LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 3-03-1994 REGIONE LIGURIA
Norme per l'edilizia residenziale pubblica
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
TITOLO
I
PROGRAMMI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
1
(Finalità dell’azione della Regione)
-
Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo
1 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e delle linee di programmazione
conseguenti, l’attività della Regione in materia di edilizia
residenziale pubblica è rivolta in
particolare a:
a) soddisfare la domanda abitativa corrispondente a situazioni reddituali,
esigenze e fabbisogni diversificati in modo tale da svolgere un'azione
normalizzatrice, del settore sia per quanto concerne i costi di costruzione,
sia per quanto concerne i canoni di affitto;
b) garantire, anche tramite un processo di unificazione, che la gestione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia informata a
procedure efficienti e rapide che consentano il contenimento dei costi
e, quindi, l’incremento della quota dei canoni da reinvestire
o riqualificazione urbana.
ARTICOLO
2
(Programmi di edilizia residenziale pubblica)
-
I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati dagli IACP
e, per quanto concerne gli investimenti di recupero e le urbanizzazioni,
anche dai comuni, e riguardano:
a) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all’acquisto
e recupero di alloggi da destinare all’assegnazione in locazione
semplice secondo la disciplina di cui alla legge regionale 22 dicembre
1983 n. 50;
b) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all’acquisto
e recupero di alloggi da destinare alla vendita ovvero alla locazione
secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio
1992 n. 179;
c) programmi organici di intervento e programmi integrati con i contenuti,
le finalità e le procedure di cui alle leggi regionali 5 agosto
1987 n. 25 e 2 maggio 1990 n. 34, all’interno dei quali possono
rientrare gli interventi di cui alle lettere a) e b).
-
Nel predisporre gli interventi di cui al comma 1, gli Enti attuatori
devono, tenuto conto dei diversi canali di finanziamento nonché
delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 179/
1992, tendere a formulare proposte che presentino, in corrispondenza
delle entità di residenze sociali per la locazione, anche operazioni
tali da consentire l’ammortamento delle spese sostenute.
ARTICOLO
3
(Risorse finanziarie)
-
I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati con i seguenti
finanziamenti:
a) fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 e successive proroghe;
b) quote dei fondi stabiliti con leggi statali per l’edilizia
agevolata;
c) quote dei residui di edilizia agevolata individuate nei programmi
quadriennali regionali;
d) quote dei fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi della
legge regionale 5 agosto 1987 n. 25;
e) introiti derivanti dalla vendita del patrimonio;
f) finanziamenti straordinari dello Stato, quali quelli disposti dall’articolo
18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, nonché finanziamenti
disposti dalla Unione Europea;
g) risorse proprie degli IACP e dei comuni destinate a tale scopo.
ARTICOLO
4
(Organi e procedure)
-
I programmi di edilizia residenziale pubblica si realizzano in base
alla ripartizione di competenze, alle procedure ed alle linee di intervento
previste dalle leggi regionali 28 febbraio 1983 n. 6 e 2 maggio 1990
n. 34.
Per quanto concerne i Programmi Organici di Intervento ed i Programmi
Integrati si seguono, altresì, le procedure di cui alla legge
regionale n. 25/1987.
TITOLO
II
ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
5
(Ambito di applicazione)
-
Le norme contenute nella presente legge si applicano, con le eccezioni
di cui al presente articolo, a tutti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
A tal fine considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli
alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o
con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché
quelli acquistati a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti
locali o enti pubblici non economici per
le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale
pubblica.
-
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:
a) gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie
per i propri soci;
b) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa
in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
c) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali
purché non realizzati o recuperati a totale carico o con
il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
d) gli alloggi realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio
o ricoveri provvisori, sono a che durino la causa ed i motivi contingenti
per i quali furono realizzati e sempre che presentino tipologie
e prestazioni abitative adeguate.
-
Gli enti di cui al comma 1 possono, con motivati provvedimenti, deliberare
l’applicazione della normativa della legge 27 luglio 1978 n.
392, agli alloggi realizzati, acquistati o recuperati senza contributo
o concorso dello Stato o della Regione ovvero agli alloggi realizzati
con i contributi di cui all’articolo
72 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 o all’articolo 16 della
legge 5 agosto 1978 n. 457.
Tali enti possono, altresì, escludere dalla normativa della
presente legge gli alloggi realizzati senza contributo o concorso
dello Stato o della Regione destinati a finalità diverse da
quelle proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
I provvedimenti di cui al presente comma per avere efficacia devono
essere comunicati alla Regione. Tale comunicazione avviene entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data
di adozione se intervenuta successivamente, e deve contenere l’indicazione
della localizzazione, del numero e della consistenza degli alloggi,
le finalità per le quali sono destinati, le normative ed i
canoni applicati.
-
Gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli alloggi destinati alla
locazione realizzati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata
o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli
introiti derivanti dalla vendita del patrimonio ai sensi della presente
legge, secondo le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/ 1992 e li assegnano
in locazione in base alle disposizioni della presente legge.
-
La disciplina per l’assegnazione e la gestione degli alloggi
realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici all’interno
di programmi organici di intervento o programmi integrati, deve essere
definita nell’ambito della normativa gestionale prevista negli
stessi ai sensi della legge regionale n. 25/ 1987, anche in deroga
alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla
realizzazione dei programmi e per il periodo di tempo indicato dalla
normativa gestionale, che deve essere approvata dalla Giunta regionale
in sede di ammissione a finanziamento del programma organico od integrato.
-
Con il provvedimento di finanziamento degli interventi predisposti
con le quote di riserva di cui all’articolo 4 della legge 179/
1992, la Giunta regionale, su proposta motivata e documentata dall’ente
che presenta il programma, fissa i requisiti soggettivi ed oggettivi
per la realizzazione, assegnazione e gestione degli alloggi così
costruiti anche in deroga a quelli previsti dalla
legge n. 457/ 1978 e successive modificazioni e dalla presente legge.
-
Gli enti di cui al comma 1 devono comunicare alla Giunta regionale
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il numero
e la localizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché in ogni momento i provvedimenti assunti ai sensi della
legge 22 dicembre 1990 n. 403 e la destinazione dei relativi introiti.
-
La mancata comunicazione dei dati di cui ai precedenti commi, costituisce
causa di esclusione degli enti locali inadempienti dai finanziamenti
dello Stato o della Regione dai programmi quadriennali regionali e
dalla legge regionale n. 25/ 1987 sino a che i dati non vengano forniti.
ARTICOLO
6
(Requisiti per l’assegnazione degli alloggi in locazione semplice)
-
I requisiti per conseguire l’assegnazione degli alloggi destinati
alla sola locazione sono:
a) cittadinanza italiana, a tal fine
1. il cittadino straniero è ammesso soltanto se il diritto
a tale assegnazione
è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni
o trattati internazionali;
2. i cittadini di Stati membri della Unione Europea residenti in Italia
e che ivi svolgono attività di lavoro subordinato sono equiparati
ai cittadini italiani;
3. i cittadini stranieri in regola con il decreto legge 30 dicembre
1989 n. 416, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990
n. 39 sono ammessi ai bandi per l’assegnazione degli alloggi
di cui all’articolo 12 e, qualora il comune che emette il bando
lo preveda, anche a quelli per l’assegnazione degli alloggi
di cui agli articoli 10 e 11;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare la propria attività lavorativa in nuovi
insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati
all’estero o di profughi per i quali è ammessa la partecipazione
per un solo comune dell’ambito;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione e alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
d) non titolarità di diritti di cui alla lettera
c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località
del territorio nazionale, il
cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge
n. 392/ 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, sia pari
al valore aggiornato o confermato dalla Giunta regionale ogni due
anni per l’ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso. Al fine degli accertamenti successivi in corso di assegnazione
tale valore è aggiornato annualmente in misura pari alla variazione
accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nei dodici mesi
anteriori al 30 giugno dell’anno precedente;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata
o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza
di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora
l’alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar
luogo al risarcimento del danno;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante in percentuale
superiore all'80 per cento dal lavoro dipendente o da pensione; il
reddito non deve essere superiore al limite stabilito in base alle
vigenti disposizioni di legge. Alla posizione di lavoratore dipendente
è equiparata quella di disoccupato iscritto alle liste di collocamento.
Nel caso di nubendo viene considerato il reddito complessivo della
coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall’assegnazione;
g) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
-
I lavoratori emigrati all’estero che intendano partecipare a
concorsi per l’assegnazione di alloggi di cui al presente titolo
indicano, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare
che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda, il comune
prescelto di cui alla lettera b) del comma1.
-
I profughi, in conformità all’articolo 34, comma 2, della
legge 26 dicembre 1981 n. 763, possono partecipare ai concorsi per
l’assegnazione degli alloggi, prescindendolo dall’obbligo
della residenza di cui alla lettera
b) del comma 1 per un quinquennio dalla data del rimpatrio.
-
Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia
costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti
ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì
parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti,
i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado,
purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e
sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.
Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non
legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora la convivenza
istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla
reciproca assistenza morale e materiale, duri da almeno due anni prima
della data di pubblicazione del bando di concorso e si anagraficamente
dimostrata nella forme previste dalla legge.
-
Ai fini della determinazione del reddito annuale complessivo a cui
si applicano le detrazioni previste dal comma 1 dell’articolo
21 della legge n. 457/ 1978, il reddito di riferimento è
quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione dei redditi
al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e
degli assegni familiari e con l’aggiunta di tutti gli emolumenti,
indennità , pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi
titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte,
con le sole esclusioni dell’indennità
di accompagnamento per totale invalidità fisica, psichica
e sensoriale, delle rendite infortunistiche INAIL di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché
dei casi in cui la legge istitutiva del beneficio economico ne escluda
ad
ogni effetto la computazione nel calcolo del reddito.
Ai fini delle detrazioni previste dall’articolo 21 comma 1
della legge n. 457/ 1978 il reddito da pensione è equiparato
al reddito da lavoro dipendente.
-
Nel caso in cui il limite di reddito calcolato ai sensi del comma
1 lettera f) risultasse inferiore a nuovi valori determinati da organi
statali ai sensi della vigente normativa, ai soli fini dell’ammissione
nell’assegnazione si applica il limite più favorevole
all’utenza.
-
Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti nei bandi
di concorso esclusivamente per l’assegnazione di alloggi realizzati
con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in
relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi il programma
quadriennale regionale può prevedere requisiti integrativi
rispondenti alle finalità programmatorie.
ARTICOLO
7
(Requisiti per l’assegnazione degli alloggi di cui agli articoli
8 e 9 della legge n. 179/ 1992)
-
I requisiti per conseguire l’assegnazione degli alloggi destinati
alla locazione con la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della
legge n. 179/ 1992 sono quelli previsti all’articolo 6 con le
seguenti modifiche:
a) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, qualora lo preveda
il relativo bando, può essere formato anche da redditi di lavoro
autonomo e non deve superare il limite massimo previsto per l’accesso
ai contributi di edilizia agevolata ed il limite minimo stabilito
del bando;
b) l’essere assegnatario in area di decadenza di alloggi destinati
alla locazione semplice dà titolo a priorità nell’assegnazione.
ARTICOLO
8
(Possesso dei requisiti ed accertamenti relativi)
-
I requisiti di cui agli articoli 6 e 7 devono essere posseduti da
parte del richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere
c),
d), e), g) dell’articolo 6 comma 1, da parte degli altri componenti
il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso
all’albo pretorio del Comune nonché al momento della
assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.
