LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-03-1997
REGIONE LOMBARDIA
Modifiche
alla lr 10 giugno 1996, n. 13 << Norme per il riordino degli enti
di Edilizia Residenziale Pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde
per l’Edilizia Residenziale (ALER) >>
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14 del 3 aprile 1997
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 3 aprile 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modificazione dell’art. 4 della lr 10 giugno 1996, n. 13)
-
Il comma 1 dell’art. 4 della lr 13/ 1996 è sostituito
dal seguente: << 1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
della regione Lombardia sono trasformati in Aziende Lombarde per l’Edilizia
Residenziale (ALER). Anche gli IACP di Lecco e di Lodi, istituiti
per effetto della lr 28 aprile 1995, n. 30, sono trasformati in ALER.
>>.
-
Il comma 4 dell’art. 4 della lr n. 13/ 96 è sostituito
dal seguente: << 4. La trasformazione di cui al comma 1 ha effetto
dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui
al comma 3 dell’art. 8. >>.
ARTICOLO 2
(Integrazione all’art. 8 della lr 10 giugno 1996, n. 13)
-
All’art. 8 della lr 13/ 1996 è aggiunto il seguente comma
1 bis: << 1 bis. Laddove siano istituite più ALER nella
stessa provincia, il componente di cui alla lett c) del comma 1 è
nominato dal comune in cui ha sede legale ciascuna ALER. >>.
ARTICOLO 3
(Integrazione all’art. 11 della lr 10 giugno 1996, n. 13)
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All’art. 11 della lr 13/ 1996 è aggiunto il seguente
comma 3 bis: << 3 bis. Il direttore che provenga dal settore
pubblico è collocato in aspettativa presso l’ente di
provenienza senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza e dell'anzianità di servizio. >>.
ARTICOLO
4
(Integrazione all’art. 18 della lr 10 giugno 1996, n. 13)
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All’art. 18 della lr n. 13/ 1996 è aggiunto il seguente
comma 1 bis: << 1 bis. Nelle more della definizione del contratto
di comparto, la Giunta regionale entro 90 giorni individua il contratto
nazionale di riferimento tra quelli in vigore per le aziende municipalizzate.
>>.
ARTICOLO 5
(Modificazione degli artt. 21 e 22 della lr 10 giugno 1996 n. 13)
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Il comma 3 dell’art. 21 della lr 13/ 1996 è abrogato.
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Il comma 1 dell’art. 22 della lr n. 13/ 1996 è sostituito
dai seguenti commi 1, 1 bis e 1 ter: << 1. Fino alla costituzione
del consiglio di amministrazione delle ALER viene nominato un commissario
straordinario per ciascun IACP, compresi quelli di Lecco e di Lodi,
con il compito di provvedere oltre all’amministrazione ordinaria
e straordinaria, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti
attivi e passivi dei rispettivi enti, come certificato dalle documentazioni
contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale
e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.
1bis. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono ripartiti
i beni, il personale e i rapporti attivi e passivi in relazione al
nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ALER, anche
con riferimento alla costituzione delle ALER di LEcco e di Lodi secondo
le modalità previste dalla lr 30/ 1995. Tale ripartizione fra
le nuove ALER avverrà senza il riconoscimento di corrispettivi
di qualsiasi natura.
1ter. Le istituende ALER di Lecco e di Lodi adotteranno lo statuto
e i regolamenti vigenti rispettivamente negli IACP di Como e di Milano,
sino a quando potranno dotarsi degli atti di cui agli artt. 6, 16
e 18 della presente legge. >>.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d' urgenza)
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La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.
117 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 29 marzo 1997
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1997 e
vistata dal commissario del governo con nota del 21 marzo 1997, prot.
n. 21802/ 864).
Formula Finale:
Milano,
29 03 1997
(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26/02/1997 e vistata
dal Commissario del Governo con nota del 21/03/1997 prot. n. 21802/864)
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