LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 10-06-1996
REGIONE LOMBARDIA
Norme
per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione
delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 24 del 15 giugno 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 15 giugno 1996
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
-
La presente legge disciplina l’ordinamento degli enti operanti
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione degli
artt. 13 e 93 del dPR 24 luglio 1977, n. 616 e, per quanto di competenza,
secondo i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
-
La presente legge disciplina altresì , le funzioni della regione
ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale
pubblica e della azione amministrativa degli enti di cui al comma
1.
ARTICOLO
2
(Funzioni della regione)
-
Il consiglio regionale determina, all’inizio di ogni legislatura,
gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell’edilizia
residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione
economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle
politiche sociali perseguite.
-
Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la giunta regionale:
1. verifica l’attuazione dei piani di intervento previsti in
esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
2. indirizza le attività degli enti locali per favorire la
gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione
degli utenti;
3. promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica;
4. esercita l’azione di vigilanza sugli enti di cui all’articolo
4.
-
La giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, fissa i criteri e i parametri per la valutazione
dell’efficacia degli interventi degli enti di cui all’art.
4 nonch0 per l’efficienza del loro funzionamento; tali criteri
e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse
e patrimonio gestito.
1. La giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema
informativo abitativo - territoriale al fine di programmare e coordinare
gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi
e presenta annualmente al consiglio regionale un rapporto complessivo
sull’attuazione degli interventi, sull’andamento del fabbisogno
abitativo e sulla gestione degli enti di cui all’art. 4.
ARTICOLO 3
(Consulta regionale e consulte territoriali sulla casa)
-
Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita
la consulta regionale sulla casa composta da:
1. il presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni
di presidente;
2. un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni
d' Italia (ANCI), sezione regionale;
3. un rappresentante dell’Unione Regionale delle Province Lombarde
(URPL);
4. due rappresentanti degli enti di cui all’art. 4, dei quali
uno nominato dai presidenti e uno dai direttori delle stesse;
5. un rappresentante unico per i sindacati degli inquilini rappresentativi
a livello regionale;
6. un rappresentante unico per le confederazioni sindacali dei lavoratori
rappresentative a livello regionale;
7. un rappresentante unico delle associazioni della proprietà
edilizia rappresentative a livello regionale;
8. un rappresentante unico delle associazioni delle cooperative di
abitazione rappresentative a livello regionale;
9. un rappresentante dell’Associazione Nazionale Costruttori
Edili (ANCE).
-
La consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura nella
quale è stata nominata.
-
La consulta regionale promuove studi ed analisi per l’elaborazione
dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l’edilizia
residenziale e formula al riguardo proposte alla giunta regionale.
-
La consulta rende disponibili dati e analisi sulla situazione abitativa,
anche avvalendosi del sistema informativo abitativo - territoriale
di cui all’art. 2, comma 4.
-
La giunta
regionale con propria deliberazione individua la struttura tecnica,
esistente nell’ambito del competente servizio, di supporto alla
consulta.
-
I sindaci dei comuni compresi nell’ambito di competenza di ciascun
ente di cui all’art. 4, su convocazione del presidente della
provincia, riuniti in conferenza, promuovono la costituzione di una
consulta territoriale sulla casa per le medesime finalità di
cui al comma 3 e per esprimere in quella sede pareri, atti di indirizzo
e altro da sottoporre al consiglio di amministrazione dell’ente.
-
La composizione della consulta territoriale è definita dallo
statuto previsto al successivo art. 6, in analogia con quanto previsto
dal precedente comma 1, per la consulta regionale.
ARTICOLO 4
(Aziende lombarde per l’edilizia residenziale)
-
Sono istituite le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale
(ALER). Gli istituti Autonomi Case Popolari (IACP) della regione Lombardia
sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge
e le relative funzioni sono trasferite dalla giunta regionale entro
un termine massimo di 180 giorni alle ALER secondo le disposizioni
di cui agli artt. 21 e 22.
-
Le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale
e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale.
-
Nell’ambito della procedura richiamata al comma 1, viene stabilito
dalla giunta regionale, (ERRATA CORRIGE BU N 34/ 1996) sentite le
province e i comuni capoluogo, entro 60 giorni, l’ambito territoriale
di competenza, la consistenza patrimoniale, anche con riferimento
agli immobili di edilizia residenziale pubblica, e la sede legale,
in modo da garantire l’economicità della gestione. L'ambito
territoriale di competenza coincide con il territorio provinciale,
salvo diverse specificazioni; per gli aspetti indicati nel presente
comma, determinazioni particolari potranno riguardare l’area
metropolitana di Milano, dove l’ALER potrà essere articolata
per l’esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate.