-
Conserva la qualità di assegnatario in locazione semplice
anche chi, nel corso del rapporto, superi il doppio del limite di
reddito fissato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
per l’inserimento nelle fasce per il calcolo del canone sociale.
Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito
per la permanenza del rapporto di assegnazione e per un periodo
comunque non superiore ad otto anni da quello in cui si verifica
il superamento del limite non vengono considerati i reddito prodotti
dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario
e degli eventuali coniugi degli stessi.
-
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi
del comma 2, ricevono dal l’ente gestore preavviso che la decadenza
verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti consecutivi
che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto
limite.
-
Appositi programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente,
predisposti dagli enti gestori secondo le modalità ed i tempi
previsti nei progetti biennali di intervento o d'intesa con il Comune
territorialmente
competente, promuovono il passaggio dal regime di assegnazione a forme
di locazione ex articoli 8 e 9 della legge n. 1791/ 1992, e di proprietà
agevolata per quelli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di
decadenza di cui al comma3.
-
Gli organi e gli enti preposti alla formazione delle graduatorie,
all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi possono espletare
in qualsiasi momenti accertamenti volti a verificare l’esistenza
dei requisiti del presente articolo.
-
Qualora i comuni, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
o gli enti competenti alla gestione degli alloggi riscontrino che
il reddito, anche se conforme a quello dichiarato ai fini fiscali,
sia palesemente
inattendibile in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indicativi
di capacità contributiva, da verificarsi anche tramite formale
audizione del soggetto agli uffici finanziari richiedendo il relativo
accertamento.
-
In pendenza degli accertamenti di cui al comma 6, i concorrenti
interessati vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione
della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria
definitiva, con il punteggio loro spettante. In caso di mancata
risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per
l’assegnazione, la commissione decide sulla base dei documenti
disponibili e degli accertamenti autonomamente disposti.
-
Per ogni assegnazione effettuata il comune è tenuto a comunicare
all’ente incaricato della formazione dell’anagrafe dell’utenza
nonché ai competenti uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti,
i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare.
ARTICOLO
9
(Aggiornamento dei limiti di reddito)
-
Salvo diversa deliberazione adottata dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta entro il 30 novembre di ogni anno, il limite di reddito
per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi, determinato
per il 1993 ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43,
è aggiornato dal primo gennaio di ogni anno sulla base della
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al
30 giugno dell’anno precedente.
-
Salvo diversa deliberazione adottata dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta entro il 30 novembre, il limite di reddito per l’inserimento
nelle fasce di cui all’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale
n. 50/ 83 e per la determinazione del limite per la decadenza, calcolato
per il 1993 ai sensi della legge regionale n. 43/ 1991, è aggiornato
dal 1o gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata
dall’ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell’anno precedente.
ARTICOLO
10
(Assegnazione di alloggi di nuova costruzione)
-
All’assegnazione di alloggi di nuova costruzione destinati alla
locazione si provvede mediante concorso per gli ambiti territoriali
determinati dai programmi quadriennali regionali.
-
Nei comuni sedi di intervento il 50 per cento degli alloggi può
essere destinato ai residenti così come definiti all’articolo12.
ARTICOLO
11
(Assegnazione di alloggi di recupero)
-
Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente ai precedenti
occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi, da parte
del comune previo parere della commissione di cui all’articolo
13, dell’esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 6 e7.
Per quanto concerne il limite di reddito si prende a riferimento quello
per la permanenza nella assegnazione.
-
Qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni
sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti, per l’assegnazione
degli alloggi si procede mediante concorso riservato ai soggetti di
cui al comma 1.
-
Per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli
non assegnabili od eventualmente non assegnati ai sensi dei commi
1 e 2, si procede mediante concorso, di norma comunale, con priorità
per i concorrenti che, alla data di pubblicazione del baldo all’albo
pretorio, abbiano la residenza nell’ambito del piano di recupero
ove sono siti gli alloggi e, successivamente, per quelli residenti
all’interno della zona di recupero comprendente il piano o gli
alloggi predetti.
-
Le disposizioni del presente articolo ai applicano, per quanto compatibili,
agli alloggi acquistati, sia esistenti sia di nuova costruzione, fatti
salvi comunque i casi espressamente previsti dalla legge.
ARTICOLO
12
(Assegnazione di alloggi disponibili)
-
Gli alloggi che si rendano comunque disponibili, al di fuori dei programmi
di nuove costruzioni e di recupero, sono assegnati dal Comune dove
l’alloggio è situato ai propri residenti, a chi esercita
attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune ovvero
ai lavoratori emigrati all’estero o ai profughi che hanno prescelto
detto comune ai sensi dell’articolo 6, sulla base delle graduatorie
di cui all’articolo 17.
-
Si considerano disponibili gli alloggi in idonee condizioni igienico
- sanitarie e di conservazione. Gli eventuali lavori che si rendono
necessari per il ripristino sono finanziabili con i fondi di cui alla
legge n. 457/ 1978 qualora, in base ad appositi programmi di ripiano
dei disavanzi pregressi degli enti gestori approvati dalla Regione,
non siano sufficienti le risorse di cui all’articolo 25 della
legge 8 agosto 1977 n. 513.
ARTICOLO
13
(Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione)
-
Per ciascun ambito territoriale previsto per l’assegnazione
di alloggi di nuova costruzione, le graduatorie di assegnazione degli
alloggi di nuova costruzione, di quelli di recupero e quelli che si
rendono disponibili sono formate da un’apposita Commissione
nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) un magistrato ordinario od amministrativo; anche in riposo, con
funzione di presidente, su proposta del Presidente del Tribunale nel
cui circondario è compreso l’ambito o del Presidente
del Tribunale amministrativo per la Regione
b) tre dipendenti di adeguata qualifica dei comuni interessati all’assegnazione;
c) due rappresentanti delle associazioni dell’utenza maggiormente
rappresentative a livello provinciale scelti di norma tra gli utenti
dell’ambito;
d) un dipendente di adeguata qualifica dell'Istituto autonomo per
le case popolari competente per territorio.
-
I componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono integrati:
a) dal comune qualora l’ambito per il quale è disposto
il concorso sia comunale o infracomunale, con voto limitato a due
nominativi;
b) uno dal comune che ha emanato il bando, e gli altri dalla rappresentanza
regionale dell’associazione nazionale comuni d’Italia,
qualora l’ambito territoriale sia sovra comunale; ove in tale
ambito sia compreso un comune capoluogo di provincia, uno dei due
componenti è designato dallo stesso. Se è detto comune
ad aver emanato il bando gli altri due rappresentanti sono nominati
dall’ANCI.
-
Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro un mese dalla
richiesta del Presidente della Giunta regionale.
-
La commissione può essere nominata ed insediata qualora i componenti
designati siano almeno in numero di cinque, fra i quali anche il magistrato
con funzioni di presidente, fatte salve le successive integrazioni.
-
La commissione competente a formare la graduatoria dei bandi aventi
ambito territoriale sovra comunale esprime tutti i pareri previsti
dalla presente legge e forma anche le graduatorie per l’assegnazione
degli alloggi disponibili rispettivamente per l’intero bacino
e per i singoli comuni.
-
Al fine di accelerare il processo di formazione delle graduatorie
definitive, qualora nello stesso ambito territoriale siano emanati
più bandi di concorso, su proposta del comune o dello IACP
interessato, possono essere costituite più commissioni, ciascuna
composta a norma dei precedenti commi, che durano in carica solo sino
alla formulazione della graduatoria definitiva del bando per il quale
vengono nominate.
ARTICOLO
14
(Insediamento, durata e funzionamento delle commissioni)
-
La commissione dura in carica quattro anni che decorrono dalla data
di nomina ed i componenti possono essere riconfermati.
La sede della commissione è situata presso il comune con il
maggior numero di abitanti per ogni bacino di utenza ed ivi devono
essere inviate alla stessa le richieste dei pareri previsti dalla
presente normativa. In caso di bandi emessi dai comuni diversi da
quello dove è sita la sede le riunioni relative vengono convocate
presso il comune sede dell’intervento.
-
Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno
quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta
dei presenti; in casi di parità prevale il voto del presidente.
-
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente
del comune che ha emanato il bando di concorso, ovvero da un dipendente
dell’istituto autonomo per le case popolari previa convenzione
onerosa con la quale il comune può altresì incaricare
l’istituto stesso a svolgere altre attività di segreteria.
-
Con il provvedimento di nomina di cui all'articolo 13 sono fissati
data e luogo della seduta di insediamento nel corso della quale il
presidente indica altresì quale componente lo sostituisce a
tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.
-
Il componente che per due volte consecutive non partecipa alle sedute
della commissione senza giustificato motivo decade dalla carica.
Il presidente della commissione ne dà immediata comunicazione
alla Regione e all’ente o organo che lo ha designato perché
si provveda alla sostituzione.
-
Ai componenti della commissione è corrisposto per ogni giornata
di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge
regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.
-
A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto
un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n.
1 e successive modificazioni.
-
Le spese per il pagamento delle commissioni fanno carico ai comuni
sede degli interventi per i quali è stato emesso il bando,
mentre per le riunioni relative ai bandi di cui agli articoli 12 e
17 fanno carico alla Regione.
ARTICOLO
15
(Bando - tipo di concorso e procedure per l’assegnazione degli alloggi)
-
I bandi di concorso emanati dai Comuni per l’assegnazione degli
alloggi in locazione semplice o da assegnare con le modalità
di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/ 92 devono essere conformi
al bando - tipo regionale predisposto per le singole fattispecie.
In particolare i bandi per l’assegnazione degli alloggi che
si rendono disponibili non possono rappresentare aspetti difformi,
né prevedere ulteriori o diversi punteggi e condizioni rispetto
al bando regionale.
-
Il bando - tipo di concorso e l’allegato modello di domanda
sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
tenendo conto delle linee programmatiche espressi nei programmi
quadriennali regionali ed indicano i punteggi, espressi con numeri
interi, da attribuire con riferimento alle condizioni oggettive
e soggettive di ciascun concorrente e del suo nucleo familiare.
-
Le procedure per l’assegnazione degli alloggi sono disciplinate
da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
ARTICOLO
16
(Bandi di concorso. Domanda di partecipazione)
-
I bandi di concorso previsti per l’assegnazione sia degli alloggi
di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono emanati dal comune
nel cui territorio gli alloggi dovranno essere realizzati o nel quale
sono ubicati
sentiti i comuni facenti parte dell’ambito, non appena i relativi
lavori di costruzione o di recupero siano appaltati od iniziati.
-
I bandi sono pubblicati mediante affissione di manifesti all’albo
pretorio dei comuni interessati, salvo ogni ulteriore forma di pubblicità
che i comuni stessi intendano disporre.
-
Ciascun bando di concorso deve essere conforme al bando - tipo regionale
di cui all’articolo 15.
ARTICOLO
17
(Bando di concorso biennale)
-
Per l’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 12,
si provvede tramite bandi di concorso per gli ambiti territoriali
determinati dai programmi quadriennali regionali.
-
I bandi di cui al comma 1 sono emanati ogni due anni dal comune del
bacino di utenza con il maggior numero di abitanti.
