LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 4-05-1990
REGIONE LOMBARDIA

Modificazioni ed integrazioni alla LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernente<< Disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 19 del 7 maggio 1990
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 8 maggio 1919
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente Legge regionale:


TITOLO 1
Modificazioni e intergrazioni alla LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificata dalle Leggi Regionali 5 dicembre 1983, n. 92, 9 marzo 1984, n. 12, 27 maggio 1985, n. 54, 7 luglio 1986, n. 23, 12 gennaio 1987, n. 2, 20 febbraio 1989, n. 6


ARTICOLO 1
(Modifica dell’art. 1 - Ambito di applicazione delle norme - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il quinto comma dell’art. 1 della L. R. 5 dicembre 1983 n. 91 è sostituito dal seguente: << 5. Una volta effettuata l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, in base alle sue risultanze, possono essere esclusi dall’applicazione delle norme della presente Legge, con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dell’ente proprietario, alloggi che risultino destinati espressamente a finalità di assistenza, di ospitalità , di rappresentanza e comunque a finalità diverse da quelle proprie dell’edilizia residenziale pubblica. >>.


ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’art. 2 - Requisiti soggettivi della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 2 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 1 della L. R. 7 luglio 1986, n. 23, è sostituito dal seguente:
    << Art. 2 (Requisiti soggettivi)
    1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
    a) chi abbia la cittadinanza italiana, nonché :
    a1) il cittadino di uno Stato membro della CEE che risieda in Italia e vi svolga la principale attività lavorativa;
    a2) il lavoratore extracomunitario residente in Italia ai sensi della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 concernente " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine" nonché di ulteriori disposizioni statali vigenti in materia;
    a3) il cittadino extracomunitario qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
    b) chi abbia la residenza anagrafica ovvero presti la propria attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito e individuati nel bando di concorso, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
    c) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella Provincia cui si riferisce il bando di concorso;
    d) chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località , che consentano un reddito almeno pari all’ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente " Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni", di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal Comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma;
    e) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
    f) chi usufruisca di:
    f1) un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, da calcolarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente " Norme per l’edilizia, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento dell’indizione del bando di concorso. Tale limite può essere aggiornato dalla Giunta Regionale qualora il CER o il CIPE ai sensi della lett. o) dell’art. 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l’aggiornamento, calcolato sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle determinazioni ISTAT, decorre dal primo gennaio successivo all’ultima revisione;
    f2) nel caso in cui faccia parte del nucleo familiare un portatore di handicap con una percentuale minima individuale superiore al 66%, il limite di reddito di cui alla lett. f1) è elevato del 40%, nel caso in cui i portatori di handicap come sopra indicati siano due o più , tale limite e elevato al 60%;
    f3) nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare, oltre ai figli, uno o più minori, il reddito di cui alla lett. f1) è diminuito di lire un milione per ogni minore che risulti a carico;
    g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
  2. Ai fini dei requisiti di cui alle lett. c) e d) del precedente primo comma è da considerarsi adeguato l’alloggio che presenta le seguenti caratteristiche:
    a) superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi nelle seguenti misure:
    mq 45 + mq 9 = mq 54 (per 1 o 2 persone);
    mq 60 + mq 12 = mq 72 (per 3 o 4 persone);
    mq 75 + mq 15 = mq 90 (per 5 o 6 persone);
    mq 95 + mq 19 = mq 114 (per 7 o più persone);
    b) reddito presunto non superiore al canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni, con applicazione del costo base di cui all’art. 14 e dei seguenti coefficienti:
    b1) tipologia corrispondente alla categoria catastale A3: 1,05;
    b2) classe demografica del Comune di presentazione della domanda. Qualora si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente: 0,80;
    b3) livello di piano: 1,00;
    b4) zona edificata/ periferica: 1,00;
    b5) vetustà pari a 20 anni: 0,85;
    b6) conservazione e manutenzione: 1,00.
  3. Ai fini della presente Legge si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge; possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione, come definite dal successivo art. 7, primo comma, n. 10), lett. b).
  4. Possono essere considerate componenti il nucleo familiare, secondo la disciplina da emanarsi dal Consiglio Regionale con successivo regolamento, anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza istituita e dichiarata nelle forme di Legge, abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo familiare interessato dalla domanda di assegnazione a norma del successivo art. 3 quarto comma, lett. b), salvo quanto previsto dal successivo art. 7, primo comma, n. 10, lett. e).
  5. Ai fini del requisito di cui alla lett. f) del precedente primo comma, si considera come reddito annuo complessivo il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi alla data di pubblicazione del bando di concorso, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali degli assegni familiari e degli oneri non deducibili.
  6. Oltre all’imponibile fiscale, nel reddito annuo complessivi sono computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, escludendo dal computo i sussidi e/ o assegni a carattere assistenziale, alimentare o con funzioni risarcitorie, percepiti dai componenti il nucleo familiare disabili o handicappati; in mancanza di idonea documentazione fiscale detti redditi possono dichiararsi nei modi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 concernente " Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme".
  7. Fermo restando quanto previsto dal precedente quinto comma e ai soli fini dell’applicazione degli arttº 21 e 22 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il calcolo del reddito ivi previsto è effettuato tenendo conto della classificazione dei redditi di cui all’art. 6 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 concernente " Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, applicando, nel caso di redditi misti, la riduzione prevista dal citato art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla quota di reddito derivante da pensione o lavoro dipendente.
  8. Ai fini della presente Legge si intende reddito prevalente da pensione o lavoro dipendente quello percepito a tale titolo per almeno l' 80% del reddito personale globale annuo.
  9. I requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento dell’assegnazione da parte del richiedente e, limitatamente alle lett. c), d), e), g) del precedente primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare. >>.


ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’art. 3 - bando di concorso della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 3 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 come integrato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. C) e dall’art. 16 della L. R. 20 febbraio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente: << 1. All’assegnazione in locazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio comunale si provvede mediante pubblico concorso indetto dal COmune per il proprio ambito territoriale non oltre il 31 maggio di ogni anno nel rispetto del successivo art. 9; tale concorso viene indetto in conformità alle direttive da emanarsi dalla Giunta Regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
  2. Il bando di concorso è pubblicato, mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni consecutivi, nell’albo pretorio e nelle sedi di decentramento amministrativo del Comune interessato dal bando, nonché presso la sede dell’iACP e in altri luoghi pubblici; il Comune, a seconda della sua dimensione e dell’ampiezza del territorio interessato dal bando, adotta tutte le ulteriori forme di pubblicità diretta ad assicurare la più ampia informazione dei cittadini.
  3. La Giunta Regionale approva lo schema di bando di concorso da utilizzarsi da parte dei Comuni per la formazione dei bandi di cui al precedente primo comma.
  4. Il bando di concorso deve comunque indicare:
    1) l’ambito territoriale di assegnazione comunale o sovracomunale ed il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, ove siano esattamente individuabili;
    2) i requisiti di carattere generale prescritti dal precedente art. 2, nonché eventuali altri specifici requisiti;
    3) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della domanda; per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione è prorogato di trenta giorni per i residenti nell’area europea e di sessanta giorni per i residenti nei paesi extra - europei;
    4) i documenti da allegare alla domanda;
    5) le sedi pubblici alle quali il concorrente può rivolgersi per la consegna della domanda e per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione;
    6) la quota percentuale di alloggi che per tipologia e dimensione sono eventualmente da assegnare prioritariamente alle categorie di cittadini di cui al primo comma, n. 10), del successivo art. 7, con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/ o psichiche.
  5. Fermo restando quanto previsto dalla lett. f) del comma precedente, gli alloggi situati ai piani terra vengono assegnati, ai sensi dell’art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, concernente nuove forme in favore dei mutilati ed invalidi civili, prioritariamente agli invalidi o ai portatori di handicap che abbiano difficoltà di deambulazione. Gli alloggi di nuova edificazione, se assegnati a persone con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essere idonei a garantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2 dell’allegato alla LR 20 febbraio 1989, n. 6 concernente " Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione"; essi inoltre dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
  6. Nella assegnazione d' alloggi che abbiano formato oggetto di intervento di recupero edilizio o di recupero urbanistico, ivi compresi gli interventi realizzati con programmi integrati, è data priorità ai precedenti occupanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, primo comma, fatta eccezione del requisito di cui alla lett. f) del comma suddetto, che è sostituito da quello previsto dal successivo art. 22, primo comma, lett. f). >>.


