LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 4-09-2001
REGIONE LIGURIA
MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1994
N. 10 (NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 9
del 5 settembre 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifiche
ed integrazioni all’articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo
1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche
ed integrazioni)
-
Il comma 5 dell’articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo
1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive
modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “5.
La Giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle
quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo
conto dell’ambito territoriale di operatività, dell’attività
già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie
rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto.
Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo
di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti
di credito ai soggetti morosi meritevoli.”.
Formula Finale:
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 4 settembre 2001
BIASOTTI
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