-
Nelle graduatorie conseguenti ai bandi confluiscono tutte le domande
collocate nelle graduatorie di cui agli articoli 10 e 11 non soddisfatte
con il punteggio già acquisito.
-
Le graduatorie sono utilizzate dai comuni facenti parte del bacino
di utenza per l’assegnazione ai propri residenti degli alloggi
di cui all’articolo12. In caso di mancanza di residenti, gli
alloggi vengono assegnati ai concorrenti del bacino collocati nelle
graduatorie con punteggio più elevato.
-
L’emanazione del relativo bando deve avvenire entro il 31 gennaio
e segue le procedure e le modalità del bando tipo e del regolamento
per l’assegnazione degli alloggi, di cui all’articolo
15. Fino alla formazione delle graduatorie successive gli alloggi
sono assegnati sulla base delle graduatorie in corso.
ARTICOLO
18
(Termine per l’assegnazione)
-
La procedura di cui all’articolo 15 determinata dal regolamento
del Consiglio regionale si conclude entro dieci mesi dalla data di
emanazione del bando di concorso e l’assegnazione degli alloggi
deve avvenire entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori
o dalla data in cui gli alloggi si sono resi disponibili. La data
in cui si rendono disponibili degli alloggi è comunicata dall’ente
gestore al comune entro un mese dalla disponibilità, con esclusione
degli alloggi inseriti nei piani di vendita.
-
Qualora l’assegnazione non avvenga entro il suddetto termine
a causa di ritardi nella emanazione del bando di concorso e o nella
istruzione delle relative domande, ovvero nel rilascio del decreto
di abitabilità, il comune ove gli alloggi sono ubicati versa
all’ente gestore il canone di locazione calcolato ai sensi della
legge n. 392/ 78 e la quota delle spese inerenti ai servizi comuni.
-
Il decreto di abitabilità è rilasciato dal comune anche
nelle more dell’accertamento urbanistico ed edilizio di conformità
del progetto, non appena terminato l’accertamento sotto il profilo
igienico - sanitario.
ARTICOLO
19
(Graduatorie speciali)
-
I comuni facenti parte dell’ambito territoriale per il quale
è stato emanato il bando collocano d’ufficio in apposite
e distinte graduatorie gli anziani residenti nel territorio comunale,
i lavoratori emigrati, i profughi e gli handicappati che non siano
risultati assegnatari degli alloggi posti a concorso.
-
Le graduatorie speciali sono aggiornate a ogni concorso.
-
I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione le graduatorie speciali
ed i loro aggiornamenti entro novanta giorni dalla pubblicazione di
ciascuna graduatoria definitiva.
-
Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell’assegnazione
a tali categorie, di alloggi loro destinati prioritariamente dal progetto
biennale di intervento o da altro strumento di finanziamento.
-
Gli alloggi realizzati ai sensi del comma 4 non sono computanti nella
quota di riserva di cui all’articolo 20.
-
Qualora il progetto biennale di intervento o altro strumento di finanziamento
ai sensi del presente articolo ovvero la Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 21, prevedano l’assegnazione di alloggi
a profughi, il comune provvede nel rispetto dell’articolo 34,
comma 6 della legge 26 dicembre 1981 n. 763.
ARTICOLO
20
(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)
-
La Giunta regionale, su proposta dei comuni interessati o degli enti
gestori, può riservare una quota, non superiore al 20 per cento
degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale
individuato per gli interventi di nuova costruzione dai programma
quadriennale regionale, per far fronte a specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità,
sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di abitazioni da recuperare
per le giovani coppie così come definite dal bando tipo e per
le forze dell’ordine.
-
Anche per le assegnazioni degli alloggi facenti parte della quota
di riserva devono sussistere i requisiti di cui all’articolo
6 purché non si tratti di sistemazione provvisoria che non
può superare la durata di anni due salvo eventuali proroghe
motivate dal permanere della gravità della situazione di emergenza.
-
L’accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione
di cui all’articolo 13 competente per l’ambito territoriale,
previa istruttoria da parte dei comuni interessati.
-
Nei comuni sede degli interventi di cui alla legge n. 203/ 91 negli
anni in cui siano disponibili per l’assegnazione gli alloggi
realizzati con tale finanziamento non opera la riserva indicata al
comma1.
-
Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova
costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all’articolo
11 comma 3 da assegnare annualmente per ciascun comune nell’ambito
considerato.
-
Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quelle
previste dalla presente legge, salvo il caso di calamità naturali,
per le quali si operi in regime commissariale ai sensi della vigente
normativa sulla protezione civile. In tal caso i comuni possono sospendere
i concorsi per l’assegnazione di alloggi e riaprire i termini
per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti
privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, prescindendo
nei loro confronti dai requisiti particolari eventualmente previsti
dal bando.
-
Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva di cui al comma 1 non
sia utilizzata in tutto o in parte, gli alloggi sono assegnati ai
concorrenti indicati agli articoli 10 e11.
-
E' abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi
per specifiche categorie di cittadini.
ARTICOLO
21
(Modalità per l’assegnazione degli alloggi)
-
Il comune assegna gli alloggi secondo l’ordine risultante dalla
graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani e della
consistenza del nucleo familiare di ciascun vincitore del concorso.
-
Non può essere assegnato un alloggio per il quale il rapporto
fra i vani calcolati trasformando i vani convenzionali di quattordici
metri quadri la superficie della unità immobiliare determinata
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge n. 392/ 1978
e la composizione numerica del nucleo familiare sia superiore a quello
definito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, tenuto conto delle indicazioni della programmazione regionale.
-
Il comune nel procedere alla individuazione dell’alloggio da
assegnare deve verificare che il costo di conduzione dello stesso,
costituito dalla somma del canone e della quota di servizi prevista,
non sia superiore al 25 per cento del reddito complessivo del nucleo
familiare.
Qualora tale percentuale sia superata il comune deve individuare un
altro alloggio tra quelli di risulta il cui costo di conduzione più
si avvicini al predetto rapporto. Solo nel caso in cui non vi siano
alloggi disponibili con tali caratteristiche si procede ugualmente
alla assegnazione.
-
Il comune comunica agli aventi diritto alla assegnazione con lettera
raccomandata il giorno, l’ora ed il luogo per la scelta dell’alloggio.
-
La scelta degli alloggi nell’ambito di quelli da assegnare è
compiuta prioritariamente dai soggetti riservatari ai sensi dell’articolo
20, qualora già individuati, e successivamente dagli aventi
diritto alla assegnazione secondo l’ordine di precedenza stabilito
dalla graduatoria; in ogni caso la scelta va operata nel rispetto
del limite di cui ai commi 2 e3.
-
La scelta dell’alloggio deve essere effettuata dall’assegnatario
o da persona all’uopo delegata.
In caso di mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto
alla assegnazione salvo che la mancata presentazione sia dovuta a
grave impedimento da documentarsi da parte dell’interessato.
-
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare
all’alloggio ad essi assegnato solo per gravi e comprovati
motivi quali:
a) la necessità per l’assegnatario o alcuni dei componenti
il nucleo familiare, di un alloggio più vicino al presidio
sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/ o assistenza
a causa di accertate, gravi condizioni di salute, non di carattere
temporaneo;
b) presenza nell’assegnatario o in alcuni dei componenti il
nucleo familiare di invalidità motoria dovuta ad handicap,
anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente
alla deambulazione e l’alloggio disponibile sia situato in
edifici di difficile accesso o privi di ascensore.
-
Nei casi di cui al comma 7 lettere a) e b) i concorrenti non perdono
il diritto alle successive assegnazione di alloggi ai sensi dell'articolo
12, conservando a tal fine il punteggio acquisito.
Negli altri casi perdono il diritto alle successive assegnazione per
tutta la durata della graduatoria.
ARTICOLO
22
(Mutamento prima della consegna dell’alloggio dei requisiti o delle
condizioni oggettive e soggettive)
-
L’eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive
dei concorrenti fra l’approvazione della graduatoria definitiva
e l’assegnazione o la consegna dell’alloggio non influisce
sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento
della situazione abitativa derivante da nuova residenza nell’ambito
di alloggi di proprietà privata, con esclusione dei casi in
cui il mutamento abbia determinato:
a) coabitazioni forzose o sovraffollamento;
b) corresponsione di contributi per spese alloggiate da parte del
comune;
c) corresponsione di un canone superiore al 20 per cento del reddito
del nucleo familiare;
d) soluzione abitative precarie o transitorie.
Sono esclusi d’ufficio dalla graduatoria dal comune gli aventi
titolo che dovessero risultare assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica o, comunque, di alloggi di proprietà
di enti pubblici territoriali, tranne nel caso dei bandi per l’assegnazione
di alloggi realizzati con gli interventi di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b).
-
Qualora prima della consegna dell’alloggio, alcuno dei soggetti
di cui all’articolo 8, comma 5, accerti la mancanza nell’assegnatario
- nei termini stabiliti dal bando - di alcuno dei requisiti previsti
dagli articoli 6 e 7 ovvero una nuova situazione abitativa che influisca
sulla collocazione in graduatoria, l’ente gestore sospende la
consegna dell’alloggio e la commissione di cui all’articolo
13 comunica all’assegnatario con lettera raccomandata le risultanze
degli accertamenti compiuti e di quelli da essa eventualmente disposti,
assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiori a quindici
giorni per la presentazioni di deduzioni scritte e documenti.
Decorso tale termine la commissione esprime al comune parere vincolante
sull’annullamento dell’assegnazione in casi di mancanza
di alcuno dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7, ovvero provvede
alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione
abitativa.
-
I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori
emigrati all’estero.
-
L’annullamento da parte del comune disciplinato dal presente
articolo ha carattere definitivo; ad esso non si applicano le disposizioni
previste all’articolo 28.
-
Per le ipotesi previste dal presente articolo trova comunque applicazione
l’articolo 8, comma7.
TITOLO
III
GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
ARTICOLO
23
(gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
-
Gli IACP contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti, acquistati
o recuperati con il concorso o contributo parziale o totale dello
Stato, ivi compresi quelli realizzati dai comuni con i programmi straordinari,
previa convenzione con gli enti proprietari, estesa a tutti i compiti
di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Giunta regionale,
al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica, approva la convenzione - tipo.
-
Lo schema di convenzione tipo è preventivamente inviato all’ANCI
regionale e ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
al fine di consentire alla Giunta di valutare eventuali osservazioni.
-
I comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui al comma
1 sono tenuti a stipulare la convenzione entro tre mesi dalla disponibilità
degli alloggi.
-
Per gli alloggi in cui il contributo dello Stato è stato limitato
al recupero, la specifica convenzione può su proposta del comune
interessato, differenziarsi dalla convenzione tipo. In tal caso, il
testo viene definito d’intesa tra i comune e lo IACP competente
per territorio.
-
Le convenzioni di cui ai commi precedenti possono essere stipulate,
su richiesta del comune, anche per alloggi per i quali non vi sia
stato contributo statale.
ARTICOLO
24
(Gestione dei " servizi a rimborso")
-
Gli IACP favoriscono e promuovono l’autogestione da parte dell’utenza
dei servizi accessori e degli spazi comuni; a tal fine approvano apposito
regolamento redatto in conformità al regolamento tipo approvato
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
-
Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero l’atto convenzionale
di locazione prevede l’obbligo dell’autogestione dei servizi
accessori e degli spazi comuni.
-
Per gli alloggi assegnati alla data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione.