ARTICOLO 4
(Modifiche e integrazioni dell’art. 4 - Presentazione della domanda di assegnazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 4 della L. R. 5 dicembre 1983 n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. La domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, è consegnata presso il Comune e le sue sedi di decentramento, lo IACP territorialmente competente, nonché presso eventuali altre sedi pubbliche. >>.
  2. Il secondo comma dell’art. 4 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 2. La Giunta Regionale approva lo schema di modulo di domanda da utilizzarsi da parte dei Comuni. >>.
  3. Il settimo comma dell’art. 4 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 7. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salvo l’applicazione delle eventuali sanzioni penali. >>.
  4. Dopo il settimo comma dell' p' art. 4, della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è aggiunto il seguente comma 8: << 8. Nel caso di mancata indicazione del bando per assenza o indisponibilità degli alloggi di cui al secondo comma del precedente art. 1, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione entro il 31 maggio di ogni anno presso gli enti e le sedi di cui al precedente primo comma; il Comune e lo IACP sono tenuti ugualmente a raccogliere le domande, a istruire ai sensi del successivo art. 5 e a trasmetterle entro il 30 settembre alla commissione di cui al successivo art. 6. >>.


ARTICOLO 5
(Modifiche dell’art. 5 - Istruttoria della domanda della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 5 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. Il Comune procede all’istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo, nonché l’esistenza della documentazione richiesta; a tal fine invita gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti. >>.
    2. I commi quarto e quinto dell’art. 5 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 sono abrogati.
    3. Il sesto comma dell’art. 5 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro il 30 settembre alla commissione di cui al primo comma del successivo art. 6 per la formazione della graduatoria. >>.
    4. Il settimo comma dell’art. 5 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. D), è sostituito dal seguente: << 7. Il Presidente della Giunta Regionale, o l’assessore delegato, provvede ad impartire disposizioni ai Comuni, agli IACP e al Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda. >>.


ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’art. 6 - Commissioni per la formazione della graduatoria - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 6 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, modificato e integrato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. E), dall’art. 2 della L. R. 7 luglio 1986, n. 23 e dall’art. 1 della L. R. 12 gennaio 1987, n. 2, è sostituito dal seguente: << Art. 6 (Commissioni per la formazione della graduatoria)
    1) La graduatoria è formata da una commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dall’assessore delegato.
  2. La competenza territoriale della commissione è determinata, sentiti gli enti locali interessati, in modo da assicurare che la graduatoria definitiva possa essere pubblicata entro i tempi previsti dalla presente Legge.
  3. La commissione è composta da:
    1) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche in quiescenza, con funzioni di presidente;
    2) il presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato, scelto fra il personale amministrativo dell’ente;
    3) un rappresentante effettivo e uno supplente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato d' intesa fra le organizzazioni sindacali medesime di livello provinciale;
    4) un rappresentante effettivo e uno supplente delle organizzazioni degli assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica più rappresentative a livello nazionale, designato d' intesa fra le organizzazioni medesime di livello provinciale.
  4. La commissione è integrata di volta in volta per la formazione della graduatoria comunale, da due rappresentanti, uno designato dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, del Comune dove i concorrenti risiedono o prestano l’attività lavorativa esclusiva o principale; con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti.
  5. La convocazione dei rappresentanti comunali e la verifica dei loro requisiti fanno capo al presidente della commissione stessa.
  6. La commissione provvede, tramite fusione delle singole graduatorie comunali, alla formazione della graduatoria sovracomunale per i fini e con le modalità di cui ali successivi artt. 8 e 9.
  7. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.
  8. Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti; in caso di impedimento o assenza, anche per dimissioni, dei componenti previsti dalle lett. c) e d) del precedente terzo comma e dal quarto comma, partecipano alle riunioni con voto deliberativo i membri supplenti.
  9. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
  10. I componenti la commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
  11. La segreteria è formata da dipendenti dei Comuni o dell’iACP, tra i quali la commissione sceglie il segretario.
  12. La commissione ha sede presso il Comune indicato nel decreto di cui al precedente primo comma, ovvero presso lo IACP, se delegato alla indizione del bando.
  13. La commissione può affidare al Comune e allo IACP territorialmente competente, il completamento dell’istruttoria delle domande non adeguatamente documentate.
  14. Nei Comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, il presidente della Giunta Regionale, o l’assessore competente, se delegato, di propria iniziativa o su proposta del Comune interessato, ovvero dello IACP territorialmente competente, può costituire più sottocommissioni, ciascuna composta a norma del precedente terzo comma, che procedono all’esame di gruppi di domande ed alla attribuzione dei relativi punteggi, in tal caso, la commissione principale, integrata dai presidenti delle sottocommissioni, procede alla formazione di un' unica graduatoria.
  15. Nel caso previsto dal comma precedente, la commissione principale integrata dai presidenti delle sottocommissioni procede all’esame congiunto dei problemi di funzionalità del lavoro, nonché alla determinazione di norme di comportamento e di metodi di valutazione uniformi.
  16. E' istituita presso la Giunta Regionale una commissione di coordinamento formata dai presidenti di tutte le commissioni e sottocommissioni operanti nel territorio regionale, presieduta dall'assessore competente o sue delegato, per la determinazione di norme di comportamento e di metodi di valutazione e di interpretazione uniformi a livello regionale. >>.