-
Le ALER sono costituite dalla data di insediamento del consiglio di
amministrazione di cui al comma 3 dell’art. 8.
ARTICOLO 5
(Attività delle ALER)
-
Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale
pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e
comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali,
purch0 prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale; in particolare:
1. attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova
costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili da destinare
all’edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse
tese disponibili da altri soggetti pubblici;
2. gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio
e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati,
favorendo la gestione dei servizi da parte dell’utenza; al fine
di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono
piani e programmi di edilizia agevolata – convenzionata da destinare
ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;
3. acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore
e dei piani di cessione approvati dalla giunta regionale;
4. possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni,
programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli
enti pubblici competenti;
5. possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica
a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di
privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell’ALER
previa stipulazione di apposita convenzione;
6. possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione
degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
7. realizzano piani per l’adeguamento alle disposizioni in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio
energetico;
8. svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti.
-
Per il perseguimento delle predette attività le ALER potranno
partecipare, previa autorizzazione della giunta regionale, con altri
soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni,
a società per azioni a capitale pubblico o privato che abbiano
come oggetto sociale attività inerenti all’edilizia,
fatta salva l’autonomia delle ALER.
ARTICOLO 6
(Statuto)
-
Il consiglio di amministrazione dell’ALER delibera la proposta
di statuto entro 90 giorni dal primo insediamento del consiglio stesso,
sulla base di uno schema approvato dalla giunta regionale, e lo invia
al consiglio regionale per l'approvazione.
-
Qualora il consiglio regionale non si pronunci entro i successivi
180 giorni, lo statuto si intende approvato.
-
Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo
le modificazioni allo statuto.
ARTICOLO 7
(Organi)
-
Sono organi delle ALER:
1. il consiglio di amministrazione
2. ) il presidente
3. il direttore
4. il consiglio dei sindaci.
ARTICOLO 8
(Consiglio di amministrazione delle ALER)
-
Il consiglio di amministrazione è composto da:
1) due componenti nominati dal consiglio regionale ai sensi dell’art.
9 della lr 6 aprile 1995, n. 14 << Norme per le nomine e designazioni
di competenza della regione >>;
2) un componente nominato dalla provincia in cui ha sede l’ALER;
3) un componente nominato dal comune capoluogo della provincia in
cui ha sede l’ALER;
4) un componente nominato dall’ANCI, sezione regionale, in rappresentanza
dei sindaci dei comuni in cui opera l’ALER.
-
I componenti dei consigli di amministrazione delle ALER sono scelti
tra soggetti in possesso dei idonei titoli professionali o di comprovata
esperienza, che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa
o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società
pubbliche o private.
-
Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall’acquisizione
delle nomine, provvede con proprio decreto a costituire il consiglio
di amministrazione, disponendone contestualmente la convocazione per
la seduta di insediamento.
-
Entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, il consiglio di
amministrazione provvede alla nomina del presidente e del vicepresidente
su designazione congiunta del presidente della giunta regionale e
del presidente della provincia interessata; la designazione deve essere
formalizzata entro e non oltre il giorno immediatamente precedente
a quello della seduta di insediamento.
-
Il presidente è scelto tra i componenti nominati dal consiglio
regionale.
-
In mancanza della designazione congiunta di cui al precedente comma
4 il consiglio di amministrazione procede alle nomine del presidente
e del vicepresidente tra i componenti designati rispettivamente dal
presidente della giunta regionale e dal presidente della provincia.
-
Il consiglio di amministrazione dell’ALER dura in carica 5 anni
a decorrere dalla data del decreto del presidente della giunta regionale
che l’ha nominato.
-
In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica
di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica
fino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall'art. 20 della lr 6 aprile 1995, nº
14.
-
Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla
carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri.
Il presidente del consiglio di amministrazione, il vicepresidente
o il consigliere più anziano per nomina o, a parità
di nomina, per età comunica immediatamente al presidente della
giunta regionale l’intervenuta decadenza. Il presidente della
giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio
e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall’art.
13, comma 1, lett. a) della lr 6 aprile 1995, n. 14.