-
Per gravi ed eccezionali motivi, connessi al regolare funzionamento
dell’autogestione, l’ente gestore, su proposta del 70
per cento degli assegnatari o su proprio motivato parere avente riguardi
alle modalità di conduzione, può riassumere la "
gestione dei servizi a rimborso" fino a che non si siano create
le condizioni per la regolare ripresa delle autogestioni. In tali
casi la quota d) di cui all’articolo 19 del DPR n. 1035/ 1972,
costituita dalle spese direttamente sostenute per l’erogazione
dei servizi a rimborso, viene incrementata dei costi da quantificarsi
da parte dell’ente gestore.
-
L’avvio delle autogestioni di nuova formazione ai sensi dei
commi 2 e 3 deve essere effettuato in modo graduale e con l’assistenza
dell’ente gestore nel momento in cui si siano determinate le
condizioni tecniche ed economiche per il corretto funzionamento.
Con motivata deliberazione l’ente gestore può decidere
di non attivare l’autogestione per particolari complessi edilizi
in considerazione delle dimensioni e di particolari tipologie costruttive
e impiantistiche, con possibilità di individuare, eventualmente,
diverse e più limitate forme di autogestione per singoli servizi
o per singole scale. L’ente gestore è tenuto a porre
in essere, sia in sede di progettazione iniziale degli interventi
sia con l’attuazione dei programmi di manutenzione e recupero
del patrimonio, tutte le azioni necessarie all’avvio della autogestioni.
-
Fino al momento del corretto funzionamento dell’autogestione,
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all’ente gestore anche
le quote per spese generali relative all’erogazione dei servizi
di cui al presente articolo.
-
Gli assegnatari che si rendano morosi verso l’autogestione,
sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti
dall’atto convenzionale di locazione; in tal caso si applica
la procedura prevista per la fattispecie di cui all’articolo
27 comma 2 lettera f).
-
E' fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l’amministrazione
degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.
Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari
in proprietà Dal momento della costituzione del condominio
cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con
patto di futura vendita l’obbligo di corrispondere all’ente
gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e di manutenzione
fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione
della rate di riscatto. 9. Gli assegnatari in locazione di alloggi
compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto
nelle assemblee condominiali, in luogo dell’ente gestore, per
le deliberazioni relative:
a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso;
b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.
Sono tenuti, altresì a versare direttamente le quote relative
a tali servizi all’amministratore, che ha l’obbligo di
predisporre analitici documenti contabili nei quali sia differenziato,
per ciascuna unità immobiliare, quanto dovuto all’assegnatario
in locazione rispetto a quanto dovuto dal proprietario.
ARTICOLO
25
(Variazioni alla composizione del nucleo familiare)
-
In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario,
subentrano rispettivamente, nella domanda e nella assegnazione i componenti
del nucleo familiare, come risultante dalla domanda di partecipazione
al concorso, purché con lui conviventi al momento della sua
morte.
-
I componenti del nucleo familiare, indicati all’articolo 6,
comma 4, non subentrano nella assegnazione qualora siano fuoriusciti
dal nucleo familiare.
Si fa eccezione, qualora siano rientrati nel nucleo stesso e conviventi
almeno un anno prima del decesso dell’assegnatario, nei confronti
di:
a) coniuge;
b) convivente more uxorio;
c) ascendenti;
d) figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi che siano rientrati
a causa di separazione legale o sfratto esecutivo.
-
L’ampliamento permanente del nucleo familiare può essere
autorizzato dal comune nei confronti dei soggetti indicati all’articolo
6, comma 4, solo previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti
per la permanenza nel rapporto di assegnazione e, tranne nel caso
di nascita di figli, adozione, affiliazione
della non creazione di situazioni di sovraffollamento.
-
Fra i soggetti di cui al comma 3 il subentro nel rapporto di assegnazione
in caso di decesso dell’assegnatario è ammesso solo nei
confronti:
a) del coniuge;
b) del convivente more uxorio se la stabile convivenza risulta, in
base a certificazione anagrafica, per almeno un biennio precedente
alla morte dell’assegnatario;
c) dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all’articolo
6 comma
4, seconda alinea, ultrasessantacinquenni se ricorre la condizione
di cui alla
lettera b);
d) dei figli se non si rientra nella previsione di cui al comma2.
-
E' consentita l’ospitalità temporanea nei limiti e con
le modalità indicate da apposito regolamento dell’ente
gestore. L’ospitalità temporanea non può in nessun
caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione neppure se
concessa a soggetti di cui al comma3.
-
In caso di separazione, scioglimento del matrimonio e di cessazione
degli effetti civili dello stesso, l’ente gestore promuove presso
il comune la voltura dell’atto convenzionale di locazione in
conformità alle decisioni dell'organo giudiziario.
-
Al momento della voltura dell’atto convenzionale il comune verifica
che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo
familiare condizioni ostative alla permanenza del rapporto di assegnazione.
-
Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato
ogni altro caso che comporti l’allontanamento permanente dell'assegnatario,
quale scomparsa, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte
presunta, emigrazione all’estero, separazione di fatto, reclusione,
trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio
regionale né in quello di regioni limitrofe.
ARTICOLO
26
(Mobilità dell’utenza)
-
Al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o di affollamento
degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od
economico, favorire l’attuazione di programmi di cessione autorizzati
ai sensi della vigente normativa nonché di programmi organici,
programmi integrati o, comunque programmi di recupero del patrimonio
esistente, gli enti gestori, d’intesa con il comune, predispongono
almeno annualmente programmi di mobilità dell’utenza
attraverso il cambio degli alloggi, l’utilizzazione di nuova
costruzione.
-
I programmi di cui al comma 1 sono redatti, anche per specifici ambiti
territoriali infracomunali, sulla base di verifica dello stato d’uso
e di affollamento del patrimonio edilizio esistente e previa attivazione
di forme di partecipazione e di informazione dell’utenza stessa.
-
I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati
i quali nei successivi sessanta giorni possono presentare opposizione
al Sindaco del comune il quale decide entro i successivi trenta giorni
sentita la commissione di cui all’articolo13.
-
La Giunta regionale dispone su proposta dell’ente gestore la
quota degli alloggi di nuova costruzione da utilizzare per i cambi
inclusi nei programmi di mobilità.
-
L’atto dell’ente gestore, che dispone in forza dei programmi
di mobilità definitivamente approvati il cambio obbligatorio,
ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l’ente gestore
promuove presso il comune la voltura dell’atto convenzionale
di locazione.
-
Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi
consensuali ovvero cambi singoli su alloggi disponibili per meglio
soddisfare le esigenze indicate al comma 1 promuovendo presso il comune
la voltura dell’atto convenzionale di locazione, previa verifica
dell’assenza di condizioni che ostino alla conservazione dell’alloggio,
ovvero in caso di presenza di morosità incolpevole previa sottoscrizione
da parte dell’assegnatario di un piano di rientro di tale morosità
con l’assunzione di idonee garanzie.
-
In particolare è ammessa la mobilità disposta dall’ente
gestore quando l’assegnatario:
a) si trovi in stato di morosità da almeno un anno e gli venga
proposto un alloggio adeguato al suo nucleo familiare a canone inferiore;
b) superi il limite di reddito fissato per la decadenza dal diritto
all’assegnazione e non si siano ancora verificate le condizioni
per il relativo provvedimento ovvero non si trovi nella situazione
di cui all’articolo 8 comma 2 seconda alinea;
c) provochi situazioni che compromettano l’organizzazione e
la corretta conduzione dell’immobile ove è situato l’alloggio
assegnato;
d) occupi un alloggio sottoutilizzato e venga offerto il pagamento
delle spese di trasloco ed un eventuale contributo in relazione alle
buone condizioni in cui l’alloggio viene rilasciato.
In detto caso il provvedimento può essere adottato, per motivare
esigenze gestionali, anche al di fuori dei piani di mobilità
di cui ai precedenti commi. Resta fermo il disposto del comma3.
-
Nell’adottare le misure per la mobilità degli assegnatari
che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di
vendita, gli enti gestori possono prevedere forme di incentivazione
al trasferimento, da indicare nei singoli piani di vendita. Tale trasferimento
deve avvenire in alloggi idonei e di ampiezza adeguata al nucleo familiare,
preferibilmente in altri fabbricati del medesimo quartiere o in zone
indicate dallo stesso assegnatario.
-
Per quanto concerne gli assegnatari ultrasessantenni, i portatori
di handicap, gli iscritti alle liste di mobilità, di collocamento
o cassintegrati il procedimento di mobilità può essere
avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti e
che a tal fine:
a) sia stato offerto dall’ente gestore il pagamento delle spese
di trasloco e dei contratti di utenza necessari ed un riconoscimento
per lavori di miglioria apportati all’alloggio se autorizzati
prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in relazione
alle buone condizioni in cui l’alloggio viene rilasciato;
b) sia proposto un alloggio adeguato alle esigenze dell’assegnatario
anche per
quanto concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche
e situato in immobile limitrofo a quello occupato o in zona segnalata
dallo stesso assegnatario.
ARTICOLO
27
(Cause di annullamento e decadenza)
-
Il comune dispone l’annullamento dell’assegnazione:
a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione
stessa;
b) quando l’assegnazione fu ottenuta sulla base di dichiarazioni
mendaci o documentazioni risultate false.
-
Il comune pronuncia la decadenza dall’assegnazione oltre che
in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge qualora
l’assegnatario:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli;
b) non abiti nell’alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione
d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti previsti per l’assegnazione salvo
quanto indicato alla lettera e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione
ai sensi dell’articolo 8 comma 2 e 3;
f) sia moroso per un periodo superiore a due mesi salvo quanto disposto
dall’articolo 31, comma 2;
g) apporti modificazioni non autorizzate dall’ente gestore all’alloggio,
ai locali accessori o agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie
in locali o distacchi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi
modo l’immobile o le parti comuni dell’edificio ovvero
ancora ne impedisca l’utilizzazione prevista;
h) mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento
sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini
condizioni di ingestibilità dell’immobile ove è
situato l’alloggio occupato.
-
Tutti gli atti del comune che pronunciano l’annullamento o la
decadenza dall’assegnazione comportano la inefficacia dell’atto
convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo.
ARTICOLO
28
(Procedimento di annullamento e di decadenza)
-
L’ente gestore o i soggetti di cui all’articolo 8, comma
5, qualora accertino l’esistenza di una delle cause di annullamento
o di decadenza dall’assegnazione di cui all’articolo 27
ne danno notizia entro dieci giorni al comune.
-
Ai fini della dichiarazione di annullamento o di decadenza il comune
comunica all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, entro
venti giorni dalla notizia di cui al comma 1, i fatti che giustificano
il provvedimento fissando un termine non superiore a quindici giorni
per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti.
-
Scaduto tale termine il comune entro dieci giorni richiede il parere
vincolante alla commissione di cui all’articolo 13 che deve
esprimerlo nei venti giorni successivi.
-
Ricevuto il parere ovvero scaduto il termine di cui al comma 3 qualora
trattasi di morosità il comune pronuncia l’annullamento
o la decadenza entro quindici giorni assegnando un termine non superiore
a trenta giorni per il rilascio dell’alloggio; scaduto tale
termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del comune.
