LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 6-08-2001
REGIONE LIGURIA
MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1994 N. 10 (NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 8 del 22 agosto 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Inserimento
dell’articolo 17 bis)
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme
per l’edilizia residenziale pubblica) è inserito il seguente:
“Articolo 17 bis
(Alloggi requisiti dal Sindaco)
-
Ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui all’articolo
17, gli occupanti degli alloggi requisiti, ai sensi del comma 2 dell’articolo
54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento locale, sono
equiparati alle situazioni che comportino il rilascio dell’alloggio
occupato, con l’attribuzione del punteggio massimo previsto
per tale condizione.
-
Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente
legge e la data di pubblicazione del primo bando di concorso utile
di cui all’articolo 17, i Comuni possono prevedere la regolarizzazione
dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi
requisiti, previo accertamento da parte della Commissione di cui all’articolo
13, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne
il reddito, per la permanenza dell’assegnazione. La regolarizzazione
è subordinata al recupero da parte dell’ente gestore,
anche per il tramite del Comune, dell’indennità di cui
al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 10/1994.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 agosto 2001
BIASOTTI
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