LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 27-03-2000 REGIONE LIGURIA

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1994 N. 10 (NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 8 del 19 aprile 2000
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:


ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 20)

  1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l’edilizia residenziale pubblica) é sostituito dal seguente:
    “1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può riservare per gravi situazioni di emergenza abitativa una quota percentuale degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale così come definito dalla programmazione di settore. A tal fine i Comuni proponenti formulano una specifica richiesta con la determinazione della quota percentuale occorrente per fronteggiare l’emergenza abitativa.”


ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 31)

  1. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 10/1994, come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1999 n. 38, dopo le parole “Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “o di altre garanzie ritenute idonee dallo stesso”.


ARTICOLO 3
(Inserimento nuovo articolo)

1. Dopo l’articolo 31 della l.r 10/1994 è aggiunto il seguente: “Articolo 31 bis
(Istituzione del Fondo regionale di garanzia)

  1. E’ istituito il “Fondo regionale per il superamento delle situazioni di morosità pregressa”, al fine di consentire la effettiva attuazione di quanto previsto all’articolo 31, di entità pari a lire 500 milioni annue. Il Fondo è utilizzato per il 30 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi e per il 70 per cento a favore delle Fondazioni e Associazioni riconosciute di cui al comma 2.
  2. Le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la gestione dei fondi speciali sono iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Giunta regionale, a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai Consorzi e alle Cooperative di garanzia collettiva fidi a condizione che essi costituiscano speciali fondi finalizzati a garantire per una somma superiore al 50 per cento del dovuto le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine a favore degli assegnatari morosi nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle Fondazioni e alle Associazioni che prestano garanzie alle banche al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso. I finanziamenti di cui sopra possono essere erogati direttamente dai soggetti gestori dei contributi.
  5. La Giunta regionale provvede entro il 30 giugno al riparto della quota del fondo di spettanza tra i diversi soggetti, tenendo conto dell’ambito territoriale di operatività e dell’attività già svolta e debitamente documentata. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione delle presenti disposizioni si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel riparto si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. Il contributo erogabile a favore dei beneficiari non può essere comunque superiore a lire 25 milioni.
  6. Gli interessi derivanti dal deposito bancario del contributo, al netto delle spese di gestione documentate, affluiscono nel Fondo regionale di cui al comma 1.
  7. Entro il 31 marzo i Consorzi o Cooperative, le Fondazioni e le Associazioni ai quali sono stati concessi i contributi trasmettono alla Giunta regionale e all’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia territorialmente competente una relazione che attesta, con riferimento all’anno precedente:
    a) l’ammontare dei prestiti garantiti;
    b) l’elenco dei beneficiari;
    c) il rendiconto delle spese di gestione;
    d) l’elenco delle insolvenze.
    In caso della cessazione delle attività, per qualsiasi motivo, il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, è restituito al bilancio regionale. Per le somme già impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze.
  8. Per gli assegnatari che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo la procedura di cui all’articolo 31, comma 5, può trovare applicazione più di una volta.”.


ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)

  1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2000 é istituito il capitolo 2874 con denominazione “Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale pubblica” con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
  2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con prelevamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali”.
  3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Data a Genova, addì 27 marzo 2000


MORI