-
Il Comune concorda in apposite convenzioni con l’ente gestore
le questioni derivanti, nella fattispecie di cui all’articolo
27, comma 2, lettera f), dalla mancata conclusione della procedura
di decadenza nei termini stabiliti ovvero dalla sua mancata esecuzione
entro i quattro mesi successivi all’adozione, in modo che siano
evitati danni all’ente gestore stesso.
ARTICOLO
29
(Occupazione senza titolo)
-
Qualora l’ente gestire o i soggetti di cui all’articolo
8 comma 5, accertino l’occupazione senza titolo di alloggi di
cui all’articolo 5, ne danno notizia entro dieci giorni al comune.
-
Il Sindaco entro venti giorni diffida preventivamente con lettera
raccomandata l’occupante senza titolo a rilasciare l’alloggio
entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione
di deduzioni scritte e di documenti.
-
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il Sindaco emette ordinanza di rilascio fissando un termine
non superiore a trenta giorni per il rilascio stesso.
Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque
occupi l’alloggio e deve essere eseguito a cura del comune nei
trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per l’eventuale
impugnativa.
ARTICOLO
30
(Sanzioni)
-
Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo
26 della legge 8 agosto 1977 n. 513.
-
Al fine dell’applicazione delle sanzioni amministrative i comuni
esercitano con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre
1982 n. 45 le funzioni concernenti l’accertamento e la contestazione
della violazione nonché quelle conseguenti al mancato pagamento
in misura ridotta della somma prevista per la violazione.
-
Qualora il comune non sia l’ente gestore, all’accertamento
od alla contestazione, ivi compresa la notificazione, della violazione
provvedono gli organi od i dipendenti all'uopo incaricati dall’ente
gestore medesimo.
-
Quest'ultimo ente, ove non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta con le modalità di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 45/ 1982, salvo che ricorra l’ipotesi prevista
dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve presentare
rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni al Sindaco del comune interessato.
ARTICOLO
31
(Morosità )
-
La morosità dell’assegnatario nel pagamento del canone
e/ o servizi a rimborso può essere sanata entro trenta giorni
dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell’anno.
-
Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato
di disoccupazione o a grave malattia dell’assegnatario, qualora
ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà
accertata dall’ente gestore ad effettuare il regolare pagamento
del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilità o
gravi difficoltà non possono comunque valere per più
di un anno.
-
Nei confronti degli assegnatari morosi l’ente gestore ingiunge
il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi comprensivi
delle quote di spese dovute aumentata dell’interesse legale
maggiorato di tre punti a titolo di interessi e danni e provvede,
ove necessario, alla riscossione coattiva.
-
L’ente gestore può concedere dilazioni nel recupero della
morosità a richiesta dell’assegnatario con applicazione
di un interesse pari all’interesse legale dell’importo
determinato ai sensi del comma 3 e a seguito di idonee garanzie.
-
Qualora l’assegnatario moroso sia ammesso ad usufruire dei contributi
del fondo sociale di cui all’articolo 33 ovvero versi quanto
dovuto anche con dilazioni, previo parere dell’ente gestore,
il procedimento di decadenza o la sua esecuzione sono sospesi e definitivamente
interrotti ad avventura regolarizzazione della sua posizione debitoria.
Tale procedura può essere applicata per non più di una
volta.
-
Sino a che l’assegnatario nei confronti del quale sia stato
eseguito un provvedimento di decadenza per morosità non regolarizzi
la propria posizione debitoria con l’ente gestore, anche con
le modalità di cui al comma 4, non gli può essere assegnato
un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO
32
(Regolarizzazione dei rapporti locativi e misure per prevenire le occupazioni
abusive)
-
Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1992 sono risultati
occupati senza titolo, gli enti gestori richiedono ai comuni la regolarizzazione
dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione
di cui all’articolo 13 del possesso dei requisiti soggettivi
ed oggettivi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell’assegnazione.
-
La regolarizzazione è subordinata al recupero, anche mediante
la sottoscrizione di un piano di rientro con idonee garanzia qualora
si presentino situazioni particolari, da parte dell’ente gestore
di una indennità di occupazione fissata in un importo pari
al canone di cui alla legge n. 392/ 1978.
Tale indennità è dovuta dalla data di occupazione fino
alla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione con
il quale viene regolarizzato il rapporto locativo.
La regolarizzazione è, altresì, subordinata alla circostanza
che l’occupazione non abbia sottratto il godimento di un alloggio
ad assegnatario già individuato dal comune in base alle vigenti
disposizioni di legge.
-
Non appena un alloggio si renda disponibile, o ne sia terminata
la costruzione o il recupero, l’ente gestore ne dà
immediata comunicazione al Comune competente all’assegnazione,
il quale adotta tutte le misure necessarie ad evitare occupazioni
abusive. A tale scopo il Comune può stipulare con l’ente
gestore apposite convenzioni.
ARTICOLO
33
(Fondo Sociale)
-
Gli enti pubblici gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica
istituiscono, secondo le modalità fissate dal Consiglio regionale
ai sensi del comma 3, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione
di contributi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso
dei servizi comuni amministrati dagli enti gestori o in regime di
condominio o in autogestione, nonché per le spese di trasloco
connesse a programmi di mobilità al di fuori di programmi di
vendita. Detti contributi sono destinati agli assegnatari degli alloggi
gestiti che non siano in grado di sostenere tali oneri a condizione
che l’alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo
nucleo familiare e l’assegnatario non abbia rifiutato il cambio
con l’altro alloggio adeguato.
-
Al finanziamento del fondo sociale possono concorrere la Regione,
gli enti locali e gli enti gestori con stanziamenti quali:
a) una quota dei canoni percepiti dagli enti gestori per la locazione
di immobili per uso diverso da quello di abitazione, da fissarsi annualmente,
in relazione alla situazione di bilancio, ovvero, per i comuni, altri
fondi indicati dagli stessi;
b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione relative
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo
5 comma1.
L’entità di tale parte può essere stabilita annualmente
dal Consiglio regionale, qualora le situazioni di bilancio degli enti
gestori lo consentano, con il provvedimento di determinazione delle
quote
b) e c) dell’articolo 19 comma 1 del DPR 30 dicembre 1972 n.
1035, adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della legge
n. 513/ 1977;
c) eventuali quote di finanziamenti regionali ai comuni per l’espletamento
di interventi inerenti la sicurezza sociale;
d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale.
ARTICOLO
34
(Aggiornamento canone minimo)
-
A partire dal 1o gennaio 1994 il canone minimo determinato ai sensi
della legge regionale n. 43/ 91 e della legge regionale n. 50/ 83
è aggiornato dal 1o gennaio di ogni anno in misura parti alla
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei
dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente.
-
Alla fascia minima, di cui all’articolo 11 comma 1 lettera a)
della legge regionale n. 50/ 1983, la variazione di cui al comma 1
si applica nella misura del 75 per cento.
ARTICOLO
35
(Adeguamento ISTAT)
-
A partire dal 1o gennaio 1993 il canone oggettivo di cui alla legge
regionale n. 50/ 83, posto a base del canone convenzionale di locazione
è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione
accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi
anteriori al 30 giugno dell'anno precedente.
TITOLO
IV
VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
36
(Ambito di applicazione)
-
Le norme del presente titolo si applicano a tutti gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati, a totale
carico o con concorso o contributo dello Stato o della Regione, dallo
Stato, da enti pubblici territoriali, dagli IACP Sono esclusi gli
alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione
con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi
realizzati con mutuo agevolato di cui all’articolo 18 della
legge n. 457/ 78, e successive modificazioni, nonché quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e
successive modificazioni.
-
Gli enti proprietari di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica
che non rientrino nella definizione di cui al comma 1, ma in quella
di cui all’articolo 5 della presente legge, prendono a riferimento
la disciplina di cui ai seguenti articoli anche per la vendita di
tali alloggi.
Detti enti possono, peraltro, derogarvi, con motivati provvedimenti
tenuto conto delle proprie esigenze economico - finanziarie, della
tipologia degli alloggi da alienare, delle condizioni previste nei
piani di vendita già in corso e dei requisiti dell’utenza
considerata.
I relativi provvedimento devono essere comunque comunicati alla Giunta
regionale che, per quanto concerne gli IACP, provvede anche alla necessaria
approvazione secondo le vigenti disposizioni.
ARTICOLO
37
(Programmi di cessione)
-
Al fine della sollecita realizzazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica finalizzati allo sviluppo e razionalizzazione del settore,
anche mediante la riqualificazione del patrimonio, e di garantire
l’esercizio del diritto all’acquisto di assegnatari aventi
titolo a seguito della normativa statale, devono essere predisposti
contestualmente dagli enti proprietari piani d’investimento,
così come specificati all’articolo 38 e piani di vendita
in equilibrio economico fra loro. La contestualità del reinvestimento
degli introiti delle vendite è condizione dell’esecutività
dei piani, che devono contenere l’indicazione dei criteri di
priorità seguiti nell’individuazione del patrimonio da
alienare.
-
Il piano di alienazione deve essere corredato da:
a) l’elenco dei fabbricati o porzioni funzionali di essi da
cedere;
b) le condizioni tecnico - economiche ed i tempi di cessione degli
stabili di cui alla lettera a) mediante apposita relazione sulla quale
sarà stimata la differenza tra i valori economici di mercato
ed il valore determinato ai sensi dell'articolo 41.
La relazione deve esplicitare se gli stabili sono interessati da interventi
di recupero, di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo
31 della legge n. 457/ 1978 eseguiti dopo il 31 dicembre 1982, oppure
in corso o programmati.
c) il piano della sistemazione degli assegnatari che non intendono
o non possono acquistare gli alloggi posti in vendita che rispetti
le disposizioni di cui all’articolo 40.
Tale piano deve prevedere:
1) il numero degli assegnatari di cui all’articolo 40 che non
intendano acquistare l’alloggio;
2) il numero di famiglie senza i requisiti per la richiesta di acquisto;
3) gli eventuali incentivi per favorire la mobilità (contributi
trasloco,
imbiancatura, sistemazione nuovo alloggio con abbattimento delle barriere
architettoniche);
4) la possibilità di eventuali cambi diretti con aspiranti
acquirenti aventi titolo.
-
Di norma nei piani di cui al comma 1 non devono essere inclusi, oltre
alla fattispecie di cui all’articolo 36, edifici con le seguenti
caratteristiche:
a) costruzioni interessate da interventi di recupero di cui all’articolo
31 legge n. 457/ 1978, lettera c), d) ed e), eseguiti, in corso o
programmati; salvo che da valutazione dei costi sostenuti e del ricavo
realizzabile risulti la convenienza economica per proporre la cessione
b) elevata presenza di ultrasessantenni e/ o handicappati o forti
morosità, che facciano presumibilmente ritenere elevata la
percentuale di famiglie da
in mobilità;
c) costruzioni completate da meno di cinque anni o comunque con elevate
presenze di famiglie senza requisiti per avere titolo a formulare
la richiesta
di acquisto;
d) valori economici di mercato molto superiori ai prezzi di cessione
determinati ai sensi di legge;
e) collocazione in zone nelle quali appare imprescindibile il mantenimento
di
quote di patrimonio pubblico.
La Giunta regionale può prevedere, per ciascuna provincia,
una percentuale di immobili di cui sia esclusa la vendita sulla base
del fabbisogno abitativo rilevato nei provvedimento di programmazione
delle risorse del settore.
