LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-03-1997
REGIONE LOMBARDIA

Modifiche alla lr 10 giugno 1996, n. 13 << Norme per il riordino degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER) >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14 del 3 aprile 1997
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 3 aprile 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1
(Modificazione dell’art. 4 della lr 10 giugno 1996, n. 13)

  1. Il comma 1 dell’art. 4 della lr 13/ 1996 è sostituito dal seguente: << 1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) della regione Lombardia sono trasformati in Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER). Anche gli IACP di Lecco e di Lodi, istituiti per effetto della lr 28 aprile 1995, n. 30, sono trasformati in ALER. >>.
  2. Il comma 4 dell’art. 4 della lr n. 13/ 96 è sostituito dal seguente: << 4. La trasformazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui al comma 3 dell’art. 8. >>.


ARTICOLO 2
(Integrazione all’art. 8 della lr 10 giugno 1996, n. 13)

  1. All’art. 8 della lr 13/ 1996 è aggiunto il seguente comma 1 bis: << 1 bis. Laddove siano istituite più ALER nella stessa provincia, il componente di cui alla lett c) del comma 1 è nominato dal comune in cui ha sede legale ciascuna ALER. >>.


ARTICOLO 3
(Integrazione all’art. 11 della lr 10 giugno 1996, n. 13)

  1. All’art. 11 della lr 13/ 1996 è aggiunto il seguente comma 3 bis: << 3 bis. Il direttore che provenga dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l’ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. >>.

ARTICOLO 4
(Integrazione all’art. 18 della lr 10 giugno 1996, n. 13)

  1. All’art. 18 della lr n. 13/ 1996 è aggiunto il seguente comma 1 bis: << 1 bis. Nelle more della definizione del contratto di comparto, la Giunta regionale entro 90 giorni individua il contratto nazionale di riferimento tra quelli in vigore per le aziende municipalizzate. >>.


ARTICOLO 5
(Modificazione degli artt. 21 e 22 della lr 10 giugno 1996 n. 13)

  1. Il comma 3 dell’art. 21 della lr 13/ 1996 è abrogato.
  2. Il comma 1 dell’art. 22 della lr n. 13/ 1996 è sostituito dai seguenti commi 1, 1 bis e 1 ter: << 1. Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione delle ALER viene nominato un commissario straordinario per ciascun IACP, compresi quelli di Lecco e di Lodi, con il compito di provvedere oltre all’amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, come certificato dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.
    1bis. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono ripartiti i beni, il personale e i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ALER, anche con riferimento alla costituzione delle ALER di LEcco e di Lodi secondo le modalità previste dalla lr 30/ 1995. Tale ripartizione fra le nuove ALER avverrà senza il riconoscimento di corrispettivi di qualsiasi natura.
    1ter. Le istituende ALER di Lecco e di Lodi adotteranno lo statuto e i regolamenti vigenti rispettivamente negli IACP di Como e di Milano, sino a quando potranno dotarsi degli atti di cui agli artt. 6, 16 e 18 della presente legge. >>.


ARTICOLO 6
(Dichiarazione d' urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.


Milano, 29 marzo 1997
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 marzo 1997, prot. n. 21802/ 864).


Formula Finale:
Milano, 29 03 1997
(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26/02/1997 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 21/03/1997 prot. n. 21802/864)