LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-01-2000
REGIONE LOMBARDIA

RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN LOMBARDIA.
ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 2 del 10 gennaio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale


ARTICOLO 1
(Disposizioni comuni)

  1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
    a) sviluppo economico ed attività produttive;
    b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
    c) servizi alla persona e alla comunità;
    d) polizia amministrativa.
  2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti principi:
    a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
    b) completezza , omogeneità ed unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee ed un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
    c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni;
    d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro conferite;
    e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.
    Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l’organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.
  3. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.
  4. Annualmente, il documento di programmazione economico - finanziaria regionale individua le priorità delle politiche d’intervento della Regione per la predisposizione e l’aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.
  5. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
  6. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.
  7. La Giunta regionale disciplina le modalità tecnico-operative per l’attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità devono comunque garantire:
    a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
    b) l’unicità di responsabilità per progetti che si caratterizzano per l’approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
    c) l’azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all’armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
    d) la disponibilità di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
    il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell’aria.
  8. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell’autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.


144. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l’attuazione delle attività e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l’apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società civile e agli organismi senza finalità di lucro.
145. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l’opportunità in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità, la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l’esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.
146. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al comma 16, individua:
144. i servizi e le attività che possono essere oggetto di affidamento a terzi;
145. i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
146. le modalità di affidamento, salva restando l’osservanza della normativa statale di settore;
147. i termini massimi per l’espletamento di servizi ed attività affidati;
148. le modalità di controllo e vigilanza sui servizi ed attività affidati;
149. le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.
147. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.
148. Un’apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui all’art. 77 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è dedicata al monitoraggio e allo stato di attuazione dei piani e dei programmi delle materie oggetto della presente legge. La redazione della suddetta sezione è effettuata anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui al comma 44.
149. Con riferimento alle funzioni conferite agli enti locali, in caso di accertata, persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine, comunque non superiore a sei mesi, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, dispone specifici interventi sostitutivi ovvero nomina un commissario ad acta.
150. E’ istituita la conferenza regionale delle autonomie quale sede permanente di partecipazione degli enti locali della comunità lombarda alla definizione delle politiche regionali in attuazione dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), concernenti i trasferimenti e le deleghe disposti dalla Regione in attuazione della legge 59/1997. La conferenza concorre alla definizione dei rapporti tra Regione ed autonomie locali e funzionali e promuove lo sviluppo delle forme collaborative tra i medesimi soggetti.
151. Della conferenza fanno parte:
a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
b) i presidenti delle province della Lombardia;
c) otto sindaci di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) dodici sindaci di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
e) quattro presidenti di comunità montane;
f) i presidenti dell’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), dell’Unione province lombarde (UPL), della delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
g) il presidente dell’unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
i) tre rettori delle università lombarde designati dalla conferenza dei rettori;
j) tre rappresentanti delle autonomie scolastiche tra cui il sovraintendente regionale alla pubblica istruzione.
152. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si considera la popolazione risultante dall’ultimo censimento.
153. La conferenza, nelle sue componenti di cui al comma 17, lettere a), b), c), d), e) ed f), esprime parere obbligatorio ai competenti organi della Regione in merito a:
a) modifiche dello Statuto regionale;
b) bilancio di previsione e legge finanziaria regionale;
c) progetti di legge in materia di ordinamento e di funzioni in materia territoriale;
d) progetti di legge in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;
e) proposte riguardanti intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro tra Regione e Governo.
154. La conferenza, nell’ambito delle finalità e delle funzioni di cui al comma 1, esprime inoltre parere sulle politiche regionali di programmazione e sviluppo economico e sui provvedimenti regionali di trasferimento e delega disposti con legge 59/1997, ed in particolare:
1) formula proposte ed esprime pareri relativamente ai progetti di legge integrativi ovvero modificativi della presente legge;
2) esprime pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al presente articolo;
3) esprime parere sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) adottato dalla Giunta;
4) formula proposte per gli accordi di programma tra la Regione e le autonomie locali e funzionali, in attuazione del principio di collaborazione, al fine di perseguire gli obiettivi strategici individuati dai piani e dai programmi regionali di settore e di coordinare l’esercizio delle attività di comune interesse dei soggetti istituzionali;
5) è la sede in cui la Regione promuove l’accordo sugli ambiti territoriali e sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai comuni di minore dimensione demografica.
155. In sede di prima applicazione dei commi da 16 a 30, i componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e) sono eletti dalle corrispondenti assemblee, convocate dall’ANCI e dall’UNCEM, di cui fanno parte, rispettivamente, tutti i sindaci ed i presidenti di comunità montana in carica. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. La graduatoria dei candidati non eletti è utilizzata nei casi in cui, ai sensi del comma 22, è necessario provvedere alla sostituzione dei componenti. I rappresentanti di cui al comma 17, lettera i), sono eletti dalla conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica.
