| LEGGE
REGIONALE N. 3 DEL 22-01- 1999
REGIONE LIGURIA
CONFERIMENTO
AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE IN
MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, OPERE PUBBLICHE, ESPROPRIAZIONE,
VIABILITÀ, TRASPORTI E AREE NATURALI PROTETTE
Il
Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO
1
(Oggetto della legge)
-
In attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) la presente legge individua le funzioni
conferite agli Enti locali e quelle mantenute in capo alla Regione
in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazione,
viabilità, trasporti ed aree naturali protette.
-
Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti
deleghe o trasferimenti di funzioni non espressamente menzionati nella
presente legge.
ARTICOLO
2
(Ruolo della Regione)
-
Nelle materie trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione mantiene
le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza che si esercitano
anche attraverso l’emanazione di indirizzi e direttive.
-
Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono
l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, nonché
di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti
di programmazione negoziata.
-
In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le
Province ed i Comuni interessati, svolgono e coordinano le attività
ed i servizi di propria competenza promuovendo l'apporto delle formazioni
sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento agli organismi
senza finalità di lucro.
-
Per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione
promuove la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione
stessa anche attraverso la Conferenza Regione-Autonomie locali di
cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n.16 (istituzione della Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali).
TITOLO
II
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ARTICOLO
3
(Funzioni della Regione)
-
La Regione svolge le funzioni e i compiti non trasferiti agli Enti
locali ai sensi degli articoli 4 e 5.
-
In particolare la Regione esercita funzioni di:
a) determinazione degli obiettivi di settore;
b) determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno
abitativo, tenendo conto della consistenza, della qualità e
della funzionalità del patrimonio edilizio esistente e della
prioritaria esigenza del suo recupero;
c) formazione dei piani, dei programmi e dei progetti regionali di
intervento nel settore comprensivi della localizzazione dei finanziamenti;
d) determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso
programmi complessi, quali i programmi integrati, di recupero urbano
e di riqualificazione urbana, attraverso i quali perseguire il coordinamento
degli obiettivi dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie
riferite al medesimo ambito territoriale;
e) definizione delle modalità di incentivazione anche finanziaria;
f) indicazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione dei
finanziamenti e per la scelta dei soggetti attuatori, tra i quali
possono essere comprese le società miste per l’attuazione
degli interventi e le società di trasformazione urbana, alle
quali partecipi anche il Comune e purché la eventuale componente
privata sia scelta tramite procedura di evidenza pubblica;
g) verifica periodica dell’andamento del settore edilizio abitativo;
h) verifica dell’attuazione dei programmi, della loro efficacia
in relazione agli obiettivi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie;
i) determinazione dei parametri di costo e dei requisiti oggettivi
da rispettare nella realizzazione degli interventi;
j) determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi
per l’accesso ai benefici;
k) promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore;
l) determinazione dei criteri per l’assegnazione e la gestione
di alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza
abitativa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;
m) individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario
al reddito per favorire l’accesso al mercato della locazione
dei nuclei familiari meno abbienti;
n) definizione dell’assetto istituzionale delle aziende regionali
territoriali per l’edilizia, di seguito definite ARTE, nonché
esercizio dell’attività di vigilanza e di controllo sulle
stesse;
o) definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione
degli alloggi di nuova costruzione e di recupero;
p) concorso, con la competente amministrazione dello Stato e con gli
enti locali interessati, nell’elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica di interesse nazionale;
q) definizione dei criteri per la formazione dell’anagrafe dell’utenza
e del patrimonio dell’edilizia residenziale comunque fruenti
di contributo pubblico.
ARTICOLO
4
(Funzioni delle Province)
-
Le Province provvedono al coordinamento dei fabbisogni abitativi,
della domanda abitativa nelle sue differenti articolazioni, nonché
dell’offerta insediativa di recupero, di riqualificazione e
di nuova costruzione, definiti dai Comuni ai sensi dell’articolo
5, per conseguirne la coerenza con le prestazioni funzionali della
struttura insediativa relativa ad ambiti territoriali omogenei e delle
strutture urbane ad alta densità e tensione abitativa, definite
nel Piano Territoriale di Coordinamento.
