tipologie
di impianti di smaltimento;
8) l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui
all’art. 13 del d.lgs. 22/1997;
9) l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza
da parte delle province;
10) l’elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti
alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla
base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
11) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di
incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani
e assimilati, incrementando il mercato del riutilizzo dei materiali,
anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori
del settore;
12) l’incentivazione dei processi di smaltimento e recupero
tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;
13) l’individuazione delle potenzialità ricettive degli
impianti di combustione del sistema industriale lombardo di combustibile
derivato da rifiuti (CDR), ricavato secondo le metodologie e con le
caratteristiche qualitative di cui al decreto del ministro dell’ambiente
5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e
33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22);
14) la promozione di attività educative, interventi di formazione,
attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione
professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà
associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi
della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale,
di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste,
del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche,
delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali
e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo
dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
15) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la
pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità
ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della
direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia
di ambiente).
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Spettano alle province:
1) la redazione e l’adozione dei piani di ambito, secondo criteri
e procedure stabilite in specifico atto normativo regionale;
2) l’individuazione, sentiti i comuni, delle zone non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani ed assimilati, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione,
e l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero degli stessi;
3) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento
e dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare
a favore degli enti locali interessati;
4) l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo;
5) il rilevamento statistico dei dati inerenti alla produzione e alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità
stabilite dalla Regione.
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Sono delegate alle province l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione
alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di smaltimento
e di recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d’ambito,
nonché degli impianti residuali rispetto a quelli la cui istruttoria
sia in capo alla Regione.
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In materia di rifiuti speciali e pericolosi, definiti nei commi 3
e 4 dell’art. 7 del d.lgs. 22/1997, come modificato dal d.lgs.
8 novembre 1997, n. 389 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs 5 febbraio
1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi
e di imballaggi pericolosi), sono delegate alle province l’approvazione
del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto
e all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relative
a:
1) deposito nel suolo di rifiuti inerti, come individuati dall’art.
2, lett. d), del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa
per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo
smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani)
e successive integrazioni;
2) deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni
previste dall’art. 6, lett. m), del d.lgs. 22/1997, come modificato
dal d.lgs. 389/1997.
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Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio
della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale
da norme statali.
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Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici,
nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di
finanziamento regionale, sotto qualsiasi forma o denominazione, pari
o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.
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I lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, se d'importo superiore
a 100 mila ECU, devono essere realizzati sulla base di un progetto
redatto e attuato secondo la normativa vigente in materia di opere
pubbliche. Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli
elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.
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La Regione esercita le funzioni relative a:
1) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi
operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione europea e dello Stato italiano;
2) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva
sui progetti di lavori pubblici ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96;
3) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici
e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione
e la manutenzione di edifici di culto;
4) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di
eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento
degli uffici tecnici delle province;
5) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di
competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza
degli enti locali, su richiesta dei medesimi.
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Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì
le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità
dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità
e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività
previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359
(Espropriazioni per causa di utilità pubblica).
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Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore
competente in materia di lavori pubblici può convocare una
conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture
regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati;
sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del
progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve
le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
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L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo
paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente
acquisita l’apposita autorizzazione.
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Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla
l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti
linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria
ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee
e impianti elettrici fino a 150 Kv.
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Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:
1) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e
precompresso e di strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre
1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
2) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.
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La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere
e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento
delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e
dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta
alla provincia.
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E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori
pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.
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Il consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore
regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede,
dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici che
nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché
da:
1) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie:
idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria,
ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura
e beni culturali e architettonici;
2) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
3) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione
regionale di categoria degli ingegneri;
4) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione
regionale di categoria degli architetti;
5) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione
regionale di categoria dei geometri;
6) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
7) un esperto designato dall’UPL;
8) i dirigenti responsabili dei servizi della direzione competente
in materia di lavori pubblici;
9) un dirigente responsabile di servizio competente nelle sottospecificate
materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica,
trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza,
bilancio, agricoltura.
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Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla
Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.
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Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano
alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta
in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali
periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati
a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti
aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:
1) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
2) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia
o loro delegati;
3) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.
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Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla
Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia
di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate
dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.
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Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la
legislatura regionale nel corso della quale è costituito.
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Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità
di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni
di competenza della Regione) e successive modificazioni.