-
Per tutti i membri del consiglio di amministrazione valgono le cause
di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa
statale e regionale in materia, nonché quelle previste dagli
statuti e dalle province e dei comuni, per i consiglieri da questi
nominati, e quelle determinate da situazioni di oggettivo conflitto
di interessi con le finalità e i compiti delle ALER. Non possono
essere nominati membri del consiglio di amministrazione i consiglieri
regionali, provinciali e i sindaci. Non costituisce causa di incompatibilità
la nomina di membri del consiglio di amministrazione delle ALER in
consigli di amministrazione di enti, consorzi o società partecipate
o controllate.
ARTICOLO 9
(Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)
-
Il consiglio di amministrazione opera nell’ambito degli indirizzi
stabiliti dal consiglio regionale, in raccordo con la programmazione
della provincia e dei comuni.
-
Spetta al consiglio di amministrazione:
1. deliberare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;
2. stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone
l'attuazione, anche mediante rendiconti semestrali da inviare alla
giunta regionale;
3. approvare i bilanci;
4. nominare il direttore;
5. definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare
gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
6. deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità
;
7. deliberare il regolamento e la dotazione del personale;
8. deliberare, previa autorizzazione della giunta regionale, la partecipazione
dell’ALER a società , enti e consorzi;
9. deliberare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
10. deliberare quant' altro statutariamente previsto per l’attività
dell’ente.
-
Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria
la presenza di almeno tre componenti.
-
Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti;
in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto
del presidente.
-
Le delibere relative alle lettere a), c), e), g), h), i) devono essere
assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 10
(Presidente)
-
Il presidente è il legale rappresentante dell’ALER, convoca
e presiede il consiglio di amministrazione, assicura l’attuazione
degli indirizzi fissati dal consiglio, sovrintende al buon funzionamento
dell’ente e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente esegue gli incarichi affidatigli dal consigli di amministrazione
e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria
responsabilità , i provvedimenti di competenza del consiglio
che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio stesso nella
prima adunanza successiva.
-
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal vicepresidente o, in caso di assenza del vicepresidente,
dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di
anzianità di nomina per età.
ARTICOLO 11
(Direttore)
-
Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su
designazione del presidente ed è scelto tra i dirigenti pubblici
e privati in possesso di idonei titoli professionali o di comprovata
esperienza nel settore, che abbiano ricoperto incarichi di direzione
o di responsabilità tecnica amministrativa, gestionale, di
durata almeno quinquennale, in strutture o società pubbliche
o private di adeguate dimensioni.
-
Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto
di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima
di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L’incarico
può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre
il 65 anno di età . Il presidente stipula il contratto e lo
risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del
consiglio di amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio
rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione
o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative
e contabili rilevate dal collegio dei sindaci.
-
Il trattamento economico del direttore generale è determinato
con delibera del consiglio di amministrazione con riferimento a quello
della dirigenza del settore privato, tenendo conto della dimensione
economica e del patrimonio dell’ALER.
-
Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’ente
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo; il direttore è
responsabile della gestione e dei relativi risultati.
-
In particolare il direttore:
1. formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle
sedute del consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;
2. cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ALER
anche mediante l’adozione di tutti gli atti di organizzazione
e spesa rilevanti nei confronti di terzi;
3. presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità
delle relative procedure;
4. stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle
spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;
5. dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità
, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico
- amministrativa ai fini dell’ente;
6. se delegato dal presidente, il quale ne dà comunicazione
al consiglio di amministrazione, rappresenta in giudizio l’ALER
con facoltà di conciliare e transigere;
7. esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge dai regolamenti,
dallo statuto e dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli
atti di gestione non riservati ad altri organi dell’ALER.
-
Il direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle
funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità
nei confronti del consiglio di amministrazione.
-
L’incarico di direttore non è compatibile con quello
di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività
delle ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto
di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo
statuto.
ARTICOLO 12
(Collegio dei sindaci)
-
Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi
e due supplenti, dei quali due effettivi e uno supplente nominati
dal consiglio regionale e uno effettivo e uno supplente dalla provincia
in cui ha sede l’ALER. I membri del collegio sono nominati tra
esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti
all’albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato
dal consiglio regionale con il medesimo provvedimento.