156. Le funzioni di componente della conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali non sono delegabili, fatta eccezione per i componenti previsti dal comma 17, lettere f) e g). I componenti della conferenza decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato elettorale ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo per una delle cause previste dalla vigente normativa. Per i componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), ANCI ed UNCEM comunicano i nominativi dei sostituti dei componenti decaduti, individuati ai sensi del comma 21, entro trenta giorni dall’avvenuta vacanza. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente in materia di enti locali, se delegato, provvede all’integrazione della conferenza con proprio decreto.
157. Il presidente della conferenza, prescelto tra i soggetti di cui al comma 17, lettere a), b), c), d) ed e), è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti di cui al comma 17 nella seduta d’insediamento; qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio o, rispettivamente, risulta eletto il più anziano d’età.
158. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente e l’assessore regionale competente in materia di enti locali, nonché tutti gli assessori regionali competenti nelle materie all’ordine del giorno della seduta della conferenza. Alle sedute per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 partecipano, senza diritto di voto, anche i consiglieri regionali relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti all’ordine del giorno della seduta della conferenza.
159. La conferenza è costituita all’inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’assessore competente in materia di enti locali, se delegato, entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. A tal fine ANCI ed UNCEM provvedono a segnalare i nominativi dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), entro quarantacinque giorni dalla data d’insediamento del Consiglio regionale. La seduta d’insediamento della conferenza è convocata entro dieci giorni dalla data della sua costituzione ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente in materia di enti locali, se delegato. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
160. I pareri di cui ai commi 19, esclusa la lett. b), e 20 sono espressi dalla conferenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo quanto previsto al comma 30 per il DPEFR. Qualora la conferenza rappresenti, motivandole, esigenze istruttorie, il termine è interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dall’acquisizione degli elementi istruttori. Il parere sugli atti di cui al comma 19, lett. b), è reso direttamente dalla conferenza alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il termine di cui al comma 28. In caso di decorrenza dei predetti termini senza che la conferenza abbia espresso parere, l’organo regionale competente procede indipendentemente dall’acquisizione dello stesso. Degli adempimenti di cui al presente comma è data notizia nelle premesse degli atti deliberativi della Giunta regionale.
161. La conferenza ha sede presso la Giunta regionale ed è convocata, salvo quanto previsto dal comma 25, dal proprio presidente; è in ogni caso convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. Le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 17, lettere c), d) ed e), le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l’organizzazione dei lavori della conferenza sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa.
162. I lavori per la trattazione degli argomenti di cui al comma 19 sono organizzati, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in almeno due sessioni nel corso dell’anno. Una di tali sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione e della legge finanziaria regionale.
163. La struttura regionale competente in materia di enti locali e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicurano alla conferenza il supporto di segreteria, anche avvalendosi, previa intesa con gli enti locali interessati, di personale distaccato dagli enti locali medesimi. Il personale della segreteria opera alle dipendenze funzionali del presidente della conferenza.
164. Dalla data di insediamento della conferenza sono abrogate la l.r. 29 aprile 1988, n. 20 (Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali) e la l.r. 21 dicembre 1995, n. 50 (Modificazioni alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20 “Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali”). A far tempo dalla medesima data, il comma 2 dell’art. 9-bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), come da ultimo sostituito dall’art.2, comma 1, lettera b) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali), è così ulteriormente sostituito: “2. Il documento di cui al comma 1 è inviato entro il 15 luglio alla conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, istituita con legge regionale, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.”
165. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali della Lombardia, compresi quelli derivanti dalla delega di funzioni, ai sensi dell’art. 130 della Costituzione e dell’art. 41 della legge 142/1990, è esercitato dall’organo regionale di controllo in conformità alla disciplina di cui alla legge 127/1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
166. La Regione Lombardia, in applicazione dell’art. 17, comma 35, della legge 127/1997, espleta, nell’ambito dell’attività di ogni sezione dell’organo regionale di controllo, funzioni di consulenza, delle quali gli enti controllati possono avvalersi, al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa.
167. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assolvimento delle funzioni di consulenza di cui al comma 32.
168. E’ affidata all’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell’ambito di quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della pubblica amministrazione - IReF). Tale attività di formazione e di specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche d’intesa con l’ANCI Lombardia, l’UPL e la delegazione lombarda dell’UNCEM.
169. Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l’IReF svolge compiti di:
a- progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 141 del d.lgs. 112/1998;
b- rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
c- realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi successivi all’approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro fabbisogni;
d- valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità e ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e delle normative regionali;
e- promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
f- sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l’armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.
170. Può altresì essere affidato all’IReF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:
a- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle IPAB e delle cooperative sociali;
b- delle comunità religiose che abbiano stipulato un’intesa con la Repubblica italiana.
171. Le attività di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai servizi socialmente utili e l’addestramento giuridico-amministrativo per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.
172. L’ IReF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento delle attività e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.
173. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l’effettuazione delle spese di investimento, di quelle correnti operative e di quelle di funzionamento, le province, i comuni, le comunità montane, i loro rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
174. Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione, nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui al comma 39, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del d.lgs. 112/1998, distinguendo in appositi capitoli le risorse a seconda che si tratti di funzioni trasferite o delegate. Tali risorse sono costituite dai trasferimenti finanziari suddetti, nonché da risorse relative alle funzioni amministrative già svolte dalla Regione e sono trasferite gradualmente dalla Giunta regionale.