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Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le modalità operative di organizzazione e funzionamento del
consiglio regionale dei lavori pubblici.
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Compete al consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri
obbligatori in merito a:
1) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali riferiti
a lavori pubblici di competenza regionale;
2) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi
natura e di importo pari o superiore a 2,5 milioni di ECU, e relative
varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo
contrattuale;
3) progetti di competenza regionale d'importo pari o superiore a 2,5
milioni di ECU, e relative varianti comportanti una maggiore spesa
superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
4) vertenze relative ai lavori pubblici sussidiati sorte con le imprese
in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi
o per l’esonero da penalità contrattuali, nonché
sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
5) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
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Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.
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Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri
facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari,
ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì
funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni
generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici,
al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi,
anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
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Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche
competenti in materia di lavori pubblici:
a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 2,5 milioni
di ECU, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori
sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti
una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di competenza regionale d'importo inferiore a 2,5 milioni
di ECU;
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.
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Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.
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I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta
e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono
soggetti al silenzio assenso.
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Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva
regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze
e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia
di opere pubbliche) è abrogata a decorrere dalla data di insediamento
del consiglio regionale dei lavori pubblici.
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Fermo restando quanto disposto dall’art. 106, commi 2 e 3, del
d.p.r. 616/1977, nonché dalla l.r. 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme
sulle occupazioni temporanee e d’urgenza e sui relativi atti
preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli
interventi degli enti locali) e sempre che non si tratti di lavori
di competenza della Regione, sono trasferite, per i lavori di rispettiva
competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province
ai consorzi tra comuni o tra comuni e province, le funzioni amministrative
concernenti:
1) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza
ed indifferibilità dei lavori;
2) l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività
previste dagli articoli 7 e 8 della legge 2359/1865.
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Sono delegate, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle
comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra
comuni e province, le funzioni amministrative regionali concernenti
l’espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo
secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante programmi
e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica. Sono altresì
delegate alle comunità montane, per i lavori localizzati nell’ambito
territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori,
alle province, le funzioni amministrative previste dal comma 100,
lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi
di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da
soggetti privati.
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L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è
subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area
da parte del soggetto attuatore.
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Gli enti di cui al comma 101 trasmettono alla direzione generale regionale
preposta ai lavori pubblici, entro trenta giorni dall’emanazione,
copia dei provvedimenti di esercizio della funzione delegata.
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La Regione, nel caso di immotivata inerzia o ritardo degli enti locali
delegati ad assumere provvedimenti ai sensi dei commi da 101 a 107,
assegna un congruo termine all'ente inadempiente; decorso inutilmente
tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che
provvede in via sostitutiva.
-
La direzione generale preposta ai lavori pubblici può svolgere
attività di assistenza e consulenza a favore degli enti o dei
soggetti delegati.
-
Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della
Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie,
chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di
affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano,
sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi,
disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente,
se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti
di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione
professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai
lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle
procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti
alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione
degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente
stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.
-
Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai
lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è
rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale
competente.
-
La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita
le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare
della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20
ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato
e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 ‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e
della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse
sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali,
di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile
delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche,
nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie
non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni
riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con
le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
1) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità
di partecipazione degli enti locali;
2) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento
delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di
salvaguardia del patrimonio idrico finalizzati a garantire l'integrità
ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a
favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni
dei piani di bacino idrografico;
3) definizione dei canoni;
4) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione
e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
5) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche
e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma
110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del
territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane;
6) realizzazione di intese sulle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche e rilascio, acquisito il parere delle province e dei
comuni, in coerenza con le direttive regionali in materia e con il
piano degli usi delle acque previsto dalla l.r. 21/98, delle ulteriori
concessioni di grande derivazioni avvalendosi degli uffici tecnici
delle province;
7) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico,
con esclusione delle concessioni di cui all’art. 6 della l.r.
29 ottobre 1998 n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia),
salva per queste ultime la competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione
idraulica, ove necessaria;
8) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale
litoide dai corsi d'acqua;
9) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico
principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia
idraulica;
10) autorizzazioni alla costruzione delle dighe di competenza regionale
e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
11) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua
costituenti il reticolo idrico principale;
12) svolgimento del servizio di piena;
13) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già
esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici
nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
14) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi
realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da l07
a 114;
15) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità
idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto
delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base
dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3,
del testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
-
La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo,
in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la
conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche
qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto
delle risorse.