ARTICOLO 5
(Funzioni dei Comuni)
-
Sono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti relativi:
a) alla stima, secondo le modalità stabilite dalla Regione,
del fabbisogno abitativo e alla definizione della domanda abitativa,
nelle sue differenti articolazioni;
b) alla formazione della conseguente offerta insediativa di recupero,
di riqualificazione e di nuova costruzione, in raccordo con la pianificazione
territoriale;
c) all’individuazione, ai fini della programmazione regionale,
delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni relativi;
d) all’individuazione, per l'ammissione a contributo, dei soggetti
che realizzano interventi di edilizia agevolata;
e) alla concessione dei contributi agli operatori incaricati della
realizzazione degli interventi;
f) all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
g) all’autorizzazione alla cessione o locazione anticipata,
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, secondo
i criteri definiti dalla Regione, degli alloggi di edilizia agevolata;
h) all’esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria
sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.
-
Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
la Regione, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni
di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), concorda, in sede di
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, gli ambiti e i Comuni
capifila per l’esercizio delle stesse, ai sensi dell’articolo
3 del d.lgs. 112/1998.
TITOLO
III
OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO
6
(Funzioni della Regione)
-
Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento
dei relativi elenchi;
b) l’edilizia di culto, per quanto già di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici;
c) l’assegnazione agli Enti locali dei finanziamenti statali
in conto manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati
a ospitare uffici dell’amministrazione dello Stato, secondo
le competenze conferite a norma del presente Titolo.
ARTICOLO
7
(Funzioni dei Comuni)
-
E’ trasferita ai Comuni la funzione di ripristino degli edifici
privati danneggiati da eventi bellici.
-
E’ trasferita ai Comuni la manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche destinate ad ospitare uffici dell’amministrazione
dello Stato già di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici,
con esclusione di quelle in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza
pubblica, edilizia penitenziaria.
-
Sono subdelegate ai Comuni la progettazione, l’esecuzione e
la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche destinate ad ospitare
uffici dell’amministrazione dello Stato già di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici, con esclusione di quelle attinenti
alle grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale e le opere in materia di difesa, dogane, ordine
e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria.
ARTICOLO
8
(Funzioni delle Province)
-
Sono trasferite alle Province la progettazione, l’esecuzione
e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative
agli interventi attinenti all’attuazione dei programmi operativi
multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell’Unione Europea e dello Stato membro.
-
Sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative
in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale
26 novembre 1984 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali
relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
e a struttura metallica).
TITOLO
IV
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
ARTICOLO
9
(Funzioni delle Province)
-
Sono trasferite alle Province le funzioni relative alle espropriazioni
per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (testo unico e disposizioni generali sull’edilizia
popolare ed economica) fatte salve le funzioni di cui all'articolo
18 dello stesso Titolo, nonché quanto attribuito ai Comuni
dall’articolo 10.
-
Sono altresì trasferite alle Province le funzioni amministrative
concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359
(espropriazioni per causa di utilità pubblica) e successive
modificazioni ed integrazioni, direttamente connesse o conseguenti
ai procedimenti di cui al presente articolo ivi comprese le funzioni
espropriative relative all'impianto di opere elettriche fino alla
tensione di 150 KV.
ARTICOLO
10
(Funzioni dei Comuni)
-
Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative alle occupazioni temporanee
e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche
o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.
TITOLO V
VIABILITÀ
ARTICOLO
11
(Funzioni regionali)
-
Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs.
112/1998 la Regione svolge le seguenti funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla
rete, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale
regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
b) esercita attività di coordinamento delle funzioni degli
Enti locali, attraverso indirizzi e direttive nelle materie agli stessi
delegate o trasferite ai sensi dell’articolo 12.
ARTICOLO
12
(Funzioni degli Enti locali)
-
Il demanio stradale di cui all'articolo 101 del d. lgs. 112/1998 è
trasferito alle Province.
-
Sono altresì trasferite alle Province:
1) le funzioni di progettazione, di esecuzione, di gestione, di manutenzione
e di vigilanza sulla viabilità di cui al comma 1;
2) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa
della viabilità di competenza compresa quella di cui al comma
1;
3) le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione per
l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori
su strade ordinarie di interesse interprovinciale, di cui all’articolo
162, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in ragione dell’estesa chilometrica
prevalente.