-
I criteri da seguire nella scelta degli edifici da includere nei piani
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) edifici, o parti di essi, già parzialmente alienati;
b) edifici, o parti di essi, situati in località nelle quali
la gestione dell’ente risulta particolarmente gravosa ed appaiono
di scarsa rilevanza sociale;
c) edifici, o parti di essi, siti in quartieri dove si ritiene che
l’alienazione, anche
parziale degli alloggi, possa recare giovamento al miglioramento del
tessuto socio - economico del territorio;
d) edifici nei quali più forte si manifesta la propensione
all’acquisto;
e) edifici che presentino un elevato livello di vetustà e non
siano stati oggetto
di interventi, non ricadendo nell’ipotesi della lettera a) del
comma3.
-
I provvedimenti di approvazione dei piani di cui al comma 1 devono
essere comunicati alla Giunta regionale che, per quanto concerne gli
IACP, provvede anche alla realizzazione secondo le vigenti disposizioni.
ARTICOLO
38
(Programmi di utilizzo)
-
Successivamente ai primi due anni di attuazione dei programmi di cui
all’articolo 37, i piani di investimento devono avere carattere
di immediata cantierabilità e devono descrivere analiticamente,
individuandoli sul territorio gli immobili o le opere da realizzare,
recuperare o acquistare indicando per ciascuno di essi il costo preventivato,
la stima dei tempi di attuazione o di acquisto, le autorizzazioni
o concessioni già ottenute ai sensi di legge.
-
Nei primi due anni di attuazione dei piani di cui all’articolo
37, qualora non vi siano interventi che abbiano le caratteristiche
di immediata cantierabilità, sono effettuate solo le vendite
i cui introiti siano necessari a far fronte alle spese di predisposizione
dei piani di reinvestimento di cui al comma 1, del ripiano dei disavanzi,
nonché quelle destinate a favorire la mobilità consensuale
dell’utenza.
-
Il programma di reinvestimento deve indicare le quote riservate:
a) all’acquisto o alla realizzazione o la recupero di fabbricati
con prevalente
destinazione residenziale e all’acquisto di aree per la realizzazione
di tali programmi;
b) la realizzazione dei programmi integrati di cui alla legge n. 179/
92 e dei POI di cui alla legge regionale n. 25/ 87. A tal fine la
Giunta regionale può promuovere, di concerto con gli enti interessati,
accordi di programma ai
sensi dell’articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
c) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati;
d) ad interventi incentivanti la mobilità connessa all’attuazione
del piano di vendita;
e) alle urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo
pubblico.
Per ciascun tipi di intervento di cui alle precedenti lettere dovranno
essere indicati costi, criteri, modalità e fasi di attuazione;
f) al ripiano dell’eventuale disavanzo finanziario quando la
cessione riguardi un IACP.
-
Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve
essere destinato non meno del 80 per cento del ricavo derivante dall’alienazione
degli alloggi costruiti acquisiti o recuperati a totale carico o con
contributo dello Stato o della Regione. In particolare una quota non
inferiore al 30 per cento degli importi destinati al reinvestimento
deve essere destinata alla realizzazione di interventi da gestire
con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/
1982.
ARTICOLO
39
(Vendita degli alloggi liberi)
-
Gli alloggi resisi disponibili, anche a seguito delle procedure di
mobilità previste dalla presente legge, compresi negli stabili,
ultimati da oltre cinque anni, inseriti nei piani di vendita di cui
ai precedenti articoli, sono venduti all’asta pubblica riservata
a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi.
Hanno titolo di priorità nell’acquisto le società
cooperative edilizie iscritte all’albo nazionale di cui all’articolo
13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo,
a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un
periodo non inferiore a otto anni, nonché gli assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nello stesso Comune
non inseriti in piani di vendita ovvero che non acquistano l’alloggio
occupato in quanto non adeguato alle dimensioni del nucleo familiare.
-
L’adeguatezza dell’alloggio deve essere valutata sulla
base delle direttive regionali di cui all’articolo 21.
-
In questo ultimo caso gli assegnatari dovranno lasciare libero, all’atto
della stipula del rogito notarile, l’alloggio di proprietà
dell’ente precedentemente occupato, essendo la riconsegna di
detto alloggio condizione per il perfezionamento del contratto di
compravendita dell’alloggio acquisito.
-
L’asta pubblica si svolge con offerte in aumento, assumendo
a base il prezzo determinato ai sensi dell’articolo 41.
ARTICOLO
40
(Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all’acquisto)
-
Possono presentare domanda per l’acquisto gli assegnatari in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere alla data di entrata in vigore della presente legge in uso
a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica
da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni è
possibile cumulare il periodo trascorso dall’assegnatario in
altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.
E' considerato utile per l’assegnatario anche il periodo trascorso
come componente della famiglia di altro assegnatario, solo se sia
subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione;
b) essere familiari conviventi con l’assegnatario così
come individuati dall’articolo 6 comma4. In tali casi è
comunque garantito il diritto di abitazione dell’assegnatario;
c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.
-
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 gli assegnatari
titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato
ai fini della decadenza dal diritto di assegnazione, qualora non intendano
avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, rimangono
assegnatari dell’alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino
la disponibilità alla mobilità consensuale.
-
Al fine dell’esercizio da parte degli assegnatari delle facoltà
di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate
misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione
delle domande di acquisto.
ARTICOLO
41
(Prezzo e modalità di vendita)
-
Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta
applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate
dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
del Ministero delle Finanze a seguito della revisione generale di
cui all’articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359 e delle
successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica
la riduzione dell’uno per cento per ogni anno di anzianità
di costruzione dell’immobile fino al limite massimo del 20 per
cento.
L’alienazione delle unità immobiliare ad uso non abitativo
è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell’ufficio
tecnico erariale.
-
Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti
modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per
cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento
del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente
in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo
dilazionata.
ARTICOLO
42
(Limiti per la rivendita degli alloggi ceduti)
-
Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere
alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata
la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data
di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando
non sia pagato interamente il prezzo.
-
Per sopravvenuti, gravi motivi, l’ente che ha venduto l’alloggio
può autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma
1. In tal caso l’alloggio può essere venduto solo allo
IACP o a soggetti aventi requisiti previsti dalla legge n. 457/ 78
e successive modificazioni, per l’accesso all'edilizia agevolata,
al prezzo di cessione rivalutato.
-
In caso di consentita vendita gli IACP hanno diritto di prelazione.
-
In caso di acquisto lo IACP può disporre dell’alloggio
sia per la locazione a canone di mercato sia per la vendita.
-
Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite
le clausole di cui ai precedenti commi.
ARTICOLO
43
(Approvazione dei programmi)
-
Nel caso di programmi la cui realizzazione si svolge in più
anni, la Giunta regionale, per gli anni successivi al primo, autorizza
la cessione degli alloggi da parte degli IACP a seguito della dimostrazione
fornita dall’ente di aver reinvestito gli introiti secondo il
piano di reinvestimento approvato.
TITOLO
V
RIFORMA DELLE STRUTTURE OPERANTI NELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
44
(Organi dello IACP)
-
Sono organi degli IACP il direttore generale e il collegio dei revisori.
-
Gli organi di cui al comma 1, si rinnovano entro quattro mesi dall’insediamento
del Consiglio regionale.
ARTICOLO
45
(Direttore generale)
-
Gli IACP sono amministrati da un direttore generale, che li rappresenta,
ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base dei criteri
e delle direttive di cui all’articolo 47 e ne adotta i provvedimenti,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 comma 4, 49 e 50.
-
La nomina dei direttori generali è effettuata dalla Giunta
regionale scegliendo fra soggetti, particolarmente qualificati in
materia edilizia residenziale, iscritti ai apposita sezione dell’albo
regionale dei direttori generali degli enti strumentali.
-
Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno,
regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può
comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
Il Presidente della Giunta regionale stipula, il contratto e lo risolve
nei casi di cui agli articoli 54 e 59 previa formale contestazione
e acquisite le eventuali controindicazioni.
-
La retribuzione mensile lorda del direttore generale, che gli è
corrisposta dallo IACP, non può eccedere l’importo
del 100 per cento dell’indennità dei consiglieri regionali
per quanto concerne lo IACP di Genova e dell'80 per cento per quanto
concerne i restanti IACP.
ARTICOLO
46
(Collegio dei revisori)
-
La composizione, le competenze ed il funzionamento del collegio dei
revisori dei conti sono disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre
1986 n. 35.
ARTICOLO
47
(Criteri e direttive della Regione)
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce i criteri
e le direttive cui deve conformarsi l’attività degli
IACP anche per la formazione del bilancio di previsione.
-
I criteri di cui al comma 1 riguardano in particolare:
a) l’elaborazione degli strumenti di programmazione;
b) i regolamenti più importanti per la vita dell’ente
anche mediante predisposizione di schemi - tipo da parte della Giunta
regionale;
c) la determinazione della pianta organica.
ARTICOLO
48
(Consiglio delle autonomie locali)
-
Il Consiglio delle autonomie locali degli IACP si rinnova secondo
le modalità di cui all’articolo 44 comma 2, ed è
composto da sette componenti che siano sindaci o membri delle giunte
dei comuni territorialmente interessati di cui:
a) tre rappresentanti del comune capoluogo di provincia designati
dal Sindaco;
b) due rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti escluso il comune capoluogo;
c) due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti.
I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono nominati dalla Giunta
provinciale con criterio di rotazione territoriale. A tal fine ogni
comune designa un candidato.
-
Le nome devono essere effettuate nei termini e con le modalità
di cui all’articolo 36, comma 5 della legge n. 142/ 90.
-
La Giunta regionale costituisce i Consigli delle autonomie locali
e ne nomina il presidente tra i membri di cui al comma 1, lettera
a) entro trenta giorni dal ricevimento dell’ultima nomina.
-
Il Consiglio ha la competenza consultiva sui provvedimenti concernenti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti previsti per legge;
c) la programmazione degli interventi finanziati con:
1) le leggi di settore;
2) i rientri dei canoni degli alloggi gestiti dall’ente;
3) gli introiti delle vendite;
4) i piani di alienazione del patrimonio gestito;
d) ogni altra questione sottopostagli dal direttore generale.
-
I pareri di cui al comma 4 sono rilasciati entro quarantacinque giorni
dalla data di ricevimento delle proposte formulate dal direttore generale,
hanno carattere obbligatorio e del loro contenuto deve essere dato
atto nei relativi provvedimenti.
-
Delle decisioni assunte in difformità dai pareri resi ai sensi
del comma 4 viene data motivazione nei relativi provvedimenti e viene
data comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e alla Giunta
regionale.
-
Ai Consiglieri compete un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute stabilito dallo statuto dell’ente.
ARTICOLO
49
(Organizzazione degli uffici e del personale)
-
L’organizzazione dei servizi e degli uffici è ispirata
a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
-
E' competenza dei dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri stabiliti dallo statuto e da apposito regolamento
che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
competono agli organi degli IACP, mentre la gestione amministrativa
per l’attuazione degli obiettivi fissati dal direttore generale
è attribuita ai dirigenti.
-
Sono competenza dei dirigenti apicali tutti i compiti compresa l’adozione
di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi
di governo dell’ente.
Spetta ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso,
la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso,
la stipulazione dei contratti. Tali competenze spettanti per quanto
concerne lo IACP di Genova al coordinatore generale e per gli altri
istituti ai dirigenti di II livello sulla base delle attribuzioni
dei servizi possono essere dagli stessi delegate agli altri dirigenti
dell’ente.