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Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane
le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione
di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle
infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese
le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione.
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Sono delegate alle province le seguenti funzioni:
1) rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e agli attingimenti
di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
2) rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui
al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
3) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
4) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere
a), b) e c);
5) controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.
-
Sono altresì delegate alle province le funzioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 1996, n. VI/10650,
adottata in attuazione della l.r. 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento
delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
regionali), relative alla commissione di vigilanza sulle costruzioni
in zona sismica.
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Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 112 sono
svolte da un dirigente tecnico della provincia che designa direttamente
il segretario.
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Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione
dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico
minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.
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La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni
e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei
commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:
1) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete
viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale
e stradale nazionale;
2) approva, in coerenza con il piano regionale della mobilità
e dei trasporti, il programma triennale di intervento sulla rete viaria
da definirsi in base alle priorità regionali e provinciali,
alle fattibilità e alle risorse finanziarie disponibili;
3) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di
interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con
le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e
caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.
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Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese
nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale
e stradale nazionale la Regione provvede a:
1) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
2) determinare le modalità operative per la predisposizione
e l’approvazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
3) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
4) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade
regionali mediante concessione;
5) controllare le società concessionarie di tratte autostradali
regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione
e di esercizio;
6) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle
concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
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Le funzioni di cui al comma 115, lettera a), e al comma 116, lettere
a) e b), sono esercitate dal Consiglio regionale; le funzioni di cui
al comma 115, lettere b) e c), e al comma 116, lettere c), d), e)
ed f), sono esercitate dalla Giunta regionale.
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Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art.
822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale
nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente
competenti.
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Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
1) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade
di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
2) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade
provinciali;
3) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e
dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art.
2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni
alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità),
con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione,
entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge;
4) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle
tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione
della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle
province.
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Le risorse trasferite dallo Stato alla Regione relative alla manutenzione,
gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 115 sono trasferite
direttamente alle province; quelle relative alla progettazione e alla
costruzione sono trasferite alle province in coerenza con il programma
triennale di intervento di cui al comma 115, lettera b).
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Sono trasferiti ai comuni:
1) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni
di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste
ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo
comune;
2) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade comunali e vicinali.
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Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza
regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della
consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art.
8, comma 2, della l.r. 22/1998.
-
Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 22/1998, è così sostituito:
"3. La consulta di cui al comma 2 è composta da:
1) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità
o suo delegato;
2) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilità;
3) presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’Associazione
regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale
dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani
(UNCEM);
4) presidente dell’unione delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della Lombardia;
5) un rappresentante di ciascuna delle associazioni datoriali di categoria
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
6) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
7) un rappresentante dell’Ente nazionale per le strade (ANAS);
8) un rappresentante delle società autostradali aventi concessioni
in atto sul territorio regionale;
9) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio
della Regione;
10) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative in ambito regionale”.
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Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione
e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.
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Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di
rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio
di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art.
105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.
-
Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione,
concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di
trasporto pubblico locale.
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La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei
servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità
di cui ai commi dal 128 a 134.
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La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello
Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione
sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove
necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
-
La Giunta regionale, d’intesa con la regioni Piemonte, Veneto
e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di
un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse
e della provincia, o loro delegati.
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Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:
1) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione
governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti
per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte
dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma
1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d. lgs. 422/1997.
2) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento
tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
3) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione
dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione
del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
4) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino
all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi
alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari
regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
5) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti
ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento
dei servizi minimi di trasporto pubblico;
6) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società
per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
-
Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità
dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della
Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
-
La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati
e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è
autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati,
la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il
compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale
compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui
all’art. 11 del d. lgs. 422/1997.
-
Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto
ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società
di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente.
-
I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società
di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento
di procedure concorsuali.