-
Il collegio dei sindaci svolge le funzioni di controllo a norma degli
artt. 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione
e contabilità dell’ALER. Esso verifica l’economicità
e l’efficienza della gestione e ne riferisce al consiglio di
amministrazione. Il collegio dei sindaci, in sede di esame del bilancio,
certifica lo stato di attuazione dei piani di cui all’art. 9,
comma 1, lett e). Il collegio dei sindaci dura in carica 5 anni. Il
collegio ha l’obbligo qualora riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell’ALER, di riferirne immediatamente al presidente
della giunta regionale ed al presidente deL consiglio regionale.
-
I sindaci che senza giustificato motivo non partecipano alle sedute
del collegio per tre riunioni consecutive decadono dalla carica. Il
collegio, su proposta del presidente, prende atto della decadenza
e la segnala al consiglio regionale o alla provincia che provvedono
alla sostituzione.
-
Sono ineleggibili a sindaco coloro i quali siano sindaci o amministratori
o consulenti di imprenditori o di società fornitrici delle
ALER od operanti in concorrenza con le stesse.
ARTICOLO 13
(Comitato tecnico delle ALER)
-
Presso ciascuna ALER è costituito, con deliberazione del consiglio
di amministrazione, un comitato tecnico composto da:
a) il direttore dell’ALER o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente dell’ufficio tecnico dell’ente, o suo
delegato, che svolge anche funzioni di segreteria;
c) due dirigenti della giunta regionale;
d) due esperti in materie giuridiche, ambientali ed architettoniche
nominati dalla regione.
-
Partecipa alla seduta del comitato, con diritto di voto, il sindaco,
o un suo delegato, del comune nel territorio del quale viene attuato
l’intervento.
-
Il comitato tecnico resta in carica per la durata del consiglio di
amministrazione.
-
Il comitato tecnico è convocato dal direttore dell’ente
ed esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione.
-
Il comitato esprime comunque parere su:
1) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata;
2) la congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale,
con espresso riferimento ai limiti di costo deliberati dalla giunta
regionale;
3) le richieste di autorizzazione al superamento dei massimali di
costo ammissibili;
4) gli atti gestionali rilevanti per la realizzazione delle opere.
-
In via transitoria, fino alla costituzione dei comitati di cui al
presente articolo, le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate dagli
organi tecnico - consultivi previsti ai sensi dell’art. 10 della
lr 21 agosto 1989, n. 33.
ARTICOLO 14
(Indennità di carica)
-
Al presidente delle ALER compete una indennità mensile di carica
il cui ammontare è determinato dallo statuto in ragione della
dimensione economica e patrimoniale dell’ente, in misura non
inferiore al 40% e non superiore al 60% dell’indennità
dei consiglieri regionali.
-
Al vicepresidente compete un' indennità di carica il cui ammontare
è determinato nella misura del 50% dell’indennità
del presidente.
-
Agli altri componenti del consiglio di amministrazione all’ALER
compete una indennità di ammontare non inferiore al 10% e non
superiore al 20% dell’indennità dei consiglieri regionali.
-
Al presidente e agli altri componenti del collegio dei sindaci spetta
rispettivamente un compenso annuo pari a quello massimo previsto ai
sensi dell’art. 107 del dlgs 25 febbraio 1995, n. 77 e successive
modificazioni.
-
Agli esperti del comitato tecnico delle ALER di cui al comma 1, lett
d) dell’art. 13 e ai componenti delle consulte territoriali
sulla casa di cui al comma 6 dell’artº 3 spetta un gettone
di presenza onnicomprensivo, a carico di ciascuna ALER, nella misura
che sarà determinata da ciascun consiglio di amministrazione.
-
Ai componenti della consulta regionale sulla casa di cui al comma
1, lett b), c), e), f), g), h), i) dell’art. 3 spetta un gettone
di presenza onnicomprensivo, a carico della regione, pari a L. 150.000
per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della consulta,
rivalutato annualmente in relazione all’indice dei prezzi dei
beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
ARTICOLO 15
(Fonti di finanziamento)
-
Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della regione e degli enti locali
destinati all’edilizia residenziale pubblica;
b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo
i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente per
l’edilizia residenziale pubblica;
c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla regione e dai
comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo
di calmieratori del mercato, per la tutela delle fasce più
deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d) i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi
di edilizia residenziale pubblica;
e) i proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare;
f) ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett
a), d), e) dell’art. 5 e altre risorse destinate all'incremento
dell’offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla manutenzione
del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente
stanziati dalla regione;
g) eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni.