ARTICOLO 7
(Modifiche dell’art. 7 - Attribuzioni dei punteggi della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il n. 3) del primo comma dell’art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare;
    a) in alloggio che presenta forte sovraffollamento: punti 3;
    b) in alloggio che presenta forte sovraffollamento: punti 2.
    Si intende per forte sovraffollamento la seguente situazione:
    - 3 o più persone in un vano abitabile;
    - 4 o 5 persone in due vani abilitabili;
    - 6 persone in tre o meno vani abitabili;
    - 7 o 8 persone in quattro o meno vani abitabili;
    - 9 o più persone in cinque o meni vani abitabili.
    Si intende per sovraffollamento la seguente situazione:
    - 1 o 2 persone in un vano abitabile;
    - 3 persone in due vani abitabili;
    - 4 o 5 persone in tre vani abitabili;
    - 6 persone in quattro vani abitabili;
    - 7 o 8 persone in cinque vani abitabili;
    - 9 o più persone in sei vani abitabili.
    A tal fine si intendono per vani abitabili le camere da letto, da pranzo, da studio e da soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un' ampiezza non inferiore a 8 mq ed il cui soffitto si trovi ad un' altezza media di almeno m. 2,20 dal pavimento. Nel computo delle persone occupanti l’alloggio sono compresi i conviventi, purché la convivenza dura da almeno un anno anteriore alla data di pubblicazione del bando. >>.
  2. Il n. 6) del primo comma dell’art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 6) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altri o più nuclei familiari:
    a) legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
    b) non legati da vincoli di parentela o di affinità : punti 2.
    I punteggi di cui sopra non sono riconosciuti qualora il nucleo familiare convivente sia compreso nel nucleo familiare interessato alla domanda di assegnazione. >>.
  3. L’alinea introduttivo del n. 9), primo comma, dell'art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è sostituito dal seguente: << 9) richiedenti il cui reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o lavoro dipendente, calcolato ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni: >>
  4. Il n. 10) del primo comma dell’art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 10) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
    1) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 60 anni, ovvero, quanto uno di due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico: punti 2.
    2) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti dal terzo e quarto comma del precedente artº 2, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
    3) persone sole: punti 2;
    4) persone sole con uno o più figli conviventi tutti a carico: punti 3;
    5) invalidi e portatori di handicap; nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi ma compresi nella domanda di assegnazione, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d' invalidità , certificata ai sensi della legislazione vigente, o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 60%, secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 3;
    6) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2. >>.
  5. Il sesto comma dell’art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.
  6. Il settimo comma dell’art. 7 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 7. I punteggi di cui ad un medesimo numero non sono cumulabili tra di loro, ad eccezione del punteggio di cui al n. 10), lett. e), del precedente primo comma. >>.


ARTICOLO 8
(Modifiche dell’art. 8 - Graduatoria provvisoria e definitiva - Graduatorie speciali della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. La commissione di cui al primo comma del precedente art. 6, forma la graduatoria provvisoria comunale e sovracomunale entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e della documentazione di cui al sesto comma del precedente art. 5. >>
  2. Il secondo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, m. 91 è sostituito dal seguente: << 2. Tali graduatorie con l’indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente e con le altre informazioni previste nello schema approvato dalla Giunta Regionale, nonché l’indicazione delle modalità e nei termini per la presentazione di opposizione, sono pubblicate entro dieci giorni dalla loro formazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi nell’albo pretorio del Comune e nelle sue sedi di decentramento, nonché presso lo IACP territorialmente competente in luogo aperto al pubblico. >>.
  3. Il quarto comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983 n. 91 è sostituito dal seguente: << 4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine del periodo di affissione della graduatoria provvisori ai concorrenti interessati possono presentare opposizione alla commissione che provvede in merito entro i successivi trenta giorni. >>.
  4. Il sesto comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituto dal seguente: << 6. Esaurito l’esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, sia comunale che sovracomunale. >>.
  5. Il nono comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 9. Le graduatorie sono pubblicate con le stesse formalità stabilite per le graduatorie provvisorie e costituiscono provvedimento definitivo. >>.
  6. Il decimo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è sostituito dal seguente: << 10. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria definitiva viene trasmessa dal presidente della commissione ai Comuni interessati ed al Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia.>>.
  7. L’undicesimo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 11. Il Presidente della commissione di coordinamento di cui al sedicesimo comma del precedente art. 6, ove riscontri ritardi nella formazione delle graduatorie rispetto ai tempi previsti dalla presente Legge, provvede ad impartire le necessarie disposizioni al Presidente della commissione di cui al primo comma del precedente art. 6. >>.
  8. Il dodicesimo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 12. I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 10), ed inseriti nella graduatoria definitiva di cui al precedente sesto comma, sono collocati d' ufficio, a cura della commissione, in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria. >>.
  9. Il tredicesimo comma dell’art. 8 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 13. La quota di alloggi che per tipologia e dimensioni è da assegnare a specifiche categorie di cittadini inclusi nelle graduatorie speciali di cui al comma precedente, è determinata con le Leggi di finanziamento degli interventi costruttivi, o con deliberazione del Consiglio Regionale relativa ai provvedimenti di localizzazione degli interventi stessi, o con i programmi costruttivi predisposti dagli enti attuatori, ovvero con il bando di concorso di cui al precedente art. 3, primo comma. >>.
  10. Il quattordicesimo comma del’art. 8 della L. Rº 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’art. 9 - Validità della graduatoria e suo aggiornamento - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 9 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. F), è sostituito dal seguente: << Art. 9 (validità della graduatoria e suo aggiornamento)
    1. All’assegnazione degli alloggi si provvede secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva sia comunale sia sovracomunale o speciale di cui al precedente art. 8.
  2. La graduatoria definitiva è valevole per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o recuperati e degli alloggi che comunque si rendano disponibili, siti nel Comune o nell’ambito territoriale la cui graduatoria medesima si riferisce.
  3. Con la graduatoria comunale sono assegnati ai residenti o a coloro che prestino attività lavorativa esclusiva o principale del Comune:
    1) gli alloggi recuperati, senza limite di punteggio;
    2) gli alloggi di nuova costruzione e che si rendono disponibili a chi abbia conseguito un punteggio pari o superiore a otto punti.
  4. Con la graduatoria sovracomunale sono assegnati tutti gli alloggi non attribuiti con la graduatoria comunale di cui al precedente comma.
  5. In caso di parità tra punteggi inferiori a quelli previsti dal precedente terzo comma, viene comunque data priorità ai soggetti residenti o che prestino attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune in cui gli alloggi sono situati.
  6. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definita dell’anno successive che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.
  7. I concorrenti che partecipano al bando integrativo, senza già essere collocati in graduatoria, fatto salvo quanto disposto dal settimo e dall'ottavo comma del precedente art. 8, vengono a parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento dell’indizione del bando integrativo, salvo nel caso di domande rinnovate in seguito di cancellazione per trascorsi termini, di cui al successivo decimo comma.
  8. I concorrenti già collocati in graduatoria che richiedono la revisione del punteggio, devono presentare la domanda al Comune con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.
  9. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda, a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, con le modalità previste dal precedente art. 4.
  10. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali. >>.