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Alla l.r. 22/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 2, lettera a), è soppressa la frase
“nonché alle comunità montane per l’esercizio
dei servizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c)”;
b) all’art. 3, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente lettera b bis): “b bis) assegna ed eroga ai comuni
e alle province le risorse finanziarie per l’esercizio dei servizi
di cui all’art. 5, comma 1 bis);”;
c) all’art. 4, comma 1, dopo le parole “provvedimenti
attuativi” sono aggiunte le seguenti parole “nonché
le funzioni già delegate ai sensi della l.r. 6 gennaio1979,
n. 3”;
d) all’art. 4, comma 2, lettera k), le parole “agli impianti
a fune di ogni tipo collocati sul territorio di due o più comuni
e che non insistano nel territorio di una comunità montana”
sono sostituite dalle parole: “agli impianti a fune e relative
infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, comma 1 bis,
lettera b);”;
e) all’art. 4, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente lettera e bis): “e bis) l’autorizzazione di
apertura delle scuole nautiche;”;
f) all’art. 5, comma 1, sono soppresse le parole “in materia
di trasporto pubblico”;
g) la lettera c) del comma 1 dell’art. 5 è abrogata;
h) all’art. 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma 1 bis): “1 bis Le funzioni amministrative relative agli
impianti a fune di cui all’art. 5 della l.r. 19/1989, come sostituito
dall’art. 30, ivi compresa l’erogazione dei finanziamenti
per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale,
sono trasferite:
a) al comune nel caso in cui l’impianto operi nel territorio
comunale o nell’area urbana;
b) alla provincia qualora l’impianto operi in ambito interurbano.”.
i) all’art. 6, comma 1, dopo la parola “comuni”
sono aggiunte le seguenti “anche in forma associata, mediante
il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),”;
j) all’art. 6, comma 1, la lettera f), n. 4 e la lettera g)
sono sostituite dalle seguenti:
“f) 4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui
all’art. 5, comma 1 bis, lettera a);
g) l’erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizi
funiviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con
gli impianti di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 19/1989,
come sostituito dall’art. 30 operanti nel territorio comunale
o in area urbana.”;
k) la lettera h), del comma 1 dell’art. 6 è abrogata;
l) all’art. 6, comma 2, la lettera b) è così sostituita:
“b) delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale
per finalità turistico-ricreative di cui all’art. 59
del d.p.r. n. 616/77, successivamente alla stipula di apposita convenzione
con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni
per l’utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all’art.
89, comma 1, lettera e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), all’avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1,
del d.lgs. 112/1998.”;
m) all’art. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale
viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta
la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle
organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative
a livello regionale e delle diverse realtà sociali e culturali,
al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano.”;
n) all’art. 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I proventi delle concessioni di cui all’art. 6, comma
2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento
ai comuni a titolo di corrispettivo per l’esercizio delle attività
amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione
a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale
può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo
del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata
al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati
nel programma di cui al comma 1.”;
o) il comma 1 dell’art. 24 è abrogato;
p) all’art. 25, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente
comma 7 bis):
“7 bis . La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-operative
per la gestione del servizio radio taxi, di cui al precedente comma
7, previo rilascio di apposita concessione, da affidarsi mediante
procedure concorsuali in base alla normativa nazionale e regionale
vigente.”;
q) all’art. 30, comma 3, le parole “al 31 dicembre 1999”
sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2000”;
r) all’art. 30, comma 4, le parole “entro il 1999”
sono sostituite dalle parole “entro il 2000”;
s) la lettera g) del comma 2 dell’art. 31 è abrogata.
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La Regione coordina l’organizzazione e cura l'esecuzione delle
attività di protezione civile in materia di:
1) previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal
programma regionale di previsione e prevenzione;
2) partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi
urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del
d.lgs. 112/1998;
3) superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa regionale in materia di pubbliche calamità.