175. Alle spese derivanti da attività di comitati, conferenze, commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.
176. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all’ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell’accordo col medesimo concluso. Nelle more dell’adozione dell’atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l’immobile a titolo di comodato.
177. I beni mobili e strumentali, necessari per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all’ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell’accordo col medesimo concluso. All’atto della consegna viene redatto apposito verbale anche a fini inventariali.
178. La Giunta regionale istituisce l’osservatorio regionale sulla riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.
179. L’attività dell’osservatorio è assicurata da una struttura scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento sono definiti nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 2, comma 14, della l.r. 23 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).
180. La Regione riconosce nell’Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la programmazione regionale e degli enti locali, anche in riferimento alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:
1) per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari, analisi preliminari, costruzione di indicatori;
2) per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
3) per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli effetti delle politiche.
181. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali garantiscono all’IReR l’accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. E’ compito dell’IReR valorizzare e coordinare l’apporto delle università e degli enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.
182. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e favorisce altresì l’interscambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e assicurando la compatibilità con gli standard definiti dall’Autorità per l’informatica della pubblica amministrazione (AIPA).
183. Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali, in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
184. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività dell’osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.
185. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l’architettura, le applicazioni, le modalità di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell’ambito dell’area economica e delle attività produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.
186. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l’accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendone anche la costituzione e l’implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l’accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d’intesa con l’AIPA.


ARTICOLO 2
(Sviluppo economico ed attività produttive)

  1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “artigianato”, “cooperazione”, “acque minerali e termali”, “industria”, “turismo”, “fiere e sostegno alla internazionalizzazione”, “commercio”, “sportello unico”, “agevolazioni alle imprese”, “carburanti”, “energia”, “risorse geotermiche”, “vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a quelli in tema di “agricoltura e foreste” già disciplinati dalla l.r. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
  2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del d.p.r. del 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge 59/1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.
  3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 112/1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
  4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
    1. la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
    2. gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
    3. l’istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell’impresa artigiana;
    4. la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
    5. la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
    6. il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
    7. la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
    8. gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l’Unione europea ed altri soggetti;
    9. la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
    10. il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive);
    11. la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;
    12. le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;
    13. il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.
  5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
    1. l’attuazione di programmi di intervento dell’Unione europea;
    2. l’osservatorio dell'artigianato;
    3. l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l’adeguamento agli standard qualitativi;
    4. il risanamento e la tutela ambientale;
    5. gli insediamenti artigiani;
    6. gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
  6. La Regione valorizza la sussidiarietà orizzontale attraverso modalità partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale.
  8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.
  9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.
  10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.
  11. Per l’attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l’utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.
  12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.
  13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:
    1. la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività produttive;
    2. l’istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell’Unione europea.
  14. E' delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.
  15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).
  16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
    1. l’adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
    2. l’attività istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
    3. il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa;
    4. il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
  17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
  18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.
  19. Le province, i comuni, le comunità montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.
  20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
    1. la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
    2. i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
    3. le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;
    4. le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
    5. le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;
    6. gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;
    7. l’istituzione e il regolamento dell’albo regionale delle cooperative, finalizzato alla possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalla normativa regionale;
    8. gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l’Unione europea.
  21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:
    1) l’attuazione di programmi di intervento dell’Unione europea;
    2) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche;
    3) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
    4) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;
    5) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività di impresa cooperativa;
    6) gli interventi finalizzati alla crescita dell’attività d’impresa in forma cooperativa.
  22. Sono delegate alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso in comunità montane, la gestione e l'amministrazione delle attività concernenti:
    1. l’istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell’Unione europea;
    2. gli interventi di iniziativa locale per l’attivazione di forme di garanzia, con il concorso di risorse regionali e dei CONFIDI, finalizzati all’ottenimento di credito;
    3. gli interventi connessi alla crescita dell’attività d’impresa in forma cooperativa.
  23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione.
  24. Sono delegati alle CCIAA gli interventi per:
    1) l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
    2) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa.
  25. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
  26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:
    1. la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, i cui proventi sono destinati alle province interessate, secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
    2. l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività turistica.
  27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
  28. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla produzione industriale.
  29. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione di servizi connessi alle attività di cui al comma 28, con esclusione comunque delle attività creditizie e di intermediazione finanziaria, nonché delle attività concernenti le società fiduciarie, di revisione e di assicurazione.
  30. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:
    1. la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese;
    2. l’attuazione di interventi dell’Unione europea;
    3. l’istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;
    4. i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
    5. i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;
    6. il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
    7. gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;
    8. i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all’incremento occupazionale;
    9. il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione dei servizi reali alle imprese;
    10. gli interventi di agevolazione dell’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
    11. la determinazione dei criteri per l’attuazione di interventi regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie, di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all’agevolazione dell’accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
    12. gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
    13. l’adozione di criteri specifici per l’attuazione delle misure di cui al d.l. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/1992;
    14. la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti responsabili;
    15. la determinazione dei criteri per l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l’ampliamento ed il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;
    16. il monitoraggio delle attività produttive.