-
I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi
dell’ente della correttezza amministrativa e dell’efficienza
della gestione.
ARTICOLO
50
(Compiti della dirigenza di II qualifica funzionale)
-
Il coordinatore generale, per quanto concerne lo IACP di Genova ed
i dirigenti di II qualifica dirigenziale per quanto concerne i restanti
IACP, sono responsabili della gestione che deve essere condotta secondo
criteri di economicità, efficacia ed efficienza nei limiti
delle disponibilità derivanti dalle entrate realizzabili, degli
strumenti, risorse umane e fattori di produzione disponibili ed adottano
i provvedimenti atti a migliorare l’efficienza e la funzionalità
dei vari servizi ed il loro organico sviluppo.
-
I soggetti di cui al comma 1 dirigono il personale, sovraintendono
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordinano l’attività
e curano l’attuazione dei provvedimenti dell’ente.
-
Su ogni proposta di decreto deve essere espresso il parere, in ordina
alla regolarità e legittimità tecnica, amministrativa
e contabile dei dirigenti di I e II livello interessati e del responsabile
di ragioneria ove necessario.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
-
Lo statuto ed i regolamenti nell’ambito dei criteri dell’articolo
49 possono prevedere integrazioni ed ulteriori atti di competenza
dei soggetti di cui al presente articolo.
ARTICOLO
51
(Controllo sugli atti)
-
Gli atti degli enti strumentali diversi da quelli indicati dagli articoli
52 e 53 non sono soggetti a controllo della Regione.
ARTICOLO
52
(Approvazione del Consiglio regionale)
-
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli atti
degli IACP concernenti lo statuto e le relative modifiche.
-
Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi sono inviati
entro dieci giorni dalla loro adozione della Giunta regionale per
la proposta al Consiglio dei conseguenti provvedimenti anche con modifiche
ed integrazioni.
-
Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l’approvazione
con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata
preventivamente allo IACP.
ARTICOLO
53
(Funzioni di controllo della Giunta regionale)
-
La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali
e regionali nonché agli indirizzi e criteri del Consiglio regionale
dei
decreti concernenti:
a) bilanci, assestamenti e loro variazioni;
b) conti consuntivi;
c) programmi annuali e pluriennali di attività di cui all’articolo
55 o che costituiscano attuazione di atti di programmazione della
Regione o delle linee di indirizzo individuate in sede di bilancio
annuale o pluriennale, nonché i piani di cui all’articolo
37; sono esclusi i provvedimenti concernenti i singoli programmi d’intervento
costruttivi
d) piante organiche;
e) regolamenti previsti dalla legge.
-
La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere
a) e b) sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei
revisori dei conti sulla legittimità delle singole poste contabili
di entrata di spesa.
-
Oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa al conto
consuntivo devono essere allegati i provvedimenti riguardanti eventuali
trattative private concernenti l’attuazione di programmi, con
le motivazioni e le normative applicate, la dimostrazione della spesa
concernente gli emolumenti degli organi, nonché i dati relativi
alla gestione speciale di cui all’articolo 10 del DPR 30 dicembre
1972 n. 1036 e successive modifiche ed integrazioni.
-
Qualora vengano superati i limiti di impegno autorizzati in sede di
approvazione del bilancio e non si tratti di spese obbligatorie e
indilazionabili, i conti consuntivi devono essere inviati a cura del
coordinatore o dirigente del servizio amministrativo alla Procura
Generale della Corte dei Conti.
-
I decreti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono
inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.
-
La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma
1, lettere a) e b) entro novanta giorni dal ricevimento e gli atti
di cui alle lettere c), d) ed e) entro sessanta giorni dal ricevimento.
Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.
-
I termini di cui al comma 6 sono interrotti per una sola volta se
prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il
termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento
della ricezione degli atti richiesti.
ARTICOLO
54
(Finalità istituzionali e competenze)
-
Gli IACP hanno lo scopo di attuare i programmi e di gestire il patrimonio
di edilizia residenziale pubblica, così come definito dagli
articoli 2 e 5, nonché di svolgere il più generale ruolo
di operatori pubblici dell'edilizia.
-
Per l’attuazione dei predetti fini, tali enti, oltre a quanto
già previsto nei vigenti statuti:
a) partecipano a consorzi e società miste per l’attuazione
e la gestione di programmi organici di intervento e programmi integrati
anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti
al patrimonio disponibile.
Tale partecipazione è normata dalle vigenti disposizioni in
materia civilistica;
b) espletano tutti i compiti che possono essere loro affidati da soggetti
pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica, nonché
di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche connesse
all’attuazione di programmi di edilizia pubblica, mediante anche
l’affidamento della gestione tecnico – amministrativa
delle azioni connesse alla realizzazione delle suddette opere, ovvero
l’apertura di specifici uffici casa nell’ambito dei programmi
di cui alla lettera a);
c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica ai sensi dell’articolo 5, nonché dell’ulteriore
patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti
ed enti pubblici o privati, previe idonee garanzie, da individuare
in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci
oneri diversi;
d) possono previa approvazione da parte della Regione costituire e/
o partecipare a società anche per il perseguimento di fini
istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera a). Le società
così costituite non possono determinare un incremento dei costi
sostenuti per il perseguimento di tali fini. I bilanci e i conti di
tali società devono essere allegati a quelli degli IACP
-
L’accettazione degli incarichi di cui alla lettera b) del comma
1 è subordinata alla valutazione della convenienza economica
delle operazioni da effettuare.
-
Qualora le società previste dalla lettera d) del comma 1 per
due esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la Giunta
regionale, su segnalazione del collegio dei revisori dello IACP può
valutata l’entità del deficit ed i relativi margini di
recupero:
a) intimare all’ente l’adozione dei provvedimenti necessari
per evitare ulteriori danni;
b) sostituire il direttore generale.
ARTICOLO
55
(Programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio
esistente)
-
Gli IACP sono tenuti ad approvare programmi di intervento e programmi
di gestione del patrimonio edilizio esistente di carattere generale
e, di norma, con validità temporale pluriennale; tali programmi
comprendono oltre agli interventi previsti dal programma quadriennale
regionale anche quelli da realizzarsi nello stesso periodo con finanziamenti
propri, o di altri enti pubblici.
ARTICOLO
56
(Progetti e contratti di appalto. Commissione tecnica)
-
I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione
del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica regionale
ed essere uniformati alle direttive di attuazione dei programmi quadriennali
regionali e dei progetti biennali regionali di intervento.
-
Sono soppresse le commissioni tecniche presso gli IACP previste all’articolo
63 della legge n. 865/ 71.
Le funzioni consultive già di competenza delle stesse possono
essere esercitate su richiesta del direttore generale dalla commissione
di cui all’articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1993
n. 45.
L’importo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 45/ 93, è per gli IACP elevato a lire
500.000.000.
La richiesta di cui all’articolo 23, comma 3 della legge regionale
n. 45/ 1993 viene formulata dal direttore generale.
-
Per i collaudi degli interventi degli IACP in corso alla data dell'1
gennaio 1993 non opera, sino alla scadenza dell’incarico, la
decadenza prevista, dall’articolo 10 della legge regionale 22
luglio 1993, n. 34.
ARTICOLO
57
(Informazione periodica)
-
Gli IACP presentano periodicamente alla Giunta regionale, nei termini
da essa fissati, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione sull’andamento dei programmi di attività e
di gestione del patrimonio.
La Giunta può disporre altre modalità di informazione
relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della
cassa e alla tenuta della contabilità nonché ai modi
di gestione del patrimonio.
ARTICOLO
58
(Relazione al Consiglio regionale)
-
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione
sull’attuazione dei programmi di intervento e di gestione del
patrimonio degli IACP, ivi compresi i piani di cui all’articolo
37, nonché sulle esigenze manifestatesi nel corso dell’esercizio.
A tale relazione si allegano le informazioni pervenute dagli enti
ai sensi dell’articolo 57 e nel redigerla si tiene conto anche
dell’esame del conto consuntivo, dei pareri dei revisori dei
conti e di eventuali verbali, accertamenti e verifiche degli stessi,
nonché della propria attività di vigilanza.
La relazione evidenzia, altresì il grado di conformità
dell’azione dell’ente strumentale all’indirizzo
politico e amministrativo della Regione, i risultati economico –
finanziari aggiunti, nonché il grado di efficienza dell’attività
-
In base ai contenuti della relazione di cui al comma 1, la Giunta
regionale propone al Consiglio criteri e direttive per l’attività
degli Istituti e per la formazione del bilancio di previsione per
l’esercizio successivo, nonché in caso di giudizio parzialmente
o totalmente negativo sull’attività svolta, le indicazioni
cui deve conformarsi l’ente inadempiente.
ARTICOLO
59
(Vigilanza della Giunta regionale e vacanza o assenza del direttore generale)
-
La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli
IACP ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto con le seguenti
modalità:
a) provvede alla revoca del direttore generale ed alla sua sostituzione
per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze
in relazione ad atti dovuti, per persistenti irregolarità nella
gestione, per attività che ne compromettano il buon funzionamento;
b) può provvedere ad ispezioni per accertare la regolarità
della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo.
A tal fine gli IACP sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati
dell’ispezione tutti gli atti ed i documenti necessari per lo
svolgimento della funzione;
c) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici
aspetti della gestione.
-
In caso di vacanza dall’ufficio, o nei casi di assenza o di
inadempimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte
dal coordinatore generale per quanto concerne lo IACP di Genova e,
per quanto concerne gli altri IACP dal direttore amministrativo o
dal direttore tecnico su delega del direttore generale, o in mancanza
di delega, dal direttore più anziano di età
-
In caso di vacanza dall’ufficio la nomina del direttore generale
da parte della Giunta regionale deve essere effettuate nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell’ufficio.
Ove l’assenza o l’impedimento di cui al comma 2 si protragga
oltre sei messi la Giunta regione procede alla sostituzione.
ARTICOLO
60
(Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale)
-
Sono fatti salvi controlli di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 40/ 1993 e successive modificazioni sulle deliberazioni
assunte dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 52.
ARTICOLO
61
(Anticipazione delle fasi progettuali)
-
Per consentire la predisposizione della azioni preparatorie e progettuali
degli interventi del biennio 1992- 1993, ai fini della tempestiva
definizione, delle localizzazioni e aperture dei cantieri rispetto
alla messa a disposizione dei fondi, gli IACP possono utilizzare le
risorse disponibili di cui al punto 4.4.1.1. del PQR, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 71 del 17 giugno 1972, relative
al biennio 1990- 1991, entro il limite del 5 per cento delle stesse.
-
Tali quote si considerano in anticipazione sui compensi per le attività
tecniche relative agli interventi del biennio 1992- 1993.
-
Nelle azioni da anticipare sono compresi la stesura dei programmi
di attività la ricerca delle possibili localizzazioni in relazione
ai fabbisogni abitativi, gli studi di fattibilità le valutazioni
di impatto ambientale, le diagnosi, i rilievi, le indagini geologiche
dei progetti preliminari, di massima ed esecutivi, con lo scopo di
creare presso ogni IACP una riserva di progetti appaltabili in tempi
certi.
-
La Giunta regionale, con la deliberazione con la quale assegna il
finanziamento per le suddette attività, definisce ulteriori
modalità attuative.