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La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 136
e in conformità a quanto disposto dagli articoli 107 e 108
del d.lgs. 112/1998, cura in particolare:
1) l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile,
inteso come coordinamento delle strutture tecniche dell’amministrazione
regionale, di enti e amministrazioni, anche diverse da quella regionale,
se con essa convenzionate, per l’attuazione degli interventi
urgenti di cui all’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2), del
d.lgs. 112/1998;
2) la realizzazione di sistemi di monitoraggio per la rilevazione
e il controllo dei fenomeni naturali o connessi con l’attività
dell’uomo, il convenzionamento per la loro utilizzazione, nonché
il coordinamento di quelli esistenti e programmati;
3) le attività di studio, censimento e identificazione dei
rischi sul territorio regionale;
4) la realizzazione di mappe di pericolosità, vulnerabilità
e rischio, su scala regionale e sub-regionale, d’intesa con
le autorità di bacino, con l’indicazione delle linee-guida
per la redazione, in ambito provinciale, di piani di intervento mirati;
5) l'individuazione, sentito il parere della provincia, di interventi
idonei a tutelare territorio e popolazioni dai pericoli di danni da
eventi calamitosi e dall'esercizio di attività industriali
o di altre attività ad alto rischio;
6) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso
l'istituzione di corsi di istruzione, momenti di autoeducazione ed
altre misure finalizzate alla diffusione di informazioni fra la popolazione,
nonché alla creazione di capacità di autoprotezione
a livello di comunità locali;
7) la realizzazione di corsi di formazione professionale per il personale
adibito ad attività di protezione civile di competenza regionale
e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per compiti di
istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale
in campi di rilevante interesse per la protezione civile;
8) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione
e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni
di volontariato di protezione civile;
9) la definizione di indirizzi e principi direttivi in materia di
protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali, con particolare
riferimento agli eventi di cui all’art. 2, lettera b), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile).
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In materia di previsione le varie strutture organizzative regionali
attivano, nell'ambito delle proprie competenze, sistemi tecnici di
monitoraggio, rilevamento e mappatura di dati territoriali di rischio.
Gli enti pubblici o le aziende private, che a qualsiasi titolo detengono
sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei
rischi, sono tenuti a stabilire entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge un collegamento continuo e diretto per la lettura
dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione
civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento
delle soglie di rischio. I relativi oneri sono a carico della Regione.
-
La
Regione predispone e attua il programma di previsione e prevenzione
delle principali ipotesi di rischio, alla luce di quanto previsto
dall’art. 108, comma 1, lettera a), n. 1), del d.lgs. 112/1998,
dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo),
e in armonia con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione
territoriale regionale.
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La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
adotta il programma di previsione e prevenzione. Il programma ha validità
triennale ed è aggiornato annualmente, sentito il comitato
tecnico-scientifico di cui all’art. 21, comma 4, della l.r.
12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza
regionale in materia di protezione civile).
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In sede di prima applicazione il programma di previsione e prevenzione,
elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito del programma
regionale di sviluppo, è adottato dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione consiliare, e ha validità triennale.
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La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali.
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La Regione può stipulare convenzioni con il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché con aziende e associazioni pubbliche
e private, per assicurare la pronta disponibilità di particolari
attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato, da utilizzare
nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura regionale
di protezione civile o da destinare ai centri polifunzionali di emergenza
di cui all’art. 21, comma 1, della l.r. 54/1990.
-
La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi dello
Stato e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative
di protezione civile nel territorio di altre regioni o di altri Stati,
coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi.
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La Regione può stipulare accordi con altre regioni, in particolare
con quelle confinanti, ai fini dell'espletamento di attività
di comune interesse attinenti alla previsione, prevenzione ed emergenza
in materia di protezione civile.
-
In caso di persistente impossibilità operativa conseguente
all'evento calamitoso, o in caso di inerzia o violazione della legge
o delle direttive regionali, la Giunta regionale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 142/1990,
invita l’ente a provvedere entro un termine prefissato; decorso
tale termine, la Giunta nomina un commissario ad acta con l’incarico
di svolgere gli adempimenti per i quali si è determinata l’inattività.
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In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto, il Presidente
della Giunta regionale, o l’assessore delegato, decreta lo stato
di crisi, al fine di attivare tutte le componenti dell’amministrazione
regionale utili per interventi di protezione civile, nonché
ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
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Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni
pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione
dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore
delegato:
1) qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi
straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere
la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio
interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto
dall’art. 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
2) qualora non si tratti di evento catastrofico che richieda interventi
da parte dello Stato, con proprio decreto, dichiara lo stato di eccezionale
calamità o avversità atmosferica, in conformità
all’art. 108, comma 1, del d.lgs. 112/1998, delimitando il territorio
interessato dall'evento calamitoso, anche ai fini dell’eventuale
assegnazione di fondi a rifusione dei danni o per il sostegno delle
attività economiche danneggiate.
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Nei casi di cui ai commi 147 e 148, il Presidente della Giunta regionale,
o l’assessore delegato, attribuisce al dirigente della struttura
regionale di protezione civile, limitatamente alla durata dello stato
di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture
regionali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal
caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle
strutture organizzative regionali a disposizione.