  31. La Regione, per l’esercizio delle attività indicate nel comma 30, può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con soggetti pubblici, nonché con operatori privati purché siano espressione associativa di realtà imprenditoriali e non abbiano finalità di lucro. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni sono indicate, in relazione ad ogni attività considerata, nell’ambito di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la durata.
  32. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell’industria relative a:
    1. la programmazione, nell’ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l’individuazione delle aree produttive di livello comunale;
    2. l’attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
    3. la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.
  33. Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese’ e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato), come sostituito dal comma 37.
  34. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la materia dell’industria relative a:
    1. il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del d.lgs. 112/1998;
    2. l’istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui al comma 61, nell’ambito delle norme di coordinamento regionale;
    3. la realizzazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse.
  35. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l’esercizio delle attività e delle funzioni di propria competenza indicate al comma 30, in particolare per:
    1. la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l’evoluzione del settore industriale;
    2. l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
    3. la realizzazione di iniziative per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese;
    4. la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della commercializzazione delle piccole e medie imprese.
  36. La Giunta regionale, nella determinazione degli strumenti programmatori che ritiene necessario adottare per le attività di cui ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune con le CCIAA e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto disposto dal comma 31.
  37. L’art. 3 della l.r. 7/1993 è sostituito dal seguente:
    “Art. 3 (Distretti industriali di piccole imprese)
    1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina i parametri di riferimento e le modalità per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese, ed approva le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di consorzi e centri di servizio alle imprese. La segreteria di ogni singolo distretto può essere affidata alle CCIAA competenti per territorio o a loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.
    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie d’intervento previste dal provvedimento di cui al comma 1.
    3. La direzione generale competente in materia, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo ed i progetti innovativi di cui al comma 1 e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L’ammontare di ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 500 milioni per anno e a lire 1.000 milioni per triennio, e comunque non può essere superiore al quaranta per cento del costo complessivo di attuazione dei programmi e dei progetti innovativi.”.
  38. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 3 della l.r. 7/1993, come sostituito dal comma 37, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  39. Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province, dei comuni e delle CCIAA previste dai commi da 30 a 36.
  40. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 39 sono indicate anche le modalità di coordinamento e raccordo con gli interventi già previsti dalle leggi regionali vigenti.
  41. Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi strutturali dell’Unione europea.
  42. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs 112/1998.
  43. Sono di competenza della Regione:
    1. la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ivi compresa l'organizzazione del sistema di informazione e di assistenza al turista, sentiti gli enti locali interessati;
    2. la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative per la promozione e la commercializzazione turistica;
    3. la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente finalità turistica e delle professioni turistiche;
    4. la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;
    5. la vigilanza relativa alle attività di propria competenza;
    6. il monitoraggio delle imprese e dei flussi turistici.
  44. Sono ulteriormente delegate alle province, ferma restando la legislazione regionale vigente, le competenze relative agli esami di accertamento di idoneità per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici ed i direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.
  45. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l’esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 43, in particolare per il monitoraggio dei dati e delle informazioni riguardanti le imprese ed i flussi turistici.
  46. Ad integrazione di quanto previsto dalla l.r. 10 dicembre 1986 n. 65 (Disciplina dell’attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), così come modificata dall’art. 3 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), possono accedere alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico coloro che hanno prestato la loro opera alle dipendenze di agenzie di viaggi, presentando la certificazione dell’ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l’ultima prestazione di lavoro, comprovando sei anni di lavoro dal terzo livello del contratto nazionale di lavoro delle agenzie di viaggi. L’attività lavorativa non deve essere cessata da più di dieci anni.
  47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i compiti concernenti:
    1. l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, sentiti i comuni interessati;
    2. l’attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali;
    3. le funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, d’intesa con il comune di Milano, secondo quanto previsto dalla l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
    4. la redazione del calendario fieristico annuale;
    5. il coordinamento, sentiti i comuni interessati, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche a carattere nazionale e regionale, al fine di evitare la loro concomitanza con manifestazioni di analoga specializzazione merceologica svolte in altre regioni, mediante intesa con esse;
    6. l’attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza;
    7. il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese;
    8. l’adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;
    9. la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
    10. la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane);
    11. la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, di cui all'art. 10, comma 2, del d.l. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 394/1981, limitatamente ad attività volte ad incrementare la domanda estera del settore;
    12. lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri paesi;
    13. la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.
  48. La Regione predispone ed attua ogni iniziativa idonea allo svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare esercita le funzioni relative:
    1. alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e turistiche, singole o associate;
    2. all’organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
    3. alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
    4. alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;
    5. all’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998.