ARTICOLO
62
(Definizione della categoria catastale)
-
Ai soli fini del calcolo del canone convenzionale di locazione, agli
alloggi per i quali alla data del 30 ottobre 1992 è stata richiesta,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 4, lettera
b) della legge regionale n. 50/ 1983, la revisione catastale perché
fosse riconosciuta la classificazione A3, rimane in via definitiva
applicata tale classificazione a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
-
Alla classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento per le costruzioni
delle quali sia in corso la classificazione e per quelle previste
nei nuovi piani e programmi di settore.
TITOLO
VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO
63
(Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1983
n. 6)
L’articolo
10 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 è sostituito dal
seguente:
" Articolo 10
(Commissione regionale per l’edilizia residenziale)
-
E' istituita la commissione regionale per l’edilizia residenziale
che svolge funzioni propositive, di consulenza e di partecipazione
secondo quanto previsto dall'articolo 11.
-
La commissione regionale per l’edilizia residenziale, presieduta
dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’assessore
incaricato, è composta da:
a) il dirigente del Servizio programmi edilizia residenziale;
b) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative regionali
degli enti locali;
c) un rappresentante per ognuno degli IACP della Liguria;
d) il Presidente dell’agenzia regionale per il recupero edilizia
Spa;
e) tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative di abitazione;
f) tre rappresentanti delle associazioni degli inquilini e assegnatari,
maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti delle associazioni dei proprietari di alloggi,
maggiormente rappresentative;
h) tre rappresentanti delle associazioni dei costruttori edili maggiormente
rappresentative;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
l) tre esperti rispettivamente in materia edilizia, creditizia e giuridica,
designati dal Consiglio regionale.
-
I componenti di cui alla lettera b) sono designati in numero di quattro
dalla sezione regionale dell’UPI e uno dalla sezione regionale
dell’ANCI.
-
Ad ogni rinnovo di legislatura, entro quindici giorni dalla elezione
della nuova giunta, l’assessore incaricato invita gli enti,
gli organismi, gli istituti e le associazioni, maggiormente rappresentativi
a livello nazionale, a designare i propri rappresentanti.
-
Trascorsi quarantacinque giorni la commissione è costituita
ai sensi del comma 8 con i nuovi nominativi o confermando i precedenti,
ferma restando la possibilità di integrazioni o sostituzioni
successive.
-
Per ogni rappresentanti designato è facoltà degli enti,
organismi, istituti e associazioni, indicare un supplente che può
intervenire, ad ogni effetto, in caso di impedimento del titolare.
-
Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate e svolte
dal responsabile dell’ufficio programmi e risorse del servizio
programmi edilizia residenziale.
-
La commissione è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica fino al rinnovo della legislatura
regionale.
-
Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della metà
più uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono
adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è
determinante il voto del presidente.
-
Ai componenti della commissione di cui alla lettera l) del comma 2,
è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza
nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n.13.
-
Il presidente, sentita la commissione, può far intervenire
alle sedute, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti
di organismi scientifici e culturali non facenti parte della commissione,
in relazione agli argomenti da trattare.
Ai citati soggetti si applica il comma 10 del presente articolo.
-
Il regolamento della commissione, approvato dal Consiglio regionale
su proposta della Giunta sentita la Commissione stessa, prevede anche
l’articolazione dei lavori in due sezioni, rispettivamente edilizio
- programmatoria e amministrativo - gestionale, disciplina la partecipazione
alle stesse dei soggetti di ricerca ed i provvedimento sui quali la
compentenza spetta alle sezioni o alla plenaria".
ARTICOLO
64
(Modificazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 6/ 83)
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 6/ 83 è
sostituito dal seguente:
" Articolo 11
(Competenza della commissione regionale per l’edilizia residenziale)
-
La commissione regionale per l’edilizia residenziale esprime
pareri in ordine:
a) agli adempimenti di cui alle lettere a),
b), c), d) dell’articolo 2;
b) ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo
12;
c) ai disegni di legge sulla materia ed alle proposte della Giunta
regionale
al Consiglio regionale aventi ad oggetto regolamenti e direttive riguardanti
la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
d) ad ogni altro provvedimento o questione relativo all’edilizia
residenziale
su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente
della commissione stessa."
ARTICOLO
65
(Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre
1983 n. 50)
1. L’articolo 4 della legge regionale n. 50/ 83 è sostituito
dal seguente:
" Articolo 4
(Ammontare del canone convenzionale di locazione)
-
L’ammontare del canone convenzionale di locazione di cui all’articolo
1 è determinato dall’ente gestore sulla base delle caratteristiche
oggettive dell’alloggio e del reddito complessivo del nucleo
familiare dell’assegnatario.
-
Al fine della determinazione di cui al comma 1 l’ente gestore
provvede, per ciascun alloggio, a moltiplicare la cifra risultante
dalla applicazione dell’articolo 9 per i parametri che tengono
conto del reddito del nucleo familiare indicati all’articolo
11, comma1.
-
Per reddito complessivo del nucleo familiare dell’assegnatario
si intende il reddito di riferimento determinato ai sensi della vigente
normativa regionale con l’applicazione delle detrazioni previste
dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Le caratteristiche oggettive dell’alloggio e i relativi coefficienti
sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della
legge 27 luglio 1978 n. 392 salvo quanto di seguito disposto:
a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell’articolo
13 con
esclusione dei coefficienti di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) la classe demografica dei comuni fino a10.000 abitanti è
calcolata applicando il coefficiente di cui alla lettera
f) dell’articolo 17;
c) l’ubicazione è determinata a norma dell’articolo
18, salvo la facoltà dei comuni di individuare le zone di degrado
o disagio abitativo specifiche per l’edilizia residenziale pubblica
relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche su proposta
dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente
0,90 l’applicazione di detto coefficiente cessa qualora nelle
zone di disagio abitativo così individuate vengano effettuati
interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell’articolo
31, lettera e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 o di riqualificazione
urbanistica ai sensi dei programmi regionali di finanziamento della
riqualificazione stessa.
Per i comuni ubicati in alloggi con popolazione inferiore ai 5000
abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato uniformemente
al valore di 1;
d) i coefficienti di vetustà di cui all’articolo 20 si
applicano nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole
o quelle edificate periferiche dei comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti. Se si è proceduto ai lavori di restauro
e/ o di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia della
unità abitativa e/ o dell’organismo edilizio, l’anno
di costruzione è quello della ultimazione dei lavori. Per la
definizione di detti interventi si fa riferimento all'articolo 31,
lettera c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457;
e) quando sull’immobile si eseguono lavori di manutenzione straordinaria,
di cui alla lettera b) dell’articolo 31 della legge n. 457/
78, su richiesta degli assegnatari e non dovuti a vizi costruttivi
o eventi straordinari l’ente può applicare una maggiorazione
del canone oggettivo non superiore al 10 per cento dello stesso, sino
a raggiungere il rientro del 10 per cento del costo sostenuto.
-
Ai fini della presente legge non si tiene conto di eventuali modificazioni
integrazioni o soppressioni delle disposizioni della legge 392/ 1978
indicate al comma 4 che continuano ad applicarsi sino alla entrata
in vigore di apposita legge regionale".
ARTICOLO
66
(Trasformazione delle cooperative indivise)
-
In caso di trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa
in proprietà divisa, i contributi integrativi concessi dalla
Regione sono rimborsati in un'unica soluzione nella misura del cinquanta
per cento dell’importo a suo tempo liquidato, al momento dell’atto
di assegnazione in proprietà degli alloggi.
-
L’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è
abrogato.
ARTICOLO
67
(Sostituzione di altre norme)
-
Le disposizioni della presente legge sostituiscono l’articolo
6 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e abrogano:
a) i titoli IV e V della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 "
Procedure organi e competenze in materia di edilizia residenziale
e norme per il controllo degli
IACP";
b) gli articoli 14, 15, 16 e 18 della legge regionale 2 maggio 1990
n. 34 " Attuazione del programma quadriennale regionale per l’edilizia
residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed
istituzione di un fondo sociale";
c) la legge regionale 17 dicembre 1991 n. 40 " Sostituzione dell’articolo
39 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6";
d) la legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43 " Nuove norme in
materia di canone sociale per l’edilizia residenziale pubblica".
-
Relativamente agli IACP, le norme della presente legge sostituiscono
gli articoli 2, 3 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 28 della legge regionale 29
dicembre 1986 n. 35 " Disciplina degli enti strumentali della
Regione" e successive modifiche.
ARTICOLO
68
(Norme finanziarie)
-
Agli oneri derivanti dall’articolo 14 della presente legge si
provvede con lo stanziamento del capitolo 0945 " Spese per compensi,
gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti commissioni, comitati
ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale che presenta
sufficiente disponibilità
Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
-
Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 33 della lettera
d), si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenze
di cassa, al capitolo 2875 " Quota integrativa regionale del
fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad
assegnatari che non siano in grado di sostenere il pagamento del canone
di locazione ed il rimborso dei servizi comuni" dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO
69
(Norme transitorie)
-
Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta approva il bando - tipo e lo schema
del modulo di domanda di cui all’articolo 15.
Entro i successivi tre mesi i comuni capofila emanano i relativi bandi.
Sino alla definizione delle graduatorie di cui al presente comma,
continua a trovare applicazione le precedente normativa e si procede
alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere non esaurite.
-
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta approva il regolamento di cui
all’articolo 15 comma3.
-
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge vengono
nominate le nuove commissioni ai sensi dell’articolo13. A partire
dalla data di nomina vengono trasmesse alle stesse tutte le pratiche
di richiesta di pareri previste dalla nuova e dalla previgente normativa.
Le commissioni operanti alla data di entrata in vigore della presente
normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi per
i quali sono state nominate e continuano ad esprimere tutti i pareri
previsti dalla normativa fino alla data di nomina delle commissioni
di cui all’articolo13.
-
Entro
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale approva lo schema di atto convenzionale di locazione di
cui all’articolo 24 al quale dovranno essere adeguati gli
atti stipulati o da stipularsi da parte del comune per l’assegnazione
degli alloggi.
-
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente normativa i
comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all’articolo
23 al fine del passaggio in gestione allo IACP del patrimonio.
-
Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di cui all’articolo
23 già approvate dagli IACP e dai comuni ai sensi della precedente
normativa.
-
Gli enti gestori, sentiti i comuni, approvano entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, i criteri e le priorità
per la soddisfazione delle richieste di cambi consensuali o singoli
di cui all’articolo 26.
-
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale
può per motivate esigenze connesse a piani di risanamento degli
IACP in relaziona a disavanzi pregressi anche derogare alla disposizione
di cui all’articolo 38 comma4.
-
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale effettua la nomina
dei direttori generali di cui all’articolo 45 entro il 30 aprile
1994. Qualora entro tale data non fosse stato istituito l’albo
regionale dei direttori generali la Giunta regionale nomina un direttore
generale avente i requisiti di cui alla legge regionale 14- 12- 1993
n. 55 " Norme in materia di nomine di competenza della Regione".
-
Gli atti che all’entrata in vigore della presente legge sono
sottoposti al controllo del CORECO sono immediatamente restituiti
agli IACP di appartenenza per il seguito di competenza.
-
La Giunta regionale predispone, entro tre mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, le linee del contratto di cui all’articolo
45, comma3.
ARTICOLO
70
(Dichiarazione d’urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 3 marzo 1994
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