-
Sono trasferite ai Comuni:
1) le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa
della viabilità comunale e vicinale.
2) le funzioni relative al conferimento di concessioni per l’installazione
e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali di interesse regionale.
-
Sono delegate agli Enti locali le funzioni relative al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni
di eccezionalità sulle strade di cui al comma 2, secondo la
ripartizione di competenze prevista dalla legge regionale 17 marzo
1983 n. 8 (delega alle Province ed ai Comuni sede di capoluogo di
provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti
e veicoli eccezionali).
ARTICOLO
13
(Costituzione dell'Azienda Regionale Strade)
-
A seguito dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo
7 del d.lgs. 112/1998 e nel caso in cui la consistenza del demanio
stradale trasferito lo richieda, la Regione, d'intesa con le Province,
promuove la costituzione dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. per
la gestione, il rinnovo e lo sviluppo del demanio stradale di cui
all'articolo 12, comma 1.
-
Il capitale sociale dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. è
inizialmente costituito dal complesso delle risorse strumentali e
dai beni patrimoniali già di pertinenza dell'Ente Nazionale
per le Strade Compartimento della Liguria riordinato così come
previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 112/1998. La suddivisione delle
quote di capitale iniziale tra gli enti promotori è demandata
al provvedimento istitutivo della società, che disciplina altresì
l'ammissione di ulteriori soci pubblici o privati.
-
Il personale di ruolo dell'Ente Nazionale per le Strade Compartimento
della Liguria, così come riordinato ai sensi dell'articolo
100 del d.lgs. 112/1998, può costituire l'organico di primo
impianto dell'Azienda Regionale Strade S.p.A.
-
L'Azienda Regionale Strade S.p.A. opera nel comparto della progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle strade secondo criteri di
economicità e nel rispetto dell’equilibrio di gestione.
-
L'Azienda Regionale Strade S.p.A. può assumere il ruolo di
supporto tecnico, operativo e gestionale del patrimonio stradale degli
enti azionisti e di altri enti pubblici proprietari di strade.
ARTICOLO
14
(Disposizioni procedurali)
-
Il Consiglio regionale, sulla base delle risorse finanziarie annualmente
assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, di adeguamento
e di sviluppo della viabilità:
1) definisce il piano triennale di interventi per l’adeguamento
della rete viaria di cui all’articolo 12, comma 1, aggiornato
annualmente in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno;
2) definisce i criteri, valevoli per il triennio, per il riparto delle
risorse da destinare agli Enti locali per la gestione della rete della
viabilità di cui all’articolo 12, comma 1.
-
La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio,
determina annualmente le risorse finanziarie per la gestione della
rete di cui all’articolo 12, comma 1, e la loro attribuzione
agli Enti locali a norma del presente Titolo.
-
Per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi,
relativi alla costruzione o alla modifica di strade che comportino
variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si provvede con accordo
di programma, ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale
4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) promosso dalla
Regione o dalle Province.
TITOLO
VI
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE
ARTICOLO
15
(Funzioni della Regione)
-
Sono mantenute alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni
per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.
ARTICOLO
16
(Funzioni dei Comuni)
-
Sono subdelegate ai Comuni le funzioni relative alle deroghe delle
distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto
delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le
autostrade.
TITOLO
VII
TRASPORTI
ARTICOLO
17
(Funzioni della Regione)
-
Sono mantenute alla Regione le funzioni di programmazione degli interporti
e delle intermodalità di rilievo regionale come definite dal
piano regionale dei trasporti.
ARTICOLO
18
(Funzioni delle Province e del Comune di Genova in materia di uso dei
veicoli in servizio di linea e noleggio)
-
Nelle
funzioni indicate dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre
1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) è
compreso il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.
-
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della l.r.
31/1998, sono altresì comprese nell'articolo 7 della l.r. 31/1998
le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio
di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea.
ARTICOLO
19
(Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto
pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio
Veneto e dei non vedenti)
-
Agli oneri per la copertura delle agevolazioni tariffarie praticate
nel 1998 dalle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo
9 della legge regionale 11 agosto 1982 n. 35 (tariffe minime dei trasporti
pubblici locali), ferma restando l'abrogazione della stessa legge
a decorrere dal giorno 1 gennaio 1999 così come disposta dall'articolo
20 della l.r. 31/1998, si provvede con gli stanziamenti iscritti in
termini di competenza e di cassa al capitolo 3115 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 1999.