ARTICOLO 10
(Sostituzione dell’art. 10 - Riserva di alloggi della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 10 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. G), è sostituito dal seguente: << Art. 10 (Riserva di alloggi)
    1. Al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità , per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, il Comune con motivata deliberazione, sentito l’ente gestore, può riservare una quota di alloggi, non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente alle generalità dei cittadini, situati nel proprio ambito comunale, e da utilizzarsi per esigenze presenti nell'ambito territoriale del bando di concorso.
  2. Il Comune può inoltre riservare, su motivata richiesta dell’ente gestore, una quota di alloggi anche eccedente a quella prevista dal precedente primo comma e in misura non superiore al 5% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini:
    1) per gli interventi previsti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1977, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    2) per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c).
  3. Del provvedimento di cui ai commi precedenti viene data immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all’assessore delegato, che provvede in merito all’emanazione del relativo Decreto di riserva entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; trascorso tale termine il provvedimento comunale diviene comunque esecutivo.
  4. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 2 anche se non hanno partecipato al bandi di concorso.
  5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il requisito di cui al precedente art. 2, primo comma, lett. f), è sostituito da quello di cui al successivo art. 22, primo comma, lett. f).
  6. Per i soggetti di cui ai precedenti commi il possesso dei requisiti per l’accesso non è richiesto ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico - sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare, o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato, nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.
  7. Il Comune in cui si trovano gli alloggi inclusi nella quota di riserva provvede all’assegnazione degli alloggi medesimi agli aventi diritto, previa verifica del possesso dei requisiti, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.
  8. Le assegnazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sono effettuate sulla base di un regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere di una commissione istituita dal Sindaco garantendo la rappresentanza alla minoranza presente nel Consiglio stesso; nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, deve essere garantire la rappresentanza del presidente dello IACP territorialmente competente o suo delegato e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e degli assegnatari maggiormente rappresentative.
  9. La riserva di alloggi a favore dei profughi di cui all'art. 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763 concernente << Normativa organizza per i profughi >> è autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'assessore delegato, su proposta del Comune territorialmente competente, nell’ambito della quota del 20% stabilita dal precedente primo comma.
  10. Le assegnazioni di alloggi agli appartamenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all’arma dei carabinieri, al corpo delle guardie di finanza, al corpo delle guardia di custodia e al corpo dei vigili del fuoco sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio, ferma restando l’applicazione delle norme relative al canone di locazione di cui al successivo art. 26 e seguenti, e decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio.
  11. Al fine di garantire la completa utilizzazione degli alloggi di cui alla presente Legge, qualora entro 6 mesi dalla comunicazione della disponibilità di cui al secondo comma del successivo art. 11, gli alloggi non siano stati occupati, l’ente gestore sollecita le amministrazioni interessate, tramite il Commissario del Governo, a provvedere in merito; decorsi trenta giorni dal sollecito, l’ente gestore riacquista la disponibilità dell’alloggio, ferma restando la facoltà delle suddette amministrazioni di richiedere che siano messi a loro disposizione altri alloggi, nel limite del 10% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
  12. Gli alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadine, ai sensi del precedente art. 8, tredicesimo comma, non vengono computati nel calcolo delle quote di riserva di cui al presente articolo.
  13. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le procedure di attuazione di quanto disposto dal presente articolo, tenuto conto dei dati acquisiti a norma del successivo art. 11, settimo comma. >>.


ARTICOLO 11
(Modifiche e integrazioni dell’art. 11 – Assegnazione degli alloggi - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. I commi primo, secondo e terzo dell’articolo 11 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: << 1. L’assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune in cui si trova l’alloggio da assegnare, secondo l’ordine della graduatoria comunale o sovracomunale, di cui al precedente art. 8.
  2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente e al Prefetto l’elenco degli alloggi in corso di ultimazione almeno sessanta giorni prima della loro effettiva disponibilità e non oltre quindici giorni dalla data di disdetta per gli alloggi già assegnati.
  3. Prima di procedere all’assegnazione il Comune accerta, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente secondo comma, la permanenza, per ogni concorrente avente diritto all’assegnazione, dei requisiti di cui al precedente art. 2 vigenti al momento dell’accertamento, in modo da assicurare la stipulazione del contratto di locazione prima dell'effettiva disponibilità dell’alloggio. >>.
  4. Dopo il sesto comma dell’art. 11 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è aggiunto il seguente comma 7: << 7. Il Comune provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, a trasmettere alla Giunta Regionale gli elenchi nominativi delle assegnazioni dell’anno precedente distinti per titolo di assegnazione; gli stessi elenchi sono trasmessi dal Comune al Consorzio regionale tra gli IACP della Lombardia per le opportune rilevazioni. >>.


ARTICOLO 12
(modifica dell’art. 12 - Rapporto tra alloggio e nucleo familiare dell'assegnatario della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 12 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. Sono di norma assegnati alloggi con un numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario; non può essere comunque assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento del Comune, d' intesa con l’ente gestore; sono esclusi dal computo dei vani abitabili le cucine, gli angoli di cottura, i servizi igienici, i ripostigli e gli altri vani accessori. >>.


ARTICOLO 13
(Modifica dell’art. 13 - Scelta e consegna dell’alloggio della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il decimo comma dell’art. 13 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 10. La Giunta Regionale approva lo schema di contratto di locazione al quale dovranno essere adeguati i contratti stipulati o da stipularsi da parte degli enti gestori; per i contratti già stipulati l’adeguamento è automatico e l’ente gestore è tenuto a darne comunicazione agli assegnatari. >>.


ARTICOLO 14
(Modifiche e integrazioni dell’art. 14 – Subentro nella domanda e nell'assegnazione – Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il secondo comma dell’art. 14 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è sostituito dal seguente: << 2. Il disposto di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di uscita del titolare dal nucleo familiare; nel caso di cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità al convivente affidatario della prole. >>.
  2. Il terzo comma dell’art. 14 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è sostituito dal seguente: << 3. In caso di separazione giudiziale tra i coniugi, di nullità , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio all’assegnatario subentra nell’assegnazione il coniuge, se il diritto di abitare nell'alloggio assegnato sia stato attribuito dal giudice a quest' ultimo; in carenza di pronunzia giudiziale in merito, all’assegnatario subentra nell’assegnazione il coniuge se tra i due si sia così convenuto e qualora quest' ultimo risulti stabilmente occupare l’alloggio; in carenza pure dell’accordo tra coniugi, all’assegnatario subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l’alloggio. >>.
  3. Il quarto comma dell’art. 14 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è sostituito dal seguente: << 4. Il Consiglio Regionale approva i criteri per la disciplina dei subentri, degli ampliamenti del nucleo familiare e dell’ospitalità temporanea. >>.
  4. Dopo il quinto comma dell’art. 14 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è aggiunto il seguente sesto comma: << 6. Il caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l’ente gestore provvede all’immediato reintegro nel possesso dell’alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l’inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò abilitato a norma di Legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi. >>.


ARTICOLO 15
(Integrazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Dopo l’art. 14 - Subentro nella domanda e nell’assegnazione - AMpliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea - della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è inserito il seguente art. 14 bis: << Art. 14 bis (Delega di funzioni)
    1) Le funzioni di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 possono essere delegate dal Comune, con apposita convenzione, allo IACP territorialmente competente; la convenzione può prevedere che il Comune si avvale di personale dello stesso IACP >>.


ARTICOLO 16
(Integrazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Dopo l’art. 14 bis - Delega di funzioni - della LR 5 dicembre 1983, n. 92, è aggiunto il seguente art. 14 ter: << Art. 14 ter (Anagrafe dell’utenza e del patrimonio)
    1. Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 1 si provvedono alla realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, anche ai fini di cui all’art. 18 della LR 20 febbraio 1989, n. 6, e ne curano l’aggiornamento da effettuarsi almeno biennalmente.
  2. I dati dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al consorzio degli IACP della Lombardia entro il 31 dicembre.
  3. Qualora gli enti obbligati non provvedano agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta Regionale dispone che l’esecuzione degli stessi sia effettuata in via surrogatoria dal Consorzio degli IACP della Lombardia ai fini dell’attuazione dell’art. 4, lett. f) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
  4. Il Consorzio degli IACP della Lombardia provvede inoltre al censimento degli enti pubblici proprietari o gestori degli alloggi di cui al secondo comma del precedente art. 11. >>.


ARTICOLO 17
(Modifica dell’art. 15 - Cambio di alloggio della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 15 della L. R. 5 dicembre 1983, 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. Ciascun ente gestore indice con le modalità di cui al precedente art. 3 un bando generale provinciale o più bandi per ambiti territoriali subprovinciali per i cambi di alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica concernente gli alloggi di cui al secondo comma del precedente art. 1. >>.


