LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 22-01-1999
REGIONE LOMBARDIA

PROROGA DEI TERMINI DELL’ART. 46 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1990, N. 28 " MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 5 DICEMBRE 1983, N. 91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI CONCERNENTE ' DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4 del 26 gennaio 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale


ARTICOLO 1
( Proroga dei termini )

  1. In relazione al permanere delle gravi esigenze residenziali nelle zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto dall’art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28, concernente la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che stabilisce la possibilità di riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, successivamente prorogato con le leggi regionali 28 settembre 1992, n. 37, 30 gennaio 1995, n. 7 e 17 febbraio 1997, n. 4, è ulteriormente prorogato, per le famiglie già collocate nella graduatoria definitiva, al 31 dicembre 2000, con esclusione delle famiglie nei confronti delle quali è stata dichiarata la decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosità.


ARTICOLO 2
( Dichiarazione d ' urgenza )

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.


Milano, 22 gennaio 1999