LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 15-12-1993
REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione dell’art. 9 della lr 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, concernente << Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 51 del 20 dicembre 1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 20 dicembre 1993
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1

  1. L’art. 9 della lr 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 9 della lr 4 maggio 1990, n. 28, è così sostituito: << Art. 9 (Validità della graduatoria e suo aggiornamento)
    1. All’assegnazione degli alloggi si provvede secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva sia comunale sia sovracomunale o speciale di cui al precedente art. 8.
  2. La graduatoria definitiva è valevole per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o recuperati e degli alloggi che comunque si rendono disponibili, siti nel comune o nell’ambito territoriale cui la graduatoria medesima si riferisce.
  3. Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale, gli alloggi di cui al precedente secondo comma vengono prioritariamente assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.
  4. Ove intervenga uno specifico accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la priorità di assegnazione di cui al precedente terzo comma è estesa ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nell’ambito del territorio dei comuni che sottoscrivono l’accordo.
  5. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva dell'anno successivo che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.
  6. I concorrenti che partecipano al bando integrativo, senza già essere collocati in graduatoria, fatto salvo quanto disposto dal settimo e dall’ottavo comma del precedente art. 8, vengono a parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento dell’indizione del bando integrativo, salvo nel caso di domande rinnovate in seguito a cancellazione per trascorsi termini, di cui al successivo ottavo comma.
  7. I concorrenti già collocati in graduatoria che richiedono la revisione de, punteggio, devono presentare la domanda al comune con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.
  8. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva con le modalità previste dal precedente art. 4.
  9. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1993 prot. n. 21802/ 2555).