LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 4-09-2001
REGIONE LIGURIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1994 N. 10 (NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 9
del 5 settembre 2001
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1
(Modifiche ed integrazioni all’articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni)

  1. Il comma 5 dell’articolo 31 bis della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell’ambito territoriale di operatività, dell’attività già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli.”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 4 settembre 2001
BIASOTTI