ARTICOLO 18
(Modifiche e integrazioni dell’art. 16 Formazione della graduatoria per i cambi di alloggio della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. La lett. c) del terzo comma dell’art. 16 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituita dalla seguente: << c) lontananza dal posto di lavoro: punti2: per i richiedenti che risiedono in località distante dalla sede di lavoro oltre un'ora di tempo di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico;>>.


ARTICOLO 19
(Sostituzione dell’art. 17 attuazione del cambi di alloggio della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 17 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. H) è sostituito dal seguente: << 17. (Attuazione dei cambi di alloggio). - 1. La commissione di cui al secondo comma del precedente artº 16, forma con periodicità almeno biennale il programma di mobilità interna dell’utenza, articolato per ambiti territoriali comunali o circoscrizionali, da attuarsi secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo artº 18.
  2. Per la formazione del programma di mobilità, la commissione tiene conto dell’entità delle domande di cambio presentate ai sensi del precedente art. 15, nonché delle informazioni risultanti dall’anagrafe dell’utenza e dal censimento degli alloggi pubblici di cui al precedente art. 14 ter.
  3. Il programma di mobilità viene trasmesso ai Comuni interessati ed alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui ai successivi quarto e quinto comma.
  4. Il Comune, su richiesta dell’ente gestore, può autorizzare il trasferimento dei richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria in alloggi resisi disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 9, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
  5. Annualmente la Giunta Regionale, su motivata proposta dell’ente gestore che tiene conto dell’entità delle graduatorie generali definitive di cui al precedente artº 8, fissa il numero degli alloggi disponibili o compresi dei nuovi programmi di edilizia sovvenzionata da utilizzare per l’attuazione dei cambi di alloggi, in misura comunque non superiore al 15% degli alloggi da assegnarsi annualmente alle generalità dei cittadini; di tale provvedimento è data comunicazione ai comuni interessati.
  6. Il cambio di alloggio anche consensuale, non può essere autorizzato dall'ente gestore se l’alloggio da occupare è composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente aumentato di due unità ; non possono comunque essere autorizzati cambi di alloggio ove l’assegnatario interessato e i componenti il nucleo familiare non possiedano i requisiti per la permanenza nell'assegnazione; eventuali situazioni di morosità devono essere sanate alla stipula del nuovo contratto di locazione.
  7. Nell’effettuazione dei cambi viene data priorità ai richiedenti che si trovino in condizioni di sottoutilizzo dell’alloggio e agli invalidi o portatori di handicap, come definiti dal precedente art. 7, primo comma, n. 10), lett. e), limitatamente al trasferimento in alloggi situati ai piani terreni o adeguati a norma della LR 20 febbraio 1989, n. 6.
  8. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica ai sensi dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l’ente gestore può disporre il cambio temporaneo dell’alloggio; il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. >>.


ARTICOLO 20
(Sostituzione dell’art. 19 - Contributi per le spese di trasferimento - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 19 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: <<Art. 19 (Contributi per le spese di trasferimento)
    1) L’ente gestore, sentita la commissione di cui al precedente art. 16, secondo comma, può stabilire le corresponsioni di contributi agli assegnatari, a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 31, per le spese inerenti al trasferimento qualora l’alloggio occupato sia sottoutilizzato, ovvero in caso di cambio temporaneo per interventi previsti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
    1) I contributi devono essere graduati in rapporto al reddito familiare dell'assegnatario. >>.


ARTICOLO 21
(Sostituzione dell’art. 20 – Aggiornamento della graduatoria per i cambi dell'alloggio della LR 5 dicembre 1983, n. 91)
1) L’art. 20 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << Art. 20 (Aggiornamento della graduatoria per i cambi di alloggio);

  1. Gli enti gestori provvedono almeno biennalmente alla pubblicazione di bandi integrativi per l’aggiornamento della graduatoria inerente il cambio di alloggio, salvo deroga autorizzata dalla Giunta Regionale su motivata richiesta.
  2. La domanda di cambio di alloggio, se non rinnovata, perde efficacia dopo tre anni dalla data di pubblicazione nella graduatoria. >>.


ARTICOLO 22
(Modifica dell’art. 21 - Annullamento dell’assegnazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il quinto comma dell’art. 21 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 5. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio non eccedente i sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupo l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe; l’ente gestore provvede ai successivi adempimenti >>.
  2. Il sesto comma dell’art. 21 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 23
(Modifica dell’art. 22 - Decadenza dell’assegnazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il secondo comma dell’art. 22 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 2. Al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente artº 21. >>.


ARTICOLO 24
(Sostituzione dell’art. 23 - Decadenza dall’assegnazione per superamento del limite di reddito - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 23 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << Art. 23 (Decadenza dall’assegnazione per superamento del limite di reddito)
    1) L’ente gestore accerta almeno biennalmente, mediante l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, la non sussistenza per l’assegnatario e per il suo nucleo familiare della condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22; a tal fine richiede idonea documentazione agli assegnatari.
  2. Qualora l’assegnatario, a seguito di diffida, non produca la documentazione richiesta, si considera sussistente nei suoi confronti la condizione di decadenza di cui al comma precedente.
  3. Nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione stessa, il Comune di residenza dell’assegnatario, anche su segnalazione dell’ente gestore, provvede a darne comunicazione agli uffici fiscali; in pendenza dell’accertamento da parte degli uffici fiscali, si considera sussistente per l’assegnatario interessato la condizione di decadenza di cui al precedente primo comma.
  4. L’ente gestore invia preavviso di decadenza all’assegnatario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti secondo e terzo comma.
  5. Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti la permanenza del reddito complessivo familiare dell’assegnatario al di sopra del limite di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22 e nei casi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, l’ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al Comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento i decadenza dell’assegnazione.
  6. Per tutti il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di cui al primo comma, lett. f), del precedente art. 22, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone determinati ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni, con decorrenza dal 1o gennaio successivo a quello in cui l’ente gestore ha compiuto l’accertamento.
  7. La dichiarazione di decadenza costituisce titolo esecutivo. >>.


ARTICOLO 25
(Modifica dell’art. 24 - Mobilità esterna al patrimonio di edilizia residenziale pubblica della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. La lett. b) del secondo comma dell’art. 24 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogata.


ARTICOLO 26
(Modifiche dell’art. 25 - Occupazione degli alloggi senza titolo - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il terzo comma dell’art. 25 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 3. Il provvedimento di cui al precedente primo comma, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe. >>.
  2. Il quarto comma dell’art. 25 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 27
(Modifiche e integrazioni dell’art. 26 Canone di locazione e spese per i servizi della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il quinto comma dell’art. 26 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.
  2. Dopo il sesto comma dell’art. 26 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è aggiunto dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lett. L), sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8: << 7. La quota di cui alla lett. a) del precedente primo comma relativa:
    a) agli alloggi di cui all’art. 1 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 concernente " Norme per l’assegnazione e la revoca nonch0 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni e integrazioni è contabilizzata nella gestione speciale di cui all’art. 10 DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 concernente " Norme per la riorganizzazione delle Amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica" ed è utilizzata per i fini di cui all’art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513 concernente " Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo della edilizia residenziale pubblica";
    b) agli alloggi di proprietà di enti locali o enti pubblici non economici che abbiano fruito del concorso o contributo dello Stato per la loro costruzione, acquisizione o il loro recupero è contabilizzata nella gestione speciale di cui al precedente punto a), solo in misura proporzionale al contributo ed è destinata ai fini previsti dall’art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513;
    c) agli altri alloggi di cui al precedente art. 1, che non abbiano fruito del concorso e del contributo dello Stato, nonché la residua quota percentuale di cui alla precedente lett. b), è destinata ai fini previsti dall’art. 25, terzo comma della Legge 8 agosto 1977, n. 513.
    8) Le somme di cui al precedente settimo comma, lettº b) e c), sono utilizzate, sulla base dei programmi o richieste da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte degli enti gestori alla Giunta Regionale, che entro90 giorni deve esprimere il proprio parere. >>.


