LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 22-01-1999
REGIONE LOMBARDIA
PROROGA
DEI TERMINI DELL’ART. 46 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28 "
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 5 DICEMBRE 1983, N. 91 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI CONCERNENTE ' DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4 del 26 gennaio 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
( Proroga dei termini )
-
In relazione al permanere delle gravi esigenze residenziali nelle
zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto
dall’art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28, concernente
la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, che stabilisce la possibilità di riservare il 30%
degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, successivamente
prorogato con le leggi regionali 28 settembre 1992, n. 37, 30 gennaio
1995, n. 7 e 17 febbraio 1997, n. 4, è ulteriormente prorogato,
per le famiglie già collocate nella graduatoria definitiva,
al 31 dicembre 2000, con esclusione delle famiglie nei confronti delle
quali è stata dichiarata la decadenza dall’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti
o per morosità.
ARTICOLO 2
( Dichiarazione d ' urgenza )
-
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli
127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La
presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 22 gennaio 1999
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