TITOLO
VIII
AREE NATURALI PROTETTE
ARTICOLO
20
(Funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di aree naturali
protette)
-
Le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette di
cui all’articolo 78 del d.lgs. 112/1998 sono esercitate dalla
Regione e dagli Enti locali secondo le disposizioni della legge regionale
22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive
modificazioni e integrazioni.
-
Sono delegate alle Province le funzioni di cui all’articolo
4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, relative
alla istituzione e classificazione delle aree protette di interesse
provinciale e intercomunale, nonché ogni funzione connessa
al funzionamento, alla gestione e alla vigilanza di tali aree.
-
I provvedimenti istitutivi delle aree protette di cui al comma 2,
adottati previo parere della Regione, indicano la perimetrazione di
tali aree, la regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione
dei territori interessati, le finalità perseguite, i principi
e i tempi per l’elaborazione di eventuali strumenti di attuazione
delle stesse finalità, nonché l’identificazione
delle modalità di gestione e finanziamento.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO
21
(Riordino e semplificazione della normativa di settore)
-
La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell’esercizio
delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla
presente legge.
-
Il riordino tende, tra l’altro, a perseguire lo snellimento
e la semplificazione delle procedure amministrative e l’accelerazione
dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli
utenti e favorisce l’accesso alle informazioni ed ai servizi,
garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti
interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto
1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio
1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
ARTICOLO
22
(Esercizio delle funzioni regionali)
-
Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto
della presente legge, la Regione, ove necessario per l’esercizio
effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina
sostanziale.
-
Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della
disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma
restando la potestà della Regione a provvedere con legge di
organizzazione e di spesa.
-
La decorrenza dell’esercizio delle funzioni regionali individuate
dalla presente legge è contestuale all’effettivo trasferimento
dei beni, delle risorse finanziarie, umane organizzative e strumentali.
-
Alle spese occorrenti all’esercizio delle funzioni conferite,
ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli Enti
locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti
di cui all’articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli
di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell’anno
finanziario in cui decorre l’esercizio delle funzioni.
-
Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi
oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento
delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio
regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi trasferimenti.
ARTICOLO
23
(Potere sostitutivo)
-
In caso di mancata adozione di atti obbligatori per legge o di inosservanza
di direttive regionali, viene esercitato il potere sostitutivo secondo
le vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO
24
(Risorse finanziarie, strumentali ed umane)
-
Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo
7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi
compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro
i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli
Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli
oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite.
-
I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie
e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro
sessanta giorni dall’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo
7 della l. 59/1997.
-
Nei sessanta giorni successivi all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’articolo 7 della l. 59/1997, la Regione provvede
all’assegnazione agli Enti destinatari delle funzioni del personale
trasferito dallo Stato che transita direttamente nel ruolo di tali
Enti.
ARTICOLO
25
(Decorrenza delle competenze)
-
La decorrenza dell’esercizio da parte degli Enti locali delle
funzioni conferite dalla presente legge coincide con l’effettivo
trasferimento agli stessi delle risorse di cui all’articolo
24 e, comunque, relativamente alle disposizioni del Titolo II in materia
di edilizia residenziale pubblica, è subordinata alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale dell’accordo di programma di cui all’articolo
63, comma 1, del d.lgs 112/1998.
-
In attesa dell’effettiva decorrenza dell’esercizio da
parte degli Enti locali delle funzioni conferite ai sensi della presente
legge, restano fermi i trasferimenti e le deleghe di funzioni esercitati
in base alla normativa vigente.
ARTICOLO
26
(Esercizio delle deleghe o subdeleghe)
-
I provvedimenti emanati nell’esercizio delle funzioni delegate
o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
-
Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe di cui alla presente
legge sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento
delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo
svolgimento delle funzioni delegate.
-
In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze
la Giunta regionale promuove, ai sensi dell’articolo 64 dello
Statuto, la revoca della delega o subdelega.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data
a Genova, addì 22 gennaio 1999
MORI
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