ARTICOLO 28
(Sostituzione dell’art. 27 - Determinazione del canone della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 27 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 1 della L. R. 27 maggio 1985, n. 54, è sostituito dal seguente: << Art. 17 (Determinazione del canone)
    1. Il canone di locazione è determinato secondo i parametri di cui alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni con l'osservanza delle norme di cui ai commi successivi.
  2. Per la determinazione del canone di locazione non si applicano i coefficienti dell’art. 13 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 previsti al primo comma lett. b), c), e f) e al quinto comma lett. b) e c).
  3. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all’art. 16 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, l’ente gestore provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ad inoltrare all’ufficio tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizi non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita; in tal caso, fino alla relativa determinazione dell’ufficio tecnico erariale, l’ente gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all’ufficio suddetto, salvo conguaglio.
  4. Al fine di correggere rilevanti sperequazioni tra Comuni limitrofi, individuati ai sensi dell’art. 13, primo e secondo comma del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in Legge 25 marzo 1982, n. 94 concernente " Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti", la Giunta Regionale, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire, sentita la competente commissione consiliare, particolari criteri di applicazione dei coefficienti di cui agli artt. 17 e 18 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
  5. L’alloggio privo dell’impianto di riscaldamento si considera scadente ai fini dell’applicazione del coefficiente di cui all’art. 21 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
  6. Il costo base di produzione degli alloggi di nuova costruzione stabilito annualmente ai sensi dell’art. 22 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 è abbattuto nella misura del 15% per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 e del 25% per quelli ultimati dopo il 31 dicembre 1983, purché in misura non inferiore al costo base determinato per l’anno precedente.
  7. Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei Comuni di cui all’artº 26, secondo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni e ad essi viene attribuito il coefficiente di cui al primo comma, lett. f), dell’art. 17 della suddetta Legge.
  8. Agli alloggi siti in Comuni di cui al comma precedente viene attribuito il coefficiente di ubicazione di cui al primo comma, lett. b), dell’art. 18 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
  9. Il canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo è maggiorato degli aggiornamenti di cui all’art. 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni verificatosi fino al 30 giugno 1983.
  10. Per gli alloggi recuperati o ristrutturati dopo il 31 dicembre 1975 si applicano i disposti del precedente sesto comma qualora siano stati eseguiti nell’ambito della medesima ristrutturazione, almeno sette degli interventi sottocitati, fra cui almeno tre sugli impianti indicati alle successive lettere a), b), c) e d): - Interventi -Impianti:
    a) rifacimento o realizzazione dell’impianto idrico e del servizio igienico - sanitario;
    b) rifacimento o realizzazione dell’impianto elettrico;
    c) rifacimento o realizzazione dell’impianto di riscaldamento (autonomi - centralizzato);
    d) rifacimento o realizzazione dell’ascensore.
    Finiture e diversa distribuzione interna dell’alloggio:
    e) sostituzione degli infissi esterni all’alloggio;
    f) rifacimento dei pavimenti, intonaci interni;
    g) spostamento o rifacimento dei tavolati interni anche ai fini della riqualificazione igienico - ambientale.
    Strutture:
    h) consolidamento complessivo o sostituzione delle strutture orizzontali (solai, tetti, terrazze, ecc.);
    i) consolidamento delle strutture murarie (sottomurazione, tratti verticali).
    Parti comuni (facciate, androni, accessi, vani scala, ballattoi e altre parti comuni, nonch0 pavimentazione comuni come atrii, cortili, eccº):
    l) opere atte a eliminare o prevenire l’umidità permanente dovuta a capillarità , condensa o idroscopicità ;
    m) rifacimento delle rifiniture esterne atte a fornire una riqualificazione uniforme delle parti comuni sopracitate (risanamento di elementi significativi artisticiambientali, riqualificazione delle parti per l’uso comune). >>.


ARTICOLO 29
(Sostituzione dell’art. 28 - Applicazione del canone della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 28 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 5 dicembre 1983, n. 92, art. un., lettera N), è sostituito dal seguente: << Art. 28 (Applicazione del canone)
    1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente Legge è applicato:
    1) nella misura del 15% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti non superiore all’importo di una pensione minima INPS, con più di 15 anni di contributi, per la generalità dei lavoratori aumentato dell’importo di una pensione sociale;
    2) nella misura del 35% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma, diminuito del 25%;
    3) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 2) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 15%;
    4) nella misura dell' 80% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, superiore all'importo massimo di cui al precedente n. 3) e non superiore al limite di reddito di cui al successivo secondo comma aumentato del 50%;
    5) nella misura del 100% degli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente art. 4) e non superiore al doppio del limite di reddito di cui al successivo secondo comma;
    6) nella misura di cui al precedente art. 23, quinto comma, per gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di reddito ivi previste.
  2. AI fini della determinazione dei canoni di cui al precedente primo comma si fa riferimento al limite di reddito di cui alla LR 21 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni.
  3. AI fini dell’applicazione del presente articolo, il reddito di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) del precedente primo comma è calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente " Norme per l'edilizia residenziale" e successive modificazioni, detraendo dal reddito da lavoro dipendente L. 1.000.000 per ogni figlio, per ogni minore e per il coniuge, ove risultino essere a carico.
  4. Per il calcolo del reddito familiare, si considerano appartenenti al nucleo familiare dell’assegnatario i soggetti di cui al terzo e quarto comma del precedente artº 2.
  5. I canoni determinati a norma del precedente primo comma sono applicati con riferimento al reddito determinato ai sensi del precedente art. 2, risultante dalla documentazione acquisita dall'ente gestore con l'aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza.
  6. AI fini dell’applicazione del canone di locazione di cui al precedente primo comma, nn. 1) e 2), al reddito prevalente di cui al precedente art. 2, ottavo comma, possono concorrere redditi di cui all’art. 6, categoria a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in misura in ogni caso non superiore al 5% del reddito complessivo familiare.
  7. All’assegnatario il quale non produca la documentazione richiesta o la produca in modo incompleto o inattendibile viene applicato, previa diffida, il canone di locazione nella misura di cui ai nn. 5) e 6) del precedente primo comma, salvo diversa e motivata decisione dell'ente gestore, conseguente ad ulteriori accertamenti.
  8. La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dal contratto di locazione.
  9. Il canone delle autorimesse singole è determinato a norma della legislazione statale vigente. >>.