  49. Ai sensi dell'art 1, comma 6, della legge 59/1997, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs 112/1998, la Regione può inoltre svolgere funzioni e compiti concernenti:
    1. l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
    2. la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese lombarde;
    3. la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde;
    4. il sostegno alla partecipazione di imprese e società lombarde a gare internazionali.
  50. Sono trasferite ai comuni che le esercitano anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane le funzioni amministrative concernenti:
    1. le autorizzazioni allo svolgimento e l’attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali;
    2. le funzioni di vigilanza relativamente agli atti di propria competenza.
  51. I soggetti di cui al comma 50 esercitano anche le funzioni relative alle autorizzazioni allo svolgimento e all'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche provinciali con le modalità previste dalla l.r. 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche).
  52. Sono delegate ai comuni le funzioni relative alle deroghe all'art. 6 della l.r. 45/1980 per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di propria competenza.
  53. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività e delle funzioni di propria competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:
    1. la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
    2. la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda, compreso il settore agroalimentare;
    3. la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di attrazione dei flussi turistici e di investimenti esteri;
    4. l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche all'estero.
  54. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate dagli enti fieristici già riconosciuti dalla Regione ai sensi delle normative vigenti e dai soggetti pubblici e privati di cui ai commi da 55 a 60.
  55. Sono soggetti pubblici gli enti fieristici riconosciuti dallo Stato, gli enti pubblici, le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di diritto pubblico costituiti da detti enti, che prevedono nello statuto lo svolgimento di attività fieristiche.
  56. Sono soggetti privati le persone giuridiche e le organizzazioni dotate di soggettività giuridica che esercitano professionalmente attività fieristico promozionale.
  57. Gli enti pubblici territoriali, anche in associazione tra loro, possono organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica non superiore alla propria dimensione territoriale. Possono continuare ad organizzare manifestazioni fieristiche con qualifica superiore a quella determinata nel precedente capoverso gli enti pubblici territoriali che ne siano titolari prima dell’entrata in vigore della presente legge.
  58. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti fieristici riconosciuti dalla Regione ai sensi della l.r. 45/1980 possono trasformarsi in società di capitali o in fondazioni. Le quote di partecipazione all’ente sono attribuite ai soggetti costituenti l’ente stesso conformemente al numero dei rispettivi membri presenti nell’organizzazione assembleare nei termini previsti dallo statuto approvato ai sensi della l.r. 45/1980. Gli statuti degli enti fieristici riconosciuti dalla Regione sono comunque adeguati alle norme della presente legge entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. La deliberazione di trasformazione e le relative modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei due terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della l.r. 45/1980.
  59. E' istituito, presso la Regione, l'albo dei titolari di quartieri fieristici e degli organizzatori di manifestazioni fieristiche. Sono iscritti all'albo i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche. Per ottenere l’iscrizione all’albo, i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche devono assumere l'obbligazione di reinvestire una quota del fatturato d'esercizio, non inferiore al due per cento, nelle attività fieristiche o promozionali dei settori merceologici interessati; la Giunta regionale approva le procedure per l'iscrizione all'albo, nonché le modalità di costituzione, aggiornamento e tenuta dello stesso.
  60. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce le modalità attuative relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche.
  61. Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni istituiscono una apposita struttura responsabile dei procedimenti relativi alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi. Tale struttura ha il compito di:
    1. espletare il procedimento amministrativo concernente l’autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell’art. 25 del d.lgs. 112/1998, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampiamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi);
    2. coordinare l’attività, anche tramite l’installazione e la gestione di un’adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione all’insediamento sul territorio di competenza;
    3. offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l’autorizzazione all’insediamento;
    4. fornire informazioni e assistenza alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.
  62. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all’insediamento. Per l’esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative della realtà economica locale.
  63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province per gli interventi di promozione e coordinamento e con le CCIAA per l'integrazione con i procedimenti amministrativi di diretta competenza delle stesse e per le attività di supporto. In particolare, alle CCIAA possono essere affidate la realizzazione dei servizi di cui al comma 61, lettere c) e d), nonché la predisposizione di programmi informatici e della strumentazione telematica dedicati alla gestione degli sportelli. Tali attività e compiti vengono definiti nel programma di cui al comma 64. Nelle aree montane i comuni possono, inoltre, affidare, sulla base di specifici accordi, lo svolgimento di tali compiti e funzioni alle comunità montane.
  64. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali di cui all’art. 1, comma 16, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all’approvazione del Consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61 e 62, con particolare riferimento alle attività di assistenza alle imprese ed all’accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l’insediamento, nonché la disponibilità di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità per l’acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle informazioni.
  65. Nelle more dell’approvazione del programma di cui al comma 64, il coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le iniziative in attuazione dell’art. 23 del d.lgs 112/1998 e del d.p.r. 447/1998, sono garantiti dalla Giunta regionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 16, della l.r. 2/1999 ed atti conseguenti.
  66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i criteri e le modalità operative per l’affidamento, da parte delle strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.
  67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti operato dal titolo II del d.lgs. 112/1998 e ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, la Regione individua specifici strumenti di programmazione negoziata per creare e favorire nelle diverse aree territoriali le condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale.