ARTICOLO 16
(Bilancio e programmi di attività delle ALER)
-
Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina
il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli artt. 2423
e seguenti del codice civile.
-
In allegato al bilancio consuntivo le ALER devono fornire dettagliati
elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei
servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
1) la quota dei costi generali non ripartibili;
2) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle
attività espletate e dei servizi prestati;
3) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione
dell’efficienza ed economicità dell’azienda in
generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.
-
La giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, adotta uno schema - tipo di bilancio di esercizi
e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER.
ARTICOLO 17
(Vigilanza e controllo sugli organi e sugli atti delle ALER)
-
In caso di impossibilità di funzionamento o reiterate violazioni
di norme di legge e di regolamento di gravi irregolarità amministrative
e contabili rilevate dal collegio dei sindaci, ovvero nel caso di
rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione,
con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera
della giunta, può essere sciolto anticipatamente il consiglio
di amministrazione. Con lo stesso provvedimento è nominato
un commissario per la gestione provvisoria delle ALER fino alla nomina
dei nuovi organi.
-
Sono soggette a controllo della giunta regionale, fermo restando quanto
previsto dall’art. 6, le deliberazioni riguardanti il bilancio
di previsione e di esercizio.
-
Le deliberazioni di cui al comma 2 sono inviate alla giunta regionale
che, nella propria attività di vigilanza, potrà formulare
rilievi alle ALER entro 60 giorni.
ARTICOLO 18
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
-
Al personale delle ALER si applicano, per quanto compatibili con la
natura dell’ente, gli istituti attinenti lo stato giuridico,
economico e previdenziale delle aziende municipalizzate e il relativo
contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto
dall’art. 11 per il direttore.
-
A quanto stabilito dal comma 1 verrà data applicazione dopo
la determinazione della dotazione organica del personale delle ALER
da effettuarsi entro 12 mesi dall’approvazione dello statuto.
-
Il personale che risultasse in esubero sarà collocato presso
la regione ed enti da questa dipendenti nei limiti della disponibilità
delle relative piante organiche mediante le procedure previste dalla
norma in materia di mobilità.
ARTICOLO 19
(Partecipazione dell’utenza)
-
Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi
che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza.
-
La regione e le ALER promuovono e favoriscono l’informazione,
il corretto e trasparente rapporto di relazione tra la parti e la
partecipazione delle associazioni degli assegnatari alla gestione,
fornendo l’opportuna documentazione.
-
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
e le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emana un apposito
schema - tipo per le ALER relativo a:
1) il regolamento in merito ai diritti e doveri dell’utenza
in coerenza ed attuazione delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto
1990, n. 241;
2) un protocollo di relazioni sindacali che definisca le modalità
del confronto in merito al funzionamento del servizio ed alla programmazione
degli interventi.
-
Le ALER provvedono, entro 180 giorni dalla loro costituzione, alla
formulazione ed approvazione di una << Carta dei Servizi >>,
anche allo scopo di favorire la gestione diretta, da parte dell’utenza,
dei servizi stessi.
ARTICOLO 20
(Rappresentante regionale del comitato per l’edilizia residenziale)
-
Il rappresentante della regione nel comitato per l’edilizia
residenziale presso il ministero dei lavori pubblici è l’assessore
competente in materia di edilizia residenziale.
ARTICOLO 21
(Norme di prima applicazione)
-
Il presidente del consiglio regionale, entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, richiede agli enti competenti e alla
giunta regionale le designazioni di cui al comma 1 dell’art.
8. Gli enti e la giunta devono provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Il consiglio di amministrazione dell’ALER è costituito,
entro i successivi 60 giorni, fatto salvo quanto disposto dall’artº
8, comma 3, della presente legge.
-
L’incarico di direttore è attribuito, anche in deroga
ai requisiti previsti dall’art. 11, agli attuali direttori degli
IACP, per la durata massima di 2 anni dall’entrata in vigore
della presente legge.
-
Le ALER subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli IACP
aventi il medesimo ambito territoriale di competenza. Nel caso in
cui l’ambito territoriale di una ALER non coincida con quello
dello IACP esistente, con decreto del presidente della giunta regionale,
sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi
in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito
con particolare riferimento alla costituzione delle province di Lecco
e Lodi.