ARTICOLO 30
(Sostituzione dell’art. 29 - Aggiornamento e variazione del canone - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 29 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << Art. 29 (Aggiornamento e variazione del canone)
    1. Gli aggiornamenti del canone, successivi alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono applicati annualmente dall’ente gestore nella misura stabilita dal CER; ove il CER non provveda entro il 31 ottobre si applica la misura dell’aggiornamento di cui all’art. 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni verificatosi nell’anno precedente – da giugno a giugno - per tutti gli immobili indipendentemente dalla data di ultimazione. >>.
  2. Gli aggiornamenti di cui al comma precedente decorrono dal 1o gennaio successivo alla data di determinazione.
  3. Le variazioni del canone conseguenti all’aggiornamento, almeno biennale, dell’anagrafe dell’utenza decorrono dalla data stabilita dall’ente gestore, non anteriore al 1o gennaio dell’anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.
  4. Su richiesta dell’assegnatario, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulti una variazione per uno dei due anni precedenti del reddito complessivo del nucleo familiare, tale da comportare la collocazione dell'assegnatario medesimo in una diversa fascia di reddito, l’ente gestore dispone la corrispondente variazione del canone di locazione, con decorrenza dal 2o gennaio dell’anno successivo a quello per cui è stata accertata la variazione del reddito.
  5. In caso di mancato scioglimento della richiesta di cui al precedente quarto comma, l’assegnatario può presentare ricorso purché corredato da idonea documentazione; per l’esame di tali ricorsi l’ente gestore può nominare una commissione garantendo la rappresentanza del Comune e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.
  6. L’ente gestore accerta almeno biennalmente, contestualmente agli aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, le variazioni del canone di locazione di cui all’art. 15 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 27.
  7. Ai fini della determinazione delle variazioni del canone di locazione non si applica il disposto dell’art. 23 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
  8. L’ente gestore comunica preventivamene all’assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti all’aggiornamento di cui al precedente primo comma e all’eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui al precedente art. 27. >>.


ARTICOLO 31
(Modifica dell’art. 30 - Morosità nel pagamento del canone e delle spese per i servizi della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 3 della LR 7 luglio 1986, n. 23)

  1. Il primo comma dell’art. 30 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. In caso di morosità , il legale rappresentante dell'ente gestore, previa messa in mora, persegue ai sensi dell’art. 32 del RD 28 aprile 1938, n. 1165 concernente " Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica" ovvero ai sensi delle disposizione del codice" civile in materia di risoluzione del contratto, chi non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi. >>.


ARTICOLO 32
(Sostituzione dell’art. 31 - Fondo sociale -della LR 5 dicembre 1983, n. 91)
L’art. 31 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << Art. 31 (Fondo sociale)

  1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, un Fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dell’ente, nonché per i cambi di alloggio.
  2. Sono destinati al Fondo sociale, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione, i canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione quali negozi, autorimesse singole, laboratori, ecc., una parte della quota di cui al primo comma, lett. b), del precedente art. 26, nonché contributi integrativi messi a disposizione dal Comune.
  3. Per gli adempimenti inerenti alla gestione del Fondo sociale, l’ente gestore nomina una speciale commissione garantendo la rappresentanza delle organizzazioni degli assegnatari e dei comuni interessati e purché questi ultimi abbiano corrisposto contributi ai sensi del precedente secondo comma; la commissione formula anche proposte circa l’entità dei contributi da erogare.
  4. Il Consorzio regionale fra gli IACP della Lombardia nella relazione biennale di cui al successivo art. 41, terzo comma, provvede a rilevare entità e qualità delle situazioni sociali disagiate, le risorse impiegate per soddisfare, le carenze riscontrate nella gestione del Fondo. Sulla base di tale relazione la Giunta Regionale stabilisce criteri e modalità per una gestione più efficace del fondo. >>.

ARTICOLO 33
(Modifiche e integrazioni dell’art. 32 - Autogestione -della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il quinto comma dell’art. 32 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 5. La cessazione della gestione autonoma così come prevista dai precedenti secondo e terzo comma può essere richiesta, con motivata deliberazione dell’assemblea degli assegnatari; l’ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all’adozione della deliberazione suddetta. >>.
  2. Dopo il quinto comma dell’art. 32 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è aggiunto il seguente sesto comma: << 6. Il Consorzio Regionale fra gli IACP della Lombardia nella relazione biennale di cui al successivo art. 41, terzo comma, rileva i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate dalle gestioni autonome e formula eventuali proposte per l’aggiornamento del regolamento di cui al successivo articolo. >>.


ARTICOLO 34
(Modifica dell’art. 33 - Contenuti della gestione autonoma - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Il primo comma dell’art. 33 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: << 1. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dal secondo e terzo comma del precedente art. 26, e può estendersi, previa autorizzazione dell’ente gestore, all’impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili. >>.


ARTICOLO 35
(Integrazione della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. Dopo l’art. 35 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è inserito il seguente art. 35 bis: << Art. 35 bis (partecipazione dell’utenza)
    1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia alle loro organizzazioni sindacali.
  2. La Regione favorisce altresì la partecipazione degli utenti alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica tramite preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.
  3. Gli assegnatari hanno facoltà di indicare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L’ente gestore effettua almeno trimestralmente, a titolo non oneroso, il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.
  4. I Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto di riunione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, anche concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a canone agevolato.
  5. Quanto disposto dal presente articolo è attuato mediante appositi protocolli di intesa tra enti gestori ed organizzazioni sindacali degli utenti.>>.


ARTICOLO 36
(Abrogazione dell’art. 36 - Acquisizione bilanci degli IACP - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 36 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 37
(Abrogazione dell’art. 38 - Bandi e graduatorie -della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 38 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 38
(Sostituzione dell’art. 39 - Graduazione dei preavvisi di decadenza - della LR 5 dicembre 1982, n. 91)

  1. L’art. 39 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dalla L. R. 9 marzo 1984, n. 12, è sostituito dal seguente: << Art. 39 (provvedimenti di decadenza)
    1. Il Comune gradua tempi e modalità di esecuzione dei provvedimenti di cui al sesto comma dell’art. 23 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni, con i seguenti criteri:
    1) la decadenza è eseguita senza alcuna proroga nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito complessivo, senza tener conto dei redditi percepiti dai figli conviventi di età inferiore a 30 anni, sia superiore al limite massimo di cui agli artt. 20 e 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato del 15% procapite per i primi due componenti e del 10% procapite per i successivi fino a un massimo di 4;
    2) nei Comuni individuati ai sensi della Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero in caso di rilevata e motivata necessità per grave tensione abitativa, il Comune d' intesa con l'ente gestore può sospendere i provvedimenti di decadenza nei confronti degli assegnatari con redditi inferiori a quelli previsti dalla precedente lett. a), fino al superamento delle condizioni di emergenza abitativa, ovvero all'offerta di altro alloggio adeguato;
    3) i rimanenti Comuni possono graduare il provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari con reddito inferiore a quello previsto di cui alla precedente lett. a) fino ad un massimo di 36 mesi dal preavviso di decadenza.
  2. Nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di decadenza e l’effettiva liberazione dell’alloggio è dovuta un' indennità di occupazione, pari al 20% del canone di locazione determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni oltre al pagamento del canone stesso determinato ai sensi della citata Legge.
  3. Se durante il periodo di graduazione di cui al precedente primo comma il reddito complessivo annuo per il nucleo familiare scende sotto il limite previsto dal primo comma, lett. f) del precedente art. 22, il Comune dispone la revoca del provvedimento di decadenza su richiesta documentata dell’interessato. >>.


ARTICOLO 39
(Abrogazione ell’art. 40 - Regolarizzazione dei rapporti locativi - della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 40 della LR 5 dicembre 1983, n. 91 è abrogato.