  68. Costituiscono strumenti di attuazione della programmazione negoziata regionale, nell’ambito economico, il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo.
  69. Il contratto di sviluppo è l’accordo tra Regione, enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo delle attività produttive e alla creazione di nuova occupazione per la realizzazione di progetti di investimento che accrescano il patrimonio produttivo dell’area interessata per l’elevato contenuto tecnologico o per la qualificazione infrastrutturale e per il conseguente significativo incremento occupazionale. Il contratto di sviluppo può essere promosso da:
    a) Regione;
    b) enti locali e funzionali;
    c) altri soggetti pubblici o società di intervento a partecipazione pubblica;
    d) soggetti privati.
  70. Il contratto di recupero produttivo è l’accordo tra Regione, enti locali e funzionali, imprese, singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale, in relazione al numero di lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, d’intesa con i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, e può essere attivato:
    1) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
    2) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.
  71. Il contratto di sviluppo e il contratto di recupero produttivo sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Il decreto di approvazione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, e produce gli effetti dell’intesa di cui all’art. 3, comma 2, lett. g), determinando le variazioni agli strumenti urbanistici, sostituendo le concessioni edilizie sulla base delle determinazioni assunte dai comuni territorialmente interessati, sostituendo altresì l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e comprendendo i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta di competenza degli enti interessati; la legge finanziaria regionale determina le procedure di spesa e gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l’attuazione dei contratti di cui al comma 68.
  72. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi indicati nel DPEFR determina i contenuti attuativi dei contratti stessi.
  73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 13 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).
  74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 123/1998:
    1) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla l.r. 6 luglio 1981, n. 36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo);
    2) agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
    3) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
    4) sostegno ai lavoratori in difficoltà occupazionale di cui all'art. 10, comma 6, lettera a), della l.r. 1/1999;
    5) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, comma 8, della l.r. 1/1999.
  75. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998:
    1) contributi in conto capitale alle imprese cooperative per la salvaguardia e l’incremento dei livelli occupazionali di cui alla l.r. 7 agosto 1986, n. 32 (Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali);
    2) contributi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
    3) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e agli artt. 15 e 16 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
    4) contributi per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici);
    5) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), n. 2, della l.r. 1/1999.
  76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998:
    a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di cui alla l.r. 23 aprile 1985 n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori), di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 7/1993 e all’art. 7 della l.r. 35/1996;
    b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della l.r. 36/1988;
    c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei centri storici di cui all'art. 9 della l.r. 17/1990;
    d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della l.r. 17/1990;
    e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 17/1990;
    f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori), modificata e integrata dall'art. 4 della l.r. 7/1993 e dall'art. 13 della l.r. 35/1996;
    g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della l.r. 7/1993;
    h) contributi a favore delle cooperative sociali di nuova costituzione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali");
    i) finanziamenti agevolati a favore delle cooperative sociali per la realizzazione di progetti d’investimento di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), della l.r. 16/1993;
    j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare l’accesso al credito di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);
    k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui all'art. 6, lettera a), della l.r. 35/1996;
    l) contributi per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di cui all'art. 6, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
    m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della l.r. 35/1996;
    n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della l.r. 1/1999;
    o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art. 10, comma 9, della l.r. 1/1999.
  77. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura negoziale di cui all’art. 6 del d.lgs. 123/1998:
    a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di lavorazione di cui agli artt. 8 e 14, comma 2, della l.r. 17/1990;
    b) contributi a fondo perduto per recupero e riqualificazione di aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30 (Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi).
  78. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le indicazioni operative per l’adeguamento dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni, controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli artt. 8 e 9 del d.lgs. 123/1998.
  79. Per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui ai commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell’efficacia degli interventi stessi, possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società, enti ed esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività. La Giunta regionale, in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni dell’art. 3 del d.lgs. 123/1998, individua i soggetti con i quali stipulare le convenzioni e il conseguente affidamento degli incarichi.
  80. La Giunta regionale, con cadenza triennale, propone al Consiglio per l’approvazione un rapporto sull’attuazione degli interventi regionali a sostegno delle imprese, evidenziando:
    a) i risultati conseguiti, con riferimento all’incremento dei livelli ,della competitività e dell’occupazione;
    b) l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti e alle risorse utilizzate;
    c) gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell’attuazione degli interventi;
    d) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per il triennio successivo, con particolare riferimento allo sviluppo tendenziale dell’apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;
    e) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente, nonché alle strutture organizzative e gestionali degli interventi anche in relazione al sistema delle deleghe agli enti locali e alle CCIAA;
    f) gli obiettivi da perseguire anche tramite l’approvazione di nuovi interventi e il fabbisogno finanziario per l’attività del triennio successivo, articolato per le diverse tipologie di intervento.
  81. Sono mantenute alla Regione le funzioni ad essa attribuite a seguito del conferimento delle funzioni relative alla materia dei carburanti dal d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dall'art. 105 del d.lgs. 112/1998, salvo quanto previsto dal comma 83.