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Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore delegato,
decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti
interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi
del comma 148, lettera a), si raccorda con gli organi dello Stato
competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione
di interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo
quanto previsto dall’art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs.
112/1998.
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Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite in particolare
dagli articoli 14 e 15 della legge 142/1990 e dalla legge 225/1992,
partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale
della protezione civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi:
1) alla realizzazione, al coordinamento e alla gestione dei sistemi
di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità
al comma 138;
2) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e
prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità
alle direttive regionali annesse al programma di cui al comma 139;
3) allo svolgimento, in ambito provinciale, delle attività
di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e
piani regionali, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
4) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base
delle direttive regionali di cui al comma 142;
5) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali
di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica,
da attivare in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale.
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I piani e i programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 151 sono
approvati dalla provincia. Il programma ha validità triennale
ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.
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La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui
al comma 151, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali
ed ha altresì il compito di coordinare i comuni nelle loro
attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani
di emergenza.
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La provincia, nell’esercizio dei compiti assegnati di cui al
comma 151, lettera e), si attiene alle linee guida indicate nelle
direttive regionali annesse al programma di cui al comma 142. Qualora
nell’attività di vigilanza la provincia rilevi difformità
od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali
provvedimenti sostitutivi di competenza.
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In conformità alla legge 225/1992, i comuni, anche sulla base
delle competenze ad essi attribuite in particolare dagli articoli
14 e 15 della legge 142/990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione
del servizio nazionale della protezione civile assicurando lo svolgimento
dei compiti riguardanti la partecipazione alle operazioni di soccorso
e di gestione della post-emergenza, la rilevazione, la raccolta e
la elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, le attività
di previsione e prevenzione, la predisposizione dei piani comunali
di emergenza.
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Per le finalità di cui al comma 155, i comuni:
1) si dotano, anche attraverso accordi o convenzioni fra comuni, di
una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di
livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle
operazioni di soccorso coordinate dal sindaco o dalla Regione, ovvero
promuovono la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione
civile con le medesime finalità;
2) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità
montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive
regionali di cui al comma 142;
3) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione
e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza
nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
4) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui al comma
142;
5) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di
risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture
pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli,
artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
6) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione
e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi
e piani regionali e provinciali.
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Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio
comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato
operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione
alla Regione.
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L’attività di volontariato di protezione civile può
essere svolta:
1) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all’attività
dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
2) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del d.p.r.
21 settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme concernenti la
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività
della protezione civile) e della l.r. 24 luglio 1993, n. 22 (Legge
regionale sul volontariato);
3) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione
dal comune, dalla comunità montana, dal parco o dal consorzio
fra comuni.
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La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle
iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la
prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni,
nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti
del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni
di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso
alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni
che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro
attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici
e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
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Nell’assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni
di volontariato è data priorità alle iniziative gestite
in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o
intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative
promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali
o intercomunali.
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La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative
di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la
correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento,
nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e
regionali.
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L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata
da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale
di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di
coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.
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Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi
di cui ai commi da 147 a 150, può individuare le organizzazioni
di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire
in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente
comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l’attivazione
delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con
indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.
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E’ istituito l'albo regionale del volontariato di protezione
civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per
competenze professionali e specialità, ed articolato a livello
regionale, provinciale e comunale.
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La Regione favorisce la partecipazione alle attività di protezione
civile delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che,
pur non essendo iscritte all’albo regionale, sono iscritte nell’elenco
nazionale previsto dall’art. 1 del d.P.R. 613/1994.
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La Regione rende pubblico annualmente l'elenco dei donatori e il valore
dei beni o servizi donati o gratuitamente erogati con vincolo di destinazione
alle attività di protezione civile.
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Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Presidente
della Giunta regionale, o l’assessore delegato, è autorizzato
a provvedere con proprio decreto all’apertura di un conto corrente
bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee
di enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati
a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di
vita nell’area colpita dall’evento calamitoso.
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Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art.
70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle
relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate
dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale
dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio
1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza
della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento
alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art.
4, comma 1, del d.lgs 143/1997.
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Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme
per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina
dell’attività pescatoria) è abrogato.
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La lettera c) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. 28 gennaio
1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione
dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione
e di occupazione) è abrogata.
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Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27
della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile).
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In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r.
27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d’uso
nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio
1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce,
nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione
delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del
Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
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