-
Le ALER elaborano entro 9 mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione
un piano di risanamento relativo all’eventuale disavanzo finanziario
consolidato al 31 dicembre 1995. Il piano è inviato alla regione,
che lo approva nei successivi 90 giorni, e per la copertura del disavanzo
l’ALER può proporre la dismissione di parte del patrimonio.
La dismissione del patrimonio è comunque subordinata all’approvazione
da parte del consiglio regionale, in applicazione dei criteri regionali
per l’attuazione legge 24 dicembre 1993, n. 560.
-
Con l’entrata in vigore della presente legge, le assemblee dei
soci o conferenti sono soppresse. I commissari straordinari provvedono
al rimborso delle quote conferite nell’ammontare iscritto nell’ultimo
bilancio approvato. Gli eventuali apporti patrimoniali rimangono nella
piena titolarità e disponibilità dell’ente.
ARTICOLO 22
(Norma transitoria)
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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione
delle ALER, ai sensi del comma 4 dell’art. 4, viene nominato
un commissario straordinario per ciascun IACP con il compito di provvedere
alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi
dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto
finale e trasmettendo le relative risultanze alla giunta regionale.
-
Dalla data di nomina del commissario straordinario gli organi in carica,
ad esclusione dei collegi sindacali, cessano dalla loro funzione.
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I commissari straordinari di cui al comma 1 sono nominati nelle persone
dei presidenti di ciascun IACP, ove ancora in carica, con provvedimento
della giunta, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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Per le ALER di Lecco e di Lodi e per gli IACP ove i presidenti risultino
decaduti, la giunta regionale, entro il termine previsto dal comma
3, provvede sulla base delle terne già proposte, ai sensi dell’art.
6 della l 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni o sulla
base di nuove terne proposte dalle province. Entro la stessa data,
la giunta regionale nomina altresì i due membri di propria
competenza del collegio sindacale. Il terzo membro viene nominato
dal rispettivo consiglio provinciale.
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I commissari straordinari ed i collegi sindacali di cui al comma 4
durano in carica fino alla costituzione delle ALER.
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Fermo quanto disposto dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere nominati
commissari straordinari i consiglieri regionali, nonché i sindaci,
i presidenti delle province, gli assessori comunali e provinciali,
i presidenti delle comunità montane e i membri degli esecutivi
di tali enti, i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonché i titolari di imprese e gli amministratori di società
che forniscono beni o prestano servizi agli IACP.
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I commissari straordinari decadono dall’incarico nei casi previsti
dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Qualora il commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi
motivo, la giunta regionale provvede alla sostituzione entro i successivi
10 giorni. In caso di ritardo nella sostituzione o comunque in caso
di assenza o impedimento, il commissario straordinario è sostituito
dal coordinatore generale dell’IACP ovvero, in mancanza, dal
dirigente più elevato in grado, esclusivamente per gli atti
indifferibili ed urgenti.
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Ai commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a
quello percepito dai presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina
dei commissari stessi.
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Allo scopo di facilitare gli adempimenti di cui al comma 4, la giunta
regionale, entro 2 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, informa le province e queste provvedono nei successivi 5 giorni.
ARTICOLO
23
(Norma finanziaria)
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Alle spese derivanti dal funzionamento della consulta regionale sulla
casa, di cui al precedente art. 3, si provvede con gli stanziamenti
iscritti annualmente al capitolo 1.2.7.1.322 << Spese per il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi
i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi
spese >> dello stato di previsione delle spese del bilancio.
ARTICOLO 24
(Abrogazioni e modificazioni)
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) lr 21 agosto 1989, n. 33 << Promozione, coordinamento e vigilanza
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica >>,
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
b) lr 12 maggio 1990, n. 56 << Modifiche alla lr 21 agosto 1989,
n. 33 >>;
1) Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
OMISSIS
c) lr 14 gennaio 1995, n. 3 << Modifiche alla lr 21 agosto 1989,
n. 33 >>.
2.
Nell’elenco degli enti e degli organi di cui alla tabella <<
A >> della lr 6 aprile 1995, n. 14, sono soppressi l’Istituto
Autonomo Case Popolari di Milano e l’Istituto Autonomo Case Popolari
di Brescia e sono inserite le ALER istituite ai sensi della presente legge.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione lombarda.
Milano, 10 giugno 1996
(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 1996 e
riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione
nella seduta dell’8 maggio 1996. Vistata dal commissario del governo
con nota dell’1 giugno 1996 prot. 21802/ 2379).
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