LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-08-2001
REGIONE LIGURIA
RECUPERO
AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 8 del 22 agosto 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità
e definizioni)
-
La Regione Liguria promuove, con la presente legge, il recupero a
fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di contenere il consumo
di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
-
Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume
sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte
a residenza e/o con destinazione turistico-ricettiva.
ARTICOLO 2
(Interventi
di recupero)
-
Negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge ed aventi destinazione residenziale ovvero turistico-ricettiva
sono consentiti, previo rilascio di diretto titolo edilizio ed in
deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica
comunale vigente od in corso di formazione, gli interventi di recupero
dei sottotetti nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite.
-
La disposizione di cui al comma 1, è applicabile nei confronti
degli interventi edilizi in corso di realizzazione sulla base di titoli
edilizi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, previo conseguimento di apposita variante al rispettivo titolo
edilizio.
-
Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati
come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, lettera
d), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Ove i suddetti interventi siano
volti alla realizzazione di nuove unità autonome residenziali
il rilascio del relativo diretto titolo edilizio è anche subordinato
all’obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali
in misura non inferiore ad 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di
costruzione, ovvero all’obbligo di versamento al Comune di una
somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali
quando sia dimostrata l’impossibilità per mancata disponibilità
di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.
-
Le disposizioni relative all’obbligo di reperimento degli spazi
per parcheggi pertinenziali ovvero all’obbligo del versamento
al Comune di una somma equivalente, secondo quanto disposto dal comma
3, non si applicano nel caso in cui il recupero del sottotetto costituisca
ampliamento di una unità residenziale già esistente.
-
Il rilascio del diretto titolo edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3,
comporta la corresponsione del contributo di concessione edilizia
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia previsto ai
sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia
di determinazione del contributo di concessione edilizia). Il contributo
è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l’intervento
non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il
contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per
cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale
pubblica, di proprietà delle Aziende Regionali Territoriali
per l’Edilizia o all’ampliamento di strutture turistico
ricettive.
-
L'altezza media interna netta, nel caso in cui il solaio sovrastante,
o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza
tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano
tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso
del solaio sovrastante stesso, ed è fissata in 2,30 metri per
gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio,
l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei
Comuni montani e nei territori montani dei Comuni parzialmente montani,
è ammessa una riduzione dell'altezza sino a 2,10 metri per
gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori
e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando
le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può
essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a
1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente
a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei Comuni montani
e nei territori montani dei Comuni parzialmente montani. Gli eventuali
spazi di altezza inferiore ai minimi, come sopra definiti, devono
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è
consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba
e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura
di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto
a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica
tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza
fino al 5 per cento. Il rapporto aeroilluminante deve essere pari
o superiore a un sedicesimo (1/16).
-
Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque
entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie
minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione
di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione
di lucernari.
-
Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi possono avvenire
anche con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché
delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza
massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente
al fine di assicurare i parametri, di cui al comma 6. Gli interventi
debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche
ed architettoniche dell’edificio tenuto anche conto della zona
in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano
Territoriale di Coordinamento Paesistico.
ARTICOLO
3
(Compatibilità con le norme sull’abbattimento delle barriere
architettoniche. Contenimento di consumi energetici).
-
Negli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, le norme
sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge
9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano
limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge.
-
I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere
di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici
dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni
tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché
alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici
e di contenimento dei consumi energetici.
ARTICOLO 4
(Deroga)
-
Le norme della presente legge sono in deroga ai Piani Regolatori Generali
e ai Piani Urbanistici Comunali vigenti e/o adottati e alle disposizioni
dei regolamenti edilizi vigenti.
ARTICOLO 5
(Estensione
dell’efficacia)
-
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli interventi
di recupero ai fini abitativi o turistico ricettivi di altri volumi
o superfici collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti
purché:
a) non sia modificata la sagoma dell’edificio né le caratteristiche
architettoniche essenziali;
b) siano rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dagli strumenti
urbanistici comunali;
c) i nuovi volumi o superfici non siano ottenuti mediante scavo o
sbancamento del terreno.
ARTICOLO
6
(Divieto di frazionamento)
-
I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della
presente legge che non abbiano determinato la creazione di nuove unità
immobiliari non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti,
dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo
non inferiore a 10 anni, salvo che tale possibilità sia espressamente
prevista dagli strumenti urbanistici localmente vigenti.
ARTICOLO 7
(Esclusione
di parti del territorio dall’applicazione della presente legge).
-
Con
motivata deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni possono, nel
termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, disporre l’esclusione di parti del territorio
dall’applicazione delle precedenti norme laddove gli interventi
determinino la creazione di nuove unità abitative o introdurre
particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici
degli edifici. Tale deliberazione è soggetta alle seguenti
disposizioni:
a) pubblicazione mediante deposito a libera visione del pubblico presso
la segreteria comunale per quindici giorni consecutivi e previo avviso
da affiggersi all’albo pretorio e da pubblicarsi sul B.U.R.L.
(Bollettino Ufficiale della Regione Liguria) in vista della presentazione
di eventuali osservazioni da parte di chiunque;
b) ) ricevimento, fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo
di deposito, delle osservazioni che possono essere presentate da parte
di chiunque vi abbia interesse;
c) decorso il termine di cui alla lettera b), ove siano pervenute
osservazioni, il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio
comunale da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza,
senza necessità di ripubblicazione degli atti qualora gli stessi
siano stati conseguentemente modificati;
d) gli atti di cui sopra sono trasmessi alla Regione per la verifica
di coerenza con i principi e le regole stabiliti con la presente legge.
-
La deliberazione comunale di cui al comma 1, si intende approvata
dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento dei relativi
atti da parte della Regione, senza che questa abbia adottato le determinazioni
di propria competenza.
Formula
Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 agosto 2001
BIASOTTI
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