  82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la l.r. 8 giugno 1984, n. 28 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione).
  83. A decorrere dal 1* gennaio 2000, ovvero a decorrere dalla successiva data eventualmente prevista dalle disposizioni statali di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 32/1998 per la conclusione della fase transitoria di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, sono delegate ai comuni le attività amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all'art. 105, comma 2, lettera f), del d.lgs. 112/1998. I comuni esercitano la delega nel rispetto delle norme attuative e degli atti programmatori della Regione.
  84. La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze e in armonia con la politica energetica dell’Unione europea, promuove e sviluppa, in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, le iniziative volte a conseguire l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia.
  85. Ferme restando le specifiche attribuzioni alla Regione, previste dall’art. 30, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
    a) orientare e promuovere la riduzione dei consumi energetici e l’innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica;
    b) favorire e promuovere l’uso delle fonti rinnovabili di energia;
    c) favorire e promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate con le attività produttive, economiche ed urbane, per organizzare i relativi processi in funzione del risparmio energetico con possibili recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
    d) promuovere, mediante convenzioni e accordi di programma, l’uso del finanziamento da parte di altri soggetti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziare l’attuazione di quanto previsto alla lettera a);
    e) promuovere la qualificazione degli operatori pubblici e privati per gli obiettivi e le attività oggetto della pianificazione energetica regionale, anche mediante programmi di formazione direttamente realizzati dalla Regione;
    f) promuovere la creazione di agenzie locali per l’energia quali strumenti per l’attuazione delle politiche energetiche nazionali, regionali e provinciali.
  86. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all’IReR, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 7 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), per l’effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.
  87. Il piano energetico regionale (PER) costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e contiene lo studio e l’analisi dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici, le tendenze della domanda e dell’offerta energetica, il bilancio energetico regionale, l’individuazione degli strumenti di incentivazione finanziaria.
  88. La Giunta regionale, sentite le province, definisce le iniziative di cui al comma 84 che comportino forme di finanziamento, determinandone l’importo anche nel quadro della normativa europea e, altresì, la procedura per la concessione e i criteri di valutazione delle domande.
  89. In relazione a quanto previsto dai commi 87 e 88, per il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale:
    a) sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
    1) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del PER;
    2) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
    3) il controllo sull’uso razionale dell’energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dai provvedimenti regionali.
    b) sono delegate alle province la determinazione dei criteri di preferenza in ordine all’ammissione dei progetti al finanziamento regionale e la conseguente istruttoria sulle istanze presentate.
  90. Sono delegate alle province:
    a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale, già delegate alle regioni con legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
    b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria e del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro).
  91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la rendicontazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate.
  92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi statali.
  93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse geotermiche sono corrisposti alla Regione.
  94. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale di cui dall’art. 37 del d.lgs. 112/1998.
  95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei casi previsti dall’art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
  96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 4 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).
  97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.
  98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive conferite con il d.lgs. 112/1998, restano ferme le procedure e le modalità attuative previste dalle leggi statali per la concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o associate.
  99. Sono abrogati gli artt. 6, 18, 27, e da 29 a 33 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia).
  100. Sono abrogati gli artt. 37, 38, 39, come sostituiti dall’art. 3, comma 3, lettera b), della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), e gli artt. 40, 41, 48 e 50 della l.r. 17/1990.
  101. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:
    "6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa".
  102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della composizione e del funzionamento delle commissione provinciali per l’artigianato, in attuazione dell’art. 20, comma 8, della legge 59/1997, restano confermati gli organi attualmente in carica così come costituiti.
  103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 9 e l’art. 11 della l. r. 32/1986 e successive modifiche, sono abrogati.
  104. Il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 32/1986 è sostituito dal seguente:
    "1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione stanzia risorse per l'attivazione ed il mantenimento di un fondo di garanzia e di un fondo di rotazione per agevolare l'accesso al credito e concede contributi alle cooperative destinatarie degli interventi compresi nel piano regionale".
  105. Il quarto comma dell'art. 56 della l.r. 44/1980 è sostituito dal seguente: "Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime".
  106. Il secondo comma dell'art. 15 della l.r. 44/1980 è sostituito dal seguente: “Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica".
  107. Alla l.r. 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
    "4. L'apertura di filiali di agenzie aventi la sede principale in altro Stato dell'Unione europea è soggetta ad autorizzazione come previsto dal presente articolo. L'apertura di filiali aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione. I titolari devono comunicare alla provincia competente l'inizio di attività di filiali o sedi secondarie nonché la cessata attività sopravvenuta a qualsiasi titolo.";
    b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 è abrogata;
    c) i commi 2 e 6 dell'art. 7 sono abrogati;
    d) il comma 4 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: "4. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonch0 per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.";
    e) al comma 5 dell'art. 7, dopo le parole: "sostituzione del direttore tecnico,", si aggiungono le parole: "l'estensione di attività,";
    f) al comma 3 dell'art. 11 è abrogato il secondo periodo;
    g) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente: "2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell’esame previsto dall’art. 15.";
    h) l'art. 15, come modificato dall’art. 4, comma 4, lettera a), della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni e integrazioni) è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Esame di idoneità e commissione d'esame)
    1. La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:
    1) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;
    2) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
    3) la conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all’Unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.