ARTICOLO 40
(Sostituzione dell’art. 41 - Revisione delle modalità di applicazione dei canoni della LR 5 dicembre 1983, n. 91)

  1. L’art. 41 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91 è sostituito dal seguente: <<Art. 41 (Revisione delle modalità di applicazione dei canoni e dei criteri di gestione)
    1. La Regione provvede periodicamente alla verifica delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente art. 28 e dei criteri di gestione del patrimonio pubblico tenuto conto:
    1) delle risultanze dell’anagrafe del’utenza e del patrimonio da parte degli enti gestori;
    2) degli aggiornamenti del limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
    3) della relazione periodica del Consorzio di cui al successivo terzo comma.
  2. La verifica di cui al precedente comma, dovrà prevedere misure adeguate ed assicurare la correlazione percentuale tra le fasce di reddito di cui al primo comma del precedente art. 28 ed il limite di reddito per l’accesso dell’edilizia sovvenzionata in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore all’ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato, in materia, nonché l'adeguamento, ove necessario, dei criteri di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  3. Il Consorzio Regionale fra gli IACP della Lombardia trasmette biennalmente alla Regione una relazione sugli effetti derivanti dalla applicazione della presente Legge con particolare riguardo:
    1) all’ambito di applicazione;
    2) al funzionamento delle commissioni e delle relative graduatorie;
    3) all’andamento delle assegnazioni;
    4) alle riserve comunali;
    5) ai cambi alloggio;
    6) ai provvedimenti estintivi dell’assegnazione e alla loro graduazione;
    7) al canone di locazione;
    8) al fondo sociale;
    9) all’autogestione;
    10) alla regolarizzazione dei rapporti locativi;
    11) ai piani di manutenzione di cui alla lett. a) del primo comma del precedente art. 26.
  4. Gli adempimenti della presente Legge demandati al Consorzio regionale IACP della Lombardia sono disciplinati, anche ai fini economici, mediante apposita convenzione deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.
  5. La Giunta Regionale provvede ad impartire le disposizioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.


ARTICOLO 41
(Integrazione alla LR 5 dicembre 1983, n. 91)
Dopo l’art. 43 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, è aggiunto il seguente articolo 43 bis: << Art. 43 bis (Indennità di presenza)

  1. Ai componenti delle commissioni previste dalla presente Legge e dai regolamenti spettano le indennità di cui all’art. 2 della LR 22 novembre 1982, n. 63.
  2. L’onere finanziario è a carico dell’ente gestore, tranne che per le commissioni di cui ai precedenti artt: 6 e 10 che sono a carico del Comune interessato. >>.


TITOLO 2
Norme transitorie e finali


ARTICOLO 42
(Preavviso di decadenza)

  1. In sede di prima applicazione della presente Legge il Comune, d' intesa con l’ente gestore, può disporre che il preavviso di decadenza di cui al quarto comma dell'art. 23 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dal precedente art. 24, sia inviato all’assegnatario che risulti nelle condizioni di cui al primo comma, lett. f) del’art. 22 della suddetta Legge Regionale per due successivi accertamenti annuali o un accertamento biennale e può graduare i preavvisi inviandoli prioritariamente agli assegnatari con più alto reddito, tenuto conto dei programmi di mobilità di cui all’art. 24 della stessa Legge, nonché della situazione abitativa locale.


ARTICOLO 43
(Regolarizzazione dei rapporti locativi)

  1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente Legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 12 della presente legge.
  2. L’assegnazione di cui al precedente primo comma è subordinata:
    a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;
    b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’art. 2 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall'art. 2 della presente Legge;
    c) all’impegno da parte dell’occupante del pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovute;
    d) al sussistere di situazioni di fabbisogno abitativo che si verificano dopo l'entrata in vigore della presente Legge si provvede solo mediante la riserva di alloggi di cui al precedente art. 10.


ARTICOLO 44
(Definizione del contenzioso pregresso)

  1. Qualora, per uno o più anni successivi all’entrata in vigore della Legge 8 agosto 1977, n. 513 e della LR 5 dicembre 1983, n. 91, il canone sia stata determinato non in conformità al reddito, su richiesta dell’assegnatario corredata da idonea documentazione, da presentarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le situazioni debitorie eventualmente esistenti a carico del richiedente sono definite ricalcolando i canoni per gli stessi periodi secondo le Leggi allora vigenti e determinando il reddito ai sensi del precedente art. 2.
  2. Se a seguito della rideterminazione del canone risulti una situazione debitoria a carico dell’assegnatario, l’importo dovuto, detratta la somma già percepita dall'ente gestore, potrà essere rateizzato con l’applicazione dell’interesse legale vigente.


ARTICOLO 45
(Cessione degli alloggi)

  1. Su proposta motivata dell’ente proprietario, la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati a totale o parziale carico dello Stato o della Regione, la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato e a condizione che gli alloggi per la loro consistenza ed ubicazione abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15% al netto degli alloggi in corso di cessione di proprietà .
  2. La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 28 e 29 della Legge 8 agosto 1977, nº513.
  3. le somme ricavate dall’alienazione degli alloggi sono contabilizzate nella gestione speciale di cui all’art. 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, per i fini previsti dall’art. 25 della Legge 8 agosto 1977. n, 513.


ARTICOLO 46
(Norma transitoria per aree ad alta tensione abitativa)

  1. In via transitoria per due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dal precedente art. 10, qualora non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei cui componenti sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto, i Comuni, anche non compresi nell’elenco di cui alla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 concernente misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, possono riservare una quota di alloggi, non superiore al 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, per i nuclei familiari suddetti e per i quali la data di rilascio dell’alloggio sia anteriore alla presumibile data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati nella graduatoria di cui all’art. 8 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dal precedente art. 8.
  2. La quota riservata a norma del comma precedente, sommata alle quote previste dal primo e secondo comma dell’art. 10, della LR 5 dicembre 1983, n. 91 non può comunque eccedere complessivamente il 50% degli alloggi da assegnarsi annualmente alla generalità dei cittadini.
  3. Per le assegnazioni si applica quanto disposto dall'ottavo comma dell’art. 10 della LR 5 dicembre 1983, n. 91.


ARTICOLO 47
(Norma transitoria)

  1. In sede di prima attuazione della presente Legge, gli assegnatari di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche non si applicano i limiti di reddito per l’assegnazione e la decadenza previsti dalle norme della LR 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.


ARTICOLO 48
(Norme transitorie)

  1. Sono fatti salvi i bandi di concorso, le graduatorie provvisorie e definitive pubblicati prima dell’entrata in vigore della presente Legge.
  2. Ai fini dell’applicazione delle sottoelencate disposizioni della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificate e integrate dalla presente Legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge stessa:
    1) entro 90 giorni i Consigli Comunali approvano il regolamento di cui all’ottavo comma dell’art. 10;
    2) entro 90 giorni la Giunta Regionale emana le direttive per l’attuazione di quanto previsto dal settimo comma dell’art. 11;
    3) entro 6 mesi gli enti di cui al primo comma dell’artº 14 ter, provvedono al completamento dell’anagrafe dell'utenza e del patrimonio e trasmettono i relativi dati al Consorzio degli IACP della Lombardia; decorso tale termine la Giunta Regionale adotta i provvedimenti surrogatori previsti dal terzo comma dello stesso articolo;
    4) entro 90 giorni ciascun ente gestore indice i bandi di cui al primo comma dell’art. 15;
    5) entro 6 mesi sono stipulati i protocolli d' intesa di cui al quinto comma dell’art. 35 bis.
  3. I canoni di locazione di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificati o sostituiti dalla presente Legge si applicano a partire dal primo gennaio successivo a quello della sua entrata in vigore.


La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda

Milano, 4 maggio 1990
(Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 marzo 1990 a maggioranza assoluta e vistata dal Commissario del Governo con nota del 24 aprile 1990 prot. n. 21802/ 1174).