LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 15-12-1993
REGIONE LOMBARDIA
Sostituzione
dell’art. 9 della lr 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni,
concernente << Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica >>
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 51 del 20 dicembre 1993
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 20 dicembre 1993
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
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L’art. 9 della lr 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art.
9 della lr 4 maggio 1990, n. 28, è così sostituito:
<< Art. 9 (Validità della graduatoria e suo aggiornamento)
1. All’assegnazione degli alloggi si provvede secondo l’ordine
stabilito nella graduatoria definitiva sia comunale sia sovracomunale
o speciale di cui al precedente art. 8.
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La graduatoria definitiva è valevole per l’assegnazione
degli alloggi di nuova costruzione o recuperati e degli alloggi
che comunque si rendono disponibili, siti nel comune o nell’ambito
territoriale cui la graduatoria medesima si riferisce.
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Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale,
gli alloggi di cui al precedente secondo comma vengono prioritariamente
assegnati, secondo l’ordine di graduatoria, ai residenti o a
coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale
nel comune in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti
gli alloggi vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.
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Ove intervenga uno specifico accordo di programma ai sensi dell’art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la priorità di assegnazione
di cui al precedente terzo comma è estesa ai residenti o a
coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale
nell’ambito del territorio dei comuni che sottoscrivono l’accordo.
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La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione
della graduatoria definitiva dell'anno successivo che modifica la
precedente e ne costituisce aggiornamento.
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I concorrenti che partecipano al bando integrativo, senza già
essere collocati in graduatoria, fatto salvo quanto disposto dal settimo
e dall’ottavo comma del precedente art. 8, vengono a parità
di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva
a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria
vigente al momento dell’indizione del bando integrativo, salvo
nel caso di domande rinnovate in seguito a cancellazione per trascorsi
termini, di cui al successivo ottavo comma.
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I concorrenti già collocati in graduatoria che richiedono la
revisione de, punteggio, devono presentare la domanda al comune con
le stesse modalità di cui al precedente art. 4.
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I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la
domanda a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione
della graduatoria definitiva con le modalità previste dal precedente
art. 4.
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La dichiarazione mendace comporta l’esclusione del concorrente
dalla graduatoria, salva l’applicazione delle eventuali sanzioni
penali.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della regione lombarda.
Milano, 15 dicembre 1993
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993 e
vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1993 prot.
n. 21802/ 2555).
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