    2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
    3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) maggiore età;
    b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;
    c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;
    d) documentazione della struttura provinciale per il lavoro attestante l'attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni.
    4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.
    5. Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.
    6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:
    1) un dirigente della provincia, che la presiede;
    2) un docente di economia del turismo o di economia;
    3) un docente di tecnica aziendale turistica;
    4) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;
    5) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.
    7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.
    8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.
    9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui alla lettera d) del comma 6, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.
    10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente.”.
    i) la lettera b) del comma 2 dell'art. 16 è abrogata;
    j) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 3. In attuazione del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 “legge comunitaria 1990”) sono iscritti, previa istanza, nel registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo autorizzati che attestino il possesso dei seguenti requisiti:
    a) per il titolare, aver svolto le mansioni previste dal citato decreto legislativo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno sei anni in via continuativa;
    b) per il dipendente, aver svolto attività lavorativa nel II livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo, per almeno sei anni in via continuativa";
    k) l'art. 21 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione).
    1. La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
    a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;
    b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.
    2. Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.
    3. La Regione dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.
    4. La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.
    5. Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.";
    l) la lettera b), comma 1, dell'art. 22 è sostituita dalla seguente: "b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie".
  108. Alla l.r. 10 dicembre 1986, n. 65 (Disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), il cui titolo è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 15/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 2 dell'art. 3, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera e), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: "2. Ogni anno la provincia, con proprio provvedimento, indice la sessione d'esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione";
    b) il comma 1 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: "1. La provincia, con proprio provvedimento, nomina le commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
    c) il comma 4 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: "4. Le commissioni d'esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell'associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività";
    d) il comma 5 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:
    "5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale";
    e) il comma 6 dell'art. 4, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera f), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: "6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente";
    f) il comma 1 dell’art. 6, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera h), della l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente: “1. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento, di cui all’art. 3, con il quale viene indetta la sessione d’esame”;
    g) il comma 3 dell’art. 6 è sostituito dal seguente: “3. Le domande inoltre dovranno contenere l’indicazione del possesso della cittadinanza italiana o d’altro Stato membro dell’Unione europea e del titolo di studio posseduto. I cittadini extracomunitari sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione, in originale o copia autenticata, comprovante la cittadinanza posseduta”;
    h) i commi 5 e 6 dell'art. 7, già sostituiti dall’art. 3, comma 1, lettera l), della l.r. 15/1999, sono sostituiti dai seguenti: "5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico.
    6. La provincia rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione valido all'esercizio della professione con l'indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l'indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l'abilitazione.";
    i) l’art. 8 è sostituito dal seguente:
    “Art. 8 (Esame suppletivo)
    1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e che vogliono conseguire l’abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nella sessioni ordinarie d’esame.
    2. A tal fine gli interessati dovranno presentare domanda, contenente l’indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui al comma 1 dell’art. 6 con l’indicazione della lingua straniera per la quale si vuole ottenere l’ulteriore abilitazione.”;
    j) i commi 2 e 3 dell'art. 9, articolo già sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera m), della l.r. 15/1999, sono sostituiti dai seguenti: "2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia";
    "3. Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono determinate con decreto del direttore della direzione generale competente della Regione".
  109. Le sessioni d’esame per l’abilitazione alla professione di guida turistica e accompagnatore turistico, già indette dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolte dalla competente direzione generale della Regione.
  110. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 dell'art. 7, è inserito il seguente: "1bis. In caso di concorrente richiesta di più soggetti organizzatori per la realizzazione nel medesimo periodo di manifestazioni inerenti lo stesso settore merceologico, l’autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente di importanza:
    a) possesso dell'iscrizione all'albo degli organizzatori di manifestazioni fieristiche;
    b) qualifica più elevata;
    c) maggiore anzianità di svolgimento nel periodo richiesto;
    d) maggior numero di espositori nell’edizione dell’anno precedente;
    e) maggior numero di visitatori certificati, nell’edizione dell’anno precedente.”.
    b) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: "dai soggetti organizzatori", sono soppresse le parole: "di cui al precedente art. 4, comma 1";
    c) all'art. 14, comma 1, le parole : “di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del precedente art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “sono tenuti a trasmettere all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione”;
    d) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza";
    e) il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente: "2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) la Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti. Per l’attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all’estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti;"
    f) dopo il comma 3 dell'art. 21, è inserito il seguente: "3bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3."
    g) gli articoli 4, 5 e 10, commi 2 e 3, lettera e); 14, commi da 3 a 7; 15; 16, commi 2 e 3; 17, sono abrogati;
    h) sono abrogati tutti i riferimenti alla "commissione regionale per le fiere", contenuti negli articoli 3, comma 5; 8, comma 3; 10, comma 4; 11, comma 3; 13, comma 3; 22, comma 1.
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